AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE 10 aprile 2014, n. 65 

Modalita' per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e
privati  che  svolgono  attivita'  di  conservazione  dei   documenti
informatici  di  cui  all'articolo  44-bis,  comma  1,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (14A03117) 
(GU n.89 del 16-4-2014)
 
 Vigente al: 16-4-2014  
 

 
Premessa. 
  L'art. 44-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e  s.m.i.
(Codice dell'amministrazione digitale, di seguito "CAD")  attribuisce
all' Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "Agenzia") il  compito
di accreditare "i soggetti pubblici e privati che svolgono  attivita'
di conservazione dei documenti informatici e  di  certificazione  dei
relativi processi anche per conto di terzi e intendono conseguire  il
riconoscimento dei requisiti del livello piu' elevato, in termini  di
qualita' e sicurezza". 
  Il predetto articolo, al comma 2, stabilisce che ai conservatori si
applichino " ... in quanto compatibili, gli articoli 26, 27,  29,  ad
eccezione del comma 3, lettera a) e  31."  riguardanti  lo  specifico
ambito della firma digitale e della posta elettronica certificata. 
  Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3
dicembre 2013 (G.U. n. 59 del 12 marzo 2014 -  supplemento  ordinario
n. 20) sono state emanate le "Regole tecniche in materia  di  sistema
di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e  71,  comma  1  del  CAD",  in
vigore dall'11 aprile 2014 (art. 14, comma 1). 
  In attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2013, sopra richiamato, la presente circolare
definisce le modalita' per l'accreditamento presso l'Agenzia e per la
vigilanza dei soggetti di cui all'art. 44-bis del  CAD  che  svolgono
attivita' di conservazione  dei  documenti  informatici  (di  seguito
"conservatori") e intendono conseguire il riconoscimento del possesso
dei requisiti del livello piu' elevato,  in  termini  di  qualita'  e
sicurezza. 
1. Accreditamento dei conservatori. 
  Sulla base  delle  disposizioni  richiamate  in  premessa,  possono
richiedere l'accreditamento i conservatori di cui all'art. 44-bis del
CAD che, al fine di conseguire tale riconoscimento, devono: 
    1.   dimostrare   l'affidabilita'   organizzativa,   tecnica    e
finanziaria necessaria per svolgere l'attivita' di conservazione; 
    2.  utilizzare  personale  dotato  delle  conoscenze  specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi  forniti:
in  particolare  della  competenza  a   livello   gestionale,   della
conoscenza  specifica  nel  settore  della  gestione  documentale   e
conservazione documenti informatici e che abbia dimestichezza con  le
procedure di sicurezza appropriate e che si attenga  alle  norme  del
CAD e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2013  recante  le  regole  tecniche  in   materia   di   sistema   di
conservazione; 
    3. applicare procedure e  metodi  amministrativi  e  di  gestione
adeguati e conformi a tecniche consolidate; 
    4. utilizzare sistemi affidabili e  sicuri  di  conservazione  di
documenti  informatici  realizzati  e  gestiti  in  conformita'  alle
disposizioni  e  ai  criteri,  standard  e  specifiche  tecniche   di
sicurezza e di  interoperabilita'  contenute  nelle  regole  tecniche
previste dal CAD; 
    5. adottare adeguate misure di protezione dei documenti idonee  a
garantire  la  riservatezza,   l'autenticita',   l'immodificabilita',
l'integrita' e la fruibilita' dei documenti  informatici  oggetto  di
conservazione, come descritte nel  manuale  di  conservazione,  parte
integrante del contratto/convenzione di servizio. 
  Il conservatore, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto
dai precedenti punti, deve inoltre: 
    1. avere forma giuridica di societa' di capitali  e  un  capitale
sociale di almeno 200.000 euro; 
    2. garantire il possesso, oltre che da parte  dei  rappresentanti
legali, anche da parte dei soggetti preposti alla  amministrazione  e
da parte dei componenti  degli  organi  preposti  al  controllo,  dei
requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e  controllo  presso  banche  ai  sensi
dell'art. 26 del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". 
  Le  modalita'  per  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  sopra
indicati, la documentazione richiesta ed  i  criteri  di  valutazione
adottati per espletare il processo di accreditamento sono indicati in
appositi  documenti  consultabili  per  via  telematica,   sul   sito
istituzionale dell'Agenzia. 
  Il conservatore puo' affidare ad altro conservatore accreditato  le
attivita' a supporto del processo di  conservazione  limitatamente  a
quelle  che  riguardano  le  infrastrutture  per  la  memorizzazione,
trasmissione ed elaborazione dei dati. Il Manuale  di  conservazione,
descritto all'art. 8 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 3 dicembre 2013 in materia di sistema  di  conservazione  di
documenti informatici, deve descrivere le modalita' con  cui  avviene
tale affidamento. Inoltre, il conservatore  deve  fornire  copia  del
contratto in virtu' del quale il conservatore accreditato che mette a
disposizioni le infrastrutture, si obbliga nei confronti del primo  a
fornire la propria infrastruttura oggetto dell'affidamento. 
  I conservatori  che  conseguono  l'accreditamento  ai  sensi  della
presente  Circolare  sono  iscritti  nell'elenco   dei   conservatori
accreditati (di seguito "elenco"), pubblicato sul sito  istituzionale
dell'Agenzia, che esercita sugli stessi una attivita'  di  vigilanza,
volta ad assicurare che siano mantenuti nel  tempo  i  requisiti  che
hanno consentito l'iscrizione, pena la revoca  dell'accreditamento  e
la conseguente cancellazione dall'elenco. 
  In caso vengano riscontrate difformita' nel corso dell'attivita' di
vigilanza, l'Agenzia comunica  al  conservatore  le  modalita'  e  il
termine per la loro risoluzione. 
  Qualora  il  conservatore  non  si  adegui  nel  termine  indicato,
l'Agenzia, ove non sussistano adeguate motivazioni per  prorogare  il
suddetto termine, dispone,  con  provvedimento  motivato,  la  revoca
dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco. 
  Il conservatore per il quale sia stato disposto un provvedimento di
revoca non puo' presentare una nuova domanda di accreditamento se non
siano cessate le  cause  che  hanno  dato  luogo  alla  cancellazione
dall'elenco e, in ogni caso, non prima che  siano  trascorsi  6  mesi
dall'emissione del provvedimento di revoca. 
  Per espletare le attivita' di accreditamento dei conservatori e per
svolgere le connesse funzioni di vigilanza, l'Agenzia  si  avvale  di
apposita struttura, istituita  nell'ambito  delle  proprie  dotazioni
organiche, ovvero puo' avvalersi di terze parti qualificate. 
2. Presentazione domanda. 
  La  domanda,  redatta  in  lingua  italiana  e  secondo  lo  schema
pubblicato sul sito dell'Agenzia, deve essere predisposta in  formato
elettronico, o fornita in copia ai sensi dell'art. 22, comma  2,  del
CAD,  sottoscritta  con   firma   digitale,   o   firma   elettronica
qualificata, dal legale rappresentante del  conservatore  ed  inviata
alla  casella  di   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
protocollo@pec.agid.gov.it. Con le  medesime  modalita'  deve  essere
predisposta la documentazione, atta  a  dimostrare  il  possesso  dei
requisiti richiesti, allegata alla domanda.  Tale  documentazione  e'
elencata  nel  documento   "Documentazione   per   l'accreditamento",
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia. 
  Si  applica  quanto  disposto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  e  s.m.i.  in  materia   di
dichiarazioni  sostitutive  e   di   acquisizione   d'ufficio   delle
informazioni e di tutti i dati e documenti che siano in  possesso  di
pubbliche amministrazioni. 
  La domanda deve indicare: 
    la denominazione della societa'; 
    la sede legale; 
    le sedi operative; 
    il/i rappresentante/i legale/i; 
    il nominativo  e  i  recapiti  (numeri  telefonici,  indirizzo  e
indirizzo di PEC) di uno o piu' referenti tecnici cui  rivolgersi  in
presenza  di  problematiche  tecnico-operative  che  possono   essere
risolte per le vie brevi; 
    l'elenco dei documenti allegati, con preciso riferimento a quanto
indicato nel documento "Documentazione per l'accreditamento". 
3. Iter istruttorio della domanda. 
  L'istruttoria  relativa  alle  domande  e  la   valutazione   della
documentazione  prodotta  sono  effettuate  dall'Agenzia   ai   sensi
dell'art. 29, ad eccezione del comma  3,  lettera  a),  del  CAD.  In
particolare: 
    1. la domanda di accreditamento si considera accolta qualora  non
venga comunicato al conservatore il provvedimento  di  diniego  entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa; 
    2. il termine di 90 giorni  di  cui  al  punto  precedente,  puo'
essere sospeso una sola volta  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'Agenzia o  che  questa
non possa acquisire  autonomamente.  Il  periodo  di  sospensione  si
conclude al momento della ricezione della documentazione  integrativa
da presentare improrogabilmente entro centottanta giorni  dalla  data
di sospensione; 
    3. l'Agenzia si riserva, secondo quanto  previsto  al  precedente
punto 2, di richiedere integrazioni alla documentazione presentata  e
di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato; 
    4. l'attivita' istruttoria e' svolta  sulla  base  del  documento
"Requisiti di qualita' e sicurezza per l'accreditamento",  pubblicato
sul sito istituzionale dell'Agenzia. L'Agenzia si riserva la facolta'
di svolgere verifiche presso le strutture dedicate  allo  svolgimento
del servizio di conservazione; 
    5. al termine dell'istruttoria,  l'Agenzia  accoglie  la  domanda
ovvero la respinge, con provvedimento motivato,  e  ne  da'  apposita
comunicazione al conservatore; 
    6. a seguito dell'accoglimento della domanda,  l'Agenzia  dispone
l'iscrizione  del  conservatore   nell'apposito   elenco,   ai   fini
dell'applicazione della disciplina in questione; 
    7. il conservatore accreditato puo' qualificarsi  come  tale  nei
rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni; 
    8. il conservatore la cui domanda sia  stata  respinta  non  puo'
presentare una nuova domanda se non siano cessate le cause che  hanno
determinato il mancato accoglimento della precedente e non prima di 6
mesi. 
4. Elenco dei conservatori accreditati. 
  L'elenco dei  conservatori  accreditati  ai  sensi  della  presente
Circolare, pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia,  contiene
per ogni soggetto iscritto le seguenti informazioni: 
    a) denominazione della societa'; 
    b) indirizzo della sede legale; 
    c) nominativo del rappresentante legale; 
    d) il manuale di conservazione del soggetto; 
    e) data di iscrizione; 
    f) stato dell'accreditamento (attivo, se in corso di validita', o
revocato, nel caso in cui sia intervenuta la revoca  con  indicazione
della data di revoca). 
5. Vigilanza. 
  Nell'ambito delle attivita' di vigilanza di  cui  all'art.  31  del
CAD, l'Agenzia verifica la persistenza  del  possesso  dei  requisiti
previsti  per  l'accreditamento  e  della   veridicita'   di   quanto
dichiarato nei documenti depositati. 
  La vigilanza e'  svolta  attraverso  l'esame  della  documentazione
aggiornata in  possesso  dell'Agenzia,  l'analisi  dei  documenti  di
riepilogo delle attivita' svolte  dal  conservatore  accreditato,  la
verifica del possesso delle previste certificazioni  del  sistema  di
conservazione  e  l'esecuzione  di  verifiche  ispettive   da   parte
dell'Agenzia, o di soggetti terzi dalla stessa incaricati. 
  Ai fini della vigilanza, pertanto, il conservatore  accreditato  si
obbliga a comunicare  tempestivamente  all'Agenzia  ogni  evento  che
modifichi  i  requisiti  propri  dell'accreditamento  indicati  nella
documentazione in possesso dell'Agenzia. 
  A decorrere dal quadrimestre successivo  alla  data  di  iscrizione
nell'elenco, il conservatore accreditato e' obbligato  a  trasmettere
all'Agenzia il rapporto quadrimestrale contenente i dati di riepilogo
delle attivita' svolte, predisposto secondo le indicazioni  riportate
nel   documento   "Schema   di    rapporto    quadrimestrale    sulla
conservazione", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia. 
  Alla  scadenza  del  certificato  ISO/IEC  27001  il   conservatore
accreditato si obbliga a trasmettere all'Agenzia il nuovo certificato
rilasciatogli ed  inoltre,  nel  corso  di  validita'  dello  stesso,
annualmente,   le   risultanze   delle   verifiche   periodiche    di
mantenimento. 
  Almeno ogni 24 mesi, a partire dalla data comunicata  dall'Agenzia,
il  conservatore  accreditato  deve  presentare  un  certificato   di
conformita'  del  sistema  di  conservazione  ai  requisiti   tecnici
organizzativi  stabiliti  dall'Agenzia,  rilasciato  da  un  ente  di
certificazione  accreditato  da  ACCREDIA,  o  da   altro   ente   di
Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello
schema specifico. I suddetti  requisiti  tecnici  organizzativi  sono
indicati  nel  documento  "Requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  per
l'accreditamento", pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia. 
  Per  l'esecuzione  delle  verifiche  ispettive,   il   conservatore
accreditato si obbliga a  prestare  la  massima  collaborazione  e  a
consentire l'accesso all'Agenzia, o a  soggetti  terzi  dalla  stessa
incaricati,  presso  le  strutture  dedicate  allo  svolgimento   del
servizio di conservazione. L'Agenzia puo' disporre l'esecuzione delle
verifiche ispettive, anche con breve preavviso, condotte  secondo  le
modalita' indicate in un apposito  documento  consultabile  sul  sito
istituzionale dell'Agenzia. 
  L'Agenzia  si  riserva,  inoltre,  la  facolta'  di  richiedere  al
conservatore   accreditato   ogni   ulteriore   documento   correlato
all'espletamento  del  processo  di  conservazione,   che   consideri
necessario per poter svolgere le previste attivita' di vigilanza. 
  In caso vengano riscontrate difformita' nel corso dell'attivita' di
vigilanza, l'Agenzia indica al conservatore le modalita' e il termine
per la loro risoluzione. In caso di particolare gravita', o nel  caso
di mancato rispetto del termine assegnato  per  l'eliminazione  delle
difformita'  riscontrate,  l'Agenzia   dispone   l'immediata   revoca
dell'accreditamento e la pubblicazione dell'informazione nell'elenco. 
6. Disposizioni transitorie e finali. 
  Ai soggetti che abbiano presentato la domanda di accreditamento  ai
sensi della Circolare DigitPA n.  59  del  29  dicembre  2011,  prima
dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 3 dicembre 2013 in materia di sistema  di  conservazione  di
documenti informatici, e' richiesto  di  integrare  e  completare  la
documentazione presentata entro centottanta giorni a decorrere  dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente Circolare.
La domanda di accreditamento si considera accolta qualora  non  venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro  novanta
giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. 
  La presente Circolare, che sostituisce integralmente ed  abroga  la
Circolare  DigitPA  n.  59/2011,  entra  in  vigore  alla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 aprile 2014 
 
                                       Il direttore generale          
                             in qualita' di Commissario straordinario 
                                             Ragosa