MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 aprile 2014, n. 14 

Monitoraggio opere pubbliche in attuazione  del  decreto  legislativo
del 29 dicembre 2011 n. 229: esplicazione delle modalita' operative e
prima rilevazione. (14A03638) 
(GU n.108 del 12-5-2014)
 
 Vigente al: 12-5-2014  
 

 
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            ministri 
                            Ai Ministeri 
                            Agli Uffici centrali del Bilancio  presso
                            i Ministeri 
                            Alle Ragionerie territoriali dello Stato 
                            Alle regioni e province autonome 
                            Alle province 
                            Ai comuni 
                            Alle unioni di comuni 
                            Alle comunita' montane 
                            Alle    Universita'    ed     istituzioni
                            universitarie 
                            Agli enti di previdenza 
                            All'Agenzia del demanio 
                            All'ANCI 
                            All'UPI 
                            All'UNCEM 
                            All'UNIONCAMERE 
                            All'ANAS 
                            Alle altre Amministrazioni  pubbliche  di
                            cui all'art. 1, comma 2, della  legge  31
                            dicembre 2009, n. 196 
                            Agli enti di edilizia residenziale 
                            Alle Aziende territoriali per  l'edilizia
                            residenziale (ATER) 
                            Alla Conferenza permanente per i rapporti
                            fra lo Stato, le regioni  e  le  province
                            autonome 
                            Alla   Conferenza   Stato-Citta-Autonomie
                            locali 
                            A Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 
                            A Ferrovie dello Stato S.p.A. 
                            Alle Stazioni appaltanti 
                            Agli  altri   soggetti   destinatari   di
                            finanziamenti a carico del bilancio dello
                            Stato finalizzati alla  realizzazione  di
                            opere pubbliche 
e p.c. 
                            Alla Corte dei conti 
                            Alla Banca d'Italia 
                            All'Agenzia delle entrate 
                            All'Autorita'  per   la   vigilanza   sui
                            contratti pubblici di lavori,  servizi  e
                            forniture (AVCP) 
                            Alla Cassa depositi e prestiti 
                            All'ISTAT 
                            Alla SOGEI 
                            Ai Revisori dei Conti presso gli Enti 
 
Premessa. 
  La legge 31 dicembre 2009, n. 196  in  materia  di  contabilita'  e
finanza pubblica, e in particolare l'art.  13,  istituisce  la  banca
dati unitaria  delle  amministrazioni  pubbliche  (di  seguito  BDAP)
realizzata presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito  MEF),
al fine di assicurare un  efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli  elementi
informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale. 
  L'art. 30, comma 9,  della  citata  legge,  delega  il  governo  ad
adottare uno o piu' decreti  legislativi  al  fine  di  garantire  la
razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e  l'efficacia  delle
procedure di  spesa  relative  ai  finanziamenti  in  conto  capitale
destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il relativo  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, (di seguito decreto legislativo
n. 229/2011) delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche
teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate  al
finanziamento e alla realizzazione delle stesse  e  ad  aumentare  la
conoscenza e la trasparenza complessiva del settore, a supporto della
programmazione e della valutazione delle opere pubbliche  cosi'  come
disciplinate dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228,
scaturente dalla citata legge delega. 
  Il decreto legislativo n. 229/2011 si applica alle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, nonche' ai soggetti diversi dalle  amministrazioni  pubbliche
destinatari di finanziamenti ed agevolazioni a  carico  del  bilancio
dello Stato finalizzati alla realizzazione  di  opere  pubbliche  (di
seguito Amministrazioni e soggetti aggiudicatori). Ai soggetti  cosi'
individuati e' fatto obbligo di detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato  contenente  le  informazioni  anagrafiche,
finanziarie, fisiche e procedurali  relative  alla  pianificazione  e
programmazione  delle  opere  e  dei  relativi  interventi,   nonche'
all'affidamento  ed  allo  stato  di  attuazione  di  tali  opere  ed
interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai
dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo
stato di avanzamento delle opere. 
  Il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  26
febbraio 2013, come modificato dal decreto del medesimo Ministero del
1° agosto 2013 (di seguito DM), definisce  il  contenuto  informativo
minimo - Allegato A - che  i  soggetti  destinatari  della  normativa
devono  detenere  e  comunicare  alla  BDAP,  nonche'   le   relative
tempistiche. 
  La comunicazione di tali informazioni alla BDAP e'  un  presupposto
per l'erogazione del finanziamento dello Stato e l'adempimento  degli
obblighi  di  comunicazione  e'  verificato  all'atto  del  controllo
sull'erogazione del finanziamento dai competenti Uffici  preposti  al
controllo  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile,  ai   sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 229/2011
e del DM sopra citato. 
  I competenti uffici di regolarita'  amministrativa  e  contabile  -
ossia  gli  Uffici  centrali  di  bilancio  presso  i  Ministeri,  le
Ragionerie territoriali dello Stato e  i  collegi  dei  revisori  dei
conti  dei  vari  Enti  -  segnalano  inoltre  all'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture  (di
seguito AVCP) i casi accertati del mancato rispetto  dell'obbligo  di
comunicazione,  ferma  restando  l'impossibilita'  di  dar  corso  ai
provvedimenti di erogazione in carenza di tale presupposto. 
Indicazioni sui dati oggetto di monitoraggio. 
1. Oggetto della rilevazione. 
  Oggetto della rilevazione sono le  opere  pubbliche,  in  corso  di
progettazione o realizzazione a partire dalla data  del  21  febbraio
2012, fatta eccezione per le opere di manutenzione ordinaria. 
  Per la definizione di opera pubblica vale quanto indicato dall'art.
3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  Per tali  opere  le  Amministrazioni  e  i  soggetti  aggiudicatori
rendono   disponibili   alla   BDAP   le   informazioni   individuate
dall'Allegato A del DM secondo le scadenze di seguito riportate. 
2. Univocita' dell'invio. 
  Il decreto legislativo n. 229/2011  intende  attuare  il  principio
dell'univocita'  dell'invio,  per  cui   le   informazioni   di   cui
all'allegato A del DM gia' presenti - in tutto o in parte - in banche
dati di Amministrazioni pubbliche: 
    non sono oggetto di ulteriore invio al MEF; 
    pervengono al MEF direttamente dalle Amministrazioni titolari  di
tali banche dati sulla base di appositi protocolli  amministrativi  e
tecnici sottoscritti con esse. 
  La trasmissione delle informazioni al MEF riguarda dunque la  parte
restante dei dati dell'allegato A del DM non presenti in altre banche
dati,  salvo   naturalmente   il   controllo   sulla   congruita'   e
l'aggiornamento dei  dati  inviati  alle  stesse  banche  dati,  come
specificato nel seguito. 
  Il principio dell'univocita' dell'invio e'  assicurato  al  momento
per: 
    i dati inviati alla Banca dati nazionale dei  contratti  pubblici
(BDNCP) dell'AVCP, sulla base del protocollo d'intesa siglato con  il
MEF in data 2 agosto 2013; 
    i dati inviati nell'ambito del sistema  CUP  -  Codice  Unico  di
Progetto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di
seguito DIPE), con cui sono in essere appositi Protocolli; 
    i dati inviati al Sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici (di seguito SIOPE) gestito dalla Banca  d'Italia  per  conto
del MEF; 
    i dati inviati alla Banca Dati Unitaria (di seguito  BDU)  presso
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti
finanziari con l'unione europea (IGRUE), relativi a interventi  sulle
politiche comunitarie e di coesione. 
3. Informazioni «chiave» per assicurare l'univocita' dell'invio. 
  Per assicurare l'univocita' dell'invio e' necessario che le  banche
dati alimentanti la BDAP contengano alcune informazioni «chiave»  tra
quelle dell'allegato A del DM. 
  Conseguentemente le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono
tenute  a  gestire  tali  informazioni  nei  propri  sistemi   e   ad
aggiornarle nelle citate banche dati alimentanti la BDAP. 
  Costituiscono informazioni chiave: 
    a) il CUP; 
    b) il CIG - Codice Identificativo Gara, rilasciato dall'AVCP; 
    c) l'associazione tra il CUP e il CIG (escluse le  opere  il  cui
stato di attuazione non e' ancora arrivato  alla  richiesta  del  CIG
all'AVCP). 
4. Banche dati AVCP e DIPE. 
  Il decreto legislativo n. 229/2011 prevede  all'art.  1,  comma  1,
lettera d) che, ai fini dell'ottenimento dei  relativi  finanziamenti
pubblici, l'opera pubblica sia corredata del CUP, che  deve  figurare
gia'  nella  fase  di  presentazione  ed  in  tutte   le   successive
transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
  Con  la  stessa  lettera  d)  si  stabilisce  inoltre  una  precisa
gerarchia tra il CUP (che identifica l'opera pubblica) e il CIG  (che
identifica la procedura di scelta del  contraente  e  il  contratto),
funzionale a tracciare l'intero ciclo  di  vita  dell'opera  dal  suo
finanziamento alla sua realizzazione; il CIG infatti non puo'  essere
rilasciato dall'AVCP per contratti finalizzati alla realizzazione  di
progetti di investimento pubblici sprovvisti del CUP. 
  Tali aspetti assicurano  anche  il  raccordo  tra  i  vari  sistemi
informativi e l'attuazione del principio  dell'univocita'  dell'invio
alla  BDAP,  che  consente  alle  Amministrazioni   e   ai   soggetti
aggiudicatori di inviare al MEF solamente i dati dell'Allegato A  del
DM non inviati o non presenti nelle  banche  dati  AVCP  e  DIPE:  ad
esempio,  se  l'informazione  relativa  al  campo  «importo  SAL»  e'
presente  nella  Banca  dati  dell'AVCP  non  deve  essere  trasmessa
nuovamente alla BDAP, a condizione  che  al  CIG  di  pertinenza  sia
correttamente  associato  il  CUP  dell'opera  cui  il  contratto  si
riferisce. 
5. Valorizzazione del CUP sui pagamenti del SIOPE. 
  Il SIOPE e' un sistema di rilevazione telematica  degli  incassi  e
dei  pagamenti  effettuati  dai  tesorieri  di   gran   parte   delle
amministrazioni pubbliche. 
  Si applica,  infatti,  ai  seguenti  comparti:  Regioni,  Province,
Comuni, Universita', Comunita' montane, Unioni di Comuni, Consorzi di
enti locali, Enti di ricerca, Strutture sanitarie,  Enti  gestori  di
parchi  e  aree  marine  protette,  Camere  di  Commercio   Industria
Artigianato e Agricoltura. 
  In particolare, per garantire l'univocita' di  invio  dei  dati  e'
necessario che le operazioni di  pagamento  relative  a  progetti  di
investimento pubblico che alimentano il SIOPE riportino il CUP. 
6. Banca dati unitaria dei Fondi Strutturali - BDU. 
  La BDU e' parte del sistema di monitoraggio del  quadro  strategico
nazionale 2007-2013 e piu' in generale delle politiche  di  coesione,
il cui standard informativo e' la base dell'allegato A del DM. 
  Le informazioni gia' inviate alla BDU non devono  essere  trasmesse
nuovamente alla BDAP. 
Tempistica. 
Fase «zero»: integrazione delle informazioni chiave. 
  Gli atti previsti in questa fase costituiscono il primo adempimento
per la  trasmissione  dei  dati  alla  BDAP,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 229/2011. 
  A far data dalla pubblicazione della presente  circolare  sul  sito
della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  le  Amministrazioni  e  i
soggetti  aggiudicatori,  per  ciascuna  opera  pubblica  di  propria
pertinenza, 
    reperiscono  le  informazioni  chiave  di  cui  al  paragrafo   3
attraverso le opportune attivita' amministrative; 
    provvedono  all'inserimento/aggiornamento/rettifica  sui  sistemi
sin qui citati nei seguenti termini: 
      a) inserimento del CUP  nel  Sistema  Informativo  Monitoraggio
Gare (SIMOG) dell'AVCP 
      per  tutti  gli   interventi   che   prevedono   l'obbligo   di
acquisizione del CUP. 
      I Responsabili Unici del Procedimento sono tenuti a inserire il
CUP  nella  scheda  di  acquisizione  del  CIG  o  nella  scheda   di
aggiudicazione, laddove il codice  non  sia  gia'  stato  fornito  in
precedenza. 
      Per tale attivita' l'AVCP ha predisposto apposite funzioni  che
saranno in linea nel mese di maggio 2014; 
      b) aggiornamento delle informazioni relative al CUP nel sistema
del DIPE 
      le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori provvedono a: 
        aggiornare lo stato del CUP  («chiudere»)  se  il  codice  e'
riferito ad opere concluse; 
        «revocare» i CUP dei progetti che l'Amministrazione ha deciso
di non realizzare; 
        «cancellare» i CUP riferiti a progetti che gia' dispongono di
un proprio codice, qualora per la stessa opera  siano  presenti  piu'
CUP; 
        «revocare» i CUP chiesti per opere che non presentano piu' le
condizioni per cui il CUP stesso e' stato  richiesto  e  chiedere  un
nuovo CUP relativo all'opera che si va effettivamente a realizzare. 
      Tali aggiornamenti consentono di circoscrivere il numero  delle
opere e, conseguentemente, delle  informazioni  da  trasmettere  alla
BDAP; 
      c) inserimento del CUP sul SIOPE 
      le Amministrazioni soggette al  SIOPE  provvedono  a  riportare
sistematicamente il  CUP  per  le  proprie  operazioni  di  pagamento
qualora queste riguardino  opere  pubbliche  o  comunque  le  diverse
tipologie di investimento pubblico. 
      Tali attivita' propedeutiche permettono  una  razionalizzazione
delle informazioni richieste dall'allegato A del DM,  consentendo  di
beneficiare  pienamente   del   vantaggio   offerto   dall'univocita'
dell'invio. 
      In  quest'ottica  si  invitano  i  destinatari  della  presente
circolare a gestire le informazioni chiave anche in quei sistemi  non
citati esplicitamente al punto 2,  ma  che  richiedono  -  anche  non
obbligatoriamente - l'informazione del CUP  e  del  CIG,  poiche'  il
raccordo e' previsto in prospettiva  anche  per  tali  sistemi/banche
dati. 
      L'indicazione preventiva  delle  informazioni  chiave  in  tali
sistemi permetterebbe una piu' rapida confluenza  delle  informazioni
in  BDAP  rappresentando  una  sicura  agevolazione  in  termini   di
semplificazione degli oneri amministrativi complessivi. 
      A puro titolo esemplificativo, si precisa che il CUP e/o il CIG
sono campi gia' previsti con differenti gradi  di  obbligatorieta'  e
copertura nei seguenti sistemi informativi/banche dati: 
        Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti  di
cui all'art. 7, comma 1, del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
        Fatturazione elettronica, il cui obbligo di  utilizzo  per  i
Ministeri parte dal 6 giugno 2014; 
        Sistema  per  la  Gestione   Integrata   della   Contabilita'
Economica e Finanziaria - SICOGE; 
        Sistemi informativi/banche dati di Cassa Depositi e Prestiti; 
        Sistemi   informativi/banche   dati   del   Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti; 
        Monitoraggio  degli   Investimenti   Pubblici   (MIP)   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE. 
Fase 1: anteprima delle informazioni presenti in BDAP - (Preview). 
  A partire dal mese  di  settembre  2014,  le  Amministrazioni  e  i
soggetti aggiudicatori hanno accesso alla  BDAP  e  possono  prendere
visione  dei  dati  delle  opere  pubbliche  di  propria   pertinenza
(identificate con il CUP) gia' trasmessi alle banche dati di  cui  al
paragrafo 2 ed eventualmente integrati durante la fase «zero». 
  In questa fase, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori  sono
tenuti a: 
    1) verificare la presenza e/o la correttezza  delle  informazioni
presenti in BDAP; 
    2)  effettuare  le  integrazioni  o  le   correzioni   necessarie
esclusivamente sulle banche dati alimentanti la BDAP  (ad  esclusione
della BDU), che provvederanno a loro volta a trasmetterle alla BDAP; 
    3)   verificare    l'avvenuta    integrazione/correzione    delle
informazioni. 
  In  particolare  va  garantito  il  proseguimento  delle  attivita'
avviate  durante  la  fase  precedente  e  relative  all'associazione
CUP-CIG nel sistema AVCP e all'aggiornamento/eliminazione dei CUP sul
sistema del DIPE. 
  Qualora non risultino presenti CUP associati a progetti di  propria
competenza, le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori  provvedono
ad accertare le cause di tale assenza nel sistema del DIPE. 
  Per quanto riguarda le opere pubbliche gia' monitorate in  BDU  non
sono previste altre azioni. 
Fase 2: trasmissione a regime delle informazioni alla BDAP. 
  Una volta verificate le informazioni  nella  fase  di  preview,  le
Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori alimentano il  sistema  di
monitoraggio  della   BDAP,   rendendo   disponibili   solamente   le
informazioni non inviate ad altre banche  dati  (c.d.  delta),  sulla
base del set informativo definito dall'Allegato A del DM. 
  Le modalita' di invio delle informazioni sono le seguenti: 
    1) Tramite apposito modulo web 
      Questa modalita', di interesse per Amministrazioni  e  soggetti
aggiudicatori di piccole dimensioni - inizialmente non  in  grado  di
gestire le informazioni riguardanti le  opere  pubbliche  nell'ambito
dei propri sistemi (art. 4, comma  2  del  DM)  -  prevede  l'accesso
tramite browser dell'utente ad una applicazione web che  consente  un
inserimento manuale e puntuale dei dati afferenti il singolo  CUP  di
competenza; 
    2) Tramite caricamento massivo delle informazioni 
      In questa modalita' e' prevista la  predisposizione,  da  parte
del  sistema  informativo  delle  Amministrazioni  e   dei   soggetti
aggiudicatori che ne sono dotati,  di  un  opportuno  file  di  testo
conforme al tracciato contenuto nelle specifiche tecniche  pubblicate
sul sito web del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
      I canali di trasmissione previsti sono i seguenti: 
        a) FTP 
          La tipologia FTP, nel rispetto delle regole tecniche  e  di
autorizzazione al servizio pubblicate, permette di inviare i file  di
testo in una cartella definita; 
        b) Web Application 
          Questo canale prevede  l'utilizzo  di  un'applicazione  web
esposta  su  Internet:  essa  sara'  accessibile,  tramite   browser,
digitando una url predefinita. 
          L'Amministrazione/Soggetto   Aggiudicatore   si   autentica
utilizzando  le  credenziali  che  gli  sono  state   precedentemente
fornite, e dispone della funzionalita' di upload del file. 
          Questo canale non richiede l'implementazione di  un  Client
da parte delle Amministrazioni/Soggetti Aggiudicatori, ma il semplice
utilizzo di un browser. 
Termini per l'invio dei dati. 
  Le date per l'invio delle informazioni, individuate  dal  DM,  sono
cosi' modificate. 
  Primo invio: 
    a) rilevazione dello stato di  attuazione  delle  opere  riferite
alla data del 30 giugno 2014 con comunicazione dei dati a partire dal
30 settembre 2014 entro  i  successivi  30  giorni  (30  settembre-31
ottobre); 
  Successivi invii: 
    b) rilevazione dello stato di attuazione al 31 dicembre 2014  con
comunicazione dei dati dal 1° al 30 gennaio 2015; 
    c) le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale. 
Sito web del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  Nel corso del mese di maggio 2014 sara' in linea sul sito  web  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it  un'area  dedicata
ai decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011. 
  La pagina iniziale presenta il sistema integrato di programmazione,
valutazione e  monitoraggio  delle  opere  pubbliche  introdotto  dai
decreti e i collegamenti alle quattro sezioni: 
    Univocita' dell'invio e informazioni «chiave», nella quale  viene
chiarito il principio dell'univocita' dell'invio  ed  esplicitate  le
banche dati per cui tale principio e' assicurato; 
    Modalita' di trasmissione dei dati per le opere pubbliche,  nella
quale sono indicate le differenti modalita' per la trasmissione delle
informazioni e le relative specifiche tecniche ai sensi  dell'art.  2
del DM; 
    Calendario attivita', nella quale e' consultabile  la  tempistica
per la trasmissione dei dati relativi alle opere pubbliche  ed  altri
adempimenti correlati; 
    Normativa  e  documenti  utili,  nella  quale  e'  riportata   la
normativa di  riferimento  in  materia  di  tracciabilita'  di  opere
pubbliche e la documentazione correlata; 
    FAQ - Risposte alle domande frequenti, nella quale sono riportate
le risposte ai quesiti posti dalle  Amministrazioni  e  dai  soggetti
aggiudicatori. 
      Roma, 8 aprile 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco