N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 dicembre 2013
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 18 dicembre 2013 (della Regione Siciliana). Bilancio e contabilita' pubblica - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013 - Determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione di tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale per l'anno 2013 - Previsione che l'accantonamento in questione e' effettuato, per l'anno 2013, sulla base degli importi di cui alla Tabella 1 del decreto impugnato, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE - Previsione che per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilita' interno di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al comma 1 - Previsione che quanto stabilito dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni sollevato dalla Regione Siciliana - Denunciata illegittimita' derivata del decreto impugnato per illegittimita' costituzionale delle norme (gia' impugnate con ricorsi in via principale) di cui il decreto stesso costituisce attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per l'unilateralita' dell'adozione del meccanismo di accantonamento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione. Istanza di sospensione. - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, in particolare art. 2.(GU n.4 del 22-1-2014 )
Ricorso della Regione siciliana in persona del suo Presidente pro tempore On.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Beatrice Fiandaca e Marina Valli dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Roma nella sede dell'Ufficio della Regione stessa, via Marghera n. 36; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ed elettivamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n.12; Per la risoluzione previa sospensione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato il 23 settembre 2013 recante «Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2013, n. 239 per violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed, in particolare, dell'art. 2, nonche' del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti fra Stato e Regione e dell'art. 43 dello Statuto. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n.239 dell'11 ottobre 2013 e' stato pubblicato il suindicato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze i cui antecedenti sono ben noti a codesta ecc.ma Corte costituzionale. Esso, infatti, prende le mosse dall'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario». Il comma 3 dell'articolo 16 del suindicato decreto-legge ha introdotto una misura predefinita ed a tempo indeterminato di concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, tra cui anche la Regione siciliana, accompagnata dalla previsione di un accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali ed ha indicato, quale criterio per determinare detto accantonamento, le spese sostenute per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE. Il comma 4 del medesimo articolo fissa un termine perentorio di scadenza per la conclusione dell'accordo sul patto di stabilita' e definisce unilateralmente in legge gli obiettivi posti a carico della Regione siciliana. Come e' noto a codesta Ecc.ma Corte costituzionale, la suindicata disposizione dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' oggetto di questione di legittimita' costituzionale in via principale, proposta con ricorso rubricato al n. 170 del registro ricorsi 2012, trattandosi di previsione lesiva dell'autonomia finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla Regione siciliana, nonche' del principio pattizio consacrato dall'art. 43 dello Statuto, ed il relativo ricorso, che qui deve intendersi richiamato e integralmente trascritto, e' tuttora pendente. L'udienza per la trattazione della suindicata questione di legittimita' costituzionale e' fissata per il 28 gennaio 2014. Il provvedimento attuativo che oggi si impugna, e' stato adottato, in assenza del prescritto accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in ordine all'accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali, e la disposizione attuata opera una riserva allo Stato di entrate regionali in assenza delle condizioni che la legittimano, in particolare il requisito della novita' dell'entrata. Inoltre, il nuovo concorso imposto alla Regione, considerati anche quelli gia' operanti, produrra' estreme limitazioni delle possibilita' per la Regione di svolgere le proprie funzioni stante pure la clausola del comma secondo (dell'unico articolo del Decreto)secondo cui anche gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono rideterminati tenendo conto degli importi accantonati. Premesso che con riferimento a questa Regione e' tecnicamente errato parlare di accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e non si sa quindi nemmeno in che modo quanto stabilito dal Decreto verra' concretamente ad operare, e' appena il caso di ricordare che questa Regione - che dell'articolo 16, comma 3 del DL 95/2012 ha poi impugnato anche la modifica operata dall'art. 1, comma 118 legge n. 228/2012 (Legge di stabilita' per il 2013) relativa all'incremento di 500 milioni annui degli importi di cui tener conto per rideterminare il patto di stabilita', RR. n. 43/2013 - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale innanzi alla Consulta anche avverso le disposizioni legislative in materia di contributo alla finanza pubblica introdotte prima che con il D.L. n. 95/2012. Cio' in quanto l'art. 16, comma 3 prosegue la manovra avviata con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», come convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n.27. Tale provvedimento legislativo, all'art. 35 prevede a sua volta, ai commi 4 e 5, un incremento del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano - gia' stabilito dall'art.28, comma 3 primo periodo del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, pure impugnato da questa Regione presso codesta Corte Costituzionale con ricorso, iscritto al n.39/2012 e non ancora discusso per tale parte - alla finanza pubblica mediante destinazione delle maggiori entrate derivanti ai predetti enti ad autonomia speciale dall'incremento delle aliquote delle accise sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica e stabilisce che le conseguenti variazioni di bilancio (comma 5) siano effettuate con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Anche tali disposizioni sono state impugnate dinanzi alla Consulta con ricorso iscritto al n.85/2012 del Registro Ricorsi. Per le suindicate questioni di costituzionalita' l'udienza e' fissata per il prossimo 29 gennaio 2014. Ora, anche il Decreto in esame risulta affetto dagli stessi vizi individuati nelle norme di riferimento considerato altresi' che la clausola, che conformemente all'art. 16 comma 3 D.L. 95/2012, prevede che sia 1' accantonamento che gli effetti sul patto di stabilita' siano limitati nel tempo e operino solo «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27» della legge delega n.42/09, finisce per avere una portata garantistica meramente apparente stante che l'art. 28, comma 4, del d.l. 201/2011, (anch'esso impugnato da questa Regione con il citato ricorso iscritto al n. 39/2012) ha abrogato il termine di legge stabilito (trenta mesi) per l'emanazione della normativa di attuazione. Con la conseguenza che il Decreto finisce per operare immediatamente e illimitatamente nel tempo. Tutto cio' premesso, tenuto conto che l'atto in questa sede impugnato determina, in attuazione di norme incostituzionali gia' impugnate dalla Regione siciliana, l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali a prescindere dall'intesa con la Regione ricorrente, comprovando l'effettivita' delle censurate lesioni alle prerogative costituzionali e statutarie della ricorrente Regione siciliana, con il presente atto la Regione stessa, come in epigrafe rappresentata e difesa, promuove conflitto di attribuzioni avverso e in relazione al decreto adottato in data 23 settembre 2013, chiedendo a codesta ecc.ma Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, determinare l'accantonamento ivi previsto, con un provvedimento che oltre ad essere stato assunto unilateralmente non tiene conto della circostanza che la Regione ricorrente non e' destinataria di quote di compartecipazione ma che alla stessa si ascrive la titolarita' dell'intero gettito dei tributi erariali riscosso nel suo territorio e di voler annullare, per l'effetto, l'atto gravato, alla luce dei seguenti motivi di Diritto Violazione dell'art. 36 dello statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare dell'art. 2 del D.P.R. 1074/1965 nonche' del principio di leale collaborazione e dell'art. 43 dello Statuto; Il DM in discorso comporta anche la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno e stabilisce per la Regione il contributo di euro 513.179.933,07 ed euro 727.004.905,18 in termini, rispettivamente, di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Alla luce dei principi contenuti nell'art 36 dello Statuto e nelle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare dell'art. 2 D.P.R. n.1074/1965, nonche' dell'art. 43 dello Statuto medesimo, identicamente alle disposizioni che attua, il Decreto risulta illegittimo e lesivo delle prerogative statutarie. Le sopra evidenziate riduzioni di ingenti disponibilita' di risorse per la Regione siciliana, che si aggiungono alle altre precedentemente operate, configurano una palese lesione dell'autonomia finanziaria della stessa che impedisce alla Regione di provvedere adeguatamente al proprio «fabbisogno finanziario», ai sensi dell'art. 36 del suo Statuto ( sentenza 138/99). Sono palesi gli effetti che il nuovo concorso imposto alla Regione, considerati anche quelli gia' operanti, produrra' in ordine alla possibilita' per l'Ente di svolgere le proprie funzioni, stante pure la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno, nel senso ulteriormente penalizzante derivante dall'incremento disposto con la legge di stabilita' per il 2013. In ogni caso la sottrazione di gettito tributario come sopra descritto si sostanzia in una vera e propria riserva di entrate operata dallo Stato in favore del proprio bilancio a danno delle casse regionali in violazione dei principi contenuti nell'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, il quale, nello stabilire che «ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate», prevede, come deroga, che il gettito di nuove entrate tributarie possa essere destinato «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». Risulta infatti all'evidenza che lo Stato opera una dissimulata riserva senza osservare la sussistenza dei requisiti di legittimita', siccome previsti dal citato art. 2 del d.P.R. n.1074/65, in particolare il requisito della novita' dell'entrata (intesa sia come novita' del tributo in se stesso o maggiorazione di entrate derivanti da tributo gia' esistente - Corte costituzionale sentenze n. 49/72 e n. 429/96). Pertanto nel caso di specie per le quote di gettito di tributi erariali, oggetto dell'accantonamento, risulta ingiustificatamente disatteso il criterio generale di spettanza alla Regione siciliana di cui all'art. 36 dello Statuto. In proposito e' nuovamente da ribadire che la Regione siciliana, a differenza delle altre Regioni a Statuto speciale, non e' destinataria di quote di compartecipazione bensi' alla stessa si ascrive la titolarita' dell'intero gettito dei tributi erariali riscosso nel suo territorio (con alcune eccezioni) con cio' configurandosi il diritto della medesima alla percezione diretta nelle proprie casse senza che si possa giustificare alcuna ritenuta da parte dello Stato. Va rilevato inoltre come il Decreto si profila ulteriormente illegittimo e lesivo delle prerogative statutarie, in quanto, dispone senza che sia stato assicurato il rispetto delle procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42/2009, tendenti a garantire modalita' applicative dei meccanismi di concorso alla finanza pubblica che siano rispettose delle peculiarita' di questa Regione a statuto speciale. Ne', peraltro e' stato raggiunto un qualunque accordo in sede di Conferenza Stato regione. Ora fermo restando che nemmeno un tale accordo potrebbe validamente sostituire la procedura pattizia (ex art.43 Statuto) con la Regione siciliana la sua assenza e' comunque ulteriore indice del mancato rispetto da parte dello Stato del principio di leale collaborazione cui dovrebbero sempre improntarsi i rapporti tra i livelli di Governo che compongono la Repubblica, principio che avrebbe imposto un piu' fattivo perseguimento di una determinazione condivisa. La violazione del vincolo che impone l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria, e' infatti alla base delle sentenze (n.178 del 2012 e n. 219 del 2013) con la quale codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della clausola che, identicamente recata da due decreti legislativi di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, d.lgs. 118/2011, sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali e d.lgs. n. 149/2011 in materia di meccanismi sanzionatori e premiali, prevedeva la immediata e diretta applicazione alle autonomie differenziate degli interi decreti legislativi in caso di inosservanza del termine posto per l'adozione delle norme di attuazione. Se si considera che l'art.28, comma 4, del d.l. 201/2011, ha abrogato il termine di legge stabilito (trenta mesi) per l'emanazione della normativa di attuazione, non puo' non rilevarsi che 1' accantonamento finisce per operare immediatamente (2012) e illimitatamente nel tempo (2015 e seguenti). A tal proposito con la sentenza n.193 del 17 luglio 2012 il Giudice delle leggi ha sancito, in linea e in armonia con la sua precedente giurisprudenza (sentenze nn. 148 del 2012, 232 del 2011, 326 del 2010 e 284 del 2009), l'illegittimita' di ogni prescrizione di principio volta a imporre, agli enti territoriali, misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato. Si consideri altresi' che la clausola, che conformemente all'art.16 comma 3 D.L. 95/2012, prevede che sia l'accantonamento che gli effetti sul patto di stabilita' siano limitati nel tempo e operino solo «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27» della legge delega n. 42/09, finisce per avere una portata garantistica meramente apparente stante la gia' ricordata abrogazione del termine di legge stabilito (trenta mesi) per l'emanazione della normativa di attuazione. Con la conseguenza che la transitorieta' dell'efficacia del Decreto possa dilatarsi sine die. Quanto alla scelta di proporre il presente conflitto e' noto a codesta Eccellentissima Corte che in tempi recenti molte volte si e' proceduto ad impugnare anche atti che, come quello in esame, davano pedissequa attuazione a norme gia' impugnate essendosi ritenuto piu' conducente, piuttosto che attendere l'esito del giudizio sulla norma, opporre un' immediata reazione all'atto attuativo, sia a fini cautelativi sia per chiederne la sospensione. Con il presente ricorso si chiede inoltre, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la sospensione dell'impugnato atto, invasivo delle attribuzioni e delle spettanze regionali in materia finanziaria, ed immediatamente lesivo per le disponibilita' regionali di cassa. Le risorse finanziarie della Regione, ed ancor piu' concretamente, i mezzi di pagamento necessari per far fronte agli impegni legittimamente assunti dalla medesima risulterebbero, infatti, indubbiamente ridotti con conseguenti effetti negativi anche sull'economia regionale. In considerazione del danno grave e irreparabile si ritiene ricorrano quelle "gravi ragioni" cui ha specifico riferimento il richiamato art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per poter procedere alla sospensione dell'esecuzione dell' atto che ha dato luogo al conflitto di attribuzione.
P.Q.M. Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale, preliminarmente sospendere l'efficacia dell'atto impugnato; Dichiarare, in accoglimento del presente ricorso, che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, emanare nei confronti della Regione siciliana il Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 settembre 2013 "Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento" in lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione siciliana e in particolare per la violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed, in particolare, dell'art.2, nonche' del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti fra Stato e Regione e dell'art.43 dello Statuto.per violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed, in particolare, dell'art.2, nonche' del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti fra Stato e Regione e dell'art. 43 dello Statuto. Conseguentemente e per l'effetto altresi', annullare l'atto impugnato, con le conseguenze di diritto. Si deposita con il presente atto la deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione a ricorrere. Palermo - Roma, 4 dicembre 2013 Avv. Fiandaca - Avv. Valli