AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINA 23 aprile 2014 

Criteri  interpretativi  in  ordine   alle   disposizioni   contenute
nell'articolo 38, comma 1,  lett.  a),  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a  seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge fallimentare
(concordato con continuita' aziendale). (Determina n. 3). (14A03724) 
(GU n.114 del 19-5-2014)

 
 
Premessa 
  Con il Comunicato n. 68 del 29 novembre 2011,  l'Autorita'  forniva
chiarimenti in ordine alla procedura di concordato preventivo ed alla
sua incidenza sul mantenimento, ai  fini  della  qualificazione,  del
requisito genericamente previsto dall'art. 38, comma  1,  lettera  a)
del decreto legislativo n. 163/2006. 
  In particolare, alla luce della finalita' sottesa  all'istituto  in
esame,   volto   al   risanamento   dell'attivita'   imprenditoriale,
l'Autorita' riteneva opportuno prospettare  un'interpretazione  della
norma  in  grado  di  salvaguardare  la  continuazione  dell'impresa,
evitando di incidere  sui  rapporti  contrattuali  in  essere  o  sul
mantenimento  del  possesso  della  qualificazione  rilasciata   ante
procedura in regime di solidita' aziendale. 
  Pertanto, al fine  di  garantire  omogeneita'  nelle  procedure  di
controllo dei requisiti attribuite alle SOA, era stato  chiarito  che
le imprese sottoposte a concordato preventivo non potevano conseguire
o rinnovare la qualificazione e che  quelle  gia'  qualificate  prima
dell'apertura del procedimento di concordato preventivo (alle  quali,
peraltro, era comunque preclusa la  partecipazione  alle  gare  e  la
possibilita' di riattestazione) non dovevano essere  assoggettate  ai
procedimenti ex  art.  40,  comma  9-ter  del  Codice  dei  contratti
pubblici per sopravvenuta perdita del requisito di cui  all'art.  38,
comma 1, lett. a) del medesimo  Codice,  nella  parte  relativa  alla
siffatta procedura. 
  La normativa di cui al concordato preventivo  e'  stata  modificata
dall'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,  come  modificato  dalla
legge di conversione  7  agosto  2012,  n.  134,  con  l'introduzione
dell'istituto del concordato preventivo finalizzato alla prosecuzione
dell'attivita' da parte di imprese che versano in stato di crisi  non
insuperabile, disciplinato dall'art. 186-bis della Legge fallimentare
(Concordato con continuita' aziendale), da  ultimo  modificato  dalla
legge n. 9/2014, nonche' del ricorrere in tal caso di una  disciplina
di favore per le imprese soggette alla procedura in esame. 
  In tale ottica e' stata prevista, infatti, la possibilita'  per  le
imprese di partecipare a  procedure  di  gara  per  l'affidamento  di
contratti pubblici in via d'eccezione, al ricorrere  dei  determinate
condizioni, con conseguente modifica del  dettato  normativo  di  cui
all'art. 38, comma 1, lett. a)  del  Codice  dei  contratti  pubblici
decreto legislativo n. 163/2006. 
  A fronte  di  tale  modifica  normativa,  e'  sorta  l'esigenza  di
aggiornare  il  precedente  comunicato  dell'Autorita'  n.   68/2011,
fornendo chiarimenti in ordine alla  corretta  interpretazione  della
novellata normativa. 
Il concordato preventivo e le novita'  introdotte  dall'art.  186-bis
  della Legge fallimentare 
  Come esposto in premessa, l'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134,  ha
introdotto l'art. 186-bis della legge fallimentare n. 267/42 e s.m.i.
che disciplina la particolare fattispecie del cosiddetto  «concordato
con continuita' aziendale», nuova figura ricorrente quando  il  piano
di concordato di cui all'art. 161, secondo comma,  lettera  e)  della
medesima legge prevede la prosecuzione dell'attivita' di  impresa  da
parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio  ovvero  il
conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa',  anche
di nuova costituzione. 
  In tale ipotesi, la norma stabilisce la previsione di  benefici  ed
agevolazioni quali la moratoria annuale sui crediti muniti di diritti
di prelazione (art. 186-bis, comma 2), l'inefficacia  delle  clausole
di risoluzione dei contratti in corso a  motivo  dell'apertura  della
procedura nonche', al ricorrere di  determinate  condizioni  indicate
dal medesimo articolo di legge, la prosecuzione  di  detti  contratti
stipulati con pubbliche amministrazioni, che quindi non si  risolvono
per effetto dell'apertura della procedura con  l'espressa  previsione
di inefficacia di eventuali patti contrari (art. 186-bis, comma 3). 
  Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei  requisiti
di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria d'azienda o di
rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. 
  Per quanto concerne la disciplina della partecipazione  alle  gare,
la norma  introduce  una  distinzione  tra  le  imprese  che  abbiano
presentato  domanda  di  ammissione  al  concordato  preventivo   con
continuita' aziendale e non abbiano ancora  ottenuto  il  decreto  di
ammissione e le imprese chi risultino invece gia' ammesse al predetto
concordato. 
  In particolare, in relazione alla prima  fattispecie,  il  comma  4
dell'art. 186-bis della legge fallimentare, introdotto dall'art.  13,
comma  11-bis,  D.L.  23  dicembre  2013,  n.  145,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  prevede  che
«successivamente  al  deposito  del  ricorso,  la  partecipazione   a
procedure  di  affidamento  di   contratti   pubblici   deve   essere
autorizzata  dal  Tribunale,  acquisito  il  parere  del  commissario
giudiziale,  se  nominato;  in  mancanza  di  nomina,   provvede   il
Tribunale». 
  Per le imprese che abbiano ottenuto il  decreto  di  ammissione  al
concordato preventivo con continuita' aziendale, la  norma  in  esame
stabilisce,  invece,   che   tale   ammissione   non   impedisce   la
partecipazione a procedure di  assegnazione  di  contratti  pubblici,
quando l'impresa presenta in gara: 
    a) una relazione di un professionista in possesso  dei  requisiti
di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) della L.F.,  che  attesta
la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento del
contratto; 
    b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei  requisiti
di carattere generale, di capacita' finanziaria,  tecnica,  economica
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento  dell'appalto,
il quale si e'  impegnato  nei  confronti  del  concorrente  e  della
stazione appaltante a mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del
contratto, le risorse  necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca  nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione  del  contratto,  ovvero
non sia  per  qualsiasi  ragione  piu'  in  grado  di  dare  regolare
esecuzione all'appalto, richiamando l'applicazione dell'art.  49  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  La logica che sorregge la novella e', in tal senso, chiara:  da  un
lato, supportare l'impresa nel tentativo di recuperare la  stabilita'
aziendale, dall'altro circondare detta opportunita' di una  serie  di
cautele in modo da preservare le pretese creditorie e consentirne, al
contempo,  una  migliore  soddisfazione,  richiedendo   al   debitore
concordatario - che  intenda  continuare  l'attivita'  di  impresa  -
taluni adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. 
  L'avvenuta espressa regolamentazione dell'istituto  in  esame  come
species   del   piu'   ampio   genus   di   concordato    preventivo,
specificatamente finalizzata al ritorno in  bonis  dell'impresa  (con
conseguente migliore soddisfazione dei creditori), conduce a ritenere
che  sia  ormai  netta  la  distinzione  tra   concordati   puramente
liquidatori e concordati caratterizzati dalla illustrata finalita' di
prosecuzione dell'attivita' di impresa. 
  Di conseguenza, il legislatore ha modificato anche l'art. 38, comma
1, lettera a) del Codice, confermando  tra  le  cause  di  esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento  l'assoggettamento
dell'impresa ad una procedura di concordato preventivo, facendo salvo
il  caso  di  cui  alla  previsione  dell'art.  186-bis  della  legge
fallimentare concernente il  concordato  preventivo  con  continuita'
aziendale. 
Regime di qualificazione  delle  imprese  in  ipotesi  di  concordato
  preventivo ordinario 
  Alla luce di quanto sopra chiarito  in  linea  generale  in  merito
all'introduzione  dell'istituto  del   concordato   con   continuita'
aziendale, ne consegue che al  di  fuori  dei  confini  indicati  dal
citato art. 186-bis,  deve  concludersi  nel  senso  che  le  imprese
sottoposte   a   concordato    preventivo    «ordinario»    rientrano
nell'operativita' della causa ostativa prevista dall'art.  38,  comma
1, lett. a) del Codice, con  conseguente  incapacita'  di  conseguire
l'attestazione in forza del rinvio contenuto nell'art. 78 del  D.P.R.
n. 207/2010 ai  requisiti  di  carattere  generale  previsti  per  la
partecipazione alle gare. 
  Al riguardo, si rileva, sulla scorta dell'interpretazione dell'art.
186-bis, terzo comma, che qualora l'impresa non presenti  domanda  di
ammissione al concordato preventivo con  le  caratteristiche  proprie
del concordato «con continuita'  aziendale»,  i  contratti  in  corso
vadano incontro alla  risoluzione  per  effetto  dell'apertura  della
procedura, con conseguente applicazione dell'art. 140 del Codice  dei
contratti pubblici. 
  Sulla scorta di quanto considerato si deduce, pertanto, che a  tali
imprese sono preclusi la partecipazione alle gare,  il  conseguimento
ed il rinnovo della qualificazione. 
  L'ambito di applicazione della causa ostativa risulta definito  dal
citato art. 38 del Codice, laddove si fa riferimento alle imprese che
si trovano in stato di concordato preventivo, salvo il  caso  di  cui
all'art. 186-bis, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  dovendosi  pertanto
precisare che sin dal momento del deposito del ricorso l'impresa  non
possegga il requisito in esame. 
  La  cessazione  della  causa  ostativa  coincide,  infine,  con  la
chiusura della procedura, che viene formalizzata con  il  decreto  di
omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 L.F. 
  Considerato, altresi', che la domanda di ammissione al  concordato,
al di fuori dell'operativita' delle disposizioni di favore introdotte
dall'art. 186-bis, comporta la risoluzione dei  contratti  in  corso,
con conseguente applicazione dell'art. 140 del Codice, parimenti deve
ritenersi  che  le   imprese   in   possesso   dell'attestazione   di
qualificazione debbano essere soggette ai procedimenti  ex  art.  40,
comma 9-ter di decadenza dell'attestazione per  sopravvenuta  perdita
del relativo requisito di carattere  generale  di  cui  all'art.  38,
comma 1, lett. a) del medesimo Codice. 
Regime di qualificazione  delle  imprese  in  ipotesi  di  concordato
  preventivo «con continuita' aziendale» 
  Relativamente alle imprese sottoposte alla procedura di  concordato
preventivo  con  le  caratteristiche  proprie  del  concordato   «con
continuita' aziendale»,  occorre  distinguere  preliminarmente,  come
sopra  accennato,  l'esistenza  di  una  prima  fase  relativa   alla
presentazione della domanda  di  concordato  (atto  introduttivo  del
procedimento),  da  cui  iniziano  a  decorrere  determinati  effetti
inquadrabili nell'ambito di una tutela di carattere anticipatorio, ed
una seconda  fase,  di  carattere  eventuale,  che  prende  le  mosse
dall'ammissione al concordato preventivo. 
  Cio' premesso, si precisa che alla presentazione della  domanda  di
ammissione al concordato  preventivo  con  continuita'  aziendale  la
norma salvaguarda la possibilita'  di  esecuzione  dei  contratti  in
corso, risultando ulteriormente previsto  che  una  volta  emesso  il
decreto che ammette l'impresa alla procedura di concordato preventivo
con continuita' aziendale, l'esecuzione del contratto e' consentita a
condizione  che  venga  prodotta  la  relazione  del   professionista
attestante la conformita' al piano  e  la  ragionevole  capacita'  di
adempimento del contratto pubblico. 
  Relativamente alla partecipazione  alle  gare,  il  nuovo  comma  4
dell'art.  186-bis  della  Legge  fallimentare   ha   precisato   che
«successivamente  al  deposito  del  ricorso,  la  partecipazione   a
procedure  di  affidamento  di   contratti   pubblici   deve   essere
autorizzata  dal  Tribunale,  acquisito  il  parere  del  commissario
giudiziale,  se  nominato;  in  mancanza  di  nomina,   provvede   il
Tribunale». 
  Le  considerazioni  svolte  in  materia  di   partecipazione   alle
procedure di aggiudicazione di contratti  pubblici  vanno  raccordate
con le disposizioni regolanti l'ambito della qualificazione, in forza
del rinvio alle disposizioni  di  cui  all'art.  38  del  Codice  dei
contratti  pubblici  decreto  legislativo   n.   163/2006   contenuto
nell'art.  78  del  Regolamento  D.P.R.  n.  207/2010,   atteso   che
l'ottenimento  dell'attestazione  di  qualificazione  costituisce  il
presupposto per la successiva  partecipazione  alle  gare  di  lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro. 
  Da cio', partendo dalla premessa per cui condicio sine qua non  per
la prosecuzione dell'esecuzione dell'appalto di lavori e' proprio  il
mantenimento   dell'efficacia   dell'attestazione    SOA,    e    che
l'autorizzazione  giudiziale  a   partecipare   alle   procedure   di
affidamento postula il preventivo possesso  della  qualificazione  da
parte dell'operatore economico, deve concludersi  nel  senso  che  la
presentazione della domanda di ammissione  al  concordato  preventivo
con  le  caratteristiche  proprie  del  concordato  «con  continuita'
aziendale»   non   comporta   la   decadenza   dell'attestazione   di
qualificazione;  in  tale  ipotesi,  la  domanda  di  ammissione  non
costituisce, altresi',  elemento  ostativo  ai  fini  della  verifica
triennale  o  del  rinnovo  (per  le   imprese   attestate)   o   del
conseguimento dell'attestazione di qualificazione (per le imprese non
attestate). 
  In tale ipotesi, resta fermo l'obbligo della SOA di  monitorare  lo
svolgimento della procedura concorsuale in atto e  di  verificare  il
mantenimento del requisito con l'intervenuta ammissione al concordato
preventivo   con   continuita'   aziendale,   pena    la    decadenza
dell'attestazione in caso  di  mancata  ammissione  per  sopravvenuta
perdita del requisito. 
  Per quanto concerne, invece,  la  fase  successiva  all'intervenuta
ammissione al concordato preventivo  con  continuita'  aziendale,  il
legislatore consente a partire da questo  momento  la  partecipazione
alle gare prevedendo, come  sopra  esposto,  la  presentazione  degli
ulteriori elementi di garanzia indicati  dall'art.  186-bis  L.F.  Ne
consegue,  pertanto,  che  una  volta  intervenuto  il   decreto   di
ammissione alla procedura di concordato con continuita' aziendale  e'
consentita la dimostrazione del requisito di cui all'art.  38,  comma
1, lett. a) del Codice dei contratti  pubblici,  sia  ai  fini  della
partecipazione  alle  gare,  sia  ai  fini   dell'ottenimento   della
qualificazione in forza  del  rinvio  al  citato  art.  38  contenuto
nell'art. 78 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. 
  Come sopra  evidenziato,  l'art.  186-bis  L.F.,  nel  disciplinare
l'ammissione  alle  gare  per  le  imprese  ammesse   al   concordato
preventivo con continuita' aziendale, richiede  la  presentazione  in
gara di una relazione di un professionista che attesta la conformita'
al piano e la ragionevole capacita'  di  adempimento  del  contratto,
nonche' la presenza di un garante per l'esecuzione  dell'opera  nelle
forme dell'avvalimento ex art. 49 del Codice. 
  Tali  prescrizioni,  seppur   contenute   nella   novellata   norma
fallimentare  richiamata  nell'art.  38  del  Codice  dei   contratti
pubblici,  non   risultano   estensibili   anche   all'ambito   della
qualificazione, posto che la medesima viene rilasciata come  «patente
abilitante» per tutto il  periodo  di  validita'  della  stessa,  non
potendosi  prospettare  quindi  l'esibizione  di   dichiarazioni   di
garanzie indefinite in quanto non riferibili a  contratti  specifici,
ne' valutazioni di capacita' di adempimento svincolate da riferimenti
a specifici appalti. 
  Restano ferme le garanzie che vengono assunte successivamente dalle
singole  stazioni  appaltanti  al  fine  di  garantire  la   corretta
esecuzione dei contratti. 
Regime di qualificazione  delle  imprese  in  ipotesi  di  concordato
  preventivo «in bianco» 
  Accanto alle figure di  concordato  sopra  delineate,  il  «Decreto
Sviluppo  2012»  (D.L.  n.  83  del  2012)  ha  introdotto  anche  il
cosiddetto  «concordato  in  bianco»,  riconoscendo  al  debitore  la
facolta'  di  depositare,  presso  la   cancelleria   del   Tribunale
competente, un ricorso per l'ammissione alla procedura di  concordato
preventivo, riservandosi di  produrre  successivamente,  nel  termine
fissato con decreto dal giudice, la proposta e il piano concordatario
e i documenti previsti dall'art. 161  Legge  Fallimentare;  con  cio'
ponendo il dubbio in dottrina ed in giurisprudenza se la c.d. domanda
in bianco (ex art. 161,  comma  6,  L.F.)  sia  compatibile  con  una
proposta di concordato preventivo in continuita' aziendale  ai  sensi
dell'art. 186-bis L.F. 
  Tuttavia, poiche' la presentazione del  piano  e'  presupposto  per
l'applicabilita' dell'art. 186-bis L.F., le domande di concordato «in
bianco» non risultano essere idonee, di  per  se',  a  permettere  la
prosecuzione dell'attivita'. 
  Da cio' ne deriva che tale ipotesi costituisce causa  ostativa  per
la qualificazione nonche' presupposto per la soggezione  dell'impresa
al procedimento ex art. 40, comma 9-ter del Codice  per  perdita  del
corrispondente requisito. 
  Sulla base di quanto sopra considerato; 
 
                            Il Consiglio 
 
ritiene che: 
  al di fuori dei  confini  indicati  dal  citato  art.  186-bis,  le
imprese sottoposte  a  concordato  preventivo  «ordinario»  rientrano
nell'operativita' della causa ostativa prevista dall'art.  38,  comma
1, lett. a) del Codice, con  conseguente  incapacita'  di  conseguire
l'attestazione in forza del rinvio contenuto nell'art. 78 del  D.P.R.
n. 207/2010 ai  requisiti  di  carattere  generale  previsti  per  la
partecipazione alle gare; 
  le imprese gia' qualificate,  sottoposte  a  concordato  preventivo
«ordinario», sono soggette ai procedimenti ex art.  40,  comma  9-ter
del Codice di decadenza dell'attestazione  per  sopravvenuta  perdita
del requisito di cui all'art. 38, comma  1,  lett.  a)  del  medesimo
Codice; 
  la causa ostativa in  caso  di  concordato  preventivo  «ordinario»
decorre dalla domanda di ammissione al concordato,  e  cessa  con  il
decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi  dell'art.
180 L.F.; 
  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione   al   concordato
preventivo  con  le  caratteristiche  proprie  del  concordato   «con
continuita' aziendale», impedendo la  risoluzione  dei  contratti  in
corso  e  consentendo,  previa  autorizzazione  del   Tribunale,   la
partecipazione alle procedure di affidamento di  contratti  pubblici,
non comporta la decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione;  in
tale ipotesi, la  domanda  di  ammissione  non  costituisce  altresi'
elemento ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per
le  imprese  attestate)  o  del  conseguimento  dell'attestazione  di
qualificazione  (per  le  imprese  non  attestate),  fermo   restando
l'obbligo della SOA di  monitorare  lo  svolgimento  della  procedura
concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con
l'intervenuta ammissione al  concordato  preventivo  con  continuita'
aziendale; 
  successivamente  al  decreto  di  ammissione  alla   procedura   di
concordato preventivo con continuita' aziendale, le  imprese  possono
dimostrare il possesso del requisito di cui  all'art.  38,  comma  1,
lett. a) in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione, con
la precisazione che le prescrizioni di cui all'art. 186-bis, comma  5
L.F. sono espressamente riferite alla sola fase di gara. 
    Roma, 23 aprile 2014 
 
                                               Il presidente: Santoro 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 8 maggio 2014. 
Il Segretario: Esposito