PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 febbraio 2014, n. 1/2014 

Ambito soggettivo  ed  oggettivo  di  applicazione  delle  regole  di
trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190  e  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici
e le societa' controllate e partecipate. (14A02653) 
(GU n.75 del 31-3-2014)
 
 Vigente al: 31-3-2014  
 

 
                            Alle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
                            all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
                            legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
                            Alle societa' controllate  e  partecipate
                            dalle amministrazioni  pubbliche  di  cui
                            all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
                            legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
                            Agli enti pubblici economici e agli altri
                            enti  di  diritto  privato  in  controllo
                            pubblico 
                            Alle       autorita'       amministrative
                            indipendenti 
 
1. Premessa. 
  1.a. La trasparenza come valore aggiunto. 
  La trasparenza puo' costituire per molte realta'  aziendali  motivo
di  eccellenza  e  di  competitivita'.  Un  accesso   completo   alle
informazioni piu' rilevanti che investono gli aspetti organizzativi e
gestionali di una  societa',  o  piu'  in  generale  di  un  soggetto
operante sul  libero  mercato  o  in  mercati  ad  accesso  limitato,
consente di disporre di  informazioni  aggiornate  e  complete  sullo
stato di salute del singolo operatore  economico  nell'ambito  di  un
determinato settore o area di attivita'. 
  La   trasparenza,   intesa   come   accessibilita'   totale   delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' dei soggetti,
pubblici e privati, operanti sul mercato,  consente  a  chiunque  sia
portatore di un interesse rilevante, di  tipo  anche  economico,  una
migliore valutazione degli investimenti e degli indici di rischio che
una determinata operazione economica puo' avere in  un  dato  momento
storico o mercato di riferimento. 
  1.b. Finalita' della circolare. 
  La presente circolare - che fa seguito alla  circolare  n.  2/2013,
del 19 luglio 2013, recante primi indirizzi applicativi  in  tema  di
«attuazione della trasparenza» - si pone l'obiettivo di offrire  alle
amministrazioni ed agli enti  un  indirizzo  interpretativo  uniforme
circa gli ambiti di applicazione della disciplina prevista in materia
di trasparenza e di obblighi di  pubblicazione  di  dati,  che  tenga
conto delle diverse possibili  situazioni  di  fatto  alle  quali  si
applica  la  normativa  di  riferimento,  anche  in  relazione   alle
previsioni generali del «Piano nazionale anticorruzione».  (1) 
  Le finalita' della presente circolare  consistono  nel  chiarire  e
delineare l'ambito  soggettivo  e  oggettivo  di  applicazione  delle
regole di trasparenza e  degli  obblighi  di  pubblicazione  di  dati
contenuti  nella  legge  6  novembre  2012,  n.   190   (c.d.   legge
anticorruzione) e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  con
particolare riferimento agli enti e ai soggetti  di  diritto  privato
controllati,  partecipati,  finanziati  e   vigilati   da   pubbliche
amministrazioni. 
  In questa sede si fornira', pertanto, l'interpretazione  necessaria
a  chiarire  la  portata  delle  norme,  in  relazione  alla   natura
sostanziale dell'attivita' svolta, alla sottoposizione  al  controllo
pubblico e all'uso di risorse finanziarie  pubbliche,  tenendo  conto
delle disposizioni in  vigore  e  sulla  base  di  un'interpretazione
sistematica e orientata secondo i principi comunitari. 
  Anticipando sinteticamente le conclusioni alle quali  si  giungera'
nel corpo della presente circolare, si ritiene di  poter  individuare
una categoria generale di enti di diritto  privato  ai  quali  devono
applicarsi le regole  di  trasparenza,  consistente  negli  «enti  di
diritto  privato  che  svolgono  attivita'  di  pubblico  interesse».
Compongono tale categoria: 
    a) gli enti che  svolgono  attivita'  di  pubblico  interesse  in
virtu' di un rapporto di controllo (come meglio infra chiarito),  che
determina l'applicazione totale delle regole di trasparenza; 
    b) gli enti che  svolgono  attivita'  di  pubblico  interesse  in
virtu' di un rapporto di partecipazione minoritaria, per i  quali  le
regole  di  trasparenza  si  dovranno  applicare  limitatamente  alle
attivita' di pubblico interesse svolte. 
  Occorre preliminarmente ricordare che il  Governo  ha  adottato  il
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
delusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni»,
in attuazione della delega contenuta nell'art.  1,  comma  35,  della
legge n. 190 del 2012. 
  In coerenza con i  principi  contenuti  nella  delega,  il  decreto
legislativo n. 33 del 2013 ha provveduto  alla  ridefinizione  in  un
unico contesto normativo  degli  obblighi  di  trasparenza,  mediante
l'introduzione, per un verso, di alcune «modifiche alla  legislazione
vigente»  (art.  52)  e  per  altro  verso  mediante   l'«abrogazione
espressa» di alcune norme primarie (art. 53). 
  L'intervenuta sistematizzazione degli obblighi di pubblicazione, in
un'ottica di «riordino» dell'intera disciplina normativa in  tema  di
trasparenza,  trova  compiutezza  nelle  prescrizioni  contenute  nel
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', che  si  vanno
cosi' a sostituire - al fine di semplificare gli adempimenti  -  alla
pluralita' di obblighi di pubblicazione pro tempore vigenti. 
  La  presente  circolare  si  rivolge,  come  detto  alle  pubbliche
amministrazioni e a tutti i soggetti comunque tenuti, per le  ragioni
che verranno in prosieguo esposte,  al  rispetto  degli  obblighi  di
trasparenza  e  mira  a  fornire  indicazioni  interpretative  e   di
indirizzo  coerenti  con  il  sistema  normativo,  in  risposta  alle
numerose richieste provenienti dalle amministrazioni ed  al  fine  di
assicurare l'uniforme applicazione  delle  disposizioni  in  tema  di
trasparenza. 
2. I soggetti tenuti agli  obblighi  di  trasparenza  previsti  dalla
legge delega e dal decreto legislativo n. 33 del 2013. 
  L'art. 1, comma 34, della legge delega n. 190 del  2012  stabilisce
che «Le  disposizioni  dei  commi  da  15  a  33  si  applicano  alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  agli
enti pubblici nazionali,  nonche'  alle  societa'  partecipate  dalle
amministrazioni  pubbliche  e  dalle  loro  controllate,   ai   sensi
dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla  loro  attivita'
di  pubblico  interesse  disciplinata   dal   diritto   nazionale   o
dell'Unione europea». 
  In sede di riordino e nell'ambito del disegno di delega, l'art.  11
del decreto legislativo n. 33 del 2013 individua tra i destinatari: 
    le pubbliche amministrazioni, di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    le societa' partecipate  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  le
societa' da esse controllate,  ai  sensi  dell'art.  2359  cod.  civ.
«limitatamente alle attivita' di pubblico interesse disciplinata  dal
diritto nazionale o  dell'Unione  europea»  per  quanto  riguarda  le
disposizioni dei commi da 15 a 33; 
    le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza  e  regolazione,
che  tuttavia  dovranno  provvedere  «secondo  le  disposizioni   dei
rispettivi ordinamenti», nel rispetto del loro status indipendente. 
  L'art. 11 si riferisce esplicitamente, dunque, per quanto  riguarda
l'individuazione dei soggetti di diritto  privato  destinatari  degli
obblighi integrali di trasparenza, alle sole «societa' partecipate» e
alle «societa' da esse  controllate,  ai  sensi  dell'art.  2359  cod
civ.». Esso contiene, in definitiva,  una  nozione  sicuramente  piu'
ristretta  di  quella  di  «enti  di  diritto  privato  in  controllo
pubblico», contenuta nel successivo art. 22 e nell'art. l del decreto
legislativo  n.   39/2013   (in   materia   di   inconferibilita'   e
incompatibilita' di incarichi). 
  L'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, recante «Obblighi
di pubblicazione dei dati relativi agli  enti  pubblici  vigilati,  e
agli enti di diritto privato  in  controllo  pubblico,  nonche'  alle
partecipazioni in societa' di diritto privato»,  include  nel  novero
degli «enti di diritto privato in controllo pubblico»: 
    gli  enti  pubblici  istituiti,  vigilati  e  finanziati  da  una
pubblica amministrazione; 
    le societa' partecipate; 
    gli enti di diritto privato, comunque denominati,  sottoposti  al
controllo dell'amministrazione; 
ponendo a loro carico una serie  di  obblighi  di  pubblicita'  (come
meglio si chiarira' infra), volti a rendere conoscibili, mediante  la
pubblicazione sul sito  dell'amministrazione  interessata,  tutte  le
scelte organizzative da essa compiute relativamente alla  cura  degli
interessi pubblici che le sono assegnati dalla legge. 
  Nei  confronti  delle  societa',  cosiddette  di  secondo  livello,
indirettamente controllate dalle  pubbliche  amministrazioni  per  il
tramite di societa' direttamente controllate, l'art. 22  del  decreto
legislativo n. 33/2013 pone invece a carico di quest'ultime l'obbligo
di «promuovere» l'applicazione dei «principi» di trasparenza. 
  La Tabella 1, allegata al  decreto  legislativo  n.  33  del  2013,
riprende la definizione contenuta nell'art. 22 e  individua  tra  gli
«Enti controllati», soggetti agli obblighi di trasparenza: 
    a) gli enti pubblici vigilati; 
    b) le societa' partecipate; 
    c) gli enti di diritto privato controllati. 
3. Questioni interpretative relative  all'individuazione  dell'ambito
soggettivo. 
  Una delle  prime  questioni  interpretative  che  necessita  di  un
intervento  chiarificatore  riguarda   l'individuazione   di   alcune
tipologie  di  societa'  esentate  dal  rispetto  dagli  obblighi  di
trasparenza. 
  Al fine di assicurare un'interpretazione sistematicamente  coerente
tra le disposizioni della legge anticorruzione  n.  190  del  2012  e
quelle dei decreti legislativi conseguenti, n. 33 e n. 39  del  2013,
e' bene chiarire  che  le  societa'  partecipate  da  amministrazioni
pubbliche che  emettono  strumenti  finanziari,  quotati  in  mercati
regolamentati,  pur  non   espressamente   richiamate   dal   decreto
legislativo n. 33 del  2013,  non  possono  ritenersi  soggette  agli
obblighi di trasparenza indicati dal decreto legislativo  n.  33  del
2013, per evidenti ragioni di pubblico interesse e  di  coordinamento
con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 (nel
quale  sono  espressamente  indicate),   al   pari   delle   societa'
partecipate quotate in mercati regolamentati e delle loro controllate
(invece indicate dall'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 33
del 2013). 
  Prima di passare all'individuazione dei soggetti  comunque,  tenuti
al rispetto degli obblighi di  trasparenza,  e'  bene  precisare  che
l'attuazione della disciplina in tema di trasparenza interessa  tutte
le pubbliche amministrazioni in un'accezione che  va  necessariamente
declinata al plurale, includendovi tutti i  soggetti  che  perseguono
finalita' di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche. 
  Appare infatti evidente la volonta' del  legislatore  di  includere
nell'ambito soggettivo delle  pubbliche  amministrazioni  tutti  quei
soggetti che, indipendentemente dalla loro normale  veste  giuridica,
perseguono  finalita'  di  interesse  pubblico,  in  virtu'   di   un
affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio  (e
che, proprio in ragione di tale rapporto privilegiato con la pubblica
amministrazione, possono vantare una posizione differenziata rispetto
agli altri operatori di mercato) e che  gestiscono  o  dispongono  di
risorse pubbliche. 
  Il cosiddetto pacchetto anticorruzione, in cui rientrano  anche  le
disposizioni sugli obblighi di trasparenza, ha tra i suoi  principali
obiettivi quello di evitare che possano esservi aree di opacita'  sui
flussi e sulle destinazioni delle risorse pubbliche. 
  Ai fini di una corretta applicazione delle nuove di disposizioni di
legge, in linea  con  la  generale  impostazione  della  legislazione
anticorruzione, e' da ritenere che tra i soggetti privati al rispetto
degli obblighi  di  trasparenza  vadano  inclusi  gli  enti  pubblici
economici e tutti gli altri soggetti privati, che, al  di  la'  della
loro veste giuridica, svolgano «attivita' di pubblico interesse». 
  Per definire meglio la nozione di «attivita' di pubblico interesse»
puo' farsi riferimento anche alla definizione  di  «enti  di  diritto
privato in controllo pubblico» pressoche' coeva  e  rispondente  alle
stesse finalita', contenuta nel decreto legislativo n. 39  del  2013,
che fa riferimento a  «le  societa'  e  gli  altri  enti  di  diritto
privato, comunque denominati, che esercitano funzioni amministrative,
attivita'  di  produzione  di  beni  e   servizi   a   favore   delle
amministrazioni  pubbliche  o  di  gestione  di   servizi   pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi  dell'art.  2359  c.c.  da  parte  di
amministrazioni  pubbliche,  oppure  gli   enti   nei   quali   siano
riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di  una
partecipazione  azionaria,  poteri  di  nomina  dei  vertici  o   dei
componenti degli organi» (art. 1, comma 2, lett. c). 
  Questa definizione contiene una serie di indicatori di  sostanziale
pubblicita' delle attivita' svolte dagli  enti,  anche  se  la  forma
giuridica di tali enti e' di diritto privato.  Cosi'  come  le  norme
sulla inconferibilita'  e  incompatibilita'  sono  volte  a  superare
l'elemento formale della natura giuridica dell'ente  a  favore  della
natura sostanziale delle attivita' svolte,  lo  stesso  vale  per  la
trasparenza: se gli enti di diritto privato  svolgono  attivita'  del
tipo  esemplificato,  corrispondenti  alle  attivita'   di   pubblico
interesse, ad esse (e per quella  parte  dell'organizzazione  che  le
coinvolge) si devono applicare le regole sulla trasparenza. 
  A  supporto  di  tale  interpretazione  vi  e'  il  dato  normativo
sistematico, che permette di integrare l'elenco  contenuto  nell'art.
11 del decreto legislativo n. 33 del 2013 con il riferimento ad altre
definizioni normative: 
    l'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, nell'elencare  i
soggetti ai quali si applicano le regole generali di trasparenza («la
trasparenza dell'attivita' amministrativa,  che  costituisce  livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili»)
fissate nei precedenti commi da  15  a  33,  ricomprende  oltre  alle
amministrazioni pubbliche elencate nel decreto  legislativo  165/2001
(in particolare, all'art. 1, comma 2) ed alle societa' partecipate  e
le loro controllate (limitatamente alla loro  attivita'  di  pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o  dell'Unione  europea)
anche  l'ulteriore  e  generale  categoria   degli   «enti   pubblici
nazionali», definizione che  non  si  ritrova  nella  norma  delegata
dell'art. 11 del decreto legislativo 33/2013.  (2) 
    l'art. 1, comma 2, lett. e) del decreto  legislativo  n.  39  del
2013 contiene, come  detto,  una  definizione  di  «enti  di  diritto
privato in controllo pubblico»  piu'  completa  di  quella  contenuta
nell'art.  11  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  perche'
ricomprende le societa' partecipate (in controllo pubblico)  e  nello
stesso tempo adotta un criterio sostanziale e di contenuto, allorche'
indica le attivita' di cura di interessi pubblici; 
    l'art. 22, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 33 del  2013
contiene infine una  definizione  di  «enti  di  diritto  privato  in
controllo pubblico», secondo la quale sono tali gli enti  di  diritto
privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche,
oppure gli enti costituiti o vigilali  da  pubbliche  amministrazioni
nei quali siano a  queste  riconosciuti,  anche  in  assenza  di  una
partecipazione  azionaria,  poteri  di  nomina  dei  vertici  o   dei
componenti degli organi. 
  In sede  di  interpretazione  dell'art.  11  deve,  allora,  essere
individuata  una  piu'  precisa   nozione   di   «controllo»   (delle
amministrazioni sugli  enti  privati  e  delle  societa'  sulle  loro
controllate). 
  A questo fine una lettura integrata delle disposizioni dell'art. 11
e dell'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 puo' condurre a
considerare come «controllati»: 
    a) in primo luogo, gli enti di diritto  privato  e  non  le  sole
societa' partecipate, in tal modo estendendo,  coerentemente  con  le
finalita'  indicate  dalla  legge,  l'ambito  di  applicazione  degli
obblighi di pubblicita' anche  a  soggetti  di  diritto  privato  non
aventi la forma della  societa'  (quali,  ad  esempio,  fondazioni  e
associazioni); 
    b) in secondo luogo, gli enti che siano, da un  lato,  sottoposti
al controllo azionario, di cui all'art. 2359 c.c.  (3) e, dall'altro,
siano «costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni  nei  quali
siano riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria,
poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»,  secondo
la definizione dell'art. 22. 
  E' necessario individuare una nozione chiara di controllo,  perche'
cio' consente un'applicazione generale agli  enti  controllati  della
disciplina in materia di trasparenza e di pubblicazione dei dati:  di
conseguenza, quando si e' in presenza di un ente di  diritto  privato
in controllo pubblico, le norme  sulla  trasparenza  vanno  applicate
all'intera organizzazione (e  all'attivita')  dell'ente  considerato,
salvo che si dimostri che  il  controllo  non  sia  finalizzato  allo
svolgimento  di  «attivita'  di  pubblico  interesse»,  ma  di   mere
attivita'  economiche  o  commerciali   di   rilievo   esclusivamente
privatistico. 
  Quando si e',  invece,  in  presenza  di  una  mera  partecipazione
minoritaria, le disposizioni sulla trasparenza non  si  applicheranno
all'intera  organizzazione  degli  enti  ma  solo  a   quella   parte
dell'organizzazione (e dell'attivita') che consiste in «attivita'  di
pubblico interesse», cosi' come precisato sopra  (con  l'applicazione
della definizione del decreto legislativo n. 39 del 2013). 
  Sintetizzando, grazie ad una lettura coordinata e sistematica delle
disposizioni normative richiamate e in un'ottica di «riordino»  della
disciplina (che informa il decreto legislativo n. 33 del 2013), e' da
ritenere che tra gli enti privati in controllo pubblico rientrino  le
«societa' controllate ai  sensi  dell'art.  2359  c.c.»,  che  devono
essere  sottoposte  all'integrale  applicazione   delle   regole   di
trasparenza, mentre alle  societa'  partecipate  (con  partecipazione
minoritaria o comunque diversa da  quella  descritta  dall'art.  2359
c.c.),   le   regole   di   trasparenza   si    dovranno    applicare
«limitatamente», e con le conseguenze che  ne  derivano,  alla  «loro
attivita' di pubblico interesse». 
  Questa interpretazione si rivela  del  tutto  aderente  e  conforme
all'orientamento interpretativo, ormai ampiamente consolidato,  della
giurisprudenza  amministrativa  interna  e,  soprattutto,  di  quella
comunitaria, secondo la  quale  nel  novero  dei  soggetti  pubblici,
comunque  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza,  va
ricompreso «l'ente o il soggetto, il quale,  indipendentemente  dalla
sua forma giuridica, sia stato incaricato, con  atto  della  pubblica
autorita',  di  prestare,  sotto  il  controllo  o  la  vigilanza  di
quest'ultima, un servizio o un'attivita' di interesse pubblico e  che
disponga a questo scopo di poteri  piu'  ampi  di  quelli  risultanti
dalle disposizioni che si applicano nei rapporti tra privati».  (4) 
  Nei casi in cui il controllo venga  esercitato  da  parte  di  piu'
amministrazioni, la disciplina deve essere interpretata nel senso che
si ha comunque controllo pubblico quando il controllo e i  poteri  di
nomina relativi allo stesso ente di diritto privato  sono  attribuiti
anche a piu' di una pubblica amministrazione. 
  A prescindere dalla forma giuridica e  dall'assetto  organizzativo,
pertanto, e' da ritenere che tra i soggetti tenuti al rispetto  degli
obblighi di trasparenza siano da ricomprendere anche le fondazioni  e
le associazioni private  in  controllo  pubblico,  nonche'  gli  enti
pubblici economici, destinati a svolgere  la  propria  attivita'  sul
mercato o nell'erogazione di servizi pubblici secondo  regole  e  con
strumenti di  diritto  privato  (sia  per  quanto  riguarda  la  loro
organizzazione pubblicistica, con riferimento agli obblighi  posti  a
carico degli organi di indirizzo e dei titolari di uffici e incarichi
amministrativi, sia per quanto concerne  lo  svolgimento  della  loro
attivita',  ogniqualvolta  essa  possa  rientrare  nella  nozione  di
"attivita' di pubblico interesse"). 
  Poiche' l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza  unificata  il  24
luglio 2013 (ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge n.  190  del
2012) ha espressamente qualificato le disposizioni del decreto n.  33
in  materia  di  trasparenza  come  «immediatamente  precettive»,  la
presente circolare, nell'individuare i soggetti  di  diritto  privato
tenuti  al  rispetto  della  disciplina   vigente   in   materia   di
trasparenza, consente la  diretta  applicazione  di  tale  disciplina
anche agli enti di  diritto  privato  in  controllo  delle  pubbliche
amministrazioni regionali e locali, salvo che da  parte  del  sistema
delle autonomie locali non si ritenga utile individuare, in  sede  di
intesa, ulteriori criteri interpretativi. 
  Conclusivamente, al fine di  fornire  un'interpretazione  coerente,
che riporti ad unita' le distinzioni rinvenibili  nei  diversi  testi
normativi.  puo'  essere  utile,  ai  fini  dell'individuazione   dei
soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di  trasparenza,  assumere
come minimo comune denominatore la nozione di  «soggetto  di  diritto
privato che svolge attivita' di pubblico interesse», ricomprendendovi
in essa  qualunque  soggetto,  che,  in  virtu'  di  un  rapporto  di
controllo (come sopra definito) o di una partecipazione pubblica,  si
trovi a svolgere - e nei limiti di essa - una qualche  «attivita'  di
pubblico interesse». Nel primo caso (controllo) si avra' applicazione
totale delle  regole  di  trasparenza;  nel  secondo  (partecipazione
minoritaria),  l'applicazione  delle  regole  di  trasparenza   sara'
limitata alle sole attivita' di pubblico interesse. 
  Una recente e autorevole  applicazione  giurisprudenziale  di  tali
principi si puo' desumere  dalla  Determinazione  n.  7/2014  del  12
febbraio 2014 della Corte  dei  Conti,  «Determinazione  e  relazione
della Sezione del controllo sugli enti sul  risultato  del  controllo
eseguito  sulla  gestione  finanziaria   della   RAI-Radiotelevisione
Italiana S.p.A. per gli esercizi 2011 e 2012», che presuppone la piu'
ampia applicazione possibile delle norme in  materia  di  prevenzione
della corruzione e di trasparenza agli enti pubblici economici e agli
enti di diritto privato in controllo pubblico. 
  La  Corte  afferma  la  completa  applicabilita'  della   normativa
anticorruzione alla RAI e  in  particolare  sostiene  che  «gli  enti
pubblici economici  e  gli  enti  di  diritto  privato  in  controllo
pubblico, tra i quali va annoverata la Rai e le societa' del  gruppo,
di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad  introdurre  e
ad implementare adeguate misure  organizzative  e  gestionali»;   (5)
conclude affermando «l'esigenza di adeguamento del  modello  previsto
dalla  stessa  normativa  (decreto  legislativo  n.   231/01),   alle
previsioni contenute nella legge n. 190 del 2012 e al Piano Nazionale
Anticorruzione, recentemente approvato».  (6) 
  Nel corpo della stessa determinazione della Corte si fa ampio cenno
agli obblighi di trasparenza: ad esempio, in materia  di  consulenze,
si legge che «nel contesto della piu' ampia  trasparenza,  raccomanda
alla concessionaria di dare piena applicazione ai principi  contenuti
nell'ordinamento in relazione alla  pubblicazione  sul  proprio  sito
internet degli incarichi e delle consulenze affidate a professionisti
e societa'».  (7) La Corte segnala poi che il contratto  di  servizio
per gli anni 2010-2012  «accentua,  inoltre,  la  necessita'  di  una
effettiva  trasparenza  nella  destinazione   e   utilizzazione   dei
finanziamenti percepiti attraverso il canone»,  (8) ricordando che le
regole sulla trasparenza ivi previste "impongono la pubblicazione sul
sito  web  della  societa',  degli  stipendi  lordi   percepiti   dai
dipendenti e collaboratori nonche' delle informazioni sui costi della
programmazione  di  servizio  pubblico,  anche   tramite   il   mezzo
televisivo e radiofonico, eventualmente con  un  rinvio  allo  stesso
sito web  nei  titoli  di  coda";   (9)  sottolinea  infine  come  la
contabilita'  separata  sia  uno   strumento   per   la   trasparenza
nell'utilizzo del finanziamento pubblico. 
4.  Ambito  oggettivo  di  applicazione:  la  differenziazione  degli
obblighi di trasparenza. 
  Gli obblighi di pubblicazione gravanti sull'ente di diritto privato
che svolge attivita' di pubblico interesse, in linea con il  concetto
di trasparenza recepito dal decreto legislativo  n.  33/2013,  intesa
come   «accessibilita'   totale   delle   informazioni    concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche  amministrazioni  allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento  delle
finzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (art.
1, comma 1), riguardano l'organizzazione e  l'attivita'  degli  enti,
per  quest'ultima  limitatamente  a  quella  svolta  nella  cura   di
interessi pubblici e disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea,  escludendosi  dall'applicazione  della   disciplina   sulla
trasparenza l'attivita' di carattere esclusivamente privatistico. 
  L'attivita'   di   pubblico   interesse   e'   quella    riferibile
all'esercizio di funzioni amministrative, attivita' di produzione  di
beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di  gestione
di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici. 
5. L'obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza  e
l'integrita'. 
  L'art. 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 pone a  carico  di
ciascuna  «amministrazione»  l'obbligo  di  adottare   un   Programma
triennale  per  la  trasparenza   e   l'integrita',   da   aggiornare
annualmente. 
  Gli enti di diritto privato  che  svolgono  attivita'  di  pubblico
interesse  predispongono  un   Programma   per   la   trasparenza   e
l'integrita' con le stesse finalita'  disciplinate  dall'articolo  10
del decreto legislativo 33/2013.  Il  detto  Programma  definisce  le
misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti  dalla  normativa  vigente,  ivi  comprese  le
misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la  regolarita'  e   la
tempestivita' dei flussi informativi. 
  Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo
del responsabile, con le misure e gli interventi previsti  dal  Piano
di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce
di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione,  come
gia' evidenziato nel Piano nazionale anticorruzione.  (10) 
6. Il responsabile per la trasparenza. 
  Secondo  l'art.  43  del  decreto  legislativo   n.   33/2013,   il
responsabile per la trasparenza,  che  si  identifica  di  norma  nel
soggetto che svolge anche il ruolo di responsabile per la prevenzione
della corruzione (comma 1), assicura l'adempimento da parte dell'ente
degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,
garantendo la  completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo  di  indirizzo
politico.  All'organismo  di   vigilanza,   all'Autorita'   nazionale
anticorruzione i  casi  di  mancato  o  ritardato  adempimento  degli
obblighi  di  pubblicazione.  Il   responsabile   provvede   altresi'
all'aggiornamento del Programma per la trasparenza,  all'interno  del
quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione
degli obblighi di trasparenza e  ulteriori  misure  e  iniziative  di
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
Il  responsabile  controlla  e  assicura   la   regolare   attuazione
dell'accesso civico. 
  Anche gli  enti  di  diritto  privato  che  svolgono  attivita'  di
pubblico interesse, ai quali  deve  applicarsi  la  disciplina  della
trasparenza secondo l'interpretazione dell'art. 11  sopra  ricordata,
devono nominare il responsabile per la trasparenza. 
  Come si e' detto, l'art. 43 prevede la  tendenziale  identita'  tra
responsabile per la prevenzione della corruzione e  responsabile  per
la trasparenza. D'altro canto, l'art. 1,  comma  7,  della  legge  n.
190/2012 stabilisce che il  responsabile  per  la  prevenzione  della
corruzione sia individuato  dall'organo  di  indirizzo  politico  «di
norma tra i dirigenti amministrativi di  ruolo  di  prima  fascia  in
servizio». 
  Applicando  tali  regole  ad  enti  economici,  anche  sub   specie
societatis, si dovra' ritenere che l'organo  di  indirizzo  dell'ente
debba  di  regola  attribuire  il  compito  di   responsabile   della
trasparenza ad un dirigente che occupa una  posizione  apicale  nella
propria organizzazione. 
  La scelta potra' essere diversa, cosi' come si potra'  decidere  di
distinguere soggettivamente i due responsabili: lo permette il tenore
letterale delle disposizioni di  legge,  che  stabiliscono  che  cio'
avviene «di norma». In tali casi, si ritiene tuttavia necessaria  una
adeguata motivazione delle ragioni (organizzative,  di  opportunita',
di efficienza) del provvedimento, che indichi il responsabile in modo
diverso dal normale meccanismo di legge. 
  In caso di enti  ai  quali  si  applichi  il  dettato  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 («Disciplina della  responsabilita'
amministrativa delle  persone  giuridiche,  delle  societa'  e  delle
associazioni anche prive di personalita'») e che, quindi, adottino un
modello di organizzazione e di gestione idoneo  alla  prevenzione  di
reati e che affidino ad un organismo di vigilanza (cosiddetto OdV) la
verifica del modello, appare possibile che il  modello  organizzativo
ex decreto legislativo n. 231/01 ed il Programma per la trasparenza e
l'integrita' siano contenuti in unico documento (nel quale potrebbero
essere valutati anche i rischi di corruzione, inserendovi i contenuti
del «Piano di prevenzione della corruzione» ex legge n.  190/2012"), 
(11) per ragioni di economicita' e di razionale organizzazione. 
7. Accesso civico. 
  La citata circolare n. 2/2013 ha  chiarito  la  portata  innovativa
dell'istituto dell'accesso civico, la cui azionabilita'  deve  essere
assicurata anche dagli enti di diritto privato che svolgono attivita'
di pubblico interesse, in relazione agli obblighi di trasparenza agli
stessi applicabili. 
  Con lo strumento dell'accesso civico di cui all'art. 5 del  decreto
legislativo n. 33 del 2013 chiunque puo'  vigilare,  attraverso  sito
web istituzionale, non solo sul corretto  adempimento  formale  degli
obblighi  di  pubblicazione  ma  soprattutto  sulle  finalita'  e  le
modalita'  di  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  da  parte   delle
pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme. 
  Con l'accesso civico  chiunque  ha  il  potere  di  controllare  la
conformita' dell'attivita' dell'amministrazione allo  schema  legale;
determinando anche una maggiore responsabilizzazione  di  coloro  che
ricoprono   ruoli   strategici   all'interno    dell'amministrazione,
soprattutto nelle aree piu' sensibili  al  rischio  corruzione  cosi'
come individuate dalla legge n. 190 del 2012. 
  Con l'introduzione dell'accesso civico, il  legislatore  ha  inteso
ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 1990 con  diretto
riferimento all'accesso ai documenti sotto un duplice profilo:  delle
informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e  dei
requisiti richiesti al richiedente. 
  Pertanto, negli  enti  privati  in  controllo  pubblico  tenuti  al
rispetto  del  decreto  n.  33/2013  e  alla  nomina  di  un  proprio
responsabile della trasparenza, quest'ultimo si pone come il naturale
interlocutore del cittadino in sede  di  attuazione  del  diritto  di
accesso civico. 
  Il Capo II  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  pone  una
ulteriore   serie   di   «Obblighi   di   pubblicazione   concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni»,  che
vanno necessariamente differenziati in relazione al soggetto al quale
si riferiscono. 
8. L'obbligo di pubblicazione dei  dati  relativi  all'organizzazione
dell'ente. 
  L'art.   13   impone   la   pubblicazione   dei    dati    relativi
all'organizzazione complessiva dell'ente: 
    organi di indirizzo politico, di gestione e  di  amministrazione,
con indicazione delle competenze; 
    articolazione degli uffici (di struttura dirigenziale  anche  non
generale),  con  indicazione  del   dirigente   responsabile,   delle
competenze e delle risorse destinate al singolo ufficio; 
    illustrazione accessibile e comprensibile dei dati organizzativi,
anche mediante illustrazione grafica dell'organigramma; 
    elenco  dei  numeri  di  telefono  e  delle  caselle   di   posta
elettronica degli  uffici,  nonche'  della  P.E.C.  dedicata  cui  il
cittadino possa rivolgersi per i contatti istituzionali con l'ente. 
  La  norma  si  applichera'   integralmente   alle   amministrazioni
pubbliche intese secondo l'accezione estesa in via di interpretazione
sopra riportata e, quindi, anche agli enti  di  diritto  privato  che
svolgono attivita' di pubblico interesse. 
9. L'obbligo di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  organi  di
indirizzo politico. 
  In  forza  dell'art.  11,  per  come  interpretato  nella  presente
circolare, risultano pienamente  applicabili  agli  enti  di  diritto
privato che svolgono attivita' di pubblico interesse le  disposizioni
di cui agli articoli 14 e 15. Tali disposizioni, infatti,  assicurano
la trasparenza relativamente  all'organizzazione  dell'ente  nel  suo
complesso, che comprende con tutta evidenza anche i dati relativi  ai
componenti degli organi di indirizzo, ai dirigenti e ai collaboratori
esterni. 
  In particolare, con riferimento all'art. 14, puo' estendersi in via
interpretativa alla presente fattispecie la definizione adottata  dal
decreto legislativo n. 39/2013 (art. 1, comma 2,  lett.  f),  secondo
cui per «componenti di organi di indirizzo  politico»,  si  intendono
«le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di
indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e  locali
[...] oppure a organi di indirizzo di enti pubblici,  o  di  enti  di
diritto  privato  in  controllo  pubblico,  nazionali,  regionali   e
locali». Anche in questo caso, per ragioni sistematiche, la  generica
dizione contenuta nel decreto  legislativo  n.  33/2013  puo'  essere
integrata per via interpretativa con la piu' dettagliata  definizione
del decreto n. 39/2013, nei termini sopra chiariti. 
  Peraltro, negli enti di diritto privato la distinzione  tra  organi
di indirizzo e organi di gestione e' meno rilevante di  quanto  possa
avvenire nelle pubbliche amministrazioni. La trasparenza sugli organi
interni  deve  quindi  essere  riferita  a  tutti   gli   organi   di
«governance» dell'ente (presidente, amministratore  delegato,  membri
del consiglio di amministrazione).  (12) 
  Quanto all'individuazione dei componenti degli organi di  indirizzo
destinatari degli obblighi di pubblicita' previsti dall'art.  14  del
decreto legislativo n. 33 del 2013, e' da ritenere  che  essi  vadano
sicuramente  identificati  nel  presidente  e  nei   componenti   del
consiglio   di    amministrazione,    designati    dalle    pubbliche
amministrazioni di riferimento (due su tre o tre su cinque, il numero
dei componenti varia a seconda della rilevanza e  della  complessita'
delle attivita' svolte). 
  Per quanto riguarda gli  altri  componenti,  nominati  da  soggetti
diversi dalle amministrazioni di riferimento, e'  auspicabile  -  per
evidenti ragioni di  opportunita'  in  un'ottica  di  prevenzione  di
situazioni di conflitto, anche solo potenziale - che l'art. 14  trovi
comunque adeguata  applicazione  con  riferimento  alle  informazioni
riguardanti sia  i  componenti  degli  organi  di  indirizzo  sia  la
situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti  entro
il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. 
10. L'obbligo di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  incarichi
dirigenziali e ai contratti di consulenza e di collaborazione. 
  Quanto   all'art.   15,   sussiste   l'obbligo   di   pubblicazione
relativamente ai titolari di incarichi dirigenziali, di contratti  di
consulenza e di collaborazione, trattandosi di  ambito  riconducibile
alla   nozione   di   «organizzazione»   dell'ente.   Restano   fuori
dall'obbligo di pubblicita' i soli contratti  di  collaborazione  che
hanno  connessione  con  la  parte   dell'attivita'   dell'ente   non
rientrante in alcun modo nella cura di interessi pubblici. 
  Il regime di pubblicita' previsto deve  considerarsi,  in  base  al
disposto dell'art. 15, comma 2, quale condizione  per  l'acquisizione
di  efficacia  dell'atto  di  conferimento  dell'incarico  e  per  la
liquidazione dei compensi. 
  Inoltre, trova applicazione agli enti privati in controllo pubblico
l'art. 1, comma 39, della legge n. 190/2012 (richiamato dal  comma  5
dell'art. 15 del decreto n.  33)  che  prevede  la  comunicazione  al
Dipartimento della funzione pubblica di tutti i dati utili a rilevare
le posizioni dirigenziali attribuite a persone,  anche  esterne  alle
pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente  dall'organo
di indirizzo senza procedure pubbliche di selezione. 
  Infine, non puo' dimenticarsi che l'art. 2, comma 11,  del  recente
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  (13)  modificando  l'art.  60,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ha  previsto
che «gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di
pubblica utilita', le societa' non quotate partecipate direttamente o
indirettamente, a qualunque titolo, dalle  pubbliche  amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati  in  mercati
regolamentali e dalle societa' dalle stesse controllate, nonche'  gli
enti e le aziende  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  e  la  societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico   generale   radiotelevisivo,
relativamente ai singoli rapporti di lavoro  dipendente  o  autonomo,
sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, il costo annuo del personale comunque  utilizzato,  in
conformita' alle procedure definite  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento  della  funzione
pubblica». 
  Tale previsione normativa, che amplia gli obblighi di comunicazione
dei  dati  relativi  al   costo   del   personale   con   un   raggio
particolarmente esteso, fornisce una conferma legislativa - e percio'
particolarmente   qualificata   -   all'interpretazione   dell'ambito
soggettivo di applicazione delle regole di trasparenza fornite con la
presente circolare.  (14) 
11. Gli obblighi di trasparenza relativi alle partecipazioni in  enti
di diritto privato che svolgono attivita' di pubblico interesse. 
  L'art. 22 ha  come  finalita'  di  rendere  trasparenti  le  scelte
dell'amministrazione quanto  all'organizzazione  delle  attivita'  di
cura degli interessi pubblici che le  sono  affidate  dalla  legge  e
quanto alla utilizzazione delle  risorse  pubbliche  a  disposizione,
realizzate  attraverso  la  creazione  di  altri  enti,   ovvero   la
partecipazione agli (o finanziamento degli) stessi. 
  L'amministrazione interessata deve pubblicare nel proprio sito: 
    a) le informazioni relative al complesso degli enti  pubblici  da
essa istituiti, vigilati e finanziati; 
    b) le informazioni relative al complesso degli  enti  di  diritto
privato che siano in suo controllo, cosi' come individuati  ai  sensi
dell'art. 11; 
    c) le informazioni relative al complesso delle partecipazioni non
di controllo. 
  Per ciascuna delle tre categorie di soggetti l'amministrazione deve
redigere un elenco e deve fornire per ciascuno degli enti  una  serie
di informazioni tipizzate e tra loro differenziate.  In  particolare,
le informazioni sono  piu'  dettagliate  quanto  agli  enti  pubblici
(compresi gli enti pubblici economici) e quanto agli enti privati  in
controllo pubblico; sono, invece,  piu'  sintetiche  con  riferimento
agli enti di diritto privato, nei quali l'amministrazione  abbia  una
partecipazione minoritaria non di controllo. 
  Per riassumere gli obblighi di pubblicita' derivanti dall'art.  22,
dovranno essere  pubblicate  le  seguenti  informazioni:  la  ragione
sociale,      la      misura      dell'eventuale       partecipazione
dell'amministrazione, la durata dell'impegno, l'onere  complessivo  a
qualsiasi    titolo    gravante    per    l'anno     sul     bilancio
dell'amministrazione,  i  risultati  di  bilancio  degli  ultimi  tre
esercizi finanziari, il numero  e  i  nominativi  dei  rappresentanti
dell'amministrazione  negli  organi  di   governo,   il   trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante. 
  La norma detta, quindi, a carico  delle  pubbliche  amministrazioni
(in via  diretta)  una  serie  di  obblighi  di  pubblicazione  e  di
aggiornamento di dati relativi alle  loro  partecipazioni  a  diverso
titolo in ulteriori enti. Per la sua natura, deve essere  considerata
espressione di un principio generale, applicabile anche alle societa'
partecipate dagli enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico
(partecipate di secondo grado), per i quali si applica totalmente  la
disciplina della trasparenza secondo l'interpretazione della presente
circolare. 
  La disposizione deve, quindi,  essere  interpretata  nel  senso  di
essere destinata non solo a tutte le  pubbliche  amministrazioni,  ma
anche agli enti assimilati in via interpretativa (ad esempio gli enti
di diritto privato totalmente  controllati  da  enti  pubblici,  come
sopra chiarito), che dovranno pubblicare i dati elencati nell'art. 22
relativamente alle proprie partecipazioni societarie  (minoritarie  e
non) e ai rapporti di vigilanza. 
  Nei  confronti  delle  societa',  cosiddette  di  secondo  livello,
indirettamente controllate dalle  pubbliche  amministrazioni  per  il
tramite di societa'  direttamente  controllate,  e'  auspicabile,  in
virtu' dell'art. 22 del decreto legislativo n. 33 del  2013,  che  le
societa' sottoposte al controllo diretto, ex art. 2359 del cod. civ.,
«promuovano»   l'applicazione   quanto   meno   dei   «principi»   di
trasparenza. 
  Sul punto, e' bene precisare che  spetta  alle  amministrazioni  di
riferimento  vigilare,   sotto   la   loro   responsabilita',   sulle
amministrazioni controllate, mediante la predisposizione di  atti  di
indirizzo e di  apposite  prescrizioni  nei  contratti  di  servizio,
affinche' queste si attivino nei confronti delle societa' controllate
di secondo livello. 
  Conclusivamente,  e'   da   ritenere   che   sussista   un   regime
differenziato degli obblighi di pubblicita' in relazione: 
    da un lato, agli enti pubblici e agli enti privati  in  controllo
pubblico; 
    dall'altro, agli enti di diritto privato solo partecipati, 
dovendosi ritenere che tutti gli obblighi di trasparenza (ed in primo
luogo le norme generali degli articoli  13,  14,  15  e  22)  non  si
applicano, in via di principio, alle societa' e agli  altri  enti  di
diritto privato nei  quali  la  pubblica  amministrazione  abbia  una
partecipazione minoritaria, fatti salvi i casi in cui  esse  svolgano
attivita' di pubblico interesse, cosi' come sopra definite, nel  qual
caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo  n.
33 del 2013, limitatamente a tali attivita'. 
  Le societa'  partecipate  in  via  minoritaria  non  sono,  dunque,
destinatarie  degli  obblighi  di  trasparenza  in   relazione   alle
attivita' di sola  rilevanza  economica  e  commerciale,  rimanendovi
sottoposte quanto alle attivita' di interesse pubblico. 
12. Obblighi di trasparenza per i procedimenti  di  autorizzazione  o
concessione. 
  Nell'ipotesi in cui l'attivita' degli enti si sostanzi nel rilascio
di autorizzazioni o concessioni, si applicano agli  enti  di  diritto
privato che svolgono attivita' di pubblico interesse le  disposizioni
generali di cui all'art. 1, commi 28-29-30, della legge n.  190/2012,
nonche' quelle (che in parte le recepiscono) degli articoli  23,  24,
comma 2 e 35 del decreto legislativo n. 33/2013. 
  Trovano, inoltre, applicazione, nei limiti della compatibilita' con
l'attivita' svolta, tutte le norme del decreto legislativo n. 33/2013
che  disciplinano  obblighi  di  trasparenza   posti   con   riguardo
all'attivita' amministrativa. 
13. Obblighi di trasparenza relativi alla scelta del  contraente  per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche  con  riferimento
alla modalita'  di  selezione  prescelta  ai  sensi  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 
  In  tema  di  appalti,  trova  applicazione  la  disciplina  recata
dall'art. 1, comma 32, della legge n.  190/2012.  Restano  fermi  gli
obblighi di pubblicita' legale derivanti dal  codice  dei  contratti,
mentre al fine di assicurare la pubblicita-notizia, di cui al decreto
legislativo sulla trasparenza, le stazioni appaltanti  sono  in  ogni
caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: 
    la struttura proponente; 
    l'oggetto del bando; 
    l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
    l'aggiudicatario; 
    l'importo di aggiudicazione; 
    i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
    l'importo delle somme liquidate. 
  Sul tema, occorre ricordare che l'Autorita' per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture  (A.V.C.P.)  e'
intervenuta con deliberazione n. 26 del 22  maggio  2013,  affermando
che  le  amministrazioni  interessate  si  rinvengono  nei  «soggetti
individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012» (ossia in
un elenco  soggettivo  non  perfettamente  coincidente,  come  si  e'
evidenziato, con quello di cui all'art. 11  del  decreto  legislativo
33/2013).  (15) 
  Trova inoltre applicazione l'art. 37 del  decreto  n.  33/2013  che
impone la pubblicazione delle informazioni  relative  alle  procedure
per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici,  servizi
e forniture e la delibera a contrarre nell'ipotesi in cui  manchi  il
bando di gara. 
  Entrambe queste norme si devono ritenere estese anche agli enti  di
diritto privato che svolgono  attivita'  di  pubblico  interesse  che
possono essere assimilati,  nei  termini  suesposti,  alle  pubbliche
amministrazioni. 
14. Obblighi di trasparenza relativi a concessione ed  erogazione  di
sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,   nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  persone  ed
enti pubblici e privati. 
  Sul punto e' gia' intervenuta la delibera  CIVIT  n.  59/2013  che,
muovendo dal dato normativo,  ha  affermato  l'obbligatorieta'  della
pubblicazione di questi dati anche  per  le  societa'  partecipate  e
controllate. 
  Secondo  l'odierna  interpretazione   dell'ambito   soggettivo   di
applicazione delle norme sulla trasparenza, i detti obblighi sono  da
ritenere estesi a tutti i  soggetti  che  rientrano  nella  riportata
nozione di ente di diritto privato che svolge attivita'  di  pubblico
interesse. 
  Per quanto attiene l'ambito oggettivo  di  applicazione,  rinviando
per tutti gli adempimenti alla citata delibera CIVIT,  va  in  questa
sede rilevato che l'art. 26, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
33/2013  impone  la  pubblicazione,  nella  sezione  «Amministrazione
trasparente»,  sotto-sezione   «Sovvenzioni,   contributi,   sussidi,
vantaggi  economici»,  degli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e  comunque  di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e
privati ai sensi dell'art. 12 della legge  n.  241/1990,  di  importo
superiore a mille euro. 
  Tale pubblicazione costituisce condizione legale di  efficacia  del
provvedimento concessorio. 
  Devono essere pubblicati, quindi,  tutti  quei  provvedimenti  che,
sulla base  della  normativa  vigente,  sono  volti  a  sostenere  un
soggetto  sia  pubblico  che  privato,  accordandogli  un   vantaggio
economico diretto o indiretto mediante l'erogazione  di  incentivi  o
agevolazioni che abbiano l'effetto di comportare sgravi,  risparmi  o
acquisizione di risorse. 
  I  compensi  dovuti  dalle  amministrazioni,  dagli  enti  e  dalle
societa' a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo
svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere,
lavori  pubblici,  servizi  e  forniture  sono  esclusi   da   questa
sotto-sezione per  essere  pubblicati:  i  primi,  all'interno  delle
sotto-sezioni «Consulenti e  collaboratori»  e  «Personale»,  secondo
quanto previsto dall'art.  15,  comma  l  ,  lett.  d),  del  decreto
legislativo n. 33/2013; i secondi, ai sensi dell'art.  37,  comma  1,
del decreto e  dell'art.  1,  comma  32,  della  legge  n.  190/2012,
nell'ambito della sotto-sezione «Bandi di gara e contratti». 
  Qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un  atto
di concessione di vantaggi economici, le informazioni gia' pubblicate
sul sito istituzionale non  debbono  essere  sostituite  ma  soltanto
integrate da apposita comunicazione, in cui si da atto delle avvenute
modificazioni. 
15. Obblighi di trasparenza in materia di concorsi e prove  selettive
per l'assunzione del personale e progressioni di cartiera. 
  Vanno pubblicati i dati concernenti le  procedure  di  reclutamento
del personale a tempo determinato e indeterminato assunto presso  gli
enti di diritto privato che svolgono attivita' di pubblico interesse.
Trovano applicazione, quindi, tutte le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 33/2013 che possono garantire trasparenza  nell'ambito
di questa area a rischio, come individuata  nell'art.  1,  comma  16,
lett. d), della legge n. 190/2012. 
16. L'individuazione di giornate dedicate al progetto  trasparenza  e
al progetto anticorruzione. 
  Le pubbliche amministrazioni e  i  soggetti,  comunque,  tenuti  al
rispetto dalla disciplina sulla trasparenza dovrebbero individuare in
sede di predisposizione del Programma triennale per la trasparenza  e
l'integrita' o nel Piano anticorruzione apposite  giornate,  dedicate
al  progetto  trasparenza  e  al  progetto  anticorruzione   a   fini
informativi e conoscitivi a favore della collettivita' e di  chiunque
possa  avere  interesse  a  conoscere  le  iniziative  intraprese,  i
risultati raggiunti e  le  misure  correttive  che  l'amministrazione
abbia inteso adottare (slakeholders). 
    Roma, 14 febbraio 2014 
 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                         e la semplificazione: D'Alia 

(1) Approvato in data 11 settembre 2013 dalla C.I.V.I.T. (Commissione
    per  la  valutazione,  la  trasparenza   e   l'integrita'   delle
    amministrazioni    pubbliche),    oggi    Autorita'     nazionale
    anticorruzione (A.N.AC.), su proposta di questo Ministro. 

(2) Nello stesso senso l'interpretazione della norma  compiuta  dalla
    C.I.V.I.T. - A.N.AC. nella delibera n. 50/2013 del 4 luglio 2013,
    recante «Linee guida per l'aggiornamento del Programma  triennale
    per la trasparenza e l'integrita' 2014 - 2016» (adottate a  norma
    dell'art. 13, comma  6,  lett.  e)  del  decreto  legislativo  n.
    150/2009), secondo cui: «Le  disposizioni  del  decreto  (decreto
    legislativo 33/2013; n.d.r.)  vanno  poi  coordinate  con  quanto
    previsto dall'art. 1, comma 34, della legge 190/2012 secondo  cui
    anche gli  enti  pubblici  nazionali,  da  intendersi  come  enti
    pubblici economici, sono tenuti all'applicazione dei cc. da 15  a
    33 dell'art. 1 della medesima  legge,  che  riguardano,  in  gran
    parte,  obblighi  di  trasparenza».  Anche  secondo   l'Autorita'
    Nazionale Anticorruzione, pertanto, le  norme  sulla  trasparenza
    devono essere applicate agli enti pubblici economici. 

(3) La norma del codice civile prevede che sono considerate  societa'
    controllate: 1) le societa'  in  cui  un'altra  societa'  dispone
    della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    2)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa'  dispone  di   voti
    sufficienti per esercitare un'influenza dominante  nell'assemblea
    ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza  dominante  di
    un'altra societa' in virtu' di particolari  vincoli  contrattuali
    con essa (comma 1 ). Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2)
    del primo comma si computano anche i voti  spettanti  a  societa'
    controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si
    computano i voti spettanti per conto di  terzi  (comma  2).  Sono
    considerate collegate le societa' sulle quali  un'altra  societa'
    esercita un'influenza notevole.  L'influenza  si  presume  quando
    nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un  quinto
    dei voti ovvero un decimo se la societa'  ha  azioni  quotate  in
    mercati regolamentati (comma 3). 

(4) Questo consolidato principio  di  diritto  e'  stato  di  recente
    ribadito dalla  Corte  di  Giustizia  dell'Unione  Europea  nella
    sentenza  12  dicembre  2013  resa  nella  causa  C-361/12  (Ric.
    Carratu' c. Poste Italiane S.p.a.). 

(5) Pag. 123 della Determinazione. 

(6) Pagg. 299-300. 

(7) Pag. 141. 

(8) Pag. 170. 

(9) Pag. 171. Sul punto, cfr. anche par. 10 e nota 14 della  presente
    Circolare. 

(10) V. Par. 3.1.1. 

(11) In tal senso, v. Piano nazionale anticorruzione,  Par.  3.1.1  e
     Allegato 1 al P.N.A., Par. B.2. 

(12) Per l'individuazione dei dati da pubblicare, puo'  essere  utile
     rinviare al contenuto della delibera CIVIT n. 65/2013. 

(13) Recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di  obiettivi
     di  razionalizzazione   nelle   pubbliche   amministrazioni»   e
     convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
     125.  

(14) Peraltro, con riferimento alla RAI, che  e'  concessionaria  del
     servizio   pubblico   radiotelevisivo   con   forma   societaria
     privatistica, deve ricordarsi che anche il contratto di servizio
     attualmente in applicazione  (2010-2012)  gia'  prevedeva  forme
     convenzionalmente  estese  di  trasparenza  e  pubblicita'   con
     riferimento alla destinazione delle risorse pubbliche  (si  veda
     l'art. 27, commi 6 e 7, del contratto: «6. Al fine di migliorare
     la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio
     pubblico, la Rai tenuta a pubblicare sul  proprio  sito  web  il
     documento,  comprensivo  dei  criteri  metodologici,  sui  conti
     annuali separati certificati dalla societa' di revisione scelta,
     ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Testo unico,  dall'Autorita'
     da cui risulti, sulla base dell'apposito schema approvato  dalla
     medesima Autorita', la destinazione delle risorse  pubbliche  e,
     in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa  i  costi
     offerenti  la  programmazione  televisiva  e  la  programmazione
     radiofonica rientranti nell'ambito delle attivita'  di  servizio
     pubblico. La Rai  e'  tenuta,  altresi',  a  pubblicare  i  dati
     riferiti agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi  di
     cui all'art. 16. A tal fine  la  Rai,  nella  presentazione  dei
     palinsesti,  e'  tenuta  ad   identificare   la   programmazione
     televisiva e radiofonica rientrante  nell'ambito  dell'attivita'
     di servizio pubblico con un colore diverso rispetto  agli  altri
     aggregati. 7. La Rai pubblica sul proprio sito web gli  stipendi
     lordi  percepiti  dai   dipendenti   e   collaboratori   nonche'
     informazioni, anche tramite il mezzo  televisivo,  eventualmente
     con un rinvio allo  stesso  sito  web  nei  titoli  di  coda,  e
     radiofonico,  sui  costi  della   programmazione   di   servizio
     pubblico»). 

(15) In data 13 giugno 2013 il Presidente dell'A.V.C.P.  ha  adottato
     un Comunicato  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
     generale - n. 146 del 24 giugno 2013) contenente «Chiarimenti in
     merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013», al quale si
     rinvia. 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 692