N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2014
Ordinanza del 5 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento civile promosso da S. O. contro Provincia autonoma di Trento. Assistenza - Norme della Provincia autonoma di Trento - Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti - Previsione che le prestazioni assistenziali, di cui all'art. 3, sono estensibili, ove si tratti di soggetti residenti in Provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri, agli apolidi e agli stranieri considerati dal d.lgs. n. 113/1999, titolari della carta di soggiorno ed ai loro figli minori - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza per la diversa disciplina di situazioni omogenee, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 306/2008 e 187/2010 - Violazione di norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta - Violazione del diritto alla salute - Lesione del diritto all'istruzione - Violazione del principio di tutela dei lavoratori - Incidenza sulla garanzia assistenziale. - Legge della Provincia di Trento 15 giugno 1998, n. 7, art. 4, comma 3, come modificato dall'art. 49 della legge della Provincia di Trento 27 agosto 1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge della Provincia Trento 19 febbraio 2002, n. 1. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38.(GU n.25 del 11-6-2014 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del proc. n. 839/2013 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.01.2014, pronunzia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Eccellentissima Corte Costituzionale in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 (come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n. 1), vigente fino al 29.12.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, entrata in vigore il successivo giorno 29). 1. La rilevanza della questione La rilevanza della questione risiede nel fatto che, nel presente giudizio, il ricorrente (cittadino albanese nato il 24.07.1995, regolarmente in Italia dal 28.01.2003 in forza di permessi di soggiorno successivamente sempre rinnovati), affetto da paraparesi spastica ereditaria accertata dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Trento, deducendo di avere difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', il 5.11.2003 ha chiesto a detta Provincia, con decorrenza dal mese di dicembre del 2003, l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni previsto e disciplinato dall'art. 3, primo comma, lett. a), n. 4, e dall'art. 4, terzo comma, della legge della cit. Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7. Con i provvedimenti 13.03 e 5.04.2013, la Provincia ha riconosciuto al ricorrente detto assegno solo a partire dal mese di gennaio del 2011, osservando che, per il precedente periodo dicembre 2003-dicembre 2010, l'assegno non poteva essergli erogato perche', pur possedendo il ricorrente tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa provinciale, in tale periodo il testo dell'allora vigente art. 4, terzo comma, richiedeva che il beneficiario fosse anche titolare della carta di soggiorno, che il ricorrente invece pacificamente non aveva. In data 29.12.2010 - proseguiva la Provincia - era peraltro entrata in vigore la legge provinciale 27.12.2010, n. 27, il cui art. 45, primo comma, aveva modificato il cit. art. 4, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1998, stabilendo che non era piu' necessaria la titolarita' della carta di soggiorno, bensi' solo un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, questo si' pacificamente posseduto dal ricorrente, con la conseguenza che l'assegno poteva essergli corrisposto solo a decorrere dall'entrata in vigore della nuova normativa, e non invece con riferimento alle mensilita' precedenti. Il ricorrente ha quindi adito questo giudice affinche' la cit. Provincia autonoma venga condannata a corrispondergli l'assegno mensile per invalidi civili minorenni anche per il periodo che va dal mese di dicembre del 2003 al mese di dicembre del 2010. Sostiene in punto di diritto il ricorrente che l'art. 4, terzo comma, della legge della cit. Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7, nel testo vigente in tale periodo, sarebbe contrario alla Carta Costituzionale. La Provincia autonoma di Trento ribadisce la legittimita' della mancata corresponsione dell'indennita', sostenendo di aver fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano la successione di leggi nel tempo, atteso che il cit. art. 45, primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, non e' retroattivo, poiche' il comma ottavo dello stesso art. 45 prevede che la nuova disciplina si applichi solo ai giudizi pendenti, cio' che nella fattispecie non accade, posto che il ricorso introduttivo del presente giudizio e' stato depositato solo il 2.12.2013. Delineato in tal modo l'oggetto del giudizio, osserva il giudicante che la rilevanza della questione di costituzionalita', e' data dall'osservare che se il testo vigente nel periodo dicembre 2003-dicembre 2010 del cit. art. 4, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7, e' conforme alla Carta Costituzionale, allora il ricorrente non avra' diritto alla erogazione dell'indennita' anche per il periodo dicembre 2003-dicembre 2010, poiche' e' pacifico che egli all'epoca non aveva la carta di soggiorno; se invece detta norma e' contraria alla Carta Costituzionale, allora il ricorrente avra' diritto ad ottenere l'assegno anche per il cit. periodo dicembre 2003-dicembre 2010. 2. La non manifesta infondatezza L'assegno mensile per invalidi civili minorenni, e' previsto e disciplinato dalla legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7. L'art. 4 terzo comma, di tale legge (nel testo modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n. 1), vigente fino al 28.12.2010, e' il seguente. "Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono estensibili, ove si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri, agli apolidi e ai cittadini della Repubblica di S. Marino in base alle vigenti convenzioni internazionali, nonche' agli stranieri considerati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, titolari della carta di soggiorno e ai loro figli minori". Dalla lettura della norma si evince chiaramente che anche l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni, cosi' come quella degli altri interventi assistenziali previsti a favore degli invalidi civili in genere, dei ciechi civili e dei sordomuti, nel periodo che interessa al ricorrente (dicembre 2003-dicembre 2010), era subordinata alla titolarita' della carta di soggiorno. Ebbene, ad avviso di questo Tribunale non e' manifestamente infondato il dubbio che una disciplina siffatta sia contraria alla Costituzione. Va infatti ricordato che il giudice delle leggi, con la sentenza 16.12.2011, n. 329, in materia pressoche' identica (ancorche' disciplinata dalla legge nazionale), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennita' di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289. lI giudice delle leggi ha accertato la violazione di tutte le norme costituzionali invocate dal giudice a quo (artt. 2, 3, 32, 34, 38 e 117 Cost.), osservando che "La normativa di cui qui si discute risulta, dunque, in contrasto, non solo con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 della CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ma anche con i restanti parametri evocati dal giudice a quo, posto che il trattamento irragionevolmente differenziato che essa impone - basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno - viola, ad un tempo, il principio di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro, tanto piu' gravemente in quanto essi si riferiscano a minori in condizione di disabilita'". Nello stesso senso, il giudice delle leggi si era gia' espresso con la sentenza 28.05.2010, n. 187, mediante la quale ha dichiarato la l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Anche in tale fattispecie, il giudice delle leggi ha ritenuto la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. Anche nella sentenza n. 306 del 30.07.2008, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 - nella parte in cui escludono che l'indennita' di' accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti per la Carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Anche in tale pronunzia, il giudice delle leggi ha ravvisato la violazione degli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, evidenziando che "E' opportuno premettere che l'indennita' di accompagnamento - spettante ai disabili non autonomamente deambulanti, o che non siano in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, per il solo fatto delle minorazioni e, quindi, indipendentemente da qualsiasi requisito reddituale - rientra nelle prestazioni assistenziali e, piu' in generale, anche nella terminologia adottata dalla Corte di Strasburgo, attiene alla sicurezza o assistenza sociale. In tale ambito, questa Corte ha affermato che le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie - debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza, ma anche che al legislatore e' consentito introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria (sentenza n. 432 del 2005). 10. - Tutto cio' premesso, la Corte ritiene che sia manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennita' di accompagnamento - i cui presupposti sono, come si' e' detto, la totale disabilita' al lavoro, nonche' l'incapacita' alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita - al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarita' di un reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza. Ne consegue il contrasto delle disposizioni censurate non soltanto con l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost., nonche' - tenuto conto che quello alla salute e' diritto fondamentale della persona (vedi, per tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del 2005) - con l'art. 2 della Costituzione. Sotto tale profilo e per i medesimi motivi, la normativa censurata viola l'art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entita' politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore italiano e' certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). E' possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, pero', che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini. Le disposizioni censurate sono, pertanto, illegittime nella parte in cui - oltre ai requisiti sanitari e di durata del soggiorno in Italia e comunque attinenti alla persona, gia' stabiliti per rilascio della carta di soggiorno ed ora (per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sospettati di illegittimita' dal remittente - esigono, ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento, anche requisiti reddituali, ivi compresa la disponibilita' di un alloggio, avente le caratteristiche indicate dal nuovo testo dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998". Questa e' dunque la motivazione di Corte Cost. 30.07.2008, n. 306. Ad avviso di questo Tribunale, non sembra dubbio che i medesimi principi costituzionali debbano essere applicati anche al cit. art. 4, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 (come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n. 1), vigente fino al 29.12.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, entrata in vigore il successivo giorno 29), dovendosi solo precisare che, per effetto dell'art. 8, n. 25, del d.P.R. 31.08.1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), la provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Come noto, peraltro, tale competenza legislativa esclusiva, incontra i limiti previsti dall'art. 4 dello stesso d.P.R. 31.08.1972, n. 670 (in base al quale "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative"): limiti che, per i motivi sopra evidenziati, la legge della Provincia autonoma non sembra aver rispettato.
P.Q.M. Visto l'art. 134 Cost., e gli artt. 23 e ss. della legge 11.03.1957, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 (come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n. 1), vigente fino al 29.12.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, entrata in vigore il successivo giorno 29), con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35, 38 Cost., nonche' di cui all'art. 4 del d.P.R. 31.08.1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Eccellentissima Corte Costituzionale e sospende il giudizio. Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, nonche' la sua comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale della medesima Provincia Autonoma. Trento, 4 febbraio 2014 Il Giudice: Beghini