N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 13 giugno 2014
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 13 giugno 2014 (della Regione Liguria). Finanza pubblica - Deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con la quale e' stata approvata "la relazione sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Liguria per l'esercizio 2012 e le schede riepilogative delle spese irregolarmente rendicontate che ne fanno parte integrante" - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, di indirizzo sull'applicazione del decreto-legge n. 174 del 2014 (gia' annullate con la sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2014, impugnate ove presupposto della sopradetta deliberazione della sezione regionale di controllo) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione Liguria - Denunciata carenza di un potere di controllo in relazione all'esercizio 2012, avendo il controllo esercitato dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti legittimo fondamento solo a partire dal 2013 - Lesione dell'autonomia statutaria, organizzativa e contabile della Regione, in particolare di quella dei Consigli regionali e dei loro gruppi consiliari - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2014 - Lamentata contraddittorieta' per l'applicazione di criteri e parametri non predeterminati - Violazione della potesta' legislativa regionale "mediante disapplicazione della legge regionale da parte delle deliberazioni della sezione di controllo" - Violazione dell'autonomia della Regione Liguria e dell'Assemblea legislativa regionale "per sovrapposizione nell'esercizio delle sue prerogative" - Violazione del decreto-legge n. 174 del 2012 - Violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei Conti, sezione delle autonomie e sezione regionale di controllo per la Liguria, adottare le gravate delibere e, per l'effetto, di annullare le medesime. - Deliberazione della Corte dei conti-sezione regionale di controllo per la Liguria dell'8 aprile 2014, n. 21; Deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie del 5 aprile 2013, n. 12; Deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie del 5 luglio 2013, n. 15. - Costituzione, artt. 114, comma secondo, 117, 121 e 123; decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1; Statuto della Regione Liguria; legge della Regione Liguria 16 febbraio 1987, n. 3; legge della Regione Liguria 19 dicembre 1990, n. 38.(GU n.31 del 23-7-2014 )
Nell'interesse di Regione Liguria, (c.f. e p. IVA: 00849050109) in persona del Presidente in carica Claudio Burlando, rappresentato e difeso per mandato a margine dagli avv.ti Barbara Baroli (c.f. BRLBBR55L54D969W; PEC: barbara.barolimariniello@ordineavvgenova.it; fax: 0105484050 e Gabriele Pafundi (c.f. PFNGRL57B09H501K; PEC: gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org; fax: 063212646) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest'ultimo in Viale Giulio Cesare n. 14; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica Avverso la deliberazione della Corte dei conti - sezione regionale di controllo per la Liguria - n. 21/2014 depositata l'8 aprile 2014, con la quale si e' approvata «la Relazione sui rendiconti dei gruppi consiliari della regione Liguria per l'esercizio 2012 e le schede riepilogative delle spese irregolarmente rendicontate che ne fanno parte integrante», ordinando contestualmente al Presidente del Consiglio Regionale-Assemblea Legislativa della Liguria di curarne la pubblicazione, nonche' disposta la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nonche', benche' travolte dalla sentenza della Consulta n. 130/2014, le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013 del 5 aprile 2013 e n. 15/SEZAUT/2013 del 5 luglio 2013 (mai trasmesse alla Regione), richiamate nella deliberazione della Sezione regionale, principalmente impugnata, ove esse ne costituiscano atto di indirizzo presupposto (pur la seconda precisando che il controllo sui rendiconti 2012 «ha efficacia ricognitiva della regolarita' dei documenti contabili» e che «le disposizioni precettive recate dall'art. 1, commi 9-12 del D.L. n. 174 del 2012 e, in particolare, l'impianto sanzionatorio, si applicano dall'esercizio 2013»; per lesione dell'autonomia regionale in violazione degli artt. 114, secondo comma e 117 Cost., relativamente all'autonomia istituzionale e legislativa, nonche' degli artt. 121 e 123 Cost., relativamente all'autonomia statutaria e all'autonomia del Consiglio regionale; dello Statuto regionale, nella parte in cui esso prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio e dei suoi gruppi assembleari; della legislazione regionale, ed in particolare delle leggi regionali n. 3/1987 e n. 38/1990; del principio di leale collaborazione, nonche' dello stesso D.L. n. 174/2012. Il ricorso e' proposto affinche' sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, in relazione all'esercizio finanziario 2012 ed in asserita applicazione del D. L. n. 174/2012, indirizzare ed esercitare il controllo sui rendiconti ei gruppi consiliari, in relazione all'esercizio 2012, ed in particolare esprimere osservazioni sui rendiconti dei Gruppi consiliari, chiedere integrazioni documentali, sancire e comunicare asserite «irregolarita'», esigere venga data pubblicita' al «referto», esercitando un controllo di merito sulle singole spese in base a criteri definiti in maniera postuma ed in totale autonomia, con conseguente declaratoria di nullita'/annullamento delle deliberazioni citate in epigrafe. Fatto L'art. 1 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213), volendo rafforzare la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, ha innovativamente disciplinato (ai commi 9, 10, 11 e 12) la redazione, approvazione e controllo, da parte delle Sezioni regionali di controllo, dei rendiconti di esercizio di ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali, prevedendo, in caso di mancata trasmissione dei rendiconti, o in caso di riscontrata irregolarita' degli stessi, a titolo di sanzione, la decadenza «dall'anno in corso dal diritto della erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale», e sottolineando (c. 11) che «la decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate». Il rendiconto deve essere «strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», al fine di «assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto», cosicche' le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono tenute a verificare se tali rendiconti siano o meno conformi alle prescrizioni stabilite nelle predette linee guida (commi 9 ed 11). Tuttavia solo nella seduta del 6 dicembre 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha deliberato tali linee guida, recepite con DPCM 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 ed entrato in vigore il successivo 17 febbraio. Le regole condivise, cosi' formalizzate, oltre a fornire nell'Allegato A uno schema per la rilevazione delle voci di rendiconto, stabilivano anche le regole «sostanziali» di correttezza della spesa, destinate evidentemente a servire, nel prosieguo, come regole di controllo su tale correttezza. La stessa Corte dei conti, Sezione autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2013 del 3 aprile 2013, preso atto del nuovo sistema di controllo affidato dal legislatore alle Sezioni regionali, si e' chiesta, peraltro, «se le norme in esame debbano trovare immediata applicazione con riferimento all'anno 2012, oppure se debba essere rinviata l'applicazione al successivo esercizio, trattandosi di normativa intervenuta solo alla fine dell'anno e completata con il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2013». Al contempo, ritenendo che «i Gruppi consiliari non erano precedentemente sottratti a qualsiasi obbligo di rendicontazione, sulla base delle leggi regionali che nel tempo hanno regolato la materia» e considerando l'assenza di una norma transitoria o «che differisca al successivo esercizio l'operativita' dei controlli esterni previsti dal D.L. n. 174/2012», ha ritenuto che «le Sezioni regionali siano chiamate a svolgere le relative attivita' con riferimento al primo rendiconto redatto dopo l'introduzione del decreto in parola, ossia a quello 2012». Considerata l'assenza dei parametri previsti dal D.L. n. 174/2012, ha affermato essere «ragionevole ritenere che (i parametri) possano essere desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012, integrati con i contenuti essenziali, cui fa riferimento la nuova disciplina, ossia con l'indicazione delle risorse trasferite al Gruppo del Consiglio regionale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilita'». Tali indicazioni hanno dato luogo, da parte delle Sezioni regionali di controllo, a comportamenti difformi, alcune Sezioni limitandosi ad una ricognizione della regolarita' formale del procedimento di controllo sui rendiconti svolto dagli organismi di controllo previsti dalla legislazione regionale (Sez. regionale di controllo per la Regione Toscana), altre avviando un controllo vero e proprio, in taluni casi discostandosi dalle indicazioni ricavabili dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti, come e' accaduto nella Regione Liguria. Con la successiva deliberazione n. 15/SEZAUT/2013, peraltro, la Sezione autonomie ha riconosciuto che «il nuovo sistema, previsto d.l. n. 174 del 2012, trova applicazione a decorrere dalla rendicontazione per l'esercizio annuale 2013, come risulta anche dal fatto che per la sua attuazione sono state emanate disposizioni regolamentari di dettaglio che sono intervenute nel 2013 (cfr. DPCM 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013), e che «le fattispecie oggetto di verifica sono state completate soltanto nell'esercizio 2013, sicche' le nuove regole non possono essere applicate a spese effettuate secondo moduli vigenti nell'esercizio precedente», e, ancora, che «i previgenti ordinamenti regionali gia' prevedevano forme procedimentalizzate di verifica dei rendiconti dei Gruppi consiliari, nonche' gli effetti di un riscontro negativo», portando ad «un procedimento compiuto, pienamente vigente per l'esercizio 2012». Tuttavia, contraddittoriamente, la Sezione autonomie ha affermato che il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti relativi all'esercizio 2012 «ha efficacia ricognitiva della regolarita' dei documenti contabili e si inserisce in un percorso finalizzato alla integrale applicazione dei nuovi controlli a decorrere dal 2013», e che «le disposizioni precettive recate dal decreto in parola e, in particolare, l'impianto sanzionatorio, producono effetti soltanto dall'esercizio 2013»; pertanto - ha concluso la Sezione - «le delibere gia' emesse dalle Sezioni regionali di controllo sono da interpretare in conformita' agli indirizzi sopra ricordati». Sembra opportuno a questo punto precisare, in fatto, che la Regione Liguria ha integralmente compiuto il procedimento di verifica delle spese dei gruppi previsto dalla legislazione vigente nel 2012, ed in particolare dalla legge regionale n. 38/1990, ad opera della Commissione rendiconti prevista da tale legge (verbali primo marzo, 9 aprile e 8 maggio 2013), ed aveva provveduto a recepire con la l. r. n. 48/2012 il sistema di controlli innovativamente previsto dal D.L. n. 174 del 2012, senza rilievi del Governo. Ebbene, la Sezione regionale di controllo per la Liguria, richiamate le citate deliberazioni della Sezione autonomie del 5 aprile e del 5 luglio 2013, ha preso in esame i rendiconti dei Gruppi consiliari relativi all'anno 2012, in asserita applicazione della legge regionale n. 38/1990 (vengono richiamati gli artt. da 2 a 5-bis, c. 7 , e 7), ma in realta' assumendo a base del giudizio di ammissibilita' delle spese parametri definiti dalla stessa Sezione «in conformita' ai principi enunciati nella menzionata delibera di orientamento n. 12/2013 della Sezione Autonomie». Senza entrare nel merito di tali parametri, indubbiamente apprezzabili e congrui (di fatto in gran parte analoghi ai criteri contenuti nelle Linee guida stabilite in Conferenza Stato-Regioni e nel D.P.C.M. del 21 dicembre, utilizzabili a regime solo a partire dal febbraio 2013), si deve denunciare che la Corte dei conti, applicando integralmente il procedimento previsto dai commi 9 -12 del D.L. n. 174, i principi generali che governano i procedimenti di controllo propri della Corte dei conti (controllo preventivo), nonche' i criteri «di inerenza» da lei stessa adottati, ha effettuato un diretto, autonomo ed autoreferenziale controllo di legittimita' e di merito sulle singole voci di spesa portate nei rendiconti dei Gruppi consiliari, gia' oggetto del controllo effettuato ai sensi della legislazione vigente. Infatti con la Deliberazione n. 21/2014, assunta in data 3 e 26 marzo 2014, ha dichiarato non regolari alcune spese esposte nei rendiconti dei Gruppi assembleari della Regione Liguria per l'esercizio 2012 (di cui alle schede allegate), ordinando «alla segreteria della Sezione di trasmettere la presente deliberazione e l'allegata relazione al Presidente del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria che ne cura la pubblicazione». Di li' a poco, con sentenza n. 130 del 7 maggio 2014, la Corte costituzionale avrebbe accolto tre ricorsi, proposti dalle Regioni Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna avverso provvedimenti delle rispettive Sezioni regionali del tutto analoghi a quello qui impugnato, affermando che «non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie, adottare le deliberazioni ...., con cui si e' rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012», annullando, per l'effetto, tali deliberazioni. La sentenza giunge a tale conclusione richiamando la precedente sentenza n. 39 del 2014 e sviluppando puntuali e paradigmatiche argomentazioni, che valgono a definire limpidamente le attribuzioni riconosciute ai soggetti del contenzioso e che non potranno che essere diffusamente riprese dalla Regione Liguria nel suo ricorso. Le deliberazioni della Corte dei conti indicate in epigrafe, esercitando per il 2012 un controllo che avrebbe potuto svolgersi solo dal 2013, ed effettuando tale controllo con criteri diversi da quelli indicati dal legislatore, sono illegittime e lesive delle prerogative costituzionali della Regione Liguria, per i seguenti motivi di Diritto Illegittima lesione delle prerogative costituzionali della Regione, in particolare del Consiglio regionale, in violazione degli artt. 117, 121, 123 della Costituzione, dello Statuto e della legislazione regionale in materia, nonche' del principio di leale collaborazione, da parte delle deliberazioni impugnate. 1. Carenza di potere di controllo in relazione all'esercizio 2012. Si richiama in primo luogo il quadro normativo in evoluzione, (all'interno del quale si inscrive il presente conflitto) come accennato in Fatto ma ancor piu' come ricostruito da Codesta Corte, nella sentenza n. 130/2014. «Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, il rendiconto in esame e' "strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]". Il comma 11, poi, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformita' dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai gia' detti criteri contenuti nelle linee guida: Il dettato normativo configura dunque il potere di controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e cio' sull'evidente presupposto della loro indispensabilita'. Questa Corte, del resto, con la sentenza n. 39 del 2014, ha chiarito che "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale [...]". Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformita' del rendiconto del modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale». La richiamata sentenza ha dunque sancito che il controllo esercitato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in relazione all'esercizio 2012 non trova legittima copertura nella legislazione che lo istituisce e lo disciplina solo a partire dall'esercizio 2013; esso e' - conclude la sentenza - lesivo dell'autonomia statutaria, organizzativa e contabile della Regione, ed in particolare quella dei Consigli e dei loro gruppi consiliari, tutelata dall'art. 121, secondo comma, Cost. e cio' indipendentemente dal fatto che la stessa deliberazione del 5 luglio della Sezione Autonomie locali qualifichi la (intempestiva) attivita' come puramente ricognitiva, con esclusione delle conseguenze sanzionatorie proprie del nuovo sistema di controllo. In disparte la considerazione del carattere sanzionatorio in qualche misura riconducibile all'ordine di pubblicazione impartito al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, e' infatti da considerare che l'asserito carattere di apporto collaborativo, in sede sperimentale, che la Sezione autonomie sembrerebbe aver voluto indicare alle articolazioni regionali, avrebbe dovuto comunque far seguito ad accordi, in tal senso, con le Regioni interessate (giacche' nelle disposizioni di cui all'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 non vi e' traccia di una fase di applicazione sperimentale o frazionata delle disposizioni sul controllo), nel rispetto del principio di leale collaborazione. La natura collaborativa delle verifiche avrebbe inoltre dovuto imporsi nella scelta di forme del controllo piu' libere e meno formali, mentre - al contrario - gli atti della Sezione di controllo di Genova hanno assunto, proceduralmente e nel tono, i caratteri propri di un atto autoritario di controllo esterno. Soffermandoci appunto sul contenuto valutativo del «referto», si deve porre in rilievo come, non potendosi svolgere il controllo secondo i parametri previsti dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 (che non possono essere applicati retroattivamente), il controllo sul rendiconto 2012 si sarebbe dovuto svolgere in base a parametri «desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012», integrati pero' «con i contenuti essenziali cui fa riferimento la nuova disciplina, ossia con l'indicazione delle risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione e della regolare tenuta della contabilita'». In effetti la Sezione autonomie aveva invitato le Sezioni regionali a svolgere il controllo sulla «regolarita' contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione» e sulla «rispondenza della gestione alle regole vigenti nel 2012 in ciascuna Regione». Con la deliberazione n. 21/201, invece, la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha ritenuto di procedere ad un analitico esame delle voci di spesa, seguendo le modalita' procedurali tipiche dell'attivita' di controllo, ed in particolare quelle di cui al comma 11 del D.L. n. 174/2012. Di qui l'illegittimita' di tutte le deliberazioni impugnate, prive di giustificato fondamento nell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, con invasione e lesione dell'autonomia della Regione e del Consiglio regionale, in violazione in particolare degli art. 121 e 123 della Costituzione, in quanto essi garantiscono, anche attraverso l'esercizio dell'autonomia statutaria, l'autonomia degli organi della Regione, quale disciplinata dallo Statuto, dalla legislazione regionale attuativa (con particolare riferimento alla l.r. n. 38 del 1990) e dalle normative interne del Consiglio stesso. 2. Ulteriori profili di invasivita' lesiva delle prerogative regionali, con riferimento alla incisivita', nel metodo e nel merito, del controllo. Contraddittorieta'. Oltre al vizio sopra evidenziato di generale carenza del potere di controllo in relazione al 2012, la ricorrente Regione rileva che il controllo di regolarita' del rendiconto si e' tradotto di fatto in un sindacato pieno sulla ammissibilita' delle spese, in base a parametri deliberati a posteriori, unilateralmente, dallo stesso controllore e col dispiegamento di una minuziosa attivita' istruttoria, volta all'acquisizione della documentazione di spesa. II giudizio sull'ammissibilita' delle spese, asseritamente svolto «in conformita' ai principi enunciati nella ... delibera di orientamento n. 12/2013 della Sezione delle Autonomie». (cosi' si legge a pag. 9 della Relazione approvata con la Deliberazione impugnata, alla fine del punto 3), risulta ben piu' pregnante: nella sostanza, utilizzando il parametro dell'inerenza delle spese, svolto sulla base di indicatori stabiliti a posteriori, si e' effettuato un controllo esterno basato su criteri e parametri che la stessa Sezione regionale e' venuta autonomamente elaborando. E', dunque, illegittimo e gravemente lesivo delle disposizioni costituzionali ed attuative gia' sopra invocate il potere esercitato dalla Sezione regionale, in quanto basato su criteri e parametri non predeterminati, ma introdotti di propria autonoma iniziativa dall'organo di controllo per l'anno 2012. 3. - Violazione della potesta' legislativa regionale mediante disapplicazione della legge regionale da parte delle deliberazioni della Sezione di controllo. La Regione Liguria ha disciplinato il finanziamento dei Gruppi consiliari con la legge n. 3/1987 e con la legge n. 38/1990. Dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 174/2012, la Regione Liguria - come gia' accennato in narrativa - ha adeguato la sua disciplina con la l. r. n. 48/2012. Quella dettata dalle leggi n. 3/'87 e 38/'90 dunque e' la disciplina che - secondo quanto stabilito dalla stessa Sezione autonomie - avrebbe dovuto applicare la Sezione regionale nell'esercitare il suo controllo esterno. Invece, il controllo effettivamente svolto - privo di base giuridica - ha comportato la disapplicazione della legge regionale. Aggiungasi che la procedura di controllo prevista dalla legislazione vigente nel 2012 era in realta', come esposto in narrativa, da tempo conclusa. In altri termini sia la metodologia di controllo adottata che il complessivo tenore dell'atto conclusivo impugnato (la deliberazione n. 21/2014, assunta dalla Sezione regionale) si inquadrano in una prospettiva del tutto diversa da quella - solo affermata - di una verifica di conformita' alle disposizioni regionali vigenti. E' sufficiente scorrere la relazione dei Magistrati istruttori e le schede riassuntive delle voci definite "irregolari", per comprendere come la Sezione regionale abbia accuratamente vagliato l'utilizzazione dei fondi attribuiti a ciascun gruppo, verificando l'ammissibilita' di ogni pur minuta spesa in base a criteri non rinvenibili nel quadro normativo vigente e non riferibili alla Regione ed in particolare al Consiglio regionale; criteri elaborati dalla stessa Corte, in data successiva all'effettuazione della spesa. Arrogandosi questa competenza e imponendo i propri criteri interpretativi circa la «inerenza» delle spese dei Gruppi alla loro funzione istituzionale, la Sezione regionale viene a disapplicare illegittimamente la legge regionale, che affida agli organi dell'Assemblea legislativa i controlli sulla gestione dei contributi. 4. - Violazione dell'autonomia della Regione Liguria e dell'Assemblea legislativa regionale per sovrapposizione nell'esercizio delle sue prerogative. Violazione del D. L. n. 174/2012. Violazione del principio di leale collaborazione. Richiamate le argomentazioni gia' svolte, in relazione alla inaccettabilita' dei criteri di merito elaborati dalla stessa Sezione di controllo per riesaminare l'ammissibilita' delle singole spese dei Gruppi consiliari per il 2012, anche in ragione dell'inammissibilita' dell'applicazione retroattiva di criteri individuati in un momento successivo a quello della spesa, si deve sottolineare altresi' come un tal modo di procedere comporti la disapplicazione delle norme regionali «pienamente vigenti» e richiamate a parametro dallo stesso D.L. n. 174/2012, dal momento che la Sezione regionale sovrappone i criteri da essa elaborati alle «regole proprie» individuate da ciascuna Regione. Si determina cosi' un'indebita interferenza rispetto alle funzioni che la Costituzione, lo Statuto regionale e la legislazione regionale vigente al tempo assegnano all'Assemblea legislativa regionale e ai suoi organi. La Sezione regionale si surroga, infatti, in competenze proprie dell'Ufficio di Presidenza e, in particolare, in quella di enunciare i criteri in base ai quali vagliare l'inerenza delle spese dei Gruppi ai loro fini istituzionali e di dichiarare l'eventuale irregolarita' dei rendiconti annuali. Sotto altro aspetto si deve ancora osservare che l'emanazione di tali criteri e gli effetti che ne sono fatti derivare, in caso di inosservanza - in sostanza i poteri esercitati dalla Corte dei conti - sono comunque privi di giustificazione ed illegittimi anche rispetto all'impianto voluto dal legislatore, il quale ha innovativamente configurato (con il D.L. n. 174 del 2012 - a partire dal 2013) il potere della Corte dei conti nei confronti delle istanze locali, attribuendo la competenza ad individuarne le Linee guida alla Conferenza Stato-Regioni ed al DPCM di recepimento. Infine si devono formulare brevi osservazioni in ordine alla pretesa natura «collaborativa» (o, come dice la Sezione autonomie, "ricognitiva") del controllo operato dalla Sezione regionale per la Liguria; natura che potrebbe indurre ad escludere una significativa lesivita' del potere esercitato. Il fatto stesso che il controllo si concluda con una dichiarazione (pur indiretta) di «non regolarita'» risulta fortemente lesivo della dignita' e del prestigio dell'istituzione regionale: tanto piu' che, rimettendo gli atti al Presidente del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria, «che ne cura la pubblicazione» (oltre che alla Procura della Corte dei conti ed alla Procura della Repubblica), la Sezione regionale sembra sollecitare pur sempre azioni di rettifica, e comunque «sanzionatorie», alla Presidenza dell'organo regionale, sulla falsariga di quanto previsto dai commi 10 ed 11 dell'art. 1 del D. L. n. 174/2012. Inoltre, quand'anche si dovesse ritenere che il provvedimento denunciato abbia una effettiva portata giuridica limitata o nulla, il giudizio di non regolarita' formulato dalla Sezione e' stato inevitabilmente ripreso attraverso una campagna di stampa che ha turbato l'opinione pubblica, indirizzandola - ancora una volta - contro le istituzioni politiche regionali, con gravissimo danno all'immagine della Regione Liguria. Sembra dunque evidente che, definendo unilateralmente le metodologie del controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari, senza neppure darne notizia alle Regioni (e tanto meno chiederne il parere), e senza sottoporre la questione alla Conferenza Stato-Regioni, la Sezione autonomie e' venuta meno all'obbligo costituzionale di leale cooperazione ed alle stesse indicazioni poste dalla legge sulla cui base essa ha ritenuto di fondare il potere esercitato.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, adottare la deliberazioni n. 21/2014 della Sezione regionale di controllo per la Liguria e le deliberazioni di indirizzo della Sezione delle autonomie di cui in epigrafe - nella misura in cui esse possano ancora sorreggere la deliberazione impugnata in principalita', alla luce della Sentenza di codesta Corte Costituzionale n. 130/2014; in particolare dichiarando che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei conti procedere - in relazione all'esercizio finanziario 2012 ed in asserita applicazione del d.l. n. 174 del 2012 - ad esprimere osservazioni sui rendiconti dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, chiedere integrazioni documentali, pervenire ad una comunicazione di irregolarita' e disporre misure partecipative, esercitando un controllo sulle singole spese in base a criteri individuati autonomamente ed a posteriori dalla stessa Corte dei conti, con conseguente annullamento delle deliberazioni impugnate. Si depositano i seguenti documenti: 1) Deliberazione della Corte dei conti Sez. aut. del 3/4/2013 n. 12/2013. 2) Deliberazione della Corte dei conti Sez. aut. del 5 luglio 2013 n. 15/2013. 3) Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 21/2014 in data 3 e 26 marzo 2014. 4) Deliberazione Giunta regionale Liguria n. 625 del 30 maggio 2014 di autorizzazione a promuovere il conflitto. Genova-Roma, 5 giugno 2014 Avv. Gabriele Pafundi Avv. Barbara Baroli