N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 gennaio 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2 gennaio 2014 (della Provincia autonoma di Bolzano). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni in materia di imposta
  municipale propria (IMU) - Rimborso ai Comuni del minor gettito IMU
  derivante dalle disposizioni degli artt. 1 e 2 del decreto-legge n.
  102 del 2013 - Previsione che, per i Comuni delle Regioni a statuto
  speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle  Province
  autonome di  Trento  e  di  Bolzano  a  cui  la  legge  attribuisce
  competenza in materia di finanza locale, la compensazione  di  tale
  minor gettito avviene attraverso un minor accantonamento  a  valere
  sulle quote di compartecipazione  ai  tributi  erariali,  ai  sensi
  dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 - Ricorso
  della Provincia autonoma  di  Bolzano  -  Denunciata  conferma  del
  meccanismo dell'accantonamento a  valere  sulla  devoluzione  delle
  quote dei tributi erariali spettanti alla Provincia di cui all'art.
  13, comma 17, del decreto-legge n. 201  del  2011,  gia'  impugnato
  dalla ricorrente (ricorso n. 40 del 2012) - Contrasto con il quadro
  statutario in materia finanziaria, in forza del quale  l'intervento
  del  legislatore  statale  con  legge  ordinaria  necessita   della
  preventiva intesa con la Regione Trentino-Alto Adige e le  Province
  autonome  -  Violazione  del  principio  dell'accordo   -   Mancata
  previsione di un effettivo trasferimento di  risorse  dal  bilancio
  statale  a  favore  del  bilancio  provinciale  -   Lesione   della
  competenza provinciale in materia di finanza locale - Modificazione
  unilaterale dell'assetto statutario delle competenze provinciali  -
  Violazione   dei   principi   di   ragionevolezza   e   di    leale
  collaborazione. 
- Decreto-legge   31   agosto   2013,   n.   102,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, art.  3,  comma
  2-bis. 
- Statuto   della   Regione   Trentino-Alto   Adige,Titolo   VI,   in
  particolare, artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107;  decreto
  legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis,  17,  18  e
  19; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. 
(GU n.5 del 29-1-2014 )
    Ricorso  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  (c.f.  e   p.i.
00390090215), in persona del suo Presidente e  legale  rappresentante
pro tempore, dott. Luis Durnwalder  (c.f.  DRN  LSA  41  P23  D484O),
rappresentata e difesa, tanto congiuntamente  quanto  disgiuntamente,
in virtu' di procura speciale Rep. n. 23834  del  17  dicembre  2013,
rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Hermann
Berger, nonche' in virtu' di deliberazione della  Giunta  provinciale
di autorizzazione a stare in giudizio n. 1955 del 16 dicembre  2013 -
dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f.  VNG  RNT  57  L45  A952K  -
Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f.  BKR  SPH
65 E10 B16H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it),  Cristina  Bernardi
(c.f. BRN CST 64  M47  D548L  -  Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it)  e
Laura    Fadanelli    (c.f.    FDN    LRA    65    H69     A95U     -
Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it),  tutti  del  Foro  di  Bolzano,  con
indirizzo  di   posta   elettronica   avvocatura@provincia.bz.it   ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e numero  fax  0471/412099,  e
dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38  C30  H501R),  del  Foro  di
Roma, con indirizzo di  posta  elettronica  costamicheleavv@tin.it  e
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del  Grappa  n.
24,  elettivamente  domiciliata  (indirizzo  di   posta   elettronica
certificata:   michelecosta@ordineavvocatiroma.org   e   numero   fax
06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; 
    Per   la   dichiarazione   di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
102, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle  politiche  abitative  e  di
finanza  locale,  nonche'  di  cassa  integrazione  guadagni   e   di
trattamento pensionistico», convertito in legge,  con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre  2013,  n.  124,  pubblicata  nel  Supplemento
Ordinario n. 73/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del
29 ottobre 2013. 
    Nel Supplemento Ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata  la  legge
22 dicembre 2011, n. 214,  di  conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, recante «Disposizioni urgenti  per  la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici». 
    Con l'articolo 13 di tale decreto-legge e' stata  anticipata,  in
via  sperimentale,  a   decorrere   dall'anno   2012,   l'istituzione
dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  in  tutti  i   comuni   del
territorio nazionale. 
    Il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo Stato una  quota
del gettito. Il comma 17  interviene  sul  sistema  di  finanziamento
della  finanza  locale,  assicurando  allo  Stato   un   effetto   di
miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato «per l'anno  2012
pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a  1.762,4  milioni  di
euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di  euro»  (comma  17,  ultimo
periodo).  In  particolare,  e'  prevista  la  variazione  del  fondo
sperimentale  di  riequilibrio  e   del   fondo   perequativo,   come
determinati  rispettivamente  dagli  articoli  2  e  13  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti
ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in ragione
delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base  (comma  17,
primo periodo). In caso di incapienza  dei  predetti  fondi,  ciascun
Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  residue
(comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle  Autonomie  speciali
che esercitano le funzioni in materia di  finanza  locale,  la  norma
prevede che «con le procedure previste dall'articolo 27  della  legge
n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta,
nonche' le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  assicurano  il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei
comuni ricadenti nel proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui allo stesso articolo  27  a  valere  sulle
quote di compartecipazione ai tributi  erariali,  e'  accantonato  un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo»
(comma 17, terzo e quarto periodo). 
    In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato la questione di legittimita' costituzionale, perche' lesiva
dell'autonomia finanziaria provinciale, delle competenze  provinciali
e dei principi di ragionevolezza e  della  leale  collaborazione.  Il
relativo ricorso pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 40/2012. 
    Nel Supplemento Ordinario n. 73/L alla Gazzetta  UtTiciale  della
Repubblica n. 254 del 29 ottobre 2013  e'  stata  poi  pubblicata  la
legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione, con modificazioni, del
decre-tolegge 31 agosto 2013, n. 102, recante  «Disposizioni  urgenti
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno  alle
politiche  abitative  e  di  finanza   locale,   nonche'   di   cassa
integrazione guadagni e di trattamento pensionistico». 
    Con l'articolo 1 di tale decreto-legge e' stata abolita la  prima
rata IMU su prima casa e relative  pertinenze,  fabbricati  rurali  e
terreni agricoli. 
    L'articolo 2 prevede che per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda
rata dell'IMU per determinati fabbricati e delle esenzioni. 
    A fronte di tali disposizioni,  con  l'articolo  3  dello  stesso
decreto-legge si e' previsto un  contributo  compensativo  del  minor
gettito in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della Regione Sardegna (commi 1 e 2). 
    Per i comuni delle Province autonome  di  Bolzano  e  di  Trento,
invece, il comma 2-bis prevede che la compensazione del minor gettito
avvenga attraverso un minor accantonamento a valere  sulle  quote  di
compartecipazione dei tributi erariali. 
    Viene cosi' confermato espressamente il contestato meccanismo  di
accantonamenti di cui all'articolo 13, comma  17,  del  sopra  citato
decreto-legee n. 201 del 2011, in stridente contrasto con  il  Titolo
VI  dello  Statuto  speciale  di  autonomia  per  il  Trentino   Alto
Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, e, in particolare,  il
sistema di finanziamento delle autonomie, garantito, in  particolare,
dall'articolo 75 dello Statuto e del sistema pattizio delle relazioni
finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e  107
dello stesso Statuto, con la conseguenza che anche la disposizione di
cui al qui impugnato articolo 3, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.
102/2013  introduce  ulteriori  modificazioni  nel  complesso   delle
disposizioni concordate con il Governo dalla  Regione  Trentino  Alto
Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nel 2009
al fine di definire  il  loro  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica  e  per  realizzare  il  processo  di  attuazione  del  c.d.
federalismo fiscale. 
    Pertanto, la Provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  il  presente
ricorso solleva la questione di legittimita' costituzionale del sopra
citato articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
102, per i seeuenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    Violazione  del  Titolo  VI  dello  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige/ Südtirol (d.P.R. 31 agosto  1972,  n.  670),  in
particolare articoli 75, 79,  80,  81,  82  e  83;  violazione  degli
articoli 103, 104 e 107  dello  Statuto  speciale;  violazione  delle
norme di attuazione allo Statuto speciale di cui al d.lgs.  16  marzo
1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis,  17,  18  e  19;
violazione dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23  dicembre
2009, n. 191; violazione dei principi di ragionevolezza  e  di  leale
collaborazione. 
    In  forza  del  Titolo  VI  dello   Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670),  la
Provincia autonoma di Bolzano gode di una  particolare  autonomia  in
materia  finanziaria,  sistema  rafforzato  dalla  previsione  di  un
meccanismo peculiare per la modificazione delle  disposizioni  recate
dal medesimo Titolo VI,  che  ammette  l'intervento  del  legislatore
statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa
con la Regione e le Province autonome, in applicazione  dell'articolo
104 dello stesso Statuto. 
    Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  hanno
concordato con il  Governo  la  modificazione  del  Titolo  VI  dello
Statuto, secondo la procedura rinforzata prevista  dall'articolo  104
dello Statuto medesimo. 
    La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'articolo 2,
commi da 106 a 126, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con
lo Stato, anche in  attuazione  del  processo  di  riforma  in  senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009,  n.  42  (Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo  119  della  Costituzione).  Il   comma   106   ricorda
espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125  sono
approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104  dello
Statuto, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le
relative norme interposte. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare il concorso della Regione e delle Province  autonome  al
conseguimento degli obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite
dalla normativa statale. 
    E'   previsto   espressamente   che   nella   provincia   trovano
applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi  di
perequazione e di solidarieta' nonche' quelle  relative  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto  di  stabilita'  interno  previste
dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello  Stato,
per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per  gli
altri enti nel restante territorio nazionale. 
    In particolare, l'articolo 79 dello  Statuto  definisce  in  modo
completo i  termini  e  le  modalita'  del  concorso  delle  Province
autonome al  conseguimento  degli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta', nonche' all'assolvimento degli  obblighi  di  carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa  statale.  Fermi  restando
gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3  stabilisce
che la Provincia concordi con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze gli obblighi relativi  al  patto  di  stabilita'  interno,  e
attribuisce alle Province  la  funzione  di  stabilire  gli  obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri  enti  ed
organismi strumentali,  nonche'  agli  altri  enti  ed  organismi  ad
ordinamento provinciale finanziati dalla Provincia in via  ordinaria.
In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si  applicano  le
misure adottate per le regioni e per  gli  altri  enti  del  restante
territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le  disposizioni
statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e  di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla
Provincia e sono in ogni caso sostituite  da  quanto  previsto  dallo
stesso articolo. 
    L'articolo 75 attribuisce alle  Province  autonome  le  quote  di
gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e
percette nei rispettivi territori (imposte di registro  e  di  bollo,
tasse di concessione governativa, imposte sul consumo  dei  tabacchi,
imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli  oli  da  gas
per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione  e
le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i  nove  decimi
di  tutte  le  entrate  tributarie  erariali,  dirette  o  indirette,
comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate. 
    Stabilisce,  inoltre,  l'articolo  75-bis   dello   Statuto   che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla  regione
ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti  all'ambito
regionale e provinciale ed affluite, in  attuazione  di  disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal  territorio
della regione e delle rispettive province. 
    L'articolo 80, comma 1 dello Statuto  speciale  attribuisce  alle
predette Province autonome la  potesta'  legislativa  concorrente  in
materia di finanza locale: in particolare il comma 1-ter del medesimo
articolo prevede che le compartecipazioni al gettito e le addizionali
a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono  agli  enti
locali  spettano  con  riguardo  agli  enti  locali  del   rispettivo
territorio, alle Province. 
    L'articolo 81, comma 2, dello Statuto  speciale  prevede  inoltre
che, allo scopo di adeguare le finanze dei  comuni  al  raggiugimento
delle finalita'  ed  all'esercizio  delle  funzioni  stabilite  dalle
leggi, le Province autonome corrispondono  ai  comuni  stessi  idonei
mezzi finanziari da  concordare  tra  il  Presidente  della  relativa
Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    L'articolo  82  dello  Statuto  prevede  che  le   attivita'   di
accertamento dei tributi nel territorio delle  province  sono  svolte
sulla base di indirizzi e obiettivi  strategici  definiti  attraverso
intese tra ciascuna Provincia e il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. 
    Inoltre, l'articolo 83 dello Statuto prevede che la  Regione,  le
Province ed i  Comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per  l'esercizio
finanziario e che la  Regione  e  le  Province  adeguano  la  propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di  armonizzazione
dei bilanci pubblici. 
    E nella normativa di attuazione statutaria (d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268, recante norme di attuazione in materia di finanza regionale e
provinciale) alle Province autonome  e'  attribuita  la  potesta'  di
emanare  norme   in   materia   di   bilanci,   di   rendiconti,   di
amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e  degli
enti  da  esse  dipendenti  (art.  16).  In  particolare,  le  stesse
disciplinano tassativamente (Corte cost., sentenze n. 182/2010  e  n.
142/2012) le ipotesi di riserva all'erario (artt. 9, 10 e  10-bis)  e
contengono specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita'  di
accertamento delle imposte erariali  (art.  13)  e  l'attribuzione  e
l'esercizio delle funzioni in materia  di  finanza  locale  da  parte
delle Province autonome (artt. 17, 18 e 19). 
    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie  speciali
e',  quindi,  dominato  dal  principio  dell'accordo  (Corte   cost.,
sentenze n.  82/2007,  n.  353/2004,  n.  39/1984,  n.  98/2000).  In
particolare, per questa  Provincia,  codesta  Ecc.ma  Corte,  con  la
sentenza n. 133/2010, ha ribadito che i rapporti  finanziari  tra  lo
Stato  e  la  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  sono  regolati  secondo  procedure
paritetiche garantite a norma degli articoli 103,  104  e  107  dello
Statuto speciale. 
    Ora, come gia' esposto, con l'articolo 13  del  decreto-legge  n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del
2011, e' stata anticipata in via sperimentale, a decorrere dal  2012,
l'istituzione dell'imposta municipale. Il comma 11 ha riservato  allo
Stato una quota di tale imposta. Il comma 17, invece, prevede che con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42, le Regioni Friuli-Venezia Giulia  e  Valle  d'Aosta,  nonche'  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il  recupero  al
bilancio statale del maggior gettito ad aliquota di  base  attribuito
ai comuni dei comuni ricadenti nel  proprio  territorio  e  che  fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari a tale maggior gettito. 
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  impugnato  il  predetto
articolo 13 con il ricorso n. 40/2012, tuttora pendente. 
    Con l'articolo 1 del decreto-legge n. 102 del 2013 di cui qui  si
discute, e' stata abolita la prima rata dell'IMU 2013 per determinati
immobili, mentre con l'articolo 2 dello stesso decreto-legge e' stato
previsto che non e' dovuta la seconda rata dell'IMU  per  determinati
fabbricati e sono previste delle esenzioni. 
    Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in questione prevede
il rimborso del minor gettito IMU a favore dei comuni delle Regioni a
statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna,  prevedendo  al
comma 2 le relative modalita', mentre del tutto irragionevolmente per
i comuni delle Regioni a statuto speciale  Friuli  Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a  cui
la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale al comma
2-bis dello stesso articolo, inserito dalla legge di  conversione  n.
124 del 2013, e' previsto che  la  compensazione  del  minor  gettito
dell'imposta municipale propria derivante  dalle  disposizioni  degli
articoli 1 e 2 avviene attraverso un minor  accantonamento  a  valere
sulle quote  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011. 
    Quindi, con tale disposizione viene espressamente  confermato  il
meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote
dei tributi erariali spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano  di
cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge  n.  201  del  2012,
gia' contestato con il ricorso sub n. 40/2012, anche se di  fatto  e'
prevista la compensazione  del  minor  gettito  attraverso  un  minor
accantonamento. 
    Che sia ben chiaro, quello che qui si contesta e'  unicamente  la
conferma  di  tale  meccanismo,  il  quale   comporta   comunque   la
sottrazione di risorse senza alcuna base statutaria. 
    E' evidente che il meccanismo dell'accantonamento a valere  sulle
Compartecipazioni erariali devolute  a  questa  Provincia,  delineato
all'impugnato comma 2-bis dell'articolo 3 del  decreto-legge  n.  102
del 2013, aggiunto dalla legge di conversione  28  ottobre  2013,  n.
124, e' in contrasto con il sopra descritto  sistema  statutario  che
regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome  (da
ultimo modificati sulla base dell'accordo richiesto dall'articolo 104
dello Statuto speciale con la legge  23  dicembre  2009,  n.  191)  e
l'assetto statutario delle competenze  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano, sul presupposto dei parametri gia' indicati, oltre a  quelli
di seguito specificati, anche se comporta «solamente»  una  riduzione
delle quote complessivamente accantonate dallo Stato a  valere  sulle
quote  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali  spettanti   alle
Province autonome ai sensi dello Statuto speciale. 
    Il comma 2-bis e' sicuramente illegittimo nella parte in cui  non
prevede un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale  a
favore del bilancio delle Province autonome, pari all'importo  dovuto
a vantaggio dei relativi comuni a titolo  di  rimborso  della  minore
entrata derivante dalla riduzione  del  gettito  dell'IMU,  in  luogo
della prevista compensazione tra quanto dovuto dallo Stato  a  titolo
di rimborso della minore entrata IMU dei  comuni  con  quanto  dovuto
dalle Province autonome a titolo di  accantonamento  a  valere  sulle
compartecipazioni  ai  tributi  erariali  spettanti  ai  sensi  dello
Statuto speciale alle medesime Province autonome. 
    Il tutto si traduce nel transito illegittimo delle corrispondenti
risorse dal  bilancio  provinciale  a  quello  statale,  privando  la
Provincia autonoma di Bolzano delle risorse necessarie per far fronte
alle  necessita'  finanziarie  dei  comuni,  nell'ambito  della   sua
competenza in materia di finanza locale  (art.  81,  comma  2,  St.),
obbligando la stessa, nel contempo,  a  versare  allo  Stato,  seppur
fittiziamente, proprie risorse in misura corrispondente  a  quella  a
priori determinata dall'impugnata disposizione, con evidente  lesione
dell'autonomia finanziaria provinciale anche sotto questo aspetto. 
    Indubbiamente anche la norma lui impugnata, peraltro contenuta in
una legge ordinaria e, quindi, in una  fonte  legislativa  ordinaria,
comporta la sostanziale modifica di norme dello Statuto  speciale  di
autonomia,  di  norme  di  attuazione  statutaria,  ovvero  di  norme
autorizzate dallo Statuto in materia finanziaria, e relative norme di
attuazione, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte
dagli articoli 103, 104, e 107 dello Statuto stesso, con  conseguente
violazione di detti parametri. 
    Proprio  in  quanto  tali  disposizioni  sono   fonte   normativa
ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare
fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate  ai  sensi  degli
articoli 104 e 107 dello Statuto. 
    L'articolo 107 dello Statuto e' violato anche  perche'  la  norma
impugnata pretende di vincolare unilateralmente  il  contenuto  delle
norme di attuazione. 
    La  previsione  di  una  disciplina  statale   immediatamente   e
direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone in  evidente
contrasto con l'articolo 107 dello Statuto speciale e altresi' con il
principio  di  leale  collaborazione,   in   quanto   determina   una
modificazione  unilaterale  da  parte  dello  Stato  dell'ordinamento
provinciale. 
    Il   meccanismo   dell'accantonamento    unilaterale    contrasta
frontalmente con l'articolo 75 dello Statuto e con  l'intero  sistema
finanziario della Provincia da esso istituito. 
    Le risorse che lo Statuto prevede come entrate  provinciali  sono
cosi' stabilite perche' esse vengano utilizzate dalla  Provincia  per
lo svolgimento delle sue funzioni costituzionali, e non perche'  esse
vengano «accantonate». Per tali trasferimenti al bilancio dello Stato
di entrate che spettano alla Provincia a termini di Statuto non vi e'
alcun  fondamento  statutario,  ma  vi  e'  invece  violazione  dello
Statuto:  il  quale  assegna  determinate  entrate   alla   Provincia
affinche' essa ne disponga per l'esercizio delle proprie funzioni,  e
non per versarle al bilancio dello Stato. 
    Per il concorso ai bisogni della finanza pubblica  sono  previsti
appositi meccanismi dall'articolo 79 Statuto, mentre il  comma  2-bis
dell'articolo 3 stravolge ancora una volta unilateralmente  l'assetto
dei rapporti tra Stato e Provincia in materia  finanziaria  disegnato
dallo  Statuto,  per  cui  la  previsione  dell'accantonamento  sulle
entrate provinciali  e  sulle  quote  di  compartecipazione  previste
dall'articolo 75 dello Statuto, contrasta frontalmente con tale norma
costituzionale e con il sistema finanziario previsto  dallo  Statuto,
per le ragioni gia'. 
    Le  disposizioni  dello  Statuto,  a  partire  dal   fondamentale
articolo 75, sono rivolte ad assicurare  alla  Provincia  le  finanze
necessarie  all'esercizio  delle  funzioni:  ed  e'  chiaro  che   la
devoluzione statutaria di importanti percentuali dei tributi riscossi
nella provincia non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla
legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per
di piu' con determinazione  unilaterale  e  meramente  potestativa  e
l'articolo  79  disciplina  ormai  in  modo  preciso,  esaustivo   ed
esclusivo le regole  secondo  le  quali  le  Province  assolvono  gli
«obblighi   di   carattere   finanziario    posti    dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale» (comma 1). 
    Le  risorse  spettanti  alla   Provincia   non   possono   essere
semplicemente «acquisite» dallo Stato, mentre la Provincia  stessa  e
gli enti locali concorrono al risanamento della finanza pubblica  nei
modi direttamente previsti dall'articolo  79  o  comunque  in  quelli
regolati dall'articolo 79 (v.  comma  3).  Si  tratta  di  un  regime
speciale,  che  non  puo'   essere   alterato   unilateralmente   dal
legislatore ordinario. 
    Inoltre, l'illegittimita' del  trasferimento  previsto  determina
anche l'illegittimita' dell'accantonamento disposto nella prospettiva
del trasferimento. 
    Non puo' ingannare, in questo come negli altri  casi,  il  rinvio
alle norme di attuazione dello Statuto per effetto  dell'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, operato dall'articolo 13, comma 17,
del  decreto-legge  n.  201  del  2011,  a  stia   volta   richiamato
dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013,  con
il previsto  accantonamento,  a  valere  sulle  compartecipazioni  ai
tributi erariali ovvero  l'immediata  e  diretta  applicazione  delle
norme statali. 
    In    primo    luogo,    l'accantonamento    o    la     conferma
dell'accantonamento previsto in attesa delle norme di  attuazione  e'
gia'  autonomamente  lesivo,  traducendosi  in   diretta   violazione
dell'articolo 75 dello Statuto. 
    In  secondo  luogo,  quanto  alle  stesse  norme  di  attuazione,
l'articolo  79  e'  modificabile  solo  con  la  procedura   di   cui
all'articolo  104  dello  Statuto  che  richiede  il  consenso  della
Provincia e non in sede di attuazione. Tale  ultimo  articolo  impone
allo Stato da un lato di raggiungere un  preventivo  accordo  con  le
Province autonome di Trento e di Bolzano in merito alle modifiche  da
attuare e dall'altro lato di procedere nella forma e con le  garanzie
di una legge ordinaria dello Stato (c.d. legge rinforzata). 
    Sia qui permesso rammentare che nell'ordinamento  statutario  non
e' previsto alcun termine per l'emanazione delle  «leggi  rinforzate»
che, ai sensi del gia' esaminato articolo 104 dello Statuto speciale,
sarebbero necessarie per modificare l'attuale  lettera  dell'articolo
79 dello stesso  Statuto:  la  procedura  paritetica  presuppone  una
necessaria preventiva intesa, che per  sua  natura  non  puo'  essere
condizionata e subordinata ad  alcun  termine,  specie  se  stabilito
unilateralmente  in  una  norma  ordinaria  statale,  di   modo   che
l'accantonamento  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione   ai
contributi erariali e' praticamente a tempo indeterminato. 
    In terzo luogo, viene posto un vincolo di contenuto per le  norme
di attuazione, per cui il rinvio alla fonte «concertata» e'  fittizio
e contrasta con l'articolo 107 dello Statuto. 
    La riduzione delle risorse e', comunque, operata  direttamente  e
unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo  Statuto
e con il principio consensuale che domina  i  rapporti  tra  Stato  e
Regioni speciali in materia finanziaria. 
    Infine,  la  previsione   dell'accantonamento   di   un   importo
imprecisato su tali quote autonomamente viola l'articolo 75, dato che
le  somme  da  esso  garantite  alla   Provincia   vengono   comunque
indebitamente ridotte. 
    Ne consegue che il richiamo all'articolo 27 della legge n. 42 del
2009 da parte dell'articolo 13, comma 17, del  decreto-legge  n.  201
del 2011, al quale a sua volta si richiama l'articolo 3, comma 2-bis,
del decreto-legge n. 102 del 2013, non rimette  l'applicazione  delle
norme alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione, con la conseguenza che non viene  garantito  che
il contributo della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  all'azione  di
risanamento venga realizzato rispettando i rapporti e i  vincoli  che
gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e  Regioni  a
statuto speciale  e  Province  autonome  ed  i  particolari  percorsi
procedurali ivi previsti  per  la  modificazione  delle  norme  degli
statuti medesimi e quelle di attuazione degli stessi, ma e'  prevista
l'automatica efficacia del meccanismo dell'accantonamento. 
    L'incostituzionalita'  del  comma  2-bis  dell'articolo   3   del
decreto-legge risiede,  quindi,  nell'illegittima  modificazione  dei
rapporti finanziari Stato - Provincia autonoma di cui  al  Titolo  VI
dello Statuto  speciale  di  autonomia,  al  di  fuori  del  percorso
consensuale tassativamente prescritto, mai inaugurato. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale  dell'articolo  3,  comma  2-bis,  del   decreto-legge
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante  «Disposizioni  urgenti
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno  alle
politiche  abitative  e  di  finanza   locale,   nonche'   di   cassa
integrazione guadagni e di trattamento pensionistico», convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 
        Bolzano-Roma, 23 dicembre 2013 
 
                Avv. von Guggenberg - Avv. Beikircher