N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2014

Ordinanza del 5 febbraio 2014 emessa  dal  Tribunale  di  Trento  nel
procedimento civile promosso da S. O. contro  Provincia  autonoma  di
Trento. 
 
Assistenza - Norme della Provincia autonoma di  Trento  -  Disciplina
  degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei
  ciechi civili e dei  sordomuti  -  Previsione  che  le  prestazioni
  assistenziali, di cui all'art. 3, sono estensibili, ove  si  tratti
  di soggetti residenti in Provincia di  Trento  e  in  possesso  dei
  requisiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7,  ai  rifugiati  stranieri,
  agli apolidi e agli stranieri considerati dal d.lgs.  n.  113/1999,
  titolari della carta di soggiorno ed ai loro figli minori - Lesione
  di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di
  uguaglianza per la diversa disciplina  di  situazioni  omogenee,  a
  seguito delle sentenze della Corte costituzionale  nn.  306/2008  e
  187/2010  -  Violazione  di   norma   di   diritto   internazionale
  generalmente riconosciuta - Violazione del diritto  alla  salute  -
  Lesione del diritto all'istruzione - Violazione  del  principio  di
  tutela dei lavoratori - Incidenza sulla garanzia assistenziale. 
- Legge della Provincia di Trento 15 giugno 1998, n. 7, art. 4, comma
  3, come modificato dall'art. 49  della  legge  della  Provincia  di
  Trento 27 agosto 1999, n.  3  e  dall'art.  87  della  legge  della
  Provincia Trento 19 febbraio 2002, n. 1. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38. 
(GU n.25 del 11-6-2014 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Letti gli atti del proc. n. 839/2013  RG,  a  scioglimento  della
riserva assunta all'udienza del  29.01.2014,  pronunzia  la  seguente
ordinanza  di  rimessione  degli  atti  alla  Eccellentissima   Corte
Costituzionale  in   relazione   alla   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della  Provincia
autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 (come  modificato  dall'art.  49
della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87  della  legge
provinciale 19.02.2002, n. 1),  vigente  fino  al  29.12.2010  (prima
della modifica effettuata dall'art.  45,  primo  comma,  della  legge
provinciale 27.12.2010, n. 27, entrata in vigore il successivo giorno
29). 
1. La rilevanza della questione 
    La rilevanza della questione risiede nel fatto che, nel  presente
giudizio, il  ricorrente  (cittadino  albanese  nato  il  24.07.1995,
regolarmente in  Italia  dal  28.01.2003  in  forza  di  permessi  di
soggiorno successivamente sempre rinnovati),  affetto  da  paraparesi
spastica ereditaria accertata dall'Azienda sanitaria della  Provincia
autonoma di Trento, deducendo  di  avere  difficolta'  persistenti  a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', il 5.11.2003
ha chiesto a detta Provincia, con decorrenza dal mese di dicembre del
2003, l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni
previsto e disciplinato dall'art. 3, primo comma, lett. a), n.  4,  e
dall'art. 4, terzo comma, della legge della cit.  Provincia  autonoma
di Trento, 15.06.1998, n. 7. Con i provvedimenti 13.03  e  5.04.2013,
la Provincia ha riconosciuto  al  ricorrente  detto  assegno  solo  a
partire dal  mese  di  gennaio  del  2011,  osservando  che,  per  il
precedente periodo dicembre 2003-dicembre 2010, l'assegno non  poteva
essergli erogato perche', pur  possedendo  il  ricorrente  tutti  gli
altri requisiti previsti dalla normativa provinciale, in tale periodo
il testo dell'allora vigente art. 4, terzo comma, richiedeva  che  il
beneficiario fosse anche titolare della carta di  soggiorno,  che  il
ricorrente invece pacificamente  non  aveva.  In  data  29.12.2010  -
proseguiva la Provincia - era peraltro entrata  in  vigore  la  legge
provinciale 27.12.2010, n. 27, il cui art.  45,  primo  comma,  aveva
modificato il cit. art. 4, terzo comma, della legge provinciale n.  7
del 1998, stabilendo che non era piu' necessaria la titolarita' della
carta di soggiorno, bensi' solo un titolo di soggiorno di durata  non
inferiore  ad  un  anno,  questo  si'  pacificamente  posseduto   dal
ricorrente,  con  la  conseguenza  che  l'assegno   poteva   essergli
corrisposto solo a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  nuova
normativa, e non invece con riferimento alle  mensilita'  precedenti.
Il ricorrente ha  quindi  adito  questo  giudice  affinche'  la  cit.
Provincia  autonoma  venga  condannata  a  corrispondergli  l'assegno
mensile per invalidi civili minorenni anche per il periodo che va dal
mese di dicembre del 2003 al mese di dicembre del 2010.  Sostiene  in
punto di diritto il ricorrente che l'art. 4, terzo comma, della legge
della cit. Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7, nel  testo
vigente in tale periodo, sarebbe contrario alla Carta Costituzionale. 
    La Provincia autonoma di Trento ribadisce la  legittimita'  della
mancata corresponsione  dell'indennita',  sostenendo  di  aver  fatto
corretta applicazione delle norme che disciplinano la successione  di
leggi nel tempo, atteso che il cit. art. 45, primo comma, della legge
provinciale 27.12.2010, n. 27, non e' retroattivo, poiche'  il  comma
ottavo dello stesso art.  45  prevede  che  la  nuova  disciplina  si
applichi solo ai giudizi pendenti, cio'  che  nella  fattispecie  non
accade, posto che il ricorso introduttivo del  presente  giudizio  e'
stato depositato solo il 2.12.2013. 
    Delineato  in  tal  modo  l'oggetto  del  giudizio,  osserva   il
giudicante che la rilevanza della questione di costituzionalita',  e'
data dall'osservare che se il  testo  vigente  nel  periodo  dicembre
2003-dicembre 2010 del cit. art. 4, terzo comma,  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998,  n.  7,  e'  conforme  alla
Carta Costituzionale, allora il ricorrente  non  avra'  diritto  alla
erogazione   dell'indennita'   anche   per   il   periodo    dicembre
2003-dicembre 2010, poiche' e' pacifico che egli all'epoca non  aveva
la carta di soggiorno; se invece detta norma e' contraria alla  Carta
Costituzionale,  allora  il  ricorrente  avra'  diritto  ad  ottenere
l'assegno anche per il cit. periodo dicembre 2003-dicembre 2010. 
2. La non manifesta infondatezza 
    L'assegno mensile per invalidi civili minorenni,  e'  previsto  e
disciplinato  dalla  legge  della  Provincia  autonoma   di   Trento,
15.06.1998, n. 7. 
    L'art. 4  terzo  comma,  di  tale  legge  (nel  testo  modificato
dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art.  87
della  legge  provinciale  19.02.2002,  n.  1),   vigente   fino   al
28.12.2010, e' il seguente. 
    "Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono  estensibili,  ove  si
tratti di soggetti residenti in provincia di Trento e in possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7, ai  rifugiati  stranieri,
agli apolidi e ai cittadini della Repubblica di  S.  Marino  in  base
alle  vigenti  convenzioni  internazionali,  nonche'  agli  stranieri
considerati dal decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione
e norme  sulla  condizione  dello  straniero),  come  modificato  dal
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, titolari della  carta  di
soggiorno e ai loro figli minori". 
    Dalla  lettura  della  norma  si  evince  chiaramente  che  anche
l'erogazione dell'assegno  mensile  per  invalidi  civili  minorenni,
cosi' come quella degli altri  interventi  assistenziali  previsti  a
favore degli invalidi civili in  genere,  dei  ciechi  civili  e  dei
sordomuti,  nel  periodo  che  interessa  al   ricorrente   (dicembre
2003-dicembre 2010), era subordinata alla titolarita' della carta  di
soggiorno. 
    Ebbene, ad avviso  di  questo  Tribunale  non  e'  manifestamente
infondato il dubbio che una disciplina siffatta  sia  contraria  alla
Costituzione. 
    Va infatti ricordato che il giudice delle leggi, con la  sentenza
16.12.2011,  n.  329,  in  materia  pressoche'  identica   (ancorche'
disciplinata dalla legge nazionale), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, nella parte in cui subordina al requisito  della  titolarita'
della carta di soggiorno la  concessione  ai  minori  extracomunitari
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato  della  indennita'
di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990,  n.  289.
lI giudice delle leggi ha accertato la violazione di tutte  le  norme
costituzionali invocate dal giudice a quo (artt. 2, 3, 32, 34,  38  e
117 Cost.), osservando che  "La  normativa  di  cui  qui  si  discute
risulta, dunque, in contrasto, non solo con l'art. 117, primo  comma,
Cost., in riferimento all'art. 14 della CEDU, per  come  interpretato
dalla Corte di Strasburgo, ma anche con i restanti parametri  evocati
dal  giudice  a  quo,  posto  che  il  trattamento  irragionevolmente
differenziato che essa impone - basato sulla semplice  condizione  di
straniero regolarmente soggiornante sul territorio  dello  Stato,  ma
non  ancora  in  possesso  dei  requisiti  di  permanenza  utili  per
conseguire la carta di soggiorno - viola, ad un tempo,  il  principio
di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro,
tanto piu' gravemente in quanto  essi  si  riferiscano  a  minori  in
condizione di disabilita'". 
    Nello stesso senso, il giudice delle leggi si era  gia'  espresso
con la sentenza 28.05.2010, n. 187, mediante la quale  ha  dichiarato
la l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  80,  comma  19,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,  nella  parte  in  cui  subordina  al
requisito della titolarita' della carta di soggiorno  la  concessione
agli stranieri legalmente soggiornanti  nel  territorio  dello  Stato
dell'assegno mensile di invalidita' di cui all'art. 13 della legge 30
marzo 1971, n. 118. Anche in tale fattispecie, il giudice delle leggi
ha ritenuto la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. 
    Anche nella sentenza n. 306  del  30.07.2008,  il  giudice  delle
leggi ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9,  comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -  come  modificato
dall'art. 9, comma 1, della legge  30  luglio  2002,  n.  189  e  poi
sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto  legislativo  8  gennaio
2007, n. 3 - nella  parte  in  cui  escludono  che  l'indennita'  di'
accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio  1980,  n.
18, possa essere attribuita agli stranieri  extracomunitari  soltanto
perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito  gia'
stabiliti per la Carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto  del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 per il permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo. Anche  in  tale  pronunzia,  il
giudice delle leggi ha ravvisato la violazione degli artt. 2, 3,  10,
11, 32, 35, 38 e 117, primo comma, della  Costituzione,  evidenziando
che "E' opportuno premettere che l'indennita'  di  accompagnamento  -
spettante ai disabili non autonomamente deambulanti, o che non  siano
in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita,  per  il
solo  fatto  delle  minorazioni  e,  quindi,   indipendentemente   da
qualsiasi  requisito   reddituale   -   rientra   nelle   prestazioni
assistenziali e, piu' in generale, anche nella terminologia  adottata
dalla Corte  di  Strasburgo,  attiene  alla  sicurezza  o  assistenza
sociale. In tale ambito, questa Corte  ha  affermato  che  le  scelte
connesse  alla  individuazione  delle  categorie  dei  beneficiari  -
necessariamente da circoscrivere in ragione della  limitatezza  delle
risorse finanziarie - debbano essere operate, sempre e  comunque,  in
ossequio al principio di ragionevolezza, ma anche che al  legislatore
e' consentito introdurre regimi differenziati, circa  il  trattamento
da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una causa
normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria (sentenza
n. 432 del 2005). 
    10.  -  Tutto  cio'  premesso,   la   Corte   ritiene   che   sia
manifestamente  irragionevole  subordinare  l'attribuzione   di   una
prestazione assistenziale quale l'indennita' di accompagnamento  -  i
cui presupposti sono, come si' e' detto,  la  totale  disabilita'  al
lavoro,  nonche'  l'incapacita'  alla  deambulazione  autonoma  o  al
compimento da soli degli atti quotidiani della vita - al possesso  di
un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno  in  Italia
che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarita'  di  un
reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso
anche come diritto ai rimedi possibili e, come  nel  caso,  parziali,
alle menomazioni prodotte da patologie di non  lieve  importanza.  Ne
consegue il contrasto delle disposizioni censurate non  soltanto  con
l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt.  32  e  38  Cost.,  nonche'  -
tenuto conto che quello alla salute  e'  diritto  fondamentale  della
persona (vedi, per tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e  n.  432  del
2005) - con l'art. 2 della Costituzione. Sotto tale profilo e  per  i
medesimi motivi, la normativa censurata viola l'art. 10, primo comma,
della  Costituzione,  dal  momento  che  tra  le  norme  del  diritto
internazionale generalmente riconosciute rientrano  quelle  che,  nel
garantire i  diritti  fondamentali  della  persona  indipendentemente
dall'appartenenza   a   determinate   entita'   politiche,    vietano
discriminazioni  nei  confronti   degli   stranieri,   legittimamente
soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore  italiano  e'
certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli  e
non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso
e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza  n.
148   del   2008).   E'   possibile,   inoltre,   subordinare,    non
irragionevolmente, l'erogazione  di  determinate  prestazioni  -  non
inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza
che il titolo di legittimazione  dello  straniero  al  soggiorno  nel
territorio dello Stato ne dimostri il carattere non  episodico  e  di
non breve durata; una volta, pero', che il diritto a soggiornare alle
condizioni  predette  non  sia  in  discussione,   non   si   possono
discriminare  gli  stranieri,   stabilendo,   nei   loro   confronti,
particolari limitazioni per il  godimento  dei  diritti  fondamentali
della persona, riconosciuti  invece  ai  cittadini.  Le  disposizioni
censurate sono, pertanto, illegittime nella parte in cui -  oltre  ai
requisiti sanitari e di durata del soggiorno  in  Italia  e  comunque
attinenti alla persona, gia' stabiliti per rilascio  della  carta  di
soggiorno ed ora (per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007) del  permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sospettati  di
illegittimita' dal remittente - esigono,  ai  fini  dell'attribuzione
dell'indennita' di accompagnamento, anche requisiti  reddituali,  ivi
compresa la disponibilita' di un alloggio, avente le  caratteristiche
indicate dal nuovo testo dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286  del
1998". 
    Questa e' dunque la motivazione di  Corte  Cost.  30.07.2008,  n.
306. 
    Ad avviso di questo Tribunale, non sembra dubbio che  i  medesimi
principi costituzionali debbano essere applicati anche al  cit.  art.
4, terzo comma, della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento,
15.06.1998,  n.  7  (come  modificato  dall'art.   49   della   legge
provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della  legge  provinciale
19.02.2002, n. 1), vigente fino al 29.12.2010 (prima  della  modifica
effettuata  dall'art.  45,  primo  comma,  della  legge   provinciale
27.12.2010, n. 27,  entrata  in  vigore  il  successivo  giorno  29),
dovendosi solo precisare che, per effetto dell'art.  8,  n.  25,  del
d.P.R. 31.08.1972, n. 670 (testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernente lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  la
provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa  esclusiva  in
materia di assistenza e beneficenza pubblica.  Come  noto,  peraltro,
tale competenza legislativa esclusiva,  incontra  i  limiti  previsti
dall'art. 4 dello stesso d.P.R. 31.08.1972, n. 670 (in base al  quale
"in  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico  della  Repubblica  e  con  il  rispetto   degli   obblighi
internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e'  compreso
quello della tutela delle minoranze  linguistiche  locali  -  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative"):
limiti che, per i motivi sopra evidenziati, la legge della  Provincia
autonoma non sembra aver rispettato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134  Cost.,  e  gli  artt.  23  e  ss.  della  legge
11.03.1957, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
della legge della Provincia autonoma  di  Trento,  15.06.1998,  n.  7
(come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999,  n.
3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n.  1),  vigente
fino al 29.12.2010 (prima della  modifica  effettuata  dall'art.  45,
primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n.  27,  entrata  in
vigore  il  successivo  giorno  29),  con  riferimento  ai  parametri
costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35, 38  Cost.,
nonche' di cui all'art. 4 del d.P.R. 31.08.1972, n. 670 (testo  unico
delle leggi costituzionali concernente lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige). 
    Dispone la immediata trasmissione degli  atti  e  della  presente
ordinanza,   comprensivi   della   documentazione    attestante    il
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni,  alla
Eccellentissima Corte Costituzionale e sospende il giudizio. 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza  alle  parti  in
causa ed al Presidente  della  Giunta  della  Provincia  Autonoma  di
Trento, nonche' la sua  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio
Provinciale della medesima Provincia Autonoma. 
        Trento, 4 febbraio 2014 
 
                         Il Giudice: Beghini