N. 200 SENTENZA 9 - 16 luglio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giochi e scommesse - Vincite ottenute mediante apparecchi di gioco  -
  Addizionale sul prelievo erariale unico pari al 6 per  cento  sulla
  parte di vincita eccedente euro 500. 
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in  materia
  di semplificazioni tributarie, di efficientamento  e  potenziamento
  delle procedure di accertamento) - convertito,  con  modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 - art.  10,
  comma 9. 
-   
(GU n.31 del 23-7-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Sabino CASSESE; 
Giudici :Giuseppe TESAURO, Paolo Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,
  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di  semplificazioni   tributarie,   di   efficientamento   e
potenziamento  delle  procedure  di  accertamento),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile  2012,  n.
44, promosso dal Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio  nel
procedimento vertente tra la societa' HBG Connex spa e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, con ordinanza del 26 luglio 2012, iscritta al  n.  251  del
registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visti l'atto di  costituzione  della  societa'  HBG  Connex  spa,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  10  giugno  2014  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi gli avvocati  Annalisa  Lauteri  e  Luigi  Medugno  per  la
societa' HBG Connex spa e l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza
del 26 luglio 2012, iscritta al n. 251 del registro  ordinanze  2012,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e  97  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma  9,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di accertamento), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, «nella  parte  in  cui
[...] fissa (attraverso la modifica dell'art. 5, comma 3, del decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato 12 ottobre  2011)  al  1°  settembre  2012  la  data  di  avvio
dell'applicazione della  ritenuta  del  6%  sulla  parte  di  vincita
eccedente € 500». 
    1.1.- Premette, in punto di fatto, il giudice rimettente che: 
    - l'art. 12, comma 1, lettera l),  del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009  e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno  2009,  n.
77, nel prevedere l'avvio della sperimentazione delle  videolotterie,
aveva affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di
seguito «AAMS») il compito di definire,  tra  l'altro,  «il  prelievo
erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore  al
4 per cento delle somme giocate, con la possibilita' di graduare, nel
tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente,  per  favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco»; 
    -  in  attuazione  di  tale  disposizione  l'AAMS,  con   decreto
direttoriale del 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
agosto 2009, n. 186, aveva stabilito, all'art. 4, che agli apparecchi
di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza), d'ora innanzi «TULPS», collegati in rete,  si  applicasse
un prelievo  erariale  unico,  dovuto  dal  soggetto  titolare  della
concessione e fissato in misura del 2 per cento delle  somme  giocate
per gli anni 2009, 2010 e 2011, del 3 per cento per l'anno 2012 e del
4 per cento per il 2013; 
    - era successivamente  intervenuto  il  decreto-legge  13  agosto
2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale
aveva stabilito, all'art. 2, comma 3, che «Il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   emana   tutte   le
disposizioni  in  materia  di  giochi  pubblici  utili  al  fine   di
assicurare maggiori entrate, potendo  tra  l'altro  introdurre  nuovi
giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad  estrazione  istantanea,
adottare nuove modalita'  di  gioco  del  Lotto  nonche'  dei  giochi
numerici a totalizzazione  nazionale,  variare  l'assegnazione  della
percentuale della posta di gioco a montepremi  ovvero  a  vincite  in
denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale
del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti
vendita»; 
    -  in  attuazione  di  tale  disposizione  l'AAMS,  con   decreto
direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 novembre 2011, n. 265, aveva quindi stabilito, all'art. 5, che «La
misura  del  prelievo  erariale  unico  sugli   apparecchi   di   cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e' variata come segue: a) a decorrere  dal  1°  gennaio
2012 si applica un prelievo del  4  per  cento  sull'ammontare  delle
somme giocate e una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della
vincita eccedente euro 500; b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma
l'addizionale sulle vincite  eccedenti  l'importo  di  500  euro,  il
prelievo sull'ammontare delle somme giocate e'  del  4,5  per  cento»
(comma 1), e che «I prelievi sulle vincite di cui  al  comma  1  sono
trattenuti all'atto del pagamento delle stesse  e  sono  versati  dal
concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della
raccolta  del  gioco  dovuta  all'erario.  Con   successivo   decreto
direttoriale sono previste disposizioni attuative per  l'applicazione
del presente comma, anche al fine di stabilire procedure e  modalita'
di controllo e verifica degli adempimenti» (comma 3); 
    - con il successivo decreto direttoriale del  16  dicembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304,  l'AAMS
aveva  previsto,  all'art.  1,  comma  1,  che  «Al  fine   di   dare
applicazione  all'addizionale  pari  al  6   per   cento   [...],   i
concessionari della rete telematica [...] richiedono ad  AAMS,  entro
il 20 gennaio 2012, l'avvio del processo di verifica  di  conformita'
necessario all'adeguamento dei sistemi di  gioco  e  provvedono  alla
consegna di tutta la documentazione e  delle  componenti  hardware  e
software  necessarie»,  e,  all'art.  1,  comma  2,  che  «Fino  alla
conclusione dei necessari aggiornamenti tecnici dei sistemi di  gioco
[...],  l'addizionale  di  cui  al  comma   1,   e'   applicata   dal
concessionario all'atto del pagamento della vincita al giocatore»; 
    -  tutti   i   concessionari   avevano   rappresentato   all'AAMS
l'impossibilita'  di  procedere  all'applicazione   dell'addizionale,
poiche' i sistemi di gioco  non  consentivano  la  rilevazione  delle
singole vincite in tempo reale; 
    - l'AAMS, con nota del 20 dicembre 2011, aveva quindi indicato le
modifiche da apportare ai sistemi entro  il  termine  ultimo  del  20
gennaio 2012; con la successiva  nota  del  30  dicembre  2011  aveva
disposto che «al fine di dare attuazione a quanto previsto nei citati
decreti direttoriali,  non  si  puo'  che  interpretare  il  disposto
normativo  riferendo  l'applicazione  dell'addizionale  prevista   al
valore nominale dei  ticket  emessi  e  portati  all'incasso»,  cosi'
sostituendo la ritenuta sulle vincite con  una  diversa  ritenuta  da
applicare sull'importo nominale dei ticket; con nota  del  2  gennaio
2012 aveva invece ribadito la necessita' di procedere  alla  ritenuta
sulle   vincite,    purche'    «vengano    messi    a    disposizione
dell'Amministrazione i dati  necessari  per  consentire  un  adeguato
riscontro dell'applicazione dell'addizionale medesima»; 
    - la societa'  ricorrente  aveva  quindi  impugnato,  chiedendone
l'annullamento, il citato decreto direttoriale del 12  ottobre  2011,
nella parte concernente  la  variazione  della  misura  del  prelievo
erariale  unico  e  ogni  altro  atto  presupposto,  conseguente  e/o
connesso,  lamentando,   in   primo   luogo,   l'irragionevolezza   e
l'incongruita' del termine del 20 gennaio  2012,  come  espressamente
ammesso  anche  dalla  Societa'  generale  d'informatica  spa  (d'ora
innanzi «SOGEI»), partner  tecnologico  dell'AAMS,  secondo  cui  «le
modifiche da apportare ai sistemi in essere sono tante e tali che  si
potra' iniziare ad attivare il procedimento di messa in esercizio dei
nuovi sistemi non prima del 1°  luglio  2012»;  nonche',  in  secondo
luogo, la violazione dell'art. 23 Cost., dell'art. 12, comma  1,  del
d.l. n. 39 del 2009 e del decreto direttoriale n. 30200 del 6  agosto
2009, poiche'  la  disposta  variazione  della  misura  del  prelievo
erariale unico sarebbe priva del necessario fondamento legislativo; 
    - con l'ordinanza n. 300 del 25 gennaio 2012 era stata accolta la
domanda cautelare, sul  presupposto  dell'esistenza  del  fumus  boni
iuris di entrambe le censure sollevate dalla ricorrente; 
    - il legislatore era in seguito intervenuto con l'art. 10,  comma
9, del d.l. n. 16 del 2012, secondo cui: «Le disposizioni in  materia
di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148,  sono  quelle  di  cui  al  decreto   del   direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  265
del  14  novembre  2011.  Conseguentemente,  nel   predetto   decreto
direttoriale: a) all'articolo 2, commi 1,  2  e  3,  le  parole:  "31
dicembre"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "1º   settembre";   b)
all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre" sono sostituite
dalle seguenti: "1º luglio"; c) all'articolo  5,  comma  3,  dopo  le
parole: "I prelievi sulle vincite di cui al comma 1" sono inserite le
seguenti: "a decorrere dal 1º settembre 2012"»; 
    - la ricorrente aveva quindi impugnato  con  motivi  aggiunti  la
nota  dell'AAMS   dell'8   maggio   2012,   secondo   cui   l'importo
dell'addizionale del 6 per cento «a decorrere dal 1°  settembre  2012
e' trattenuto all'atto del pagamento della vincita eroganda e versato
dal concessionario unitamente al  primo  versamento  utile»,  e  «non
sara' consentito il funzionamento dei sistemi di gioco che, al  primo
settembre 2012, risulteranno non conformi alle disposizioni vigenti»; 
    - con tali motivi  aggiunti  aveva  lamentato,  in  primo  luogo,
l'illegittimita' derivata dell'atto impugnato per incostituzionalita'
dell'art. 10, comma 9, del d.l. n. 16 del 2012 per  violazione  degli
artt. 3, 23 e 97 Cost., e la violazione dell'art. 6 della Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata  e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e dell'art.  47  della
Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,  proclamata  a
Nizza il 7 dicembre 2000, nel  testo  consolidato  con  le  modifiche
apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con
legge 2 agosto 2008, n. 130 in tema  di  giusto  processo,  dovendosi
qualificare la norma censurata come legge-provvedimento, adottata  in
pendenza di giudizio per sanare la carenza di  copertura  legislativa
dell'addizionale del 6 per cento e al  solo  scopo  di  frustrare  le
aspettative di giustizia della parte ricorrente; nonche', in  secondo
luogo e nella parte in cui vieta  il  funzionamento  dei  sistemi  di
gioco che alla data del 1° settembre  2012  dovessero  risultare  non
conformi alle disposizioni vigenti, per violazione dell'art. 2, comma
3, del d.l. n. 138 del 2011 e dell'art. 10, comma 9, del d.l.  n.  16
del  2012,  non  essendo  state  ancora  introdotte  le  disposizioni
attuative previste dall'art. 5, comma 3, del  decreto  del  direttore
generale dell'AAMS 12 ottobre 2011, e attesa l'impossibilita' tecnica
di adeguare i terminali entro la data fissata, con grave  pregiudizio
all'interesse pubblico alla continuita' del servizio. 
    1.2.- Dopo avere cosi' ricostruito i fatti di causa, il giudice a
quo rammenta la pacifica ammissibilita' del suo potere  di  sollevare
questione di legittimita' costituzionale anche in sede cautelare, sia
quando non provveda sulla relativa domanda,  sia  quando  conceda  la
misura  interinale,  a  condizione,  pero',  che  quest'ultima  venga
accordata sulla base  di  ragioni  che  non  «prescindono  dalla  non
manifesta infondatezza della questione stessa». 
    Ricorda,   poi,   come   la   giurisprudenza   costituzionale   e
amministrativa sia ormai  consolidata,  in  punto  di  compatibilita'
costituzionale delle leggi-provvedimento, nel ritenere che:  a)  esse
sono astrattamente legittime non sussistendo nel  nostro  ordinamento
una «riserva di amministrazione»; b) i diritti di difesa del soggetto
leso non vengono ablati,  ma  si  trasferiscono  dalla  giurisdizione
amministrativa a quella costituzionale, per il tramite del  sindacato
sulla ragionevolezza;  c)  se  e'  vero,  fermo  restando  il  limite
invalicabile del giudicato,  che  la  mera  presenza  di  un  ricorso
giurisdizionale    non    impedisce     l'approvazione     di     una
legge-provvedimento,  e'  anche  vero,  pero',  che   l'eventuale   e
comprovata esclusiva finalizzazione di quest'ultima alla  sottrazione
dell'oggetto  del  sindacato  giurisdizionale  e   alla   conseguente
privazione della stessa possibilita' di  tutela  giurisdizionale  del
ricorrente costituirebbe un indice sintomatico  dell'irragionevolezza
della legge medesima. 
    Alla luce di tali considerazioni, il TAR ritiene rilevante e  non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
10, comma 9,  del  d.l.  n.  16  del  2012,  nella  parte  in  cui  -
«nonostante  le  "difficolta'  tecniche  che  rendono,  allo   stato,
impossibile  l'adempimento  imposto  ai  concessionari   dagli   atti
impugnati, con  evidenti  conseguenze  pregiudizievoli  in  danno  di
essi", evidenziate nella suddetta ordinanza cautelare n. 300 del 2012
e ribadite dalla societa' ricorrente con i motivi aggiunti, ove  sono
stati illustrati i ritardi imputabili all'Amministrazione nella  fase
di omologazione delle necessarie modifiche tecnologiche dei sistemi -
fissa (attraverso la modifica dell'art. 5, comma 3, del  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 12 ottobre  2011)  al  1°  settembre  2012  la  data  di  avvio
dell'applicazione della ritenuta del 6 % sulla  parte  della  vincita
eccedente € 500». 
    1.3.- In punto di rilevanza, il TAR Lazio precisa che, chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare proposta  con  motivi  aggiunti,
ritiene «decisivo» il contenuto della nota impugnata, nella parte  in
cui afferma che «non sara' consentito il funzionamento dei sistemi di
gioco che, al primo settembre 2012, risulteranno  non  conformi  alle
disposizioni vigenti». 
    Il Tribunale mostra di non condividere  la  tesi  dell'Avvocatura
generale dello Stato, secondo cui  la  nota  in  parola  non  avrebbe
carattere provvedimentale, perche' le verifiche di conformita'  delle
modifiche tecnologiche da apportare ai sistemi  hardware  e  software
«sono per legge demandate al partner tecnologico SOGEI». 
    Sarebbe  infatti  evidente  l'immediata  lesivita'  della   nota,
perche' con essa l'AAMS avrebbe interpretato la norma  censurata  nel
senso della impossibilita' di differire il termine del  1°  settembre
2012 e contestualmente diffidato i  concessionari  dal  continuare  a
svolgere la propria attivita', se a tale data non avessero conformato
i propri sistemi alle disposizioni vigenti. 
    1.4.- In punto di non manifesta infondatezza della questione,  il
giudice a quo ritiene, in primo luogo, che la  norma  censurata,  nel
fissare al 1° settembre  2012  la  data  di  avvio  dell'applicazione
dell'addizionale del 6 per cento, si ponga in contrasto col principio
di ragionevolezza, perche' il d.l. n.  16  del  2012  e'  entrato  in
vigore solo  nel  mese  di  marzo  2012  e  il  termine  fissato  dal
legislatore sarebbe assolutamente  insufficiente  per  realizzare  le
necessarie modifiche tecnologiche dei sistemi,  procedere  alla  loro
installazione e ottenerne l'omologazione, specie se si considera  che
i tempi per quest'ultima non dipendono dal  concessionario  ma  dalla
SOGEI. 
    In particolare, secondo il  TAR  Lazio,  assumerebbero  rilevanza
decisiva: a) la circostanza, non contestata dall'AAMS, che alla  data
del deposito del ricorso (7 luglio 2012) la societa' ricorrente fosse
ancora in attesa dell'omologazione;  b)  il  fatto  che  l'Avvocatura
generale dello Stato, nella memoria  depositata  in  data  21  luglio
2012, abbia confermato che le verifiche di conformita' sono per legge
demandate alla SOGEI, partner tecnologico dell'amministrazione; c) la
circostanza che la parte ricorrente alla camera di consiglio  del  25
luglio 2012 abbia confermato, con dichiarazione resa  a  verbale,  il
mancato  completamento  del  procedimento  di  omologazione;  d)   la
circostanza che non sia stato ancora adottato il decreto direttoriale
previsto dall'art 5, comma 3, del decreto 12 ottobre 2011. 
    Il rimettente osserva,  poi,  che  la  mancata  correlazione  del
termine di avvio dell'applicazione dell'addizionale alla  conclusione
del procedimento di omologazione renderebbe la legge-provvedimento in
esame incoerente con gli interessi pubblici da perseguire, perche' il
blocco dell'attivita' dei concessionari non in regola alla  data  del
1° settembre 2012 determinerebbe notevoli  pregiudizi  economici  non
solo per costoro ma anche per l'erario. 
    2.- Si e' costituita la societa' HBG Connex spa,  ricorrente  nel
giudizio  principale,  con  atto  di  intervento   depositato   nella
cancelleria della Corte il 23 ottobre 2012. 
    2.1.- Anche la parte privata premette una breve ricostruzione  di
fatto  della  vicenda  che  ha  dato  origine  al  giudizio  a   quo,
evidenziando, in particolare,  come  i  concessionari  avessero  piu'
volte segnalato  all'amministrazione  l'impossibilita'  di  procedere
all'applicazione dell'addizionale,  se  non  previo  adeguamento  dei
sistemi di gioco e loro omologazione da parte della SOGEI. 
    2.2.- In punto di rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  la
societa' interveniente fa proprie le argomentazioni poste  alla  base
dell'ordinanza di rimessione, sottolineando, peraltro, come alla data
della memoria i procedimenti di  omologazione  non  si  siano  ancora
conclusi. 
    3.- Con memoria depositata il 4 dicembre 2012 e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilita'  e
comunque l'infondatezza della questione sollevata. 
    3.1.-  Dopo  avere  ripercorso  il  contenuto  dell'ordinanza  di
rimessione,  la  difesa  dello  Stato  eccepisce,  in  primo   luogo,
l'inammissibilita' del ricorso per avere il giudice a quo  omesso  di
verificare la possibilita' di pervenire, in via interpretativa, a una
soluzione  conforme   a   Costituzione.   Il   rimettente,   infatti,
affermerebbe chiaramente che la norma denunciata e'  suscettibile  di
diverse interpretazioni tali  da  fare  ritenere  illegittima  quella
fornita da AAMS, ma tali interpretazioni  alternative  il  TAR  Lazio
avrebbe omesso di fornire. 
    3.2.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  eccepisce  poi
l'inammissibilita' della questione sul rilievo che con l'ordinanza n.
2704 del 25 luglio 2012, coeva a quella di rimessione della questione
di legittimita' costituzionale, il TAR  Lazio  ha  accolto  l'istanza
cautelare avanzata con i  motivi  aggiunti,  sospendendo  l'efficacia
della  nota  impugnata.   In   tal   guisa   il   Tribunale   avrebbe
definitivamente  consumato  il  potere  cautelare  sul  provvedimento
impugnato. 
    3.3.- Con un'ulteriore eccezione la difesa dello  Stato  sostiene
che «il  sindacato  costituzionale  sulla  c.d.  legge  provvedimento
presuppone la formazione di  un  giudicato  che,  nella  specie,  non
esiste». Qualora si ritenesse che la  mera  pendenza  di  un  ricorso
impedisca l'approvazione di una legge, «cio' si  risolverebbe  in  un
inammissibile   vulnus    delle    prerogative    legislative,    con
l'introduzione di un  limite  nuovo,  non  codificato,  all'esercizio
della  relativa  funzione».  Di   qui   l'inammissibilita',   secondo
l'Avvocatura generale dello Stato, della questione. 
    3.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri contesta, poi,  la
sua rilevanza, dal momento che il TAR  avrebbe  potuto  sollevare  la
questione di legittimita' costituzionale, solo qualora avesse escluso
la sussistenza di tutti i vizi di legittimita' denunciati. 
    Sotto   altro   profilo,   il    giudice    rimettente    avrebbe
immotivatamente trascurato la tesi, secondo cui la nota impugnata con
motivi aggiunti non ha valore  provvedimentale,  risolvendosi  in  un
mero richiamo ai concessionari al rispetto della disciplina vigente. 
    3.5.- Nel merito, la  questione,  secondo  l'Avvocatura  generale
dello Stato, e' manifestamente infondata. 
    Il decreto direttoriale del 12 ottobre  2011  aveva  disposto  la
tassazione del 6 per cento sulla parte di vincite eccedente euro  500
a decorrere dal 1° gennaio  2012.  La  norma  impugnata,  modificando
l'art. 5, comma 3, del menzionato decreto, ha differito tale data  al
1° settembre 2012. 
    Considerato  che  i   concessionari   sono   responsabili   degli
adeguamenti  tecnici  da  apportare   ai   sistemi   per   consentire
l'applicazione del prelievo, la norma in esame, che ha  prorogato  di
ben nove mesi l'entrata in vigore di quest'ultimo, sarebbe tutt'altro
che irragionevole, avendo concesso un congruo periodo di dilazione  a
fronte   dei   problemi   tecnici   rilevati   anche   dal    giudice
amministrativo, e risponderebbe alla urgente finalita' di  assicurare
maggiori entrate all'erario. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza
del 26 luglio 2012, iscritta al n. 251 del registro  ordinanze  2012,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e  97  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma  9,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di accertamento), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, «[...] nella parte  in
cui fissa (attraverso la modifica dell'art. 5, comma 3,  del  decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato 12 ottobre  2011)  al  1°  settembre  2012  la  data  di  avvio
dell'applicazione della  ritenuta  del  6%  sulla  parte  di  vincita
eccedente € 500». 
    Il rimettente riferisce di essere stato adito dalla societa'  HBG
Connex  spa,  concessionaria  per  l'attivazione  e   la   conduzione
operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, per
l'annullamento dei provvedimenti con cui  l'Amministrazione  autonoma
dei  monopoli  di  Stato  (d'ora  innanzi  «AAMS»)  ha  disposto   la
variazione della misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi
di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza), d'ora innanzi  «TULPS»,  e  previsto  che  l'applicazione
dell'addizionale del 6 per cento sulla  parte  di  vincita  eccedente
euro 500, a decorrere dal 20 gennaio 2012,  sia  trattenuta  all'atto
del pagamento della vincita medesima e corrisposta dal concessionario
unitamente al primo versamento utile. Riferisce altresi' il TAR Lazio
che la ricorrente  lamenta,  in  primo  luogo,  l'irragionevolezza  e
l'incongruita'  del  termine  fissato,  e,  in  secondo   luogo,   la
violazione dell'art. 23 Cost., in relazione all'art. 12, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39  (Interventi  urgenti  in  favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione  Abruzzo
nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di  protezione
civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 24 giugno 2009, n. 77, e al decreto direttoriale n. 30200 del 6
agosto 2009, poiche' la disposta variazione della misura del prelievo
erariale unico sarebbe priva del necessario fondamento legislativo. 
    Nel corso  del  giudizio  a  quo,  sospesi  in  via  cautelare  i
provvedimenti  impugnati,  e'   intervenuta   la   norma   sospettata
d'incostituzionalita', la quale, ascrivibile  secondo  il  rimettente
alla  categoria  delle  leggi-provvedimento,  avrebbe  legificato  il
decreto del direttore generale dell'AAMS del  12  ottobre  2011,  con
cui,   in   particolare,    e'    stata    disposta    l'applicazione
dell'addizionale in questione, e fissato al 1° settembre 2012 la  sua
decorrenza iniziale. 
    In forza di tale norma l'Amministrazione, con nota dell'8  maggio
2012,   ha   fatto   presente   ai   concessionari   che    l'importo
dell'addizionale «a decorrere dal 1°  settembre  2012  e'  trattenuto
all'atto  del  pagamento  della  vincita  eroganda  e   versato   dal
concessionario unitamente al primo  versamento  utile»,  e  che  «non
sara' consentito il funzionamento dei sistemi di gioco che, al  primo
settembre 2012, risulteranno non conformi alle disposizioni vigenti». 
    Sospesa anche questa  nota  impugnata  con  motivi  aggiunti,  il
Tribunale rimettente ha quindi sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale della norma sopravvenuta. 
    2.-  In  via  preliminare,  deve  essere  rigettata   l'eccezione
d'inammissibilita'  genericamente  sollevata   dal   Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  per  avere  il  giudice  a  quo  omesso  di
verificare la possibilita' di  interpretare  la  norma  censurata  in
maniera conforme a Costituzione, non avendo  la  difesa  dello  Stato
indicato quale sarebbe l'interpretazione  omessa  dal  rimettente,  e
cio' soprattutto a fronte di un dato normativo non perspicuo, come si
vedra' in prosieguo. 
    3.-   L'Avvocatura   generale   dello   Stato    eccepisce    poi
l'inammissibilita' della questione sul rilievo che con l'ordinanza n.
2704 del 25 luglio 2012, coeva a quella di rimessione della questione
di legittimita' costituzionale, il  TAR  rimettente,  nell'accogliere
l'istanza  cautelare  presentata  con  motivi  aggiunti,  ha  sospeso
l'efficacia della nota impugnata e fissato l'udienza  di  trattazione
del merito, consumando il potere cautelare. 
    Anche tale eccezione non puo' essere accolta. 
    Essa si basa sulla tradizionale giurisprudenza di  questa  Corte,
secondo cui,  perche'  non  si  verifichi  l'esaurimento  del  potere
cautelare del  rimettente,  con  conseguente  inammissibilita'  della
questione di costituzionalita' per irrilevanza  nel  giudizio  a  quo
(ordinanze n. 150 del 2012 e n. 307 del 2011), e' necessario  che  il
provvedimento cautelare sia «interinale» (ordinanza n. 128 del 2010),
ovvero «ad tempus» (ordinanza n. 211 del 2011), o ancora «provvisorio
e  temporaneo  fino  alla  ripresa  del   giudizio   cautelare   dopo
l'incidente di legittimita' costituzionale»  (ordinanza  n.  236  del
2010). 
    Calando  tali  principi   nel   giudizio   amministrativo,   come
strutturato prima della riforma introdotta dal decreto legislativo  2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del
processo amministrativo), si e' poi affermato  che,  «se  il  giudice
amministrativo solleva la questione  di  legittimita'  costituzionale
della norma relativa al  merito  del  ricorso,  contestualmente  alla
decisione, senza alcuna riserva, di accoglimento o di  rigetto  sulla
domanda di sospensione  del  provvedimento  impugnato,  la  questione
risulta, per un verso, non rilevante nell'autonomo contenzioso  sulla
misura cautelare - esauritosi con la  relativa  pronuncia  -,  e  per
altro verso intempestiva in rapporto alla seconda ed  eventuale  sede
contenziosa, posto  che,  prima  del  perfezionamento  dei  requisiti
processuali prescritti (domanda di parte,  assegnazione  della  causa
per la sua trattazione), l'organo giurisdizionale  e'  sprovvisto  di
potesta' decisoria sul merito e sulle questioni di  costituzionalita'
ad esso relative, ancorche' questa delibazione sia limitata alla  non
manifesta  infondatezza  delle  eccezioni  e  solo  strumentale  alla
predetta seconda fase del giudizio» (sentenza n. 451 del 1993). 
    Senonche' nel nuovo processo amministrativo la concessione  della
misura cautelare, ai  sensi  dell'art.  55,  comma  11,  del  decreto
legislativo n. 104 del 2010, comporta l'instaurazione del giudizio di
merito senza necessita' di ulteriori adempimenti, con la  conseguenza
che la questione di legittimita' costituzionale non  e'  intempestiva
rispetto a tale sede contenziosa, essendo ora il giudice provvisto di
piena potesta' decisoria. La  questione,  quindi,  deve  considerarsi
rilevante. 
    4.-  Ancora  in  via  preliminare,  secondo  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri, il ricorso sarebbe inammissibile perche'  «il
sindacato costituzionale sulla c.d. legge provvedimento presuppone la
formazione di un giudicato», non ricorrente nel caso di specie. 
    L'eccezione, che attiene in  realta'  al  merito,  e'  infondata,
perche', in ogni caso, tra i limiti che tale genere di norme incontra
vi e', oltre al  rispetto  del  giudicato,  anche  quello  della  non
interferenza con l'esercizio della funzione giurisdizionale in  corso
(sentenze n. 85 del 2013, n. 137 e n. 94 del 2009 e n. 267 del 2007). 
    5.- Non fondata e' anche l'eccezione d'inammissibilita' per avere
il rimettente omesso di scrutinare l'esistenza  dell'ulteriore  vizio
di legittimita' lamentato dalla ricorrente con i  motivi  aggiunti  e
relativo al divieto di svolgimento dell'attivita' di raccolta in caso
di mancato rispetto del termine fissato, il che determinerebbe, nella
prospettazione dell'Avvocatura generale dello Stato,  un  difetto  di
rilevanza della questione, posto che il giudice  di  merito  potrebbe
definire la controversia sull'atto impugnato senza fare  applicazione
della norma sospettata d'incostituzionalita'. 
    Questa Corte ha costantemente affermato che spetta al giudice del
merito stabilire l'ordine logico delle questioni  sottoposte  al  suo
giudizio (si vedano, tra le altre, sentenze n. 272 del 2007,  n.  257
del 1996, n. 412 del 1995, n. 213 e n. 173 del 1994), salvo i casi di
stretta pregiudizialita' logica (ordinanze n. 158 del 2013, n. 73 del
2011 e n. 96 del 2010). 
    Alla stregua di tali  principi,  la  valutazione  effettuata  dal
rimettente, che ha implicitamente ritenuto il  motivo  relativo  alla
decorrenza temporale  logicamente  pregiudiziale  rispetto  a  quello
relativo al divieto di svolgimento dell'attivita' di raccolta in caso
di mancato rispetto  del  termine  medesimo,  non  e'  meritevole  di
censura. 
    6.- La difesa dello Stato ha infine  eccepito  l'inammissibilita'
del ricorso, perche'  la  nota  impugnata  con  motivi  aggiunti  non
avrebbe valore provvedimentale ma meramente interpretativo, e  quindi
difetterebbe l'interesse ad agire. 
    Anche questa eccezione non e' fondata. 
    E' noto che «il riscontro dell'interesse ad agire "e la  verifica
della legittimazione delle parti sono rimessi  alla  valutazione  del
giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza  dell'incidente
di costituzionalita' e non sono suscettibili di riesame ove  sorretti
da una motivazione non implausibile" (sentenze n. 50 del 2007, n. 173
del 1994, n. 124 del 1968, n. 17 del 1960). Non rientra, infatti, tra
i  poteri  di  questa  Corte  "quello  di  sindacare,  in   sede   di
ammissibilita',  la  validita'  dei  presupposti  di  esistenza   del
giudizio a quo, a meno che  questi  non  risultino  manifestamente  e
incontrovertibilmente carenti" (sentenza n. 62 del  1992)»  (sentenza
n. 270 del 2010), ovvero la  motivazione  della  loro  esistenza  sia
manifestamente implausibile (sentenza n. 41 del 2011). 
    Ebbene, non e'  implausibile  la  motivazione  dell'ordinanza  di
rimessione   laddove    ravvisa    l'interesse    della    ricorrente
all'impugnazione sulla base dell'ultima parte della  nota  impugnata,
con cui l'amministrazione diffida i concessionari dalla  prosecuzione
dell'attivita' alla data  del  1°  settembre  2012,  in  mancanza  di
modifica dei sistemi di gioco. 
    7.- Nel merito, il rimettente, previo inquadramento  della  norma
sospettata      d'incostituzionalita'      nel      novero      delle
leggi-provvedimento, ritiene che essa - nel fissare al  1°  settembre
2012 la data di avvio dell'applicazione dell'addizionale  del  6  per
cento  sul  prelievo  erariale  unico  -  violi   il   principio   di
ragionevolezza, perche' il d.l. n. 16 del 2012 e' entrato  in  vigore
solo  nel  mese  di  marzo  2012  e  il  termine  assegnato   sarebbe
insufficiente per realizzare le modifiche tecnologiche  dei  sistemi,
necessarie  per   la   concreta   applicazione   dell'addizionale   e
realizzabili  non  dai  concessionari  ma  dalla  Societa'   generale
d'informatica  spa  (d'ora  innanzi  «SOGEI»),  partner   tecnologico
dell'AAMS. 
    La disposizione, comportando il rischio di blocco  dell'attivita'
dei concessionari e il mancato introito delle somme da questi  dovute
allo Stato, inciderebbe anche sul principio costituzionale  del  buon
andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). 
    Le due censure, in quanto strettamente connesse, vanno  esaminate
congiuntamente. 
    7.1.- Puo' tralasciarsi la questione della natura provvedimentale
della norma censurata poiche'  i  parametri  invocati  e  le  censure
sviluppate dal rimettente prescindono da tale qualificazione. 
    Nella  prospettazione  del   TAR   il   termine   fissato   dalla
disposizione in esame sarebbe perentorio,  come  si  desumerebbe  dal
drastico effetto sanzionatorio  conseguente  al  mancato  adeguamento
tecnico dei sistemi di gioco. 
    7.2.- La ricostruzione del  quadro  normativo  di  riferimento  e
della  relativa  vicenda  amministrativa,  anche  in  relazione  agli
sviluppi successivi all'ordinanza di rimessione,  induce  a  ritenere
non corretto l'assunto del rimettente. 
    In attuazione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148, l'AAMS, con il decreto  direttoriale
del 12 ottobre 2011, aveva stabilito, all'art. 5,  comma  1,  lettera
a), l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'addizionale
sul prelievo erariale unico pari al 6 per  cento  sulla  parte  delle
vincite eccedenti euro 500 ottenute mediante gli apparecchi di  gioco
di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del TULPS. 
    Al comma 3 dello stesso art. 5, per quanto qui rileva, si era poi
disposto che  «Con  successivo  decreto  direttoriale  sono  previste
disposizioni attuative per l'applicazione del presente  comma,  anche
al fine di stabilire procedure e modalita' di  controllo  e  verifica
degli adempimenti», clausola, questa, nella sostanza analoga a quella
posta dal comma 2, lettera a), del  citato  art.  5,  dettata  per  i
diversi apparecchi di cui all'art. 110,  comma  6,  lettera  a),  del
TULPS, secondo cui «a decorrere dal 1  gennaio  2012  e  fino  al  31
dicembre  2012,  al  fine  di  consentire  i  necessari   adeguamenti
tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari  per  dare  attuazione
alla variazione della  quota  destinata  alle  vincite  di  cui  alla
successiva lettera b), si applica un prelievo  dell'11,80  per  cento
sull'ammontare delle somme giocate». 
    Nessuna sanzione era dunque ricollegata allo spirare del  termine
fissato, e di sanzioni non vi e' traccia neanche nel d.l. n.  16  del
2012, che, nel recepire l'intero decreto direttoriale,  ivi  compresa
la  previsione  di  necessarie  disposizioni  attuative  al  fine  di
consentire  la  modifica  dei  sistemi  di  gioco  e  la  conseguente
applicabilita' dell'addizionale, ha spostato al 1° settembre 2012  il
termine di decorrenza del tributo. 
    E' con  la  successiva  nota  direttoriale  dell'8  maggio  2012,
adottata in  presunta  attuazione  della  norma  primaria  e  la  cui
efficacia e' stata sospesa dal giudice a quo, che  l'amministrazione,
nel ribadire il termine fissato dal legislatore,  ha  prospettato  la
misura del blocco dei sistemi  di  gioco  in  caso  di  mancato  loro
adeguamento. 
    Con decreto direttoriale del 6 giugno 2014, prodotto  in  udienza
dall'Avvocatura generale dello Stato,  l'amministrazione,  dato  atto
della compiuta omologazione dei  sistemi  di  gioco  ad  opera  della
SOGEI, nel mese di marzo del 2014, e considerati pertanto «realizzati
tutti i  presupposti  di  natura  tecnica  che  hanno  sino  ad  oggi
ostacolato la concreta  decorrenza  applicativa  del  nuovo  prelievo
erariale addizionale», ha infine previsto l'obbligo dei concessionari
di procedere al suo versamento «a decorrere dal  quindicesimo  giorno
successivo  alla  data  di  deposito  della  sentenza   della   Corte
costituzionale». 
    Quest'ultimo  provvedimento  rende  manifesta  la  consapevolezza
dell'amministrazione   della   prevalenza    logica    e    giuridica
dell'omologazione dei sistemi di gioco rispetto al termine,  come  si
evince non solo  dalla  eliminazione  della  sanzione  ma  anche  dal
complesso motivazionale, tutto incentrato  sull'aspetto  tecnico  del
necessario adeguamento dei terminali. 
    In effetti, la disciplina legislativa, pur fissando  un  termine,
pone l'accento sulla modifica dei sistemi di gioco, preoccupandosi di
rinviare  -  come  si  e'  detto  -  ad   una   apposita   e   futura
regolamentazione attuativa. Cio' rende evidente, da un lato, come  il
dato tecnico-fattuale della omologazione sia  presupposto  necessario
per la nascita dell'obbligazione tributaria, e, dall'altro,  come  il
termine abbia una  sua  rilevanza  funzionale,  e  piu'  precisamente
dilatoria, solo nel caso - rivelatosi del  tutto  irrealistico  -  di
omologazione    anteriore,    divenendo    invece    formalmente    e
sostanzialmente irrilevante nel caso contrario, sino al punto di  non
essere stato neppure preso in  considerazione  nel  decreto  con  cui
l'amministrazione ha finalmente  portato  a  conclusione  l'annosa  e
complessa vicenda. 
    Cosi'  ricostruito  il  quadro   normativo,   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 9, del d.l. n. 16 del
2012 non e' fondata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma  9,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di accertamento), convertito, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1,  della  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  sollevata,  in
riferimento agli artt. 3  e  97  della  Costituzione,  dal  Tribunale
amministrativo regionale  del  Lazio,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Sabino CASSESE, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI