N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2013
Ordinanza del 17 ottobre 2013 emessa dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento civile promosso da Osso Sandra contro INPS. Previdenza e assistenza - Lavoratori autonomi e liberi professionisti - Contribuzione volontaria - Divieto per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Violazione del principio di tutela del lavoro - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, art. 6, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 38, comma secondo.(GU n.21 del 14-5-2014 )
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE Ha emesso la seguente ordinanza, nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 270/2010 R.G. promosso con ricorso depositato il 30 novembre 2010 da Sandra Osso con gli avvocati Daniela Graziani e Giulia Pividori contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), in persona del Presidente in carica con gli avvocati Giovanni Maria Maggio e Franco Maria Foramiti; Con ricorso depositato il 23 giugno 2009 Sandra Osso si rivolgeva al Tribunale di Udine - Giudice del lavoro, esponendo di avere svolto attivita' di lavoro subordinato dal 1° settembre 1967 sino al giorno 11 agosto 2000 maturando cosi' una contribuzione pari a 1.699 settimane utili ai fini pensionistici. Esponeva poi la ricorrente di avere, nel febbraio 2001, inoltrato domanda all'Istituto parte in causa volta a ricevere l'autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione: detta richiesta era stata accolta nel luglio 2001 e quindi l'interessata, sino a tutto il mese di marzo 2004, aveva provveduto a versare all'I.N.P.S. la somma di € 24.355,80 per la citata contribuzione volontaria si da raggiungere un numero di 130 settimane utili ed un totale di 1.829 settimane utili ai fini di pensione. Nelle more peraltro e negli anni dal 2003 al marzo 2005 la Osso aveva intrapreso un'attivita' di lavoro saltuario come promotrice commerciale solo nei fine settimana versando i contributi nella gestione separata di cui all'art. 2, 26° comma, legge n. 335/1995 gestione cui si era iscritta nell'ottobre 2002. Era poi accaduto che, maturata l'anzianita' contributiva per effetto del cumulo fra contributi per lavoro dipendente (come detto sopra dal 1967 al 2000) e della contribuzione volontaria, l'attrice aveva richiesto nel gennaio 2005 la concessione della pensione e che detta sua richiesta era stata accolta con istituzione dall'aprile 2005 di assegno. Era seguita poi richiesta dell'interessata avanzata nel giugno 2007 volta ad ottenere la pensione supplementare per il lavoro svolto come promotrice dal 2003 al 2005; pero' nell'ottobre 2008 infine l'I.N.P.S. aveva segnalato all'attrice la presenza di doppia contribuzione dal 2003 al 2005 (si trattava dei contributi volontari e di quelli versati per la gestione separata) e che detta ipotesi non era consentita dall'art. 6 del d.lgs. n. 184/2007. L'ente resistente aveva poi revocato la pensione di anzianita' in essere per avvenuto annullamento della contribuzione volontaria e comunicato alla Osso l'esistenza di un indebito di € 82.502,96 per i ratei di pensione a lei pagati dall'aprile 2005 all'ottobre 2008. La ricorrente, curati gli incombenti di carattere preliminare al giudizio, quindi agiva in giudizio per fare appurare il suo diritto a proseguire nella contribuzione volontaria nel periodo 2003/2005, l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di anzianita' di cui aveva goduto sino al mese di ottobre 2008 e, in subordine, la condanna dell'Istituto a restituire le somme pagate dall'interessata per la contribuzione volontaria. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. per resistere alle pretese dell'attrice e chiedendone la reiezione. La causa, senza attivita' istruttoria, veniva decisa dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 142/2010 del 15 giugno-24 settembre 2010. Contro tale pronuncia, che accoglieva solo in parte la domanda, posta in via subordinata, di restituzione delle somme versate per contribuzione volontaria dalla ricorrente, proponeva rituale e tempestivo appello Sandra Osso sulla scorta di due motivi. Osservava dunque l'appellante che la decisione assunta era errata dato che essa aveva mal interpretato il quadro normativo di riferimento e l'art. 6 d.lgs. n. 184/1997 il quale non vietava affatto in questo caso il cumulo delle due contribuzioni e cioe' di quella volontaria nonche' di quella nella gestione separata. Notava ancora la ricorrente che il giudice non aveva riscontrato il carattere discriminatorio dell'art. 6 del d.lgs. n. 184 citato in tema di divieto di cumulo di contribuzioni ove raffrontato ad altre analoghe fattispecie in cui detto divieto non sussisteva. Si costituiva in giudizio l'ente appellato per resistere al gravame e chiedere la reiezione di esso e formulando appello incidentale volto ad escludere che le somme da restituirsi all'attrice fossero produttive di interessi. Le parti autorizzate ad un tanto, redigevano note difensive ad all'udienza del 17 ottobre 2013 la causa veniva discussa. Viene qui sollevata questione di legittimita' riferita alla norma di cui all'art. 6, II comma, del d.lgs. n. 184/1997 con riguardo agli articoli 3, I e II comma, 35, I comma e 38, I e II comma della Costituzione nella parte in cui essa, in base all'interpretazione datane in I grado e piu' corretta, vieta il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi, come il presente, di prosecuzione dell'attivita' lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori ad € 3.000,00 annui. In punto rilevanza si osserva che e' la norma in oggetto (e cioe' l'art. 6 II comma del d.lgs. n. 184/1997) ad impedire il ricorso alla contribuzione volontaria per contestuali periodi di assicurazione ad una forma di previdenza obbligatoria come qui, e cioe' in ipotesi in cui oltre a detta contribuzione vi sia stata quella nella c.d. gestione separata di cui all'art. 2, 26° comma, della legge n. 335/1995. Va osservato poi che, solo in fatto, non vi e' contrasto fra le parti in merito ad un dato di fatto e quindi sulla circostanza per cui la ricorrente lavoro' dal 2003 al 2005 come promotrice nei fine settimana percependo degli importi pari ad € 2.527,00 (nel 2003), € 2.909,00 (nel 2004) ed € 1.211,00 (nel 2005) come traspare dal doc. 5 attoreo (estratto contributivo formato dall'istituto parte in causa). La norma di cui all'art. 6, II comma, del d.lgs. n. 184/1997 cosi' recita «... La contribuzione volontaria non e' ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza ...». Come notato dal Tribunale di Udine l'interpretazione di siffatta norma e' chiara e fa intendere che il legislatore abbia voluto escludere il cumulo di contribuzione, volontaria e non, in ogni caso tanto da essere reso palese dall'elencazione contenuta in essa (lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti). Va ora rilevato pero' che in casi per molti versi simili al presente la disciplina del divieto di cumulo citata non viene estesa: un tanto vale per i lavoratori dipendenti a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico ed in base al dettato dell'art. 8 del d.lgs. n. 564/1996 come integrato nel 1998 dal d.lgs. n. 278/1998, art. 3, comma 1, sub d) e cio' significativamente, con una norma definita nella sua interezza nel 1998, dopo quindi l'intervento del d.lgs. n. 184/1997 di cui si' e' detto prima; lo stesso ente convenuto ha dato atto di un tanto nella propria circolare del 29 marzo 2009, n. 45. Analogamente, il d.lgs. n. 276/2003 agli articoli 70 e 72 in tema di prestazioni occasionali di carattere accessorio e di relativa contribuzione nella gestione separata di cui all'art. 2, 26° comma, legge n. 335/1995 non prevede divieto di cumulo con un'eventuale contribuzione volontaria, come si e' dato cura di asserire lo stesso istituto nella circolare n. 91 del 9 luglio 2010 proprio con riguardo al dettato dell'art. 6, comma II d.lgs. n. 184/1997 e cio' avuto riguardo a redditi da lavoro ben superiori a quelli, in concreto, prodotti nei tre anni dal 2003 al 2005 dall'attrice e di cui al doc. 5 citato prima (a fronte di un dato normativo del d.lgs. n. 276/2003 che va invece da 3.000,00 a 5.000,00 euro all'anno). Ne va sottaciuto il dato, eloquente, per cui in sede parlamentare la presente incongruenza, riferita agli iscritti alla gestione separata che non possono integrare i versamenti contributivi in modo volontario, e' stata posta in risalto ai fini dell'integrazione del dettato della legge n. 243/2004, art. 1, ma inutilmente. Di qui il rilievo dell'irragionevolezza di detto stato di cose ed infatti per attivita' di lavoro consimili per impegno orario e per reddito conseguito si sono adottate soluzioni diverse con il divieto, nel caso della ricorrente, di cumulare i versamenti effettuati in via volontaria. Di qui un evidente «vulnus» sotto il profilo della definizione del regime applicabile a casi del tutto corrispondenti sotto l'aspetto fattuale ex art. 3 Cost. Parimenti, sul versante della tutela del lavoro in ogni sua forma ed applicazione (art. 35 Cost.) la su riferita diversita' di trattamento della disciplina del cumulo fra contribuzione volontaria ed altre forme di contribuzione risulta difficilmente giustificabile essendo evidente che ogni prestazione di lavoro merita considerazione eguale pure sul versante contributivo. Da ultimo, con riferimento all'art. 38, II comma Cost., la differenziazione posta in risalto priva i soggetti come la ricorrente di un idoneo riconoscimento dell'attivita' svolta e degli accantonamenti effettuati per provvedere alla propria vecchiaia.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge cost. n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio rimette gli atti alla Corte costituzionale per il sindacato di legittimita' costituzionale alla luce dell'art. 3, I e II comma Cost., 35, I comma Cost. e 38, II comma Cost. dell'art. 6, II comma, del d.lgs. n. 184/1997 nei limiti in premessa esposti. Ordina che a cura della Cancelleria di questa Corte la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica della Camera dei Deputati e notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Trieste, 17 ottobre 2013 Il presidente estensore: Pellegrini