GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 22 maggio 2014 

Provvedimento generale in materia di trattamento dei  dati  personali
nell'ambito dei servizi di mobile remote payment. (Delibera n.  258).
(14A04553) 
(GU n.137 del 16-6-2014)

 
 
 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»); 
  Vista  la  direttiva  2007/64/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento  nel
mercato interno («Payment Service Directive»), recante modifica delle
direttive 97/7/CE; 2002/65/CE; 2005/60/CE e 2006/48/CE che abroga  la
direttiva 97/5/CE (di seguito PSD); 
  Visto il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010  (pubblicato
sul supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  36  del  13
febbraio 2010), di recepimento della PSD; 
  Vista la  direttiva  2009/110/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attivita'  degli  istituti  di  moneta  elettronica,   («e-Money
Directive») recante modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/48/CE
e che abroga la direttiva 2000/46/CE (di seguito EMD); 
  Visto il decreto legislativo n. 45 del 16 aprile  2012  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 24 aprile  2012),  di  recepimento
della EMD; 
  Visti i provvedimenti della Banca d'Italia del  5  luglio  2011  di
«Attuazione del titolo II  del  decreto  legislativo  n.  11  del  27
gennaio 2010 relativo ai servizi di  pagamento  (Diritti  e  obblighi
delle parti)» e del 15 febbraio  2010  recante  le  «Disposizioni  di
vigilanza per gli istituti di pagamento»; 
  Visto il Libro verde della Commissione europea dell'11 gennaio 2012
«Verso un mercato europeo  integrato  dei  pagamenti  tramite  carte,
internet e telefono mobile»; 
  Vista  la  Proposta  di  risoluzione  del  20  novembre  2012   del
Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione europea; 
  Visto  il  decreto-legge  n.  201  del  6  dicembre  2011,  recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre  2011  -  supplemento  ordinario  n.  251)   c.d.   «Decreto
SalvaItalia», convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214 (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  27
dicembre 2011 - supplemento ordinario  n.  276)  e,  in  particolare,
l'art. 12 (comma 4) «Riduzione del limite per la  tracciabilita'  dei
pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante» con riguardo
ai nuovi prestatori di servizi di pagamento; 
  Visto  il  decreto-legge  n.  179  del  18  ottobre  2012,  recante
«Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del  Paese»  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19  ottobre  2012  -  supplemento
ordinario n. 194/L),  c.d.  «Decreto  sviluppo-bis»,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 221 del  17  dicembre  2012  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre  2012  -  supplemento
ordinario  n.  208)  e,  in  particolare,  l'art.   8   «Misure   per
l'innovazione dei  sistemi  di  trasporto»  e  l'art.  15  «Pagamenti
elettronici» che, tra l'altro, ha sostituito, al comma  1,  l'art.  5
del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 145 del 2 marzo  200  «Regolamento
recante la disciplina dei sevizi a  sovrapprezzo»  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2006); 
  Visto il Libro bianco dell'European Payments Council del 19  giugno
2013 sui sistemi mobili di pagamento (mobile wallet payments); 
  Vista la «Proposta  di  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativa ai  servizi  di  pagamento  nel  mercato  interno,
recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE
e che abroga la direttiva 2007/64/CE» della Commissione  europea  del
24 luglio 2013; 
  Visti gli emendamenti del Parlamento europeo alla suddetta proposta
di direttiva, approvati il 3 aprile 2014; 
  Visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla
medesima proposta, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea dell'8 febbraio  2014  (2014/C38/07)  e  sul  sito  del  GEPD
http://www.edps.europa.eu; 
  Vista  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 12  luglio  2002  «relativa  al  trattamento  dei  dati
personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla  vita  privata  e
alle comunicazioni elettroniche)»; 
  Vista  la  direttiva  2006/24/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 marzo 2006 «Riguardante  la  conservazione  di  dati
generati  o  trattati  nell'ambito  della  fornitura  di  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche
di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE»; 
  Vista la decisione della Corte  di  giustizia  dell'Unione  Europea
dell'8 aprile 2014, n. 54/2014, in  riferimento  alle  cause  riunite
C-293/12 e C-594/12, che ha dichiarato l'invalidita' della  direttiva
2006/24/CE; 
  Visto il provvedimento del Garante del 15 maggio 2013 sul «Consenso
al  trattamento  dei  dati  personali  per  finalita'  di  "marketing
diretto"  attraverso  strumenti  tradizionali  e   automatizzati   di
contatto» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del  26  luglio
2013); 
  Visto il provvedimento del Garante in materia di  attuazione  della
disciplina sulla comunicazione delle  violazioni  di  dati  personali
(c.d. data breach) del  4  aprile  2013  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 4 aprile 2013); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001); 
  Ritenuto opportuno fornire le necessarie  indicazioni  rispetto  al
trattamento dei dati personali  degli  utenti  che  si  avvalgono  di
servizi di pagamento  o  trasferimento  di  denaro  tramite  telefono
cellulare, c.d. mobile payment; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                              Premesso 
 
  Il ricorso  alle  potenzialita'  del  mobile  payment,  ovvero  dei
servizi  che  consentono  di  gestire  gli  acquisti  ed  i  relativi
pagamenti di beni  sia  digitali  che  fisici  tramite  un  terminale
mobile, la cui diffusione ha negli ultimi anni, grazie alla  continua
evoluzione della tecnologia, radicalmente modificato il  settore  del
commercio tradizionale ed elettronico ha  aperto,  anche  nel  nostro
Paese, nuove prospettive. Cio' ha determinato un'accelerazione  della
conclusione delle transazioni  commerciali  ed  un'accentuazione  dei
processi  di  smaterializzazione   dei   trasferimenti   di   denaro,
ampliando, altresi', la tipologia dei  prodotti  e  servizi  fruibili
attraverso il ricorso al mobile payment e la platea dei soggetti  che
operano in questo ambito, nonche'  la  quantita'  di  dati  personali
trattati. 
  I servizi di mobile payment, classificabili  nelle  due  principali
categorie del mobile remote payment e del mobile  proximity  payment,
riguardano, rispettivamente, le operazioni di pagamento di un bene  o
servizio tra esercente e cliente, attivate da quest'ultimo a distanza
attraverso  il  telefono  cellulare  e  le  operazioni  di  pagamento
eseguite dal cliente avvicinando il  dispositivo  mobile,  dotato  di
tecnologia NFC (Near Field Communication che  fornisce  connettivita'
wireless bidirezionale a corto raggio) ad  un  apposito  lettore  POS
(point of sale), posto presso il punto vendita dell'esercente da  cui
si acquista il bene. 
  Si tratta  di  passi  importanti  nel  settore  dei  micropagamenti
rispetto all'uso del contante,  da  cui  discendono  valutazioni  che
riguardano anche il trattamento dei dati personali degli interessati. 
  Se infatti, da un lato, si pongono le facilitazioni delle modalita'
di acquisto attraverso il terminale mobile ed un possibile  risparmio
dei costi propri delle transazioni effettuate con carte di pagamento,
dall'altro  non  possono  trascurarsi  i  profili  che  investono  il
corretto utilizzo e la  sicurezza  delle  informazioni  di  carattere
personale che l'utente deve fornire per fruire dei nuovi  servizi  di
pagamento. 
  Il  mobile  payment  ed  il  conseguente  ricorso  sia  a  reti  di
comunicazione elettronica, sia a tecnologie come  la  NFC  (che,  con
riguardo alla modalita' proximity, saranno richiamate in un  apposito
provvedimento dell'Autorita') implica, infatti, il trattamento di una
serie  di  dati  personali  dell'utente   non   solo   di   carattere
identificativo ma, potenzialmente, anche di  natura  sensibile.  Cio'
con la conseguenza  che  tale  trattamento,  oltre  a  svolgersi  nel
rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali  e,  in
particolare, dei principi generali  di  liceita',  pertinenza  e  non
eccedenza, di correttezza e buona fede sanciti dal Codice (cfr.  art.
11),  deve  essere  improntato  anche  al   rispetto   del   presente
provvedimento generale. 
  Il provvedimento dell'Autorita' e' difatti volto ad individuare  le
prescrizioni dirette ai diversi soggetti coinvolti  nelle  operazioni
di pagamento tramite telefonia mobile,  allo  scopo  di  prevenire  i
rischi connessi ad un utilizzo improprio  dei  dati  personali  degli
utenti che intendono avvalersi del mobile remote payment. 
1. Quadro normativo. 
  La direttiva 2007/64/CE, c.d. PSD (recepita a livello  interno  dal
decreto legislativo n. 11/2010), ha aperto il mercato dei servizi  di
pagamento anche ad operatori di matrice non bancaria nell'ottica, non
solo di  armonizzare  il  relativo  quadro  giuridico,  superando  la
frammentazione normativa  delle  singole  realta'  nazionali,  ma  di
definire nuovi profili di efficienza, parita' e sicurezza per tutti i
portatori di interessi in tale ambito. 
  La PSD indica, tra l'altro, le condizioni per autorizzare  i  nuovi
soggetti non  bancari  all'esercizio  di  un  servizio  di  pagamento
all'interno dell'UE, prevedendo, in particolare, che i nuovi istituti
di pagamento possano operare come intermediari di  pagamento,  previa
autorizzazione delle Autorita' competenti, nell'ambito di un  «regime
semplificato» rispetto a quello degli istituti bancari. 
  Difatti,  nella  sua  attuale  configurazione,  la  direttiva,  nel
definire  i  «servizi  di  pagamento»   rimandando   alle   attivita'
commerciali elencate nel relativo allegato (cfr. art. 4, punto 3  che
rinvia al punto 7 dell'allegato) consente agli operatori del  sistema
o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica  di  agire
nella  veste  di  intermediari  tra  l'utilizzatore  di  servizi   di
pagamento che usa un  dispositivo  di  telecomunicazione  digitale  o
informatico ed il fornitore di beni e servizi (cfr. anche  l'art.  1,
comma 1, lettera b), punto 7 del  decreto  interno  di  recepimento).
Tale attivita'  rientra  nell'ambito  di  quelle  definite  nel  c.d.
positive scope. 
  Dal perimetro di applicazione delle previsioni comunitarie e  delle
conseguenti disposizioni interne restano invece escluse le operazioni
di pagamento,  eseguite  tramite  il  suddetto  dispositivo,  che  si
riferiscono all'acquisto di beni e servizi digitali, la cui  consegna
o il cui utilizzo siano effettuati mediante tale dispositivo  gestito
dall'operatore di telecomunicazione digitale  o  informatico,  quando
quest'ultimo  non  agisca  esclusivamente  come  mero   intermediario
autorizzato del pagamento tra l'utente ed  il  fornitore  di  beni  e
servizi (cfr. l'art. 3, lettera l) della PSD e  l'art.  2,  comma  2,
lettera n) del decreto legislativo n. 11/2010, a sua volta richiamato
al paragrafo 2.2.9 del menzionato provvedimento della Banca  d'Italia
del 5 luglio 2011), ma svolga una serie di ulteriori funzioni. 
  Tali funzioni possono rinvenirsi in quelle di  accesso,  ricerca  e
distribuzione del contenuto digitale e si atteggiano in modo tale che
la relativa assenza non consentirebbe all'utente di  fruirne  con  le
medesime modalita' sopra descritte. Viene cosi' a delinearsi il  c.d.
negative scope, ovvero lo spazio delle  deroghe  nel  quale  ricadono
quelle attivita' non  classificate  come  servizi  di  pagamento  che
possono essere prestate dagli operatori del sistema o della  rete  di
telecomunicazioni  o  digitale  o  informatica  (da  intendersi  come
fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica  accessibili
al  pubblico),  senza  l'obbligo  di  diventare  o  agire   come   un
intermediario di pagamento. 
  Tale esclusione consente quindi all'operatore, sotto un profilo  di
significativa innovazione, di intervenire nel settore  dei  pagamenti
elettronici anche prestando direttamente un  servizio  attraverso  la
propria rete di telecomunicazione. 
  In  questo  senso  la   PSD   (Considerando   6),   nel   precisare
l'opportunita' che il quadro giuridico disciplinato  non  si  applica
quando  l'attivita'  dell'operatore  va  al  di  la'  della  semplice
operazione di pagamento, richiama le menzionate funzioni di  accesso,
distribuzione  o  consultazione  proprio  in   termini   di   «valore
intrinseco» che tale soggetto puo' aggiungere al contenuto  dei  beni
digitali offerti all'utente. 
2. Futuri inquadramenti normativi. 
  Con riguardo al quadro normativo sopra delineato occorre dar  conto
dei recenti cambiamenti  previsti  a  livello  europeo,  rispetto  al
vigente acquis legislativo e regolamentare in materia di  servizi  di
pagamento. 
  Ci si riferisce alla proposta  della  Commissione  europea  del  24
luglio 2013 di riesame della «e-Money Directive» e di inglobamento ed
abrogazione della «Service Payment Directive», al precipuo  scopo  di
aggiornare l'assetto giuridico in materia  di  servizi  di  pagamento
nell'ambito dell'UE, «in un'epoca in cui la distinzione tra  istituti
di pagamento e istituti di moneta elettronica e' sempre meno netta  e
si  assiste  alla  convergenza  delle  tecnologie   e   dei   modelli
commerciali» e di rispondere al meglio alle esigenze  di  un  vero  e
proprio mercato integrato che favorisca la concorrenza, l'innovazione
e la sicurezza. 
  Tali obiettivi erano del resto gia'  emersi  nel  gennaio  2012,  a
seguito della pubblicazione, da parte della  Commissione,  del  Libro
verde «Verso un  mercato  europeo  integrato  dei  pagamenti  tramite
carte,  internet  e  telefono  mobile»,  nonche'  degli  esiti  della
successiva consultazione  pubblica  che  aveva  registrato  un  ampio
numero di contributi sulle possibili esigenze di modifica del vigente
quadro dei pagamenti. 
  Alla luce degli scopi e degli ostacoli individuati nel Libro verde,
il Parlamento europeo ha poi,  con  la  risoluzione  adottata  il  20
novembre 2012,  richiesto  una  riforma  del  modello  di  governance
dell'area unica dei pagamenti in euro, in linea con l'agenda digitale
e, in particolare, con la creazione di un mercato unico del digitale. 
  In questo quadro, l'analisi condotta nell'ambito  della  menzionata
proposta di inglobamento ed abrogazione della PSD ha fatto  emergere,
tra l'altro, l'intenzione di ridefinire il dettato degli articoli 3 e
4 della direttiva tanto sotto il  profilo  soggettivo,  quanto  sotto
quello oggettivo, evidenziando una nuova, possibile, prospettiva  che
tende  a  delimitare  l'esenzione  relativa  ai  contenuti   digitali
esclusivamente  ai  servizi  di  pagamento  accessori,  prestati  dai
fornitori di reti o di servizi  di  comunicazione  elettronica  sulla
base di determinate soglie di pagamento. 
  Cio' nondimeno, in attesa di  conoscere  se  e  quali  saranno  gli
effettivi esiti della proposta e che  implicazioni  essa  comportera'
nel nostro ordinamento interno,  giova  ribadire  che  lo  scopo  del
presente  provvedimento,  il  quale  si  basa  sull'attuale   assetto
normativo del settore, e' quello di  garantire,  in  un  mercato  dei
pagamenti sempre piu' dinamico, un uso sicuro e al contempo  efficace
delle informazioni che riguardano gli utenti. 
  In quest'ottica l'Autorita'  ha  peraltro  condotto  una  serie  di
attivita' ispettive nell'ambito della fornitura di servizi di  mobile
remote payment, cosi' da individuare eventuali profili di  criticita'
e prevedere misure opportune e  sempre  piu'  mirate  ad  una  tutela
effettiva dei dati personali, fornendo altresi'  utili  strumenti  di
intervento a tutti i soggetti coinvolti. 
3. Il Mobile remote payment. 
  Attualmente le operazioni di mobile remote payment,  ricorrendo  le
circostanze sopra menzionate, vedono coinvolti diversi soggetti,  tra
cui i fornitori  di  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico, per l'acquisto di contenuti digitali tramite
terminale mobile, ovvero, anche a seguito degli interventi  normativi
di cui al citato «Decreto Sviluppo bis», di titoli digitalizzati  che
possono consentire all'utente l'accesso a servizi di utilita' sociale
o a servizi in mobilita'. Rispetto a questi ultimi i  profili  legati
al trattamento dei dati personali  saranno  oggetto  di  un  apposito
provvedimento  del   Garante,   cosi'   come   altre   considerazioni
dell'Autorita'  potranno  investire  ambiti  di  utilizzo   di   dati
personali  che  prevedono  il  ricorso   a   tecnologie   diverse   e
tradizionali e altri servizi di pagamento. 
  Pertanto, proprio in  uno  scenario  cosi'  in  evoluzione,  si  e'
ritenuto   opportuno   individuare,    nell'ambito    del    presente
provvedimento,     un     contesto     operativo,     un'architettura
tecnico-organizzativa  di  riferimento  ed  i  possibili  ruoli   dei
soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio di  mobile
remote payment. 
  In particolare, l'ambito individuato riguarda  l'offerta  da  parte
dei  fornitori  di  reti  e  servizi  di  comunicazione   elettronica
accessibili al pubblico (di  seguito  operatori)  di  prodotti  e  di
servizi digitali (singoli prodotti o servizi in abbonamento) fruibili
dall'utente tramite smartphone, tablet e PC,  attraverso  servizi  di
micropagamento (secondo quanto previsto dal decreto  ministeriale  n.
145/2006) mediante terminale mobile. 
  La menzionata architettura prevede la costituzione di una  apposita
piattaforma tecnologica destinata alla gestione delle nuove modalita'
di pagamento attraverso l'addebito e la conseguente decurtazione  del
costo del contenuto digitale richiesto dal  credito  telefonico,  per
gli utenti dotati di una carta ricaricabile,  ovvero  l'addebito  sul
conto telefonico, per quelli che abbiano sottoscritto un contratto di
abbonamento con l'operatore di riferimento. 
  I processi gestionali  legati  all'operativita'  della  piattaforma
implicano, infine, sotto il profilo soggettivo,  l'intervento,  oltre
che  degli  operatori  e  dei  fornitori   dei   contenuti   digitali
disponibili  (di  seguito  merchant),  di  appositi  hub  preposti  a
svolgere  generalmente,  tra  gli  uni  e  gli  altri,  il  ruolo  di
«interfaccia» tecnologica (di seguito aggregatori). 
  Le  suddette  considerazioni  non  intendono,  tuttavia,   limitare
l'applicazione  del  presente  provvedimento,  il  quale  si  rivolge
all'intero contesto in cui puo' realizzarsi un'operazione  di  mobile
remote payment volta all'acquisto di beni e servizi digitali,  quindi
anche attraverso altri scenari tecnologici  ed  altre  configurazioni
soggettive. Difatti sono da considerarsi ricompresi,  nell'ambito  di
riferimento delle misure che vengono indicate  dall'Autorita',  anche
altri soggetti diversi dagli operatori  telefonici,  dai  merchant  e
dagli aggregatori,  i  quali,  tramite  proprie  applicazioni  ovvero
applicazioni  sviluppate  da  terze   parti   abilitate,   consentono
l'accesso ad un mercato di  beni  digitali,  offrendo  all'utente  la
possibilita' di acquistare contenuti, giochi o programmi  informatici
di varia natura mediante l'utilizzo del credito telefonico. 
4. Ambito soggettivo. 
  Come evidenziato, nel contesto dei servizi di mobile remote payment
attualmente  offerti  agli  utenti  puo'   individuarsi   la   figura
dell'operatore  che,  alla  luce  della  disciplina  comunitaria   ed
interna, e' in grado di fornire alla propria clientela un servizio di
pagamento tramite telefono cellullare  per  l'acquisto  di  contenuti
digitali attraverso l'utilizzo di una carta telefonica  ricaricabile,
ovvero sulla base di un abbonamento telefonico. 
  Accanto a tale soggetto,  lo  scenario  si  puo'  arricchire,  come
detto, della presenza di altri player come l'aggregatore,  ovvero  il
soggetto o i soggetti che mettono  a  disposizione  e  gestiscono  la
piattaforma abilitante  per  la  fruizione  dei  prodotti  e  servizi
digitali ed il merchant, ovvero il fornitore dei  contenuti  digitali
offerti a vario titolo all'utente. 
  Utente o cliente  e'  invece  il  soggetto  titolare  di  una  USIM
prepagata o postpagata. 
5. Tipologia dei dati trattati. 
  Rispetto alla tipologia dei dati trattati  nell'ambito  del  mobile
remote payment si e' detto che il pagamento  dei  contenuti  digitali
avviene attraverso il telefono mobile e che il cliente  puo'  fruirne
sia direttamente  sul  proprio  smartphone,  sia  su  altri  tipi  di
terminali (ad esempio tablet e PC). 
  Attraverso il  mobile  remote  payment  vengono  trattate  numerose
informazioni riferibili all'utente che riguardano, in particolare,  i
dati relativi alla numerazione telefonica, i dati anagrafici, i  dati
legati alla tipologia del servizio o del prodotto digitale  richiesto
ed al relativo importo. 
  Ad essi si aggiungono i dati inerenti alla sottoscrizione  ed  alla
revoca del servizio, quelli relativi  agli  addebiti  degli  acquisti
nella fattura o sulla carta prepagata  e,  eventualmente,  quelli  di
posta  elettronica  richiesti  per  una  maggiore   fruibilita'   del
contenuto digitale, nonche' l'indirizzo IP dell'utente. 
  Ai suddetti dati se ne possono peraltro aggiungere altri, anche  di
natura sensibile (cfr art. 4 comma 1, lettera d) del Codice),  legati
alla fruizione del contenuto o del servizio digitale. 
  Stante  la  varieta'  e  molteplicita'  dei  dati  suscettibili  di
trattamento nel quadro  delle  operazioni  sopra  descritte  possono,
quindi, facilmente emergere profili di rischio per  i  diritti  e  le
liberta'  fondamentali,  nonche'  per  la   dignita'   dei   soggetti
interessati. 
6. Gli adempimenti dell'«operatore». 
  6.1. Descrizione dell'attivita'. 
  Come  gia'  rilevato  nelle  premesse  del  presente  provvedimento
l'offerta di contenuti digitali, fruibili dall'utente su  smartphone,
tablet, personal computer, notebook  e  laptop,  tramite  il  proprio
credito  telefonico   puo'   essere   resa   disponibile   da   parte
dell'operatore, attraverso un'apposita piattaforma tecnologica. 
  I beni e  servizi  digitali  proposti  possono  essere  diversi  e,
riguardare ad esempio, copie di quotidiani on-line  (one  shot  o  in
abbonamento), contenuti musicali e  video,  social  games,  contenuti
riferiti ad un «pubblico adulto». 
  La gestione della piattaforma abilitante puo'  essere  affidata  ad
uno o piu' soggetti tecnologici il cui ruolo consiste nella  messa  a
punto di un'interfaccia tra i merchant e gli operatori  che  consente
all'utente di acquistare il contenuto digitale e di portare a termine
l'operazione di pagamento, previa decurtazione del costo dalla scheda
prepagata, ovvero addebito in abbonamento. 
  6.2. Informativa. 
  Con riguardo alle operazioni di acquisto di beni e servizi digitali
attraverso il mobile remote payment  l'operatore  deve  rendere  agli
utenti  un'informativa  chiara  e  completa  degli  elementi  di  cui
all'art. 13 del Codice. 
  In particolare, oltre al richiamo alla finalita' di erogazione  del
servizio  attraverso   la   nuova   modalita',   l'informativa   deve
specificare se i dati personali dell'utente sono trattati  anche  per
scopi ulteriori, ovvero per finalita' di marketing,  quali  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  (ex  articoli  7,
comma 4, lettera b) e 140 del Codice), specificando, se  le  suddette
attivita' vengono effettuate anche attraverso il ricorso a  modalita'
automatizzate di contatto (quali, ad  esempio,  fax,  e-mail,  SMS  o
MMS). 
  Un  ulteriore   richiamo   deve   riguardare   i   trattamenti   di
profilazione,   anche   nell'ambito   di   eventuali   programmi   di
fidelizzazione e di comunicazione dei dati a soggetti terzi. 
  Rispetto a tale ultimo profilo l'informativa deve chiarire  che  la
trasmissione del numero di telefonia mobile dell'utente  al  merchant
nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment  e'  effettuata
esclusivamente per consentire a quest'ultimo un'efficace gestione del
servizio con riferimento alle necessarie attivita' di assistenza alla
clientela. 
  Sia nel caso in cui vengano svolte attivita' di marketing,  sia  in
quello in cui si effettui un'attivita' di profilazione o, ancora,  di
comunicazione  dei  dati   a   terzi,   nell'informativa   rilasciata
dall'operatore  dovra'  risultare  chiaramente  che  dette  attivita'
possono svolgersi solo previa  acquisizione  del  consenso  espresso,
libero  e  specifico   dell'utente   per   ciascuna   finalita'   del
trattamento, sulla base di quanto dispone l'art. 23 del Codice e, nel
caso in cui si ricorra a modalita' automatizzate di  contatto,  sulla
base dell'art. 130 del Codice, tenuto  conto  di  quanto  evidenziato
dall'Autorita'  nel  citato  provvedimento   del   15   maggio   2013
(pubblicato anche sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it,  doc.
web. n. 2543820). 
  Un'ulteriore, espressa, indicazione deve poi riguardare l'esercizio
da parte dell'utente dei diritti sanciti dall'art. 7 del Codice. 
  Nell'informativa deve inoltre emergere la  chiara  indicazione  del
titolare del trattamento e del  soggetto  o  dei  soggetti  designati
responsabili ai sensi dell'art. 29 del Codice, in  particolare  avuto
riguardo al ruolo dell'hub tecnologico che puo' anche agire in  veste
di  responsabile  esterno  del  trattamento,  nonche'  dei   soggetti
incaricati  del  trattamento  ai  sensi  dell'art.  30  del   Codice.
Analogamente, deve risultare chiaro all'utente  l'eventuale  rapporto
di co-titolarita' tra l'operatore ed il merchant. 
  L'informativa deve anche richiamare l'eventuale utilizzo di dati di
natura sensibile da parte dell'operatore e le relative  modalita'  di
trattamento. 
  L'informativa deve essere rilasciata al momento  dell'iscrizione  o
adesione  dell'utente  ai  servizi  fruibili  tramite  mobile  remote
payment. 
  Posti i vincoli di spazio, legati alle dimensioni degli schermi dei
terminali mobili normalmente utilizzati  per  la  fruizione  di  tali
servizi, all'informativa deve essere data idonea evidenza  adottando,
in particolare,  una  formula  basata  sull'approccio  c.d.  layered,
ovvero a strati. 
  In  tal  senso,  all'utente  dovra'  essere   fornita   una   prima
informativa breve, contenente il riferimento agli elementi essenziali
del trattamento (tra i quali almeno, l'indicazione delle finalita'  e
gli estremi identificativi del titolare), da inserirsi all'interno di
un'apposita sezione della pagina  web  dell'operatore,  ovvero  nella
landing   page   predisposta   dall'aggregatore    ed    un'ulteriore
informativa, piu' lunga e dettagliata, alla quale il  cliente  potra'
accedere selezionando, nella suddetta pagina, uno specifico link. 
  6.3. Consenso. 
  Il consenso al  trattamento  dei  dati  personali  dell'utente  che
fruisce del servizio di mobile remote payment non  e'  necessario  ai
fini della relativa fornitura, stante il disposto dell'art. 24, comma
1, lettera b) del Codice. 
  In veste  di  titolare  del  trattamento  l'operatore  deve  invece
acquisire il consenso dell'utente nel caso in cui i dati  forniti  da
quest'ultimo, riferibili agli acquisti effettuati, vengano utilizzati
per finalita' di marketing diretto e/o per finalita' di profilazione,
anche  nell'ambito  di  eventuali  programmi  di  fidelizzazione.  Il
consenso  dell'utente  deve  essere  richiesto  anche  nel  caso   di
comunicazione dei dati a soggetti terzi. 
  Rispetto alle suddette finalita' l'utente deve rilasciare specifici
e distinti consensi, secondo quanto disposto dal citato art.  23  del
Codice e dall'art. 130  nel  caso  in  cui  si  ricorra  a  modalita'
automatizzate di contatto. 
  Il consenso dell'utente puo' essere espresso  tramite  un  flag  da
inserire in una specifica casella presente in  una  apposita  sezione
della  pagina  web  dell'operatore,   ovvero   nella   landing   page
predisposta  dall'aggregatore,   oppure   attraverso   altre   idonee
modalita' informatiche. 
  Laddove dalla fruizione del contenuto o del servizio  digitale  sia
possibile  dedurre  un  orientamento  dell'utente  che  implichi   il
trattamento di dati di natura sensibile, il consenso dell'interessato
deve essere manifestato per  iscritto,  ovvero  con  altra  modalita'
telematica equiparabile allo scritto, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 26,  comma  1,  del  Codice.  In  tal  senso  la  modalita'
telematica equiparabile allo scritto puo' implicare, oltre al ricorso
ad un documento sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata  o
digitale, anche il ricorso a forme alternative piu' diffuse,  secondo
quanto  previsto  dal  menzionato  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000. 
  In ogni caso resta ferma  la  possibilita',  per  il  titolare  del
trattamento, di individuare forme alternative di  manifestazione  del
consenso che possano supplire alle modalita' previste dalla normativa
e che l'Autorita' si riserva di valutare ai sensi  dell'art.  17  del
Codice. 
  6.4. Dati trattati. Misure di sicurezza. 
  A seguito dell'avvio dell'operazione di acquisto del bene  digitale
l'operatore, oltre al numero  di  telefonia  mobile  dell'utente,  ai
relativi  dati  anagrafici  e  a  quelli  legati  al   contratto   di
attivazione del servizio, acquisisce i  dati  relativi  alla  data  e
all'ora dell'operazione, nonche' quelli che riguardano  l'indicazione
del prodotto digitale richiesto ed il relativo importo. 
  Le categorie merceologiche di  riferimento  dei  prodotti  digitali
offerti  sono  normalmente  definite  dal  merchant  il  quale   deve
limitarsi a trasmetterle all'operatore senza alcun  riferimento  allo
specifico contenuto del prodotto o servizio fornito. 
  In tal senso, una misura che anche l'operatore  deve  adottare,  al
fine di garantire il corretto trattamento delle informazioni relative
al prodotto o servizio richiesto dall'utente e' quella di  utilizzare
tabelle interne di classificazione che prevedano criteri di  codifica
dei prodotti e servizi basati non sul loro  specifico  contenuto,  ma
esclusivamente sull'individuazione di classi e/o genere (ad es. video
sportivo, cronaca, ecc.). 
  Tuttavia, nel caso di  servizi  in  abbonamento,  l'operatore  puo'
conoscere il nome del servizio  acquistato  dall'utente  al  fine  di
poter distinguere tra piu' abbonamenti dello stesso tipo e  fornirgli
informazioni, effettuare disattivazioni dal servizio stesso,  nonche'
effettuare una corretta attivita' di fatturazione. 
  L'operatore gestisce il  numero  di  telefonia  mobile  dell'utente
anche per effettuare le necessarie verifiche sotto il  profilo  della
sussistenza o meno  di  credito  telefonico,  a  tal  fine  invia  al
merchant un messaggio di ok o  ko  a  seconda  che  l'operazione  sia
andata o meno a buon fine. 
  Tale messaggio non deve tuttavia risultare accompagnato  da  codici
che consentano di risalire puntualmente a cause ostative, diverse  da
quelle   tecniche   (ad   esempio   problemi   di    rete),    legate
all'indisponibilita' od insufficienza di credito telefonico. Cio'  al
fine di evitare che sia  il  merchant  che  l'aggregatore  vengano  a
conoscenza di informazioni riferite ad un dato economico  dell'utente
che  non  ha  alcun  rilievo  sotto   il   profilo   della   gestione
dell'operazione di mobile payment e  che  risulta  ultroneo  rispetto
alle  finalita'  del  trattamento  che  i  menzionati  soggetti  sono
chiamati a svolgere. 
  Pertanto, il segnale  di  ko  che  l'operatore  invia  puo'  essere
accompagnato, da un codice che permetta solo di distinguere,  tra  le
diverse causali di errore, quelle che danno  luogo  ad  un  retry  da
quelle che, invece, non prevedono la ripetizione della transazione. 
  Generalmente quando l'operazione effettuata  non  va  a  buon  fine
l'operatore  puo'  inviare  all'utente  un  SMS  il  quale,  oltre  a
segnalare che si e' verificato un errore  durante  l'operazione,  con
l'invito  a  controllare  le  proprie  informazioni  personali  e  ad
effettuare un nuovo tentativo, evidenzia anche che il numero  fornito
non sembra essere abilitato a procedere all'acquisto. 
  Inoltre, se la  causa  del  mancato  acquisto  e'  imputabile  alla
mancanza o  insufficienza  di  credito  telefonico,  all'utente  puo'
pervenire un  ulteriore  messaggio  che  segnali  l'insufficienza  di
credito sulla sim. 
  Con  specifico  riguardo  ai  dati   presenti   nella   piattaforma
dell'operatore utilizzata per le operazioni di mobile remote payment,
quest'ultimo deve poi adottare, oltre alle misure  di  sicurezza  dei
dati e dei sistemi previste  dall'art.  31  e  seguenti  del  Codice,
nonche' dal Disciplinare tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B) dello stesso, ulteriori cautele. 
  In particolare, e' necessario che l'operatore preveda una forma  di
mascheramento dei  dati,  ad  esempio  mediante  applicazione  di  un
meccanismo crittografico (c.d. hash) le cui  chiavi  di  decifrazione
siano nella disponibilita'  dei  propri  addetti  esclusivamente  con
riguardo alle operazioni di customer care. 
  Gli addetti all'attivita' di customer care, infatti, devono  essere
posti in grado di visualizzare,  per  finalita'  di  assistenza  alla
clientela, lo storico di tutte le operazioni di  acquisto  effettuate
da un determinato numero telefonico, i  riferimenti  temporali  ed  i
relativi importi, nonche' la categoria merceologica e  la  classe  di
prodotto o servizio digitale acquistato. 
  Cio' nondimeno, per l'accesso  alle  predette  interrogazioni  tali
soggetti, che devono essere nominati incaricati  del  trattamento  ai
sensi dell'art. 30  del  Codice,  devono  essere  sottoposti  ad  una
procedura di autenticazione basata su token e account  nominale,  con
attribuzione dello specifico profilo  «operatore  di  customer  care»
(c.d. strong  authentication).  Gli  stessi  devono  essere  altresi'
abilitati all'uso di un numero limitato di chiavi  di  interrogazione
del sistema in merito  alle  operazioni  da  effettuare,  costituito,
recependo  i  contributi  pervenuti  a  seguito  della  consultazione
pubblica, esclusivamente dal numero di telefonia mobile del  cliente,
dal codice fiscale o dalla partita IVA, escludendo in tal modo  forme
di «ricerca inversa» che utilizzino come chiave i dati identificativi
del bene digitale. Le operazioni di accesso al sistema devono inoltre
essere sottoposte a tracciamento analitico e dettagliato. 
  Tale ultima misura risulta oltremodo necessaria laddove l'operatore
utilizzi   un'unica   piattaforma   di   provisioning   sulla   quale
confluiscono tutti i dati relativi alle  operazioni  effettuate,  non
solo rispetto ai servizi di mobile remote payment, ma anche ad  altri
servizi erogati quali, ad esempio, quelli  a  valore  aggiunto  (c.d.
VAS), con la conseguenza che il tracciamento deve estendersi a  tutti
i profili di autorizzazione impostati sulla predetta piattaforma. 
  Del resto, la previsione di una strong authentication e di file  di
log che  consentano  di  risalire  all'incaricato  che  effettua  gli
accessi al sistema si rivela idonea ad offrire un'adeguata protezione
anche a quelle informazioni personali, dalle quali si  possa  dedurre
un orientamento dell'utente che implichi un trattamento  di  dati  di
natura sensibile. 
  Dal momento che i fornitori di  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, oltre a trattare i dati relativi
alle operazioni di mobile remote payment ed alle  scelte  di  consumo
dei contenuti  digitali,  trattano  anche  dati  di  consumo/traffico
telefonico e dati relativi alla fornitura di altre tipologie di  beni
digitali (quali ad esempio quelli legati alla  c.d.  Tv  interattiva)
per  finalita'  di  profilazione  e  marketing,   risulta   opportuno
prevedere  l'adozione  di  alcune  misure   ed   accorgimenti   anche
nell'ottica di un'eventuale integrazione tra le diverse tipologie  di
dati e, quindi, di un'analisi incrociata delle abitudini, dei gusti e
delle preferenze  di  consumo  della  clientela  nei  diversi  ambiti
individuati. 
  Infatti, tra i  dati  che  normalmente  identificano  l'utente  nei
sistemi degli operatori sono presenti, oltre ai  dati  relativi  alla
linea di rete fissa, anche altri dati come  il  numero  di  telefonia
mobile e l'indirizzo di posta elettronica, i quali potrebbero  essere
facilmente utilizzati  come  chiave  comune  tra  i  diversi  sistemi
dedicati  alle  differenti  attivita'  di  profilazione  dell'utenza,
proprio al fine di far emergere fenomeni di correlazione tra  consumi
telefonici e consumi di beni digitali,  fruiti  anche  con  modalita'
mobile remote payment. 
  In  tal  senso,  al  fine  di  impedire  un'eventuale  profilazione
incrociata   dell'utenza,   devono   essere   individuati    appositi
«meccanismi di rotazione» che consentano  di  applicare  allo  stesso
utente chiavi  di  codifica  differenti,  destinate  a  mascherare  i
relativi dati all'interno dei diversi sistemi dedicati alle attivita'
di profilazione che l'operatore puo' svolgere. 
  Con riguardo poi al  trattamento  dei  dati  che  l'operatore  puo'
realizzare  nell'ambito  di  eventuali  programmi  di  fidelizzazione
proposti all'utente,  e'  necessario  precisare  che  tali  programmi
devono basarsi  esclusivamente  su  dati  cumulati  di  spesa  e  non
riguardare il singolo dato relativo allo specifico evento di acquisto
del prodotto digitale effettuato dallo stesso. 
  6.5. Particolari tipologie di contenuti. Misure di sicurezza. 
  Tra i contenuti e i servizi digitali che l'utente  puo'  acquistare
con la  modalita'  mobile  remote  payment  possono  rientrare  anche
quelli, ad esempio destinati  ad  un  pubblico  adulto,  per  la  cui
fruizione risulta necessaria la  previsione  di  apposite  misure  di
sicurezza, come, ad esempio, l'attribuzione da  parte  dell'operatore
al cliente, di cui abbia verificato la maggiore eta', di un  apposito
codice  numerico  di  accesso,  ovvero   di   un   PIN   dispositivo,
univocamente ed esclusivamente  associato  di  volta  in  volta  alla
particolare tipologia di prodotto o servizio di cui l'utente  intende
fruire. 
  Un'ulteriore cautela di cui prevedere l'adozione e' quella relativa
all'implementazione di misure tecniche che garantiscano all'utente la
possibilita' di disattivare ogni servizio, destinato ad esempio ad un
pubblico adulto, per default, nonche' previo contatto con il servizio
di customer care dell'operatore. 
  6.6. Conservazione. 
  I dati trattati  nell'ambito  delle  operazioni  di  mobile  remote
payment devono essere conservati per un limitato  periodo  di  tempo,
proporzionato alle finalita' realizzate con il trattamento, le  quali
non si esauriscono  con  la  definizione  del  processo  che  conduce
all'acquisto del contenuto digitale, ma si estendono alla gestione di
attivita' correlate quali  la  fatturazione  e  quelle  di  carattere
amministrativo e contabile. In considerazione  di  cio',  il  periodo
massimo di conservazione dei dati personali  e'  individuato  in  sei
mesi. 
  Alla  scadenza  del  suddetto  periodo  l'operatore  deve  pertanto
provvedere alla cancellazione dei  dati  dai  propri  sistemi,  ferma
restando l'ulteriore, specifica, conservazione necessaria in presenza
di una contestazione anche in sede giudiziale e avuto  riguardo  alla
disciplina sulla conservazione dei  dati  di  traffico  per  fini  di
giustizia. 
  Ai fini della decorrenza del previsto periodo di  conservazione  si
ritiene inoltre necessario differenziare  gli  acquisti  di  prodotti
digitali c.d. one shot dagli abbonamenti, posto che per questi ultimi
detto  periodo   deve   cominciare   a   decorrere   dalla   scadenza
dell'abbonamento stesso. 
  Analogamente, in presenza di  una  violazione  di  dati  personali,
l'operatore sara' tenuto al rispetto di quanto espressamente  sancito
dall'art.  32  bis  del  Codice,  nonche'  dal  citato  provvedimento
dell'Autorita' del 4 aprile 2013 in materia di c.d. data  breach  (in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2388260). 
7. Adempimenti dell'«aggregatore». 
  7.1. Descrizione dell'attivita'. 
  Come si e' gia' evidenziato, l'aggregatore o  hub  tecnologico,  e'
normalmente  il  soggetto  (o  i  soggetti)  cui   e'   affidata   la
realizzazione di una serie  di  attivita'  legate  alla  operativita'
della piattaforma tecnica che rende  disponibili  contenuti  digitali
attraverso il ricorso al mobile remote payment. 
  All'aggregatore puo' competere infatti, tra le possibili  attivita'
da svolgere, la gestione del processo di acquisto del bene digitale e
del  processo  di   disattivazione   del   servizio,   la   creazione
dell'interfaccia di customer  relationship  management  destinata  ai
call  center  di  ciascun   operatore,   l'eventuale   attivita'   di
reportistica destinata alla funzione marketing, nonche'  la  gestione
di un cruscotto self care attraverso il quale il singolo utente  puo'
verificare, in ogni momento, il dettaglio dei propri acquisti  e  dei
relativi addebiti. Tale ultima  modalita'  puo'  consentire  inoltre,
allo   stesso   utente   di   disattivare   il   servizio,    nonche'
all'aggregatore di fornire un'apposita interconnessione che  permette
anche ai customer care degli operatori la consultazione dello storico
degli acquisti effettuati dai clienti con i diversi merchant. 
  Nell'ambito  dell'attivita'  di  gestione  all'aggregatore  e'  poi
generalmente attribuita la funzione di conservazione di tutti gli SMS
di attivazione e disattivazione del servizio. 
  Con specifico riguardo all'attivita' di reportistica  l'aggregatore
puo' provvedere anche alla realizzazione dei report di  verifica  che
contengono, in forma aggregata,  i  dati  relativi  al  totale  delle
transazioni effettuate dagli operatori in  un  determinato  lasso  di
tempo, nonche' i dati  inerenti  alla  spesa  complessiva  realizzata
rispetto ad ogni singolo merchant. Detti report  vengono  normalmente
inviati sia agli operatori che ai merchant. L'invio a  questi  ultimi
permette infatti di valutare tutti i dati relativi agli acquisti,  ai
fini dell'emissione delle relative fatture e della definizione  degli
importi da percepire una volta detratte le royalties  destinate  agli
operatori. 
  Su richiesta dell'operatore, l'aggregatore puo' produrre  anche  un
report dettagliato sui clienti che hanno  effettuato  degli  acquisti
sui siti web dei merchant attraverso il mobile  remote  payment,  con
indicazione del numero di telefonia mobile e del prodotto o  servizio
digitale acquistato. 
  In tal caso, le informazioni che l'aggregatore invia all'operatore,
con riguardo al prodotto o servizio digitale, non  devono  riguardare
lo  specifico   contenuto   richiesto   dall'utente,   ma   riferirsi
esclusivamente alla classe o al genere di appartenenza del servizio o
prodotto, ovvero al servizio in abbonamento. 
  7.2. Informativa. 
  Tutte  le  attivita'  connesse  alla  gestione  della   piattaforma
tecnologica  possono  essere  svolte  dall'aggregatore  in  veste  di
responsabile esterno del trattamento dei  dati  personali,  designato
sia dall'operatore, sia  dal  merchant  ai  sensi  dell'art.  29  del
Codice.  Conseguentemente,  i  suddetti  soggetti  sono   tenuti   ad
indicare, nell'informativa da rilasciare agli utenti in  qualita'  di
titolari del trattamento, gli estremi identificativi dell'aggregatore
che agisca come responsabile esterno  del  trattamento  stesso  (cfr.
art. 13, comma 1, lettera f) del Codice). 
  In questa veste l'aggregatore puo'  anche  predisporre,  per  conto
dell'operatore,  la   landing   page   prevista   per   il   rilascio
dell'informativa e dei consensi da richiedere all'utente. 
  In alcuni casi all'aggregatore puo' essere riconosciuta, sulla base
di specifici accordi contrattuali con l'operatore ed il merchant,  la
possibilita' di rendere  direttamente  disponibili  i  prodotti  e  i
servizi normalmente offerti da quest'ultimo. A tal fine l'aggregatore
puo'  svolgere  una  serie  di  attivita'  quali  l'organizzazione  e
l'offerta del contenuto digitale al cliente, l'assistenza al medesimo
(in genere previa attivazione di un apposito numero telefonico e/o di
un indirizzo  e-mail),  la  realizzazione  di  eventuali  campagne  o
iniziative  di  comunicazione  promozionale  sul  contenuto  digitale
offerto. 
  In tale  veste  l'aggregatore  opera  come  titolare  autonomo  del
trattamento e deve provvedere a rilasciare all'utente un'adeguata  ed
esaustiva informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice anche ai  fini
dell'esercizio dei diritti di cui all'art.  7  del  Codice  da  parte
dell'interessato. 
  L'informativa, oltre a contenere tutti gli elementi  gia'  previsti
con riguardo agli adempimenti individuati in capo all'operatore, deve
anche essere adeguatamente  evidenziata  secondo  le  modalita'  gia'
individuate. 
  7.3. Consenso. 
  Come  gia'  evidenziato,  il  consenso  al  trattamento  dei   dati
personali dell'utente che  fruisce  del  servizio  di  mobile  remote
payment  non  e'  necessario  ai  fini  della   relativa   fornitura,
analogamente non deve essere  richiesto  dall'aggregatore  per  altre
finalita'  realizzate  in   veste   di   responsabile   esterno   del
trattamento. 
  Laddove, invece, l'aggregatore rivesta il  ruolo  di  titolare  del
trattamento  la  necessita'  di  acquisire  il  consenso  dell'utente
sussiste nel caso in cui  i  dati  forniti  da  quest'ultimo  vengano
utilizzati per finalita' di marketing diretto e/o  per  finalita'  di
profilazione,   anche   nell'ambito   di   eventuali   programmi   di
fidelizzazione, o per comunicazioni a terzi, cosi  come  nell'ipotesi
in cui dalla fruizione del contenuto si possa dedurre un orientamento
dell'utente che implichi un trattamento di dati di natura  sensibile.
In questi casi operano, con riguardo al  consenso  ed  alle  relative
modalita'  di  rilascio,  tutte  le  disposizioni  gia'   individuate
rispetto al  trattamento  svolto  dall'operatore,  nonche'  tutte  le
considerazioni espresse dall'Autorita'. 
  7.4. Modalita' di erogazione del servizio. Misure di sicurezza. 
  L'operazione  di  acquisto  tramite  mobile  remote  payment   puo'
comportare l'utilizzo da parte dell'aggregatore di diverse  modalita'
di riconoscimento del numero telefonico associato al cliente. 
  Una modalita' automatica che si attiva nel caso  in  cui  l'utente,
una volta avuto accesso al sito del merchant (e, quindi, del medesimo
hub che offre l'interfaccia tecnologica) per  l'individuazione  e  la
selezione del contenuto digitale di cui intende fruire, utilizzi  per
l'acquisto (mediante smartphone, tablet o dispositivo senza fili)  la
rete mobile di un operatore collegato alla piattaforma abilitante. 
  In tal caso, l'associazione tra il terminale mobile ed il numero di
telefonia mobile avviene immediatamente e l'aggregatore acquisisce il
numero dell'utente direttamente  dall'operatore,  il  quale  provvede
anche alla verifica  della  disponibilita'  di  credito.  Al  termine
dell'operazione il cliente riceve  un  SMS  che  conferma  l'avvenuto
acquisto del prodotto o l'attivazione del servizio in abbonamento. 
  Un'ulteriore modalita' che  si  attiva,  invece,  qualora  l'utente
acceda al sito del merchant, nonche' dell'hub, da una rete diversa da
quella  dell'operatore  (come  una  linea  wi-fi,  ADSL  o  una  rete
aziendale), poiche' in tal caso deve essere egli stesso ad  inserire,
in un apposito form, nella pagina web del merchant, il proprio numero
di telefonia mobile e l'operatore telefonico di riferimento. 
  Terminata questa fase, il sistema verifica la corretta associazione
tra il numero telefonico e l'operatore e reindirizza l'utente su  una
pagina web del soggetto aggregatore. Contestualmente, l'utente riceve
un SMS sul numero indicato, contenente un PIN che funge  da  password
ed abilita all'acquisto, una  volta  inserito  in  un  apposito  form
presente  all'interno  della  suddetta  pagina  web.  Eseguita   tale
operazione, l'utente riceve, anche in questo caso, un SMS di conferma
dell'acquisto. Il descritto processo, che ricade interamente sotto la
gestione  e  la   responsabilita'   dell'aggregatore,   consente   di
verificare  il  possesso  della  sim  a  cui  corrisponde  il  numero
telefonico in capo  all'utente  che  sta  effettuando  l'acquisto  e,
successivamente, di procedere al controllo della  disponibilita'  del
credito telefonico ai fini della fattibilita' dell'operazione. 
  Come si e' detto, attraverso la piattaforma abilitante puo'  essere
gestito anche un servizio «self  care»  che  permette  all'utente  la
consultazione dello storico degli acquisti effettuati con  i  diversi
merchant  e   consente,   attraverso   un'apposita   interconnessione
realizzata  dall'aggregatore,  un'analoga  interrogazione  anche   ai
customer care degli operatori. 
  Qualora  la  piattaforma   sia   gestita,   per   aspetti   diversi
dell'operazione di mobile remote payment (ad esempio  reportistica  e
fatturazione  rispetto  ad  assistenza  alla   clientela)   da   piu'
aggregatori, il funzionamento del servizio puo' implicare  un  flusso
di dati tra database dei differenti hub tecnologici. 
  Ulteriori interrogazioni tra le banche dati possono essere  inoltre
previste nel caso in cui  sia  lo  stesso  utente  ad  effettuare  la
disattivazione  del  servizio  attraverso  un  cruscotto  self  care,
nonche' per verificare il  raggiungimento  della  soglia  massima  di
spesa prevista dalla normativa. 
  In un quadro cosi' delineato, posto che gli aggregatori operano  in
tempi differenti, svolgendo funzioni diverse, si ritiene  necessario,
con specifico riguardo al corretto trattamento  dei  dati  personali,
dar conto di due esigenze e prevedere apposite misure di sicurezza. 
  La prima,  legata  alla  confidenzialita'  del  dato,  ovvero  alla
necessita' di garantire che il trasferimento di dati da  un  soggetto
all'altro avvenga secondo elevati standard di sicurezza,  implica  la
cifratura del collegamento. 
  La seconda esigenza, legata all'accuratezza del  dato,  implica  la
necessita' che, anche in assenza di un allineamento real time tra  le
banche dati degli aggregatori, sia l'utente che i customer care degli
operatori siano posti sempre  nella  condizione  di  «ricostruire  lo
storico degli acquisti» entro un arco temporale non superiore alle 24
ore. 
  Inoltre, con riguardo alla verifica delle soglie di spesa  relative
agli acquisti effettuati dall'utente, gli aggregatori devono porre in
essere un sistema  di  controlli  idoneo  a  garantire  un  riscontro
istantaneo sull'eventuale superamento del tetto previsto. 
  7.5. Dati trattati. Misure di sicurezza. 
  Le    informazioni    contenute    nella    piattaforma     gestita
dall'aggregatore riguardano normalmente il numero  telefonico  mobile
dell'utente, il  codice  identificativo  del  prodotto  digitale,  la
descrizione del prodotto digitale, la data e l'ora dell'operazione di
acquisto con il relativo importo, nonche' l'esito (positivo-negativo)
della  stessa.  A  tali  dati  si  aggiungono,  inoltre,  quelli  che
ineriscono alla disattivazione del servizio, nonche'  tutti  gli  SMS
che riguardano la relativa attivazione e disattivazione. 
  L'aggregatore puo' inoltre mantenere traccia di tutte le  richieste
di contenuti/servizi digitali comunque  effettuate  dai  clienti,  di
tutti i contenuti digitali offerti dai merchant (ovvero  direttamente
se previsto) con indicazione del relativo destinatario, orario, stato
di erogazione, oltre alla classe di costo  associata  a  ciascuno  di
essi. 
  Rispetto  ai   dati   contenuti   nella   piattaforma   tecnologica
l'aggregatore  deve  quindi  adottare   le   medesime   misure   gia'
individuate con riguardo all'operatore, in particolare prevedendo  la
menzionata procedura di strong authentication degli addetti che hanno
accesso alla piattaforma e che devono essere nominati incaricati  del
trattamento, nonche' il tracciamento analitico  e  dettagliato  delle
operazioni di accesso, per le quali opera,  tuttavia,  l'abilitazione
tramite l'utilizzo di un'unica chiave di interrogazione del  sistema,
costituita dal numero di telefonia mobile dell'utente. 
  Alla  luce  delle   misure   individuate   rispetto   all'attivita'
dell'operatore, con riguardo ai messaggi sull'esito delle transazioni
che  vengono  inviati  all'aggregatore,  ai  fini  della   necessaria
gestione  dell'operazione  di  mobile  payment  e  della   successiva
attivita' di reportistica, quest'ultimo deve, nelle  proprie  tabelle
interne di codifica, disporre solo di indicazioni relative a messaggi
e codici che non consentano di risalire puntualmente  a  dati  legati
alla mancanza od insufficienza di credito telefonico. 
  7.6. Conservazione. 
  Come gia' rilevato, i dati  personali  trattati  nell'ambito  delle
operazioni di mobile remote payment devono essere conservati  per  un
limitato periodo di tempo, proporzionato  alle  finalita'  realizzate
con il trattamento. 
  Alla luce di  considerazioni  del  tutto  analoghe  a  quelle  gia'
effettuate  rispetto  all'attivita'  svolta  dall'operatore  ed  alle
relative finalita', il periodo  massimo  di  conservazione  dei  dati
trattati dall'aggregatore, ivi compresi gli SMS di attivazione  e  di
disattivazione del servizio, e' quindi individuato  in  sei  mesi  al
termine dei quali gli stessi devono essere  cancellati  dai  relativi
sistemi. 
  Resta in ogni caso  salva  l'ulteriore,  specifica,  conservazione,
necessaria in presenza di una contestazione anche in sede giudiziale. 
  Ai fini della decorrenza del previsto periodo di  conservazione  si
ritiene inoltre necessario, anche in questo caso,  differenziare  gli
acquisti one shot dagli abbonamenti,  posto  che  per  questi  ultimi
detto  periodo   deve   cominciare   a   decorrere   dalla   scadenza
dell'abbonamento stesso. 
  Resta altresi' inteso  che,  laddove  l'aggregatore,  in  veste  di
titolare  del  trattamento,  effettui  attivita'  che,  al  pari  del
merchant, implicano l'utilizzo dell'indirizzo IP  dell'utente,  detto
dato dovra' essere immediatamente cancellato dai relativi sistemi una
volta conclusa l'operazione di acquisto del contenuto digitale. 
8. Adempimenti del «merchant». 
  8.1. Descrizione  dell'attivita'  e  modalita'  di  erogazione  del
servizio. 
  Attualmente, nell'ambito del mobile remote payment, i merchant  che
aderiscono al servizio vendono prodotti editoriali (singole copie del
quotidiano o servizi in abbonamento anche in formato digital  edition
ed  e-book),   contenuti   multimediali   in   modalita'   streaming,
broadcasting (serie tv  e  film)  e  download,  giochi,  community  e
servizi inerenti, nonche' servizi relativi a  materiale  a  carattere
sessuale. 
  Il servizio offerto risulta fruibile dal cliente sia da web, sia da
dispositivo  mobile.  Talora,  risulta  obbligatoria  la   preventiva
registrazione dell'utente al sito web del merchant. 
  Come si e' gia' evidenziato, attraverso l'uso del personal computer
(ricorrendo alla linea ADSL o wireless)  i  prodotti  possono  essere
acquistati dall'utente collegandosi direttamente al sito del merchant
e adottando la procedura gia' richiamata con riguardo alle  modalita'
di  erogazione  del  servizio  nella  sezione  dedicata  al  soggetto
aggregatore. 
  Se si utilizzano, invece, dispositivi mobili la procedura  prevista
per l'attivazione del servizio risulta essere piu' veloce in  quanto,
come visto, una volta che l'utente abbia inserito  nella  pagina  web
del  merchant  il  numero  di  telefonia  mobile  e  l'operatore   di
riferimento   e'   quest'ultimo    ad    effettuare    immediatamente
l'associazione tra il terminale mobile ed il numero di telefono. 
  In  alcuni  casi  l'utente  puo'  avvalersi  anche  di   un'opzione
«multicanale» che consiste nella possibilita' di fruire del contenuto
digitale da piu' terminali. In tale ipotesi l'utente deve  effettuare
una registrazione al sito del merchant,  fornendo  anche  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  che  puo'  essere  utilizzato   da
quest'ultimo sia per  comunicazioni  di  servizio,  sia  come  chiave
identificativa. 
  Nel contesto delle suddette operazioni, pertanto, i  dati  trattati
dal merchant risultano essere molteplici e riguardano  il  numero  di
telefonia mobile  indicato  dall'utente  all'atto  dell'acquisto  del
contenuto digitale, ovvero comunicato dall'operatore, la data e l'ora
dell'operazione, la descrizione del bene acquistato  ed  il  relativo
importo, l'identificativo della sessione e l'indirizzo  IP,  nonche',
in alcune ipotesi, l'indirizzo di posta elettronica dell'utente. 
  8.2. Informativa. 
  Analogamente a quanto gia' evidenziato, anche nell'informativa  che
il merchant deve rendere all'utente con riguardo all'acquisto di beni
digitali  attraverso  il  ricorso  al  mobile  remote  payment,  deve
risultare chiaro il richiamo sia alla finalita' della  fornitura  del
prodotto o servizio, sia alle ulteriori finalita' per le quali i dati
personali possono essere trattati. 
  In tale ultima  ipotesi  l'informativa  deve  evidenziare  tutti  i
profili gia' individuati per l'operatore con  riguardo  ad  eventuali
attivita'  di  profilazione  e  marketing   diretto,   programmi   di
fidelizzazione,  nonche'  trattamenti  di  comunicazione  a  terzi  e
fruizione di contenuti digitali da cui possa dedursi un  orientamento
dell'utente che implichi un trattamento di dati di natura sensibile. 
  Nell'informativa  deve  essere  altresi'   presente   il   richiamo
all'esercizio dei diritti  sanciti  dall'art.  7  del  Codice  ed  il
riferimento ai  soggetti  eventualmente  designati  responsabili  del
trattamento, con particolare riguardo al ruolo che puo' essere svolto
dall'aggregatore, nonche' di quelli designati incaricati. 
  L'informativa del merchant deve inoltre fare espressa menzione  del
trattamento del dato relativo  sia  al  numero  di  telefonia  mobile
dell'utente, sia a quello  eventualmente  relativo  all'indirizzo  di
posta elettronica, nonche', se effettuato, del trattamento  del  dato
riferibile  all'indirizzo  IP,  specificando  che  tali  informazioni
possono essere utilizzate, senza acquisire il  consenso  dell'utente,
solo per finalita' di erogazione del contenuto digitale e di migliore
e piu' efficace gestione del servizio. 
  In ragione dei vincoli di  spazio,  legati  alle  dimensioni  degli
schermi dei terminali anche all'informativa del merchant deve  essere
data idonea evidenza adottando le medesime modalita'  gia'  descritte
con riguardo al trattamento svolto  dall'operatore,  in  particolare,
rispetto al cd. approccio layered. 
  8.3. Consenso. 
  In veste di titolare autonomo  del  trattamento  il  merchant  deve
acquisire il consenso dell'utente con riguardo a tutti i trattamenti,
gia' individuati  rispetto  all'operatore  eventualmente  svolti  per
finalita' di marketing diretto  e/o  per  finalita'  di  profilazione
(anche  nell'ambito  di  programmi  di  fidelizzazione),  ovvero   di
comunicazione dei dati a soggetti terzi, o  ancora  di  fruizione  di
contenuti digitali da cui possa dedursi un  orientamento  dell'utente
che implichi un trattamento di dati di natura sensibile. 
  Con riguardo alle modalita' di acquisizione del consenso, anche  in
questo caso, operano tutte le disposizioni gia' individuate  rispetto
al trattamento svolto dall'operatore, nonche' tutte le considerazioni
espresse dall'Autorita'. 
  8.4. Dati trattati. Misure di sicurezza. 
  Come si e' evidenziato, i dati trattati  dal  merchant  nell'ambito
delle operazioni di mobile remote  payment  spaziano  dal  numero  di
telefonia mobile dell'utente, all'indirizzo IP  sino,  eventualmente,
al relativo indirizzo di posta elettronica. 
  Al merchant puo' essere altresi' inviato un messaggio o  un  codice
identificativo della causa della mancata erogazione del  servizio  da
cui,  tuttavia,  per   le   considerazioni   gia'   svolte   rispetto
all'operatore, non deve essere possibile risalire alle motivazioni di
carattere economico per le quali  l'operazione  di  acquisto  non  e'
andata a buon fine. 
  Conseguentemente, anche il merchant nelle proprie  tabelle  interne
di codifica, deve disporre solo di indicazioni relative a messaggi  e
codici che non consentano di risalire puntualmente a dati legati alla
mancanza od insufficienza di credito telefonico. 
  La medesima ratio deve essere richiamata con riguardo al livello di
profondita' e di dettaglio dei  dati  che  il  merchant  trasmette  a
propria volta all'operatore, nel  senso  che  le  tabelle  inviate  a
quest'ultimo non devono contenere dati immediatamente  identificativi
dello specifico contenuto digitale  acquistato  dall'utente,  essendo
sufficiente  la  menzione  della  sola  categoria   merceologica   di
appartenenza, o del solo servizio in abbonamento. 
  Cio' in quanto determinati beni digitali possono risultare idonei a
rivelare  orientamenti   dell'utente   che   possono   implicare   un
trattamento  di  dati  di  natura  sensibile,  ovvero  in  quanto  le
peculiarita' stesse dell'attivita' svolta dal merchant, risultino  un
chiaro indicatore di gusti e preferenze di  consumo  dell'utenza.  In
tal   senso   idonee   misure   di    sicurezza    sono    costituite
dall'applicazione sull'anagrafica del bene  digitale,  censito  nella
banca dati interna del merchant, di un criterio di codificazione  del
dato, nonche' dall'uso di report aggregati da inviare all'operatore. 
  Rispetto ai dati presenti nel database del merchant ed al  relativo
accesso da parte dei  soggetti  addetti  al  trattamento  nell'ambito
dell'attivita' di customer care, valgono tutte  le  indicazioni  gia'
individuate per l'operatore, e, in particolare,  la  nomina  di  tali
soggetti ad incaricati ai sensi del menzionato art. 30 del Codice, la
disponibilita' di chiavi di decifrazione dei dati solo rispetto  alla
suddetta attivita' di assistenza alla clientela,  l'adozione  di  una
procedura di strong authentication ed  il  tracciamento  analitico  e
dettagliato delle operazioni effettuate, nonche', in questo caso,  il
ricorso  all'utilizzo  di  una  sola  chiave  di  interrogazione  del
sistema, costituita dal numero di telefonia mobile dell'utente. 
  Con specifico riguardo al dato costituito dal numero  di  telefonia
mobile dell'utente, posto che  il  merchant  ne  dispone  nell'ambito
della sessione  di  navigazione  al  proprio  sito  per  la  fase  di
pagamento  immediatamente  successiva  alla  scelta  del  bene,   per
eventuali contestazioni in merito alla  relativa  fruizione,  nonche'
per  attivita'  di  customer  care,  occorre   evidenziare   che   il
trattamento  e'  ammissibile  senza   l'acquisizione   del   consenso
dell'utente solo per tali specifiche  finalita',  proprio  in  quanto
connesse all'erogazione del servizio e  alla  corretta  gestione  del
medesimo. 
  Anche il trattamento  del  dato  relativo  all'indirizzo  di  posta
elettronica dell'utente,  talvolta  inserito  nella  pagina  web  del
merchant, implica analoghe considerazioni. 
  Tale dato puo' essere infatti utilizzato per inviare al cliente  un
messaggio di riscontro dell'avvenuta operazione di acquisto,  nonche'
le istruzioni per accedere  al  contenuto  digitale,  consentendo  al
merchant di gestire meglio il servizio ed il rapporto  con  l'utente,
anche rispetto alla risoluzione  di  eventuali  contestazioni  legate
alla mancata o insoddisfacente fruizione del bene. 
  A cio' puo' aggiungersi la possibilita' di garantire all'utente  il
disaccoppiamento tra il canale di pagamento ed il canale di fruizione
del contenuto, consentendogli di pagare il bene  digitale  attraverso
il proprio  credito  telefonico  e  di  fruirne  su  qualsiasi  altro
terminale, in quanto il contenuto acquistato puo'  essere  recuperato
in qualsiasi momento, accedendo al link indicato nell'e-mail  che  il
merchant   invia   all'indirizzo   di   posta   elettronica   fornito
dall'interessato. 
  Un'ulteriore possibilita' offerta e' poi quella di  arricchire  nel
tempo il  contenuto  acquistato  attraverso  aggiornamenti  ed  altre
informazioni, che non sarebbe altrimenti possibile offrire all'utente
se si vincolasse la fruizione del contenuto al terminale con il quale
quest'ultimo effettua il pagamento e al  momento  in  cui  lo  stesso
contenuto e' scaricato. 
  In un contesto come quello rappresentato anche l'utilizzo da  parte
del merchant dell'indirizzo di  posta  elettronica  dell'utente  deve
essere limitato a tali specifiche finalita' e alla  migliore  e  piu'
efficace gestione del servizio. 
  Anche con riguardo  all'eventuale  utilizzo  dell'indirizzo  IP  da
parte del merchant, deve precisarsi che, se trattato, tale dato  deve
essere  utilizzato   esclusivamente   ai   fini   della   navigazione
dell'utente sul relativo sito, nonche' dell'»instradamento» del  bene
digitale  richiesto.  I  merchant  non  rientrano,  infatti,  tra  le
categorie di soggetti che possono conservare tale dato ai sensi delle
citate direttive del Parlamento europeo e  del  Consiglio  2002/58/CE
del 12 luglio 2002 e 2006/24/CE del 15 marzo 2006. 
  8.5. Conservazione. 
  Con  riguardo  alla  conservazione  dei  dati  personali   trattati
nell'ambito delle operazioni di mobile payment da parte del  merchant
anche per  quest'ultimo  valgono  le  medesime  considerazioni  e  le
conseguenti  prescrizioni  individuate  rispetto  all'operatore.  Con
specifico riguardo all'indirizzo  IP  dell'utente,  tale  dato  deve,
invece, essere immediatamente cancellato dai  sistemi  del  merchant,
una volta terminata la procedura di acquisto del contenuto digitale. 
  8.6. Notificazione del trattamento. 
  Laddove  ne  ricorrano  i  presupposti,  i  trattamenti  effettuati
nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment dovranno essere
notificati ai sensi dell'art. 37 del Codice. 
  8.7. Richiesta di verifica preliminare. 
  Resta altresi' inteso che per ulteriori, specifici, trattamenti  ed
eventuali  misure  ed  accorgimenti,   previsti   nell'ambito   delle
operazioni  di  mobile  remote   payment   diversamente   da   quanto
individuato nel presente provvedimento, sara'  necessario  presentare
al Garante una richiesta di verifica preliminare ai  sensi  dell'art.
17 del Codice, indicando nel dettaglio i trattamenti  da  effettuare,
specificando le relative finalita' nonche' le tipologie di  dati  che
si intenda utilizzare. 
 
                   Tutto cio' premesso, il Garante 
 
  Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice,  prescrive
a tutti i titolari  che  effettuato  trattamenti  di  dati  personali
nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment,  nel  rispetto
dei  principi  generali  di  liceita',  pertinenza,  non   eccedenza,
correttezza e buona fede di cui all'art. 11 del Codice: 
    A) l'adozione delle misure e degli accorgimenti  individuati  nel
presente provvedimento e specificamente: 
      1) con riguardo agli  adempimenti  dell'operatore,  ovvero  del
fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica  accessibili
al pubblico, tutte le misure indicate ai punti 6.2.; 6.3.; 6.4;  6.5.
e 6.6.; 
      2) con riguardo  agli  adempimenti  del  soggetto  aggregatore,
ovvero del c.d. hub tecnologico, tutte le misure  indicate  ai  punti
7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5. e 7.6.; 
      3) con riguardo  agli  adempimenti  del  merchant,  ovvero  del
fornitore di contenuti digitali, tutte le misure  indicate  ai  punti
8.2.; 8.3.; 8.4. e 8.5.; 
    B) l'adozione  delle  misure  e  degli  accorgimenti  di  cui  ai
precedenti punti entro e  non  oltre  centottanta  giorni  decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento puo' essere proposta  opposizione
ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del  decreto  legislativo
n. 150/2011 con ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria  ordinaria,
in particolare al tribunale del luogo ove  risiede  il  titolare  del
trattamento, da presentarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla
data  della  sua  comunicazione  ovvero  di  sessanta  giorni  se  il
ricorrente risiede all'estero. 
  Si dispone la trasmissione di copia del presente  provvedimento  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 maggio 2014 
 
                                       Il Presidente e relatore: Soro 
Il segretario generale: Busia