N. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2013

Ordinanza del 3 dicembre 2013  emessa  dal  Tribunale di  Trento  nel
procedimento civile  promosso  da  Graziani  Mauro  ed  altri  contro
Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della   Ricerca   e
Conservatorio di musica «Francesco Antonio Bonporti».. 
 
Istruzione pubblica - Conservatori di  musica  ed  istituti  musicali
  parificati - Previsione, ai fini del soddisfacimento delle esigenze
  didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma, cui non
  si possa far  fronte  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche,  si
  provvede esclusivamente mediante  l'attribuzione  di  incarichi  di
  insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili  -
  Violazione  di  obblighi  internazionali  derivanti   dal   diritto
  comunitario  -  Lesione  del  Diritto   dell'Unione   europea,   in
  particolare della clausola  5,  punto  1,  lett.  a),  dell'Accordo
  quadro - Richiamo all'ordinanza della Corte n. 207/2013. 
- Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 6. 
- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all'Accordo
  quadro sul lavoro a tempo determinato 18 marzo  1999,  clausola  5,
  punto 1), lett. a),  allegato  alla  direttiva  1999/70/CE  del  28
  giugno 1999. 
(GU n.13 del 19-3-2014 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunciato in data 2 dicembre 2013 la seguente ordinanza: 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    Con ricorsi depositati in data 14 ottobre  2011  Graziani  Mauro,
Cipelli Roberto, Banzato Renzo e Zicari Domenico - premesso  di  aver
stipulato in un primo tempo con il presidente e  successivamente  con
il  direttore  del  Conservatorio  di   musica   "Francesco   Antonio
Bonporti", una pluralita' di contratti di lavoro a tempo  determinato
ai sensi dell'art. 2 co.6 L. 21.12.1999, n. 508 della durata  [quanto
a Graziani dal 4.12.2007  al  31.10.2008,  dall'1.11.2008  fino  alla
nomina dell'avente titolo individuato all'esito  della  procedura  di
scelta della sede, dal 15.11.2008 al 31.10.2009, dall'1.11.2009  fino
alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della  procedura
di scelta della sede, dal 12.11.2009  al  31.10.2010,  dall'1.11.2010
fino alla  nomina  dell'avente  titolo  individuato  all'esito  della
procedura di scelta della sede, dal 7.12.2010 al  31.10.2011,  quanto
Cipelli  dal  12.1.2007  al  31.10.2007,   dall'1.11.2007   fino   ad
individuazione  dell'avente  titolo   individuato   all'esito   della
procedura  di  scelta  della  sede,  dal  20.11.2007  al  31.10.2008,
dall'1.11.2008  fino  alla  nomina  dell'avente  titolo   individuato
all'esito della procedura di scelta della  sede,  dal  15.11.2008  al
31.10.2009,  dall'1.11.2009  fino  alla  nomina  dell'avente   titolo
individuato all'esito della  procedura  di  scelta  della  sede,  dal
12.11.2009 al 31.10.2010, dall'1.11.2010 fino alla nomina dell'avente
titolo individuato all'esito della procedura di  scelta  della  sede,
dal 20.11.2010 al 31.10.2011, quanto  a  Banzato  dal  14.12.2007  al
31.10.2008, dall'1.11.2008 fino  al  25.11.2008,  dal  26.11.2008  al
31.10.2009,  dall'1.11.2009  al   15.11.2009,   dal   16.11.2009   al
25.11.2009,  dal  26.11.2009   al   31.10.2010,   dall'1.11.2010   al
12.12.2010 e dal 13.12.2010 al 31.10.2011, quanto a  Zicari  Domenico
dal  12.11.2007  al  31.10.2008,  dall'1.11.2008  fino  alla   nomina
dell'avente titolo individuato all'esito della  procedura  di  scelta
della sede, dal 12.11.2008 a1 31.10.2009,  dall'1.11.2009  fino  alla
nomina dell'avente titolo individuato all'esito  della  procedura  di
scelta della sede, dal 6.11.2009 al 31.10.2010,  dall'1.11.2010  fino
alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della  procedura
di scelta della sede, dal 5.11.2010 al 31.10.2011] -  hanno  proposto
nei  confronti  del  Conservatorio  di  musica   "Francesco   Antonio
Bonporti" e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della
Ricerca, tra  le  altre,  le  seguenti  domande:  "...  accertarsi  e
dichiararsi la nullita' o illegittimita' o  inefficacia  dei  termini
opposti ai contratti di lavoro a tempo determinato come  indicati  in
narrativa  sottoscritti  dai  ricorrenti  con  le  resistenti  e  per
l'effetto  condannarsi  le  resistenti,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in  favore  dei
ricorrenti per  l'accertata  l'illegittima  apposizione  del  termine
nella misura ritenuta di giustizia tenendo conto  dell'art.  36  co.5
d.lgs. 165/2001  come  vigente,  risarcimento  che  vorra'  applicare
secondo  i  criteri  emersi  dalla  giurisprudenza  di  merito  e  di
legittimita' citata in narrativa o secondo equita' ex  art.  1226  c.
c.". 
    La  domanda  di  accertamento  della  nullita'   delle   clausole
appositive dei termini finali  contenute  nei  singoli  contratti  di
lavoro a tempo determinato viene fondata dai ricorrenti sull'asserita
violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP  sul  lavoro  a  tempo  determinato,  alla  quale  la  direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione. 
    La domanda di risarcimento del danno viene fondata dai ricorrenti
quale  conseguenza  della  nullita'  delle  clausole  appositive  dei
termini finali contenute nei singoli  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, in applicazione del disposto ex art. 36 co.  5,  secondo
periodo, d.lgs. 30.3.2001, n.  165  ("Il  lavoratore  interessato  ha
diritto al risarcimento del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
lavoro in violazione di disposizioni imperative"). 
 
                         Ritenuto in diretto 
 
    Viene  sollevata   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2 co.6 L. 21.12.1999, n. 508 nella parte  in
cui - in violazione degli artt. 11 e 117 co.1 Cost.,  in  riferimento
alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES,  UNICE  e
CEEP  sul  lavoro  a  tempo  determinato,  alla  quale  la  direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione -  consente
di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze  didattiche
non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei  Conservatori  di
musica, cui non si  possa  far  fronte  nell'ambito  delle  dotazioni
organiche, "esclusivamente mediante l'attribuzione  di  incarichi  di
insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili", in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di personale docente di ruolo, cosi' da configurare  la  possibilita'
dell'utilizzo di una successione di  contratti  a  tempo  determinato
senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione  di  tempi
certi per lo svolgimento dei concorsi. 
Sulla rilevanza nel giudizio a quo. 
    Occorre doverosamente premettere  che  nel  presente  giudizio e'
gia' stata sollevata, con ordinanza del 17.1.2012, altra questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2 co.6 L. 508/1999, di  cui  la
Consulta ha dichiarato "la manifesta inammissibilita'" con  ordinanza
n. 206 del 3.7.2013, stante l'inefficacia dell'ipotetica pronuncia di
accoglimento  ai  fini  della  decisione  della  domanda   giudiziale
concretamente posta al Tribunale di Trento", in considerazione  della
"generale preclusione della possibilita' di trasformare i contratti a
tempo  determinato  nel  settore  pubblico  in  contratti   a   tempo
indeterminato" (art. 36 co.5 d.lgs. 165/2001 e specificamente per  il
settore scolastico art. 4 co.14bis L. 124/1999, inserito dall'art.  1
co.1  D.L.  25.9.2009,  n.  134  convertito  dall'art.  1   co.1   L.
24.11.2009, n. 167, nonche' art. 10 co.4bis d.lgs. 368/2001, inserito
dall'art. 9 co.18 D.L. 13.5.2011, n. 70 convertito dall'art. 1 co.  1
L. 12.7.2011, n. 106). 
    In effetti nell'ordinanza introduttiva  del  primo  incidente  di
costituzionalita' la rilevanza della  questione  era  stata  motivata
esclusivamente con riferimento alla domanda, proposta dai ricorrenti,
di conversione dei contratti a tempo  determinato  stipulati  con  il
Conservatorio di musica "Francesco Antonio Bonporti" in  contratti  a
tempo indeterminato. 
    Tuttavia, in realta', i  ricorrenti  hanno  proposto,  come  gia'
evidenziato nella parte "in fatto", anche una domanda di risarcimento
del danno ex art. 36 co. 5, secondo  periodo  d.lgs.  165/2001  quale
conseguenza della nullita'  delle  clausole  appositive  dei  termini
finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato. 
    Quindi   la   rilevanza   della   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 2 co.6 L. 508/1999 viene qui motivata  sulla
base di un presupposto di fatto diverso da quello posto a  fondamento
della precedente ordinanza di rimessione del 17.1.2012, il che appare
consentito alla luce  del  consolidato  orientamento  della  Consulta
(ord. n. 399 del 2002; sent. 189 del 2001; sentenze n. 433 del  1995,
n. 451 del 1989 e n. 930 del 1988; ord. n. 164 del 1987), secondo cui
l'art. 24 co.2 L. 11.3.1953, n. 87 preclude la riproponibilita' della
medesima questione di legittimita'  costituzionale,  da  parte  dello
stesso giudice, soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia
natura decisoria, di laiche  non  osta  all'esame  nel  merito  della
questione la declaratoria di manifesta inammissibilita'  per  difetto
di rilevanza in dipendenza di una mera lacuna della  prima  ordinanza
di rimessione (atteso che, come precisato  da  Corte  Cost.  451/1989
cit., gli elementi richiesti  per  l'ammissibilita'  della  questione
debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, e  non
possono eventualmente essere tratti dagli atti del  giudizio  a  quo;
infatti soltanto l'ordinanza, debitamente pubblicata, rende noto  per
ogni  effetto,  alla  generalita'  dei  cittadini   e   agli   organi
giudiziari, la pendenza del giudizio costituzionale in tutti  i  suoi
estremi). 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita'
costituzionale. 
    Applicando le norme impugnate la domanda  di  accertamento  della
nullita' delle clausole appositive dei termini finali  contenute  nei
singoli contratti di lavoro a  tempo  determinato  e  la  domanda  di
risarcimento del danno ex art. 36  co.  5,  secondo  periodo,  d.lgs.
30.3.2001,  n.  165  ("Il  lavoratore  interessato  ha   diritto   al
risarcimento del danno  derivante  dalla  prestazione  di  lavoro  in
violazione di disposizioni imperative") dovrebbero essere rigettate; 
    e'  infatti  incontestato  che  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'Amministrazione convenuta
scaturiscono da contratti  stipulati  nella  piena  osservanza  della
disciplina interna in tema di reclutamento del personale docente  dei
Conservatori di musica (in particolare dell'art. 2 co.6 L. 508/1999),
che  consente  di  provvedere,  ai  fini  del  soddisfacimento  delle
esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge  di  riforma
dei Conservatori di musica, cui non si possa far  fronte  nell'ambito
delle dotazioni organiche, esclusivamente mediante l'attribuzione  di
incarichi di insegnamento di durata  non  superiore  al  quinquennio,
rinnovabili; 
    quindi, alla luce della vigente disciplina interna in  ordine  al
reclutamento  del  personale  scolastico  a  tempo  determinato,  non
sarebbe configurabile la nullita' parziale, ipotizzata dai ricorrenti
in ordine alle clausole appositive dei termini finali, per violazione
di norme imperative, dei contratti di durata  annuale  stipulati  con
l'Amministrazione convenuta. 
    Si tratta di una disciplina analoga a quella dettata dall'art.  4
co. 1 L. 3.5.1999, n. 124 che consente la copertura delle cattedre  e
dei posti di insegnamento, che  risultino  effettivamente  vacanti  e
disponibili  entro  la  data  del  31  dicembre   e   che   rimangano
prevedibilmente  tali  per  l'intero  anno  scolastico,  mediante  i1
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento  delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 
    inoltre, ai sensi dell'art. 4 co.12 L. 124/1999, "le disposizioni
di cui ai precedenti commi si applicano altresi' al personale docente
ed ATA delle Accademie e dei Conservatori". 
    Di recente il legislatore (art. 9 co.18  D.L.  13.5.2011,  n.  70
conv, con L. 12.7.2011, n.  106)  ha  aggiunto  nell'art.  10  d.lgs.
368/2001 il co.4bis.  secondo  cui  "stante  quanto  stabilito  dalle
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449,  e  successive  modificazioni,  all'articolo  4,  comma
14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi'  esclusi
dall'applicazione  del  presente  decreto   i   contratti   a   tempo
determinato  stipulati  per  il  conferimento  delle  supplenze   del
personale docente ed ATA, considerata la necessita' di  garantire  la
costante erogazione del servizio scolastico  ed  educativo  anche  in
caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.  In  ogni  caso
non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto". 
    Secondo un orientamento di merito tale innovazione presuppone che
in precedenza la disciplina ex  d.lgs.  368/2001  trovasse  integrale
applicazione  anche  in  ordine  ai  contratti  a  tempo  determinato
stipulati per il conferimento delle supplenze del  personale  docente
ed ATA. 
    L'assunto non puo' essere condiviso: 
        e'  evidente,  attesa  la  contiguita'  cronologica,  che  il
legislatore  e'  intervenuto   in   reazione al   formarsi   di   una
giurisprudenza  di  merito  che  ha  statuito  1'illegittimita'   per
contrasto con le prescrizioni contenute nel d.lgs, 368/2001 - in tema
di  sussistenza  delle  ragioni  di  carattere  tecnico,  produttivo,
organizzativo o sostitutivo (art. 1 co.1),  dell'indicazione  scritta
delle stesse (art. 1 co. 2) e soprattutto dei limiti alla successione
di contratti a tempo determinato (art.  5)  -  con  declaratoria,  in
talune pronunce, di conversione in rapporto a tempo indeterminato (ed
infatti  la  stessa  ratio  e'  sottesa  ad  altro   intervento   del
legislatore, costituito dall'art. 1 co. 1  D.L.  25.9.2009,  n.  134,
conv. con  L.  24.11.2009,  n.  167,  che,  novellando  l'art.  4  L.
124/1999, ha introdotto il co. 14bis,  secondo  cui  "i  contratti  a
tempo determinato  stipulati  per  il  conferimento  delle  supplenze
previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto  necessari  per  garantire  la
costante erogazione del servizio  scolastico  ed  educativo,  possono
trasformarsi in rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato  solo  nel
caso di immissione in ruolo, ai sensi delle  disposizioni  vigenti  e
sulla  base  delle  graduatorie  previste  dalla  presente  legge   e
dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  e  successive  modificazioni")  o,  in  altre  pronunce,  di
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 co.5 d.lgs. 165/2011; 
    invero l'inapplicabilita' della disciplina ex d.lgs. 368/2001  ai
contratti a tempo determinato stipulati  per  il  conferimento  delle
supplenze del personale docente ed ATA emergeva gia' dalle previsioni
ex d.lgs. 165/2001, dove  -  a  fronte  dell'art.  36  co.  1  (testo
originario), secondo cui: "Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto
delle disposizioni sul reclutamento del personale  di  cui  ai  commi
precedenti, si  avvalgono  delle  forme  contrattuali  flessibili  di
assunzione e di' impiego del personale previste dal codice  civile  e
dalle leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato  nell'impresa.  I
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare  la  materia
dei contratti  a  tempo  determinato...  in  applicazione  di  quanto
previsto dalla legge 18 aprile  1962.  n.  230...,  nonche'  da  ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina"  -
l'art. 70 co.8, dopo aver stabilito che "le disposizioni del presente
decreto si applicano al personale della  scuola",  ha  precisato  che
"sono fatte salve le procedure di reclutamento  del  personale  della
scuola di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e
successive modificazioni ed  integrazioni"  (tale  norma  e'  rimasta
immutata anche dopo la novella dell'art. 36 co. l d.lgs.  165/2001  -
ulteriore riprova della persistente vigenza anche  dopo  l'emanazione
del d.lgs.  369/2001  dell'art.  36  d.lgs.  165/2001  introdotto  in
precedenza - ad opera dell'art. 17 co. 26 D.L. 1.7.2009, n. 78  conv.
con L. 3.8.2009, n. 102, secondo cui:  "Per  rispondere  ad  esigenze
temporanee  ed  eccezionali  le  amministrazioni  pubbliche   possono
avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di
impiego del personale previste dal codice civile e  dalle  leggi  sui
rapporti di  lavoro  subordinato  nell'impresa,  nel  rispetto  delle
procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle
amministrazioni  in  ordine  alla  individuazione  delle   necessita'
organizzative  in  coerenza  con  quanto  stabilito   dalle   vigenti
disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono  a
disciplinare  la  materia   dei   contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato...  in  applicazione  di  quanto  previsto  dal   decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368"); 
    in questo senso sono orientate sia  la  Consulta  (ord.  207  del
2013, specie settimo considerato, punti 5 e 6) sia la a Suprema Corte
(Cass. 20.6.2012, n. 10127, specie § 24-34;). 
    Infine appare opportuno ricordare che l'appena menzionata ord. n.
207 del 2013 ha ritenuto ammissibili due questioni di  illegittimita'
costituzionale sollevate in  giudizi  in  cui  i  ricorrenti,  avendo
svolto attivita' di docenti o di personale amministrativo  scolastico
in base a numerosi e ripetuti contratti a termine,  hanno  agito  per
sentir dichiarare l'illegittimita' delle clausole di apposizione  del
termine  e  per  la  conseguente  condanna   dell'amministrazione   a
convertire  il  loro  contratto  di  lavoro  in  contratto  a   tempo
indeterminato, ovvero al risarcimento del danno. 
Sulla non manifesta infondatezza 
le procedure di reclutamento del personale dei Conservatori di Musica 
    In tema di reclutamento del personale dei Conservatori di  musica
l'art. 2 co.6 L. 508/1999 dispone: 
        "Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui
all'articolo 1 e' regolato  contrattualmente  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nell'ambito di  apposito  comparto  articolato  in  due
distinte aree di contrattazione,  rispettivamente  per  il  personale
docente e non docente. Limitatamente  alla  copertura  dei  posti  in
organico che si rendono disponibili si fa  ricorso  alle  graduatorie
nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
della legge 3 maggio 1999, n.  124,  le  quali,  integrate  in  prima
applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate
in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze  didattiche  derivanti
dalla presente legge cui non si possa far  fronte  nell'ambito  delle
dotazioni   organiche,   si    provvede    esclusivamente    mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata  non  superiore
al quinquennio, rinnovabili, anche ove  temporaneamente  conferiti  a
personale  incluso  nelle  predette   graduatorie   nazionali.   Dopo
l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono
attribuiti con contratti di  durata  non  superiore  al  quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non  sono  comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e
non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla
data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli
ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il  trattamento  complessivo
in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo  periodo
del presente comma, nei predetti ruoli  ad  esaurimento  e'  altresi'
inquadrato  il  personale  inserito   nelle   graduatorie   nazionali
sopraindicate, anche se assunto dopo la data  di  entrata  in  vigore
della presente legge". 
    Di recente Corte Cost. 9.2.2011, n.  41  ha  evidenziato  che  la
scelta operata dal  legislatore  con  la  L.  124/1999  -  dalle  cui
graduatorie, secondo la  previsione  ex  art.  2  co.6  L.  508/1999,
vengono tratti i  docenti  ai  fini  della  copertura  dei  posti  in
organico che si  rendono  disponibili  nonche'  dell'attribuzione  di
incarichi di insegnamento di durata  non  superiore  al  quinquennio,
rinnovabili, per soddisfare le esigenze didattiche cui non  si  possa
far fronte nell'ambito delle dotazioni  organiche  -  "e'  quella  di
individuare i docenti cui  attribuire  le  cattedre  e  le  supplenze
secondo il criterio del merito". 
    Si tratta di una logica conseguenza del principio ex art. 97 ult.
co. Cost. ("Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni  si  accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge") che individua
nel  concorso,  quale  strumento  di  selezione  del  personale,   lo
strumento  piu'  idoneo  a  garantire,   in   linea   di   principio,
l'imparzialita' e l'efficienza  della  pubblica  amministrazione,  di
talche' l'amministrazione sceglie il lavoratore da assumere all'esito
di un procedimento  preordinato  a  garantire  l'imparzialita'  e  la
trasparenza della selezione, nonche' l'individuazione degli aspiranti
piu'  capaci  e  quindi  piu'  meritevoli  (in  termini  Corte  Cost.
27.3.2003, n. 89; Cass.  15.6.2010,  n.  14350;  Cass.  7.5.2008,  n.
11161;). 
l'inapplicabilita'  ai  contratti  stipulati  dai  ricorrenti   della
disciplina ex d.lgs. 368/2001. 
    In proposito appare sufficiente richiamare  quanto  gia'  esposto
nella parte della motivazione dedicata alla rilevanza nel giudizio  a
quo della questione di legittimita' costituzionale in esame. 
la disciplina del reclutamento  del  personale  a  tempo  determinato
della scuola in rapporto al diritto dell'Unione Europea. 
    I ricorrenti eccepiscono la difformita' della disciplina relativa
al reclutamento del personale scolastico  a  tempo  determinato  alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 volta allo scopo  di
attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo  determinato  concluso
il 18.3.1999  fra  le  organizzazioni  intercategoriali  a  carattere
generale (CES, CEEP e UNICE),  il  cui  obiettivo  e',  tra  l'altro,
"creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi  derivanti
dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro
a tempo determinato" (clausola  1),  come  meglio  specificato  nella
clausola 5 ("Misure di' prevenzione degli abusi -  1.  Per  prevenire
gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di  contratti  o
rapporti di lavoro a tempo  determinato,  gli  Stati  membri,  previa
consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei  contratti
collettivi e della prassi nazionali, e/o  le  parti  sociali  stesse,
dovranno  introdurre,  in  assenza  di  norme  equivalenti   per   la
prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto  delle  esigenze
di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o  piu'  misure
relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione  del  rinnovo
dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata  massima  totale  dei
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c)  il
numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.  2.  Gli  Stati
membri, previa  consultazione  delle  parti  sociali,  e/o  le  parti
sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni  i
contratti e i rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato:  a)  devono
essere considerati "successivi"; b) devono essere ritenuti  contratti
o rapporti a tempo indeterminato"). 
    Secondo un orientamento ormai consolidato (Corte Cost.  170/1984;
Corte  Cost.  389/1989;  Corte  Cost.  ord.  168/1991;  Corte   Cost.
482/1995; Corte Cost. 348/2007; Corte  Cost.  349/2007;  Corte  Cost.
28/2010; Corte Cost. 227/2010; Corte Cost. ord. 207/2013; Cass.  S.U.
8.8.2011, n. 17074; Cass. pen. 4.3.2005, n. 17836; Cass. 2.3.2005, n.
4466; Cass. 26.9.2003, n. 14312; Cass. 10.12.2002, n. 17564; CdS  IV,
18.1.1996, n. 54; tutte  in  conformita'  alla  giurisprudenza  della
Corte di giustizia di cui sono espressione, tra  le  altre,  sentenze
4.2.1988, causa C-157/86, Murphy e a.,  punto  11;  22.6.1989,  causa
C-103/88, Costanzo, punto 33; 29.4.1999, causa C-224/97, Ciola, punto
26; .26.2.2000, causa C-262/97,  Engelbrecht,  punto  40;  11.1.2007,
causa C-208/05, ITC Innovative Technology Center GmbH, punti 68 e 69;
14.10.2010, causa C-243/09, Fuss, punto 63;), in virtu' del principio
(fondato sul precetto ex  art.  11  Cost.  e  piu'  recentemente  sul
disposto ex art. 117 co.1 Cost.) de1 primato del diritto  dell'Unione
Europea sul diritto nazionale: 
        A) 
    se una fattispecie trova regolamentazione sia in fonti europee di
diretta applicazione (ossia in norme dalle quali i soggetti  operanti
all'interno degli  ordinamenti  degli  Stati  membri  possono  trarre
situazioni giuridiche direttamente tutelabili  in  giudizio)  sia  in
fonti interne, la disciplina deve essere individuata alla luce  della
fonte europea, di talche' la normativa interna in  contrasto,  se  e'
anteriore deve ritenersi implicitamente abrogata,  se  e'  posteriore
deve  essere  disapplicata;  in  caso  di  dubbio  circa  la  portata
applicativa della fonte europea ed  in  particolare  di  un  presunto
contrasto con la norma interna, la questione deve essere inviata,  ai
sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia, la  quale,  avendo
il   compito    di    assicurare    "il    rispetto    del    diritto
nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati" (art. 19  co.1
TUE),   precisa   autoritariamente   il   significato   del   diritto
dell'Unione, determinandone in definitiva l'ampiezza ed il  contenuto
delle possibilita' applicative, con sentenze dichiarative  che  hanno
la stessa efficacia delle disposizioni interpretate; 
        B) 
    se il contrasto, non rimediabile neppure  in  via  interpretativa
(piu' approfonditamente infra), si pone tra la  normativa  interna  e
fonti europee prive di effetto diretto, la  disciplina  da  applicare
resta quella interna, salvo il rinvio alla Corte  costituzionale  per
illegittimita' costituzionale della disciplina stessa, dove la  norma
europea assume il  rango  di  parametro  interposto  (secondo  quanto
espressamente sancito dall'art. 117 co.1 Cost.). 
    a) 
    La Corte di giustizia e' ferma nel ritenere  (sentenza  4.7.2006,
causa C-212/04, Adeneler e a., punti 54-57; 7.9.2006, causa  C-53/04,
Marrosu e Sardino, punti 40-43;  7.9.2004,  causa  180/04,  Vassallo,
punti 32-35; 13.9.2007; 13.9.2000, causa C307/05, Del  Cerro  Alonso,
punto 25; 22.12.2010, cause riunite  C-444/09  e  C-456/09,  Gavieiro
Gavieiro, punti 36-45;) - come si  evince  tanto  dalla  formulazione
della direttiva  1999/70  e  dell'accordo  quadro,  quanto  dal  loro
sistema generale nonche' dalla loro finalita' - che  le  prescrizioni
ivi enunciate sono applicabili ai contratti ed ai rapporti di  lavoro
a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri  enti
del settore pubblico. 
    b) 
    Sempre la Corte di giustizia  ha  statuito  (sentenze  15.4.2008,
causa C-268/2006, Impact., punti 69-80; 23.4.2009, in  cause  riunite
C-378/07 e C-380/07, Angelidaki e a., punto 196) che la  clausola  5,
punto 1 dell'accordo quadro non appare,  sotto  il  profilo  del  suo
contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere
invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale in quanto,  ai
sensi di tale disposizione, rientra nel  potere  discrezionale  degli
Stati membri ricorrere, al fine di prevenire  1'utilizzo  abusivo  di
contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o piu' tra le  misure
enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in  vigore,
purche' tengano conto delle esigenze  di  settori  e/o  di  categorie
specifici di lavoratori; nel contempo non e' possibile determinare in
maniera sufficiente la protezione minima che dovrebbe comunque essere
attuata in virtu' di' suddetta clausola. 
    c) 
    Secondo  l'ormai  consolidata  giurisprudenza  della   Corte   di
giustizia (v. sentenze Adeneler e a., cit., punti 65, 80, 92  e  101;
Marrosu e Sardino, cit., punto 50; Vassallo, cit., punto 35;  Impact,
cit., punti 69 e 70, e Angelidaki e a., cit., punti 74 e 151, nonche'
ordinanza 1.10.2010, causa C-3/10, Affatato,  punti  43  e  44;),  la
clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro impone agli  Stati  membri  -
onde prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di  contratti  o
rapporti di lavoro a tempo determinato e qualora il diritto nazionale
non  preveda  gia'  misure  equivalenti  -  1'adozione  effettiva   e
vincolante  di  almeno  una  delle  tre  misure  elencate   in   tale
disposizione ed attinenti, rispettivamente, a: 
        a) ragioni obiettive per la giustificazione  del  rinnovo  di
tali contratti o rapporti di lavoro, 
        b) durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di
lavoro successivi, 
        c) numero dei rinnovi di questi ultimi. 
    In ordine alle misure previste sub b)  e  c)  dalla  clausola  5,
punto 1) dell'accordo quadro (durata massima totale dei  contratti  o
rapporti di lavoro a tempo determinato successivi,  numero  dei  loro
rinnovi)  appare  evidente  l'assenza  della  loro  previsione  nella
disciplina ex art. 2 co.6 L. 508/1999, la quale  stabilisce  si'  una
durata massima dei singoli "incarichi di insegnamento"  conferiti  al
fine di soddisfare "le esigenze didattiche derivanti  dalla  presente
legge cui  non  si  possa  far  fronte  nell'ambito  delle  dotazioni
organiche", ma prevede la possibilita' di rinnovo senza limiti. 
    In ordine alla misura prevista sub a) dalla clausola 5,  punto  1
dell'accordo   quadro   (esistenza   di   "ragioni   obiettive"   che
giustifichino  il  rinnovo   dei   rapporti   a   tempo   determinato
successivi), la Corte di giustizia ha precisato (sentenze Adeneler  e
a., cit., punti 69, 70, 71 e  74;  Angelidaki,  cit.,  punti  88-100;
26,1.2012, in causa C-586/10, Kucuk, punti 30-31): 
    "La nozione di «ragioni oggettive» dev'essere  intesa  nel  senso
che  essa  si  riferisce  a  circostanze  precise  e   concrete   che
contraddistinguono una determinata attivita'  e,  pertanto,  tali  da
giustificare,  in  un  simile  contesto  particolare,  l'utilizzo  di
contratti di lavoro a tempo  determinato  stipulati  in  successione.
Dette circostanze possono risultare  segnatamente  dalla  particolare
natura  delle  funzioni  per  l'espletamento  delle  quali   siffatti
contratti sono stati conclusi  e  dalle  caratteristiche  inerenti  a
queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento  di  una  legittima
finalita' di politica sociale di uno Stato membro... Per contro,  una
disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale
ed astratto attraverso una  norma  legislativa  o  regolamentare,  il
ricorso a contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati  in
successione,  non  soddisferebbe  i  criteri   precisati   al   punto
precedente... In particolare, il ricorso a  contratti  di'  lavoro  a
tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione  generale,
senza relazione con il contenuto concreto dell'attivita' considerata,
non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine  di
verificare   se   il   rinnovo   di   siffatti   contratti   risponda
effettivamente  ad  un'esigenza  reale,  sia  idoneo   a   conseguire
l'obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto". 
    A) 
    La Suprema Corte nella pronuncia 20.6.2012, n. 10127 ed una parte
della giurisprudenza di merito  (Corte  di  Appello  di  Perugia,  n.
524/2010;  n.  341/2011;)  non  ravvisano  alcun  contrasto  tra   la
disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico
a tempo determinato e la clausola 5 punto 1 dell'accordo  quadro;  in
particolare Cass. 10127/2012 cit. ha statuito: "Lo speciale  "corpus"
normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai  ruoli
ex art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1  della
legge n. 124 del 1999, consentendo la stipula dei contratti a termine
solo per esigenze oggettive dell'attivita'  scolastica,  cui  non  fa
riscontro   alcun    potere    discrezionale    dell'amministrazione,
costituisce "norma equivalente" alle misure  di  cui  alla  direttiva
1999/70/CE e, quindi, non si  pone  in  contrasto  con  la  direttiva
stessa,  come  interpretata  dalla  giurisprudenza  comunitaria.   Ne
consegue che la reiterazione dei contratti a termine  non  conferisce
al  docente  il  diritto  alla  conversione  in  contratto  a   tempo
indeterminato, ne' il diritto al  risarcimento  del  danno,  ove  non
risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico  abuso  del  diritto
nell'assegnazione degli incarichi di supplenza". 
    B) 
    Di   contro,   secondo   l'orientamento    maggioritario    della
giurisprudenza  di  merito  (ex  multis,  Trib.   Siena,   27.9.2010,
Fiorilli/Miur;  Trib.  Livorno,  26.11.2010,  X/MIUR;  Trib.  Torino,
11.1.2011, Lo Faro/MIUR; Trib, Genova, 25.3.2011 Billeci  e  a./MIUR;
Trib. Trieste, 29.3.2011 Matiassi e a./MIUR; Trib. Napoli, 16.6.2011,
Serse/MIUR; Trib.  Trani,  18.6.2011,  Modugno/MIUR;),  le  supplenze
disposte in esecuzione dell'art. 4 co.1 L. 124/1999  (e,  per  quanto
concerne  la  controversia  in  esame,  anche  dell'art.  2  co.6  L.
508/1999), in relazione all'ipotesi di "copertura  delle  cattedre  e
dei posti  d'insegnamento  che  risultino  effettivamente  vacanti  e
disponibili  entro  la  data  del  31  dicembre   e   che   rimangano
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico") vengono conferite
per far fronte a stabili vacanze nell'organico determinate dal  fatto
che il numero delle unita' del personale  in  ruolo  e'  inferiore  a
quello dei posti in organico; di contro, qualora  venisse  apprestata
una dotazione di personale equivalente  alle  posizioni  prestabilite
nell'organico,  le  variazioni  della  domanda  di  prestazioni   sul
territorio, che risultassero impreviste rispetto ai  dati  conosciuti
sulla popolazione scolastica, si potrebbero fronteggiare in linea  di
massima con la mobilita' dei dipendenti e solo in via sussidiaria con
forme contrattuali flessibili. 
    Appare evidente che l'esigenza di provvedere alla  copertura  dei
posti, per i quali non siano state presentate domande di assegnazione
da parte del personale  di  ruolo  -  costituente,  ad  avviso  della
giurisprudenza di merito minoritaria, una ragione oggettiva idonea  a
giustificare la reiterazione di  contratti  a  tempo  determinato  in
funzione delle supplenze  annuali  ex  art.  4  co.1  L.  124/1999  -
potrebbe essere soddisfatta apprestando una dotazione di personale  a
tempo indeterminato equivalente al numero dei posti dell'organico  di
diritto; 
    nel  contempo  e'  innegabile  che  cio'  comporterebbe  -  anche
considerando i tempi necessari all'espletamento  delle  procedure  di
mobilita'  -  un  aggravio  della  spesa  pubblica  quando  il   calo
demografico o comunque la diminuzione per qualsiasi altro motivo  del
numero delle iscrizioni o, piu' in generale,  dell'offerta  formativa
determinasse un sovradimensionamento dell'organico; 
    quindi   alla   scelta   del   legislatore   -   di    consentire
all'Amministrazione scolastica  di  procedere  alla  copertura  delle
cattedre  e  dei  posti  di  insegnamento  effettivamente  vacanti  e
disponibili mediante il conferimento di supplenze  annuali,  anziche'
attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato - e' sottesa  la
necessita' di contenimento della  spesa  pubblica,  evitando  che  si
verifichi il fenomeno dei  cd.  docenti  di  ruolo  "soprannumerari",
ossia in  esubero  rispetto  alle  effettive  esigenze  del  servizio
scolastico. 
    Alla  luce   dell'orientamento   espresso   dalle   giurisdizioni
superiori (per tutte Corte Cost. 289/2010; Corte Cost. 89/2003; Cass.
7.5.2008, n. 11161; Cass. 3.6,2004,  n.  10605;  Cass.  2.5.2003,  n.
6699; Cass. 16.9.2002, n. 13528; CdS. V, 1.4.2011, n. 2022; CdS.  VI,
24.1.2011,  n.  467;)  la  razionalizzazione,  il  controllo  ed   il
contenimento della spesa pubblica  costituiscono  interessi  generali
collegati al principio costituzionale ex art. 97 del  buon  andamento
dell'azione amministrativa. 
    Tuttavia nella controversia in esame occorre stabilire, alla luce
della gia' richiamata giurisprudenza della  Corte  di  giustizia,  se
tali interessi generali: 
        (a)  possano  essere   ricondotti   alla   natura   ed   alle
caratteristiche  delle  funzioni  del  servizio  scolastico  per   lo
svolgimento delle quali  la  pubblica  amministrazione  procede  alla
copertura dei posti vacanti e disponibili mediante supplenze annuali 
    o 
        (b) attengano al perseguimento di una 1egittima finalita'  di
politica sociale dello Stato membro. 
    In proposito la Suprema Corte (seni. 10127/2012  cit.)  ha  cosi'
statuito: 
        "59. Alla luce della  richiamata  giurisprudenza  comunitaria
ritiene  questa  Corte  che  il  corpus  normativa  disciplinate   il
reclutamento del personale, nel consentire la stipula di contratti  a
tempo determinato in  relazione  alla  oggettiva  necessita'  di  far
fronte, con riferimento al singolo istituto scolastico -  e,  quindi,
al caso specifico -, alla copertura dei  posti  di  insegnamento  che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data  del  31
dicembre, ovvero alla copertura dei posti di insegnamento non vacanti
che si rendano di fatto disponibili entro la data  del  31  dicembre,
ovvero  ancora  ad  altre  necessita'  quale  quella  di   sostituire
personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro,
riferendosi a  circostanze  precise  e  concrete  caratterizzanti  la
particolare attivita' scolastica costituisce "norma equivalente" alle
misure di cui alla clausola 5 n. 1, lett. da  A)  a  C)  dell'accordo
quadro secondo quanto indicato dalla sentenza 28 aprile 2009 C-370/07
Angelidaki cit. 
        60. Rileva, altresi', ai  fini  di  cui  trattasi,  -  e  con
riferimento alle fattispecie regolate dal primo e dalla L. n. 124 del
1999, art. 4, comma  2  cit.  -  quale  fattore  oggettivo,  relativo
all'attivita' scolastica, lo stretto collegamento ira  la  necessita'
di ricorrere alla supplenza e la ciclica variazione in aumento ed  in
diminuzione  della  popolazione  scolastica  e  la  sua  collocazione
geografica. 
        61.  Ne'  puo'  non  considerarsi  che,  come  in  precedenza
rimarcato, il sistema delle graduatorie per garantire  l'oggettivita'
della  scelta  dell'incaricato,  la  migliore  formazione  scolastica
(Corte Cost. n. 41 del 2011 cit.) e la  stessa  immissione  in  ruolo
dell'incaricato - la cui posizione  in  graduatoria  progredisce,  in
ragione dell'assicurato diritto di precedenza, in funzione del numero
delle supplenze -  comporta  necessariamente  la  reiterazione  degli
incarichi che, pur tuttavia, come osservato, rimangono  temporanei  e
collegati ciascuno alla specifica  e  precisa  esigenza  del  singolo
istituto scolastico. 
        62. Al riguardo va ricordato che la direttiva n. 70 del  1999
guarda alla successione di piu' contratti di  rapporti  di  lavoro  a
tempo determinato  come  potenziale  fonte  di  abuso  in  danno  dei
lavoratori dipendenti si'  da  richiedere  apposite  disposizioni  di
tutela  minima  (dirette  ad  evitare  la   "precarizzazione"   della
situazione dei lavoratori suddetti), identificabili non di  certo  in
norme legali o  regolamentari  limitate  ad  autorizzare  -  in  modo
generale ed astratto il ricorso a  ripetuti  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato (sentenza 26 gennaio 2012 C-586/10 Kucuk, punto 28,
e sentenza 28 aprile 2009 C-370/07, Angelidaki  cit.,  punto  97). Il
fatto che i contratti di lavoro a tempo  indeterminato  costituiscano
la forma comune dei rapporti di  lavoro,  non  esclude  pero'  che  i
contratti di lavoro a tempo  determinato  possano  rappresentare  una
caratteristica dell'impiego  in  alcuni  settori  e  per  determinate
occupazioni e attivita', sicche' viene lasciato agli Stati membri una
certa discrezionalita' nello stabilire  le  condizioni  precise  alle
quali si puo' fare uso di questi contratti (sentenza 26 gennaio  2012
C-586/10 Kucuk, cit. punto  52;  sentenza  4  luglio  2006  C-212/04,
Adeneler, cit. punto 91; sentenza 7 settembre 2006, causa C-53/04,  M
e S., punto 47; sentenza 28 aprile  2009  C-370/07,  Angelidaki  cit.
punti 145 e 183). 
        63. E' corollario di quanto ora detto che spetta  al  giudice
nazionale di valutare se in concreto l'impiego di un  dipendente  per
un lungo periodo di tempo in forza di ripetuti e  numerosi  contratti
sia  rispettosa  della  clausola  5,  punto  1,  dell'accordo  quadro
(sentenza 26 gennaio 2012 C-586/10 Kucuk, cit. punto  55),  che  deve
ritenersi, nel caso di specie, rispettata perche' il reiterarsi degli
incarichi, come rilevato - ma e' opportuno ribadirlo  -  risponde  ad
oggettive, specifiche esigenze, a fronte delle quali non fa riscontro
alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, per essere
la stessa tenuta al puntuale rispetto della articolata normativa  che
ne regola l'assegnazione. 
        64. Alla stregua delle esposte considerazioni ritiene  questa
Corte che la specifica  disciplina  del  reclutamento  del  personale
scolastico, ed in particolare quella relativa al  conferimento  delle
supplenze, e' conforme alla clausola 5, punto 1, dell'accordo  quadro
di cui alla Direttiva del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno  1999
e costituisce, quindi, "norma equivalente'. 
    La Consulta (ord. n. 207 de1 2013), da un lato, ha ritenuto: 
        "che l'attribuzione dei tre tipi  previsti  di  supplenza  e'
resa necessaria, nell'ordinamento nazionale,  dagli  arti.  33  e  34
della  Costituzione,  che  affermano  il  diritto  fondamentale  allo
studio, il quale impone allo Stato l'organizzazione del  servizio  in
modo da poterlo adattare  anche  ai'  costanti  cambiamenti  numerici
della popolazione scolastica, per cui l'art. 4 della legge n. 124 del
1999 - sottoposto  all'esame  di  questa  Corte  -  risponde  a  tale
necessita; 
        che non si potrebbe stabilire che all'attribuzione  di  tutte
le supplenze annuali (su posti vacanti e disponibili) si provveda con
i contratti  a  tempo  indeterminato,  perche'  in  questo  snodo  la
Pubblica Amministrazione si esporrebbe alla concreta possibilita'  di
avere  un  numero  di  docenti  superiori  al  necessario,   ipotesi,
quest'ultima, da evitare in linea generale  e,  in  particolare,  nel
periodo attuale nel quale sussistono gravi necessita' di contenimento
della spesa pubblica, anche in base ad impegni derivanti  da  vincoli
posti dall'Unione europea; 
        che,  infatti,  in  caso  di  successiva  diminuzione   della
popolazione  scolastica,  la   copertura   di   tutte   le   cattedre
effettivamente vacanti potrebbe  determinare  esuberi  del  personale
docente; 
        che si tratta di un servizio attivabile a domanda, in  quanto
il  diritto  allo  studio,  previsto  dalla  Costituzione,  crea   la
condizione per cui  lo  Stato  non  puo'  rifiutarsi  di  erogare  il
servizio stesso, con la conseguenza  che  la  domanda  di  istruzione
attiva automaticamente l'erogazione del servizio; 
        che il  sistema  scolastico  italiano  presenta  esigenze  di
flessibilita' fisiologicamente ineliminabili, riconducibili a diversi
fattori, alcuni indipendenti dalle scelte di governo,  tra  i  quali:
mutamenti continui della popolazione scolastica;  attribuzione  delle
cattedre, in larga percentuale, ad insegnanti  donne,  specie  per  i
cicli di formazione primaria, che esigono forme di tutela  quanto  ai
congedi di maternita'; fenomeni di immigrazione (allo stato  attuale,
circa quattro milioni di immigrati, che vanno  doverosamente  inclusi
nel sistema  scolastico);  flussi  migratori  interni  da  regione  a
regione; scelta di indirizzi  scolastici  da  parte  delle  famiglie;
trasferimenti  di  personale  docente  di  ruolo;  presenza  di  sedi
disagiate e assegnazioni provvisorie, soprattutto nelle isole e  zone
di  montagna;  a  questi   si   aggiungono   ulteriori   fattori   di
flessibilita'  riconducibili  a  scelte  di  governo,  tra  i  quali:
frequenti   accorpamenti   di   istituti;   diverse   modalita'    di
programmazione delle classi; unificazione di indirizzi scolastici; 
        che,  pertanto,  deve  riconoscersi   come   nell'ordinamento
italiano sia indispensabile utilizzare  un  numero  significativo  di
docenti  e  di  personale  amministrativo  scolastico   assunti   con
contratti a tempo determinato,  proprio  per  garantire  la  costante
presenza degli stessi in numero sufficiente a coprire  le  necessita'
di tutte le scuole statali; 
        che il sistema delle graduatorie permanenti del  personale  a
tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso,  e'  in
grado di garantire sia che l'assunzione del  personale  scolastico  a
tempo determinato avvenga con criteri oggettivi - cioe'  senza  abusi
ne' disparita' - sia di consentire a detto  personale  di  avere  una
ragionevole probabilita', nel tempo,  di  diventare  titolare  di  un
posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato; 
        che, inoltre, la normativa nazionale e'  strutturata,  almeno
in linea di principio, in modo tale che  l'assunzione  del  personale
scolastico con contratti a tempo determinato - pur non prevedendo  la
durata massima di tali contratti, ne' il  numero  dei  rinnovi  degli
stessi - possa rispondere alle ragioni obiettive di cui alla clausola
5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE; "; 
    dall'altro ha ritenuto: 
        "che l'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 - oggetto
del giudizio davanti a questa Corte - nella sua parte principale, non
appare censurabile, in quanto regola  la  tipologia  di  supplenze  -
previsione necessaria per assicurare la copertura dei  posti  vacanti
di anno in anno - non disponendo, di conseguenza, questa norma ne' il
rinnovo dei contratti a tempo determinato prolungati nel  tempo,  ne'
l'esclusione del diritto al risarcimento del danno; 
        che,   peraltro,   detta   disposizione    contiene,    nella
proposizione finale, la previsione  per  cui  il  conferimento  delle
supplenze annuali su posti effettivamente vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre  abbia  luogo  "in  attesa  dell'espletamento
delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente non
di ruolo"; 
        che la previsione  sopra  richiamata,  contenuta  nell'ultima
proposizione del comma 1 dell'art. 4 della legge  n.  124  del  1999,
potrebbe configurare la possibilita' di un rinnovo  dei  contratti  a
tempo determinato senza che a detta  possibilita'  si  accompagni  la
previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi; 
        che questa condizione - unitamente al fatto che non  vi  sono
disposizioni che riconoscano,  per  i  lavoratori  della  scuola,  il
diritto  al  risarcimento  del  danno  in  favore  di  chi  e'  stato
assoggettato ad un'indebita ripetizione  di  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato  -  potrebbe  porsi  in  conflitto  con  la  citata
clausola 5, punto 1, della direttiva n. 1999/70/CE;". 
    Appare,   quindi,   non   manifestamente   infondato    affermare
l'esistenza  di  un  contrasto  tra   la   disciplina   interna   del
reclutamento del personale scolastico a tempo determinato applicabile
nel caso in esame (art. 2 co.6 L. 508/1999) ed il diritto dell'Unione
Europea, in particolare in ordine alla clausola 5, punto 1, lett.  a)
dell'accordo quadro nella parte in cui la prima  consente  l'utilizzo
di una  successione  di  contratti  a  tempo  determinato  in  attesa
dell'espletamento delle procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
personale docente  di  ruolo,  senza  che  a  detta  possibilita'  si
accompagni la previsione  di  tempi  certi  per  lo  svolgimento  dei
concorsi. 
    E' vero che, contrariamente alla normativa  ex  art.  4  co.1  L.
124/1999, la disciplina qui applicabile ex art. 2  co.6  L.  508/1999
non  prevede  espressamente  che  il  conferimento  delle   supplenze
annuali, ai fini della copertura dei posti effettivamente  vacanti  e
disponibili entro  la  data  del  31  dicembre,  avvenga  "in  attesa
dell'espletamento delle procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
personale docente di ruolo"; 
    tuttavia il riferimento alle "esigenze didattiche derivanti dalla
presente  legge  cui  non  si  possa  far  fronte  nell'ambito  delle
dotazioni organiche", rende  evidente  che  il  loro  soddisfacimento
mediante  i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  cui  sono
riconducibili quelli stipulati dai ricorrenti con il Conservatorio di
musica   "Francesco   Antonio   Bonporti",    avviene    in    attesa
dell'espletamento delle procedure concorsuali  per  1'assunzione  del
personale  docente  di  ruolo,  il  solo  in  grado   di   soddisfare
stabilmente esigenze didattiche di carattere non temporaneo. 
    Si e' gia' ricordato che secondo l'orientamento consolidato della
Corte di giustizia la clausola 5, punto  1  dell'accordo  quadro  non
appare,  sotto  il  profilo  del  suo  contenuto,  incondizionata   e
sufficientemente precisa per poter  essere  invocata  da  un  singolo
dinanzi ad un giudice nazionale, di talche' l'eventuale contrasto con
la  normativa  interna  determina  non  gia'  1a  disapplicazione  di
quest'ultima (come avviene nel  caso  di  fonti  europee  di  diretta
applicazione), ma il rinvio alla Corte costituzionale per  violazione
degli artt. 11 e 117 co.1 Cost.; 
    in questo senso si e' espressa anche la  Consulta  nell'ordinanza
n. 207 del 2013 ("come si e' gia' rilevato nell'ordinanza n. 103  del
2008  -  quando  davanti  a  questa  Corte  pende  un   giudizio   di
legittimita'  costituzionale  per  incompatibilita'  con   le   norme
comunitarie, queste ultime, se  prive  di  effetto  diretto,  rendono
concretamente operativi i parametri di cui agli artt. 11 e 117. primo
comma. Cost."). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2 co.6 L.  21.12.1999,  n.  508
nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117  co.1  Cost.,
in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP su1 lavoro  a  tempo  determinato,  alla  quale  la
direttiva 1999/70/CE de1 Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione -
consente di provvedere, ai fini de1  soddisfacimento  delle  esigenze
didattiche non  temporanee  derivanti  dalla  legge  di  riforma  dei
Conservatori di musica, cui non si possa far fronte nell'ambito delle
dotazioni  organiche,  "esclusivamente  mediante  l'attribuzione   di
incarichi di insegnamento di durata  non  superiore  al  quinquennio,
rinnovabili", in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali
per l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da  configurare
la possibilita' dell'utilizzo di una successione di contratti a tempo
determinato  senza  che  a  detta  possibilita'  si   accompagni   la
previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale; 
    Sospende in parte qua il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  a1  presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, nonche' comunicata  ai  presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
      Cosi' deciso in Trento, in data 3 dicembre 2013 
 
                          Il giudice: Flaim