N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 2013
Ordinanza del 9 dicembre 2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso sul ricorso proposto da La Gioiosa S.p.a. contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Treviso. Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Credito d'imposta per attivita' di ricerca industriale e sviluppo, attribuito alle imprese dall'art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 ("finanziaria 2007") - Successivo assoggettamento, disposto dal decreto-legge n. 185 del 2008, alla disciplina sul monitoraggio dei crediti d'imposta (dettata dall'art. 5, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 138 del 2002) e contestuale fissazione di un limite alla copertura finanziaria del beneficio - Mancata previsione della salvezza dei diritti e delle aspettative sorti, ai sensi della legge n. 296 del 2006, in relazione ad attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 [data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008] - Denunciata abolizione, per esaurimento delle risorse finanziarie, di crediti d'imposta gia' entrati nel patrimonio del contribuente - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione dell'affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche. - Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 29, comma 1. - Costituzione, art. 3. Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Credito d'imposta per attivita' di ricerca industriale e sviluppo, attribuito alle imprese dall'art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 ("finanziaria 2007") - Procedura per selezionare le imprese concretamente destinate a fruire del beneficio tra quelle che avevano avviato attivita' di ricerca prima del 29 novembre 2008 [data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008] - Previsione di un meccanismo di selezione sostanzialmente casuale, basato sulla priorita' cronologica di arrivo all'Agenzia delle entrate di atti trasmessi per via telematica - Irragionevole disparita' di trattamento fra contribuenti egualmente titolari di crediti d'imposta. - Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 29, combinato disposto del comma 2, lett. a), e del comma 3, primo periodo e prima parte della lett. a). - Costituzione, art. 3.(GU n.7 del 5-2-2014 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 655/13 depositato il 6 giugno 2013 avverso ATTO RECUP. CR. n. T6XCRPA00020/2013 IRES-CRED.IMP. 2009 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO, proposto dai ricorrenti: LA GIOIOSA S.P.A. IN SIGLA M.G. S.P.A. IN PERSONA DEL L.R. PEGORARO BENIAMINO VIA ERIZZO I13/A 31035 CROCETTA DEL MONTELLO TV difeso da: FIABANE DOTT. GIUSEPPE VIA LANCIERI DI NOVARA 3 31100 TREVISO TV difeso da: PIZZINAT DOTT. GIOACCHINO VIA LANCIERI DI NOVARA 3 31100 TREVISO TV La societa' ricorrente impugna l'atto di recupero T6XCRPA00020, anno di imposta 2009, per IRES ricevuta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio Controlli. Per l'anno 2007 si e' avvalsa del credito di imposta previsto dalla Legge 296/06 art. 1 c. 280-283, cosi' come modificati dalla Legge 244/07 art. 1 c. 53 e 66, indicando nel modello Unico 2008, quadro RU, il credito di € 40.076,00. In data 16 marzo 2009 la societa' ha utilizzato tale credito in compensazione con il mod. F24. Esso credito, compensabile al 100% nell'anno di imposta 2008 fino al 31 dicembre 2008, con la Legge 28 gennaio 2009 n. 2 diveniva compensabile nella misura del 47,53%. L'Ufficio ha disconosciuto l'usufruibilita' del credito, che e' stato recuperato al 100%, con la conseguente sanzione. Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine per il riconoscimento della compensazione nella misura del 47,53%. Spese e competenze rifuse. L'Ufficio nega la compensazione assumendo che la ricorrente ha operato essa compensazione senza essere autorizzata. Conclude per il rigetto, con vittoria di spese. Il Collegio osserva. Nella presente controversia non e' in contestazione l'esistenza del credito di imposta per l'attivita' di ricerca e sviluppo, ma la sua usufruibilita'. L'art. 1 c. 280-283 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e succ. mod. ha introdotto un credito di imposta per le imprese che svolgono attivita' di ricerca industriale e sviluppo dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009. Prima del D.L. n. 185/08 l'agevolazione aveva natura automatica non richiedendo alcun adempimento ed il credito veniva attribuito con semplice compensazione del modello Unico. Con la norma ut sopra si chiede l'inoltro per via telematica della attivazione della procedura cui deve seguire il nulla osta dell'Ufficio per la copertura finanziaria. In caso di mancanza di disponibilita' la compensazione e' prevista negli esercizi successivi. Secondo l'Ufficio la norma ha riaffermato una regola che la finanziaria 2007 aveva violato. E' evidente che tale legge e' intervenuta non per disciplinare le condizioni di esistenza del credito, ma le modalita' di usufruizione di esso. In particolare e' stata prevista l'introduzione di una procedura di selezione, con obbligo di inoltrare per via telematica all'Agenzia delle Entrate un apposito formulario, basata, in linea generale, sull'ordine cronologico di arrivo dei formulari; in particolare: per le attivita' gia' avviate prima del 29 novembre 2008 il sistema era basato su un nullaosta ai soli fini della copertura finanziaria; per le attivita' avviate a partire dal 29 novembre 2008 occorreva la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento e la relativa prenotazione, nonche', nei successivi 90 giorni, l'eventuale diniego, in ragione della capienza rispetto alle risorse stanziate. Era quindi prevista l'attivazione della procedura per la trasmissione telematica del formulario entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del formulario (art. 29 c. 5 D.L. 185/2008). In pratica, in relazione ai crediti di imposta per i costi relativi ad attivita' di ricerca avviate prima dell'entrata in vigore del citato D.L. 185/2008 emergono le seguenti situazioni: - i crediti di imposta maturati negli anni 2007 e 2008 e utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2008 non vengono toccati dal D.L. 185/2008 e rimangono validamente fruiti; - i crediti di imposta maturati negli anni 2007, 2008 e 2009 che non sono stati utilizzati entro la data del 31 dicembre 2008, ma di cui e' stata autorizzata la fruizione da parte delle Entrate, rimangono validamente usufruibili; - i crediti di imposta maturati negli anni 2007, 2008 e 2009 non utilizzati alla data del 31 dicembre 2008 e di cui non e' stata autorizzata la fruizione da parte delle Entrate per esaurimento dei fondi disponibili sono rimasti non fruibili. Per queste ultime situazioni l'art. 2 c. 236 della Legge 191/09 (finanziaria 2010) ha autorizzato un ulteriore stanziamento giungendo ad autorizzare la fruizione nella misura del 47,53% dei crediti di imposta relativi all'attivita' di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008. Ritiene il Collegio che l'art. 29 D.L. 185/2008 violi il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Non vi e' dubbio che la disposizione di cui all'art. 1 c. 280 Legge 296/06 (si veda G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, parte generale, settima edizione 2010, Padova) attribuisce, ope legis, il credito di imposta nel patrimonio del contribuente che sostenesse, nell'arco temporale indicato dalla legge, costi per attivita' di ricerche industriali e sviluppo, all'atto del sostenimento di tali costi. Si e' quindi in presenza di un diritto soggettivo perfetto, cui fatto costitutivo e' indicato dalla legge nel sostenimento di costi per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo nei periodi di imposta 2007, 2008 e 2009. Ne consegue che non puo' condividersi la tesi che nel lasso di tempo intercorrente fra la maturazione del credito di imposta (si legga sostenimento di costi) e l'utilizzo del medesimo, tramite il mod. F24, il credito non sarebbe qualificabile come un diritto soggettivo, ma un diritto condizionato alla sussistenza della copertura finanziaria (come stabilito solo con il D.L. 185/08, art. 29 c. 1). Orbene l'apposizione del limite, prima inesistente, alle risorse disponibili per la copertura finanziaria del bonus consistente nel credito di imposta, viene ad incidere sulla posizione dei contribuenti, sotto due aspetti: 1) in relazione alla esclusione dalla fruizione del credito per i soggetti che gia' avevano avviato l'attivita' di ricerca, quanto ai costi gia' sostenuti; 2) in relazione all'aspettativa al credito di imposta maturato sui costi da sostenere per le attivita' avviate. Secondo l'orientamento consolidato della Corte costituzionale (pronunce nn. 155/90, 390/95, 111/1998, 525/2000, 446/2002, tutte in banca dati Fiscoline) l'affidamento del cittadino sulla certezza delle situazioni giuridiche, quale essenziale elemento dello stato di diritto, non puo' essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti. Sempre la Corte costituzionale (pronuncia 4 aprile 1990 n. 155) ha evidenziato che l'irretroattivita' costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 prelegge), che, sebbene non abbia assunto rilievo costituzionale fuori dell'ambito penale, rappresenta pur sempre un preciso punto di riferimento del sistema civilistico tributario. A tale principio, al di fuori di casi particolari in cui sussista una effettiva causa giustificatrice, deve attenersi il legislatore, poiche' la certezza dei rapporti costituisce lo zoccolo e il caposaldo della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini (si veda Corte costituzionale 8 luglio 1957 n. 118). Per tornare al problema che ci interessa, se da una parte non si possono ipotizzare limiti costituzionali alla potesta' legislativa di eliminare o limitare un beneficio fiscale previsto dalla legge per determinate iniziative imprenditoriali con riferimento alle attivita' successive all'entrata in vigore della norma abolitiva o limitativa, dall'altra non puo' ritenersi conforme al canone di ragionevolezza una disposizione ablativa di crediti di imposta gia' entrati nel patrimonio del contribuente, in quanto maturati in relazione a costi gia' sostenuti e di aspettative di crediti di imposta maturandi in relazione a costi ancora da sostenere per il completamento di attivita' gia' avviate. Non puo' pertanto essere accettato che il legislatore emani norme che si prefiggono di favorire determinati (onerosi) comportamenti da parte del contribuente, promettendo benefici fiscali e poi li disconosca concretizzando un comportamento che potrebbe apparire un raggiro erariale. La tutela della certezza, dell'affidamento, e' immanente nell'ordinamento, mentre l'eccezione e' la deroga e va provata in concreto. La norma censurata appare contraria ai principi di cui all'art. 3 della Costituzione anche relativamente alla procedura prevista per selezionare, nell'ambito dei contribuenti che alla data del 29 novembre 2008 avevano gia' avviato attivita' di ricerca e sviluppo, quelli concretamente destinati a fruire del credito. La procedura consiste nell'inoltro, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, di un formulario valevole come prenotazione e nell'acquisizione ed evasione, da parte della citata agenzia, dei formulari alla stessa pervenuti, secondo l'ordine cronologico di arrivo. Cosi' facendo la soluzione risulta scollegata non solo dal merito delle ragioni del credito, ma anche dalla solerzia nell'esercizio delle stesse. La risultante di fattori quali la sproporzione tra risorse disponibili e domande, l'ampiezza del numero dei concorrenti, la velocita' dei meccanismi di trasmissione informatica, determinano una selezione sostanzialmente casuale, che si esaurisce in un tempo brevissimo e produce risultati dipendenti prevalentemente dalla potenza e sofisticatezza delle apparecchiatura informatiche di cui dispongono i singoli contribuenti o i professionisti che li assistono. Tali effetti determinano una disparita' di trattamento (in ordine alla fruizione del credito di imposta, ad alcuni concesso e ad altri negato) di situazioni eguali (di contribuenti tutti egualmente titolari di crediti di imposta derivanti da attivita' gia' avviate alla data del 29 novembre 2003) in base ad un criterio di priorita' cronologico che per le sue concrete modalita' di attuazione, non puo' ritenersi ragionevole. L'assunto trova conferma nella definizione delle modalita' di utilizzo dei rifinanziamenti di cui alla Legge 191/09 ed al D.M. 4 marzo 2011.
P.Q.M. In conclusione il Collegio ritiene non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale: - del disposto del comma 1 dell'art. 29 del Decreto Legge n. 185/08, convertito in Legge, con modificazioni, con la Legge n. 2/2009, nella parte in cui non fa salvi i diritti e le aspettative sorti - ai sensi dell'art. 1, commi 280 e segg. L. 296/06 - in relazione ad attivita' di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008; - del combinato disposto del comma 2, lett. a) e del comma 3, primo periodo e prima parte della lettera a) del medesimo art. 29 del Decreto Legge n. 185/08. Si veda a tal proposito anche l'ordinanza n. 9026 del 12 aprile 2013 Corte di Cassazione Sezione VI. Il Collegio quindi dispone la sospensione del presente procedimento e la remissione degli atti alla Corte costituzionale. Il Presidente: Deli Il relatore: Campion