N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2013
Ordinanza del 5 luglio 2013 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di L.I.M. ed altri. Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Modifiche normative introdotte mediante una disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005 - Denunciata parificazione ai fini sanzionatori delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV (c.d. droghe leggere) del previgente art. 14 del testo unico in materia a quelle delle tabelle I e III (c.d. droghe pesanti) - Denunciato conseguente innalzamento delle sanzioni per le condotte riguardanti le sostanze di cui alle prime due tabelle - Denunciata unificazione delle tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle - Estraneita' delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalita' e alla ratio dell'originale decreto-legge - In via subordinata: carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' e urgenza. - Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, artt. 4-bis (nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 4 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e 4-vicies-ter, comma 2, lett. a) (che sostituisce il comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), e comma 3, lett. a) n. 6 (recte: comma 3, nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 1, lett. a) n. 6 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Costituzione, art. 77, comma secondo.(GU n.5 del 29-1-2014 )
IL TRIBUNALE Il Tribunale, sulla eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6 del decreto-legge n. 272 del 2005 (come introdotti dalla legge di conversione n. 49 del 2006) sollevata dall'avv. Alfieri nell'interesse del proprio assistito L. I. M.; Sentiti i difensori degli altri imputati che si sono associati; Sentito il Pubblico Ministero che si e' opposto; A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° luglio 2013; Osserva Le difese eccepivano l'incostituzionalita' degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, comma 2, lett. a) e comma 3 lett. a) n. 6 del decreto-legge n. 272 del 2005 come introdotti dalla legge di conversione n. 49 del 2006 con riferimento all'art. 77, comma 2 della Costituzione. Ricordavano che il testo originario dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 prevedeva due distinti reati a seconda dell'oggetto materiale della condotta: i primi tre commi riguardavano le c.d. droghe pesanti, ovvero le sostanze elencate nelle tabelle I e III dell'art. 14, prevedendo (per l'ipotesi di cui al comma 1) la pena della reclusione da 8 a 20 anni e della multa da euro 25.822 ad euro 258.228, mentre il quarto comma riguardava le droghe c.d. leggere, ossia le sostanze catalogate nelle tabelle II e IV dell'art. 14, prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468. L'impianto della normativa era quindi costruito sulla dualita' droghe pesanti-droghe leggere, con due circuiti separati in base alla qualita' della sostanza stupefacente. Questo sistema e' stato stravolto dalle modifiche normative apportate al d.P.R. n. 309/1990 ed in particolare all'art. 73, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 272 del 2005), con le quali e' stata soppressa la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere; e' stata prevista, in luogo delle precedenti quattro, una sola tabella in cui sono convogliate tutte le sostanze stupefacenti; ed e' stata prevista per tutte le condotte indicate nei commi 1 e 1-bis, indipendentemente dalla natura delle sostanze, la pena della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000. Le difese eccepivano che queste modifiche apportate in sede di conversione in legge sono incostituzionali in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., in via principale sotto il profilo della estraneita' delle nuove norme all'oggetto, alla finalita' ed alla ratio dell'originario decreto-legge e, in via subordinata, sotto il profilo dell'evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' e urgenza. A sostegno richiamavano l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III penale, n. 25554 dell'11 giugno 2013 con la quale veniva sollevata la questione di legittimita' costituzionale nei termini sopra indicati. Dal primo profilo evidenziavano che il decreto-legge n. 272 del 2005 recava misure urgenti dirette a garantire la sicurezza ed il finanziamento delle prossime Olimpiadi invernali di Torino, la funzionalita' della amministrazione dell'interno, ed il recupero dei tossicodipendenti recidivi; con la legge di conversione furono pero' approvati emendamenti che hanno introdotto nel decreto ben 23 nuovi articoli relativi alla disciplina delle sostanze stupefacenti (da 4-bis a 4-vicies ter), ridisegnando il sistema classificatorio delle sostanze stupefacenti con l'eliminazione della distinzione delle sostanze in base alla loro nocivita' e portando un consistente aumento di pena per le condotte relative alle droghe leggere (dunque equiparando, quanto al trattamento sanzionatorio, le condotte relative alle droghe leggere a quelle relative alle droghe pesanti). Le nuove norme introdotte con la legge di conversione sarebbero dunque da ritenersi incostituzionali con riferimento all'art. 77, comma 2 Cost., perche' del tutto estranee alla materia e alla finalita' del decreto-legge (che recava solo due disposizioni relative alla esecuzione delle pene detentive nei confronti di tossicodipendenti recidivi che avessero in corso programmi terapeutici). Dal secondo profilo, la difesa eccepiva l'incostituzionalita' delle norme citate in premessa sempre con riferimento all'art. 77, comma 2 Cost. per carenza del presupposto della straordinarieta' e dell'urgenza. Argomentava l'eccezione sostenendo che il presupposto della straordinarieta' ed urgenza deve fondare tutte le disposizioni di un decreto-legge, ne' un difetto in tal senso potrebbe essere sanato dalla legge di conversione. Evidenziava ancora come proprio l'estraneita' delle norme contenute nella legge di conversione rispetto all'oggetto e alla finalita' del decreto-legge rappresenterebbe, indice sicuro della carenza del presupposto del caso di straordinaria necessita' ed urgenza. Altro indice univoco della mancanza del presupposto indicato consisterebbe nella carenza di motivazione nel preambolo della legge di conversione e nella discussione parlamentare su quale fosse la straordinaria necessita' che rendeva urgente, in quel momento, la riscrittura a regime del testo unico sugli stupefacenti. Va innanzitutto valutato se le prospettate questioni di legittimita' costituzionale siano rilevanti nel presente giudizio (che ha ad oggetto una serie di episodi di cessione di sostanze stupefacenti classificabili sia come droghe pesanti che come droghe leggere, rubricati ex art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990). Ebbene, a proposito deve premettersi che qualora la eccepita questione di legittimita' fosse accolta e fossero quindi annullati i citati artt. 4-bis e 4-vicies ter, sarebbero ripristinate le disposizioni di cui al previgente testo dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (che prevedevano per le sostanze tipo cannabis e derivati la pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 10 milioni a 150 milioni di lire e, nei casi di lieve entita', la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 2 milioni a 20 milioni di lire; per le droghe c.d. pesanti la pena della reclusione da 8 a 20 anni e della multa da 50 milioni a 500 milioni di lire e, nei casi di lieve entita', la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 5 milioni a 50 milioni di lire). Invero, e' pacifico che l'accertamento di invalidita' di una norma abrogatrice ed il suo annullamento da parte della Corte costituzionale, specialmente se per vizi di forma o procedurali, determina la caducazione dell'effetto abrogativo con conseguente ripristino della norma precedentemente abrogata, come costantemente ritenuto dalla Corte costituzionale (v. per es., sent. n. 314 del 2009). Tanto premesso, e' indubbio che la questione sia rilevante nel presente giudizio perche' involge il profilo della determinazione della pena nell'ipotesi di condanna degli imputati, incidendo in maniera rilevantissima sui minimi e sui massimi edittali, in particolare con riferimento alle c.d. droghe leggere il cui trattamento sanzionatorio e' stato sensibilmente aggravato dalle nuove disposizioni normative. Giova evidenziare poi che anche per i casi di lieve entita' - per i quali e' prevista un'attenuazione della pena sia dalla normativa previgente che da quella attualmente in vigore - il trattamento sanzionatorio delle condotte relative alle droghe leggere e' stato aggravato consistentemente con la decretazione d'urgenza del 2005/2006. In ultima analisi, deve osservarsi che la questione prospettata non e' rilevante solo ai fini di stabilire i minimi e i massimi edittali entro i quali il Giudice deve muoversi nell'esercizio dei suoi poteri di determinazione della pena, ma rileva sul trattamento sanzionatorio complessivamente inteso perche' la nuova disciplina della cui costituzionalita' si dubita ha introdotto una piena equiparazione - anche mediante il nuovo sistema classificatorio delle sostanze stupefacenti - tra droghe pesanti e droghe leggere quanto alla gravita' delle condotte relative (in altri termini ha eliminato la graduazione di gravita' delle condotte in relazione alla diversa nocivita' delle sostanze). Tanto osservato in punto di rilevanza della questione, deve ora valutarsi se la stessa appaia manifestamente infondata (sul punto si ricorda che il Giudice non deve stabilire se la questione sia fondata o infondata - compito di esclusiva competenza della Corte costituzionale - bensi' unicamente se sia o non sia manifestamente infondata; deve quindi limitarsi ad una valutazione sommaria per rilevare che esista, a prima vista, un dubbio plausibile di costituzionalita' ed a svolgere un controllo finalizzato ad escludere questioni prive di serieta' e ponderazione, sollevate solo a fini dilatori). Relativamente a detto profilo ci si richiama alle motivazioni dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione sollevava la questione di costituzionalita' nei medesimi termini sopra prospettati disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (v. ordinanza n. 25554 dell'11 giugno 2013). La citata ordinanza richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 con la quale veniva affermata per la prima volta l'incostituzionalita' delle norme introdotte dalla legge di conversione di un decreto-legge del tutto eterogenee con riferimento all'art. 77, comma 2 Cost. ed enunciato il principio costituzionale della sostanziale necessaria omogeneita' delle norme contenute nella legge di conversione; la Corte affermava che la ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost. impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessita' ed urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento e che di tale ratio costituisce esplicitazione l'art. 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988 laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Alla stregua di tale principio deve ritenersi che l'esclusione della possibilita' di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalita' del testo originario non risponda solo ad esigenze di buona tecnica normativa ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione (caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario anche sotto il profilo della particolare necessaria accelerazione dei tempi del procedimento). In altri termini, quando le norme introdotte in sede di conversione risultassero del tutto estranee alla ratio del decreto-legge, si registrerebbe uno scostamento intollerabile della funzione legislativa dal parametro costituzionale con violazione dell'art. 77, comma 2 Cost. Cio' posto, la Corte di Cassazione condivisibilmente osservava che le norme qui in rilievo furono introdotte per effetto di emendamenti in sede di conversione (nella specie un maxi emendamento nel quale venne inserito una buona parte del contenuto del disegno di legge S2953 del 2003, fermo nelle competenti Commissioni referenti del Senato) in modo del tutto slegato dalle finalita' e dal contenuto dell'originario decreto-legge (che recava misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'amministrazione dell'interno e per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi). Con il maxi emendamento fu sostanzialmente introdotto un corpo di disposizioni recanti una nuova disciplina a regime dei reati in materia di stupefacenti (e ben 23 nuovi articoli dal 4-bis al 4-vicies ter). Nel testo originario del decreto-legge erano inserite due sole disposizioni (nell'art. 4) che riguardavano non la disciplina delle sostanze stupefacenti, bensi' lo specifico tema dell'esecuzione di pene detentive nei confronti di tossicodipendenti recidivi che avessero in corso programmi terapeutici di recupero (si trattava peraltro di due disposizioni di carattere abrogativo). Osservava condivisibilmente la Corte di cassazione nell'ordinanza citata che appare non manifestamente infondato il dubbio di una profonda distonia di contenuto, di finalita' e di ratio tra il decreto-legge n. 272 del 2005 in generale, e anche tra le disposizioni dell'art. 4 in particolare, e le nuove norme introdotte in sede di conversione con le quali e' stata sostanzialmente posta una nuova disciplina a regime sulle sostanze stupefacenti. Infatti la ratio, ovvero la ragione di necessita' ed urgenza, che giustificava il decreto-legge nel suo complesso era quella di garantire il sicuro svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali (sotto l'aspetto finanziario e di polizia). Ratio alla quale la nuova disciplina introdotta in sede di conversione appare del tutto estranea. Ma anche avuto riguardo al profilo piu' specifico - pur facente parte delle finalita' e del contenuto del decreto-legge - del recupero dei tossicodipendenti recidivi, deve ritenersi che la disciplina di sistema da ultimo introdotta incide non solo sul trattamento sanzionatorio delle condotte ma anche sul sistema classificatorio delle sostanze stupefacenti (oltre che su altri importanti aspetti che non rilevano in questa sede come la soglia quantitativa oltre la quale la detenzione e' punibile) cosi' discostandosi nettamente dalle due disposizioni abrogatrici dell'originario decreto-legge che modificavano limitati aspetti dell'esecuzione delle pene detentive per una particolare categoria di tossicodipendenti. Di conseguenza deve essere sollevata in via principale l'indicata questione di legittimita' costituzionale sotto il profilo della totale estraneita' delle nuove norme aggiunte in sede di conversione rispetto all'oggetto e alle finalita' dell'originario decreto-legge. Deve altresi' essere sollevata in via subordinata l'altra questione eccepita sempre in riferimento all'art. 77, comma 2 Cost., ma sotto il profilo della carenza del presupposto della necessita' ed urgenza (laddove la Corte non dovesse ravvisare la disomogeneita' oggettiva e finalistica delle norme della legge di conversione rispetto al decreto-legge e le stesse dovessero quindi essere vagliate in termini di necessita' ed urgenza). Invero, e' principio costituzionale ormai consolidato quello secondo il quale tutte le disposizioni del decreto-legge convertito, ivi comprese quelle introdotte con la legge di conversione e non del tutto dissonanti rispetto al contenuto originario del decreto, devono essere assistite - pena l'illegittimita' - dai requisiti della straordinaria legittimita' ed urgenza. Come affermato dalla Corte costituzionale, proprio la eterogeneita' della legge di conversione rispetto al decreto-legge e' uno dei sintomi della carenza del presupposto dell'urgenza. Nel caso in esame, deve rilevarsi con la cassazione piu' volte citata che il requisito in parola appare evidentemente carente. Il che puo' desumersi dalla assoluta mancanza di una motivazione nel preambolo della legge di conversione e nella discussione parlamentare su quale fosse la straordinaria necessita' che rendeva urgente, in quel momento, la riscrittura organica del testo unico sugli stupefacenti. Inoltre il disegno di legge poi veicolato nel maxi-emendamento, risalente al 2003, era fermo da diversi anni ne' faceva parte dei provvedimenti da approvare prioritariamente; d'altronde nella discussione al Senato il maxi-emendamento veniva illustrato e giustificato proprio come conclusione di un lungo percorso parlamentare e di una annosa vicenda e ci si richiamava per sostenerne l'approvazione a quell'orientamento ormai superato della giurisprudenza costituzionale minoritaria secondo il quale la legge di conversione non sarebbe necessariamente correlata al presupposto della straordinaria necessita' ed urgenza.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini sopra indicati, questione di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309/1990, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000; 2) dell'art. 4-vicies ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6 del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, in via principale sotto il profilo dell'estraneita' delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalita' ed alla ratio, dell'originario decreto-legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' ed urgenza; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vibo Valentia, addi' 5 luglio 2013 Il giudice