AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Indicazioni alle Stazioni Appaltanti  in  materia  di  Avvalimento  a
seguito della Sentenza  della  Corte  di  Giustizia  Europea  del  10
ottobre 2013 nella Causa C-94/12. (14A02592) 
(GU n.75 del 31-3-2014)

 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visti i principi di carattere generale sanciti  dall'art.  2  del
Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n.  163/2006  (Codice),  tra  i
quali quelli di economicita', efficacia, tempestivita' e  correttezza
dell'azione amministrativa, nonche' di libera concorrenza, parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita'; 
    Visto  il  principio  di  adeguata  qualificazione  dei  soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici sancito dall'art. 40,
comma 1, del Codice che prescrive  altresi'  che  gli  stessi  devono
improntare  la  loro  attivita'  ai  principi  della  qualita'  della
professionalita' e della correttezza; 
    Visti i requisiti per la qualificazione indicati  dal  D.P.R.  n.
207/2010 (Regolamento) e,  in  particolare,  i  requisiti  di  ordine
speciale, di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo,
indicati dall'art. 79 del Regolamento, certificati dagli Organismi di
attestazione SOA con il rilascio delle attestazione di qualificazione
per l'esecuzione di affidamenti di  lavori  di  importo  superiore  a
€ 150.000; 
    Visto  l'art.  49,  comma  1,  del  Codice  che  dispone  che  il
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai  sensi  dell'art.
34 del Codice in relazione alla specifica gara di lavori,  servizi  o
forniture puo' soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo,
attraverso i requisiti di altro soggetto; 
    Visto l'art. 49, comma 6, del Codice che dispone che per i lavori
il concorrente puo' avvalersi di  una  sola  impresa  ausiliaria  per
ciascuna categoria di qualificazione e che  il  bando  di  gara  puo'
ammettere  l'avvalimento  di  piu'  imprese  ausiliarie  in   ragione
dell'importo dell'appalto o  della  peculiarita'  delle  prestazioni,
fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per  il  concorrente
dei  singoli  requisiti  economico   -   finanziari   e   tecnico   -
organizzativi di cui all'art.  40,  comma  3,  lett.  b),  che  hanno
consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria; 
    Vista la successiva Sentenza del 10 ottobre 2013 resa nella causa
C-94/12, con la quale la  Corte  di  Giustizia  Europea  ha  rilevato
l'incompatibilita' con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48,  paragrafo  3,
della direttiva 2004/18/CE di una disposizione nazionale, come quella
dell'art. 49, comma 6, del Codice che  vieta  in  via  generale  agli
operatori   economici   che   partecipano   ad   una   procedura   di
aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi  per  la
stessa categoria di qualificazione delle capacita' di piu' imprese; 
    Richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia europea
per il  quale  non  si  puo'  escludere  l'esistenza  di  lavori  che
presentino peculiarita' tali da richiedere una determinata  capacita'
che non si ottiene associando capacita' inferiori di piu'  operatori,
risultando precisato che "In un'ipotesi del genere  l'amministrazione
aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello  minimo
della capacita' in questione sia raggiunto da un operatore  economico
unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato  di
operatori economici, ai sensi  dell'art.  44,  paragrafo  2,  secondo
comma,  della  direttiva  2004/18,  laddove  siffatta  esigenza   sia
connessa e proporzionata all'oggetto dell' appalto interessato"; 
    Considerato che in ordine  al  regime  di  responsabilita'  delle
imprese  nei  confronti  della  stazione  appaltante   in   caso   di
avvalimento, dal combinato disposto dei commi 4 e 10 dell'art. 49 del
Codice emerge che il contratto e' eseguito dall'impresa concorrente e
che l'impresa ausiliaria rimane estranea  alla  fase  di  gara  e  al
contratto, nonostante  il  regime  di  responsabilita'  solidale  tra
l'impresa ausiliaria e  l'ausiliata  in  relazione  alle  prestazioni
oggetto del contratto; 
    Consideratala   necessita'   di   evitare    che    il    ricorso
all'avvalimento con frazionamento dei requisiti richiesti  dal  bando
possa tradursi nel rischio per la stazione appaltante  di  non  avere
adeguata assicurazione sulla capacita' degli operatori  economici  di
eseguire a regola d'arte le prestazioni oggetto del contratto; 
    Considerato che ai sensi dell'art. 2 del Codice  l'affidamento  e
l'esecuzione di opere e lavori pubblici deve  garantire  la  qualita'
delle  prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto   dei   principi   di
economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; 
    Considerato che  la  finalita'  pro-concorrenziale  dell'istituto
dell'avvalimento, ribadita dalla Sentenza della  Corte  di  Giustizia
del  10  ottobre  2013,  non   puo'   essere   perseguita   a   danno
dell'interesse pubblico a selezionare un operatore economico in grado
di eseguire con buon esito i lavori oggetto dell'affidamento al  fine
di non produrre un eccessivo squilibrio nell'attuazione dei  principi
fondamentali di cui all'art. 2; 
    Considerata,   pertanto,   la   necessita'   di   un   intervento
chiarificatore dell'Autorita' volto  ad  armonizzare  le  indicazioni
della Sentenza della Corte di Giustizia Europea  con  il  complessivo
quadro normativo che si ricava dalle norme sopra richiamate 
 
                              Comunica: 
 
    Che  le  stazioni  appaltanti,  nell'affidamento  dei   contratti
relativi  all'esecuzione  di  lavori  o  opere,  sono  richiamate  ad
osservare le seguenti indicazioni: 
      1) Alla luce  di  quanto  statuito  dalla  Corte  di  Giustizia
Europea nella Sentenza 10 ottobre 2013 e' incompatibile con gli artt.
47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3,  della  direttiva  2004/18/CE  del
31/03/2004 una disposizione  nazionale,  come  quella  dell'art.  49,
comma 6, del d.lgs. n. 163/2006,  che  vieta  in  via  generale  agli
operatori   economici   che   partecipano   ad   una   procedura   di
aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi  per  la
stessa categoria di qualificazione delle capacita' di piu' imprese; 
      2) In  attuazione  della  sentenza  della  Corte  di  Giustizia
Europea  e'  ammessa,  in  sede  di  gara,  la  possibilita'  che  il
concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente,  per  il
raggiungimento  della  classifica  richiesta  dal  bando  gara,  piu'
attestati di qualificazione per ciascuna categoria; 
      3) Resta fermo il principio espresso dalla Corte  nel  caso  di
lavori che presentino peculiarita' tali da richiedere una determinata
capacita' che non si ottiene associando capacita' inferiori  di  piu'
operatori; in un'ipotesi del genere l'amministrazione  aggiudicatrice
potra' legittimamente esigere che il livello minimo  della  capacita'
in questione  sia  raggiunto  da  un  operatore  economico  unico  o,
eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori
economici; 
      4)   La   legittimazione    riconosciuta    all'amministrazione
aggiudicatrice di esigere un livello minimo di capacita', di  cui  al
punto  3),  trova  fondamento  anche  negli  indeclinabili   principi
contenuti nell'art. 2, comma  1  del  Codice  dei  Contratti  la  cui
applicazione si pone a  garanzia,  per  la  stazione  appaltante,  di
ricevere  la  migliore  prestazione.  Tale  esigenza  della  stazione
appaltante deve risultare da adeguata motivazione  espressa  in  seno
alla delibera o determina a contrarre o, al piu' tardi, negli atti di
gara; 
      5) Nel caso di cui al punto  3)  la  stazione  appaltante  deve
chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito  qual  e'
il livello minimo di capacita' richieste  in  termini  di  classifica
minima che deve essere posseduta  dall'operatore  o  dagli  operatori
economici  di  cui  si  intenda  cumulare   le   capacita'   per   il
raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara; 
      6) Il punto 4 della determinazione 1° agosto  2012,  n.  2,  si
intende modificato nella  parte  concernente  la  disciplina  dettata
dall'art. 49, comma 6, alla luce dei principi espressi dalla Corte di
Giustizia Europea e secondo le  indicazioni  contenute  nel  presente
Comunicato. 
        Roma, 20 marzo 2014 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 marzo 2014