PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 maggio 2014 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Toscana nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  delle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel  mese  di  marzo
2013 in alcuni comuni delle province  di  Arezzo,  Firenze,  Livorno,
Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia  e  Prato.  (Ordinanza  n.  166).
(14A03674) 
(GU n.111 del 15-5-2014)

 
 
 
                               IL CAPO 
              del Dipartimento della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013, con
la quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza,  in  conseguenza
delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi  nel  mese  di
marzo 2013 in  alcuni  comuni  delle  province  di  Arezzo,  Firenze,
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 86 del 31  maggio  2013  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013  nel  territorio  di
alcuni comuni delle province  di  Arezzo,  Firenze,  Livorno,  Lucca,
Massa Carrara, Pistoia, e Prato»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 che
ha esteso anche ai comuni della Provincia di Pisa, individuati  nella
delibera di Giunta regionale n. 226  del  2  aprile  2013,  lo  stato
d'emergenza dichiarato con la richiamata delibera del  Consiglio  dei
ministri del 9 maggio 2013; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 101 del 2 luglio 2013; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013 con
cui e' stato prorogato fino al 6 ottobre 2013 lo stato  di  emergenza
in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi
nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province
di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia,  Prato  e
Pisa, come individuati nella delibera di Giunta regionale n. 226  del
2 aprile 2013; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 126 del 22 novembre 2013,  adottata  in  attuazione  dell'art.  5,
comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  per  la
ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle
infrastrutture pubbliche e private  danneggiate,  nonche'  dei  danni
subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali  e
dal   patrimonio   edilizio   per   il   superamento   dell'emergenza
determinatasi a seguito  delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni  delle  province
di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara,  Pisa,  Pistoia  e
Prato; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre  2013
con cui la durata della proroga dello stato di emergenza, di cui alla
sopra  citata  delibera  dell'8  agosto  2013,  e'  stata  estesa  di
ulteriori 120 giorni; 
  Viste le note del 17 e del 27 gennaio 2014 con cui  il  Commissario
delegato  ha  trasmesso  la  ricognizione  dei  fabbisogni   per   il
ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  pubbliche,  del
patrimonio edilizio  privato  e  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche e produttive, di cui all'art. 4, comma 3,  della  predetta
ordinanza n. 126 del 2013; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Toscana con nota del 2 aprile 2014; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Dirigente  del  Sistema
regionale di protezione civile della Regione Toscana  e'  individuato
quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al   definitivo
subentro della medesima Regione nel  coordinamento  degli  interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data  di  adozione  del  presente  provvedimento,
sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente  la
gestione commissariale le attivita' occorrenti per  il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma  2  il  Dirigente  del  Sistema
regionale di protezione civile  della  Regione  Toscana  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il Dirigente del Sistema regionale di  protezione  civile  della
Regione Toscana, che opera  a  titolo  gratuito,  per  l'espletamento
delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si  avvale  delle
strutture  organizzative  della  Regione   Toscana,   nonche'   della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Dirigente  del  Sistema  regionale  di
protezione  civile  della   Regione   Toscana   provvede,   fino   al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5765, aperta ai  sensi  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2013,
n. 86, che viene al medesimo intestata  fino  al  31  dicembre  2015,
salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione
che  motivi  adeguatamente  la   necessita'   del   perdurare   della
contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato  e
con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e'
tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Dirigente
del Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali
residui, di cui al secondo periodo del  comma  4-quater  dell'art.  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale
Piano  deve  essere  sottoposto  alla  preventiva  approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  Regione  Toscana  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione  Civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Dirigente del Sistema regionale di protezione  civile  della
Regione Toscana, a seguito della chiusura della contabilita' speciale
di cui al comma 5, provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  conclusiva   riguardo   le
attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico  in
rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2014 
 
                                  Il capo del dipartimento: Gabrielli