N. 207 SENTENZA 9 - 16 luglio 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte e tasse - Incrementi di autorizzazioni di  spesa  e  relativa
  copertura - Speciale regime applicato nella Regione Siciliana. 
- Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63  (Disposizioni  urgenti  per  il
  recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
  Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla   prestazione   energetica
  nell'edilizia  per  la  definizione  delle  procedure  d'infrazione
  avviate dalla Commissione europea, nonche'  altre  disposizioni  in
  materia di  coesione  sociale)  -  convertito,  con  modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90 -  art.  21,
  comma 3, alinea e lettera a). 
-   
(GU n.31 del 23-7-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Sabino CASSESE; 
Giudici  :Giuseppe  TESAURO,  Paolo   NAPOLITANO,   Giuseppe   FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,
  Sergio MATTARELLA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  21,  comma
3, alinea e lettera a),  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63
(Disposizioni urgenti per il recepimento della  Direttiva  2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla
prestazione  energetica  nell'edilizia  per  la   definizione   delle
procedure d'infrazione avviate  dalla  Commissione  europea,  nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  2013,  n.
90, promosso dalla Regione siciliana  con  ricorso  notificato  il  2
ottobre 2013, depositato in cancelleria il 9 ottobre 2013 ed iscritto
al n. 91 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  24  giugno  2014  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi  l'avvocato  Marina  Valli  per  la  Regione  siciliana   e
l'avvocato dello  Stato  Gianni  De  Bellis  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 2 ottobre 2013 (reg. ric. n. 91 del
2013) e depositato in cancelleria  il  9  ottobre  2013,  la  Regione
siciliana ha impugnato l'art. 21, comma 3, alinea e lettera  a),  del
decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63  (Disposizioni  urgenti  per  il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio  del  19  maggio   2010,   sulla   prestazione   energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate
dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia  di
coesione sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, «ove applicabile  ricomprendendo
nell'aumento  di  gettito  derivante  dalle  misure  previste   dagli
articoli 14, 16, 19 e 20,  da  utilizzare  a  copertura  degli  oneri
derivanti  allo  Stato  per  effetto  delle   disposizioni   indicate
nell'alinea, anche la parte relativa a tributi riscossi in Sicilia  e
quindi di spettanza della Regione», per violazione degli artt.  36  e
37 dello statuto della Regione siciliana (Regio  decreto  legislativo
15 maggio 1946, n. 455, recante  «Approvazione  dello  statuto  della
Regione siciliana»), nonche' delle correlate norme di  attuazione  di
cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074  (Norme  di  attuazione  dello
Statuto della Regione  siciliana  in  materia  finanziaria  )  ed  in
particolare dell'art. 2. 
    L'art. 21 del d.l. n. 63 del 2013, ai commi 1 e 2, cosi' dispone:
«l. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  l,  comma  7,  del
decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  l,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5  milioni  di  euro
per l'anno  2014,  per  essere  destinata  al  rifinanziamento  degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. L'autorizzazione di spesa
di  cui  all'articolo  5  della  legge  6  febbraio  2009,  n.  7  e'
incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno  2024».  La  Regione
ricorrente censura, in  modo  particolare,  il  successivo  comma  3,
secondo cui «3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14  e  16  e  dai
commi l e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni  di  euro  per
l'anno 2013 a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di
euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  a
262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al  2023  e  a
413,l milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a  47,8
milioni di euro per l'anno 2013, a 194 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2014 al 2023 e a 379 milioni di euro per l'anno  2024,
mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  delle
minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli  14,  16,
19 e 20; [...]». 
    In particolare,  gli  articoli  da  ultimo  richiamati  prevedono
rispettivamente: l'innalzamento e la proroga del regime di detrazione
fiscale per interventi di  miglioramento  dell'efficienza  energetica
negli edifici (art. 14); la  proroga  delle  detrazioni  fiscali  per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di  immobili
(art.  16);  l'eliminazione  del  regime  agevolato  IVA  per  taluni
prodotti editoriali, e cioe'  supporti  integrativi  a  quotidiani  e
prodotti editoriali diversi dai libri scolastici e universitari (art.
19); l'applicazione del regime ordinario IVA per la  somministrazione
di alimenti e bevande con distributori automatici (art. 20). 
    Pertanto, dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 e' previsto
un maggior gettito risultante dalla differenza  tra  il  costo  delle
agevolazioni fiscali ivi stabilite e i maggiori introiti per  imposte
dirette ed IVA conseguenti all'incremento delle attivita'  economiche
agevolate; dagli artt. 19 e 20 e' poi  previsto  un  maggior  gettito
come diretta conseguenza della eliminazione del regime IVA  agevolato
nel settore editoriale e dell'innalzamento  dell'IVA  sugli  alimenti
somministrati mediante distributori automatici. 
    1.1.- La Regione «paventa»  che  con  l'art.  21  si  sia  inteso
stabilire che tutti gli aumenti di gettito suddescritti  confluiscano
nel  bilancio  statale,  anche  se  derivanti  da  tributi  regionali
riscossi in Sicilia e promuove «in via cautelativa» la  questione  di
legittimita' costituzionale avente ad oggetto la disposizione de qua.
La   disposizione   impugnata,   «ove   applicabile    ricomprendendo
nell'aumento  di  gettito  derivante  dalle  misure  previste   dagli
articoli 14, 16, 19 e 20,  da  utilizzare  a  copertura  degli  oneri
derivanti  allo  Stato  per  effetto  delle   disposizioni   indicate
nell'alinea, anche la parte relativa a tributi riscossi in Sicilia  e
quindi di spettanza della Regione», violerebbe  gli  artt.  36  e  37
dello statuto nonche' l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto
non  sussisterebbero  i  presupposti,  previsti  dallo  statuto,  che
consentono di derogare al  principio  di  attribuzione  alla  Regione
siciliana di tutte le imposte statali riscosse nell'isola, ovvero  a)
la natura tributaria dell'entrata; b) la novita' di tale entrata;  c)
la destinazione del gettito «con apposite  leggi  alla  copertura  di
oneri  diretti  a  soddisfare  particolari  finalita'  contingenti  o
continuative  dello  Stato   specificate   nelle   leggi   medesime».
Relativamente ai maggiori proventi fiscali che ci  si  attende  dalla
ripresa economica stimolata dalle (maggiori) agevolazioni di  cui  ai
citati  artt.  14  e  16,  difetterebbe  il  carattere   di   novita'
dell'entrata tributaria; mentre, relativamente sia a questi che  agli
aumenti di gettito IVA  derivanti  dai  successivi  artt.  19  e  20,
mancherebbe la  specifica  destinazione  a  finalita'  contingenti  o
continuative dello Stato. 
    2.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ritualmente
costituito in giudizio,  sostiene,  innanzitutto,  l'inammissibilita'
del  ricorso,  non  avendo,  la  ricorrente,   adempiuto   all'onere,
cristallizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.  246
del 2012), di allegare la  precisa  quantificazione  del  pregiudizio
lamentato, i criteri utilizzati per la sua definizione e  le  partite
dei rispettivi bilanci finanziari dalle quali si ricavano le relative
censure. 
    2.1.- Viene, inoltre, sostenuta la infondatezza  del  ricorso  in
quanto, per  espressa  affermazione  della  ricorrente,  dalle  norme
impugnate non  emergerebbe  alcun  danno,  stante  anche  la  recente
pronuncia di questa  Corte,  in  fattispecie  di  analogo  contenuto,
secondo cui dalle  norme  statutarie  non  sarebbe  desumibile  alcun
principio di invarianza di gettito per la Regione in caso di modifica
di tributi erariali, fatta salva  la  dimostrazione  che  la  dedotta
riduzione di gettito rende impossibile lo svolgimento delle  funzioni
regionali (sentenza n. 241 del 2012). 
    A cio' si aggiunge che la finalita' delle disposizioni recate dal
d.l. n. 63 del 2013  e,  in  particolare,  di  quelle  relative  alle
detrazioni fiscali per  interventi  di  riqualificazione  energetica,
sarebbe il recepimento  -  doveroso  -  della  direttiva  comunitaria
2010/31/UE in materia di prestazioni energetiche per  la  definizione
di procedure d'infrazione. Pertanto,  il  maggior  gettito  (peraltro
come effetto  indotto)  derivante  dalle  disposizioni  di  carattere
fiscale, dettate tipicamente da obblighi di  adeguamento  comunitari,
non apparirebbe essere diretto a costituire una riserva  erariale  in
senso tecnico. Del resto, lo  Stato,  nell'esercizio  della  potesta'
legislativa esclusiva in materia di  rapporti  con  l'Unione  europea
nonche' in materia  tributaria,  sarebbe  legittimato  ad  introdurre
misure,  anche  di  carattere  fiscale,  al  fine  di   favorire   la
standardizzazione delle prestazioni energetiche e garantire  coesione
sociale e internazionale, senza che l'eventuale minor  gettito  debba
essere necessariamente accompagnato da  misure  compensative  per  la
finanza regionale. 
    Alla luce di quanto esposto il resistente chiede il  rigetto  del
ricorso in epigrafe. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso n. 91 del 2013, la Regione siciliana ha impugnato
l'art. 21, comma 3, alinea e lettera a), del decreto-legge  4  giugno
2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della  Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la  definizione  delle
procedure d'infrazione avviate  dalla  Commissione  europea,  nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  2013,  n.
90, «ove applicabile ricomprendendo nell'aumento di gettito derivante
dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20, da utilizzare a
copertura  degli  oneri  derivanti  allo  Stato  per  effetto   delle
disposizioni indicate nell'alinea, anche la parte relativa a  tributi
riscossi in  Sicilia  e  quindi  di  spettanza  della  Regione»,  per
violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto della Regione  siciliana
(Regio  decreto  legislativo  15  maggio  1946,   n.   455,   recante
«Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), nonche'  delle
correlate norme di attuazione di cui al d.P.R.  26  luglio  1965,  n.
1074 (Norme di attuazione dello Statuto della  Regione  siciliana  in
materia finanziaria) ed in particolare dell'art. 2. 
    La disposizione censurata prevede la copertura  degli  incrementi
di alcune autorizzazioni di spesa individuate dai commi 1 e  2  dello
stesso art. 21  e  degli  oneri  derivanti  da  agevolazioni  fiscali
introdotte dagli artt. 14 e 16 del medesimo  decreto-legge  «mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dalle misure previste dagli  articoli  14,  16,  19  e  20;
[...]». 
    In particolare, dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63  del  2013  e'
previsto un maggior gettito risultante dalla differenza tra il  costo
delle agevolazioni fiscali ivi stabilite e i  maggiori  introiti  per
imposte  dirette  ed  IVA   che   si   prevedono   come   conseguenti
all'incremento delle attivita' economiche agevolate; dagli artt. 19 e
20 del medesimo decreto-legge e' poi previsto un maggior gettito come
diretta conseguenza della eliminazione del regime IVA  agevolato  nel
settore  editoriale  e  dell'innalzamento  dell'IVA  sugli   alimenti
somministrati mediante distributori automatici. 
    1.1.- A parere della  Regione  la  disposizione  censurata,  «ove
applicabile ricomprendendo [...] anche la parte  relativa  a  tributi
riscossi in Sicilia e quindi di spettanza della Regione»,  violerebbe
gli artt. 36 e 37 dello statuto nonche' l'art. 2 del d.P.R.  n.  1074
del 1965, in quanto non sussisterebbero i presupposti, previsti dallo
statuto, che consentono di derogare al principio di attribuzione alla
Regione siciliana di tutte le imposte  statali  riscosse  nell'isola,
ovvero a) la natura tributaria dell'entrata; b) la  novita'  di  tale
entrata; c) la destinazione del  gettito  «con  apposite  leggi  alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime». 
    Quanto ai maggiori proventi fiscali  previsti  sulla  base  della
ripresa economica stimolata dalle agevolazioni di cui ai citati artt.
14  e  16,  difetterebbe  il  carattere   di   novita'   dell'entrata
tributaria. Con riferimento sia ad essi che agli aumenti  di  gettito
IVA derivanti dai successivi artt. 19 e 20, mancherebbe la  specifica
destinazione a finalita' contingenti o continuative dello Stato. 
    1.2.-  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   sostiene
l'inammissibilita' del ricorso, non avendo, la ricorrente,  adempiuto
all'onere di allegare la  «precisa  quantificazione  del  pregiudizio
lamentato, i criteri utilizzati per la sua definizione e  le  partite
dei rispettivi bilanci finanziari dalle quali si ricavano le relative
censure», nonche' la sua  non  fondatezza  in  quanto,  per  espressa
affermazione della ricorrente, dalle norme impugnate non  emergerebbe
alcun danno. Inoltre, la finalita' delle disposizioni recate dal d.l.
n. 63 del 2013 e in particolare di quelle  relative  alle  detrazioni
fiscali per interventi di  riqualificazione  energetica,  sarebbe  il
recepimento  doveroso  della  direttiva  comunitaria  2010/31/UE   in
materia di prestazioni energetiche; pertanto, il maggior gettito  non
sarebbe diretto a costituire una riserva erariale in  senso  tecnico.
Comunque,  lo  Stato,  nell'esercizio  della   potesta'   legislativa
esclusiva in materia di rapporti  con  l'Unione  europea  nonche'  in
materia tributaria, sarebbe legittimato ad introdurre  misure,  anche
di carattere fiscale, al fine di favorire la standardizzazione  delle
prestazioni   energetiche   e   garantire    coesione    sociale    e
internazionale, senza che  l'eventuale  minor  gettito  debba  essere
necessariamente accompagnato da misure compensative  per  la  finanza
regionale. 
    2.- Si premette che la questione promossa dalla Regione siciliana
e'  ammissibile,  sebbene  formulata  in  via  alternativa  -   sulla
riconducibilita' o  meno  alla  disposizione  in  esame  dei  tributi
riscossi nel territorio della Regione - in quanto,  secondo  costante
orientamento di questa  Corte,  il  giudizio  in  via  principale,  a
differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale,  puo'
concernere  questioni  sollevate  sulla   base   di   interpretazioni
prospettate dal ricorrente come possibili (sentenze n. 255 del  2013,
n. 228 del 2003, n. 412 del 2001, n. 244 del 1997 e n. 242 del 1989). 
    3.- Sempre in via preliminare, deve essere esaminata  l'eccezione
di inammissibilita' prospettata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri per genericita' del ricorso per la «mancata  quantificazione
del  pregiudizio  lamentato,  i  criteri  utilizzati   per   la   sua
definizione e le partite  dei  rispettivi  bilanci  finanziari  dalle
quali si ricavano le relative censure». 
    L'eccezione  non  e'  fondata  in  quanto  il   principio   della
necessaria allegazione del danno affermato da questa Corte  (sentenza
n. 246 del 2012) trova una giustificazione quando la norma  censurata
dispone una minore entrata per la Regione e non anche quando comporti
l'esclusione  dal  beneficio  del  maggior  gettito  da  essa  stessa
introdotto. 
    4.-  Nel  merito  la  questione  e'  fondata.   La   disposizione
impugnata, come "paventato" dalla ricorrente, dispone in effetti  che
la globalita' degli aumenti  di  gettito  confluiscano  nel  bilancio
statale, includendovi, quindi, anche quelli riscossi  nel  territorio
della Regione siciliana. 
    Manca  infatti  una  clausola   di   salvaguardia   che   preveda
l'inapplicabilita'  delle  disposizioni  in  esame  alle  Regioni  ad
autonomia speciale ove siano  in  contrasto  con  gli  statuti  e  le
relative norme di attuazione. 
    Va poi rilevato che la relazione  tecnica,  nel  quantificare  ed
esporre i dati  contabili  ed  economici  ricollegabili  alle  misure
introdotte, prende a riferimento le  entrate  riscosse  in  tutto  il
territorio nazionale. 
    Occorre,  dunque,   verificare   se   ricorrono   i   presupposti
legittimanti la riserva allo Stato fissati dall'art. 2 del d.P.R.  n.
1074 del 1965, la cui sussistenza e' contestata dalla Regione. 
    5.- Essendo pacifico il carattere tributario  dell'entrata,  deve
accertarsi, innanzitutto, la destinazione a «finalita' contingenti  o
continuative dello Stato, specificate nelle leggi  medesime».  Questa
Corte, con la sentenza n. 241  del  2012,  ha  evidenziato  che  tale
condizione «e' soddisfatta quando la legge statale stabilisce che  il
gettito sia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire
"particolari  finalita'  contingenti  o  continuative   dello   Stato
specificate" nella legge stessa (sentenza n. 135 del 2012)». 
    Ebbene, gli obiettivi di impiego indicati nel censurato  comma  3
dell'art. 21 rispondono ad esigenze  specifiche  di  copertura  degli
«oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi l e 2». 
    Essi   riguardano,   rispettivamente,   le   detrazioni   fiscali
introdotte  da  tali  norme  per  gli  interventi  di   miglioramento
dell'efficienza  energetica  negli  edifici  e  per   le   spese   di
ristrutturazione edilizia; l'incremento dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.  148
(Interventi urgenti a  sostegno  dell'occupazione),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio  1993,  n.
236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione  e
destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali  in  deroga
di cui all'art. 2, commi 64 e 65, della legge 28 giugno 2012,  n.  92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva di crescita); l'incremento dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio  2009,  n.  7  (Ratifica  ed
esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione  tra
la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba  libica  popolare
socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008), relativa  agli  oneri
derivanti  dagli  impegni  assunti  con  il  Trattato   nonche'   dal
riconoscimento di ulteriori indennizzi a soggetti titolari  di  beni,
diritti  e  interessi  sottoposti  in  Libia  a  misure   limitative,
individuati nell'art. 4 della medesima legge n. 7 del 2009. 
    6.- A  conclusioni  parzialmente  diverse  si  giunge  quanto  al
requisito della novita' della entrata, in ordine al quale deve essere
operata una distinzione tra i due gruppi di diposizioni. 
    6.1.- Le misure di cui agli artt. 19 e 20 del d.l. n. 63 del 2013
rientrano nel perimetro della nozione di «nuova  entrata  tributaria»
tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale puo'
considerarsi tale anche la maggiore entrata derivante da disposizioni
legislative  che  aumentano  le  aliquote  di  tributi   preesistenti
(sentenze n. 97 del 2013, n. 143 del 2012 e n. 348 del 2000). 
    A tale fattispecie possono senz'altro assimilarsi  l'eliminazione
del regime IVA agevolato per  i  prodotti  editoriali  e,  a  maggior
ragione, l'aumento  dell'aliquota  IVA  per  la  somministrazione  di
alimenti e bevande con i distributori automatici. 
    6.2.- Non  rientra,  invece,  nella  nozione  di  «nuova  entrata
tributaria» il maggior gettito previsto come  effetto  indotto  delle
misure di cui agli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013  risultante,
cioe', dalla differenza  tra  il  costo  delle  agevolazioni  fiscali
introdotte dalle norme richiamate e i maggiori introiti  per  imposte
dirette ed IVA conseguenti all'incremento delle attivita'  economiche
derivante dalla loro agevolazione. 
    Si  tratta  di  tributi  gia'  dovuti  in  base  alla  precedente
normativa fiscale, il cui gettito non muta per il mutare della  norma
ma aumenta (rectius, potrebbe  aumentare,  per  l'ipotizzato  effetto
incentivante sugli investimenti  nei  settori  specifici  interessati
dalle  norme.  Difatti  per  le  «somme  gia'  dovute  in  base  alla
precedente normativa fiscale» va  escluso  il  carattere  di  novita'
dell'entrata tributaria (sentenza n. 241 del 2012). 
    In termini piu' generali, questa Corte, con la  sentenza  n.  306
del 2004, ha poi chiarito che l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 va
inteso nel senso che deve essere assicurato alla Regione  il  gettito
derivante  dalla  «capacita'  fiscale»  che  si  manifesta  nel   suo
territorio, e cioe' dai rapporti tributari che sono in esso radicati,
in ragione  della  residenza  fiscale  del  soggetto  produttore  del
reddito  colpito  o  della  collocazione   nell'ambito   territoriale
regionale del fatto  cui  si  collega  il  sorgere  dell'obbligazione
tributaria. Cio' che rileva, quindi, e' che venga assicurato che alla
Regione giunga il gettito corrispondente alla sua capacita'  fiscale,
a nulla rilevando che, come  nel  caso  di  specie,  l'incremento  di
quest'ultima  sia  dovuto  a  detrazioni   fiscali   introdotte   dal
legislatore statale, peraltro comunque poste a carico della Regione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21,  comma  3,
alinea  e  lettera  a),  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63
(Disposizioni urgenti per il recepimento della  Direttiva  2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla
prestazione  energetica  nell'edilizia  per  la   definizione   delle
procedure d'infrazione avviate  dalla  Commissione  europea,  nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  2013,  n.
90, nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito  derivante
dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l.  n.  63  del  2013
anche i tributi riscossi nella Regione siciliana. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Sabino CASSESE, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI