N. 202 SENTENZA 9 - 16 luglio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego  pubblico  -  Trasferimento  dei  dipendenti  del   soppresso
  Consorzio  di  bonifica  della  Valle  Telesina  nell'organico  del
  Consorzio Sannio Alifano -  Previsione  dello  stanziamento  di  un
  contributo regionale con vincolo di destinazione. 
- Legge della Regione Campania  10  maggio  2012,  n.  11  (Modifiche
  legislative e disposizioni in materia  di  consorzi  di  bonifica),
  art. 3. 
-   
(GU n.31 del 23-7-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Sabino CASSESE; 
Giudici :Giuseppe TESAURO, Paolo Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,
  Sergio MATTARELLA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge della  Regione  Campania  10  maggio  2012,  n.  11  (Modifiche
legislative e disposizioni  in  materia  di  consorzi  di  bonifica),
promosso  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Campania,
sezione prima, nel procedimento vertente tra il Consorzio di bonifica
del Sannio Alifano e la Regione Campania ed altri con  ordinanza  del
13 settembre 2012, iscritta al n. 296 del registro ordinanze  2012  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visti gli atti di costituzione  del  Consorzio  di  bonifica  del
Sannio Alifano e della Regione Campania; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  24  giugno  2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi gli avvocati Luigi Maria D'Angiolella per il  Consorzio  di
bonifica del Sannio Alifano e Almerina Bove per la Regione Campania. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 13 settembre 2012, iscritta al reg. ord. n.
296 del 2012, il Tribunale amministrativo regionale  della  Campania,
sezione prima, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n.  11
(Modifiche legislative e  disposizioni  in  materia  di  consorzi  di
bonifica), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    Il Tar  rimettente  riferisce  che  con  delibera  del  Consiglio
regionale della Campania 3 aprile 2002, n. 94/6 e' stata disposta  la
soppressione del Consorzio di bonifica  della  Valle  Telesina  e  le
relative funzioni sono state trasferite al Consorzio di bonifica  del
Sannio Alifano. I dipendenti del Consorzio di  bonifica  della  Valle
Telesina sono stati adibiti ad  un  ufficio  regionale  appositamente
costituito con funzione liquidatoria dei rapporti  pendenti  in  capo
all'ente soppresso. A tal  fine  e'  stato  creato  un  capitolo  del
bilancio regionale denominato «oneri per il personale dipendente  del
soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina». 
    L'art. 3 della legge reg. Campania n.  11  del  2012  dispone  il
trasferimento, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  regionale  stessa  e  con   conservazione   dell'inquadramento
giuridico e previdenziale di provenienza,  del  personale  dipendente
del soppresso Consorzio di bonifica della Valle  Telesina  presso  il
Consorzio  di  bonifica   del   Sannio   Alifano,   con   contestuale
attribuzione di un contributo per il 2012 pari ad 800.000 euro e  con
la previsione del medesimo contributo per gli anni dal 2013 al 2016. 
    Sulla base della disposizione  legislativa  menzionata  sarebbero
stati adottati gli atti applicativi impugnati nel giudizio a quo,  in
particolare le note prot. n. 367256 del 15 maggio 2012 della  Regione
Campania, prot. n. 515 del 24 maggio 2012 del Commissario liquidatore
e prot. n.  0535734  del  12  luglio  2012  del  dirigente  dell'area
generale di coordinamento sviluppo attivita' settore  primario  della
Regione Campania, con i quali il Consorzio  di  bonifica  del  Sannio
Alifano e' stato diffidato a dare  esecuzione  al  trasferimento  dei
dipendenti disposto dal citato art. 3 della legge reg. Campania n. 11
del 2012. 
    Con separata ordinanza, il Tar rimettente, pronunciandosi in sede
cautelare,  ha  disposto  la  sospensione   del   giudizio   per   la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con l'ordinanza  di
cui in epigrafe. 
    In punto di rilevanza, il  Tar  Campania  afferma  che  gli  atti
impugnati di diffida e messa in mora  si  baserebbero  sul  censurato
art. 3 della legge reg. Campania n. 11 del 2012, onde la delibazione,
anche  in  sede  cautelare,  non  potrebbe  prescindere  dalla   loro
applicazione. La rilevanza  della  questione  non  sarebbe  parimenti
esclusa dalla natura cautelare del giudizio nell'ambito del quale  la
questione di costituzionalita' viene sollevata. 
    Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza di questa Corte,
secondo  la  quale  la  potestas  iudicandi  non  potrebbe  ritenersi
esaurita quando la concessione della misura cautelare - come  sarebbe
nel caso di specie - sia fondata, quanto al fumus boni  iuris,  sulla
non  manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale.  In  tal  caso,  la  sospensione  dell'efficacia  del
provvedimento impugnato sarebbe provvisoria e  temporanea  fino  alla
ripresa del  giudizio  cautelare  dopo  l'incidente  di  legittimita'
costituzionale (si citano, ex plurimis, le sentenze n. 4 del 2000, n.
183 del 1997, n. 359 e n. 30 del 1995, n. 367 del 1991 e n.  444  del
1990, nonche' le ordinanze n. 194 del 2006 e n. 24 del 1995). 
    In punto di non manifesta infondatezza, a giudizio  del  collegio
la normativa regionale  censurata  violerebbe  i  principi  enunciati
dalla Corte costituzionale in materia di leggi provvedimento. 
    Al riguardo, si osserva  che  non  sarebbe  preclusa  alla  legge
ordinaria,  e  neppure  alla  legge  regionale,  la  possibilita'  di
disciplinare oggetti o  materie  normalmente  affidati  all'autorita'
amministrativa, non sussistendo un divieto di  adozione  di  leggi  a
contenuto particolare e concreto. 
    Tuttavia queste leggi sarebbero ammissibili entro limiti non solo
specifici,   quale   e'   quello   del   rispetto   della    funzione
giurisdizionale in ordine alla decisione delle  cause  in  corso,  ma
anche  generali,  e  cioe'  quello  del  rispetto  del  principio  di
ragionevolezza e non arbitrarieta' (si citano le sentenze n. 94 e  n.
137 del 2009, n. 267 de1 2007, n. 492 del 1995, n. 346 del 1991 e  n.
143 de1 1989). 
    In questa prospettiva, la norma-provvedimento  impugnata  sarebbe
in palese contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella misura  in  cui
si  limiterebbe  ad  ordinare  il  trasferimento  nell'organico   del
Consorzio di  bonifica  del  Sannio  Alifano  di  15  dipendenti  del
soppresso  Consorzio  di   bonifica   della   Valle   Telesina,   con
conservazione dell'inquadramento giuridico e previdenziale nelle more
acquisito. 
    A  giudizio  del  Tar  rimettente  la  laconicita'  del  precetto
normativo impedirebbe di regolare  i  numerosi  aspetti  problematici
derivanti  da  una  decisione   fortemente   incidente   sull'assetto
organizzativo del Consorzio ricevente. 
    Innanzitutto, il trasferimento presupporrebbe una omogeneita' dei
ruoli, che mancherebbe nel caso di specie, poiche' i  dipendenti  del
soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina sarebbero  stati
inquadrati nell'organico della Regione Campania. 
    Inoltre l'improvviso ed intempestivo  sovraccarico  di  personale
creerebbe una  incisiva  disorganizzazione  ed  appesantimento  della
dotazione complessiva, poiche' alcune posizioni sarebbero palesemente
ridondanti  (come  quella  del  direttore  amministrativo)  ed  altre
sarebbero  comunque  ultronee,  tenuto  conto  che  il  Consorzio  di
bonifica del Sannio Alifano avrebbe nel corso degli anni provveduto a
coprire le carenze di organico di volta in volta verificatesi. 
    Peraltro non sarebbe stata disciplinata la distribuzione, in capo
ai  vari  soggetti  interessati  (Regione,   gestione   liquidatoria,
Consorzio di bonifica del Sannio Alifano), degli oneri  previdenziali
ed assistenziali pregressi - per i quali pende un nutrito contenzioso
- nonche' degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto. 
    Infine, non sarebbe assicurata un'idonea  copertura  finanziaria,
poiche' il contributo di ottocentomila euro riguarda il 2012,  mentre
per gli anni 2013-2016 ci sarebbe un vincolo di destinazione,  previo
successivo  provvedimento   con   leggi   di   bilancio,   a   fronte
dell'assunzione di personale a tempo  indeterminato.  Le  conseguenze
finanziarie sul bilancio dell'ente potrebbero condurre ad  uno  stato
di dissesto o, comunque, di grave deficit economico-finanziario. 
    Tali  profili  di  irragionevolezza  della   scelta   legislativa
compiuta  risulterebbero  amplificati  in  ragione  della   risalente
soppressione del Consorzio di bonifica della Valle Telesina,  poiche'
durante il cospicuo arco di tempo trascorso  (oltre  dieci  anni)  il
consorzio ricorrente si  sarebbe  organizzato  compiutamente  per  lo
svolgimento  delle  nuove  attribuzioni   derivanti   dal   soppresso
Consorzio. Da  ultimo,  la  complessita'  degli  interessi  coinvolti
avrebbe richiesto una articolata  e  ponderata  istruttoria,  assente
nell'adozione dello strumento legislativo, per sua natura  scevro  da
vincoli procedimentali e motivazionali. 
    2.- Con atto depositato il 31 gennaio 2013 si  e'  costituita  la
Regione Campania, la quale chiede la  dichiarazione  di  infondatezza
della prospettata questione di legittimita' costituzionale. 
    3.- Con atto depositato in data 1° febbraio 2013 si e' costituito
il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, il quale insiste per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
reg. Campania n. 11 del 2012. 
    A  giudizio   dell'interveniente,   il   legislatore   regionale,
disponendo il trasferimento di  dipendenti  dell'ente  soppresso  nel
2002 in capo al Consorzio di bonifica  del  Sannio  Alifano,  avrebbe
svolto un  ruolo  suppletivo  rispetto  all'operato  del  commissario
liquidatore,  che  non  avrebbe  provveduto   alla   gestione,   alla
liquidazione del personale o alla sanatoria delle  pendenze  relative
alle posizioni previdenziali dei dipendenti del  soppresso  Consorzio
di bonifica della Valle Telesina  in  situazione  di  insolvenza  per
molti milioni di euro, come sarebbe emerso anche nel giudizio dinanzi
al Tar. 
    La finalita' delle  disposizioni  di  cui  all'impugnato  art.  3
sarebbe allora quella di risolvere il problema  del  pagamento  delle
retribuzioni  dei  dipendenti  e  non  quella  di  regolarizzare   le
situazioni  previdenziali,  rispetto  alle  quali  il  Consorzio   di
bonifica della Valle Telesina sarebbe stato inadempiente anche  prima
della soppressione avvenuta nel 2002. 
    A giudizio dell'interveniente, in realta' non  vi  sarebbe  stata
neppure la  necessita'  dell'intervento  del  legislatore  regionale,
perche'  il  commissario  liquidatore  avrebbe  dovuto  provvedere  a
definire le situazioni previdenziali dei  singoli  dipendenti  e  poi
concluderne il  rapporto,  pagando  le  necessarie  liquidazioni  per
estinzione dell'ente. In modo paradossale la  liquidazione  dell'ente
sarebbe tuttora pendente senza che siano chiari gli eventuali  esiti.
Nondimeno gli oneri relativi ai dipendenti graverebbero  su  un  ente
diverso, il quale perseguirebbe scopi  istituzionali  indicati  nello
statuto e disporrebbe di mezzi coerenti per  il  loro  perseguimento,
non anche per far fronte alle sopravvenienze. 
    Di conseguenza, a giudizio dell'interveniente,  ricorrerebbe  nel
caso di specie  uno  sviamento  di  potere  in  quanto  si  sarebbero
finanziati (ma solo  per  un  tempo  determinato,  a  fronte  di  una
situazione  a  tempo  indeterminato)  gli  stipendi  e  disposto   il
trasferimento per risolvere la situazione del personale dell'ente che
avrebbe dovuto essere risolto in sede di  liquidazione.  Inoltre,  il
Consorzio di bonifica del  Sannio  Alifano  avrebbe  notoriamente  un
bilancio rigido, nel quale entrate ed uscite sarebbero opportunamente
calibrate e non potrebbe certo subire oneri aggiuntivi per milioni di
euro, per i quali in aperta violazione  dell'art.  81  Cost.  non  si
indicherebbero i mezzi di finanziamento. 
    Inoltre, l'interveniente riferisce che presso la Regione Campania
sarebbero in corso studi per la riduzione dei contributi  previsti  a
favore  del  Consorzio  di  bonifica  del  Sannio  Alifano   per   il
perseguimento dei suoi fini istituzionali. 
    Il Consorzio di bonifica  del  Sannio  Alifano  sostiene  che  la
normativa   censurata   contrasterebbe   con   il   principio   della
proporzionalita'   affermato   nell'ordinamento   comunitario,    che
troverebbe applicazione anche nell'ordinamento  nazionale  in  virtu'
dell'art. 117, primo comma, Cost. 
    Si osserva piu' in generale che il legislatore regionale potrebbe
determinare la tipologia  degli  enti  para-regionali,  come  sono  i
consorzi di bonifica, ma una volta costituiti non potrebbe  invaderne
la sfera di competenza ed in particolare l'ordinamento del  personale
ed il conseguente relativo ordinamento  finanziario,  perche'  questo
ambito apparterrebbe alla potesta' statutaria e  regolamentare  degli
enti autonomi. L'aver  inserito  nell'ordinamento  del  Consorzio  di
bonifica del Sannio Alifano i dipendenti del  Consorzio  di  bonifica
della  Valle  Telesina  comporterebbe  la  modifica  dell'ordinamento
dell'ente  ricevente  per  quanto   riguarda   l'organizzazione   del
personale ed il relativo ruolo,  invadendo  la  potesta'  degli  enti
stessi  e  violando  anzitutto  i  principi  dell'autonomia   e   del
decentramento dell'art. 5 Cost. 
    Infine, l'interveniente rileva che nella  specie  si  tratterebbe
pacificamente di un  ente  pubblico  economico,  che  assumerebbe  il
personale secondo le  regole  del  diritto  privato,  secondo  quanto
stabilito  da  una  costante  giurisprudenza,  sicche'  l'imposizione
legislativa di altro personale invaderebbe  l'autonomia  contrattuale
ai sensi dell'art. 1322 del codice civile dei soggetti,  che  operano
secondo il diritto privato nell'ambito  dei  rapporti  col  personale
degli enti economici. 
    4.- La Regione Campania ha depositato in data 4 giugno  2014  una
memoria fuori termine. 
    5.- Nel corso dell'udienza, la Regione Campania ha  ribadito  che
il personale del disciolto Consorzio ben  potrebbe  essere  utilmente
impiegato dal Consorzio di bonifica del  Sannio  Alifano,  anche  con
riguardo  ai  contributi  comunitari  di  cui   lo   stesso   sarebbe
destinatario. Il predetto Consorzio ha  replicato  che  i  contributi
comunitari sarebbero destinati alle imprese e non al pagamento  degli
stipendi del personale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza del 13 settembre 2012, iscritta al n. 296 del
registro ordinanze 2012, il Tribunale  amministrativo  della  Regione
Campania  ha  sollevato  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n.  11
(Modifiche legislative e  disposizioni  in  materia  di  consorzi  di
bonifica), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    1.1.- Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare  su
un ricorso proposto dal Consorzio  di  bonifica  del  Sannio  Alifano
avente ad oggetto atti di diffida e messa in mora adottati  nei  suoi
confronti  dalla  Regione  Campania  per  l'esecuzione  della   norma
censurata, la  quale  dispone  il  trasferimento  del  personale  del
disciolto Consorzio di bonifica della  Valle  Telesina  nell'organico
del  citato  Consorzio  di  bonifica  del   Sannio   Alifano,   sotto
comminatoria di scioglimento in caso di inadempimento. 
    Al riguardo  il  Tar  espone  che,  con  delibera  del  Consiglio
regionale della Campania 3 aprile 2002, n. 94/6, e'  stato  soppresso
il Consorzio di bonifica della Valle  Telesina,  con  contestuale  ed
immediata attribuzione al Consorzio di bonifica  del  Sannio  Alifano
delle relative competenze amministrative. Al contempo,  i  dipendenti
del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina  sono  stati
assegnati ad un apposito ufficio regionale di "gestione liquidatoria"
dell'ente  soppresso.  La  loro  retribuzione  e'  stata   assicurata
mediante  l'istituzione  di  un  capitolo  del   bilancio   regionale
denominato «oneri per il personale dipendente del soppresso Consorzio
di Bonifica della Valle Telesina». 
    Dopo circa dieci anni, la norma  censurata  avrebbe  disposto  il
trasferimento  del   personale   del   disciolto   consorzio,   cosi'
provvisoriamente impiegato, nel  consorzio  ricorrente,  dando  luogo
all'emanazione degli atti  impugnati,  che  ne  costituirebbero  mera
esecuzione. 
    Chiamato a pronunciarsi  in  sede  cautelare  e  dubitando  della
legittimita' dell'art. 3 della legge reg. Campania n. 11 del 2012, il
TAR  rimettente  ha  sospeso  il  giudizio,  sollevando  la  presente
questione dinanzi a questa Corte. 
    Secondo il giudice rimettente, la disposizione costituirebbe  una
legge provvedimento e, come tale, dovrebbe operare nel rispetto della
funzione giurisdizionale, con riguardo alla decisione delle cause  in
corso, e dei principi di ragionevolezza e  non  arbitrarieta'.  Sotto
detti profili, essa sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97  Cost.,
poiche'  si  limiterebbe  ad   ordinare   in   modo   apodittico   il
trasferimento nell'organico del  Consorzio  di  bonifica  del  Sannio
Alifano di quindici (peraltro il numero  dei  dipendenti  interessati
oscilla tra dieci e ventuno unita' negli atti di causa prodotti dalle
parti) dipendenti del soppresso Consorzio  di  bonifica  della  Valle
Telesina,   con   conservazione   dell'inquadramento   giuridico    e
previdenziale nelle more acquisito. 
    Il  laconico  precetto  normativo  impedirebbe  di  apprezzare  e
regolare  i   numerosi   aspetti   problematici   derivanti   da   un
trasferimento  ordinato  dopo  il   significativo   lasso   temporale
trascorso  dal  momento  in  cui  la  subentrata  amministrazione  ha
iniziato  a  svolgere  autonomamente  le   funzioni   trasferite   e,
correlativamente, da quando il personale  interessato  ha  smesso  di
esercitare dette funzioni. 
    Tale disposizione, non corredata da alcuna istruttoria e da alcun
criterio di razionalizzazione del trasferimento, inciderebbe in  modo
negativo sull'assetto organizzativo del consorzio  ricorrente.  Nulla
sarebbe  detto  circa   l'omogeneizzazione   dei   ruoli,   requisito
necessario per il buon andamento  dell'amministrazione,  dal  momento
che tra i dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della  Valle
Telesina vi sarebbero figure  professionali  «palesemente  ridondanti
(come quella  del  direttore  amministrativo)  ed  altre  [sarebbero]
ultronee», creando inutili e dannose duplicazioni di ruoli. 
    In  particolare,   secondo   il   giudice   rimettente:   a)   il
trasferimento  presupporrebbe  una   omogeneita'   dei   ruoli,   che
mancherebbe nel caso di specie, poiche' i  dipendenti  del  soppresso
Consorzio di bonifica della Valle Telesina sarebbero stati inquadrati
nell'organico della Regione Campania; b) l'improvviso ed intempestivo
sovraccarico di personale creerebbe una grave disorganizzazione ed un
appesantimento della dotazione  complessiva;  c)  non  sarebbe  stata
disciplinata la distribuzione, in capo ai vari  soggetti  interessati
(Regione, gestione liquidatoria, Consorzio  di  bonifica  del  Sannio
Alifano), degli oneri previdenziali ed assistenziali pregressi -  per
i quali pende, peraltro,  un  nutrito  contenzioso  -  nonche'  degli
accantonamenti per il trattamento di fine rapporto;  d)  non  sarebbe
assicurata un'idonea copertura finanziaria, poiche' il contributo  di
ottocentomila euro riguarda il 2012, mentre per  gli  anni  2013-2016
essa sarebbe rinviata alle successive leggi di bilancio,  statuizione
incongruente  in  relazione  al  rapporto  di  lavoro   a   a   tempo
indeterminato del personale trasferito; e) le conseguenze finanziarie
sul bilancio dell'ente potrebbero condurre ad uno stato  di  dissesto
o, comunque, di grave deficit economico-finanziario. 
    Tali  profili  di  irragionevolezza  della   scelta   legislativa
compiuta  risulterebbero  amplificati  in  ragione  della   risalente
soppressione del Consorzio di bonifica della Valle Telesina,  poiche'
durante il cospicuo arco di tempo trascorso  (oltre  dieci  anni)  il
Consorzio di bonifica del Sannio Alifano avrebbe svolto autonomamente
tutte le funzioni con proprio personale. 
    1.2.-  La  Regione  Campania   eccepisce   l'infondatezza   della
questione e, nel corso dell'udienza, ha ribadito che il personale del
disciolto consorzio  ben  potrebbe  essere  utilmente  impiegato  dal
Consorzio di bonifica del Sannio  Alifano,  anche  in  ragione  della
disponibilita' dei contributi comunitari di  cui  lo  stesso  sarebbe
destinatario. 
    1.3.- Il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano insiste per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della  norma  impugnata
facendo  presente,  nel  corso  della  udienza,  che   i   contributi
comunitari sarebbero destinati alle imprese e non al pagamento  degli
stipendi del personale. 
    Con riguardo agli imposti oneri pregressi, e non ancora definiti,
relativi alle posizioni previdenziali dei  dipendenti  del  soppresso
Consorzio di bonifica della Valle Telesina - per i quali  esisterebbe
una situazione di insolvenza per molti milioni di euro - si  verrebbe
a configurare un'indebita surrogazione del  consorzio  nei  confronti
della assoluta inattivita' decennale del liquidatore. Cio' in assenza
di  competenze  e  di  risorse  nel  consorzio  ricevente,  il  quale
disporrebbe  solamente  di  mezzi  proporzionati  ai   propri   scopi
istituzionali. 
    2.- La questione e'  inammissibile  per  le  ragioni  di  seguito
esposte. 
    2.1.-  Il  rimettente  muove  dall'assunto,  in   cio'   seguendo
l'indirizzo applicativo della Regione e del  Commissario  liquidatore
espresso attraverso gli atti impugnati nel  giudizio  a  quo  -  note
prot. n. 367256 del 15 maggio 2012 della Regione Campania,  prot.  n.
515 del 24 maggio 2012 del Commissario liquidatore e prot. n. 0535734
del 12 luglio 2012 del dirigente dell'area generale di  coordinamento
sviluppo attivita' settore primario della Regione Campania -  che  la
norma  censurata  debba  necessariamente  essere  interpretata   come
precetto di automatica applicazione di  «trasferimento  nell'organico
del Consorzio Sannio Alifano [dei] dipendenti del soppresso Consorzio
di bonifica della Valle Telesina». 
    In tal modo, il Tar ha omesso di verificare la praticabilita'  di
un'interpretazione  alternativa  costituzionalmente  orientata  della
norma denunciata, secondo il canone ermeneutico  del  buon  andamento
dell'attivita' amministrativa, al quale il giudice  nella  lettura  e
nell'applicazione delle disposizioni vigenti deve attenersi. Aspetto,
quest'ultimo, che viene in particolare rilievo nel  caso  di  specie,
caratterizzato   dalla    grave    inerzia    ultradecennale    nella
ricollocazione del personale del disciolto consorzio. 
    2.2.- Se da un lato  deve  essere  condivisa  l'osservazione  del
giudice a quo, secondo cui non si puo' procedere in  modo  automatico
ad un simile trasferimento in assenza «di una articolata e  ponderata
istruttoria», poiche' il principio di buon andamento non puo'  essere
completamente sacrificato in nome di una pur  apprezzabile  finalita'
di  tutela  dei  lavoratori,  dall'altro,  come  di  seguito   meglio
precisato, un'interpretazione costituzionalmente  orientata  consente
di imputare detta compressione alla amministrazione in sede attuativa
della disposizione anziche' al legislatore regionale. 
    E' vero che questa Corte ha gia' precisato, in relazione ad altra
fattispecie, per  la  quale  ha  ritenuto  fondata  la  questione  di
costituzionalita', che «La norma  che  accorda  tale  protezione  [ai
lavoratori dipendenti] non vive a se', ma forma sistema con le  altre
che provvedono ad interessi di uguale portata costituzionale,  com'e'
quello inerente al buon andamento dei pubblici uffici, cardine  della
vita amministrativa e quindi condizione  dello  svolgimento  ordinato
della vita sociale» (sentenza n. 123 del  1968).  Tuttavia  la  norma
impugnata, inserendosi  in  un  contesto  complesso  e  di  risalente
genesi, non comporta di per se' il sacrificio del principio del  buon
andamento, ma si limita ad  esprimere  la  volonta'  del  legislatore
regionale  di  porre   rimedio   ad   una   situazione   di   inerzia
amministrativa,   che   ha   pregiudicato   gravemente   l'attuazione
dell'originario provvedimento (delibera del  Consiglio  regionale  n.
94/6 del 3 aprile 2002,  che  ha  approvato  la  proposta  di  Giunta
regionale) di scioglimento del  Consorzio  di  bonifica  della  Valle
Telesina e di trasferimento delle attivita' principali  al  Consorzio
di bonifica del Sannio Alifano. 
    Detto provvedimento  contemplava  un'articolazione  bifasica  del
procedimento  di  incorporazione  del   disciolto   consorzio   nelle
amministrazioni in cui sarebbe confluito (il  Consorzio  di  bonifica
del Sannio  Alifano  non  era  l'unico  destinatario  di  funzioni  e
personale provenienti dal disciolto Consorzio di bonifica della Valle
Telesina) per contemperare l'esigenza di  continuita'  dell'attivita'
istituzionale dello stesso con quella di un riordino complessivo  del
suo personale, compatibile con la struttura ed il funzionamento degli
enti riceventi. Mentre la  prima  fase  presentava  un  carattere  di
immediata attuazione, la  seconda  doveva  essere  caratterizzata  da
un'adeguata istruttoria finalizzata ad assumere atti di trasferimento
calibrati, tra l'altro, sul nuovo assetto del Consorzio  di  bonifica
del Sannio Alifano e all'accertamento e alla  regolarizzazione  delle
singole   posizioni   del   personale   dipendente   interessato   al
trasferimento. 
    Infatti, il citato provvedimento attuativo dello scioglimento del
Consorzio di bonifica della Valle Telesina  (delibera  del  Consiglio
regionale n. 94/6 del 2002) giustificava il particolare  procedimento
bifasico con una serie di gravi anomalie dell'ente disciolto, che  si
possono cosi' sintetizzare: a) assoluta  «staticita'  della  gestione
amministrativa  [...],  (mancata  predisposizione  dei   bilanci   di
previsione)  [...],  (mancanza  del  servizio  di  tesoreria)   [...]
(mancata presentazione dei conti consuntivi)»; b) stato  di  dissesto
finanziario «strutturale ed irrisolvibile»; c) assoluta necessita' di
una gestione liquidatoria propedeutica al trasferimento dei  rapporti
attivi e passivi pregressi «al fine  di  definire  tutti  i  rapporti
debitori e passivi dell'ente anzidetto accumulatesi  nel  tempo»;  d)
necessita' «di dare mandato all'Assessore  regionale  all'agricoltura
di assumere le iniziative piu' opportune  per  il  trasferimento  del
personale consortile conseguente al trasferimento di  funzioni  cosi'
come regolato dall'accordo procedimentale  di  programma  quadro  tra
l'Assessorato regionale ai trasporti e la Provincia  di  Benevento  e
per chiedere alla Comunita' montana del Taburno di  assumere  per  la
realizzazione degli interventi di bonifica montana e forestazione una
parte del personale consortile in servizio». 
    Inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 2082  del  17  maggio
2002, attuativa della predetta delibera  consiliare,  articolava  gli
adempimenti del Commissario liquidatore prevedendo, tra  l'altro:  a)
la determinazione della massa attiva e passiva, il relativo  recupero
dei crediti, il pagamento dei  debiti;  b)  la  determinazione  delle
«eventuali occorrenze  finanziarie»;  c)  la  redazione  di  apposito
«rendiconto finale», corredato dalla prova dell'estinzione «anche  in
via  transattiva,  [del]le  passivita'  risultanti  dall'elenco   dei
crediti» e del pagamento di «tutte le spese della procedura». 
    2.3.-  E'  evidente  che   agli   adempimenti   propedeutici   al
trasferimento del personale, stante la loro complessita', non  poteva
provvedere  il  legislatore  regionale.  Di  conseguenza,  la   norma
impugnata puo'  essere  interpretata  come  un  mero  sollecito  alla
conclusione  della   procedura,   della   quale   detti   adempimenti
costituiscono presupposto indefettibile. Nella  stessa  ordinanza  di
rimessione emerge al contrario che l'attivita' istruttoria pertinente
al compimento di questi ultimi non e' stata svolta. Il giudice a  quo
lamenta  infatti:  a)  l'assenza  di  una  articolata   e   ponderata
istruttoria  attinente  alle  singole  posizioni  del  personale   da
trasferire; b) la presenza  di  sovrapposte  duplicazioni  di  figure
professionali senza che la Regione abbia elaborato alcun criterio  di
riassetto funzionale; c) la mancata specificazione e  quantificazione
del contenzioso e degli oneri previdenziali presenti e pregressi  del
personale trasferito. 
    Un'interpretazione     costituzionalmente     orientata     della
disposizione in esame consente di attribuire  i  vizi  predetti  alla
Amministrazione  per  il  modo  con   cui   intende   attuare   detta
disposizione anziche' al  legislatore  regionale.  L'Amministrazione,
infatti,  non  puo'  limitarsi  ad  una  mera  diffida  a  provvedere
all'automatica presa in carico del personale interessato. 
    E'  stato  gia'  osservato  da  questa  Corte  che  la   «pletora
amministrativa e' sempre  causa  di  disordine,  perche'  impone  una
artificiosa distribuzione di compiti, un frazionamento irrazionale di
funzioni, una sovrapposizione o una  duplicazione  di  competenze;  e
ovviamente  ne  risultano  ritardi  e  intralci   nello   svolgimento
dell'attivita' degli uffici»  (sentenza  n.  123  del  1968).  Questa
situazione  corrisponde  a   quella   descritta   nell'ordinanza   di
rimessione e non consegue ai contenuti della norma impugnata ma  alle
modalita' di attuazione  del  trasferimento  adottate  dalla  Regione
nell'esercizio della sua discrezionalita'. Quest'ultima  e'  soggetta
al sindacato del giudice amministrativo, al quale compete  verificare
la   legittimita'   del   presupposto    procedimento    liquidatorio
propedeutico alla presa in carico del personale  dell'ente  disciolto
ed il rispetto del principio del buon andamento, anche tenendo  conto
delle esigenze  di  funzionalita'  dell'apparato  amministrativo  del
subentrante consorzio. 
    2.4.-  In  detto  contesto,  anche  la  norma  che   prevede   la
finalizzazione del contributo regionale al personale  trasferito  ben
puo' essere  intesa  come  di  carattere  temporaneo  e  strettamente
correlata alla specificazione delle singole posizioni contrattuali  e
dei pertinenti oneri. 
    Essa  e'  espressiva  di  una  precisa  scelta  del   legislatore
consistente nell'accordare una protezione particolarmente energica  -
alla  luce  delle   patologiche   modalita'   temporali   che   hanno
caratterizzato la seconda fase  di  liquidazione  -  ad  un  bene  di
indubbia pregnanza, quale la tutela  dei  lavoratori  interessati  al
processo di trasferimento. Cio' deve, tuttavia, avvenire nel rispetto
dei principi costituzionali, tra i quali assume  rilievo  prioritario
il buon andamento della pubblica  amministrazione  sotto  il  profilo
dell'effettivo e corretto impiego dei lavoratori nel nuovo  organismo
in cui vengono inseriti. 
    Ne deriva la previa necessaria determinazione dei criteri e delle
modalita' relativi all'individuazione delle  figure  professionali  e
dei  dipendenti  destinati  a  ricoprirle  in   modo   congruente   e
compatibile  con  l'apparato  amministrativo   ricevente.   La   fase
attuativa della disposizione censurata non puo', quindi,  prescindere
dall'esercizio della funzione di riassetto del consorzio di  bonifica
interessato, spettante alla Regione Campania. 
    La legge impugnata, non  potendo  per  sua  natura  prevedere  la
specificazione  del  procedimento  di  incorporazione  del  personale
nell'organico  e  nelle  funzioni  -  elemento   indispensabile   per
razionalizzare l'impiego delle risorse in  relazione  alle  finalita'
istituzionali - si e',  dunque,  limitata  a  fissare  una  copertura
temporanea attraverso una stima di massima degli oneri necessari  per
attivare detto processo. 
    Un vincolo di destinazione definitivo per il mero pagamento delle
spese di personale non sarebbe costituzionalmente legittimo in quanto
incompatibile con  il  principio  dell'unita'  di  bilancio,  profilo
specificativo dell'art. 81 Cost., «secondo il quale tutte le  entrate
correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura
di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere  una
specifica  correlazione  tra  singola  entrata  e   singola   uscita»
(sentenza n. 192 del 2012; in senso  conforme  sentenza  n.  241  del
2013) e con quello di buon andamento perche' l'impiego delle  risorse
per il pagamento del  personale  e'  inscindibilmente  integrato  con
l'esercizio delle funzioni istituzionali, cui il personale stesso  e'
preposto. 
    3.- Se le premesse argomentative svolte dal rimettente  risultano
corrette sotto il profilo della  non  conformita'  della  fattispecie
amministrativa ai canoni del buon  andamento,  il  petitum  che  egli
formula   si   presenta,    tuttavia,    privo    della    necessaria
consequenzialita' logico-giuridica. 
    L'art. 3 della legge  reg.  Campania  n.  11  del  2012  non  ha,
infatti, rimosso modalita' e  adempimenti  gia'  prescritti  in  sede
amministrativa con le richiamate delibere del Consiglio regionale  n.
94/6 del 3 aprile 2002 e della Giunta regionale n. 2082 del 17 maggio
2002,  ma  -  presupponendone  l'indefettibile  osservanza  -  si  e'
limitato ad imporne l'attuazione, sollecitando il  superamento  della
decennale situazione di stallo. 
    L'omesso  esperimento  di  un'interpretazione  costituzionalmente
orientata    impone,    conclusivamente,    la    declaratoria     di
inammissibilita' della questione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 3 della  legge  della  Regione  Campania  10
maggio 2012, n. 11 (Modifiche legislative e disposizioni  in  materia
di consorzi di  bonifica),  sollevata  dal  Tribunale  amministrativo
della Regione Campania, in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Sabino CASSESE, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI