N. 55 SENTENZA 24 - 27 marzo 2014

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
 
Immunita'  parlamentare  -  Procedimento  penale  per  il  reato   di
  diffamazione  a  mezzo  stampa  a  carico  di  soggetto,   senatore
  all'epoca dei  fatti,  per  le  opinioni  da  questi  espresse  nei
  confronti di un magistrato. 
- Deliberazione del Senato della  Repubblica  del  30  novembre  2011
  (doc. IV-quater n. 6). 
-   
(GU n.15 del 2-4-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della  Repubblica  del
30  novembre  2011  (doc.  IV-quater  n.  6),   che   ha   dichiarato
l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.,  delle
opinioni  espresse  da  Raffaele  (detto  Lino)  Iannuzzi,   senatore
all'epoca dei fatti, nei confronti  del  dott.  Gian  Carlo  Caselli,
promosso dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale
ordinario  di  Milano,  con  ricorso  notificato  il  5  marzo  2013,
depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 ed iscritto al  n.  5  del
registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di merito. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  25  febbraio  2014  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    udito l'avvocato Tommaso Edoardo  Frosini  per  il  Senato  della
Repubblica. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso del 30 luglio 2012, depositato in cancelleria  il
3 agosto 2012, il Giudice per le indagini preliminari  del  Tribunale
ordinario di Milano ha promosso conflitto di attribuzione fra  poteri
dello Stato, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non  spettava
al Senato della Repubblica di affermare,  con  deliberazione  del  30
novembre 2011 (doc. IV-quater n. 6), che  le  dichiarazioni  rese  da
Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore  all'epoca  dei  fatti,  nei
confronti  del  dott.  Gian  Carlo  Caselli  -  per  le  quali  pende
procedimento penale - concernono opinioni espresse da un  membro  del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili
ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  e  di
annullare conseguentemente la predetta deliberazione del Senato. 
    Il ricorrente espone che pende innanzi ad  esso  un  procedimento
penale nei confronti di Raffaele  Iannuzzi,  senatore  all'epoca  dei
fatti, per il reato di cui agli artt. 595  del  codice  penale  e  13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni  sulla  stampa),  in
riferimento all'articolo «Criticare la  magistratura  e'  un  reato»,
pubblicato sul settimanale "Panorama" il 14 settembre  2006,  con  il
quale  l'imputato   avrebbe   offeso   l'onore   e   la   reputazione
professionale di Gian Carlo  Caselli,  magistrato,  gia'  Procutatore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Secondo il  capo  di
imputazione,   il   parlamentare,   nell'articolo,   in   riferimento
all'episodio del  decesso  del  magistrato  Luigi  Lombardini,  aveva
accusato il Procuratore Caselli:  «di  essere  andati  in  cinque  ad
interrogare un  magistrato,  occupando  militarmente  il  Palazzo  di
giustizia di Cagliari e interrogando l'indiziato a turno per sei ore,
con modalita' analoghe a quelle degli  uffici  di  polizia  nei  film
americani sui gangster»;  «di  aver  predisposto  e  deciso  tutto  a
Palermo, prima di partire per  Cagliari,  perquisizione,  arresto,  a
prescindere  dalle  risultanze   dell'interrogatorio»;   «di   avere,
riportando le frasi dell'allora procuratore generale Pintus, compiuto
una   vera   aggressione   nei   confronti   del   dott   Lombardini,
"massacrandolo"»; «di aver aperto da  anni  la  caccia  negli  uffici
giudiziari di Cagliari»; «di essere stato smentito  (in  qualita'  di
parte civile) da diverse sentenze di vari organi giudiziari, compresa
la Cassazione, emesse nei confronti dell'allora Procuratore  generale
di Cagliari, Pintus, e altri, sentenza in cui decisiva sarebbe  stata
l'esibizione di quel  foglio  di  carta  (decreto  di  perquisizione)
imbrattato di sangue che Lombardini stringeva nella  mano  sinistra»;
«di aver ispirato la propria condotta, nella  vicenda  Lombardini,  a
motivi esclusivamente politici». 
    Cio' premesso in fatto, il giudice  ricorrente  osserva,  in  via
preliminare, che «la notizia di reato non appare  infondata»,  atteso
che le affermazioni contenute nell'articolo, nel porre esplicitamente
in collegamento il suicidio del dott. Lombardini con la condotta,  in
ipotesi  abusiva  e  vessatoria,   del   dott.   Caselli,   sarebbero
pacificamente idonee a lederne  l'onore  personale  e  professionale,
potendosi altresi' dubitare, sul piano della scriminante del  diritto
di critica, almeno della sussistenza del requisito della verita'  dei
fatti storici dai  quali  le  valutazioni  dell'autore  dell'articolo
prendono le mosse. 
    Ad  avviso  del  ricorrente,   le   dichiarazioni   oggetto   del
procedimento penale non potrebbero essere coperte  dalla  guarentigia
di cui all'art. 68, primo comma, Cost., dal  momento  che  la  stessa
Giunta  parlamentare,  «nella  sua  deliberazione,  non  ha   neppure
indicato alcuna circostanza concreta, dalla quale desumere la  esatta
corrispondenza oggettiva e cronologica tra il contenuto dell'articolo
incriminato e quello di specifici atti  parlamentari  -  tipizzati  o
meno - compiuti dallo Iannuzzi, ed anzi il relatore ha esplicitamente
escluso  che  ve  ne  fossero».  Ne'  -  sempre  secondo  il  giudice
ricorrente - alla luce della rigorosa giurisprudenza  costituzionale,
ampiamente richiamata nel ricorso, che richiede uno  specifico  nesso
funzionale fra le  dichiarazioni  rese  extra  moenia  e  l'attivita'
parlamentare,  tale  collegamento  potrebbe  semplicemente  «derivare
dall'interesse  costantemente  manifestato  dallo   Iannuzzi,   nello
svolgimento della sua attivita'  politica,  per  le  tematiche  della
politica giudiziaria». 
    2.- Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile da questa  Corte
con l'ordinanza n. 25 del 2013. Successivamente, il  giudice  per  le
indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano ha  notificato
il ricorso e l'ordinanza al Senato della Repubblica il 5 marzo 2013 e
ha  poi  depositato  tali  atti  in   cancelleria,   con   la   prova
dell'avvenuta notifica, il 20 marzo 2013. 
    3.- Il Senato della Repubblica si e' costituito in  giudizio  con
memoria depositata in cancelleria il 22  marzo  2013,  chiedendo  che
venga dichiarata l'infondatezza del ricorso.  La  difesa  del  Senato
ritiene  che   sia   necessario   procedere   a   un   «aggiornamento
giurisprudenziale» del concetto di «nesso funzionale» fra le opinioni
espresse dai membri del Parlamento al di fuori di esso e  l'esercizio
di attivita'  parlamentari.  Tale  aggiornamento  interpretativo,  in
particolare, dovrebbe condurre,  secondo  la  difesa  del  Senato,  a
ravvisare la sussistenza  di  tale  nesso  funzionale  «in  tutte  le
occasioni in cui il  parlamentare  raggiunga  il  cittadino  elettore
illustrando la propria  posizione»,  atteso  che,  in  tal  modo,  si
terrebbe   conto   dell'evoluzione   dell'attivita'   politica    del
parlamentare, la quale sempre piu' si svolgerebbe anche  nelle  «sedi
informali, quali  ad  esempio  i  mezzi  di  informazione,  che  oggi
ricoprono un  ruolo  imprescindibile  nel  dibattito  politico».  Sul
presupposto di tale aggiornamento interpretativo, quindi,  la  difesa
del Senato chiede che questa Corte voglia  affermare  il  potere  del
Senato  stesso  di  dichiarare  le  opinioni  espresse  dal  senatore
Iannuzzi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. 
    4.- Con memoria  integrativa  depositata  in  cancelleria  il  27
dicembre  2013,  la  difesa  del  Senato  ha  innanzitutto   eccepito
l'inammissibilita' del ricorso, nel quale  non  sarebbero  «riportate
puntualmente e letteralmente le frasi incriminate»,  con  conseguente
difetto del requisito della autosufficienza, in virtu' del  quale  il
ricorrente  ha  l'onere  di  riportare  nell'atto  introduttivo   del
giudizio le espressioni  ritenute  offensive.  Nel  merito,  oltre  a
ribadire le proprie  tesi  circa  l'esigenza  di  aggiornare  in  via
interpretativa  la  nozione  di  nesso   funzionale   accolta   nella
giurisprudenza  costituzionale,  la  difesa  del  Senato   ha   anche
individuato un atto tipico parlamentare cui sarebbero  funzionalmente
ricollegabili  le  opinioni   manifestate   dal   senatore   Iannuzzi
nell'articolo oggetto del procedimento  penale.  Si  tratterebbe  del
disegno di legge n. 1291, XV Legislatura, recante «Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione  di  coloro  che
collaborano con la  giustizia»,  comunicato  alla  Presidenza  il  30
gennaio 2007 e attribuibile al senatore Iannuzzi in qualita' di primo
firmatario. Secondo la difesa del Senato, sotto il profilo temporale,
tale atto parlamentare sarebbe stato elaborato quasi  contestualmente
alla pubblicazione dell'articolo, atteso che «il deposito  e  poi  la
pubblicazione del disegno di legge [...] richiede comunque  un  certo
torno di tempo (da uno a due  mesi)».  Anche  sotto  il  profilo  del
contenuto, ad avviso della difesa del Senato, le  dichiarazioni  rese
extra moenia dal parlamentare sarebbero funzionalmente  ricollegabili
al predetto  disegno  di  legge:  la  vicenda  narrata  nell'articolo
pubblicato dal senatore Iannuzzi si riferirebbe, infatti, «anche alla
gestione di coloro che collaborano alla giustizia,  prendendo  spunto
dalla vicenda del giudice Luigi Lombardini [...], il quale  "gestiva"
alcuni collaboratori di giustizia». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del   Tribunale
ordinario di Milano ha promosso conflitto di attribuzione fra  poteri
dello Stato, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non  spettava
al Senato della Repubblica di affermare,  con  deliberazione  del  30
novembre 2011 (doc. IV-quater n. 6), che  le  dichiarazioni  rese  da
Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore  all'epoca  dei  fatti,  nei
confronti  del  dott.  Gian  Carlo  Caselli  -  per  le  quali  pende
procedimento penale - concernono opinioni espresse da un  membro  del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili
ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  e  di
annullare conseguentemente la predetta deliberazione del Senato. 
    2.- Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilita'  del
conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi e  oggettivi,  come
gia' ritenuto da questa Corte con  l'ordinanza  n.  25  del  2013,  e
dovendosi  altresi'  disattendere  l'eccezione  di   inammissibilita'
sollevata dalla difesa del Senato della  Repubblica  con  la  memoria
integrativa. 
    Il Senato eccepisce l'inammissibilita' del ricorso,  sul  rilievo
che esso non riporterebbe  «puntualmente  e  letteralmente  le  frasi
incriminate»   e,   pertanto,   non   soddisferebbe   il    requisito
dell'autosufficienza dell'atto  introduttivo  del  giudizio,  il  cui
rispetto si rende necessario per consentire alla Corte costituzionale
di accertare la sostanziale identita' fra le dichiarazioni rese extra
moenia dal parlamentare e gli atti di funzione dallo stesso posti  in
essere. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Questa Corte si e' recentemente pronunciata in riferimento ad una
fattispecie  del  tutto  analoga  a  quella  oggetto   del   presente
conflitto,  nella  quale  la  difesa  del   Senato   aveva   eccepito
l'inammissibilita'  del  ricorso  per  essersi  questo  limitato   «a
riprodurre  il  capo  di  imputazione,  nel  quale  sono   riportate,
virgolettate, soltanto  pochissime  parole  che  la  pubblica  accusa
individua come  diffamatorie».  In  tale  occasione,  l'eccezione  di
inammissibilita' e' stata  disattesa,  osservandosi  come  non  fosse
contestabile l'attitudine del  riferimento  al  capo  di  imputazione
formulato in sede penale a consentire alla Corte  di  raffrontare  le
dichiarazioni extra moenia con il  contenuto  di  atti  tipici  della
funzione    parlamentare,     «tenuto     conto     dell'analiticita'
dell'imputazione ascritta al parlamentare e  riportata  nel  ricorso»
(sentenza n. 205 del 2012). Deve pertanto ritenersi  che,  anche  nel
caso in esame, il carattere analitico dell'imputazione  formulata  in
sede penale, riportata nel  ricorso,  consenta  senz'altro  a  questa
Corte  di  identificare  con  sufficiente  grado  di  precisione   il
contenuto delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie  rese  extra
moenia dal senatore Iannuzzi, al fine di verificarne  la  sostanziale
identita' con eventuali atti tipici della funzione parlamentare. Atti
tipici che, peraltro, nel presente conflitto,  non  sono  nemmeno  in
astratto individuabili, atteso che  nessun  atto  e'  stato  indicato
nella delibera di insindacabilita' del Senato e  che  il  disegno  di
legge, allegato ex post nel corso del giudizio e in sede  di  memoria
integrativa,  e'  successivo  rispetto  alle  dichiarazioni  che   ne
dovrebbero rappresentare la divulgazione. 
    3.- Nel merito, il ricorso e' fondato. 
    Secondo   la   costante   giurisprudenza    costituzionale,    le
dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sono coperte dalla
prerogativa dell'insindacabilita' di cui all'art.  68,  primo  comma,
Cost., a condizione che esse siano legate da un nesso funzionale  con
l'esercizio di funzioni parlamentari. A tal  fine,  questa  Corte  ha
ancora di recente ribadito che e'  «necessario  il  concorso  di  due
requisiti:  a)  un  legame  di  ordine  temporale   fra   l'attivita'
parlamentare e l'attivita' esterna [...], tale che  questa  venga  ad
assumere una finalita' divulgativa della prima;  b)  una  sostanziale
corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio
delle funzioni e gli atti esterni, al di la' delle formule  letterali
usate [...], non essendo sufficiente ne' una  semplice  comunanza  di
argomenti, ne' un mero "contesto politico" entro cui le dichiarazioni
extra moenia  possano  collocarsi  [...],  ne'  il  riferimento  alla
generica attivita'  parlamentare  o  l'inerenza  a  temi  di  rilievo
generale, seppur dibattuti  in  Parlamento  [...],  ne',  infine,  un
generico collegamento tematico o  una  corrispondenza  contenutistica
parziale» (sentenza n. 305 del 2013). 
    Le dichiarazioni extra moenia oggetto del presente conflitto  non
possono ritenersi funzionalmente collegate ad alcun atto parlamentare
del senatore Iannuzzi, incluso il disegno di legge n. 1291  della  XV
Legislatura (peraltro citato dalla difesa  del  Senato  solo  con  la
memoria integrativa e mai menzionato ne' nella relazione della Giunta
delle elezioni e delle immunita' parlamentari, ne' nei resoconti  dei
lavori dell'Aula del Senato). Il nesso  funzionale  con  il  predetto
disegno di legge va, infatti, escluso,  per  difetto  di  entrambi  i
requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale. 
    3.1.- Quanto al requisito temporale, e' sufficiente osservare che
il disegno di legge in questione e' stato presentato  il  30  gennaio
2007, cioe' quattro mesi e mezzo dopo la pubblicazione  dell'articolo
che, secondo la difesa del Senato,  avrebbe  avuto  la  finalita'  di
divulgarne i  contenuti.  Deve  essere  in  proposito  richiamata  la
costante giurisprudenza di questa Corte, «la quale ha sempre  escluso
che possano fungere da elementi di riferimento,  agli  effetti  della
garanzia dell'insindacabilita'  di  cui  all'art.  68,  primo  comma,
Cost., atti  compiuti  dal  parlamentare  in  epoca  successiva  alle
dichiarazioni extra  moenia»,  considerato  anche  che  «risulterebbe
davvero eccentrico evocare il concetto di "divulgazione" [...] ove la
relativa  attivita',  "espletata  anche  fuori  del  Parlamento",  si
realizzasse in un momento  antecedente  alla  opinione  espressa  dal
parlamentare nell'esercizio delle funzioni tipiche» (sentenza  n.  82
del 2011). Ne' puo' attribuirsi rilievo  alla  circostanza,  rilevata
dalla difesa del Senato, che la «elaborazione» del disegno  di  legge
possa essere avvenuta in epoca anteriore alla presentazione (e quindi
«quasi contestuale» alla  pubblicazione  dell'articolo),  atteso  che
solo a partire dal momento della presentazione,  avvenuta  in  questo
caso in data 30 gennaio 2007, il disegno di legge acquisisce  formale
esistenza  giuridica  e  puo'  essere  identificato  con  un   numero
progressivo e con un riferimento temporale certo. 
    3.2.- Quanto al  secondo  requisito,  deve  rilevarsi  l'assoluta
mancanza  di  corrispondenza  di  significato  tra  le  dichiarazioni
esterne e le  opinioni  espresse  nella  sede  parlamentare,  ove  si
consideri che la relazione di accompagnamento del  disegno  di  legge
richiamato  dalla  difesa  del  Senato,  come  detto  concernente  la
proposta di istituire una commissione parlamentare di inchiesta sulla
gestione dei collaboratori  di  giustizia,  non  contiene  il  minimo
riferimento  alla  vicenda  cui  si  riferiscono   le   dichiarazioni
asseritamente diffamatorie del senatore  Iannuzzi:  non  vengono  mai
menzionati il  giudice  Lombardini,  ne'  il  suo  suicidio,  ne'  le
modalita' del suo interrogatorio da parte della Procura  di  Palermo,
ne' alcuna  vicenda  relativa  agli  uffici  giudiziari  di  Cagliari
(sentenza n. 96 del 2011). In definitiva, fra le  dichiarazioni  rese
extra moenia dal senatore Iannuzzi e il disegno di legge dallo stesso
presentato  potrebbe,  al  piu',  ravvisarsi  un  mero   collegamento
tematico, peraltro assai tenue  e  generico,  o  la  inerenza  ad  un
medesimo argomento di  rilievo  molto  generale,  relativo  cioe'  ai
problemi della giustizia. Si tratta comunque  di  elementi  che,  per
costante giurisprudenza costituzionale, non  consentono  di  ritenere
sussistente quel nesso funzionale che solo giustifica  l'applicazione
della prerogativa dell'insindacabilita'  alle  dichiarazioni  esterne
del parlamentare. 
    3.3.- Quanto, infine, alla asserita esigenza  di  «aggiornamento»
interpretativo del concetto  di  nesso  funzionale,  che  secondo  la
difesa del Senato dovrebbe  ritenersi  sussistente  in  tutte  quelle
occasioni in cui  il  parlamentare  raggiunga  il  cittadino-elettore
illustrando la  propria  posizione,  questa  Corte  ha  affermato  di
recente, manifestando un orientamento dal quale non vi e' ragione  di
discostarsi, che una simile tesi  «appare  [...],  per  la  eccessiva
vaghezza dei termini e dei concetti impiegati, non compatibile con il
disegno  costituzionale».  Essa,  in  particolare,  «non   mette   in
collegamento diretto opinioni espresse  e  atti  della  funzione,  ma
semplicemente attribuisce allo stesso parlamentare la  selezione  dei
temi "politici" da divulgare; al punto da rendere, in definitiva,  lo
stesso parlamentare arbitro dei confini entro i quali far operare  la
garanzia della insindacabilita'» (sentenza  n.  313  del  2013).  Una
simile  dilatazione  del  perimetro   dell'insindacabilita'   avrebbe
l'effetto di trasformare un'immunita'  funzionale  in  un  privilegio
personale a vantaggio del parlamentare. 
    4.- Si deve pertanto concludere che la deliberazione  del  Senato
della Repubblica impugnata ha  leso  le  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria ricorrente e deve essere annullata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare
che  le  dichiarazioni  rese  dal  senatore  Raffaele  (detto   Lino)
Iannuzzi, per le quali pende procedimento penale dinanzi  al  Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, di cui
al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un  membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi  dell'art.
68, primo comma, della Costituzione; 
    2) annulla, per l'effetto, la deliberazione  di  insindacabilita'
adottata dal Senato  della  Repubblica  il  30  novembre  2011  (doc.
IV-quater n. 6). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI