AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2014 

Segnalazione sugli  obblighi  dichiarativi  dei  soggetti  dotati  di
potere di rappresentanza con particolare riguardo ai  procuratori  ad
negotia. (Atto di segnalazione n. 1/2014). (14A02463) 
(GU n.72 del 27-3-2014)

 
 
Premessa . 
  L'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, nell'esercizio del  potere  di  segnalazione  al
Governo ed al Parlamento di cui all'art. 6, comma 7, lettera f),  del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  (nel  prosieguo,  Codice),
intende formulare alcune osservazioni  in  merito  agli  obblighi  di
comunicazione di cui all'art. 38 comma 1 lettere b), c) ed  m-ter)  e
al loro ambito di applicazione soggettivo. 
  L'art. 38 sopra richiamato dispone  che  l'obbligo  di  rendere  le
dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione previste
dalle lettere b), c), m-ter), riguarda espressamente il  «titolare  o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i  soci  o
il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome  collettivo,  i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in
accomandita  semplice,  gli  amministratori  muniti  di   poteri   di
rappresentanza o il  direttore  tecnico  o  il  socio  unico  persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa'  con  meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  societa'».  Ai  sensi
del comma 2 della stessa disposizione, il candidato o il  concorrente
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione  sostitutiva
in conformita' alle previsioni del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  La ratio della norma che impone  tale  obbligo  dichiarativo  viene
individuata nella volonta' del  legislatore  di  permettere  all'ente
appaltante di operare un controllo sulla idoneita'  morale  di  tutti
quei soggetti che siano  potenzialmente  in  grado  di  impegnare  la
societa' all'esterno (vd. Cons. di Stato sez. III, 16 marzo 2012,  m.
1471). 
  L'obbligo quindi riguarda tutti i soggetti  che  rivestono  cariche
societarie cui e' connesso, per previsione di legge  o  per  clausola
statutaria,    un    potere    rappresentativo    della     societa',
indipendentemente dall'effettivo esercizio dello stesso. 
  Occorre tener conto che  nelle  societa'  spesso  si  riscontra  la
presenza   di   procuratori   che   assumono   un   ruolo    centrale
nell'organizzazione  aziendale,  muniti  di  poteri  decisionali   di
particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli  che
lo statuto assegna agli amministratori.  Si  tratta  di  institori  o
procuratori  dotati,  tra  gli  altri,  di   poteri   relativi   alla
partecipazione alle gare per l'affidamento di  appalti  pubblici.  In
molti casi, le stazioni appaltanti, per propria tutela, estendendo la
previsione della norma che si riferisce ai soli amministratori dotati
di  poteri  di  rappresentanza,   nei   bandi   richiedono   che   le
dichiarazioni a pena di esclusione concernenti le predette ipotesi di
reato siano rese da tutti procuratori speciali  di  cui  la  societa'
concorrente si avvale. 
  Il Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria del 16  ottobre  2013,
n. 23, con l'intento di creare certezza normativa, aderendo alla tesi
sostanzialistica  seguita  da  una  parte  della  giurisprudenza,  ha
affermato che l'esigenza di accertare la sussistenza dei requisiti di
idoneita' morale sussista anche per  questa  specifica  categoria  di
procuratori, assimilabili agli amministratori  muniti  di  potere  di
rappresentanza. Tuttavia l'obbligo dichiarativo sussiste soltanto  in
caso di espressa previsione del bando in tal senso. In caso di  bando
generico sul punto, l'esclusione potra' essere disposta  soltanto  in
caso di effettiva mancanza del requisito e  non  invece  in  caso  di
omessa autodichiarazione, laddove il requisito sussista. 
  La soluzione accolta dall'Adunanza Plenaria  non  appare  idonea  a
risolvere  tutta  la  gamma  dei  possibili   scenari   che   possono
verificarsi. Infatti, ammettendo che la verifica dei requisiti  debba
riguardare anche i procuratori, ma non tutti, soltanto quelli  i  cui
poteri siano di portata tale  da  impegnare  la  societa'  in  scelte
decisionali che incidano sul suo operato, si lascia  molto  spazio  a
valutazioni    discrezionali.    E'    evidente    che    l'eccessiva
discrezionalita' delle  stazioni  appaltanti  nella  verifica  spesso
comporta il prodursi di  disequita'  e  comportamenti  non  omogenei.
Inoltre, vi sono molte realta' i cui assetti societari non permettono
facilmente  di  districarsi  nella  selva  di  incarichi,  attribuiti
attraverso mandati singoli o plurimi,  a  vari  soggetti  che  spesso
sfuggono anche al controllo dell'amministrazione e che risulta  molto
complesso identificare e perfino reperire. 
  Anche a monte, al momento della redazione del bando, qualora scelga
di estendere l'obbligo  dichiarativo,  alla  stazione  appaltante  si
impone un obbligo interpretativo di non  trascurabile  entita'  nella
individuazione, delle  categorie  astratte  di  ordine  generale  cui
ricondurre  i  poteri   dei   procuratori   tenuti   a   rendere   le
dichiarazioni. La situazione che si viene a creare  e'  evidentemente
molto confusa. 
  Per alleggerire e snellire la procedura prevista  dall'art.  38  ed
eliminare, o almeno attenuare le predette criticita',  si  suggerisce
quindi di adottare una modalita' di  comunicazione  piu'  semplice  e
valida per tutti i casi. 
  Si potrebbe, infatti, modificare la norma di cui  all'art.  38  del
Codice appalti (e  le  altre  norme  che  regolano  le  dichiarazioni
sostitutive) prevedendo che l'obbligo di dichiarazione ai  sensi  del
comma 1 lettere b) c) e m-ter) per i procuratori speciali  gravi  sul
soggetto che sottoscrive i documenti di gara, il quale dichiara  che,
per quanto a sua conoscenza, e sulla base  delle  dichiarazione  rese
dagli altri soggetti indicati nella  norma  o  nel  bando,  non  sono
presenti le clausole ostative alla partecipazione di cui all'art. 38.
Il soggetto dichiarante, quindi, in qualita' di legale rappresentante
dell'impresa dovrebbe raccogliere le autodichiarazioni rese da  tutti
i procuratori speciali incaricati dalla  societa',  indipendentemente
dall'estensione  dei   poteri   attribuiti.   Le   autodichiarazioni,
analogamente  a  quanto  previsto  per  il  DURC,  dovrebbero   avere
validita'  per  un  arco  di   tempo   predeterminato   (trimestrale,
semestrale) e/o essere modificate o rinnovate  soltanto  in  caso  di
modifica dell'estensione o riduzione o revoca  dei  poteri  conferiti
con il mandato originario. 
  Si otterrebbe una sensibile semplificazione della documentazione da
produrre in sede di gara poiche' la stessa sarebbe  valida  per  piu'
gare. 
  Come riconosciuto da costante indirizzo giurisprudenziale  (tra  le
varie pronunce: Cons. St., V, 15 ottobre  2010,  n.  7524),  infatti,
l'obbligo  di  dichiarare  l'assenza  dei  pregiudizi   penali   puo'
ritenersi  assolto  dal  legale  rappresentante  dell'impresa   anche
riguardo ai terzi, nel presupposto che, anche in questo caso, operano
le previsioni di responsabilita' penale e il potere  di  verifica  da
parte  della  stazione  appaltante.  Analogamente,  nel  caso   delle
dichiarazioni rese per conto dei procuratori speciali  da  parte  dei
rappresentati legali della societa' concorrente, si configurerebbe la
facolta' del legale rappresentante dell'impresa  di  dichiarare,  per
quanto a propria conoscenza la sussistenza dei requisiti in  capo  ai
procuratori speciali. 
  Le dichiarazioni sostitutive, quando la Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici, di cui all'art. 6-bis del Codice andra' a  regime
potranno  essere  inserite  nel  sistema  AVCPass.  Analogamente,  si
potrebbe  valutare  l'opportunita'  di  estendere  nel   tempo   tale
meccanismo anche a tutti gli altri amministratori che  in  base  alla
normativa vigente sono tenuti a  presentare  dichiarazioni  per  ogni
singola gara. 
  La modifica normativa si inscriverebbe in un ambito di disposizioni
attualmente in vigore e in corso di approvazione che, in linea con le
indicazioni a livello comunitario, tendono a salvaguardare i principi
di  efficienza  della   pubblica   amministrazione,   attraverso   lo
snellimento delle procedure e la riduzione  e  semplificazione  degli
oneri  a  carico  di  imprese  ed  enti.  La  soluzione   prospettata
ridurrebbe il numero di dichiarazioni  che  l'impresa  e'  tenuta  ad
allegare e  i  tempi  di  esame  della  documentazione  prodotta  dai
concorrenti da parte della commissione di gara, senza incidere  sulla
regolarita' della procedura. 
  Approvato dal Consiglio nella seduta del 12 marzo 2014. 
    Roma, 12 marzo 2014 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
Depositato presso la segreteria del Consiglio il 18 marzo 2014. 
Il Segretario: Esposito