MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 luglio 2014 

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a  Denominazione  di
Origine Controllata e Garantita «Roero». (14A05507) 
(GU n.165 del 18-7-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile  2010,  n.
61, ed in particolare del d.m. 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2004 con il quale e' stata
riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita  dei
vini «Roero», ed e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione, nonche' i  decreti  con  i  quali  sono  state  apportate
modifiche al citato disciplinare; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Roero»; 
  Vista la domanda presentata per il tramite della Regione  Piemonte,
nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del  d.m.  7  novembre
2012, e previo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  della  Regione
medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa
domanda, su istanza del Consorzio tutela Roero, intesa ad ottenere la
modifica dell'art. 8  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
Denominazione   di   Origine   Controllata   e   Garantita   «Roero»,
relativamente alle capacita' dei recipienti e ai sistemi di  chiusure
consentiti per il confezionamento di detti vini; 
  Considerato che detta richiesta di  modifica  non  comporta  alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7  novembre  2012,
art. 10, comma 8 , conformemente alle disposizioni  di  cui  all'art.
118-octodecies, paragrafo 3, lettera  a),  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  Visto il parere favorevole  della  Regione  Piemonte  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 12 giugno 2014; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  modifica  dell'art.   8   del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata e Garantita «Roero» in conformita' alla citata proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Roero» cosi' come approvato con il citato d.m. 30  novembre
2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione
U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo   tecnico   inoltrato   alla
Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite  il  sistema  di  informazione
messo a disposizione  dalla  Commissione  U.E.,  ai  sensi  dell'art.
70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  1. L'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione
di  Origine  Controllata  e  Garantita  «Roero»  consolidato  con  le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione  degli
elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007,  cosi'  come  approvato  con  il  d.m.  30.11.2011
richiamato in premessa, e' sostituito  per  intero  con  il  seguente
testo: 
 
                             «Articolo 8 
 
    1. I vini Docg  «Roero»  devono  essere  immessi  al  consumo  in
bottiglie di forma tradizionale, corrispondenti ad una delle seguenti
capacita': 0,187 l; 0,25 l, 0,375 l; 0,50l; 0,75 l; 1,5 l; 3  l;  4,5
l; 5 l; 6 l; 9 l; 12 l; 15 l; 18 l; 27 l; 30l. 
    2. E' vietato il  confezionamento  nelle  bottiglie  che  possano
trarre in inganno  il  consumatore  o  che  siano  comunque  tali  da
offendere il prestigio del vino. 
    3. Per il confezionamento dei vini  Docg  «Roero»  sono  ritenuti
idonei tutti i sistemi di chiusura previsti dalla  vigente  normativa
nazionale e comunitaria, con l'esclusione del tappo a  corona  e  del
tappo a vite interamente di plastica.». 
  2. La modifica al disciplinare consolidato della  DOP  «Roero»,  di
cui al comma 1, sara' inserita sul  sito  internet  del  Ministero  -
Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP  e  IGP  -  e  comunicata  alla
Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del  relativo  fascicolo
tecnico  gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 luglio 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto