N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2014

Ordinanza del 14 marzo 2014 emessa  dal  Tribunale  di  Grosseto  nel
procedimento penale a carico di S. F. e D.I. B.. 
 
Patrocinio a spese dello  Stato  -  Spese  di  giustizia  -  Compensi
  dell'ausiliario  del  magistrato  -  Previsione  che  gli   importi
  spettanti sono ridotti di un terzo -  Violazione  dei  principi  di
  uguaglianza,  ragionevolezza  e  proporzionalita'  dei  trattamenti
  giuridici. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 106-bis, inserito dall'art. 1,  comma  606,  lett.  b),  della
  legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.30 del 16-7-2014 )
 
                 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO 
              Ufficio penale dibattimentale monocratico 
 
    Insediato in composizione  monocratica  in  funzione  di  giudice
della cognizione nel procedimento iscritto  al  n.  16/2013/1694  del
registro generale degli affari penali nei confronti degli imputati S.
F. e D.I. B. definito con sentenza n. 266/2014 in data 11 marzo 2014. 
    Rilevato che in data 14 febbraio 2014 e' stato emesso decreto  di
pagamento di spese di giustizia per la somma  di € 370  a  titolo  di
liquidazione  delle   spettanze   dell'ausiliario   della   autorita'
giudiziaria (dott. Romano Fabbrizzi) siccome incaricato della perizia
psichiatrica eseguita come in atti per ordine del giudice senza  che,
tuttavia, in quella sede provvedimentale il  giudice  potesse  tenere
conto  della  pregressa  ammissione  degli  imputati  (con   appositi
distinti decreti emessi in data 18 novembre 2013)  al  beneficio  del
patrocinio  a  carico  dell'erario  (giacche'  di  tali   ammissioni,
diversamente da quanto si era disposto  al  riguardo  nei  rispettivi
decreti, la cancelleria non aveva lasciato notizia alcuna  agli  atti
del fascicolo processuale); 
    Considerato che la circostanza concernente  la  ammissione  degli
imputati al beneficio del patrocinio a carico dell'erario,  ai  sensi
dell'art. 106-bis del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 (introdotto dall'art. 1, commi 606  e  607  della  legge  n.
143/2013 nel titolo del medesimo  t.u.ll.s.g.  recante  «disposizioni
particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale»),
e' rilevante ai fini della liquidazione dei compensi degli  ausiliari
della autorita' giudiziaria in termini di consequenziale applicazione
obbligatoria  della  riduzione  di  un  terzo  delle  spettanze   ivi
espressamente prescritta. Percio' questo giudice,  in  ossequio  alla
suddetta disposizione di legge, sarebbe adesso tenuto ad  adottare  i
provvedimenti di modificazione del pregresso  decreto  di  pagamento,
emesso nei termini sopra  indicati  a  favore  del  suddetto  perito,
facendo luogo alla prescritta applicazione della suddetta riduzione; 
    Considerato che tuttavia  la  disposizione  di  legge  da  ultimo
indicata, nella parte in cui  estende  anche  alla  condizione  degli
ausiliari  giudiziari  operanti  nel  procedimento  penale   (periti,
consulenti del pubblico ministero, interpreti,  traduttori  ed  altre
persone idonee nominate dall'autorita' giudiziaria per il  compimento
di attivita'  professionalmente  qualificate  ai  sensi  dell'art.  3
comma 1 lettera N del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002) la applicazione della riduzione dei compensi  di  un  terzo
ivi prevista per i professionisti  che  assistono  la  parte  privata
ammessa al patrocinio a  carico  dell'erario  (difensori,  consulenti
tecnici di parte privata ed investigatori  privati  autorizzati),  si
appalesa viziata di illegittimita' costituzionale per grave e  palese
violazione   del   criterio   di   eguaglianza,   ragionevolezza    e
proporzionalita' dei  trattamenti  giuridici  stabilito  dall'art.  3
della Costituzione. 
    Infatti, siccome i cosiddetti ausiliari giudiziari sono  soggetti
episodicamente  operanti  quali  pubblici  ufficiali   investiti   di
funzioni pubblicistiche  integrative  delle  cognizioni  e  capacita'
tecniche della  stessa  autorita'  giudiziaria  procedente  (a  nulla
rilevando, peraltro, se si tratti di organo giudicante o requirente),
la loro condizione non appare assimilabile per alcuna ragione e sotto
alcun profilo a quella del difensore, del consulente tecnico di parte
privata  e  dell'investigatore  privato  autorizzato;  dimodoche'  la
citata disposizione di legge, nella misura in  cui  sancisce  che  la
circostanza  della  ammissione  di  taluna  delle  parti  private  al
cosiddetto  gratuito  patrocinio  debba  addirittura   ridondare   in
pregiudizio  della  entita'  del  compenso  dei  suddetti   ausiliari
giudiziari (nei termini della prescritta riduzione di un  terzo),  in
definitiva presenta gli stessi margini di razionalita' di quella che,
da tale medesima circostanza,  facesse  ipoteticamente  dipendere  la
entita' (o magari addirittura la eventualita')  della  corresponsione
degli stessi emolumenti stipendiali costituenti oggetto dei  rapporti
di pubblico impiego riferibili alla condizione dei pubblici ufficiali
professionali (personale  giudiziario  magistratuale  od  ausiliario,
personale   di    polizia    giudiziaria    etc.)    che    risultino
istituzionalmente preposti alla trattazione del relativo procedimento
penale nell'esercizio delle  proprie  attribuzioni  funzionali  o  di
servizio; 
    Considerato inoltre che  le  connotazioni  discriminatorie  e  le
ricadute irrazionali della citata  disposizione  di  legge  risultano
vieppiu' evidenti: 
    al  cospetto   della   constatazione   della   sperequazione   di
trattamento   logicamente   e   giuridicamente   inspiegabile   cosi'
introdotta, tra gli stessi ausiliari giudiziari, a seconda della mera
estrinseca accidentalita' che costoro risultino  chiamati  o  meno  a
prestare la propria opera proprio in procedimenti  ove  taluna  delle
parti private risulti ammessa al cosiddetto gratuito patrocinio; 
    nonche' al cospetto della considerazione che l'applicazione della
irrazionale disposizione di legge in questione,  nella  pratica,  per
l'autorita' giudiziaria si traduce in  un  ulteriore  aggravio  della
attuale gia' considerevolissima e ben nota  difficolta'  di  reperire
affidabili soggetti estranei  alla  amministrazione  giudiziaria  che
siano disposti ad assumere e  disimpegnare  con  il  dovuto  scrupolo
incarichi professionali gia' comunemente ritenuti  sottopagati  anche
indipendentemente dalla  applicazione  della  disposizione  di  legge
della cui costituzionalita' si dubita; 
    nonche' al cospetto della osservazione  che,  in  definitiva,  la
decurtazione dei compensi degli ausiliari della autorita' giudiziaria
prevista dalla disposizione di legge della cui  costituzionalita'  si
dubita  va  comunque  obbiettivamente  ad  incidere  su  parametri  e
massimali normativi di  liquidazione  gia'  di  per  se'  comunemente
ritenuti incongrui, e talora finanche  ai  limiti  del  paradosso,  a
cagione del loro persistente mancato aggiornamento normativo. 
    A titolo esemplificativo,  si  puo'  osservare  che  il  compenso
liquidabile a favore di un interprete di lingua straniera che  presti
la propria opera in  udienza  penale  svolgendo  una  prestazione  di
ordinaria difficolta' avente durata di un'ora  e  quattordici  minuti
dovrebbe essere commisurato per vacazioni, ai sensi dell'art. 4 commi
2 e 4 della legge n. 319/1980, alla somma di  per  se'  irrisoria  di
€ 7,34; la quale somma, giustappunto in applicazione della  riduzione
di un terzo prevista dall'art. 106-bis del decreto  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002, dovrebbe poi  essere  ridotta  alla  beffarda
entita' di € 4,89 (inferiore perfino al costo delle notificazioni del
decreto che ne disponesse la liquidazione). 
    Ritenuto   che   la   prospettata   questione   di   legittimita'
costituzionale si appalesa rilevante  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge n. 87/1953 poiche' esiste un collegamento univoco e diretto tra
la disposizione di legge della cui costituzionalita' si dubita ed  il
provvedimento che adesso si deve assumere in funzione della rettifica
(mediante applicazione della riduzione di un terzo  prescritta  dalla
suddetta disposizione di legge) del decreto di pagamento della  somma
di € 370 adottato in data 14 febbraio 2014 per la liquidazione  delle
spettanze  dell'ausiliario  incaricato  della  perizia   psichiatrica
eseguita  nel  presente  procedimento  per  ordine  della   autorita'
giudiziaria. Infatti,  il  suddetto  provvedimento  di  riduzione  e'
adesso dovuto proprio in forza della citata disposizione di  legge  e
quindi non puo' essere  adottato  indipendentemente  dalla  soluzione
della suddetta questione. 
    Ritenuto   che   la   prospettata   questione   di   legittimita'
costituzionale si appalesa  non  manifestamente  infondata  ai  sensi
dell'art. 1 della legge cost. n. 1/1948 e dell'art. 23 della legge n.
87/1953 poiche' la disposizione di legge della cui  costituzionalita'
si dubita, per il  suo  tenore  letterale  assolutamente  univoco  ed
insuscettibile  di  interpretazioni  polisense   alla   stregua   del
vocabolario giuridico, non consente al giudice alcuna interpretazione
adeguatrice  e  costituzionalmente  orientata   idonea   ad   evitare
l'incidente di costituzionalita'. 
 
                               P.Q.M. 
 
 
                 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO 
              Ufficio penale dibattimentale monocratico 
 
    Visti l'art. 1 della legge cost. n.  1/1948  e  l'art.  23  della
legge n. 87/1953, 
    Dichiara  la  rilevanza  in   relazione   ai   provvedimenti   di
liquidazione delle spettanze di perizia  da  adottarsi  nel  presente
procedimento penale, e la non  manifesta  infondatezza  in  relazione
all'art.  3  della  Costituzione,  della  questione  di  legittimita'
costituzionale della disposizione di cui all'art. 106-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 2115/2002 (introdotto dall'art. 1,
commi 606 e 607 della legge n. 143/2013) nella parte in  cui  prevede
che i compensi liquidati a carico  dell'erario  sono  ridotti  di  un
terzo anche nel caso delle  spettanze  dovute  agli  ausiliari  della
autorita'  giudiziaria,  dimodoche',  per  ricondurre   la   suddetta
disposizione di legge nei margini della legittimita'  costituzionale,
occorrere espungervi l'espressione «all'ausiliario del magistrato,»; 
    Ordina la sospensione dell'esecuzione del  decreto  di  pagamento
emesso in data 14 febbraio 2014 in funzione della liquidazione  della
somma di € 370 a titolo di  spettanze  per  la  perizia  psichiatrica
eseguita  come  in  atti,  nonche'  la   sospensione   del   giudizio
concernente la procedura di rettificazione del suddetto  decreto  che
sarebbe dovuta ai sensi dell'art. 106-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 2115/2002, quale disposizione  di  legge  cui  si
riferisce la prospettata questione di legittimita' costituzionale; 
    Ordina la rimessione alla Corte costituzionale degli  atti  della
procedura di liquidazione di spese  di  giustizia  cui  si  riferisce
l'incidente di costituzionalita' (1) , nonche' la notificazione della
presente  ordinanza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' la comunicazione della medesima ordinanza alla Presidenza del
Senato ed alla Presidenza della Camera dei deputati; 
    Ordina la notificazione della presente ordinanza  al  perito,  al
pubblico ministero ed alle altre parti del procedimento. 
      Dato in Grosseto il giorno 14 marzo 2014 
 
                       Il giudice: Muscogiuri 
 

(1) In particolare: decreti  di  ammissione  al  patrocinio  a  spese
    dell'erario rispettivamente emessi in data  18  novembre  2013  a
    favore degli imputati S. F. e D.I. B. istanza di pagamento  delle
    spettanze di perizia depositata in  data  12  febbraio  2014  dal
    perito Romano Fabbrizzi;  verbale  dattiloscritto  della  udienza
    dibattimentale celebrata in data 14 febbraio  2014  nel  presente
    procedimento penale; decreto  di  pagamento  delle  spettanze  di
    perizia emesso in data 14  febbraio  2014  a  favore  del  perito
    Romano Fabbrizzi; sentenza n. 266/2014 emessa in  data  11  marzo
    2014 e definizione  del  giudizio  di  primo  grado  relativo  al
    procedimento di  cognizione  presupposto;  decreto  di  pagamento
    delle spettanze di patrocinio forense a carico dell'erario emesso
    in data 11 marzo 2014  a  favore  del  difensore  degli  imputati
    avv.to Ilaria Nannipieri del foro di  Livorno;  provvedimento  di
    sospensione dell'esecuzione  del  pagamento  delle  spettanze  di
    perizia emesso in data 12 marzo  2014  in  confronto  del  perito
    Romano Fabbrizzi.