AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINA 15 gennaio 2014 

Linee  guida  per  l'applicazione  dell'articolo   48   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 1). (14A00928) 
(GU n.34 del 11-2-2014)

 
 
Premessa 
  L'Autorita', con la determinazione n. 5/2009 recante  «Linee  guida
per l'applicazione dell'art. 48 del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163», ha fornito indicazioni  interpretative  in  merito  al
procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione
alle procedure di  affidamento  dei  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture. L'Autorita', alla luce dell'evoluzione normativa
e giurisprudenziale, ritiene opportuno riesaminare la materia con una
nuova determinazione al fine di fornire  indicazioni  operative  alle
stazioni appaltanti ed agli operatori economici. 
1. Ambito di applicazione della procedura 
  Il  procedimento  di  verifica  di  cui  all'art.  48  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  (nel  seguito   Codice)   e'
obbligatorio, cosi' come si evince dalla lettera della  norma,  senza
alcun margine di discrezionalita' da parte della stazione appaltante,
per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e  forniture,
nei settori ordinari, sia sopra  che  sotto  soglia  comunitaria  (il
Titolo II del Codice  non  ne  esclude,  infatti,  l'applicazione  ai
contratti sotto soglia), aggiudicati con procedura aperta, ristretta,
negoziata, con o senza pubblicazione  di  un  bando  di  gara  o  con
dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate. 
  Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti  di
gara ne' l'attivazione della procedura di verifica ne' il  numero  di
soggetti sottoposti a verifica;  le  sole  indicazioni  destinate  ad
essere espresse nel bando o nella lettera di invito, come di  seguito
sara' precisato, riguardano  i  mezzi  di  prova  che  gli  operatori
economici sono tenuti a produrre per  dimostrare  la  veridicita'  di
quanto  dichiarato  nonche'  i  requisiti  minimi  di  partecipazione
previsti nel bando di gara ed i  criteri  per  la  valutazione  degli
stessi. 
  1.1. Appalti di lavori pubblici e requisiti richiesti. 
  Riguardo all'ambito di applicazione della procedura, per appalti di
lavori pubblici, poiche' vige  un  sistema  unico  di  qualificazione
(art. 40 del Codice), la cui disciplina attuativa  e'  contenuta  nel
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207  (nel
seguito Regolamento)  e  poiche'  l'attestazione  di  qualificazione,
rilasciata dalle  Societa'  Organismo  di  Attestazione  (S.O.A)  «e'
obbligatoria per chiunque esegua i lavori  pubblici  ...  di  importo
superiore a 150.000 Euro»  e  «costituisce  condizione  necessaria  e
sufficiente per la  dimostrazione  dell'esistenza  dei  requisiti  di
capacita' tecnica e finanziaria ai fini  dell'affidamento  di  lavori
pubblici» (art. 60, rispettivamente, commi 2 e 3,  del  Regolamento),
non e' applicabile la verifica ex art.  48  per  appalti  di  importo
superiore a 150.000 Euro.  In  tal  caso,  infatti,  l'attestato  SOA
costituisce  la  prova  del  possesso  dei  requisiti  di   capacita'
tecnico-organizzativa   ed   economico-finanziaria;    le    stazioni
appaltanti  ne  verificano,  dunque,  il  possesso  e  la   validita'
temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla  Banca
dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del
Codice. 
  Un'eccezione alla regola prima enunciata e'  recata  dall'art.  61,
comma 5, del Regolamento, laddove prevede che,  per  gli  appalti  di
importo  superiore  ad  Euro  20.658.000,  il  concorrente,  oltre  a
possedere l'attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica
VIII (appalti  di  importo  illimitato)  deve  aver  realizzato,  nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra
d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante  attivita'  diretta  ed
indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di  gara;  tale
ultimo requisito e' soggetto, in gara, alla verifica ex art. 48. 
  I requisiti speciali necessari  per  la  partecipazione  alle  gare
d'appalto di lavori di importo pari  o  inferiore  a  € 150.000,  che
residuano quale oggetto  della  verifica,  nonche'  le  modalita'  di
documentazione  degli  stessi,  sono  individuati  nell'art.  90  del
Regolamento. Riguardo  alla  capacita'  tecnica,  i  lavori  eseguiti
dall'impresa, che concorre per appalti di importo pari o inferiore  a
tale soglia, non sono esprimibili in termini di categorie secondo  il
sistema unico di qualificazione, incentrato sulle  attestazioni  SOA,
dal momento che  quest'ultimo  si  applica  per  appalti  di  importo
superiore. Il corrispondente requisito, per appalti di importo pari o
sotto tale soglia, e'  stato  individuato,  dall'art.  90,  comma  1,
lettera  a),  del  Regolamento,  nell'importo  dei  lavori   eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. Nel  caso
il partecipante sia in possesso di valida attestazione  SOA  relativa
ad  almeno  una  categoria  attinente  alla  natura  dei  lavori   da
appaltare, questi sara' direttamente ammesso alle operazioni di  gara
successive al sorteggio, mentre il  campione  su  cui  effettuare  la
verifica di che trattasi sara' pari, al minimo, al 10% del numero  di
partecipanti, depurato di quelli in possesso di  qualificazione  SOA,
come prima specificato. La documentazione a comprova della  capacita'
tecnica da richiedere alle  imprese  sorteggiate  e'  costituita  dai
certificati dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente  la  data
del bando o della cui condotta e' stato responsabile uno  dei  propri
direttori tecnici, indipendentemente dal quinquennio ed abbattuti  ad
un decimo dell'importo certificato. 
  1.2. Concessioni di servizi e Concessioni di lavori. 
  La procedura ex art. 48 non si applica alle concessioni di  servizi
di cui  all'art.  30,  comma  1,  del  Codice,  in  quanto  sottratte
all'applicazione dello stesso (cfr. Consiglio di Stato sez. V 6 marzo
2013, n. 1370). 
  In base all'art. 32, comma 1, lettera  f),  del  Codice  l'art.  48
trova,  invece,  applicazione  per  lavori  pubblici   affidati   dai
concessionari di servizi, quando essi sono  strettamente  strumentali
alla  gestione  del  servizio  e  le  opere  pubbliche  diventano  di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice. 
  Per quanto riguarda le concessioni di lavori  pubblici,  in  virtu'
del rinvio operato dall'art. 142, comma 3,  alle  stesse  si  applica
l'art. 48. 
  Al riguardo si rammenta che, in base all'art. 95  del  Regolamento,
relativo ai requisiti del  concessionario,  i  soggetti  partecipanti
alle gare per l'affidamento di concessione  di  lavori  pubblici,  se
eseguono lavori con la  propria  organizzazione  di  impresa,  devono
essere in possesso  oltre  che  di  attestazione  SOA  (se  intendono
eseguire  con  la  propria  organizzazione  di  impresa),  anche   di
ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. 
  Di  conseguenza,  su  questi  ultimi  requisiti,  l'amministrazione
concedente dovra' effettuare  il  controllo  a  campione  nonche'  la
verifica ex art. 48 sui primi due classificati. 
  Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che  non
sono amministrazioni aggiudicatrici non si applica l'art. 48  (stante
il disposto dell'art. 142, comma 4 del Codice);  se  i  concessionari
sono amministrazioni aggiudicatrici, si seguono  le  regole  generali
dell'art.  142,  comma  3,  vale  a  dire  trovano  applicazione   le
disposizioni del Codice (salvo quelle  espressamente  derogate  dalla
parte II, titolo III, capo II). 
  1.3. Settori speciali. 
  L'art. 206 del  Codice,  nell'individuare  le  norme,  proprie  dei
settori ordinari, sopra soglia comunitaria, che si applicano anche ai
settori speciali, non richiama espressamente anche l'art. 48. 
  Di conseguenza, quest'ultimo non si applica  ai  settori  speciali,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 230 del Codice. In particolare,
il comma 2 del citato art. 230 stabilisce che «per l'accertamento dei
requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria
gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni  aggiudicatrici,  ove
non abbiano istituito  propri  sistemi  di  qualificazione  ai  sensi
dell'art. 232, applicano gli articoli da  39  a  48».  L'art.  48  si
applica, pertanto, agli appalti di  lavori  di  importo  inferiore  o
uguale a 150.000 euro ed a quelli di importo superiore  a  20.658.000
nonche' a tutti gli appalti di servizi  e  forniture,  a  prescindere
dall'importo. Altra eccezione e' contenuta nell'art. 230, comma 3 che
da' tre opzioni agli enti aggiudicatori che non sono  amministrazioni
aggiudicatrici; essi possono,  infatti,  alternativamente,  istituire
propri sistemi di  qualificazione  ai  sensi  dell'art.  232,  ovvero
applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare  i  requisiti  di
capacita' tecnico professionale ed  economico  finanziaria  ai  sensi
dell'art. 233. 
  Di conseguenza, se l'ente aggiudicatore, che non e',  al  contempo,
amministrazione  aggiudicatrice,   istituisce   propri   sistemi   di
qualificazione,  non  procede  alla  verifica  ex  art.  48;  se  non
istituisce propri sistemi di qualificazione, applica gli articoli  da
39 a 48; infine, se non istituisce propri sistemi di  qualificazione,
o non applica gli articoli da 39 a 48, individua  propri  criteri  di
selezione qualitativa, seppure nel rispetto dei  principi  desumibili
dagli articoli da 39 a 50, senza ricorrere  alla  procedura  prevista
dall'art. 48 ed utilizza una procedura specifica stabilita alla  luce
delle proprie esigenze. 
2. Requisiti oggetto a verifica 
  Trattandosi  di  norma  sanzionatoria   e,   quindi,   di   stretta
interpretazione,  l'art.  48  concerne  esclusivamente  i   requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi dallo stesso  menzionati
(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n.  2064  del  10  aprile
2012; Consiglio di Stato, sez.  V,  sentenza  8  settembre  2010,  n.
6519). 
  La relativa disciplina,  dunque,  non  si  estende  alle  ulteriori
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara  e,
in particolare, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale. Del pari la suddetta verifica  non  concerne  gli  elementi
quantitativi e qualitativi delle offerte, nel caso di  aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  di  cui
all'art. 83 del Codice. Occorre puntualizzare, con  riferimento  alla
carenza dei requisiti generali, in capo all' aggiudicatario,  che  la
stazione appaltante oltre alla  revoca  dell'aggiudicazione,  procede
all'incameramento  della  cauzione,  ma  cio'  non  in   applicazione
dell'art. 48 bensi' dell'art. 75, comma 6, del Codice, in conseguenza
della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario (cfr.,
per tutte, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2012). 
  2.1. Livelli minimi  specifici  di  capacita'  tecnico-economica  e
relativa comprova. 
  Per la partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  di  lavori
pubblici  e  per  i  servizi  di  ingegneria,  l'individuazione   dei
requisiti ed i valori minimi degli stessi, che debbono possedere  gli
operatori economici/i progettisti sono stabiliti con  precisione  dal
Codice e dal Regolamento. Invece, con riferimento alle  procedure  di
affidamento  di  forniture  e  di  servizi,  tale  individuazione  e'
effettuata dalla stazione appaltante,  in  seno  alla  singola  gara,
mediante indicazione nel bando  e/o  nel  relativo  disciplinare.  Il
Codice, ha, dunque, optato per il sistema della c.d.  «qualificazione
in gara» fissandone indici e mezzi di prova del loro  possesso  (cfr.
articoli 41 e 42 del Codice), ma ha lasciato  ampia  discrezionalita'
alle  stazioni   appaltanti,   seppure   senza   eccedere   l'oggetto
dell'appalto, circa la precisa determinazione dei requisiti e la loro
quantificazione. 
  Tuttavia,  per   costante   ed   ormai   consolidato   orientamento
giurisprudenziale e dell'Autorita', non e' consentito  alle  stazioni
appaltanti di richiedere ai concorrenti  requisiti  sproporzionati  o
discriminanti, quali, ad  esempio,  quelli  che  pongono  limitazioni
territoriali ai fini della  partecipazione  alla  gara  o  quelli  di
valore minimo esorbitante l'importo dell'appalto. 
  Inoltre, nel settore dei servizi e delle forniture, in astratto, le
stazioni  appaltanti  potrebbero  non  prevedere  nel  contempo   sia
requisiti  di  capacita'  tecnico-organizzativa  che   di   capacita'
economico-finanziaria per la partecipazione degli operatori economici
alle relative gare, oppure non fissarne i  livelli  minimi  (si  veda
l'allegato IX A al Codice). La decisione della stazione appaltante di
non indicare detti valori minimi e' di fatto equiparabile al caso  in
cui la stessa non preveda  per  la  partecipazione  alla  gara  alcun
requisito      di      capacita'      tecnico-organizzativa       e/o
economico-finanziaria. 
  La mancata  fissazione  di  livelli  minimi  di  requisiti  appare,
quindi, illogica poiche' un requisito di partecipazione,  per  essere
definito tale, deve essere caratterizzato da un valore minimo che  il
concorrente deve dimostrare per partecipare all'appalto. 
  Sono, in ogni  caso,  illegittimi  i  criteri  che  fissano,  senza
congrua  motivazione,  limiti  di  accesso  connessi   al   fatturato
aziendale (art. 41, comma 2, ultimo periodo,  cosi'  come  modificato
dall'art. 1, comma 2-bis, lettera b), d.l.  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). 
  E' di tutta evidenza, pertanto, che pur  essendo  la  procedura  di
controllo  prevista  dall'art.  48   obbligatoria,   la   stessa   e'
applicabile,  qualunque  sia  l'importo  dell'appalto  di  servizi  o
forniture, solo laddove siano stati richiesti nel  bando  di  gara  i
requisiti di capacita' economico-finanziaria e  tecnico-organizzativa
e ne siano stati fissati i relativi livelli minimi, cosi' come lascia
chiaramente intendere  anche  l'inciso  contenuto  nell'art.  48  che
riferisce    la    verifica    ai     «requisiti     di     capacita'
economico-finanziaria    e    tecnico-organizzativa,    eventualmente
richiesti nel bando di gara». 
  Infine, nel caso in cui siano dichiarati  requisiti  sovrabbondanti
rispetto a quelli minimi prescritti dal disciplinare di gara, si deve
tenere presente che la verifica di cui all'art.  48  deve,  comunque,
essere  effettuata  con  esclusivo  riguardo  ai   requisiti   minimi
prescritti, il cui  possesso  e'  necessario  e  sufficiente  per  la
partecipazione  alla  gara;  non  puo'  dunque  essere   escluso   il
concorrente che, avendo dichiarato  requisiti  superiori  rispetto  a
quelli richiesti  dalla  s.a.,  si  limiti,  poi,  a  comprovarne  il
possesso minimo. 
  2.2. Determinazione del periodo di attivita' documentabile. 
  La clausola  del  bando  che  prevede  un  livello  minimo  di  uno
specifico requisito non deve essere formulata in termini  equivoci  o
indistinti  neanche  con  riferimento   al   periodo   di   attivita'
documentabile,  in  relazione  al  quale  si  richiede  debba  essere
maturato lo specifico requisito. 
  In particolare, riguardo agli  ultimi  tre  esercizi  indicati  sia
dall'art. 41, comma 1, lettera c), che dall'art. 42, comma l, lettere
a) e g), per perimetrare l'ambito  temporale  entro  cui  considerare
maturati i relativi requisiti di  capacita'  economico-finanziaria  e
tecnico-organizzativa  per  servizi  e  forniture,  la  data  da  cui
procedere a ritroso per l'individuazione  del  suddetto  triennio  e'
quella individuata dalla data di pubblicazione del bando. 
  Al riguardo, i documenti (bilanci, dichiarazioni  IVA,  modelli  di
dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati dei  servizi  e
forniture eseguiti, ecc.) da prendere a  base  per  la  verifica  del
possesso  dei  requisiti  sono   relativi   a   periodi   diversi   e
precisamente: 
    a) i documenti tributari e fiscali sono quelli  relativi  ai  tre
esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del  bando  di
gara, che, alla stessa data, risultano  depositati  presso  l'Agenzia
delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente  competenti,
come si ricava dal comma 4 dell'art. 41; 
    b) i certificati dei servizi  e  delle  forniture  eseguiti  sono
quelli  relativi  al  periodo  temporale  costituito  dai  tre   anni
consecutivi (art. 42, comma l, lettera a), immediatamente antecedenti
la data di pubblicazione del bando di gara, come si ricava dal  comma
4 dell'art. 42. Di conseguenza, per quanto riguarda il  requisito  di
capacita'  economico-finanziaria  previsto  all'art.  41,  comma   l,
lettera c), del Codice, riguardante «il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore  oggetto  della
gara, realizzati negli ultimi tre  esercizi»,  ove  il  primo  e'  da
interpretarsi  quale  fatturato  globale  realizzato   dall'operatore
economico nelle eventuali molteplici attivita' costituenti  l'oggetto
sociale dello stesso, e il secondo e' da intendersi  quale  fatturato
in servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto  di  appalto,  nel
bando  occorre  sempre  individuare  il  triennio   di   riferimento,
eventualmente prevedendo, a discrezione del  concorrente,  la  scelta
dell'ultimo anno del triennio oggetto di dichiarazione, in  relazione
al periodo in cui cade la pubblicazione del bando di  gara.  Infatti,
tenuto conto che i mezzi di prova per dimostrare il possesso di detto
requisito sono i bilanci o i documenti tributari e  fiscali  relativi
ai tre esercizi annuali, antecedenti la  data  di  pubblicazione  del
bando di gara, che, alla stessa data,  risultano  depositati,  se  la
data di pubblicazione del bando di gara cade in un periodo in cui non
e' ancora scaduto il termine per la presentazione  degli  stessi  (ad
esempio, nel caso di bando pubblicato nel  periodo  1°  giugno  /  31
ottobre 2013,  laddove  l'operatore  economico  faccia  ricorso  alla
modalita' telematica per la  presentazione  delle  dichiarazioni  dei
redditi), e' assolutamente corretto che lo stesso  concorrente  possa
dichiarare e poi documentare il possesso del requisito  in  argomento
mediante presentazione, con riferimento all'esempio  prima  indicato,
delle dichiarazioni  I.V.A.  riferite  al  fatturato  conseguito  nel
triennio 2009-2011, ovvero nel caso  che  abbia  gia'  presentato  le
dichiarazioni dei  redditi,  al  fatturato  conseguito  nel  triennio
2010-2012.  Analogo  ragionamento  puo'  farsi  per  le  societa'  di
capitale, i consorzi,  le  societa'  cooperative  e  i  G.E.I.E.  che
dimostrano il requisito in argomento tramite esibizione  dei  bilanci
di esercizio approvati e depositati presso il Registro delle  Imprese
competente entro 30 giorni dalla data  di  approvazione  dei  bilanci
stessi. 
  Per contro, in merito al requisito di  capacita'  tecnica  previsto
all'art.42,  comma  1,  lettera  a),  del   Codice,   riguardante   i
«principali servizi  o  delle  principali  forniture  prestati  negli
ultimi tre anni ...», occorrera' precisare nel bando che in tal  caso
il  triennio  e'  effettivamente  quello  antecedente  alla  data  di
pubblicazione dello stesso  e  non  necessariamente  coincidente  con
quello   prima   adottato   per    il    requisito    di    capacita'
economico-finanziaria. 
  2.3. Mezzi di prova per dimostrare il possesso dei requisiti. 
  Quanto alle modalita' di dimostrazione del possesso  dei  requisiti
speciali, per i lavori, il  titolo  III,  capo  III  del  Regolamento
individua con precisione i mezzi di prova; per servizi  e  forniture,
invece l'Allegato IX A al Codice, prevede, al punto 17, che nei bandi
le stazioni appaltanti siano  tenute,  laddove  richiedano  requisiti
minimi di carattere economico e  tecnico  che  i  concorrenti  devono
possedere, ad individuare le informazioni e le formalita'  necessarie
per  la  valutazione  degli  stessi:   devono,   dunque,   stabilire,
preventivamente, quali siano i mezzi di prova. 
  Occorre al riguardo effettuare ulteriori puntualizzazioni  in  base
alla tipologia di procedura prescelta.  Sia  nel  caso  di  procedure
ristrette che nel caso di procedure aperte i requisiti  di  capacita'
tecnico-organizzativa  ed  economico-finanziaria   sono   individuati
univocamente, e una volta per tutte, nel bando di gara o nel relativo
disciplinare, e costituiscono, per le procedure ristrette, oggetto di
«prequalifica», seppure in forma di auto-dichiarazione. 
  Secondo la lettera della norma, nel caso di procedura ristretta, la
S.A., solo dopo aver proceduto all'individuazione  dei  candidati  in
possesso dei requisiti prescritti dal  bando  ed  avere  ricevuto  le
offerte  dai  soggetti  invitati,  procede  al  sorteggio  in  seduta
pubblica, alla richiesta di comprova e al conseguente controllo. 
  Infatti, nelle procedure aperte, la  documentazione  da  verificare
viene specificata nel bando, contestualmente  all'individuazione  dei
requisiti, invece, per  le  procedure  ristrette,  la  documentazione
utile per comprovare i requisiti di  partecipazione  auto-dichiarati,
viene specificata dalla S.A nella  lettera  di  invito.  Inoltre,  le
dichiarazioni  da  verificare,  in  base  all'art.  48,  sono  quelle
contenute nella domanda di partecipazione e, cioe',  nella  richiesta
di invito formulata dal concorrente, in caso di  procedure  ristrette
(cfr. art. 55, comma 6, del Codice); viceversa, le  dichiarazioni  da
verificare, in  caso  di  procedure  aperte,  sono  quelle  contenute
nell'offerta (cfr. art. 55, comma 5, del Codice). 
  La normativa di riferimento (art.  48  del  Codice),  non  fornisce
alcuna indicazione in ordine alla documentazione da presentare, ma si
limita solo a prescrivere l'onere per i concorrenti di presentare «la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito». 
  In assenza di una esplicita indicazione, nella lex specialis  circa
i documenti da presentare a comprova dei requisiti dichiarati con  la
domanda  di  partecipazione  ad  una  gara,  e'  ammissibile  che  il
concorrente  dimostri  il  possesso  degli  stessi  con  i  documenti
probatori da lui ritenuti piu' idonei. 
3. Applicazione  dell'art.  48  agli  appalti  di  progettazione   ed
  esecuzione 
  In relazione alla procedura di verifica prevista dall'art.  48  del
Codice sono emerse alcune  questioni  interpretative  riguardanti  la
possibilita',  nell'ambito  di  un  appalto  avente  ad  oggetto   la
progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2,
lettere b) e c) del Codice)  di  sottoporre  alle  sanzioni  previste
dall'art. 48 del Codice  (art.  6.  comma  11,  e  sospensione  dalla
partecipazione alle procedure di affidamento) il progettista indicato
da un'impresa concorrente o partecipante come mandante all'interno di
un raggruppamento, nel  caso  in  cui  non  riesca  a  comprovare  la
dichiarazione del possesso dei requisiti  prescritti  dal  bando.  Al
riguardo, si  sottolinea  in  via  preliminare  che  nell'appalto  di
progettazione  ed  esecuzione  assume  la  qualita'  di   concorrente
l'appaltatore che individualmente o in forma associata partecipa alla
gara; egli deve dimostrare nell'offerta  il  possesso  dei  requisiti
professionali previsti  dal  bando  per  la  redazione  del  progetto
esecutivo  e  cio'  anche   mediante   l'eventuale   indicazione   di
professionisti esterni; con la conseguenza  che  a  differenza  delle
gare per incarichi  di  progettazione,  i  progettisti,  fatta  salva
l'ipotesi  di  partecipazione  al  raggruppamento  concorrente,   non
assumono la qualita'  di  concorrenti  ne'  quella  di  titolari  del
rapporto contrattuale con  l'Amministrazione  in  caso  di  eventuale
aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori  esterni  delle
imprese partecipanti alla gara (cfr. TAR Lazio n. 3305/2008).  Cosi',
mentre nel caso di raggruppamento costituendo l'offerta  deve  essere
sottoscritta da tutte le imprese dell'associazione,  nell'appalto  di
progettazione ed esecuzione  il  progettista,  qualora  sia  soltanto
indicato, non sottoscrive  l'offerta  e  non  assume  quindi  nessuna
responsabilita' rispetto ad essa, ma il relativo ambito funzionale  e
di  responsabilita'  e'  circoscritto  nei  limiti  dell'incarico  di
progettazione  conferito  al  medesimo  dall'appaltatore.   Cio'   e'
comprovato dall'art. 169 del Regolamento che al comma 6  dispone  che
il contratto sia risolto per inadempimento dell'appaltatore, e quindi
anche  del  progettista  nel  caso   sia   uno   dei   mandanti   del
raggruppamento, qualora il progetto  esecutivo  redatto  dall'impresa
non sia meritevole di approvazione. Pertanto,  le  sanzioni  previste
dall'art. 48 (esclusione del concorrente  dalla  gara  ed  escussione
della cauzione provvisoria) in  caso  di  mancata  dimostrazione  dei
prescritti requisiti in esito alla procedura ivi  prevista  agiranno,
nel caso di appalto di progettazione  esecutiva  ed  esecuzione,  nei
confronti   dell'appaltatore   a   prescindere   dalla    forma    di
partecipazione del progettista. 
  Riguardo invece all'ulteriore procedimento innanzi all'Autorita' ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di competenza  (art.  6.  comma
11, del Codice e sospensione dalla partecipazione alle  procedure  di
affidamento),   assume   rilievo   la   condotta    soggettiva    del
«dichiarante». Come gia' evidenziato, infatti, le sanzioni  comminate
dall'Autorita' colpiscono il comportamento  scorretto  della  singola
impresa o del singolo professionista  in  ragione  dell'interesse  di
portata generale a che nel settore degli  appalti  agiscano  soggetti
idonei. Pertanto, anche se  l'art.  48  fa  espresso  riferimento  al
«concorrente» - circostanza che sembrerebbe escludere il  progettista
indicato in caso di progettazione esecutiva ed esecuzione - in virtu'
di un'interpretazione logico  sistematica  del  quadro  normativo  di
settore con il decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000,
che all'art. 76 prevede conseguenze di carattere penale in virtu'  di
una responsabilita' personale delle dichiarazioni rese, nonche' della
ratio  sottesa  all'art.  48,  volta  ad  escludere  dalle  procedure
selettive soggetti non idonei, si deve concludere per  l'applicazione
delle sanzioni (compresa quella interdittiva) ivi  previste  sia  nei
confronti del progettista partecipante come mandante  all'interno  di
un  raggruppamento  (e  quindi  concorrente),  sia  del   progettista
indicato dall'impresa, qualora abbiano reso  dichiarazioni  circa  il
possesso di requisiti successivamente non dimostrate. Si deve  tenere
conto, poi, del fatto  che,  il  progettista  indicato  dall'impresa,
benche' non assuma la qualita' di concorrente, ne' quella di titolare
del  rapporto   contrattuale   con   l'Amministrazione   (una   volta
intervenuta l'aggiudicazione), in quanto e' un semplice collaboratore
esterno dell'impresa partecipante alla gara, rilascia, in ogni  caso,
una  auto-dichiarazione  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione, sia generali che speciali. Infatti, per  il  caso  di
impresa che si avvalga  (art.  53,  comma  3,  del  codice)  «...  di
progettisti  qualificati,  da  indicare  nell'offerta,  ...»,  questa
stessa norma va interpretata nel senso che la stazione appaltante  e'
tenuta  a  richiedere  nel  bando,  per  siffatta  eventualita',   la
dichiarazione sostitutiva di  detti  progettisti  sia  in  merito  ai
requisiti   generali   che   a   quelli   tecnico-organizzativi    ed
economico-finanziari   relativi   alla   progettazione,   in   quanto
l'espressione «progettisti qualificati» puo'  interpretarsi  solo  in
tal   senso.   Conseguentemente,   essendo   stata   rilasciata   una
dichiarazione  sostitutiva  sui  requisiti   speciali,   laddove   il
progettista esterno all'impresa, e non partecipante  quale  mandante,
non riesca a  comprovare  l'auto-dichiarazione  resa  sui  requisiti,
sussistono i presupposti per l'applicazione delle  sanzioni  ex  art.
48, da parte della Autorita' (sanzione pecuniaria ai sensi  dell'art.
6, comma 11, del  Codice  e  sospensione  dalla  partecipazione  alle
procedure di affidamento). 
4. Applicazione dell'art. 48 in caso di avvalimento 
  Nel caso in cui il concorrente abbia  dichiarato  di  fare  ricorso
all'istituto dell'avvalimento  al  fine  di  soddisfare  uno  o  piu'
requisiti  speciali  richiesti  dal  bando,  il  controllo   previsto
dall'art. 48 implica la verifica del possesso dei  requisiti  oggetto
di avvalimento in capo all'impresa ausiliaria.  Il  concorrente  deve
dunque fornire  la  prova,  oltre  che  dei  requisiti  posseduti  in
proprio, di quelli posseduti per il tramite dell'impresa ausiliaria. 
  I requisiti oggetto di avvalimento devono essere  integralmente  ed
autonomamente  posseduti  da  parte  dell'impresa  ausiliaria   (cfr.
Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3565 e  sez.  IV,  16
febbraio  2012,  n.   810)   e   quindi,   come   evidenziato   nella
Determinazione  n.  2  del  2012,  deve  escludersi   che   l'impresa
ausiliaria possa a sua volta avvalersi dei  requisiti  di  un'impresa
terza (cd «avvalimento a cascata»), sia pure ad essa collegata  sulla
base di rapporti c.d. infragruppo (cfr. Consiglio di Stato, sez.  IV,
24 maggio 2013, n. 2832). 
  L'esito  negativo  della  verifica   dei   requisiti   dell'impresa
ausiliaria comporta il difetto dei  requisiti  di  partecipazione  in
capo  al  concorrente  determinandone  l'esclusione  dalla   gara   e
l'escussione della relativa cauzione provvisoria. 
  Per quanto concerne le ulteriori sanzioni  previste  dall'art.  48,
comma 1 - sanzioni pecuniarie e sospensione dalla partecipazione alle
gare  -  comminate  a  seguito  di  specifico  procedimento  condotto
dall'Autorita', si ritiene, in analogia con quanto previsto nel  caso
di mancata comprova del requisito in  capo  al  progettista  indicato
negli appalti di progettazione ed esecuzione, che esse possano essere
disposte  anche  nei  confronti  dell'impresa  ausiliaria.   Benche',
infatti, l'art. 48 indichi il «concorrente» come  destinatario  anche
delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del  Codice  e  l'impresa
ausiliaria non sia qualificabile come tale, in ragione  del  generale
principio di responsabilita' per le dichiarazioni sostitutive su  cui
si basa l'intero impianto del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, si ritiene che l'impresa ausiliaria non possa non essere
chiamata a rispondere della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 49,
comma 2, lettera c), prodotta in gara e non  comprovata  in  sede  di
verifica ex art. 48. Occorre inoltre considerare che la dichiarazione
resa dall'impresa ausiliaria in  ordine  al  possesso  dei  requisiti
oggetto di avvalimento concorre, unitamente alle  dichiarazioni  rese
dal  concorrente,  a  comporre  il  quadro  dei  requisiti   ritenuti
necessari dalla stazione appaltante per garantire  la  scelta  di  un
operatore economico capace  di  eseguire  il  contratto  secondo  gli
standard  stabiliti  e   che   per   rafforzare   l'impegno   assunto
dall'impresa ausiliaria  il  Codice  ne  prevede  la  responsabilita'
solidale con il concorrente, nei confronti della stazione appaltante,
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art.  49,  comma
4); l'impresa ausiliaria concorre dunque a pieno titolo  al  corretto
adempimento dell'appalto e merita di essere sanzionata anche  con  la
sospensione dalla  partecipazione  alle  gare  qualora,  in  sede  di
verifica ex art. 48, si riveli non idonea alla partecipazione. 
  In una simile ipotesi occorre dunque che  l'Autorita'  valuti  caso
per caso sia la dichiarazione resa dal concorrente  che  quella  resa
dall'impresa ausiliaria accertando le  responsabilita'  di  ciascuno,
potendo  infine  pervenire  all'irrogazione   di   sanzioni   diverse
(pecuniaria  e/o  interdittiva)  nei  confronti  del  concorrente   e
dell'impresa ausiliaria in ragione del diverso grado di imputabilita'
soggettiva della mancata comprova dei requisiti all'una e all'altra. 
5. Natura dei termini per gli adempimenti previsti dalla norma 
  5.1. Natura del termine posto ai concorrenti sorteggiati. 
  Come  gia'  affermato   da   questa   Autorita'   e   da   costante
giurisprudenza (cfr. TAR Lazio Roma sez. II-ter 28  maggio  2013,  n.
5356; . Cons. Stato, sez. V, ord.za 31 marzo  2012,  n.  1886;  Cons.
Stato, sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1321 e sez. IV, 16 febbraio 2012, n.
810), si  ritiene  che  il  termine  di  dieci  giorni  entro  cui  i
concorrenti sorteggiati devono documentare i requisiti richiesti  nel
bando  ed  oggetto  di  autodichiarazione  abbia  natura   perentoria
eccezion fatta per l'eventuale  richiesta  di  chiarimenti  ai  sensi
dell'art. 46, comma 1 del Codice, di cui  si  dira'  in  seguito.  Il
termine di dieci giorni e' perentorio e improrogabile, nel senso  che
il suo obiettivo  decorso,  senza  che  il  sorteggiato  abbia  fatto
pervenire  alla  stazione  appaltante  la  necessaria  documentazione
implica   l'automatico   effetto    dell'esclusione    dalla    gara,
dell'incameramento della cauzione provvisoria  e  della  segnalazione
alla stessa Autorita' per i provvedimenti di competenza.  Ne'  assume
rilievo l'effettivo possesso dei requisiti  da  parte  dell'operatore
economico ovvero la documentazione degli  stessi  successivamente  al
decorso dei dieci giorni assegnati, dal  momento  che,  per  come  e'
formulata la norma, rileva, al fine della  produzione  degli  effetti
sanzionatori, il solo dato obiettivo e formale dell'inadempimento nel
termine prescritto. 
  La richiesta di comprova  puo'  essere  inoltrata  per  posta,  per
raccomandata o per telegramma, o via telefax  nonche'  per  PEC.  Nel
caso di invio sia per posta che per fax o  via  PEC,  nella  nota  va
precisato che il termine  di  dieci  giorni  decorre  dalla  data  di
inoltro via fax  o  via  PEC  o  dalla  data  di  acquisizione  della
raccomandata. 
  Inoltre, per il  computo  dei  termini  previsti  dall'art.  48  e'
legittimo fare riferimento alle disposizioni previste dal  codice  di
procedura civile per gli atti processuali. Al  riguardo,  l'art.  155
c.p.c. stabilisce, al comma 1, che «Nel computo dei termini a  giorni
o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali».  Inoltre,  l'art.
153 del c.p.c. afferma l'inderogabilita' dei  termini  perentori:  «I
termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati,  nemmeno
sull'accordo delle parti». Se la scadenza cade in un giorno  festivo,
viene automaticamente prorogata al primo giorno feriale utile. 
  In merito all'interpretazione da dare all'art.  46,  comma  1,  del
Codice,  in  relazione  alla  perentorieta'  del   termine   previsto
dall'art. 48, l'espressione «chiarimenti in ordine al  contenuto  dei
certificati, documenti e dichiarazioni  presentati»  va  interpretata
nel senso che, sia in fase di ammissibilita' delle  domande  o  delle
offerte,  con  riferimento  anche  alle   dichiarazioni   sostitutive
relative al possesso dei requisiti ex articoli 41 e 42, che  in  fase
di comprova ex art. 48, sui certificati e sui documenti presentati in
sede di verifica a  campione,  la  stazione  appaltante  -  prima  di
decidere l'applicazione delle sanzioni ex art. 48 -  puo'  richiedere
gli  opportuni  completamenti  o  chiarimenti.  In   altri   termini,
l'accertamento della conferma di quanto dichiarato, esclusivamente in
forza della disposizione di cui all'art. 46,  comma  1,  del  Codice,
puo' comportare la concessione di una proroga al termine. E', quindi,
onere della stazione appaltante valutare e contemperare gli interessi
della P.A. alla perfetta  e  regolare  esecuzione  dell'appalto,  con
quelli del privato relativi alla partecipazione dei concorrenti  alle
gare, in condizioni di  parita',  ed  alla  corretta  verifica  della
documentazione  rilevante  per  la  dimostrazione  del  possesso  dei
requisiti prescritti. 
  5.2. Modalita' di applicazione dell'art. 48, comma 1-bis. 
  Il decreto legislativo n. 152/2008 ha introdotto l'ulteriore  comma
1-bis, escludendo per le fattispecie ivi previste l'applicazione  del
comma l, primo periodo, e quindi eliminando il sorteggio previsto per
la verifica a campione dalla  procedura  in  argomento,  in  caso  di
applicazione della c.d. forcella alla procedura ristretta  (art.  62,
comma 1), vale a  dire  quando  la  stazione  appaltante  prevede  di
limitare il numero di candidati da invitare.  Si  rammenta  che  tale
possibilita' e' attualmente ammessa, dall'art. 62  del  Codice,  solo
nelle procedure ristrette, relative a servizi e forniture e a  lavori
di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonche' nelle
procedure negoziate con pubblicazione di  un  bando  di  gara  e  nel
dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto. 
  In concreto, la stazione appaltante chiede nella lettera di  invito
a tutti i candidati la  presentazione,  in  sede  di  offerta,  della
documentazione di comprova indicata nel bando o nella stessa  lettera
di invito. 
  In tal caso, non e' previsto un termine perentorio di dieci  giorni
ma la scadenza e' quella fissata per la  presentazione  dell'offerta,
che, per le procedure ristrette, non puo' essere inferiore a quaranta
giorni dalla data di  invio  dell'invito  a  presentare  le  offerte,
secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice. 
  Si ritiene, poi, che il candidato  che,  invitato,  decida  di  non
presentare  offerta  e,  contestualmente,  ritenga  di   non   dovere
documentare il possesso dei  requisiti  non  vada  sanzionato.  Altra
eventualita' che puo' prevedersi e' allorquando il candidato presenti
l'offerta ma non la documentazione di comprova o questa  sia  inviata
in un secondo tempo, in ritardo. In tal caso l'operatore economico va
sanzionato con l'esclusione dalla gara, l'escussione della cauzione e
la segnalazione all'Autorita', per il mancato adempimento. 
  5.3.  Verifica  sull'aggiudicatario  provvisorio  e   sul   secondo
graduato. 
  Il  comma  2  dell'art.  48  prevede   che   la   richiesta   della
documentazione probatoria venga rivolta anche  all'aggiudicatario  ed
al secondo graduato, nel caso in cui gli stessi non siano stati  gia'
in precedenza sorteggiati. L'inadempimento comporta anche  in  questo
caso l'escussione della cauzione provvisoria e la  segnalazione  alla
Autorita' oltre che la revoca dell'aggiudicazione o l'esclusione. Qui
la norma non pone il termine di dieci  giorni  per  la  presentazione
della documentazione di comprova dei  primi  due  classificati,  come
avviene, in base al comma l, per i concorrenti sorteggiati.  Infatti,
per come e' formulata la parte iniziale del comma 2, la richiesta  di
cui al comma 1 e', altresi',  inoltrata,  entro  dieci  giorni  dalla
conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario  e  al
concorrente che segue in graduatoria, il riferimento  al  termine  di
dieci giorni riguarda, pertanto, la richiesta che deve  inoltrare  la
stazione appaltante ai suddetti concorrenti  e,  in  quanto  riferito
all'attivita' di  pubblici  poteri,  al  suddetto  termine  non  puo'
riconoscersi che natura sollecitatoria. Sul  punto,  tuttavia  si  e'
formato  un  orientamento  giurisprudenziale  contrastante,  tra  chi
sostiene l'ordinatorieta' del termine di cui al comma 2 dell'art.  48
e chi, invece, ne  afferma  la  natura  perentoria  (da  ultimo  cfr.
Ordinanza Consiglio di Stato sez. IV 13 marzo 2013, n. 848; Consiglio
di Stato sez. VI 8 marzo 2012, n. 1321), per tale motivo la questione
e' stata recentemente rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio  di
Stato (Consiglio di Stato, SEZ. VI - ordinanza  30  luglio  2013,  n.
4023). 
  Va, inoltre, osservato che la  collocazione,  successivamente  alla
conclusione delle operazioni di gara,  della  richiesta  di  comprova
della stazione appaltante all'aggiudicatario  e  al  concorrente  che
segue  in  graduatoria,  potrebbe  far  sorgere  qualche   incertezza
interpretativa   se   la   verifica   vada   condotta   subito   dopo
l'aggiudicazione provvisoria ovvero dopo quella definitiva.  In  base
alle previsioni dell'art.  11,  comma  8,  del  Codice,  secondo  cui
l'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo «dopo  la  verifica
del possesso dei  prescritti  requisiti»,  sembrerebbe  prevalere  la
seconda ipotesi. Tuttavia, non vi sono motivi  ostativi  a  procedere
alla verifica dei requisiti speciali sull'aggiudicatario provvisorio,
e cio' sia perche' tale soluzione consente, nel momento in cui ancora
opera la commissione di gara, una piu' rapida procedura, sia  perche'
la  verifica  prevista  dall'art.  48,  comma  2  appare  logicamente
propedeutica alla formulazione  della  graduatoria  finale,  soggetta
alla approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento  delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti  aggiudicatori,  in  base
alle previsioni dell'art. 12, comma 1, del Codice. 
  Relativamente  alla  rideterminazione   della   soglia   d'anomalia
dell'offerta e alla conseguente  nuova  aggiudicazione,  nel  caso  i
primi due classificati non forniscano la prova o  non  confermino  le
loro dichiarazioni, come statuito dallo stesso comma 2 dell'art.  48,
si ritiene  che  ad  essa  si  debba  procedere,  ivi  compreso  alla
riformulazione della graduatoria, solo nel caso in cui sia  il  primo
che il secondo classificato si rendano inadempienti  (cfr.  Consiglio
di Stato, sez. IV -sentenza 17 settembre 2007, n. 4840). 
  Mentre l'art. 48, comma 1, esplica i propri effetti  nei  confronti
di tutti i partecipanti,  ivi  incluse  le  micro,  piccole  e  medie
imprese (MPMI), riguardo a queste ultime, invece, l'operativita'  del
comma 2 del medesimo articolo  e'  stata  limitata.  Deve  ritenersi,
infatti, che il comma 4 dell'art. 13 della legge 11 novembre 2011, n.
180  (secondo  cui  «la  pubblica  amministrazione  e  le   autorita'
competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo
all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti
di idoneita' previsti dal codice di cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia  in  grado  di
comprovare  il  possesso  dei  requisiti  si  applicano  le  sanzioni
previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo  di
un  anno»)  non  abbia  inteso  modificare  l'ambito  soggettivo   di
operativita' della verifica a  campione,  di  cui  al  comma  1,  ne'
sottrarre a tale verifica le MPMI. La  norma,  nel  fare  riferimento
alla  «impresa  aggiudicataria»,  riguarda,   invece,   i   controlli
esercitati ai sensi del comma 2 dell'art. 48  e,  cioe',  quelli  che
regolarmente la stazione appaltante effettua nei confronti del  primo
e del secondo graduato. In sintesi, la deroga  di  cui  all'art.  13,
comma 4, incide soltanto sull'operativita' del comma 2  dell'art.  48
con l'effetto  di  esentare  il  secondo  classificato,  qualora  non
sorteggiato in sede di  verifica  a  campione  ed  appartenente  alla
categoria delle  MPMI,  dal  produrre  la  documentazione  probatoria
(adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in  caso  di  effettiva
aggiudicazione a seguito di mancata comprova dei requisiti  da  parte
del primo aggiudicatario). 
6. Momento della verifica 
  Riguardo  alla  collocazione  del   controllo   nell'ambito   della
procedura di gara, si pone il dubbio che la verifica debba  precedere
nel  tempo  ogni  altra  operazione  di  gara,  ivi  compresa  quella
dell'accertamento della regolarita'  formale  e  della  tempestivita'
delle offerte, che come e' noto condiziona l'ammissione  stessa  alla
gara. Se e' vero che la norma si riferisce alle offerte presentate  e
non a quelle ammesse, l'incertezza interpretativa deve risolversi nel
senso che la verifica a campione non  puo'  che  riguardare  le  sole
offerte ammesse a concorrere: da un lato, infatti,  la  stessa  norma
impone che il controllo avvenga prima dell'apertura delle buste delle
offerte presentate, e quindi la collocazione a ridosso della apertura
delle offerte sembra  presupporre  esaurita  la  fase  dei  riscontri
formali, dall'altro  lato  l'effettivita'  stessa  della  verifica  a
campione sarebbe seriamente attenuata  qualora  si  sottoponessero  a
verifica anche offerte  destinate  ad  essere  escluse  comunque,  ed
inoltre con evidente spreco di  attivita'  amministrativa.  Peraltro,
non puo' trascurarsi che la  procedura  di  verifica  prevista  dalla
norma in esame  non  costituisce  un  quid  distinto  dalla  fase  di
ammissione delle offerte, attenendovi invece essa stessa,  in  quanto
ha ad oggetto il controllo  della  veridicita'  di  quanto  l'impresa
dichiara per essere ammessa a concorrere; quello che la distingue  e'
solo la sua collocazione  cronologica  tra  le  operazioni  di  gara,
logicamente successiva a quelle preposte ai controlli  formali  circa
la regolarita' delle  offerte.  Non  si  ritiene,  invece,  possibile
l'ammissione con riserva delle offerte da sottoporre  successivamente
alla verifica di cui all'art. 48. 
7. Verifica ex art. 48 e decreto del Presidente della  Repubblica  28
  dicembre 2000, n. 445 
  I    requisiti     di     capacita'     economico-finanziaria     e
tecnico-organizzativa per le imprese esecutrici di  lavori  pubblici,
per  i  fornitori  e  per  i   prestatori   di   servizi,   previsti,
rispettivamente, dagli articoli 90, comma l, lettere a), b) e c), del
Regolamento, dall'art. 41, comma l, lettere b) e c) e  dall'art.  42,
comma 1 del Codice, possono essere provati dai concorrenti in sede di
gara  mediante  dichiarazione  sottoscritta   in   conformita'   alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. La loro sussistenza e', poi, accertata  dalla  stazione
appaltante  in  base  all'art.   48,   richiedendo   ai   concorrenti
sorteggiati e ai primi due classificati la documentazione  probatoria
che gli stessi sono tenuti ad esibire a conferma delle  dichiarazioni
rilasciate. 
  Secondo  il  recentissimo  pronunciamento  del   Supremo   Consesso
amministrativo (Consiglio di Stato sez. III  26  settembre  2013,  n.
4785) gli accertamenti d'ufficio disciplinati dall'art. 43, comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  come  novellato
dall'art. 15 della legge n. 183/2011, riguardano tutte le ipotesi  di
informazioni oggetto delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli
articoli  46  e  47  dello  stesso  decreto  del   Presidente   della
Repubblica; dichiarazioni sostitutive che gli articoli 41  e  42  del
codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare
per    comprovare    i     requisiti     tecnico-organizzativi     ed
economico-professionale, salvo verifica  successiva  da  parte  della
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 commi 1  e  2,  senza  che
possa in alcun modo rilevare la «specialita'»  della  disciplina  dei
contratti pubblici. Al riguardo, e' stato altresi' precisato come  la
norma contenga una disciplina transitoria secondo cui, fino alla data
di avvio della  Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici,  le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano  il  possesso
dei requisiti secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente
(art. 6-bis, comma 5, del Codice). 
  Il riferimento alla normativa  vigente  include  anche  la  novella
disciplina di cui agli articoli 43 e 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012. 
  Come e' noto, tuttavia  -  e  come  e'  stato  rilevato  anche  dal
Consiglio di Stato, nella citata pronuncia - la  Banca  dati  e'  uno
strumento di semplificazione e di accelerazione dei  procedimenti  di
accertamento, che costituisce un ausilio informatico per  l'esercizio
dei poteri-doveri di accertamento d'ufficio,  ne  consegue  che,  con
l'entrata a pieno regime della medesima, a  partire  dal  1°  gennaio
2014,    la    documentazione    a     comprova     dei     requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dovra' essere acquisita
esclusivamente  attraverso  la  Banca  dati,  secondo  le   modalita'
previste nella Deliberazione dell'Autorita' n. 111/2012 e  successive
modificazioni ed integrazioni, e la  stessa  dovra'  essere  messa  a
disposizione del sistema  esclusivamente  secondo  quanto  prescritto
dall'art. 6 della citata Deliberazione. 
  Infine, il bando di gara non puo' escludere l'utilizzabilita' della
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  ai  fini  della
conformita'    all'originale    dei    documenti,    rilasciati    da
amministrazioni o enti  pubblici,  esibiti  in  sede  di  verifica  a
campione per l'attestazione dei requisiti di partecipazione ai  sensi
dell'art. 48 del codice dei contratti. 
8. Presupposti al cui verificarsi si ricollegano le  previste  misure
  sanzionatorie 
  8.1. Sanzioni irrogate dalla stazione appaltante. 
  Al fine di esaminare il segmento procedimentale,  ex  art.  48  del
Codice, riguardante le ulteriori sanzioni (pecuniaria e di temporanea
inibizione della  partecipazione  a  procedure  di  affidamento)  che
l'Autorita' puo' applicare a seguito  della  comunicazione  da  parte
della stazione appaltante dell'avvenuta esclusione  di  un  operatore
economico da una gara  d'appalto,  occorre  analizzare  la  norma  in
parola nelle varie  fasi  in  cui  essa  si  articola  e  considerare
distintamente i soggetti legittimati ad irrogare sanzioni. 
  Anzitutto, il potere sanzionatorio  della  stazione  appaltante  si
esplica attraverso  l'esclusione  dalla  gara  e  l'escussione  della
cauzione, ed e' esercitato non solo in caso di mancata conferma delle
dichiarazioni   contenute   nella   domanda   di   partecipazione   o
nell'offerta ma anche «quando tale prova non sia  fornita»,  e  cioe'
sia in caso di omissione o di rifiuto, come anche in caso di  ritardo
rispetto al termine perentorio di dieci giorni. Si tratta di sanzioni
che   la   stazione   appaltante   applica   in   modo    automatico,
indipendentemente  dall'effettivo  possesso  o  meno  dei   requisiti
dichiarati   dall'operatore   economico,   essendo   l'esclusione   e
l'incameramento della cauzione volti a  sanzionare  il  comportamento
inadempiente  dell'operatore  economico  nel  partecipare  a   quella
specifica gara. Diversamente avviene per le  sanzioni  di  competenza
dell'Autorita', esaminate nei paragrafi che seguono. 
  8.2. Sanzioni irrogate dall'Autorita'. 
  Come  si  evince  dal  testo  della  norma,  la  segnalazione  puo'
comportare, da parte dell'Autorita' l'adozione del  provvedimento  di
cui all'art. 6, comma 11, di tipo pecuniario, oltre che una  sanzione
di tipo interdittivo riguardo alla partecipazione alle  procedure  di
affidamento. Al riguardo, la norma non precisa  che  la  segnalazione
all'Autorita' deve essere limitata al solo caso di  mancata  conferma
delle dichiarazioni. Di conseguenza  vengono  rimessi  alla  prudente
valutazione della stessa Autorita', nel  rispetto  del  principio  di
proporzionalita', i differenti casi di falsa attestazione e di omessa
o non conforme presentazione della documentazione. Nel momento  della
concreta irrogazione della sanzione pecuniaria  di  cui  all'art.  6,
comma 11,  del  Codice  da  parte  dell'Autorita'  (come  pure  della
sanzione interdittiva), assumono rilevanza, in ogni caso, la gravita'
dell'infrazione commessa  e  la  presenza  di  «giustificati  motivi»
nonche' il sussistere della «buona fede»  o  dell'«errore  scusabile»
nella condotta tenuta dall'operatore economico. Occorre  considerare,
infatti, che  le  sanzioni  comminate  dall'Autorita'  colpiscono  il
comportamento   scorretto   del   singolo   operatore   in    ragione
dell'interesse di portata generale a che nel  settore  degli  appalti
pubblici agiscano soggetti non solo idonei ma anche rispettosi  delle
regole previste dalle stazioni appaltanti per l'aggiudicazione  delle
procedure di appalto, a prescindere dalla singola procedura selettiva
nel cui ambito  si  sono  verificate  le  irregolarita'  in  concreto
rilevate. 
  Va, tuttavia, considerato che, laddove, su  istanza  dell'operatore
economico, sia comprovata la  non  imputabilita'  allo  stesso  della
omissione o della presentazione di documentazione non conforme, viene
meno il riferimento allo stesso operatore del comportamento materiale
che e' a presupposto della sanzione medesima. 
  8.2.1. Sanzione pecuniaria. 
  In merito alla  prima  delle  due  sanzioni  che  l'Autorita'  puo'
irrogare, vale a dire la sanzione pecuniaria, dalla lettura combinata
delle due norme, l'art. 48 e l'art. 6, comma 11, secondo periodo, del
Codice, si desume che essa  va  distinta  in  base  al  comportamento
dell'operatore  economico  che  ha  determinato  l'inadempimento   e,
quindi,  alla  gravita'  dello  stesso.  I  casi  distinti   trattati
dall'art. 6, comma 11, secondo periodo, sono di due tipi: a)  mancato
riscontro alla richiesta della stazione appaltante; b) produzione  di
falsa dichiarazione o di documenti contraffatti, con riferimento alla
documentazione di comprova esibita alla stazione appaltante.  Quindi,
entrambi i casi possono essere sanzionati dall'Autoria' anche  se  in
misura diversa. 
  Inoltre, nell'ambito dello stesso tipo  di  inadempimento  previsto
dall'art.  6,  comma  11,  riguardante  la  «non  ottemperanza   alla
richiesta della stazione appaltante», la sanzione  pecuniaria  dovra'
essere  logicamente  graduata,  in  coerenza  con  il  principio   di
proporzionalita': a) in ragione della gravita' dell'inadempimento; b)
in  relazione   alla   presenza   di   attenuanti   che   determinano
l'affievolimento  della  entita'  della  stessa  sanzione,   se   non
addirittura l'archiviazione del caso; c) in  proporzione  all'importo
dell'appalto alla cui procedura di affidamento partecipa  l'operatore
inadempiente, tenuto conto che, in base  all'art.  6,  comma  8,  del
Codice, «quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate
al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono». 
  8.2.2. Sospensione dalle gare. 
  Per quanto riguarda la sanzione della sospensione da uno  a  dodici
mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento,  poiche'  la
norma in argomento e' destinata ad applicarsi a tutti i settori degli
appalti, la suddetta sospensione opera indifferentemente nei  settori
di lavori, di servizi e  di  forniture,  nel  senso  che  l'operatore
economico, resosi  responsabile  di  inadempimento  ex  art.  48,  ad
esempio in una procedura per l'affidamento di un servizio, laddove il
proprio oggetto sociale gli consenta anche di eseguire  lavori  o  di
fornire beni,  sara'  escluso  parimenti  dalla  partecipazione  alle
procedure di affidamento degli appalti di lavori e di forniture,  per
tutto il periodo dell'interdizione disposta dall'Autorita'. 
  La decorrenza della disposta sospensione, graduata da uno a  dodici
mesi, viene precisata dal Consiglio della Autorita' nel provvedimento
sanzionatorio e, di norma, coincide con la data di inserimento  della
relativa annotazione nel  casellario  informatico;  la  data  che  la
stazione appaltante deve confrontare con quella di pubblicazione  nel
casellario, per verificare se la sospensione ex art. 48 e' ancora  in
vigore, coincide con la data di pubblicazione del bando di gara.  Per
le procedure negoziate per le quali non sia prevista la pubblicazione
del bando di  gara,  rileva  la  data  della  lettera  d'invito.  Con
specifico riferimento alla graduazione della sanzione, si rileva come
oltre  alla  gravita'  della  violazione  commessa  -  essenzialmente
connessa alle due fattispecie della prova non fornita e della mancata
conferma delle dichiarazioni rese -, oltre alla presenza di eventuali
«giustificati motivi»  nonche'  della  «buona  fede»  o  dell'«errore
scusabile» nella condotta tenuta dall'operatore economico, risulta di
tutta  evidenza  come  ai  fini  della  citata  graduazione,  assuma,
altresi', autonoma rilevanza  l'elemento  psicologico  dell'operatore
economico tenuto alla comprova. Sia nel caso di prova non fornita che
nel caso di prova che non confermi  quanto  dichiarato,  non  possono
essere valutati, infatti, alla stessa stregua i comportamenti  dolosi
e quelli colposi, ed  all'interno  di  questi  ultimi  non  puo'  non
riservarsi diverso trattamento alla colpa grave rispetto  alla  colpa
lieve, non potendosi irrogare la sanzione iterdittiva in quest'ultimo
caso.  Cio',  si  ritiene,  anche  in  ossequio  ad   un'applicazione
analogica di quanto previsto dall'art. 38, comma  1-ter  del  Codice,
per la falsa dichiarazione e la falsa  documentazione.  Infatti,  pur
trattandosi di norma sanzionatoria, la previsione in essa  contenuta,
relativa  ai  presupposti  del  dolo  e   della   colpa   grave   per
l'irrogazione della sanzione interdittiva, puo' trovare  applicazione
alla fattispecie descritta dall'art.  48,  attraverso  l'analogia  in
bonam partem (e come tale a vantaggio del soggetto destinatario della
sanzione), che l'ordinamento in questi casi consente di operare. 
  Infine, occorre precisare che l'art. 48, essendo norma a  carattere
sanzionatorio e' di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, sez.
V - sentenza 8 settembre 2010, n. 6519), e, come  tale,  opera  -  in
conformita' alla sua stessa previsione letterale - solo ai fini della
sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e  non
anche per l'inibizione alla stipula di eventuali, diversi contratti. 
  Sulla base di quanto sopra considerato 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
 
                             A d o t t a 
                     la presente determinazione 
 
  Roma, 15 gennaio 2014 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
 
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