N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2013

Ordinanza dell'8 ottobre 2013  emessa  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Lecco sul ricorso proposto da  Iardella  Maria  Teresa
contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Lecco. 
 
Imposte e tasse - Imposte  sul  reddito  -  Tassazione  dei  compensi
  corrisposti sotto forma di bonus e stock options ai  dirigenti  nel
  settore  finanziario   nonche'   ai   titolari   di   rapporti   di
  collaborazione coordinata e continuativa  nello  stesso  settore  -
  Applicazione di  una  aliquota  addizionale  del  dieci  per  cento
  sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa
  della retribuzione -  Violazione  dei  principi  di  uguaglianza  a
  parita' di reddito e di  capacita'  contributiva  -  Ingiustificata
  diversita' di tassazione a seconda del settore economico in cui  il
  contribuente si  trova  ad  operare  -  Carattere  irragionevole  e
  discriminatorio  del  prelievo  -  Contrasto  con  il   canone   di
  proporzionalita'. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 33. 
- Costituzione, artt. 3 e 53. 
(GU n.8 del 12-2-2014 )
 
           LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCO 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza  n.  178/01/13  sul  ricorso
numero di registro generale 135 del 2013, proposto da: Iardella Maria
Teresa (codice fiscale: RDL MTR 72T44 B832C), nata a Carrara (MS), il
4 dicembre 1972, residente in Colico (LC), via Conti Alberti  n.  18,
rappresentata e difesa, come da procura a margine  del  ricorso,  dai
dott. Maurizio Nicola Dattilo, Marco  Guerrieri,  Chiara  Resnati  ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio associato in  Milano,
Galleria del Corso n. 2. 
    Contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di  Lecco  -
Ufficio  Controlli,   in   persona   del   Direttore   pro   tempore,
rappresentata e difesa dal  funzionario  all'uopo  delegato  come  da
delega in atti. 
    Per l'accertamento del diritto alla restituzione della  somma  di
euro 29.582,72, trattenuta dall'Erario a titolo  di  addizionale  del
10%, introdotta dell'art.  33  del  d.  l.  31  maggio  2010  n.  78,
convertito con modificazioni  con  la  l.  30  luglio  2010  n.  122,
integrato con l'art. 2-bis dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98 sui compensi
erogati al dirigente nel settore finanziario  sotto  forma  di  bonus
eccedente l'importo della parte fissa della retribuzione. 
    Premesso: 
      che la ricorrente e' dipendente a tempo  indeterminato  con  la
qualifica di dirigente di un primario Istituto di Credito Finanziario
italiano e che il suo trattamento economico prevede oltre al compenso
fisso anche la corresponsione di una parte  aggiuntiva  variabile  in
ragione dei risultati raggiunti sotto forma di bonus o stock options; 
      che in  seguito  al  silenzio  rifiuto  formatosi  sull'istanza
presentata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecco
per ottenere il rimborso della trattenuta a titolo di addizionale sui
compensi variabili eccedenti l'ammontare della retribuzione  prevista
dall'art. 33 d. l. 78/2010 e successive modificazioni, la  ricorrente
ha agito in giudizio per la declaratoria di illegittimita'  dell'art.
33, d.l. 78/2010,  convertito  in  legge  30  luglio  2010,  n.  122,
integrato dall'art. 23, comma 50-bis, d.l.  6  luglio  2011,  n.  98,
lamentando la  sospetta  illegittimita'  costituzionale  della  sopra
richiamata norma primaria; 
      che l'Amministrazione resistente si e' costituita  in  giudizio
chiedendo il rigetto del  ricorso  osservando  che  la  questione  di
illegittimita' costituzionale puo' essere sollevata  dinanzi  ad  una
autorita' giurisdizionale da una delle parti con apposita  istanza  e
l'autorita' giurisdizionale, se ritiene che  il  giudizio  non  possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione
di  legittimita'  costituzionale  o  non  ritenga  che  la  questione
sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale
dispone   l'immediata   trasmissione   degli    atti    alla    Corte
costituzionale; 
      che l'art. 33 del Titolo II - (Contrasto all'evasione fiscale e
contributiva), prevede che "In dipendenza delle decisioni assunte  in
sede  di  G20   e   in   considerazione   degli   effetti   economici
potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate
sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a  questo  titolo,
che  eccedono  il  triplo  della  parte  fissa  della   retribuzione,
attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti  nel
settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa  nello  stesso  settore  e'  applicata  una
aliquota addizionale del 10 per cento" (comma 1);  che  l'addizionale
e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento  di  erogazione  dei
suddetti  emolumenti  e,  per  l'accertamento,  la  riscossione,   le
sanzioni  e  il  contenzioso,   e'   disciplinata   dalle   ordinarie
disposizioni in materia di imposte sul reddito (comma 2); che  per  i
compensi di  cui  al  comma  1,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi
precedenti  si  applicano   sull'ammontare   che   eccede   l'importo
corrispondente alla parte fissa della retribuzione (comma 2-bis). 
    Che, cio' premesso, va osservato quanto segue: 
      1. Il Collegio dubita sulla costituzionalita'  -  e,  pertanto,
solleva la relativa questione - della  predetta  misura  di  prelievo
fiscale che incide sui compensi erogati sotto forma di bonus e  stock
options sui compensi a questo titolo erogati nel settore  finanziario
che  eccedono  l'importo  corrispondente  alla  parte   fissa   della
retribuzione attribuita ai dipendenti che rivestono la  qualifica  di
dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore perche'
appare  in  contraddizione  con  il   principio   costituzionale   di
uguaglianza  (desumibile  dall'art.   3   Cost.)   e   di   capacita'
contributiva (desumibile dall'art.  53  Cost.)  sanciti  della  Carta
Costituzionale; 
      2.  Il  prelievo  in  questione  si  palesa   irragionevole   e
discriminatorio ai danni di una categoria di cittadini (art. 3 Cost.)
perche' incide sui soli  dirigenti  del  settore  finanziario,  senza
garantire il rispetto dei  principi  fondamentali  di  uguaglianza  a
parita' di reddito, attraverso una  irragionevole  limitazione  della
platea dei soggetti passivi. In tal modo,  infatti,  si  sottopone  a
maggiore tassazione chi svolge una determinata mansione con una certa
qualifica nel settore finanziario rispetto a  chi  svolge  le  stesse
mansioni con la stessa  qualifica  in  un  altro  settore  economico,
introducendo un'ingiustificata discriminazione tra soggetti  in  base
al settore economico nel quale si trova ad operare; 
      3. Il prelievo aggiuntivo del 10% introdotto dalla citata norma
si pone pure in contrasto evidente con il principio costituzionale di
capacita'  contributiva  (art.  53  Cost.)  ai  sensi  del  quale  il
presupposto cui commisurare il concorso  alle  spese  pubbliche  deve
essere individuato nella capacita' economica di ciascun  soggetto.  A
mente di tale principio ciascuno ha  il  dovere  di  concorrere  alle
spese dello Stato in ragione  della  propria  capacita'  contributiva
.... 
      4. Conclusivamente,  il  prelievo  aggiuntivo  sulle  forme  di
remunerazione, sia pure nella sua parte variabile,  oltre  la  soglia
del valore della parte fissa della retribuzione erogata  nel  sottore
finanziario ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel
settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa nello stesso  settore,  appare,  alla  luce
degli esposti rilievi, irragionevole, discriminatorio e violatore del
canone di proporzionalita' secondo cui tutti  devono  contribuire  al
benessere comune sulla base delle proprie possibilita'. 
      5. Alla luce di  quanto  precede,  pertanto,  va  sollevata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del  Titolo  II
(Contrasto all'evasione fiscale e contributiva) del  d.l.  31  maggio
2010 n. 78, quale risultante dalla legge  di  conversione  30  luglio
2010 n. 122, il quale dispone: 
        1. "In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in
considerazione  degli  effetti  economici  potenzialmente  distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma  di  bonus  e
stock options, sui Compensi a questo titolo, che eccedono  il  triplo
della parte fissa della retribuzione, attribuiti  ai  dipendenti  che
rivestono la qualifica di dirigenti nel settore  finanziario  nonche'
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa
nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per
cento"; 
        2. L'addizionale e' trattenuta  dal  sostituto  d'imposta  al
momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per  l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e'  disciplinata  dalle
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito. 
    La rilevanza della questione sussiste atteso che lo scrutinio  di
costituzionalita' della norma dell'art. 33 d.l.  78/2010  costituisce
unico e immediato paradigma normativo di riferimento per  l'eventuale
riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere  il  rimborso
di quanto a tale  titolo  il  sostituto  d'imposta  ha  trattenuto  e
versato all'Erario che con il  suo  silenzio  rifiuto  ha  negato  il
rimborso alla signora Iardella Maria Teresa. 
    La non manifesta infondatezza risulta,  invece,  dalle  suesposte
considerazioni. 
    Visto l'art. 23, della legge costituzionale n. 87/1953; 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla Corte costituzionale,  alla  quale  va  trasmessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita'; 
 
                               P. Q. M. 
 
    La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco (Sezione Prima): 
      a)  Dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate   le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  33  del  d.l.  31
marzo 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30  luglio
2010, n. 122 nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per
contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione; 
      b) Sospende il giudizio; 
      c) Ordina che la presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura
della Segreteria del Commissione Tributaria Provinciale di Lecco alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che  sia
comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
della Camera dei deputati; 
      d) Dispone la immediata trasmissione degli atti, a  cura  della
stessa Segreteria, alla Corte costituzionale. 
      e) Cosi' deciso in Lecco il giorno 9 luglio 2013. 
 
                       Il Presidente: Furlani 
 
 
                                    Il Giudice - relatore: Maggipinto