N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 2013

Ordinanza dell'11 dicembre 2013 emessa dal Tribunale  di  Milano  nel
procedimento penale a carico di T.M.. 
 
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
  stupefacenti o psicotrope - Modifiche normative introdotte mediante
  disposizioni inserite nella legge di conversione del  decreto-legge
  n. 272 del 2005 - Denunciata  parificazione  ai  fini  sanzionatori
  delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle  II  e
  IV (c.d. droghe leggere) del previgente art. 14 del testo unico  in
  materia a quelle delle tabelle I e  III  (c.d.  droghe  pesanti)  -
  Denunciato conseguente innalzamento delle sanzioni per le  condotte
  riguardanti le sostanze di cui alle prime due tabelle -  Denunciata
  unificazione   delle   tabelle   che   identificano   le   sostanze
  stupefacenti, in  particolare  includendo  la  cannabis  e  i  suoi
  prodotti nella prima di tali  tabelle  -  Estraneita'  delle  nuove
  norme  inserite  dalla  legge  di  conversione  all'oggetto,   alle
  finalita' e  alla  ratio  dell'originale  decreto-legge  -  In  via
  subordinata: carenza del  presupposto  del  caso  straordinario  di
  necessita' e urgenza. 
- Decreto-legge  30  dicembre   2005,   n.   272,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006,  n.  49,  artt.  4-bis
  (nella parte in cui sostituisce i commi 1, 4 e 5 dell'art.  73  del
  d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e 4-vicies-ter, comma  2,  lett.  a)
  (che sostituisce il comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
  n. 309), e comma 3, lett. a) n. 6 (recte: comma 3, nella  parte  in
  cui sostituisce l'art. 14, lett. a), n.  6  del  d.P.R.  9  ottobre
  1990, n. 309). 
- Costituzione, art. 77, comma secondo. 
(GU n.15 del 2-4-2014 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Sciogliendo  la  riserva   sulla   eccezione   di   legittimita',
costituzionale sollevata dalla difesa di T. M. in relazione  all'art.
73 DPR 309/1990, 
 
                               Osserva 
 
    L'odierno imputato, e' stato arrestato in data  13/11/2013  nella
flagranza del delitto, commesso in Milano  il  13.11.2013,  p.  e  p.
dall'artt. 73 dpr 309/90 perche', senza l'autorizzazione dell'art. 17
e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 dpr 309/90, cedeva  a  terzi
gr. 2,2 di sostanza stupefacente di colore marrone  di  tipo  Hashish
ricevendo un corrispettivo di € 20. 
    Convalidato  l'arresto  ed  emesso  provvedimento   di   custodia
cautelare in carcere, il suo difensore ha chiesto la  concessione  di
termini a difesa. In apertura della successiva  udienza  di  giudizio
direttissimo, il 5/12/2013, l'imputato  (detenuto)  ha  rinunciato  a
comparire  ed  il  difensore  ha  sollevato  l'accennata   eccezione,
anticipando,  peraltro,  l'intenzione  di  formulare   richiesta   di
applicazione di pena concordata ai sensi  dell'art.  444  c.p.p.,  in
relazione alla quale si e' riservato di  acquisire  procura  speciale
dell'imputato,  nell'ipotesi  di  ulteriore  rinuncia   a   comparire
all'udienza di rinvio. 
    Nella formulare l'eccezione, il difensore  si  e',  in  sostanza,
richiamato alle considerazione svolte nell'ordinanza emessa, in altro
procedimento, in data 28/11/2013 dal GT di Milano (di  cui  e'  stata
prodotta  copia  quasi  integrale)   che,   nell'accogliere   analoga
eccezione, riprende e approfondisce (1) , nella sua prima  parte,  le
argomentazioni contenute nell'ordinanza n.  1426  del  9/5/2013  (dep
11/6/2013) con cui la Corte di Cassazione, sezione terza, «ritenutane
la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  solleva...:  questione
di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 4-bis del  decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge  di  conversione  21
febbraio 2006 n. 49, nella parte in cui ha modificato l'art.  73  del
testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al  d.P.R.  9  ottobre
1990, n. 309, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i  commi
1 e 4  dell'art.  73,  parifica  ai  fini  sanzionatori  le  sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e  IV  previste  dal
previgente art.  14  a  quelle  di  cui  alle  tabelle  I  e  III,  e
conseguentemente eleva le sanzioni per  le  prime  dalla  pena  della
reclusione da due a sei anni e della multa  da  euro  5.164  ad  euro
77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da
euro 26.000 a euro 260.000; b) all'art. 4-vicies-ter, comma 2,  lett.
a) e comma 3, lett. a) n. 6, del medesimo decreto-legge, nella  parte
in cui sostituisce gli artt.  13  e  14  del  d.P.R.  309  del  1990,
unificando le tabelle che identificano le sostanze  stupefacenti,  ed
in particolare includendo cannabis e i suoi prodotti nella  prima  di
tali tabelle, in riferimento all'art. 77, secondo  comma,  Cost.,  in
via principale, sotto il profilo della estraneita' delle nuove  norme
inserite dalla legge di conversione all'oggetto,  alle  finalita'  ed
alla ratio dell'originale decreto-legge e, in via subordinata,  sotto
il  profilo  della  evidente  carenza  del   presupposto   del   caso
straordinario di necessita' e urgenza». 
    E' indubbio come la  questione  di  legittimita'  costituzionale,
cosi' come sopra sollevata, assuma rilevanza  -  sotto  entrambi  gli
accennati profili - rispetto  al  presente  processo  e  come,  anzi,
assuma rilevanza non solo in relazione alle parti,  gia'  individuate
dall'ordinanza della SC, in cui l'art.  4-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 272,  introdotto  dalla  legge  di  conversione  21
febbraio 2006 n. 49, ha modificato l'art. 73 commi 1 e  4  del  testo
unico sulla sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 ma anche nella parte in cui, sostituendo il comma 5 dell'art.  73
cit,  parifica  ai  fini  sanzionatori  le  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal  previgente  art.
14 a quelle di cui allo tabelle I e III, e conseguentemente, eleva le
sanzioni per le prime dalla pena  della  reclusione  da  sei  mesi  a
quattro anni e della multa da euro 1032 ad euro 10329 a quella  della
reclusione da uno a sei anni e della  multa  da  euro  3.000  a  euro
26.000. 
    Seppur l'ipotesi attenuata di cui al comma  5  dell'art.  73  non
venga, infatti,  espressamente  richiamata  oggetto  dell'imputazione
oggetto del presente giudizio, l'attuale  contestazione  riguarda  la
cessione a terzi di  gr.  2,2  di  sostanza  stupefacente  di  colore
marrone  di  tipo  Hashish  (risultata,  all'esito  dell'accertamento
tecnico-tossicologico, del peso  netto  di  gr.  1,867  e  contenente
tatraidrocannabinolo  all'11,47%)  per  un  corrispettivo  di   € 20;
sicche' appare  evidente  la  rilevanza  di  tale  norma  nella  fase
decisionale  a  cui  si  e'  giunti,  almeno  con  riferimento   alla
formulazione della  richiesta  ex  art  444  cpp,  preannunciata  dal
difensore. 
    Affermata   la   rilevanza   dell'eccezione    di    legittimita'
costituzionale  di   cui   sopra,   questo   giudice   condivide   le
argomentazioni poste dalla SC a  fondamento  dell'affermazione  della
sua non manifesta infondatezza, da ritenersi pienamente valide  anche
rispetto all'intervenuta modifica dell'art. 73 c. 5 d.P.R. 9  ottobre
1990, n. 309. 
    Come e' noto, il decreto-legge 30 dicembre 2005, n.  272  (GU  n.
303 del 30-12-2005 ), recava la  seguente  originaria  intitolazione:
«Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per  le
prossime    Olimpiadi    invernali,    nonche'    la    funzionalita'
dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per  favorire   il
recupero di tossicodipendenti recidivi»; 
    L'ordinanza  della  SC  ha   ritenuto   irrilevante   l'eventuale
eccezione riferita al carattere disomogeneo  del  contenuto  di  tale
originario Dl, atteso che - a tacer d'altro - in quel giudizio (cosi'
come nel presente giudizio) non deve applicarsi alcuna norma di  quel
testo. 
    L'argomentazione dell'ordinanza  della  SC  si  focalizza  invece
sulle due disposizioni,  inserite  dell'originario  art.  4  del  DL,
concernenti  l'esecuzione  di  pene  detentive   nei   confronti   di
tossicodipendenti  recidivi   che   avessero   in   corso   programmi
terapeutici di recupero  presso  servizi  pubblici  o  una  struttura
autorizzata,   premettendo   una   ricostruzione   della   successiva
evoluzione del testo che, di seguito, integralmente si  riporta:  «il
citato art. 4  si  limitava  a  statuire  in  ordine  all'abrogazione
dell'art. 94-bis del d.P.R. 309 del  1990,  introdotto  dalla  allora
recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge ex  Cirielli),
con la specifica finalita' di evitare che le innovazioni  portate  da
tale  legge  potessero  causare  come  conseguenza  una   massiva   e
pregiudizievole ricarcerizzazione di  condannati  tossico-dipendenti,
categoria questa ritenuta naturalmente recidivante. 
    Ed invero, l'art. 8 della detta legge 5 dicembre  2005,  n.  251,
aggiungendo l'art. 94-bis al d.P.R. 309 del 1990 sugli  stupefacenti,
riduceva da 4  a  3  anni,  per  i  recidivi,  la  pena  massima  che
consentiva l'affidamento  in  prova  finalizzato  all'attuazione  del
programma terapeutico; mentre l'art. 9 aggiungeva la  lettera  c)  al
comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen., escludendo  dalla  sospensione
della esecuzione della pena i recidivi, compresi i  tossicodipendenti
che avessero gia' in  corso  un  programma  terapeutico.  Dopo  pochi
giorni  dalla   loro   entrata   in   vigore,   queste   disposizioni
(effettivamente dissonanti rispetto al disegno di  legge  governativo
sugli  stupefacenti  da  tempo  fermo  al  Senato)  furono  eliminate
dall'art. 4 del decreto-legge 30  dicembre  2005  n.  272,  il  quale
dispose: a) l'abrogazione del citato art.  94-bis  appena  introdotto
dall'art. 8 della legge ex Cirielli; b) la modifica della lettera  c)
aggiunta dall'art. 9 di detta legge al comma 9 dell'art. 656 del cod.
proc. pen., nel senso di ripristinare la sospensione della esecuzione
della pena fino a  4  anni  per  i  tossicodipendenti  con  programma
terapeutico in  atto,  anche  se  recidivi;  .....nel  preambolo  del
decreto-legge   le   disposizioni   dell'art.   4   vennero   appunto
giustificale con la «straordinaria necessita' ed urgenza di garantire
l'efficacia  dei   programmi   terapeutici   di   recupero   per   le
tossicodipendenze anche in caso di recidiva». 
    Facendo riferimento a detto art. 4, nella seduta del  Senato  del
19  gennaio  2006,  fu   presentato,   direttamente   in   aula,   un
maxiemendamento governativo,  interamente  sostitutivo  dell'articolo
unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge  n.  272,
nel quale venne inserita una buona parte del contenuto del disegno  S
2953, del novembre 2003, fermo nelle competenti Commissioni referenti
del Senato, e cioe' una articolata ed ampia  nuova  disciplina  della
materia in sostituzione delle corrispondenti disposizioni  del  testo
unico sulle sostanze stupefacenti di cui d.P.R. 309 del  1990.  Nella
seduta alla Camera del 6  febbraio  2006  poi,  il  Governo  pose  la
fiducia  sul  disegno  di  legge  di  conversione  nel  testo   delle
Commissioni, identico a quello gia' approvato dal Senato»; 
    La successiva argomentazione della SC  individua  il  primo  -  e
principale - dei due profili  di  legittimita'  costituzionale  nella
profonda distonia di contenuto,  di  finalita'  e  di  ratio  tra  le
disposizioni dell'art. 4 e le  nuove  norme  introdotte  in  sede  di
conversione, con le quali e' stata sostanzialmente  posta  una  nuova
disciplina "a regime" sulle sostanze  stupefacenti.  In  particolare,
cosi' motiva  sul  punto:  «Questo  articolo,  infatti,  non  toccava
nemmeno incidentalmente o indirettamente la  materia  delle  sostanze
stupefacenti  e  la  disciplina  del  trattamento  sanzionatorio  dei
relativi illeciti, ma riguardava esclusivamente  aspetti  concernenti
le  modalita'  di  esecuzione  della  pena  per  i  tossicodipendenti
recidivi gia' condannati, tanto  che  recava  il  titolo  "Esecuzione
delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi terapeutici",
mentre nel preambolo del provvedimento d'urgenza si dichiarava che la
sua ratio e  finalita'  era  quella  di  «garantire  l'efficacia  dei
programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze  anche  in
caso di recidiva». Era dunque  questo  il  «caso  straordinario»  che
giustificava la «necessita' e urgenza» di  provvedere  e  legittimava
l'esercizio della funzione legislativa  senza  delega  da  parte  del
Parlamento. Con la legge di conversione, invece, l'art. 4 venne fatto
seguire da una serie di ben 23 articoli aggiuntivi  (dall'art.  4-bis
all'art. 4-vicies-ter, a loro volta articolati in numerosissimi commi
e con i relativi allegati), che non apportavano modifiche in  qualche
grado interrelate funzionalmente con  le  previsioni  dell'originario
art. 4, bensi' modificavano profondamente  l'assetto  disciplinatorio
«a regime» in materia di stupefacenti. 
    Per quanto piu' specificamente concerne  le  norme  rilevanti  in
questo giudizio, con  questi  articoli  aggiuntivi,  sostituendo,  in
parte  qua,  il  precedente   testo   dell'art.   73,   si   incideva
pervasivamente, tra l'altro, sul previgente  sistema  classificatorio
delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  (riducendo  le  quattro
tabelle  previgenti  ad  una  sola,  nella  quale  erano  convogliate
indifferentemente   tutte   le    sostanze    considerate    comunque
stupefacenti) nonche' in misura notevole sulle pene edittali per  gli
illeciti aventi ad oggetto c.d. droghe leggere, equiparate  a  quelle
pesanti (oltre che su altri importanti aspetti che  non  rilevano  in
questo giudizio, come  la  soglia  quantitativa  oltre  la  quale  la
detenzione e' punibile,  le  conseguenze  amministrative,  le  misure
restrittive della liberta' personale e di movimento nei confronti  di
«qualificati» assuntori di stupefacenti, e cosi via). 
    Secondo la richiamata giurisprudenza della  Corte  costituzionale
(2) , l'oggetto della legge di conversione deve tendere a  coincidere
con quello del decreto di urgenza e comunque le nuove norme  da  essa
poste devono possedere  una  omogeneita'  funzionale-finalistica  con
quelle  del  decreto  originario.  Ora,  non  appare  sussistere  una
tendenziale coincidenza, una omogeneita' materiale e teleologica  tra
la  disposizione  abrogatrice  contenuta  nell'art.  4  del   decreto
d'urgenza e la riforma organica del testo  unico  sugli  stupefacenti
posta con la legge di conversione, o almeno, per quanto  qui  rileva,
con l'aumento delle pene  per  le  c.d.  droghe  leggere  e  la  loro
parificazione a quelle c.d. pesanti. Invero, l'unica norma in materia
di stupefacenti aggiunta in sede di conversione che  non  appare  del
tutto  estranea  alla  ratio  dell'art.  4  e'   l'art.   4-undecies,
strettamente connesso all'esecuzione del  programma  terapeutico  del
tossicodipendente. 
    Puo' osservarsi che qualora si ritenesse che la mera  circostanza
che il primo comma dell'art. 4 richiamava,  per  sopprimerlo,  l'art.
94-bis del d.P.R. 309 del 1990  (ivi  inserito  da  22  giorni),  sia
sufficiente a rendere  «non  del  tutto  estranea»  alle  ragioni  di
necessita' e urgenza che lo  supportavano  l'intera  riscrittura  del
testo  unico  sugli  stupefacenti,  allora,  seguendo   il   medesimo
ragionamento, dovrebbe pure ritenersi che, poiche' il  secondo  comma
del medesimo art. 4 richiamava, per modificarlo, l'art. 656, comma 9,
lett. c), cod. proc. pen., nel caso di specie si sarebbe potuto  pure
riscrivere, con apposito maxiemendamento  d'aula  -  saltando  quindi
anche  l'esame  in  sede  referente  -  tutta  la  disciplina   sulla
esecuzione penale. In tal modo si consentirebbe ad  ogni  Governo,  e
alla sua maggioranza, di approfittare di qualunque,  anche  marginale
ed   effimera,   «emergenza»    per    riformare    interi    settori
dell'ordinamento,  utilizzando  l'eccezionale  potere  di  legiferare
mediante provvedimenti d'urgenza e la speciale procedura privilegiata
della loro  conversione,  che  al  contrario  costituisce  una  fonte
funzionalizzata e specializzata. 
    Appare  dunque  non   manifestamente   infondato   ritenere   che
l'introduzione delle nuove  norme,  ed  in  particolare  delle  norme
dianzi indicate poste dagli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, comma 2, lett
a) e comma 3, lett.  a)  n.  6,  abbia  travalicato  i  limiti  della
potesta'  emendativa  del  Parlamento  tracciati   dalle   richiamate
pronunce della Corte costituzionale». 
    Questo giudice, per ragioni di sintesi,  non  ritiene  necessario
richiamare le  ulteriori  -  anch'esse  condivisibili  argomentazioni
rafforzative, di portata piu' generale, prospettate  nella  ricordata
ordinanza  della  SC  a  sostegno  della  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata, in via principale, con riferimento all'art.
77 comma 2 Cost.,  apparendo  sufficiente  un  generico  rinvio  alle
medesime. 
    E', invece, necessario riportare le  argomentazioni  -  anch'esse
condivisibili - che l'ordinanza in questione ha  posto  a  fondamento
dell'altra  questione  sollevata,  in  via  subordinata,  sempre  con
riferimento al medesimo art. 77  comma  2  Cost.,  sotto  il  diverso
profilo della carenza del requisito  della  "necessita'  ed  urgenza"
(nel senso indicato dalla  sentenza  n.  171  del  2007  della  Corte
Costituzionale). A tale riguardo, la SC sottolinea in premessa come: 
        - sulla base della predetta sentenza n. 171 del 2007 e  della
successiva sentenza n. 128 del 2008, si e'  ritenuto  «che  tutte  le
disposizioni  di  un  decreto-legge   devono   essere   ancorate   al
presupposto del  caso  straordinario  di  necessita'  e  urgenza  che
legittima l'esercizio del potere legislativo senza  delega  da  parte
del Governo. E l'estraneita' di taluna  di  dette  disposizioni  alla
disciplina  cui  il  presupposto  della  necessita'  e   urgenza   si
riferisce, sarebbe  segno  evidente  della  carenza  del  presupposto
stesso, che non puo' essere sanata dalla conversione del decreto.  Si
aggiunge che, se e' vero che la legge di conversione non puo'  sanare
l'assenza  dei   requisiti   di   taluna   delle   disposizioni   del
decreto-legge,  dovrebbe  anche  ritenersi  che  essa  neppure  possa
legittimamente inserire ex novo nel decreto disposizioni che appaiono
estranee alle ragioni di necessita' e  urgenza  che  giustificano  le
norme del decreto stesso»; 
        - con la sentenza n. 355 del 2010, la Corte Costituzionale ha
poi ritenuto di distinguere tra "norme aggiunte eterogenee" e  "norme
aggiunte non eterogenee", precisando che la valutazione in termini di
necessita' e di urgenza deve  essere  indirettamente  effettuata  per
queste ultime, mentre  non  occorre  quando  la  norma  aggiunta  sia
eterogenea rispetto al detto contenuto, essendo tale eterogeneita' di
per se' sintomo della mancanza dell'accennato requisito. 
    Cio'  premesso,  qualora,  nel  caso  in  esame,  fosse  ritenuta
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  sollevata  in
via  principale  -  assumendo  che  le  nuove  norme  in  materia  di
stupefacenti  non  si  trovino   «in   una   condizione   di   totale
eterogeneita' rispetto al contenuto del decreto-legge» in virtu'  del
formale aggancio all'art. 4  -,  la  SC  non  ritiene  manifestamente
infondata l'eccezione, proposta in via subordinata,  secondo  cui  la
mancanza  del  requisito  appare  nella   specie   "evidente",   cosi
argomentando sul punto:  «Puo'  innanzitutto  rilevarsi  la  assoluta
mancanza di una motivazione nel preambolo dell'atto normativo e nella
discussione parlamentare su quale fosse la  straordinaria  necessita'
che rendeva urgente, in quel momento, la riscrittura «a  regime»  del
testo unico sugli stupefacenti. Gli interventi al  Senato  favorevoli
all'emendamento, lo  giustificarono  con  il  richiamo  all'indirizzo
minoritario e ormai da tempo  superato  dalla  Corte  costituzionale,
secondo cui la legge di conversione,  per  definizione,  non  sarebbe
legata al requisito della necessita' ed urgenza,  con  il  che  pero'
sembra che implicitamente venisse riconosciuto che nella specie  tali
requisiti non ricorrevano. Inoltre, l'originario disegno di  legge  S
2953,  il  cui  contenuto  venne  in  gran  parte   incorporato   nel
maxiemendamento,  non  era  stato   inserito   nel   calendario   dei
provvedimenti  da  approvare  prioritariamente,  tanto  che  l'ultima
seduta in cui le Commissioni riunite del Senato lo avevano  esaminato
risaliva alla primavera del 2005, il che sembra  confermare  che  gli
emendamenti aggiuntivi non rispondessero ai requisiti dell'urgenza  e
della  necessita'.  Del  resto,  nella  discussione  al   Senato   il
maxiemendamento  venne  illustrato  e  giustificato   proprio   quale
conclusione di un lungo percorso legislativo che raccoglieva tre anni
di esperienza parlamentare e con il  quale  si  voleva  chiudere  una
«annosa vicenda». Esattamente la  difesa  sottolinea  l'analogia  tra
questa situazione e quella esaminata dalla Corte  costituzionale  con
la  sentenza  n.  128  del  2008,  che   dichiaro'   l'illegittimita'
costituzionale di una disposizione aggiunta in  sede  di  conversione
finalizzata appunto a risolvere una «annosa  vicenda»  relativa  alla
proprieta' e alla gestione del teatro Petruzzelli di  Bari,  il  che,
secondo  la  Corte,  rivelava  «l'assenza  di   ogni   carattere   di
indispensabilita' ed urgenza». 
    Del resto l'aggiunta, con la legge di conversione,  di  un  nuovo
oggetto nel titolo del decreto-legge  (3) ,  oltre  all'eterogeneita'
delle nuove  norme,  sembra  evidenziare  anche  l'estraneita'  delle
stesse alle  ragioni  di  necessita'  ed  urgenza  del  provvedimento
governativo». 
    Quanto,  infine,   all'ulteriore   eccezione,   prospettata   dal
difensore nel presente processo, sulla scia delle articolate - ma non
del tutto convincenti - motivazioni svolte al riguardo  nella  citata
ordinanza 28/11/2013 del GIP di Milano, circa il possibile  contrasto
con la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio  della  UE  e  col
principio di proporzionalita' delle pene di cui all'art 49, comma  3,
CEDU, questo giudice condivide l'avviso  espresso  dalla  piu'  volte
richiamata ordinanza 9/5/2013  della  SC  secondo  cui  -  una  volta
accolta  l'eccezione   relativa   al   possibile   contrasto,   sotto
l'accennato duplice profilo, delle norme richiamate in  premessa  con
l'art. 77 c. 2 Cost. la questione relativa  alla  predetta  decisione
quadro del Consiglio della UE deve ritenersi assorbita. 

(1) Richiamando anche la successiva sentenza SU  10/6/2013  n.  25401
    che, seppure incidentalmente nel sancire la  natura  di  illecito
    esclusivamente  amministrativo  dell'uso  o  consumo  di  gruppo,
    avrebbe   confermato   l'impostazione   dell'ordinanza   9/5/2013
    richiamata nel testo 

(2) Il richiamo riguarda in primis e soprattutto la  sentenza  n.  22
    del 2012 della Corte Costituzionale (e la successiva ord. 34  del
    2013 che ne conferma i principi) nonche' sotto alcuni profili, su
    cui si ritornera' nel prosieguo, le precedenti  sentenze  n.  171
    del 2007, n. 128 del 2008 e n. 355 del 2010. 

(3) La legge  di  conversione  21  febbraio  2006,  n.  49  aggiunse,
    infatti, alla originaria intitolazione del D.L. l'inciso  ''....e
    modifiche al testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
    degli stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
    riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.'' 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, 
    Solleva nei termini dianzi indicati,  questione  di  legittimita'
costituzionale: 
    a) dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  272,
introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n.  49,  nella
parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico  sulla  sostanze
stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e  segnatamente
nella parte in cui: 
        - sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73,  parifica  ai  fini
sanzionatori le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alle
tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui  alle
tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni  per  le  prime
dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa  da  euro
5.164 ad curo 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni  e
della multa da euro 26.000 a euro 260.000; 
        - sostituendo il comma  5  dell'art.  73,  parifica  ai  fini
sanzionatori le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alle
tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui  alle
tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni  per  le  prime
dalla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della  multa
da euro 1.032 ad euro 10.329 a quella della reclusione da uno  a  sei
anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 
    b) dell'art. 4-vicies-ter comma 2, lett. a) e comma 3,  lett.  a)
n. 6, del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce  gli
artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del  1990,  unificando  le  tabelle  che
identificano le sostanze stupefacenti, ed in  particolare  includendo
la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, 
    in  riferimento  all'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,  in   via
principale, sotto il profilo  della  estraneita'  delle  nuove  norme
inserite dalla legge di, conversione all'oggetto, alle  finalita'  ed
alla ratio dell'originale decreto-legge e, in via subordinata,  sotto
il  profilo  della  evidente  carenza  del   presupposto   del   caso
straordinario di necessita' e urgenza; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, 
        gli  atti   siano   immediatamente   trasmessi   alla   Corte
costituzionale; 
        la  presente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri; 
        la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle  due
Camere del Parlamento, 
    Da' atto che la comunicazione, nell'odierna udienza, al  Pubblico
Ministero ed al Difensore vale quale notificazione. 
        Milano, 11 dicembre 2013 
 
                        Il giudice: Grisolia