AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Indicazioni sulle comunicazioni di cui all'articolo 74, comma 6,  del
D.P.R. n. 207/2010, recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante  "Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». (14A03804) 
(GU n.115 del 20-5-2014)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 74 comma 6 del Regolamento attuativo del Codice  dei
Contratti, D.P.R. n. 207/ 2010  (Regolamento),  che  dispone  che  la
mancata comunicazione da parte delle  imprese  all'Osservatorio,  nel
termine ivi indicato, delle variazioni di cui all'art.  8,  comma  5,
nonche' delle variazioni  di  cui  all'art.  87,  comma  6,  comporta
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
dall'art. 6, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di euro 25.822; 
    Visto l'art. 8, comma 5 del Regolamento, che  sancisce  l'obbligo
di   comunicazione   all'Osservatorio,   da   parte   delle   imprese
qualificate, di ogni  variazione  relativa  ai  requisiti  di  ordine
generale di cui all'art. 78 del Regolamento, entro trenta giorni  dal
suo verificarsi; 
    Visto l'art. 87, comma 6 del Regolamento che pone a carico  delle
imprese qualificate l'obbligo di comunicazione alle SOA che le  hanno
qualificate e all'Osservatorio,  di  ogni  variazione  relativa  alla
direzione  tecnica,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  avvenuta
variazione; 
 
                              Comunica 
 
    Che sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi - Servizi ad  accesso
riservato - e'  attivo  il  sistema  per  la  comunicazione  per  via
telematica all'Osservatorio presso l'Autorita'  delle  variazioni  di
cui all'art. 74 comma 6 del Regolamento (relative alla variazione dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 8,  comma  5  variazione
della Direzione Tecnica di cui all'art. 87, comma 6); 
    Che  le  comunicazioni  dovranno  essere  effettuate  dal  legale
rappresentante dell'impresa, che dovra' accedere con le  credenziali,
codice  fiscale  e  password,  fornite  con  il  servizio   di   auto
registrazione secondo  quanto  indicato  nella  relativa  pagina  web
dell'Autorita'; 
    Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente Comunicato le  imprese  sono  tenute  ad  effettuare  le
comunicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8,  comma  5  e  87,
comma 6 del Regolamento esclusivamente attraverso la  compilazione  e
l'invio del modulo telematico,  mediante  accesso  all'indirizzo  web
sopra indicato  e  secondo  le  indicazioni  riportate  nell'apposito
manuale utente disponibile al medesimo link; 
    Che a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente  Comunicato  cessa,  pertanto,  di  avere  efficacia  la
precedente  modalita'  di  comunicazione  mediante  modulo   cartaceo
allegato alla Determinazione dell'Autorita' n. 3 del 6 aprile 2011; 
    Che la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui agli art.
8, comma 5 e 87 comma 6 del Regolamento nel termine di trenta  giorni
dall'evento,  come  disposto  dall'art.  74  comma   6   del   citato
Regolamento, secondo le modalita' telematiche indicate  nel  presente
Comunicato, comporta  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria fino ad un massimo di Euro 25.822. 
    Roma, 12 maggio 2014 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 maggio 2014. 
p. Il segretario: Greco