MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2014 

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di  certificato,  ai
sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 115/2002. (14A02974) 
(GU n.91 del 18-4-2014)

 
 
 
                      Il CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 274 del Testo Unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  che  prevede
l'adeguamento degli importi del diritto di copia  e  del  diritto  di
certificato ogni tre anni «in relazione  alla  variazione,  accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del  Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 115/02 che disciplinano  gli  importi  del  diritto  di
copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto  di
certificato; 
  Visti gli importi previsti per il diritto  di  copia  di  cui  alle
tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n.  8  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/02; 
  Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lett.  a)
e b) dell'art. 273 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/02; 
  Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi  4  e  5,  del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; 
  Ritenuto che l'adeguamento del diritto di copia va  condotto  sugli
importi stabiliti con le suddette tabelle; 
  Considerato che per il triennio 1° luglio 2002-30 giugno 2005 ed il
triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008 gli importi  previsti  per  il
diritto di copia e di certificato sono stati adeguati  (con  D.M.  in
data 8 gennaio 2009) alla variazione accertata dall'ISTAT nei periodi
di riferimento ai  sensi  del  predetto  art.  274  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/02; 
  Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il  diritto  di
copia e di certificato per il periodo relativo al triennio 1°  luglio
2008-30 giugno 2011; 
  Rilevato che nel periodo relativo al triennio considerato, dai dati
accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica,  e'  stata  rilevata
una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati pari al 4%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle
lett. a)  e  b)  dell'art.  273  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto dell'8  gennaio
2009, e' aggiornato in euro 3,68. 
  Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n.  6,
n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/02,
cosi' come adeguati con decreto dell'8 gennaio 2009, sono  aggiornati
come di seguito indicato. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 
    Roma, 10 marzo 2014 
 
                                              Il capo Dipartimento    
                                         per gli affari di giustizia  
                                        del Ministero della giustizia 
                                                    Matone            
     Il Ragioniere generale dello Stato 
del Ministero dell'economia e delle finanze 
                  Franco