N. 221 SENTENZA 9 - 18 luglio 2014

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
 
Immunita' parlamentare - Procedimento civile  a  carico  di  persona,
  deputato all'epoca dei fatti, per il  risarcimento  del  danno  per
  diffamazione attraverso il mezzo televisivo,  per  le  opinioni  da
  questi espresse nei confronti di altro deputato. 
- Deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (atti
  Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A). 
-   
(GU n.31 del 23-7-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Sabino CASSESE; 
Giudici :Giuseppe TESAURO, Paolo Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  22
settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter,  nn.  8/A,  13/A  e  17/A),
relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,  primo  comma,
della  Costituzione,  delle   opinioni   espresse   dall'on.   Silvio
Berlusconi nei confronti dell'on. Antonio  Di  Pietro,  promosso  dal
Giudice della prima sezione civile del Tribunale ordinario  di  Roma,
con ricorso notificato il 21 maggio 2013  (a  seguito  dell'ordinanza
della Corte costituzionale n. 56 del 2013, che ha disposto una  nuova
notifica del ricorso), depositato in cancelleria il 10  giugno  2013,
ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra  poteri  dello  Stato
2011, fase di merito. 
    Visti l'atto di costituzione della Camera dei  deputati,  nonche'
l'atto di intervento di Di Pietro Antonio; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  luglio  2014  il   Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    udito l'avvocato Maria Raffaella Talotta per Di Pietro Antonio. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso del 25 ottobre 2011, depositato  il  1°  dicembre
2011, il Giudice della prima sezione civile del  Tribunale  ordinario
di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
in ordine alla deliberazione del 22 settembre 2010 (atti Camera, doc.
IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A), con cui  la  Camera  dei  deputati  ha
affermato che le dichiarazioni in relazione alle quali, nel  giudizio
civile pendente davanti ad esso giudice, e'  stata  avanzata  domanda
risarcitoria  da  parte  di  Antonio  Di  Pietro  nei  confronti  del
[l'allora] deputato Silvio Berlusconi, concernono  opinioni  espresse
da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono,
pertanto, insindacabili ai sensi dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione. 
    Le dichiarazioni in questione - ha precisato il ricorrente - sono
quelle  rilasciate  dal  convenuto  nel  corso   della   trasmissione
televisiva della RAI «Porta a porta» andata  in  onda  il  10  aprile
2008. In quella occasione, il deputato Berlusconi aveva, tra l'altro,
affermato: «Di Pietro e' un emerito bugiardo. [...]  non  ha  nemmeno
una laurea valida [...]. Mi rivolgo al  Ministro  dell'istruzione  in
carica  per  vedere  se  puo'  sottoporre  a   custodia   sicura   le
documentazioni che esistono presso l'Universita' circa la laurea  del
signor Di Pietro. Mi rivolgo al Ministro della giustizia  per  vedere
che possa fare la stessa cosa, per sottoporre a custodia i  documenti
con cui il signor Di Pietro si e'  rivolto  alla  magistratura  e  ha
fatto due o tre concorsi per la magistratura. Non ha  mai  presentato
il diploma originale di laurea. Ha sempre presentato dei certificati,
che tra l'altro sono diversi l'uno dall'altro, sia per il voto di  un
esame, sia per quanto riguarda la data di un esame. Quindi la sua  e'
una cosi' detta laurea dei Servizi, che i Servizi  hanno  chiesto  ai
professori dell'universita' di cui nessuno si ricorda  di  Di  Pietro
[...] Quindi il signor Di Pietro non e' solo un uomo che mi fa orrore
perche' non rispetta gli altri e perche' ha scaraventato  in  galera,
rovinando le vite degli altri cittadini, e' un assoluto bugiardo». 
    Richiamate, quindi, in premessa,  le  considerazioni  poste  alla
base della proposta della Giunta delle  elezioni  e  delle  immunita'
parlamentari  della  Camera   dei   deputati,   poi   fatte   proprie
dall'Assemblea, in ordine  alla  riconducibilita'  delle  espressioni
usate  dal  parlamentare   all'area   dell'insindacabilita'   sancita
dall'art. 68, primo comma, Cost.,  ha  osservato,  in  contrario,  il
Tribunale ricorrente che «le dichiarazioni sopra riportate [...]  non
risultano collegate funzionalmente ad alcuna attivita'  parlamentare,
anche atipica, ne' il contesto politico  (conflitto  tra  i  soggetti
politici  coinvolti,  campagna  elettorale)  puo'   considerarsi   un
parametro volto a qualificarle come  insindacabili,  conformemente  a
quanto ritenuto dalla giurisprudenza sul punto, avendo le medesime ad
oggetto fatti e circostanze riguardanti, in particolare, le modalita'
di conseguimento del diploma di laurea dell'attore, che  esulano  dal
dibattito parlamentare». 
    Da qui la scelta di sollevare il  conflitto  e  la  richiesta  di
dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati  deliberare  che
le dichiarazioni rese dall'on. Silvio Berlusconi  nella  trasmissione
RAI «Porta a Porta» andata in onda il 10  aprile  2008  costituiscono
opinioni espresse da un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,
con conseguente annullamento della deliberazione di  insindacabilita'
adottata dalla Camera dei Deputati  nella  seduta  del  22  settembre
2010. 
    2.- Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza n.
97 del 2012. 
    3.-  Essendosi  la  Camera  costituita  unicamente  per  eccepire
l'improcedibilita' del conflitto, per  esserle  stato  notificato  il
ricorso in forma non integrale, questa Corte, con ordinanza n. 56 del
2013 - ritenuto che «l'incompletezza  della  copia  del  ricorso  non
comporta inesistenza ma un mero vizio sanabile  della  notificazione,
atteso che essa e' stata comunque notificata in termini alla  Camera,
sua destinataria,  unitamente  all'ordinanza  di  ammissibilita'  del
conflitto (la quale riporta testualmente, per altro, le dichiarazioni
per cui e' conflitto)», e considerato che  la  correlativa  sanatoria
non poteva farsi  risalire  alla  Camera  resistente  che  non  aveva
accettato il contradditorio nel merito - ha disposto, a tale fine, la
rinnovazione della notificazione  del  ricorso  in  forma  integrale.
Adempimento cui il Tribunale ha ritualmente provveduto. 
    4.- E' intervenuto nel giudizio Antonio Di Pietro, svolgendo - ed
ulteriormente ribadendo con memoria  -  argomentazioni  adesive  alla
richiesta del Tribunale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Questa  Corte  e'  chiamata  a  risolvere  il  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello  Stato,  sollevato  dal  Giudice  della
prima sezione civile del Tribunale ordinario di Roma in  ordine  alla
deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre  2010  (atti
Camera, doc. IV-ter,  nn.  8/A,  13/A  e  17/A),  con  cui  e'  stato
affermato che le dichiarazioni rese dal  deputato  Silvio  Berlusconi
nella trasmissione RAI «Porta a  porta»  del  10  aprile  2008  -  in
relazione alle quali e'  stata  avanzata,  innanzi  a  quel  giudice,
domanda risarcitoria da parte dell'on. Antonio Di Pietro - concernono
opinioni espresse da un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili, ai sensi dell'art.  68,
primo comma, della Costituzione. 
    2.-  Vanno  preliminarmente  confermate  l'ammissibilita'  e   la
procedibilita' del conflitto, come gia' ritenuto da questa Corte  con
le ordinanze n. 97 del 2012 e n. 56 del 2013. 
    3.- In via ancora preliminare, deve essere dichiarato ammissibile
l'intervento spiegato dal dottor Antonio Di  Pietro,  trattandosi  di
soggetto che e'  parte  nel  giudizio  civile  risarcitorio,  da  lui
promosso, che ha originato il presente conflitto (sentenze n. 305 del
2011; n. 195 del 2007; n. 386 del 2005; n. 154 del 2004 e n.  76  del
2001). 
    4.- Nel merito il ricorso e' fondato. 
    4.1.-  Secondo  la  costante  giurisprudenza  costituzionale,  le
dichiarazioni rese (come nel  caso  in  esame)  extra  moenia  da  un
parlamentare sono coperte dalla prerogativa dell'insindacabilita'  di
cui all'art. 68, primo comma, Cost.,  a  condizione  che  esse  siano
legate  da  un  nesso  funzionale   con   l'esercizio   di   funzioni
parlamentari. 
    A tal fine, questa Corte ha ancora di  recente  ribadito  che  e'
«necessario il concorso di due requisiti:  a)  un  legame  di  ordine
temporale fra l'attivita' parlamentare e l'attivita'  esterna  [...],
tale che questa venga ad assumere  una  finalita'  divulgativa  della
prima; b)  una  sostanziale  corrispondenza  di  significato  tra  le
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli  atti  esterni,
al  di  la'  delle  formule  letterali  usate  [...],   non   essendo
sufficiente ne' una semplice  comunanza  di  argomenti  ne'  un  mero
"contesto politico" entro cui le dichiarazioni extra  moenia  possano
collocarsi  [...],  ne'  il  riferimento  alla   generica   attivita'
parlamentare  o  l'inerenza  a  temi  di  rilievo  generale,   seppur
dibattuti in Parlamento [...], ne', infine, un generico  collegamento
tematico o una corrispondenza contenutistica  parziale»  (da  ultimo,
sentenza n. 55 del 2014). 
    L'esigenza di  salvaguardia  della  autonomia  e  liberta'  delle
assemblee parlamentari dalle possibili interferenze di  altri  poteri
(in  particolare,  di  quello  giudiziario)  -  quale  sottesa   alla
insindacabilita' delle opinioni espresse da membri del Parlamento, ex
art. 68 Cost. - deve, infatti, bilanciarsi con  l'esigenza,  di  pari
rilievo costituzionale, di garanzia  del  diritto  dei  singoli  alla
tutela della loro dignita' di persone, prescritta dall'art. 2 Cost. 
    E l'individuazione del punto di equilibrio, tra i  corrispondenti
contrapposti   valori,   porta,    appunto,    ad    escludere    che
l'insindacabilita' copra la complessiva attivita' politica  posta  in
essere dal membro del Parlamento -  poiche'  cio'  trasformerebbe  la
prerogativa dell'immunita'  funzionale  in  un  privilegio  personale
(sentenze n. 313 del 2013, n. 329 del 1999, e n. 289 del 1998) - ed a
delimitare l'area di operativita'  della  immunita'  in  correlazione
all'ambito di esercizio delle funzioni parlamentari. 
    Dal che la conclusione che il  discrimine  tra  i  giudizi  e  le
critiche che anche il parlamentare manifesta nel piu'  esteso  ambito
dell'attivita' politica, per le quali  non  vale  l'immunita',  e  le
opinioni coperte da tale garanzia, e' costituito dalla inerenza delle
opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari. 
    Su questa linea, del resto, anche la Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo ha sottolineato come non si possa giustificare  un  rifiuto
di accesso alla giustizia, da parte del privato che si assuma  offeso
dalle opinioni del parlamentare, «per il solo motivo che  la  disputa
potrebbe essere di natura politica o legata ad un'attivita' politica»
(per tutte, sentenza 24 febbraio 2009, C.G.I.L.  e  Cofferati  contro
Italia, ricorso n. 46967/07, ove sono anche citate numerose  pronunce
conformi). 
    4.2.-  Se  dunque  la  correlazione,  secondo  un   criterio   di
adeguatezza e proporzionalita', con l'esercizio di  funzioni  tipiche
del parlamentare segna il confine entro il quale  opera  la  garanzia
della insindacabilita'  delle  opinioni  dal  medesimo  espresse  nei
confronti di terzi, e' evidente come i giudizi formulati  dall'allora
deputato Berlusconi, sul conto dell'on. Di Pietro,  nel  corso  della
trasmissione  televisiva  di  cui  si   e'   detto,   si   collochino
innegabilmente al di fuori di tale confine. 
    In motivazione  della  deliberata  esclusione  di  sindacabilita'
delle opinioni, di cui  sopra,  espresse  dall'on.  Berlusconi  nella
trasmissione «Porta a porta» del 10 aprile 2008, la  Relazione  della
Giunta  per  le  autorizzazioni,  approvata  dall'Assemblea,   evoca,
infatti,  il   «contesto»,   nel   quale   si   colloca   l'episodio,
rappresentato dalla «campagna elettorale  del  2008,  che  vedeva  il
deputato Berlusconi candidato  premier».  E  da  cio'  inferisce  che
l'espressione «il signor Di Pietro non e' solo  un  uomo  che  mi  fa
orrore, perche' non rispetta gli altri e perche' ha  scaraventato  in
galera, rovinando delle vite degli altri cittadini»  vada  ricondotta
«all'alveo delle opinioni politiche sull'"avversario" [...] diventato
leader di un partito antagonista» e che, allo stesso modo, i  «dubbi»
avanzati dal parlamentare sulla «validita'» della laurea dell'on.  Di
Pietro «esprimere[bbero]  un  proprio  soggettivo  giudizio  negativo
sulla  qualita'  della  preparazione  universitaria  del  collega  Di
Pietro, allo scopo di distrarre i cittadini dall'orientare  verso  di
lui il proprio consenso». 
    Una   tale   finalita'   delle   dichiarazioni   in    questione,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Camera, non e',  all'evidenza,
divulgativa di una attivita' tipica  del  parlamentare,  ne'  e',  in
alcun modo  o  per  alcun  profilo,  ricollegabile  all'esercizio  di
funzioni parlamentari,  perche'  esauritasi  nella  sfera,  a  quelle
funzioni estranea, di una competizione elettorale. 
    4.3.- La delibera per cui e' conflitto risulta, quindi,  adottata
dalla Camera dei deputati in violazione dell'art.  68,  primo  comma,
Cost., ledendo le  attribuzioni  dell'autorita'  giudiziaria,  e  va,
pertanto, annullata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara che non spettava alla Camera dei  deputati  affermare
che le dichiarazioni rese dall'onorevole Silvio  Berlusconi,  per  le
quali pende il procedimento civile davanti al Tribunale ordinario  di
Roma, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono  opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
    2)  annulla,  per  l'effetto,  la  delibera  di  insindacabilita'
adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010
(atti Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Sabino CASSESE, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI