MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 giugno 2014 

Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e  i  rapporti
di  efficienza  energetica   degli   impianti   di   climatizzazione.
(14A05075) 
(GU n.153 del 4-7-2014)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 16  aprile  2013,
n. 74 (di seguito, decreto del Presidente della Repubblica  74/2013),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27  giugno  2013,  che
definisce i criteri generali in  materia  di  esercizio,  conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli  impianti  termici  per  la
climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici   e   per   la
preparazione dell'acqua  calda  per  usi  igienici  sanitari,  ed  in
particolare l'art. 7 comma 6; 
  Visto il decreto del 10 febbraio 2014 del Ministro  dello  sviluppo
economico  (di  seguito,  DM  10  febbraio  2014),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7  marzo  2014,  recante  i  modelli  di
libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli  di  rapporto
di efficienza energetica, ed in particolare: 
  l'art. 1 che dispone  che,  a  partire  dal  1°  giugno  2014,  gli
impianti termici  siano  muniti  di  «libretto  di  impianto  per  la
climatizzazione» (di seguito, libretto) conforme al  modello  di  cui
all'allegato I del decreto stesso; 
  l'art. 2, comma 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, il
rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici
di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10
kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore  di
12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, sia  conforme
ai modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto stesso; 
  Tenuto conto delle  richieste  di  proroga  dei  suddetti  termini,
presentate dal Coordinatore della Commissione Ambiente-Energia  della
Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome,  stante  la
difficolta'  riscontrata  nella  maggior  parte   delle   Regioni   a
rispettare i termini stessi; 
  Ritenuto  opportuno  prorogare  i  suddetti  termini  al  fine   di
consentire alle  Regioni,  rispettivamente,  di  apportare  eventuali
integrazioni al libretto, ai sensi dell'art. 3  comma  3  del  DM  10
febbraio 2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle  autorita'
competenti  e  agli  operatori  del  settore,  anche  in   attuazione
dell'art. 10, comma 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
74/2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 1 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A partire
dal 1° giugno 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  e  non
oltre il 15 ottobre 2014». 
  2. All'art. 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A partire
dal 1° giugno 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  e  non
oltre il 15 ottobre 2014». 
 
    Roma, 20 giugno 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi