GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 6 marzo 2014 

Provvedimento in materia di trattamento  di  dati  presso  i  partiti
politici  e  di  esonero  dall'informativa  per  fini  di  propaganda
elettorale. (Delibera n. 107). (14A02369) 
(GU n.71 del 26-3-2014)

 
 
 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa  Giovanna  Bianchi  Clerici,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (di  seguito
Codice); 
  Visto  il  decreto-legge  28  dicembre  2013,   n.   149,   recante
disposizioni  in  tema  di  Abolizione  del  finanziamento   pubblico
diretto, disposizioni per la  trasparenza  e  la  democraticita'  dei
partiti  e  disciplina  della  contribuzione   volontaria   e   della
contribuzione   indiretta   in   loro   favore,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; 
  Considerato che i diritti fondamentali della persona devono trovare
attuazione anche all'interno delle formazioni sociali ove l'individuo
esplica la propria personalita' e, tra esse, anche in quelle  realta'
associative come partiti, movimenti e altre  formazioni  a  carattere
politico,  la  cui  attivita'  costituisce  espressione  del  diritto
riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico
a  determinare  la  politica  nazionale  (artt.   48   e   49   della
Costituzione); 
  Considerato che la menzionata attivita' deve essere esercitata  nel
rispetto dei diritti e delle  liberta'  fondamentali,  nonche'  della
dignita' delle persone cui si  riferiscono  i  dati  utilizzati,  con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale  e
al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice); 
  Considerato che il rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice
assume particolare rilevanza in relazione all'attivita'  di  partiti,
movimenti e altre formazioni a carattere politico, in  ragione  della
complessita', anche organizzativa,  che  puo'  talora  caratterizzare
tali strutture associative, rispetto  alle  quali  possono  risultare
oltremodo  avvertite,  specie  in  realta'  di   grandi   dimensioni,
specifiche  esigenze  di  chiarezza  e  certezza   in   ordine   alla
complessiva  portata  delle  operazioni  di  trattamento   dei   dati
personali, che spesso presentano natura sensibile in quanto idonei  a
rivelare l'orientamento politico degli interessati (art. 4, comma  1,
lett. d), del Codice); 
  Considerato che l'attivita' delle formazioni politiche si indirizza
non solo a soggetti con i  quali  intrattengono  rapporti  stabili  e
strutturati - come nel caso degli aderenti - ma anche  nei  confronti
di  persone  che  vengono  contattate  in  vista   di   consultazioni
politiche, amministrative e referendarie, o a fini di  selezione  dei
candidati (cd.  «primarie»),  senza  instaurare  con  esse  relazioni
durature e regolari (es. simpatizzanti); cio',  con  riferimento  non
solo a partiti e movimenti politici, ma anche a comitati di promotori
e sostenitori, nonche' singoli candidati che,  nello  svolgimento  di
campagne  elettorali  o  referendarie,   utilizzano   numerosi   dati
personali per  l'inoltro  di  messaggi  di  propaganda  elettorale  e
connessa comunicazione politica al fine di rappresentare ai cittadini
le proprie posizioni; 
  Considerato che si rende necessario richiamare  l'attenzione  sulla
necessita'  che  l'informativa   -   da   rendere,   antecedentemente
all'inizio del trattamento (art.  13  del  Codice),  ad  aderenti,  a
soggetti che intrattengono contatti regolari, a simpatizzanti e,  nei
casi previsti, a destinatari di messaggi di propaganda  elettorale  e
connessa comunicazione politica - risulti effettivamente in grado  di
assicurare  l'integrale  comprensione   delle   caratteristiche   del
trattamento ed il diritto all'autodeterminazione  informativa;  cio',
al fine di consentire agli interessati di orientare le proprie scelte
esprimendo, nei  casi  previsti,  un  consenso  libero  e  pienamente
consapevole in ordine al trattamento dei propri dati personali (artt.
23 e ss. del Codice) e, comunque,  l'esercizio  dei  diritti  di  cui
all'art. 7 del Codice; 
  Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita,  si  ritiene
opportuno intervenire sulla materia al fine di fornire, da  un  lato,
chiarimenti in ordine a taluni adempimenti previsti  dal  Codice,  e,
dall'altro, introdurre elementi  di  semplificazione  garantendo,  al
contempo, un elevato livello di tutela dei diritti degli interessati; 
  Considerato che i  soggetti  sopra  menzionati,  nello  svolgimento
delle attivita' di propaganda  elettorale  e  connessa  comunicazione
politica, possono utilizzare  non  solo  dati  personali  relativi  a
propri aderenti e simpatizzanti, ma  anche  dati  estratti  da  altre
fonti, comprese quelle pubbliche, quali le liste elettorali (art.  51
d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5,
del Codice); 
  Considerato che, se i  dati  sono  raccolti  presso  l'interessato,
quest'ultimo deve essere sempre previamente informato in ordine  alle
finalita',  alle  modalita'  e   alle   altre   caratteristiche   del
trattamento, salvo che per gli elementi gia' noti  alla  persona  che
fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice); 
  Considerato  che,  se  i  dati  non  sono  invece  raccolti  presso
l'interessato,  la  predetta  informativa  va  resa  all'atto   della
registrazione dei dati o, quando e'  prevista,  non  oltre  la  prima
comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice); 
  Considerato che il Garante,  qualora  i  dati  non  siano  raccolti
presso l'interessato, come nel caso in cui siano estratti dalle liste
elettorali, ha il compito di verificare se l'adempimento  all'obbligo
di rendere l'informativa, da parte di  un  determinato  titolare  del
trattamento, comporti o  meno  un  impiego  di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in  tal
caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5,  lett.  c),  del
Codice); 
  Considerato che, con riferimento ai casi in cui  i  dati  personali
utilizzati  per  lo  svolgimento  delle   attivita'   di   propaganda
elettorale e  connessa  comunicazione  politica  non  siano  raccolti
presso  l'interessato,  le  prescrizioni  in   materia   di   esonero
dall'obbligo di informativa finora adottate  dal  Garante,  caso  per
caso,  e  in  relazione  alle   singole   iniziative   elettorali   e
referendarie (v. provvedimento del 12 febbraio 2004,  nella  Gazzetta
Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, doc. web n. 634369,  e  del  7
settembre 2005, in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n.  212,
doc. web n. 1165613, e da ultimo il provvedimento del 24 aprile 2013,
doc. web n. 2404305)  si  sono  rivelate  un  adeguato  strumento  di
semplificazione delle modalita' per adempiere agli obblighi di legge,
avvertite come troppo onerose  in  rapporto  alle  garanzie  per  gli
interessati, specie quando i dati sono estratti  da  fonti  pubbliche
specificamente dedicate e utilizzate in un breve arco temporale come,
ad esempio, le liste elettorali; 
  Considerato che, alla luce  dell'esperienza  maturata,  si  ritiene
opportuno intervenire in materia  di  esonero  e  di  semplificazione
dell'informativa  con  prescrizioni  che  non  abbiano  piu'  vigenza
provvisoria e circoscritta  a  determinate  consultazioni,  ma  siano
applicabili ogni qual  volta  si  svolgono  consultazioni  politiche,
amministrative  o  referendarie,  o  iniziative  per   selezione   di
candidati (cd. «primarie»), nel rispetto di presupposti, condizioni e
limiti temporali individuati con il presente provvedimento; 
  Considerato  che,  sulla  base  dell'esperienza  acquisita,   delle
criticita'  rilevate,  anche  a   seguito   dei   numerosi   quesiti,
segnalazioni e  reclami  pervenuti,  il  Garante  ritiene  necessario
fornire nuovi contributi in materia con  il  presente  provvedimento,
che sostituisce quelli del 12 febbraio 2004 e del  7  settembre  2005
sopra citati; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
1. Trattamento dei dati sensibili riguardanti aderenti e soggetti che
hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre  formazioni  a
carattere politico. 
 
  Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico (ad es.,
taluni comitati) possono lecitamente utilizzare, senza uno  specifico
consenso degli interessati (art. 26, comma 4, lett. a),  del  Codice;
autorizzazione n. 3/2013 al trattamento dei dati sensibili  da  parte
degli organismi di tipo  associativo  e  delle  fondazioni),  i  dati
sensibili riferiti ad aderenti o ad altri soggetti che con gli stessi
intrattengono  contatti  regolari  per  il  perseguimento  di   scopi
determinati e legittimi individuati, anzitutto, dall'atto costitutivo
o dallo statuto. In tale cornice,  possono  dunque  essere  trattati,
senza il consenso dei predetti interessati - purche'  nell'ambito  di
attivita' strettamente funzionali  al  perseguimento  delle  relative
finalita'  istitutive  o  statutarie  (ancorche'   tra   queste   non
espressamente indicate) -, i dati sensibili raccolti, ad esempio,  da
partiti, movimenti  e  altre  formazioni  a  carattere  politico  per
comunicazioni relative all'attivita' svolta  e  alle  iniziative  che
l'organismo intraprende o cui partecipa; per l'adempimento dei propri
obblighi o la gestione dei contatti; per consentire la  realizzazione
di  servizi  resi  dal  soggetto   politico;   per   l'invio,   anche
nell'interesse  di  singoli  candidati,  di  messaggi  di  propaganda
elettorale e connessa comunicazione politica (v. anche par. 5.2); per
il recapito di eventuali pubblicazioni. 
  Il consenso, inoltre, non risulta necessario  in  tutti  gli  altri
casi di esonero eventualmente applicabili  (art.  26,  comma  4,  del
Codice), a condizione che  venga  rispettato  quanto  previsto  dalla
richiamata autorizzazione generale n. 3/2013. 
  Il consenso scritto, invece, e' richiesto nel caso in  cui  i  dati
sensibili degli interessati, in aderenza  agli  scopi  determinati  e
legittimi perseguiti dal titolare, siano  comunicati  all'esterno  o,
qualora necessario, diffusi (art. 26, comma 4, lett. a), del  Codice;
parr. 2, 5 e 7 dell'autorizzazione n. 3/2013, cit.). Rientra in  tali
ipotesi, ad esempio, l'eventuale  comunicazione  dei  dati  ad  altri
partiti o movimenti politici appartenenti a una medesima  coalizione,
come pure la loro eventuale diffusione, a prescindere dalle  relative
modalita' e dagli  strumenti  utilizzati.  Parimenti,  necessita  del
consenso  degli  interessati,  sempre   a   titolo   esemplificativo,
l'eventuale comunicazione a terzi da parte di comitati di promotori e
sostenitori, dei dati degli aderenti e degli altri soggetti  che  con
essi  intrattengono  contatti  regolari  raccolti  e   trattati   nel
perseguimento delle proprie finalita' istitutive. 
  Per contro, non  costituisce  «comunicazione»  -  e  non  richiede,
quindi, il consenso degli interessati - il dare conoscenza dei dati a
soggetti che operano in qualita' di  responsabili  o  incaricati  del
trattamento (art. 4, comma 1, lett. l), del Codice). Rientra in  tale
ipotesi l'eventuale conoscibilita' dei dati da parte  di  soggetti  a
cio' legittimati  in  ragione  dei  compiti  concretamente  espletati
all'interno dell'associazione, del movimento o  di  altra  formazione
politica e che siano stati designati in  conformita'  agli  artt.  4,
comma 1, lett. g) e h), 29 e 30 del Codice. 
  Inoltre, affinche'  il  trattamento  possa  considerarsi  lecito  e
corretto (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), e' necessario  che
agli interessati venga resa un'idonea  e  preventiva  informativa  ai
sensi dell'art. 13 dello stesso Codice (profilo  rispetto  al  quale,
v., piu' diffusamente, i successivi par. 3 e 4). 
 
2.  Simpatizzanti,  persone  contattate  in  occasione   di   singole
iniziative, sovventori. 
 
  I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre  formazioni
a carattere politico, nonche' da singoli candidati, in  occasione  di
singole  iniziative  (petizioni,  proposte  di  legge,  richieste  di
referendum, raccolte di  firme  o  di  fondi,  etc.)  possono  essere
utilizzati solo  con  il  consenso  scritto  degli  interessati  e  a
condizione che nell'informativa rilasciata all'atto del  conferimento
dei dati siano evidenziate con chiarezza le finalita' perseguite. 
  Il consenso al trattamento, invece,  non  e'  richiesto  (art.  26,
comma 4, lett. a), del Codice) qualora il  sostegno  fornito  ad  una
determinata  iniziativa  in  occasione  del  conferimento  dei   dati
comporti una particolare forma di "adesione"  al  soggetto  politico,
tale per cui, in base allo statuto, all'atto costitutivo o  ad  altro
preesistente  complesso  di  regole,   quest'ultimo   potra'   essere
successivamente  contattato  in   vista   di   ulteriori   iniziative
compatibili con gli  scopi  originari  della  raccolta  (per  es.  di
comunicazione politica o propaganda elettorale:  art.  11,  comma  1,
lett. b), del Codice). Tali circostanze dovranno essere adeguatamente
evidenziate agli interessati a  mezzo  della  menzionata  informativa
(cfr. par. 4). 
  Salvo i casi espressamente previsti dalla legge  (v.,  ad  esempio,
l'art. 5, comma 3, del decreto-legge  n.  149/2013,  come  modificato
dalla legge n. 13/2014,  che  prevede  l'obbligo  per  i  partiti  di
trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, nelle  ipotesi
ivi previste, l'elenco dei rispettivi sovventori), la comunicazione a
terzi e la diffusione  dei  dati  relativi  a  soggetti  che  erogano
finanziamenti o contributi in favore di partiti,  movimenti  e  altre
formazioni a  carattere  politico  presuppongono  il  consenso  degli
interessati. 
 
3. Modalita' di rilascio dell'informativa. 
 
  L'informativa, orale o scritta, deve essere  resa  antecedentemente
all'inizio del trattamento, vale  a  dire  prima  di  procedere  alla
raccolta dei dati e di effettuare su di essi ulteriori operazioni  di
trattamento (art. 13,  comma  1,  del  Codice).  Ove  il  trattamento
riguardi i dati  personali  di  aderenti  o  di  soggetti  che  hanno
contatti  regolari  con  partiti,  movimenti  o  altre  formazioni  a
carattere  politico,  l'informativa   deve   essere   resa   all'atto
dell'adesione  all'organizzazione,  ovvero  in  occasione  del  primo
contatto, fatti salvi eventuali aggiornamenti cui  la  stessa  potra'
essere soggetta nel tempo nell'ipotesi in cui dovessero  variare  gli
elementi individuati dal Codice. 
  In caso di raccolta dei dati in  occasione  di  singole  iniziative
(petizioni, proposte di legge, richieste di referendum,  raccolte  di
firme o di fondi, etc.), gli interessati  dovranno  essere  informati
prima del conferimento dei  dati,  eventualmente  anche  a  mezzo  di
appositi  modelli  affissi  in  luoghi  agevolmente  accessibili   al
pubblico. 
  Ove i dati  personali  non  siano  raccolti  presso  l'interessato,
l'informativa dovra' essere comunque  resa  a  quest'ultimo  all'atto
della loro registrazione, o, se prevista, non  oltre  la  loro  prima
comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice). 
  Restano ovviamente salve le  ipotesi  di  esonero  dall'informativa
previste dal presente provvedimento relativamente al  trattamento  di
dati per finalita' di propaganda elettorale e connessa  comunicazione
politica (cfr. par. 5.1). 
 
4. Contenuti dell'informativa. 
 
  4.1. Finalita' del trattamento 
  Le  finalita'  in  funzione  delle  quali  i  dati   di   aderenti,
simpatizzanti o altri soggetti che  intrattengono  contatti  regolari
con partiti,  movimenti  e  altre  formazioni  a  carattere  politico
vengono raccolti e trattati devono essere indicate in forma chiara  e
puntuale nel testo dell'informativa (art. 13, comma 1, lett. a),  b),
d),  ed  f),  del  Codice).  Non   e',   tuttavia,   necessario   che
l'informativa descriva  minuziosamente  tutte  le  singole  finalita'
perseguite,  ben  potendo  queste  essere  indicate  anche  in  forma
sintetica, purche' attraverso locuzioni inequivocabili e di immediata
comprensione per gli interessati. 
  In ogni caso, ove tra le varie finalita' siano ricomprese - come di
solito avviene - anche quelle di  propaganda  elettorale  e  connessa
comunicazione politica (su cui v.  anche  par.  5),  queste  dovranno
essere  espressamente  indicate  nell'informativa   rilasciata   agli
interessati,  evidenziando  anche  a  tale  proposito   le   presunte
modalita' di contatto che si intendono utilizzare (es.  sms,  e-mail,
etc.). 
  4.2. Eventuale ambito di circolazione dei dati personali 
  Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico  possono
essere   talora    caratterizzati    da    strutture    organizzative
particolarmente complesse, sia in ragione della propria articolazione
territoriale, sia in considerazione della loro possibile  adesione  a
compagini piu' ampie,  di  regola  finalizzata  al  perseguimento  di
obiettivi comuni (si pensi alle coalizioni o agli organismi che fanno
parte di una federazione); in tale specifico contesto  e'  necessario
che l'informativa resa agli interessati evidenzi in termini chiari ed
esaurienti tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, in  modo
da evitare che un assetto organizzativo estremamente variegato  possa
ingenerare negli interessati comprensibili dubbi in ordine ai profili
essenziali  relativi  al  trattamento  dei  dati  personali  che   li
riguardano. 
  In particolare,  in  presenza  di  realta'  variamente  articolate,
partiti, movimenti e altre formazioni  a  carattere  politico  devono
individuare,  autonomamente  e  nell'ambito   del   proprio   assetto
organizzativo, i soggetti o le  categorie  di  soggetti  cui  possono
essere comunicati i dati (art. 13, comma 1, lett.  d),  del  Codice),
avendo cura di indicarli chiaramente nell'informativa da rendere agli
interessati;  deve  quindi  risultare  chiaro  se  i  dati  personali
raccolti potranno formare oggetto  di  comunicazione  a  terzi  e  se
questi ultimi, ricorrendone i presupposti, potranno  trattarli  nelle
possibili vesti di autonomi titolari (o co-titolari) del  trattamento
(artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice). 
  Devono essere altresi' indicati,  in  forma  specifica,  gli  altri
eventuali  soggetti  che,  anche  in  ragione   della   ramificazione
territoriale dell'organizzazione o della  sua  eventuale  adesione  a
compagini piu' ampie, potranno venire a conoscenza,  in  qualita'  di
responsabili  del  trattamento,  dei  dati  degli   interessati   per
finalita' riconducibili agli scopi statutari perseguiti dal titolare.
Qualora, poi, fosse prevista  anche  la  diffusione  di  detti  dati,
l'informativa    dovra'    opportunamente    indicare,    sia    pure
sinteticamente,  le  ragioni  connesse   a   tale   diffusione   (es.
adempimento a specifiche disposizioni di legge o statutarie). 
  4.3. Il titolare del trattamento 
  Correlativamente, particolare  attenzione  dovra'  essere  prestata
nell'indicare,    all'interno    dell'informativa,    gli     estremi
identificativi del titolare del trattamento. In presenza  di  realta'
organizzative particolarmente articolate - spesso dotate,  a  livello
territoriale, di una significativa autonomia gestionale e finanziaria
- puo' risultare talora poco agevole individuare l'effettivo titolare
o co-titolare del trattamento. Conseguentemente,  anche  al  fine  di
consentire agli interessati un piu' agevole esercizio dei diritti  di
cui all'art. 7 del Codice, andra' accuratamente  valutato  (anzitutto
alla luce delle specifiche circostanze concrete  e  delle  previsioni
contenute nell'atto costitutivo, nello statuto in altro complesso  di
regole preesistenti) in capo a quali soggetti risulti  effettivamente
incardinato  il  potere  decisionale  in  ordine  alle  finalita'   e
modalita' del trattamento dei dati personali degli  interessati  (ivi
compresi  i  profili  concernenti  gli  strumenti  utilizzati  e   la
sicurezza: art. 4, comma 1, lett. f), del  Codice),  si'  da  poterli
coerentemente qualificare quali effettivi titolari o co-titolari  del
trattamento medesimo. 
  Da ultimo, merita un  richiamo  la  circostanza  che  l'informativa
dovra' contenere un esplicito riferimento ai diritti di cui  all'art.
7 del Codice, e l'indicazione  puntuale  di  almeno  un  responsabile
eventualmente designato anche ai fini del riscontro all'esercizio  di
detti diritti (art. 13,  comma  1,  lett.  e),  e  f),  dello  stesso
Codice). 
 
5.  Trattamenti  particolari:  propaganda   elettorale   e   connessa
comunicazione politica. 
 
  Partiti, movimenti politici, comitati di promotori  e  sostenitori,
nonche'  singoli  candidati,  possono   lecitamente   trattare   dati
personali  per  finalita'  di  propaganda   elettorale   e   connessa
comunicazione  politica  in  occasione  di  consultazioni  politiche,
amministrative  o  referendarie,  di  iniziative  per  selezione   di
candidati (cd. «primarie»). 
  I dati personali estratti da fonti «pubbliche» -  vale  a  dire  le
informazioni  contenute  in  registri,  elenchi,  atti  o   documenti
detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo  stesso  accessibili  in
base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento -  possono
essere utilizzati per finalita' di propaganda elettorale  e  connessa
comunicazione  politica,   senza   richiedere   il   consenso   degli
interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice). Nell'ipotesi in
cui la fonte sia «pubblica» nel senso anzidetto, occorre rispettare i
limiti e le modalita' eventualmente  stabilite  dall'ordinamento  per
accedere a tali fonti (es. se e' richiesta l'identificazione  di  chi
ne chiede copia o se l'accesso  e'  consentito  solo  in  determinati
periodi o per determinate finalita') o per utilizzarle  (es.  obbligo
di indicare la fonte dei dati o di rispettare  le  finalita'  che  la
legge stabilisce per determinati elenchi).  In  particolare,  possono
essere utilizzati, per il perseguimento delle predette  finalita'  di
propaganda elettorale  e  connessa  comunicazione  politica,  i  dati
personali estratti dai seguenti elenchi pubblici: 
    liste elettorali detenute presso i comuni,  che  «possono  essere
rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in
materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento  di
un interesse collettivo o diffuso» (art. 51  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n.  223,  come  modificato  dall'art.
177, comma 5, del Codice); 
    elenco degli elettori  italiani  che  votano  all'estero  per  le
elezioni del Parlamento europeo (art. 4 decreto-legge 24 giugno 1994,
n. 408, convertito con legge 3 agosto 1994, n. 483); 
    liste  aggiunte  dei  cittadini  elettori  di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  residenti  in  Italia  e  che   intendano   ivi
esercitare il diritto di voto alle elezioni  del  Parlamento  europeo
(artt. 1 e ss. decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197); 
    elenco provvisorio dei cittadini  italiani  residenti  all'estero
aventi diritto al voto (art. 5, comma 8, decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2003, n. 104); 
    elenco provvisorio dei cittadini  italiani  residenti  all'estero
aventi diritto al voto per l'elezione  del  Comitato  degli  italiani
all'estero (Comites, art. 13 legge 23 ottobre 2003, n.  286;  art.  5
legge 27 dicembre  2001,  n.  459;  art.  5,  comma  1,  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104). 
  5.1. Esonero dall'obbligo di informare l'interessato in relazione a
dati utilizzabili senza consenso 
  Nel quadro dei  principi  di  semplificazione  il  Garante  ritiene
proporzionato,  rispetto  ai  diritti  degli  interessati,  esonerare
partiti, movimenti politici, comitati  di  promotori  e  sostenitori,
nonche' singoli candidati, che  utilizzano  dati  personali  estratti
dagli elenchi indicati al par. 5 per  esclusivi  fini  di  propaganda
elettorale e connessa comunicazione politica, dall'obbligo di rendere
l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, durante  il  limitato
arco temporale legato a  consultazioni  politiche,  amministrative  o
referendarie,  a  iniziative  per   selezione   di   candidati   (cd.
«primarie»). 
  In tal  modo  l'Autorita'  intende  evitare  che,  nel  breve  arco
temporale  in  cui   si   svolgono   le   consultazioni   (politiche,
amministrative o referendarie), un alto numero di interessati  riceva
un elevato numero di informative analoghe riguardanti il  trattamento
dei dati personali da parte di piu' soggetti impegnati in  iniziative
di comunicazione politica. Cio' in considerazione  del  fatto  che  i
messaggi  elettorali   vengono   generalmente   inviati   per   posta
all'indirizzo risultante dalle liste elettorali che, per una  precisa
scelta  normativa,  costituiscono  la  fonte  privilegiata  di   dati
personali lecitamente utilizzabili  per  i  predetti  fini  (art.  51
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.  223,  come
modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice). 
  Tanto  premesso,  si  ritiene  proporzionato   esonerare   partiti,
movimenti politici, comitati  di  promotori  e  sostenitori,  nonche'
singoli candidati, che utilizzano i dati  personali  sopra  indicati,
dall'obbligo di cui all'art. 13 del Codice a partire dal sessantesimo
giorno precedente la data delle consultazioni  fino  al  sessantesimo
giorno  successivo  al  termine  delle   stesse   (o   dell'eventuale
ballottaggio), a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente
indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente  anche
con rinvio a un sito  web  dove  tali  riferimenti  siano  facilmente
individuabili) al quale l'interessato  possa  agevolmente  rivolgersi
per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del  Codice  (v.  par.  7,
infra). 
  Durante i sessanta giorni successivi al termine delle consultazioni
(o dell'eventuale  ballottaggio),  i  destinatari  del  provvedimento
possono continuare a trattare, anche mediante la mera  conservazione,
i dati personali raccolti dagli elenchi sopra indicati per  esclusive
finalita' di comunicazione politica senza rendere l'informativa. 
  Al termine  di  tale  circoscritto  periodo,  i  soggetti  politici
possono  continuare  a  trattare  i  dati  personali  solo   fornendo
l'informativa agli interessati, entro i successivi  sessanta  giorni,
nei modi previsti dall'art. 13, commi  1  e  2,  del  Codice,  oppure
avvalendosi del modello di informativa di cui al par. 6,  precisando,
in ogni caso, la fonte di acquisizione dei dati personali. 
  Nel caso in cui l'informativa non  venga  resa  entro  il  predetto
termine, i dati dovranno essere cancellati o distrutti. 
  5.2. Dati utilizzabili previa  informativa  e  senza  il  consenso:
aderenti  e  soggetti  che  hanno  contatti  regolari  con   partiti,
movimenti e altre formazioni a carattere politico 
  Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico  possono
utilizzare lecitamente, senza  acquisire  previamente  uno  specifico
consenso, i dati personali relativi agli aderenti, nonche' agli altri
soggetti con cui intrattengono contatti regolari,  per  finalita'  di
propaganda elettorale e connessa comunicazione politica,  trattandosi
di attivita' lecitamente  perseguibili  ancorche'  non  espressamente
previste dall'atto costitutivo o dallo statuto,  ovvero  strettamente
funzionali al perseguimento di tali scopi (v. art. 26, comma 4, lett.
a), del Codice;  autorizzazione  n.  3/2013  cit.).  Al  riguardo  si
richiamano le indicazioni gia' fornite sull'argomento al par. 1. 
  5.3.   Dati   utilizzabili   previa    informativa    e    consenso
dell'interessato 
  5.3.1. Iscritti ad organismi associativi a carattere non politico 
  L'uso di dati personali per finalita' di  propaganda  elettorale  e
connessa comunicazione politica da parte  di  enti,  associazioni  ed
organismi (es. associazioni sindacali,  professionali,  sportive,  di
categoria, etc.), che non perseguono esplicitamente scopi  di  natura
politica, non risulta, in linea generale, legittimo, in  quanto  tale
finalita'  particolare  esula  di  regola  da  quelle  previste   nei
regolamenti  o  negli  statuti,  non  essendo  connaturate  ai   fini
perseguiti da tali soggetti. 
  Tuttavia, nella eccezionale ipotesi  in  cui  i  predetti  soggetti
intendano realizzare iniziative di propaganda elettorale  e  connessa
comunicazione politica - in qualita' di titolari  del  trattamento  -
sono tenuti ad indicare in modo chiaro  nell'informativa  da  rendere
gia'  all'atto  dell'iscrizione  degli  interessati,   ovvero   anche
successivamente, l'intenzione di  utilizzare  i  dati  personali  dei
propri iscritti al predetto scopo in modo da acquisire uno  specifico
consenso (artt. 13 e 23 del Codice). 
  Pertanto,  nel  rispetto  dei  principi   di   correttezza   e   di
trasparenza, l'informativa deve essere predisposta in  modo  tale  da
lasciare agli associati la possibilita' di fornire o meno un consenso
specifico, autonomo e differenziato rispetto alle ordinarie finalita'
perseguite dal titolare, in piena liberta' e consapevolezza, volto  a
permettere  l'utilizzo  delle  informazioni  che  li  riguardano   in
relazione alla ricezione di  materiale  propagandistico  o  politico,
ovvero alla comunicazione a terzi dei propri dati  personali  per  le
medesime finalita'. 
  E'  illegittima  la  prassi,  riscontrata  in  numerosi  casi,   di
utilizzare gli indirizzari in possesso dell'associazione da parte  di
dirigenti o ex dirigenti di associazioni o  addirittura  di  soggetti
estranei  ad  esse  che  si  candidano   a   elezioni   politiche   o
amministrative per iniziative di  propaganda  elettorale  e  connessa
comunicazione politica. 
  In tale quadro, enti, associazioni ed organismi  non  sono  tenuti,
invece, a richiedere il consenso  degli  interessati  qualora  tra  i
propri scopi statutari  figuri  anche  il  diretto  perseguimento  di
finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione  politica
(v. artt. 24, comma, 1, lett. h), e 26, comma 4, lett. a), del Codice
e autorizzazione n. 3/2013 cit.). Cio' a condizione, anche in  questo
caso, che tali finalita', e le  modalita'  di  contatto  utilizzabili
(es. sms, e-mail, etc.), siano previste espressamente nello statuto o
nell'atto costitutivo e siano rese  note  agli  interessati  all'atto
dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice. 
  5.4. Dati non utilizzabili 
  5.4.1. Fonti pubbliche 
  A. Dati personali raccolti  o  utilizzati  per  lo  svolgimento  di
attivita' istituzionali 
  Alcune fonti documentali detenute dai soggetti  pubblici  non  sono
utilizzabili  a   scopo   di   propaganda   elettorale   e   connessa
comunicazione politica, in  ragione  della  specifica  disciplina  di
settore che ne  preclude  l'acquisizione  per  il  perseguimento  dei
predetti fini. Cio' avviene in relazione: 
    alle anagrafi della popolazione residente (artt. 33 e 34  decreto
del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,  n.  223;  art.  62
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2013, n. 109), in quanto i  dati
degli iscritti non possono  essere  forniti  in  forma  elaborata  di
elenchi (es. liste di intestatari di nuclei familiari) dai  comuni  a
soggetti privati  per  scopi  di  propaganda  elettorale  e  connessa
comunicazione   politica,   neanche   se   il   richiedente   e'   un
amministratore locale o  il  titolare  di  una  carica  elettiva  che
intenda utilizzarli ai predetti fini  o  per  intrattenere  pubbliche
relazioni di carattere personale. Solo le  amministrazioni  pubbliche
possono rivolgere ai comuni una motivata  richiesta  di  rilascio  di
elenchi per esclusivo uso di pubblica utilita' (art. 34  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  223/1989).  Tale  disposizione  si
applica anche ai comuni, i quali possono utilizzare i dati anagrafici
in loro possesso solo per usi di pubblica utilita', tra  i  quali  e'
ricompresa la comunicazione istituzionale (art.  177,  comma  1,  del
Codice). Resta naturalmente ferma la  possibilita'  per  chiunque  di
ottenere dall'ufficiale di anagrafe  i  certificati  di  residenza  e
stato di famiglia, come previsto dalla disciplina anagrafica (art. 33
decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989); 
    agli archivi dello stato  civile  (art.  450  c.c.;  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396); 
    agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso
ogni ufficio consolare (art. 8 decreto legislativo 3  febbraio  2011,
n. 71); 
    alle liste elettorali di sezione gia' utilizzate nei seggi, sulle
quali  sono  annotati  dati  relativi  ai  non  votanti  e  che  sono
utilizzabili solo per controllare  la  regolarita'  delle  operazioni
elettorali (art. 62 decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570); 
    ai dati annotati nei seggi  da  scrutatori  e  rappresentanti  di
lista per lo svolgimento  delle  operazioni  elettorali.  E'  infatti
illegittima la compilazione da parte di scrutatori  e  rappresentanti
di lista, per un successivo utilizzo  a  fini  politici,  di  elenchi
delle persone che si sono  astenute  dal  voto  (es.  allo  scopo  di
sollecitare le stesse rispetto  a  futuri  appuntamenti  elettorali).
Tali dati, se conosciuti,  devono  essere  trattati  con  la  massima
riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della liberta'
e della segretezza del voto, avuto anche  riguardo  alla  circostanza
che la partecipazione o meno ai  referendum  o  ai  ballottaggi  puo'
evidenziare di per  se'  anche  un  eventuale  orientamento  politico
dell'elettore; 
    ai dati raccolti dai soggetti pubblici  nello  svolgimento  delle
proprie attivita' istituzionali o, in generale, per la prestazione di
servizi; 
    agli elenchi di iscritti ad albi e  collegi  professionali  (art.
61, comma 2, del Codice); 
    agli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice  nazionale
degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge  17
dicembre 2012, n. 221, che  ha  inserito  l'art.  6-bis  nel  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 
  B. Dati resi pubblici alla luce  della  disciplina  in  materia  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni 
  Non possono essere utilizzati per propaganda elettorale e  connessa
comunicazione politica i dati personali  resi  disponibili  sui  siti
istituzionali dei soggetti pubblici sulla base di obblighi  derivanti
dalle disposizioni  in  materia  di  trasparenza  delle  informazioni
concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle    pubbliche
amministrazioni (legge 18 giugno 2009, n. 69; decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33), nonche' da altre norme di settore. Si  pensi,  ad
esempio, agli atti  contenenti  dati  personali  pubblicati  all'albo
pretorio on line, alla pubblicita' degli esiti concorsuali, agli atti
di attribuzione a persone  fisiche  di  vantaggi  economici  comunque
denominati, agli organigrammi degli  uffici  pubblici  recanti  anche
recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei  dipendenti,
alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica. 
  Cio', in quanto le forme di diffusione previste dal suddetto quadro
normativo, in particolare dalle  norme  in  materia  di  trasparenza,
innovando  e  riordinando  le  numerose  disposizioni  di  settore  e
introducendo   specifici   obblighi   in    capo    alle    pubbliche
amministrazioni, mirano a rafforzare lo strumento della pubblicita' a
fini di  prevenzione  della  corruzione,  nonche'  di  controllo  sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse  pubbliche  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni.  La
circostanza che dati personali siano resi  pubblicamente  conoscibili
on  line  per  finalita'   di   trasparenza   dell'organizzazione   e
dell'attivita' amministrativa  non  consente  che  gli  stessi  siano
liberamente riutilizzabili da chiunque e  per  qualsiasi  scopo,  ivi
compreso,  quindi,  il  perseguimento  di  finalita'  di   propaganda
elettorale e connessa comunicazione politica. 
  C. Dati raccolti  da  titolari  di  cariche  elettive  e  di  altre
funzioni pubbliche 
  Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune
cariche elettive possono richiedere agli  uffici  di  riferimento  di
fornire  notizie  utili  all'esercizio  del  mandato  ed  alla   loro
partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente. 
  Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno  diritto  di
ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia,
nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e  le
informazioni in loro possesso,  utili  all'espletamento  del  proprio
mandato (art. 43, comma 2, decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267). Specifiche disposizioni  prevedono,  altresi',  l'esercizio  di
tale diritto da parte di consiglieri regionali. 
  Il predetto diritto di accesso alle  informazioni  e'  direttamente
funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso  all'esercizio
del  mandato  elettivo;  tale  finalizzazione  esclusiva  in   ordine
all'utilizzo dei dati cosi' ottenuti costituisce, al tempo stesso, il
presupposto che legittima l'accesso e che ne limita la portata. 
  Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili ad attivita'  e
compiti espletati nel corso del  mandato  elettivo,  non  e'  lecito,
quindi, richiedere agli uffici dell'amministrazione di riferimento la
comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi
elenchi «dedicati»  da  utilizzare  per  attivita'  di  comunicazione
politica. 
  Non e' parimenti consentito,  da  parte  di  soggetti  titolari  di
cariche pubbliche non elettive e,  piu'  in  generale,  di  incarichi
pubblici,  l'utilizzo  per  finalita'  di  propaganda  elettorale   e
connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell'ambito  dello
svolgimento dei propri compiti istituzionali. 
  5.4.2. Fonti ulteriori 
  A. Dati raccolti  nell'esercizio  di  attivita'  professionali,  di
impresa e di cura 
  I dati personali raccolti nell'esercizio di attivita' professionali
e di impresa,  ovvero  nell'ambito  dell'attivita'  di  tutela  della
salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di  organismi
sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda  elettorale  e
connessa  comunicazione  politica.  Tale  finalita'  non  e'  infatti
riconducibile agli scopi legittimi per i  quali  i  dati  sono  stati
raccolti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). 
  Ad esempio, non e' lecito utilizzare particolari indirizzari o dati
raccolti da strutture  sanitarie,  pubbliche  e  private,  ovvero  da
singoli  professionisti  sanitari,  nell'ambito  delle  attivita'  di
diagnosi e cura da essi svolti, al  fine  di  veicolare  messaggi  di
comunicazione politica volti a sostenere la candidatura di  personale
medico o comunque legato alla struttura  sanitaria  presso  la  quale
l'interessato si e' recato per fini di cura. 
  B. Dati contenuti negli elenchi telefonici 
  I dati personali  degli  intestatari  di  utenze  pubblicati  negli
elenchi telefonici non possono essere  utilizzati  per  finalita'  di
propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. 
  L'art. 129 del Codice, in attuazione della disciplina europea e  in
particolare della direttiva 2002/58/CE, ha  individuato  nella  «mera
ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali» la  finalita'
primaria degli  elenchi  telefonici  realizzati  in  qualunque  forma
(cartacei o elettronici),  ribadendo  che  il  trattamento  dei  dati
inseriti nei predetti elenchi, se effettuato  per  fini  ulteriori  e
diversi da quelli di comunicazione interpersonale  (e,  segnatamente,
per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali), e'  lecito  solo
se  e'  effettuato  con  il  consenso  specifico  ed  espresso  degli
interessati. 
  A seguito delle modifiche dell'art. 130 del Codice (come da  ultimo
emendato dall'art. 20-bis del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito con modificazioni dall'art.  1,  comma  1,  legge  20
novembre  2009)  e  dell'istituzione  del  «Registro  pubblico  delle
opposizioni» (decreto del Presidente  della  Repubblica  7  settembre
2010, n. 178), e' stata introdotta una deroga al  principio  generale
dell'obbligo  di  acquisire  preventivamente  il   consenso   libero,
specifico e informato per i trattamenti di dati, effettuati  mediante
telefonate  con  operatore,   a   fini   «di   invio   di   materiale
pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche  di
mercato o di comunicazione commerciale», salvo  che  gli  interessati
non esercitino il diritto di opposizione  mediante  l'iscrizione  nel
suddetto «Registro» (opt-out). Tale deroga e' limitata alle finalita'
predette, indicate specificamente dalle disposizioni  citate,  e  non
opera per l'utilizzo dei  dati  personali  contenuti  nei  menzionati
elenchi a scopo di propaganda  elettorale  e  connessa  comunicazione
politica. 
  C. Dati reperiti sul web 
  Anche per quanto riguarda i dati reperiti liberamente sul web  deve
evidenziarsi  il  generale  divieto  di  utilizzo  per  finalita'  di
propaganda elettorale  e  connessa  comunicazione  politica.  Non  e'
lecita la raccolta e il successivo utilizzo - per  l'invio,  anche  a
mezzo e-mail,  di  messaggi,  newsletter  e  di  altro  materiale  di
propaganda elettorale - di: 
    dati  raccolti  automaticamente  in  Internet  tramite   appositi
software; 
    liste di abbonati ad un provider; 
    dati  pubblicati  su  siti  web  per  specifiche   finalita'   di
informazione  aziendale,  comunicazione   commerciale   o   attivita'
associativa; 
    dati ricavati da social network, forum o newsgroup; 
    dati  consultabili  in  Internet  solo  per   le   finalita'   di
applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio. 
  L'agevole  reperibilita'  di  dati  personali  in  Internet  (quali
recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica)  non  autorizza
il trattamento di tali dati per qualsiasi scopo, ma soltanto  per  le
finalita' sottese alla loro pubblicazione. 
  5.5. Dati raccolti da terzi e  messi  a  disposizione  di  soggetti
politici 
  L'eventuale acquisizione dei dati personali da un  soggetto  terzo,
per esempio societa' specializzate  che  mettono  a  disposizione  di
partiti, movimenti politici, comitati  di  promotori  e  sostenitori,
nonche' di singoli  candidati,  informazioni  relative  a  numeri  di
telefonia fissa e mobile, indirizzi e-mail  o  postali,  raccolte  in
base ad un consenso reso per diversi scopi (compresi quelli  di  tipo
promozionale  o  commerciale,  cd.  liste  consensate)  non  esime  i
predetti soggetti dal verificare, anche con modalita' a campione, che
il conferente: 
    abbia informato gli interessati riguardo  all'utilizzo  dei  dati
per finalita'  di  propaganda  elettorale  e  connessa  comunicazione
politica ed abbia ottenuto  il  loro  consenso  idoneo  ed  esplicito
all'uso per  tali  scopi.  Il  consenso  deve  risultare  manifestato
liberamente,  in  termini  differenziati,   rispetto   alle   diverse
finalita' di invio di materiale pubblicitario, di vendita  diretta  o
per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di   comunicazione
commerciale e  documentato  per  iscritto  (art.  23,  comma  3,  del
Codice); 
    abbia raccolto un  consenso  specifico  in  relazione  ad  alcune
particolari modalita' di contatto. Tale previsione  riguarda  i  dati
relativi agli abbonati a servizi di comunicazione  elettronica  o  di
telefonia mobile, nonche' agli utilizzatori  di  schede  di  traffico
prepagato,   quando   il   trattamento   avvenga   mediante   sistemi
automatizzati  di  chiamata  senza  l'intervento  di  un   operatore,
chiamate preregistrate, invio di e-mail, telefax, messaggi  del  tipo
mms o sms (art. 130, commi 1 e  2,  del  Codice).  In  tali  casi  il
consenso deve riguardare  specificamente  le  modalita'  di  contatto
(mediante  l'utilizzo  di  strumenti  automatizzati)  e  puo'  essere
acquisito una tantum, senza possibilita' di ricorrere a modalita'  di
silenzio-assenso; 
    non abbia violato il principio di finalita' del  trattamento  dei
dati, associando informazioni  provenienti  da  piu'  archivi,  anche
pubblici, aventi scopi incompatibili (artt. 11 e 61 del Codice). 
  Inoltre  partiti,  movimenti  politici,  comitati  di  promotori  e
sostenitori, nonche' singoli candidati hanno  l'onere  di  verificare
che sia stata fornita l'informativa e acquisito il consenso anche  in
caso di servizi di comunicazione politica curati da  terzi,  sia  che
tali soggetti provvedano direttamente all'invio di lettere o messaggi
di  propaganda   elettorale   e   connessa   comunicazione   politica
utilizzando basi di dati in loro possesso, in  qualita'  di  autonomi
titolari del trattamento, sia laddove essi agiscano  in  qualita'  di
responsabili del trattamento. Le  verifiche  sopra  indicate  possono
essere effettuate, anche  avvalendosi  della  figura  del  mandatario
elettorale (v. artt. 3 e 7 della legge 10 dicembre 1993, n.  515);  a
tal fine, i menzionati soggetti potranno richiedere altresi'  che  il
terzo   rilasci   apposita   dichiarazione   attestante   l'effettivo
adempimento degli obblighi sopra richiamati. 
  Al fine di individuare correttamente tali posizioni soggettive,  si
evidenzia che gli artt.  4,  comma  1,  lett.  f)  e  28  del  Codice
definiscono il titolare  come  il  soggetto  «cui  competono  ...  le
decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati» e che esercita «un potere
decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita'  del
trattamento, ivi compreso il profilo della  sicurezza».  Non  possono
essere considerati titolari autonomi quei soggetti terzi cui, ad  una
asserita titolarita' formale, non corrispondono, in termini concreti,
i poteri tassativamente previsti dal Codice per la  configurazione  e
l'esercizio  della  titolarita',  tra  i  quali  quelli  di  assumere
decisioni relative alle finalita' e  modalita'  del  trattamento  dei
dati (per es. quale  materiale  promozionale  diramare  e  con  quali
strumenti,   e-mail,   telefono,   corrispondenza    postale    etc.;
l'individuazione dei destinatari della  campagna  di  comunicazione),
nonche' di esercitare il  controllo  sul  rispetto  delle  istruzioni
impartite  e  di  altre  condizioni  pattiziamente  previste   aventi
riflessi sul trattamento dei dati personali.  L'individuazione  della
titolarita' deve tener conto anche  «di  elementi  extracontrattuali,
quali il controllo reale esercitato da  una  parte,  l'immagine  data
agli interessati e il legittimo affidamento di  questi  ultimi  sulla
base di questa visibilita'»  (direttiva  95/46/CE;  Gruppo  art.  29,
Parere 1/2010  sul  concetto  di  «responsabile  del  trattamento»  e
«incaricato del trattamento»  del  16  febbraio  2010,  WP  169).  In
assenza di tali presupposti, al fine di rendere i trattamenti di dati
personali conformi alla  disciplina  vigente,  e'  necessario  che  i
predetti soggetti esterni preposti allo svolgimento delle campagne di
comunicazione politica ricevano una espressa e  formale  designazione
quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice. 
  Laddove il terzo sia stato designato responsabile  del  trattamento
da uno o piu' titolari (partiti e movimenti politici, comitati ovvero
singoli candidati che perseguono la stessa  finalita'  di  propaganda
elettorale e connessa comunicazione politica), puo' richiedere  copia
delle liste elettorali per conto dei medesimi ed effettuare, in  tale
veste, le specifiche operazioni di  trattamento  per  il  periodo  di
tempo necessario al completamento della campagna elettorale (raccolta
delle liste elettorali presso i comuni, utilizzazione  dei  dati  per
stampa,   imbustamento   e   postalizzazione   delle    comunicazioni
politiche). 
  Considerato che la relazione tra ciascun committente ed il soggetto
terzo  puo'  essere  inquadrata  come   rapporto   fra   titolare   e
responsabile del trattamento, la designazione del terzo deve avvenire
con atto scritto, nel rispetto di requisiti di esperienza,  capacita'
ed affidabilita', e deve essere accompagnata da precise istruzioni da
parte del titolare, finalizzate al migliore svolgimento  dei  compiti
affidati. 
  Il  responsabile  designato  potra'  trattare  solamente   i   dati
personali  in   concreto   effettivamente   indispensabili   per   il
perseguimento dei compiti ad esso affidati, rispettando  il  generale
principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett.  d),
del Codice), nonche' le  puntuali  istruzioni  che  il  titolare  del
trattamento deve impartire, anche per cio' che riguarda la  sicurezza
e l'utilizzo dei dati. 
  I dati personali cosi' acquisiti e detenuti dal terzo  in  qualita'
di responsabile del trattamento non possono essere utilizzati o messi
a disposizione di altri committenti che ne  facciano  successivamente
richiesta. 
 
6. Modello di informativa 
 
  Tenuto conto della particolare delicatezza dei dati trattati e  dei
profili  di  significativa  rilevanza  evidenziati  con  il  presente
provvedimento, l'informativa, ove dovuta, va resa preferibilmente  in
forma articolata e dettagliata (art. 13, commi 1 e  2,  del  Codice),
adottando formule  efficaci  e  di  immediata  comprensione  per  gli
interessati. 
  Nell'ottica di agevolare gli adempimenti previsti  dal  Codice,  si
ritiene opportuno predisporre un modello di informativa, utilizzabile
dai destinatari del presente provvedimento, nel corso  dell'ordinaria
attivita' di contatto con aderenti e simpatizzanti. 
  L'informativa di seguito riportata, adattabile  in  funzione  delle
specifiche circostanze concrete, nonche' suscettibile di modifiche  e
aggiornamenti    in    relazione    alle     eventuali     evoluzioni
nell'organizzazione  del  soggetto  politico  o  nella  gestione  del
rapporto associativo, potra' essere fornita oralmente o per iscritto,
eventualmente inserendola nella modulistica gia' utilizzata ad  altri
fini (es. iscrizione al partito, sottoscrizione di petizioni, etc.). 
 
                             Informativa 
  (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
  «I dati da Lei  conferiti  (per  es.  all'atto  dell'iscrizione  al
partito, della sottoscrizione di una petizione)  saranno  utilizzati,
anche con strumenti informatici, da (indicare il  titolare  e  l'/gli
eventuale/i co-titolare/i del trattamento) a  fini  di  (indicare  le
specifiche finalita') e non saranno comunicati a terzi o resi a  loro
conoscibili (in alternativa, indicare sinteticamente i soggetti o  le
categorie di soggetti destinatari dei dati, nell'eventuale  veste  di
responsabili o di autonomi titolari), ne'  diffusi  (in  alternativa,
specificare l'ambito della diffusione). 
  Il conferimento dei Suoi dati e'  (specificare  se  obbligatorio  o
facoltativo) ed un Suo eventuale  rifiuto  potrebbe  (specificare  le
conseguenze,  es.   compromettere   l'espletamento   di   determinate
attivita'). 
  Le ricordiamo che potra' esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
Codice  (es.  accedere  in  ogni  momento  ai  Suoi  dati,  chiederne
l'origine, l'aggiornamento, la rettificazione, la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il  blocco  dei  dati  trattati  in
violazione di legge)  rivolgendosi  a  (indicare  le  coordinate  del
titolare  o  del  responsabile,  ove  designato,  per  il   riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7). 
  L'elenco  aggiornato   dei   responsabili   del   trattamento,   e'
disponibile presso (indicare il sito web o le modalita' per prenderne
conoscenza)». 
    
  Anche in  relazione  alle  finalita'  di  propaganda  elettorale  e
connessa comunicazione politica, l'informativa - nei casi in  cui  e'
dovuta - potra' essere resa avvalendosi del modello sopra riportato. 
  Quando i dati utilizzati  a  fini  di  propaganda  elettorale  sono
acquisiti  presso  terzi,  si  ritiene  opportuno  che  l'informativa
indichi anche la fonte di acquisizione dei dati  (es.  «i  Suoi  dati
sono stati acquisiti presso/da...»).  Cio',  al  fine  di  assicurare
all'interessato l'integrale comprensione  delle  caratteristiche  del
trattamento,  e,  al  contempo,   evitare   che   il   titolare   sia
destinatario, in un breve arco temporale, di  numerose  richieste  di
accesso in base all'art. 7 del Codice, limitatamente all'origine  dei
dati. 
 
7. Esercizio dei diritti dell'interessato e altre tutele. 
 
  L'interessato, rivolgendosi  al  titolare  o  al  responsabile  del
trattamento, puo'  in  ogni  momento  esercitare  i  diritti  di  cui
all'art. 7 del Codice.  Al  riguardo,  puo'  accedere  ai  suoi  dati
personali,  chiederne  l'origine,  l'aggiornamento  o  la  rettifica;
ottenere gli estremi identificativi del titolare o del  responsabile,
l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai  quali  i
dati  possono  essere   comunicati;   infine   puo'   richiedere   la
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e
puo' opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
  Con particolare riferimento al trattamento dei  dati  effettuato  a
fini di propaganda elettorale e comunicazione politica, l'interessato
puo' in ogni momento opporsi alla ricezione di tale materiale,  anche
nel  caso  in  cui  abbia  manifestato  in  precedenza  un   consenso
informato. In tale ipotesi, il titolare e' tenuto a non inviare  piu'
all'interessato ulteriori messaggi, anche in occasione di  successive
campagne elettorali o referendarie; cio' vale anche nel caso in cui i
dati  personali  sono  estratti  dalle  liste  elettorali,   la   cui
disciplina  prevede  espressamente  il  relativo  utilizzo   per   le
finalita'  considerate  (art.  51  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 223/1967 cit.). Tale richiesta potra', tuttavia, essere
accolta limitatamente al trattamento dei dati contenuti  nelle  liste
gia'  raccolte,  e  non  anche  in  relazione   alle   attivita'   di
comunicazione  politica  effettuate  tramite  l'utilizzo   di   liste
elettorali che dovessero essere acquisite in futuro. 
  Le richieste formulate ai  sensi  del  citato  art.  7  del  Codice
obbligano il titolare del trattamento a fornire un adeguato riscontro
nei termini previsti (artt. 8 e 146 del Codice);  qualora  non  venga
fornito  un   riscontro   idoneo,   l'interessato   puo'   rivolgersi
all'autorita' giudiziaria ovvero presentare  un  ricorso  al  Garante
(artt. 145 e ss. del Codice). 
  In ogni caso, laddove l'interessato lamenti un trattamento comunque
illecito avente ad oggetto dati personali che lo  riguardano,  potra'
rivolgersi al Garante mediante reclamo circostanziato o segnalazione,
con le modalita' di cui agli artt. 141 e ss. del Codice. 
 
8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti. 
 
  Nel quadro del trattamento di dati personali relativi ad  aderenti,
a  soggetti  che   intrattengono   contatti   regolari,   a   singoli
simpatizzanti ovvero a cittadini va posta particolare attenzione alle
garanzie e cautele previste dal Codice, in relazione alle varie  fasi
del trattamento, previste a tutela degli interessati. 
  Il trattamento di dati personali da  parte  di  partiti,  movimenti
politici,  comitati  di  promotori  e  sostenitori,  nonche'  singoli
candidati, non deve, in quanto tale, essere  notificato  al  Garante,
non rientrando tra le ipotesi specificamente  elencate  dall'art.  37
del Codice. 
  E' altresi' facoltativo  designare  uno  o  piu'  responsabili  del
trattamento (art. 29 del Codice), mentre e' obbligatorio designare le
persone  fisiche  incaricate   laddove   effettuano   operazioni   di
trattamento  sotto  la  diretta  autorita'   del   titolare   o   del
responsabile (art. 30 del  Codice).  Occorre,  inoltre,  adottare  le
misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 e dall'Allegato B) del
Codice. 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante 
 
  1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice,  richiama
l'attenzione di partiti, movimenti e  altre  formazioni  a  carattere
politico sulla necessita'  che  vengano  osservate  le  modalita'  di
trattamento esplicitate in motivazione (v. parr. 1, 2,  3  e  4),  al
fine di consentire agli interessati, in particolare, l'esercizio  dei
propri  diritti  in  ragione  di  un'effettiva   comprensione   della
tipologia e delle caratteristiche del trattamento e, al contempo,  di
assicurare l'effettivo adempimento dei doveri che la legge impone  in
capo ai titolari del trattamento medesimo; 
  2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  prescrive
a partiti, movimenti politici, comitati di promotori  e  sostenitori,
nonche' singoli candidati, di  conformare  il  trattamento  dei  dati
personali  per  finalita'  di  propaganda   elettorale   e   connessa
comunicazione politica  alle  modalita'  stabilite  nel  par.  5  del
presente provvedimento; 
  3. ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 154, comma 1, lett. c),  del
Codice,  dispone  che  partiti,  movimenti  politici,   comitati   di
promotori e sostenitori, nonche' singoli  candidati,  ove  utilizzino
dati personali estratti dagli elenchi pubblici indicati al par. 5: 
    a)  possono  prescindere  dall'obbligo  di  rendere   previamente
l'informativa agli interessati dal sessantesimo giorno precedente  la
data delle consultazioni fino al sessantesimo  giorno  successivo  al
termine delle stesse o dell'eventuale ballottaggio, a condizione  che
nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo
postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un  sito  web  dove
tali   riferimenti   siano   facilmente   individuabili)   al   quale
l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare  i  diritti
di cui all'art. 7 del Codice (v. par. 7); 
    b) possono continuare, decorsi i  predetti  sessanta  giorni  dal
termine della consultazione o dell'eventuale ballottaggio, a trattare
(anche mediante la mera conservazione),  i  dati  personali  raccolti
lecitamente secondo le modalita' indicate nel presente provvedimento,
per  esclusive  finalita'  di  propaganda   elettorale   e   connessa
comunicazione politica, solo se informino  gli  interessati  entro  i
successivi sessanta giorni nei modi previsti dall'art. 13, commi 1  e
2,  del  Codice,  ovvero  avvalendosi  del  modello  di   informativa
riportato al par. 6; 
    c) devono cancellare  o  distruggere  i  dati  nel  caso  in  cui
l'informativa non venga resa entro i predetti termini. 
  Dispone che copia  del  presente  provvedimento  sia  trasmessa  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 6 marzo 2014 
 
                                       Il Presidente e relatore: Soro 
 
Il segretario generale: Busia