N. 222 SENTENZA 9 - 18 luglio 2014

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
 
Immunita'  parlamentare  -  Procedimento  penale  per  il  reato   di
  diffamazione  mediante  comizio  pubblico  a  carico  di   persona,
  deputato all'epoca dei fatti, per le opinioni  da  questi  espresse
  nei confronti di altro deputato. 
- Deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (atti
  Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A). 
-   
(GU n.31 del 23-7-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Sabino CASSESE; 
Giudici :Giuseppe TESAURO, Paolo Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  22
settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter,  nn.  8/A,  13/A  e  17/A),
relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,  primo  comma,
della  Costituzione,  delle   opinioni   espresse   dall'on.   Silvio
Berlusconi nei confronti dell'on. Antonio  Di  Pietro,  promosso  dal
Giudice di pace di Viterbo, con ricorso notificato il 18 luglio 2013,
depositato in cancelleria l'8 agosto 2013 ed iscritto  al  n.  3  del
registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di merito. 
    Visto l'atto di intervento di Di Pietro Antonio; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  luglio  2014  il   Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    udito l'avvocato Maria Raffaella Talotta per Di Pietro Antonio. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza-ricorso  del  9  gennaio  2013,  depositata  il
successivo 7 febbraio, il Giudice di pace  di  Viterbo  ha  sollevato
conflitto di attribuzione tra  poteri  dello  Stato  in  ordine  alla
deliberazione del 22 settembre 2010 (atti Camera,  doc.  IV-ter,  nn.
8/A, 13/A e 17/A), con cui la Camera dei deputati ha affermato che le
dichiarazioni in relazione alle quali e' in  corso  davanti  a  detto
Giudice procedimento penale nei  confronti  del  [l'allora]  deputato
Silvio Berlusconi per il reato di diffamazione (art. 595, commi primo
e secondo, del codice penale), rese dal predetto sul conto di Antonio
Di Pietro, nel corso di un comizio tenuto presso il palazzetto  dello
sport di Viterbo il 26 marzo 2008, concernono opinioni espresse da un
membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  sono
pertanto insindacabili ai sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione; 
    Secondo quanto riferito  dal  medesimo  giudice:  a)  Antonio  Di
Pietro, in data 21 giugno 2008, sporgeva  querela  nei  confronti  di
Silvio Berlusconi, in relazione alle suindicate  dichiarazioni  e  le
frasi che sarebbero  state  pronunciate,  «come  riportate  nel  capo
d'imputazione, sono del seguente tenore: "Di Pietro  si  e'  laureato
grazie ai Servizi, perche' non e' possibile che l'abbia preso uno che
parla cosi' l'italiano [...] a Montenero di Bisaccia  nessuno  sapeva
che si stava laureando, nemmeno i suoi genitori [...]. Mi  fa  orrore
non tanto perche' ha problemi  con  i  congiuntivi,  ma  perche'  non
rispetta gli altri, ha mandato in galera italiani senza prove  [...].
Ho orrore di Di Pietro, rappresenta  il  peggio  del  peggio.  Mi  fa
orrore perche' non rispetta le persone, ha mandato in galera italiani
senza avere alcuna  prova"»;  b)  il  Pubblico  ministero  citava  in
giudizio Silvio Berlusconi per il reato di cui all'art. 595, primo  e
secondo comma, cod.pen., e, disposta dal Giudice di pace  di  Viterbo
la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, il Presidente di
quest'ultima comunicava che l'Assemblea, con atto  del  22  settembre
2010, aveva deliberato che le dichiarazioni,  per  le  quali  era  in
corso il processo penale, concernevano opinioni espresse da un membro
del Parlamento,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  ai  sensi
dell'art. 68, primo comma, Cost.; c) il Giudice di pace  [in  persona
di magistrato diverso dal ricorrente], con  sentenza  del  5  ottobre
2010, dichiarava Silvio Berlusconi  non  punibile  per  il  reato  di
diffamazione  in  danno  di  Antonio  Di  Pietro,  per   aver   agito
nell'esercizio  della  funzione  parlamentare;   d)   avverso   detta
pronuncia proponeva ricorso per cassazione il  P.M.  e  la  Corte  di
legittimita', con sentenza del 10 maggio 2012,  n.  17700,  annullava
con  rinvio  la  pronuncia  impugnata,  per  omessa  valutazione  dei
presupposti  che  consentono  di   ritenere   coperte   dall'esimente
dichiarazioni rese, come nella specie, extra moenia dal parlamentare. 
    Cio' premesso, il ricorrente ritiene che la  suindicata  delibera
della Camera dei  deputati  «ecceda  la  sfera  di  attribuzioni»  di
quest'ultima e comporti «una compressione della sfera di attribuzioni
della magistratura regolata dagli artt. 102 e ss. Cost.»,  in  quanto
l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da   un   membro   del
Parlamento  extra  moenia  presuppone  un  nesso  funzionale  che  le
colleghi all'esercizio di attivita' parlamentari, ed un tal nesso non
sussisterebbe, invece, tra l'attivita' del deputato Silvio Berlusconi
e le frasi per cui e' processo,  poiche'  esse  «non  possono  essere
considerate manifestazione di un'opinione avente carattere politico o
di rilievo parlamentare, in quanto hanno ad oggetto fatti riguardanti
la  professione  di  magistrato  svolta  da  Di  Pietro,   prima   di
intraprendere la carriera politica, da quest'ultimo ritenuti falsi  e
quindi lesivi della sua reputazione e, vertendo  su  fatti  concreti,
non sarebbe applicabile l'art. 68, primo comma, Cost.». 
    I richiami contenuti nella  deliberazione  della  Giunta  per  le
autorizzazioni alla situazione di  conflitto  e  di  contrapposizione
politica esistente tra le parti sarebbero, poi inconferenti,  poiche'
questa non sarebbe inerente  all'attivita'  parlamentare  e,  quindi,
sarebbe palese lo sconfinamento della deliberazione  dalla  sfera  di
attribuzioni riservata alla Camera dei  deputati,  la  quale  avrebbe
proceduto a valutare la fondatezza nel merito dell'accusa, che spetta
invece alla magistratura. 
    Da qui la richiesta di annullamento della impugnata  delibera  di
insindacabilita'. 
    2.- Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza di
questa Corte n. 151 del 2013. 
    3.- La Camera dei deputati non si e' costituita. 
    4.- Ha depositato in data 17 settembre 2013  atto  di  intervento
l'on. Antonio Di Pietro, con cui -  premessa  la  legittimita'  dello
stesso intervento, perche' «il presente giudizio [...]  incide  sulla
definitiva affermazione o negazione del  [...]  diritto  delle  parti
intervenienti di  proseguire  il  giudizio  pendente»  -  chiede,  in
accoglimento del ricorso proposto  dal  Giudice  di  pace  penale  di
Viterbo, di dichiarare che non  spettava  alla  Camera  dei  deputati
deliberare che le dichiarazioni in questione  costituiscono  opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni ex art. 68, primo comma, Cost. E tale conclusione ribadisce,
ulteriormente argomentandola, con memoria  depositata  il  17  giugno
2014. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Come piu' ampiamente riferito nella esposizione dei fatti, il
Giudice di pace di Viterbo  -  presso  il  quale  pende  procedimento
penale per diffamazione nei confronti del deputato Silvio Berlusconi,
in relazione a frasi di contestato  contenuto  offensivo,  da  questi
pronunciate, sul conto del deputato Antonio Di Pietro, nel  corso  di
un comizio tenuto in quella citta' il 26 marzo 2008 -  ha  sollevato,
con il ricorso in epigrafe,  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri
dello Stato, in ordine alla deliberazione del 22 settembre 2010 (atti
Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A), con  cui  la  Camera  dei
deputati ha affermato che le dichiarazioni oggetto di  quel  processo
concernono  opinioni   espresse   da   un   membro   del   Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. 
    2.- Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile da questa Corte,
con  ordinanza  n.  151  del  2013,  che  preliminarmente,   va   ora
confermata. 
    3.- In questa fase di merito non si e' costituita la  Camera  dei
deputati. 
    E' intervenuto - con argomentazioni a sostegno  della  fondatezza
del ricorso - il dottor Antonio  Di  Pietro,  il  cui  intervento  e'
ammissibile, in quanto proveniente da soggetto che  e'  parte  civile
nel processo penale cui si riferisce la delibera della Camera oggetto
del presente conflitto (ex plurimis, sentenze n. 305 del 2011, n. 195
del 2007 e n. 386 del 2005). 
    4.- Il ricorso e' fondato. 
    4.1.- L'odierno conflitto ha ad oggetto la medesima delibera  del
22  settembre  2010,   con   cui   la   Camera   dei   deputati   ha,
contestualmente, escluso la sindacabilita' anche delle affermazioni -
di  contenuto  sostanzialmente  identico  a  quelle  pronunciate  nel
ricordato  comizio  tenuto  in  Viterbo  -  reiterate  dal   medesimo
Berlusconi, a pochi giorni di distanza, nella trasmissione RAI «Porta
a porta»: in relazione alle quali - in  altro  processo  civile,  per
risarcimento danni, intentato dall'on. Di Pietro - l'adito  Tribunale
ordinario  di  Roma  ha  sollevato,  a  sua   volta,   conflitto   di
attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, conflitto  gia'
deciso con sentenza n. 221 del 2014. 
    Le  motivazioni  che,  nel  giudizio  concluso   dalla   predetta
sentenza, hanno condotto all'accoglimento del  ricorso  proposto  dal
Tribunale ordinario di Roma, valgono ora, ad identico fine,  rispetto
al ricorso proposto dal Giudice di pace di Viterbo. 
    Nella  relazione  della  Giunta  delle   autorizzazioni,   votata
dall'Assemblea, si legge, infatti, che, l'espressione «il  signor  Di
Pietro non e' solo un uomo che mi fa orrore, perche' non rispetta gli
altri e perche' ha scaraventato in galera, rovinando delle vite degli
altri  cittadini»  andrebbe  ricondotta  «all'alveo  delle   opinioni
politiche sull'"avversario" [...]  diventato  leader  di  un  partito
antagonista»  e  che,  allo  stesso  modo,  i  «dubbi»  avanzati  dal
parlamentare  sulla  «validita'»  della  laurea  dell'on.  Di  Pietro
«esprimere[bbero]  un  proprio  soggettivo  giudizio  negativo  sulla
qualita' della preparazione universitaria del collega Di Pietro  allo
scopo di distrarre i cittadini dall'orientare verso di lui il proprio
consenso». 
    Una  tale  finalita',  contrariamente  a  quanto  ritenuto  dalla
Camera, non e' certamente, pero', divulgativa di attivita' tipica del
parlamentare,  ne'  e',  in  alcun  modo   o   per   alcun   profilo,
ricollegabile  all'esercizio  di   funzioni   parlamentari,   perche'
esauritasi  nella  sfera,  a  dette   funzioni   estranea,   di   una
competizione elettorale. 
    4.2.- La delibera per cui e' conflitto risulta, quindi,  adottata
dalla Camera dei deputati in violazione dell'art.  68,  primo  comma,
Cost., ledendo le  attribuzioni  dell'autorita'  giudiziaria,  e  va,
pertanto, annullata. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara che non spettava alla Camera dei  deputati  affermare
che le dichiarazioni rese dall'onorevole Silvio  Berlusconi,  per  le
quali pende il procedimento penale davanti  al  Giudice  di  pace  di
Viterbo, di  cui  al  ricorso  indicato  in  epigrafe,  costituiscono
opinioni espresse da un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
    2)  annulla,  per  l'effetto,  la  delibera  di  insindacabilita'
adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010
(atti Camera, doc. IV-ter, nn. 8/A, 13/A e 17/A). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Sabino CASSESE, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI