N. 205 ORDINANZA 9 - 16 luglio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro (giudizio  di
  opposizione alla ordinanza che accoglie o rigetta il  licenziamento
  del lavoratore) - Astensione e ricusazione del giudice  (astensione
  del giudice che abbia  conosciuto  della  fattispecie  oggetto  del
  giudizio in altro grado del processo). 
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
  mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), art.  1,  comma
  51; codice di procedura civile, art. 51, comma 1, numero 4). 
-   
(GU n.31 del 23-7-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Sabino CASSESE; 
Giudici :Giuseppe TESAURO, Paolo Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,
  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
51, della legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
riforma del mercato del lavoro in una  prospettiva  di  crescita),  e
dell'art. 51, comma 1, numero 4), del  codice  di  procedura  civile,
promosso dal Tribunale ordinario  di  Siena  -  sezione  lavoro,  nel
procedimento civile  vertente  tra  Borsini  Luciana  e  la  Novartis
Vaccines and Diagnostics srl,  con  ordinanza  del  16  agosto  2013,
iscritta al n. 20 del registro  ordinanze  2014  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  10,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 23  giugno  2014  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto  che  -  nel  corso  di  un  giudizio  di   opposizione,
instaurato ai sensi dell'art. 1, comma  51,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in  materia  di  riforma  del  mercato  del
lavoro in una prospettiva di crescita), sia  dalla  lavoratrice  (che
aveva ottenuto,  nella  forma  dell'ordinanza  all'esito  della  fase
sommaria di cui al comma 49 dello stesso art. 1 della  citata  legge,
il provvedimento di reintegrazione nel suo posto di lavoro) che dalla
societa' datrice di lavoro  -  il  Tribunale  ordinario  di  Siena  -
sezione lavoro, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe,  questione
di legittimita' costituzionale del predetto art. 1, comma  51,  della
legge n. 92 del 2012 e dell'art. 51, comma 1, numero 4),  cod.  proc.
civ., nella parte in cui la prima disposizione  non  prevede  che  il
giudizio di opposizione abbia svolgimento davanti al medesimo giudice
persona fisica della fase sommaria e la seconda non esclude dalla sua
operativita' la fattispecie in parola,  prospettandone  il  contrasto
con gli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo  e  secondo  comma,
25, primo comma, 97 e 111, primo comma, della Costituzione; 
    che, in ordine al censurato comma 51 dell'art. 1 della  legge  n.
92 del 2012 (il quale testualmente dispone che l'opposizione  di  che
trattasi  va  proposta  «innanzi  al  tribunale  che  ha  emesso   il
provvedimento opposto»), il rimettente premette che non si e'  ancora
formato un «diritto vivente»,  in  presenza  di  decisioni  di  segno
diverso dei giudici di merito e in assenza  di  una  pronunzia  della
Corte  di  cassazione  e,  quindi,   argomenta   che   l'istanza   di
sollecitazione ad astenersi, proposta nei suoi confronti  (in  quanto
rivestente la qualita' di giudice che ha trattato e definito anche la
prima fase sommaria), sarebbe accoglibile  nel  caso  in  cui  -  con
riferimento alla struttura ed alla natura del procedimento  previsto,
nel suo contesto complessivo, dai commi da 47 a 68 del medesimo  art.
1 della legge n. 92 del 2012 - la  fase  (eventuale)  di  opposizione
instaurata (avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria) fosse
ricondotta ad un giudizio di carattere impugnatorio; 
    che preferibile, e costituzionalmente piu' compatibile,  sarebbe,
pero', a suo avviso, l'interpretazione, secondo cui andrebbe, invece,
escluso un tale contenuto impugnatorio della  opposizione  in  esame,
sul presupposto di una «natura bifasica» del giudizio di primo  grado
disciplinato dal predetto art. 1 della legge n. 92 del 2012; 
    che, a conforto di tale seconda opzione ermeneutica,  deporrebbe,
sempre secondo il rimettente, la considerazione della  sua  idoneita'
ad assolvere allo scopo di velocizzare  il  rimedio  dell'impugnativa
del licenziamento  ed  a  quello  di  evitare  la  configurazione  di
inconvenienti pratici  nell'organizzazione  (anche  tabellare)  degli
uffici giudiziari (soprattutto  di  quelli  di  piccole  dimensioni),
mentre la soluzione opposta (implicante l'attribuzione a due distinti
giudici - persone fisiche delle due differenti fasi,  sommaria  e  di
opposizione)   -   comporterebbe   un   aggravio   del   sistema   di
organizzazione  giudiziaria  (lesivo  del  criterio  di   ragionevole
proporzionalita')  e  un   potenziale   rallentamento   dell'inerente
giudizio; 
    che e' intervenuto in questa sede il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilita' o,  in  subordine,
per la non fondatezza della questione. 
    Considerato che - a  prescindere  dai  profili  di  inadeguatezza
della  motivazione,  quanto  alla  prospettazione  di   inconvenienti
fattuali,  come  tali  non  rilevanti  ai  fini  del   sindacato   di
legittimita' costituzionale (da ultimo, ordinanze n. 166 e n. 112 del
2013) ed alla evocazione di plurimi parametri costituzionali in  modo
cumulativo e sostanzialmente generico - la  questione  in  esame  e',
comunque, manifestamente inammissibile per il motivo, assorbente, che
essa si risolve nell'improprio tentativo di ottenere da questa Corte,
con  uso  distorto  dell'incidente  di  costituzionalita',   l'avallo
dell'interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto
normativo che egli pur riconosce suscettibile di duplice lettura  (ex
multis, ordinanze n. 196 del 2013, n. 304 e n. 185 del 2012, e n. 139
del 2011); 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  51,  della  legge  28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di  riforma  del  mercato
del lavoro in una prospettiva di  crescita)  e  dell'art.  51,  primo
comma, numero 4), del  codice  di  procedura  civile,  sollevata,  in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e  secondo
comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo  comma,  della  Costituzione,
dal Tribunale ordinario di Siena - sezione lavoro, con l'ordinanza in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Sabino CASSESE, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI