N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2014
Ordinanza del 14 marzo 2014 emessa dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di S. F. e D.I. B.. Patrocinio a spese dello Stato - Spese di giustizia - Compensi dell'ausiliario del magistrato - Previsione che gli importi spettanti sono ridotti di un terzo - Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita' dei trattamenti giuridici. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 106-bis, inserito dall'art. 1, comma 606, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. - Costituzione, art. 3.(GU n.30 del 16-7-2014 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Ufficio penale dibattimentale monocratico Insediato in composizione monocratica in funzione di giudice della cognizione nel procedimento iscritto al n. 16/2013/1694 del registro generale degli affari penali nei confronti degli imputati S. F. e D.I. B. definito con sentenza n. 266/2014 in data 11 marzo 2014. Rilevato che in data 14 febbraio 2014 e' stato emesso decreto di pagamento di spese di giustizia per la somma di € 370 a titolo di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario della autorita' giudiziaria (dott. Romano Fabbrizzi) siccome incaricato della perizia psichiatrica eseguita come in atti per ordine del giudice senza che, tuttavia, in quella sede provvedimentale il giudice potesse tenere conto della pregressa ammissione degli imputati (con appositi distinti decreti emessi in data 18 novembre 2013) al beneficio del patrocinio a carico dell'erario (giacche' di tali ammissioni, diversamente da quanto si era disposto al riguardo nei rispettivi decreti, la cancelleria non aveva lasciato notizia alcuna agli atti del fascicolo processuale); Considerato che la circostanza concernente la ammissione degli imputati al beneficio del patrocinio a carico dell'erario, ai sensi dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, commi 606 e 607 della legge n. 143/2013 nel titolo del medesimo t.u.ll.s.g. recante «disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale»), e' rilevante ai fini della liquidazione dei compensi degli ausiliari della autorita' giudiziaria in termini di consequenziale applicazione obbligatoria della riduzione di un terzo delle spettanze ivi espressamente prescritta. Percio' questo giudice, in ossequio alla suddetta disposizione di legge, sarebbe adesso tenuto ad adottare i provvedimenti di modificazione del pregresso decreto di pagamento, emesso nei termini sopra indicati a favore del suddetto perito, facendo luogo alla prescritta applicazione della suddetta riduzione; Considerato che tuttavia la disposizione di legge da ultimo indicata, nella parte in cui estende anche alla condizione degli ausiliari giudiziari operanti nel procedimento penale (periti, consulenti del pubblico ministero, interpreti, traduttori ed altre persone idonee nominate dall'autorita' giudiziaria per il compimento di attivita' professionalmente qualificate ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera N del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) la applicazione della riduzione dei compensi di un terzo ivi prevista per i professionisti che assistono la parte privata ammessa al patrocinio a carico dell'erario (difensori, consulenti tecnici di parte privata ed investigatori privati autorizzati), si appalesa viziata di illegittimita' costituzionale per grave e palese violazione del criterio di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita' dei trattamenti giuridici stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Infatti, siccome i cosiddetti ausiliari giudiziari sono soggetti episodicamente operanti quali pubblici ufficiali investiti di funzioni pubblicistiche integrative delle cognizioni e capacita' tecniche della stessa autorita' giudiziaria procedente (a nulla rilevando, peraltro, se si tratti di organo giudicante o requirente), la loro condizione non appare assimilabile per alcuna ragione e sotto alcun profilo a quella del difensore, del consulente tecnico di parte privata e dell'investigatore privato autorizzato; dimodoche' la citata disposizione di legge, nella misura in cui sancisce che la circostanza della ammissione di taluna delle parti private al cosiddetto gratuito patrocinio debba addirittura ridondare in pregiudizio della entita' del compenso dei suddetti ausiliari giudiziari (nei termini della prescritta riduzione di un terzo), in definitiva presenta gli stessi margini di razionalita' di quella che, da tale medesima circostanza, facesse ipoteticamente dipendere la entita' (o magari addirittura la eventualita') della corresponsione degli stessi emolumenti stipendiali costituenti oggetto dei rapporti di pubblico impiego riferibili alla condizione dei pubblici ufficiali professionali (personale giudiziario magistratuale od ausiliario, personale di polizia giudiziaria etc.) che risultino istituzionalmente preposti alla trattazione del relativo procedimento penale nell'esercizio delle proprie attribuzioni funzionali o di servizio; Considerato inoltre che le connotazioni discriminatorie e le ricadute irrazionali della citata disposizione di legge risultano vieppiu' evidenti: al cospetto della constatazione della sperequazione di trattamento logicamente e giuridicamente inspiegabile cosi' introdotta, tra gli stessi ausiliari giudiziari, a seconda della mera estrinseca accidentalita' che costoro risultino chiamati o meno a prestare la propria opera proprio in procedimenti ove taluna delle parti private risulti ammessa al cosiddetto gratuito patrocinio; nonche' al cospetto della considerazione che l'applicazione della irrazionale disposizione di legge in questione, nella pratica, per l'autorita' giudiziaria si traduce in un ulteriore aggravio della attuale gia' considerevolissima e ben nota difficolta' di reperire affidabili soggetti estranei alla amministrazione giudiziaria che siano disposti ad assumere e disimpegnare con il dovuto scrupolo incarichi professionali gia' comunemente ritenuti sottopagati anche indipendentemente dalla applicazione della disposizione di legge della cui costituzionalita' si dubita; nonche' al cospetto della osservazione che, in definitiva, la decurtazione dei compensi degli ausiliari della autorita' giudiziaria prevista dalla disposizione di legge della cui costituzionalita' si dubita va comunque obbiettivamente ad incidere su parametri e massimali normativi di liquidazione gia' di per se' comunemente ritenuti incongrui, e talora finanche ai limiti del paradosso, a cagione del loro persistente mancato aggiornamento normativo. A titolo esemplificativo, si puo' osservare che il compenso liquidabile a favore di un interprete di lingua straniera che presti la propria opera in udienza penale svolgendo una prestazione di ordinaria difficolta' avente durata di un'ora e quattordici minuti dovrebbe essere commisurato per vacazioni, ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 4 della legge n. 319/1980, alla somma di per se' irrisoria di € 7,34; la quale somma, giustappunto in applicazione della riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del decreto Presidente della Repubblica n. 115/2002, dovrebbe poi essere ridotta alla beffarda entita' di € 4,89 (inferiore perfino al costo delle notificazioni del decreto che ne disponesse la liquidazione). Ritenuto che la prospettata questione di legittimita' costituzionale si appalesa rilevante ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 poiche' esiste un collegamento univoco e diretto tra la disposizione di legge della cui costituzionalita' si dubita ed il provvedimento che adesso si deve assumere in funzione della rettifica (mediante applicazione della riduzione di un terzo prescritta dalla suddetta disposizione di legge) del decreto di pagamento della somma di € 370 adottato in data 14 febbraio 2014 per la liquidazione delle spettanze dell'ausiliario incaricato della perizia psichiatrica eseguita nel presente procedimento per ordine della autorita' giudiziaria. Infatti, il suddetto provvedimento di riduzione e' adesso dovuto proprio in forza della citata disposizione di legge e quindi non puo' essere adottato indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione. Ritenuto che la prospettata questione di legittimita' costituzionale si appalesa non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 1 della legge cost. n. 1/1948 e dell'art. 23 della legge n. 87/1953 poiche' la disposizione di legge della cui costituzionalita' si dubita, per il suo tenore letterale assolutamente univoco ed insuscettibile di interpretazioni polisense alla stregua del vocabolario giuridico, non consente al giudice alcuna interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata idonea ad evitare l'incidente di costituzionalita'.
P.Q.M. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Ufficio penale dibattimentale monocratico Visti l'art. 1 della legge cost. n. 1/1948 e l'art. 23 della legge n. 87/1953, Dichiara la rilevanza in relazione ai provvedimenti di liquidazione delle spettanze di perizia da adottarsi nel presente procedimento penale, e la non manifesta infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 2115/2002 (introdotto dall'art. 1, commi 606 e 607 della legge n. 143/2013) nella parte in cui prevede che i compensi liquidati a carico dell'erario sono ridotti di un terzo anche nel caso delle spettanze dovute agli ausiliari della autorita' giudiziaria, dimodoche', per ricondurre la suddetta disposizione di legge nei margini della legittimita' costituzionale, occorrere espungervi l'espressione «all'ausiliario del magistrato,»; Ordina la sospensione dell'esecuzione del decreto di pagamento emesso in data 14 febbraio 2014 in funzione della liquidazione della somma di € 370 a titolo di spettanze per la perizia psichiatrica eseguita come in atti, nonche' la sospensione del giudizio concernente la procedura di rettificazione del suddetto decreto che sarebbe dovuta ai sensi dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 2115/2002, quale disposizione di legge cui si riferisce la prospettata questione di legittimita' costituzionale; Ordina la rimessione alla Corte costituzionale degli atti della procedura di liquidazione di spese di giustizia cui si riferisce l'incidente di costituzionalita' (1) , nonche' la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' la comunicazione della medesima ordinanza alla Presidenza del Senato ed alla Presidenza della Camera dei deputati; Ordina la notificazione della presente ordinanza al perito, al pubblico ministero ed alle altre parti del procedimento. Dato in Grosseto il giorno 14 marzo 2014 Il giudice: Muscogiuri (1) In particolare: decreti di ammissione al patrocinio a spese dell'erario rispettivamente emessi in data 18 novembre 2013 a favore degli imputati S. F. e D.I. B. istanza di pagamento delle spettanze di perizia depositata in data 12 febbraio 2014 dal perito Romano Fabbrizzi; verbale dattiloscritto della udienza dibattimentale celebrata in data 14 febbraio 2014 nel presente procedimento penale; decreto di pagamento delle spettanze di perizia emesso in data 14 febbraio 2014 a favore del perito Romano Fabbrizzi; sentenza n. 266/2014 emessa in data 11 marzo 2014 e definizione del giudizio di primo grado relativo al procedimento di cognizione presupposto; decreto di pagamento delle spettanze di patrocinio forense a carico dell'erario emesso in data 11 marzo 2014 a favore del difensore degli imputati avv.to Ilaria Nannipieri del foro di Livorno; provvedimento di sospensione dell'esecuzione del pagamento delle spettanze di perizia emesso in data 12 marzo 2014 in confronto del perito Romano Fabbrizzi.