AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102,
recante:  «Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza
energetica, che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e
abroga le direttive 2004/8/CE e  2006/32/CE.».  (Decreto  legislativo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 165 del  18
luglio 2014). (14A05966) 
(GU n.170 del 24-7-2014)

    Nel decreto citato in epigrafe,  pubblicato  nella  sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: 
      - alla pagina  7,  prima  colonna,  all'articolo  7,  comma  6,
anziche': «c) "1-bis. L'incentivo  erogato...  »,  leggasi:  «"1-bis.
L'incentivo  erogato...  »,  e,   conseguentemente,   anziche':   «d)
all'articolo 7, comma 3...», leggasi: «c) all'articolo 7, comma  3...
». 
      - Infine, alla pagina 20, per mero errore materiale, sono stati
omessi i relativi Allegati;  pertanto  dopo  le  parole:  «Visto,  il
Guardasigilli:  Orlando»  devono  intendersi  aggiunti   i   seguenti
Allegati facenti parte integrante del decreto stesso: 
 
                             "ALLEGATO 1 
 
Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria 
 
 
+-----------------------+------------------+------------------------+
|                       |                  |Requisiti minimi di     |
|Ambito                 |Norma nazionale   |efficienza energetica   |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|                       |                  |Classe di efficienza    |
|                       |                  |energetica piu' elevata |
|                       |                  |possibile in            |
|Apparecchiature        |                  |considerazione          |
|disciplinate dalla Dir.|                  |dell'esigenza di        |
|2010/30/UE             |decreto           |garantire un livello    |
|(etichettatura         |legislativo       |sufficiente di          |
|energetica comunitaria)|104/2012          |concorrenza;            |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|                       |                  |Se non contemplate da un|
|                       |                  |atto delegato adottato  |
|                       |                  |ai sensi della direttiva|
|                       |                  |2010/30/UE, il requisiti|
|                       |                  |minimo per l'efficienza |
|                       |                  |energetica definito nel |
|Apparecchiature        |Decreto           |Regolamento di          |
|disciplinate dalla Dir.|legislativo       |attuazione della Dir.   |
|2009/125/CE (Ecodesign)|15/2011           |2009/125/CE             |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|                       |                  |Conformi a requisiti di |
|                       |                  |efficienza energetica   |
|                       |                  |altrettanto rigorosi di |
|                       |                  |quelli elencati         |
|                       |                  |all'allegato C          |
|                       |                  |dell'accordo allegato   |
|Apparecchiature per    |decisione         |alla decisione          |
|ufficio disciplinate   |2006/1005/CE del  |2006/1005/CE del        |
|dal Regolamento        |Consiglio, del 18 |Consiglio, del 18       |
|106/2008 (Energy Star) |dicembre 2006,    |dicembre 2006           |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|                       |                  |Requisiti minimi di     |
|                       |                  |prestazione energetica  |
|                       |                  |di cui ai decreti       |
|                       |                  |attuativi dell'art 4    |
|                       |                  |comma 1 del dlgs        |
|                       |                  |192/2005 e ss.mm.ii.,   |
|                       |                  |validi per gli edifici  |
|                       |Decreto           |nuovi o sottoposti a    |
|                       |legislativo       |ristrutturazioni        |
|Edifici                |192/2005          |importanti              |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|Pneumatici -           |                  |                        |
|regolamento 1222/2009  |                  |                        |
+-----------------------+------------------+------------------------+
 
 
 
                             ALLEGATO 2 
 
Criteri minimi per gli audit energetici, compresi  quelli  realizzati
           nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia 
 
I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualita'  sono  di
seguito riportati: 
a) sono basati su dati  operativi  relativi  al  consumo  di  energia
aggiornati, misurati e tracciabili e (per  l'energia  elettrica)  sui
profili di carico; 
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico
di  edifici  o  di  gruppi  di  edifici,  di  attivita'  o   impianti
industriali, ivi compreso il trasporto; 
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita,
invece che su semplici periodi di  ammortamento,  in  modo  da  tener
conto dei risparmi  a  lungo  termine,  dei  valori  residuali  degli
investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto; 
d)  sono  proporzionati  e   sufficientemente   rappresentativi   per
consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica
globale e di  individuare  in  modo  affidabile  le  opportunita'  di
miglioramento piu' significative; 
 
Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per
le misure  proposte  in  modo  da  fornire  informazioni  chiare  sui
potenziali risparmi. I  dati  utilizzati  per  gli  audit  energetici
possono  essere  conservati  per  le  analisi  storiche  e   per   il
monitoraggio della prestazione. 
 
 
                             ALLEGATO 3 
 
    Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento 
 
1. La valutazione globale del potenziale nazionale di riscaldamento e
raffreddamento di cui all'articolo 10, comma 1, deve comprendere: 
  a) una descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento; 
  b) la previsione di come la domanda evolvera' nei successivi  dieci
anni; 
  c) una mappa del territorio nazionale che indichi, proteggendo  nel
contempo le informazioni sensibili sul piano commerciale: 
    i)  i  punti  in  cui  esiste  una  domanda  di  riscaldamento  e
raffreddamento, individuando: 
    - comuni e agglomerati urbani con un coefficiente di edificazione
di almeno 0,3; 
    - zone industriali con un consumo annuo totale di riscaldamento e
raffreddamento superiore a 20 GWh; 
    ii) le infrastrutture di teleriscaldamento  e  teleraffreddamento
esistenti o in fase di progetto; 
    iii) i possibili  punti  per  la  fornitura  di  riscaldamento  e
raffreddamento, tra cui: 
    - gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  con  una
produzione annua totale superiore a 20 GWh; 
    - gli impianti di incenerimento dei rifiuti; 
    - gli impianti di cogenerazione esistenti e in fase  di  progetto
che usano  tecnologie  di  cui  all'allegato  I  e  gli  impianti  di
teleriscaldamento e di teleraffreddamento; 
  d) l'individuazione della domanda di riscaldamento e raffreddamento
che potrebbe essere soddisfatta mediante  la  cogenerazione  ad  alto
rendimento, compresa la micro-cogenerazione residenziale, e  mediante
il teleriscaldamento e il teleraffreddamento; 
  e) l'individuazione dei potenziali per aumentare  la  cogenerazione
ad alto  rendimento,  mediante  tra  l'altro  l'ammodernamento  degli
impianti industriali  e  di  generazione  o  di  altri  impianti  che
generano calore di scarto o la costruzione di nuovi impianti; 
  f) l'individuazione del potenziale di efficienza  energetica  delle
infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento; 
  g) la quota della cogenerazione ad alto  rendimento,  i  potenziali
individuati e i progressi compiuti; 
  h) una stima dei possibili risparmi di energia primaria. 
2. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art.  10  del  presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico, se del caso,  elabora
proposte per: 
  i)  aumentare  la  quota  di  cogenerazione  nella  produzione   di
riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica; 
  ii)    sviluppare    infrastrutture    di    teleriscaldamento    e
teleraffreddamento efficienti mediante sviluppo  della  cogenerazione
ad alto rendimento e/o  uso  di  riscaldamento  e  raffreddamento  da
calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile; 
  iii) promuovere l'installazione dei nuovi impianti  di  generazione
di energia elettrica  e  degli  impianti  industriali  che  producono
calore di scarto in siti nei quali possa essere recuperato il massimo
del calore di scarto disponibile per soddisfare la domanda  effettiva
o attesa di riscaldamento e raffreddamento; 
  iv) promuovere l'ubicazione delle nuove  zone  residenziali  o  dei
nuovi impianti industriali che consumano  calore  nei  loro  processi
produttivi in aree dove il calore di scarto disponibile,  in  base  a
quanto evidenziato nella valutazione  globale,  possa  contribuire  a
soddisfarne  la  domanda  di  riscaldamento  e  raffreddamento.  Cio'
potrebbe includere proposte a favore del  raggruppamento  di  diversi
impianti singoli nello stesso sito con l'obiettivo  di  garantire  un
equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento; 
  v) promuovere il collegamento  degli  impianti  di  generazione  di
energia elettrica, degli impianti industriali che producono calore di
scarto, degli impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti  e  di  altri
impianti di termovalorizzazione alla rete locale di teleriscaldamento
o teleraffreddamento; 
  vi) promuovere il collegamento  delle  zone  residenziali  e  degli
impianti  industriali  che  consumano  calore   nei   loro   processi
produttivi    alla    rete    locale    di    teleriscaldamento     o
teleraffreddamento; 
  vii) introdurre misure di sostegno pubblico per il riscaldamento  e
il raffreddamento nel bilancio pubblico annuo e l'individuazione  dei
potenziali elementi di aiuto, senza che cio' pregiudichi la  notifica
distinta dei regimi di sostegno pubblico ai  fini  della  valutazione
degli aiuti di Stato. 
 
 
                             ALLEGATO 4 
                       Analisi costi-benefici 
 
                               Parte 1 
            Principi generali dell'analisi costi-benefici 
 
L'analisi costi-benefici e'  una  metodologia  di  valutazione  della
convenienza  di  progetti  di  investimento  che,  nell'ambito  della
fornitura di energia, deve essere  elaborata  in  base  alle  risorse
disponibili,  alle  condizioni  climatiche  e  ad  altri   pertinenti
fattori. 
L'analisi  costi-benefici  puo'  riguardare  la  valutazione  di   un
progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo  di  progetti,
per  una  piu'  ampia  valutazione  a  livello  locale,  regionale  o
nazionale,  in  modo  da  definire  l'opzione  di   riscaldamento   o
raffreddamento piu' efficiente  in  termini  di  risorse  e  costi  e
vantaggiosa per una determinata zona geografica, per  pianificare  in
maniera ottimale il soddisfacimento delle esigenze locali in  materia
di riscaldamento e raffreddamento. 
In particolare, l'analisi costi-benefici realizzata dal  Gestore  dei
Servizi Energetici - GSE S.p.A., nell'ambito della valutazione di cui
all'articolo  10,  contribuisce  all'individuazione  del   potenziale
economico  della  cogenerazione  ad  alto  rendimento,  compresa   la
microcogenerazione   industriale,   del   teleriscaldamento   e   del
teleraffreddamento efficienti e  costituisce  strumento  di  supporto
all'elaborazione  di  politiche  di  sostegno  alle  soluzioni   piu'
efficienti in termini di risorse e costi per le esigenze  in  materia
di calore e raffreddamento. 
Le fasi e i contenuti principali dell'analisi costi-benefici  sono  i
seguenti: 
a) definizione dei  confini  del  sistema  energetico  e  del  limite
geografico 
Il territorio nazionale deve essere suddiviso in  pertinenti  sistemi
energetici. Il limite geografico  di  ciascun  sistema  deve  coprire
un'idonea zona geografica ben definita, ad  esempio  una  determinata
regione o area metropolitana, per evitare di adottare  soluzioni  sub
ottimali in base ad un approccio progetto per progetto; 
b)  approccio  integrato  alle  opzioni  di  domanda  e  offerta   di
riscaldamento e raffreddamento 
In  relazione   all'offerta,   l'analisi   costi-benefici   considera
all'interno  del  limite  geografico  tutte  le  pertinenti   risorse
presenti e future attese nell'arco di dieci anni, compreso il  calore
di scarto derivante dai processi di produzione di energia  elettrica,
dagli impianti industriali e dalle fonti di energia  rinnovabile.  In
relazione alla domanda, si tiene conto delle esigenze attuali e della
probabile evoluzione nell'arco di dieci anni. 
c) costruzione di uno scenario di riferimento 
Sulla base delle informazioni acquisite di cui alla  lettera  b),  si
costruisce per ciascun sistema geografico lo scenario di  riferimento
che, descrivendo la situazione attuale e la sua probabile evoluzione,
costituisca la base per la valutazione degli scenari alternativi. 
d) individuazione di scenari alternativi 
L'obiettivo degli scenari alternativi  e'  di  individuare  possibili
modalita'  di  soddisfacimento   delle   esigenze   in   materia   di
riscaldamento e raffreddamento piu' efficienti rispetto allo scenario
di riferimento di cui alla lettera c). Gli  scenari  non  praticabili
per motivi tecnici, ragioni finanziarie, normative nazionali o limiti
di tempo possono essere  esclusi  nella  fase  iniziale  dell'analisi
costi-benefici se cio' e' giustificato sulla base  di  considerazioni
accurate, esplicite e ben documentate.  Nell'analisi  costi-benefici,
gli scenari alternativi di cui tenere  conto  rispetto  a  quello  di
riferimento sono soltanto le opzioni relative alla  cogenerazione  ad
alto rendimento, al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti
o al riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti. 
e) metodo di calcolo del surplus costi-benefici 
i) il  confronto  tra  lo  scenario  di  riferimento  e  gli  scenari
alternativi e' effettuato in base all'insieme dei pertinenti costi  e
benefici; 
ii) il criterio di valutazione deve essere quello del valore  attuale
netto (VAN); 
iii) l'orizzonte temporale per il confronto  deve  essere  scelto  in
modo tale da includere tutti i  pertinenti  costi  e  benefici  degli
scenari  e  deve   rappresentare   l'orizzonte   piu'   idoneo   alla
caratteristiche di ciascun sistema energetico. 
f) calcolo e previsione dei prezzi ed  altre  ipotesi  per  l'analisi
economica 
i) le ipotesi di andamento dei prezzi sono formulate  sull'evoluzione
prevista dei principali  fattori  di  input/output  e  sul  tasso  di
attualizzazione; 
ii) il tasso di attualizzazione impiegato per il calcolo  del  valore
attuale netto e' scelto conformemente  agli  orientamenti  europei  o
nazionali, tenendo  conto  dei  dati  forniti  dalla  Banca  centrale
europea; 
iii) la stima dell'evoluzione dei prezzi  dell'energia  e'  formulata
tenendo conto sia delle  previsioni  sull'evoluzione  dei  prezzi  in
ambito europeo e internazionale, sia  delle  previsioni  relative  al
contesto nazionale e eventualmente regionale o locale; 
iv) i prezzi utilizzati nell'analisi economica rispecchiano  i  reali
costi e benefici socio-economici e includono i  costi  esterni,  come
gli effetti sull'ambiente e sulla salute, nella misura del possibile,
cioe' quando esiste un prezzo di mercato  o  quando  quest'ultimo  e'
gia' indicato nella normativa europea o nazionale; 
g) analisi economica: inventario degli effetti 
Le analisi economiche tengono conto di  tutti  i  pertinenti  effetti
economici. E' possibile tenere conto, ai fini della  formulazione  di
politiche di sviluppo, in riferimento anche solo a specifici  sistemi
energetici, dei costi  e  dei  risparmi  energetici  derivanti  dalla
maggiore flessibilita' nella fornitura di energia e  da  un  migliore
funzionamento delle reti elettriche, compresi i  costi  evitati  e  i
risparmi  derivanti  dalla   riduzione   degli   investimenti   nelle
infrastrutture, negli scenari analizzati. 
I costi e i benefici da  considerare  ai  fini  dell'analisi  sono  i
seguenti: 
i) benefici 
- valore della produzione per  il  consumatore  (energia  termica  ed
energia elettrica e/o meccanica); 
- benefici esterni quali benefici  per  la  collettivita'  in  ambito
sociale, ambientale e sanitario, nella misura del possibile; 
ii) costi 
- costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature, 
- costi di capitale delle reti di distribuzione di energia, 
- costi operativi variabili e fissi, inclusi i costi energetici, 
- costi ambientali, costi sociali e costi sanitari, nella misura  del
possibile; 
h) analisi di sensibilita' 
L'analisi costi-benefici deve includere  un'analisi  di  sensibilita'
per tener conto dei  possibili  impatti  derivanti  dall'aleatorieta'
dello sviluppo della domanda di riscaldamento e  raffreddamento,  dei
prezzi dell'energia, dei  tassi  di  attualizzazione  e  degli  altri
fattori  variabili  che  comportano  un  impatto  significativo   sui
risultati dell'analisi. 
 
                               Parte 2 
             Principi ai fini dell'articolo 10, comma 6 
 
Se si  progetta  un  impianto  per  la  produzione  di  sola  energia
elettrica o un impianto senza recupero  di  calore,  si  effettua  un
confronto tra gli impianti progettati o l'ammodernamento progettato e
un  impianto  equivalente  che  produca  lo  stesso  quantitativo  di
elettricita' o di calore di processo, ma che recuperi  il  calore  di
scarto e fornisca calore mediante cogenerazione  ad  alto  rendimento
e/o reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento. 
Nell'ambito di un dato limite geografico, la valutazione tiene  conto
dell'impianto  progettato  e  di  ogni  idoneo  punto   esistente   o
potenziale in cui  si  registra  una  domanda  di  riscaldamento  che
potrebbe  essere  servito  da  tale  impianto,  tenendo  conto  delle
possibilita' razionali (ad  esempio  la  fattibilita'  tecnica  e  la
distanza). 
Il limite geografico e' stabilito in  modo  da  includere  l'impianto
progettato e i carichi termici, quali edifici e processi industriali.
Nell'ambito del limite geografico il costo totale della fornitura  di
calore  ed  elettricita'  e'  determinato  per  entrambi  i  casi   e
confrontato. 
I carichi termici comprendono  i  carichi  termici  esistenti,  quali
l'impianto industriale o un sistema  di  teleriscaldamento  esistente
nonche',  nelle  zone  urbane,  il  carico  termico  e  i  costi  che
emergerebbero se un gruppo di edifici o  un  settore  di  una  citta'
fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento  e/o  ad  essa
collegati. 
L'analisi costi-benefici si basa  su  una  descrizione  dell'impianto
progettato  e  dell'impianto  o  degli  impianti  di  confronto   che
contempli la capacita' termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo
di combustibile, l'uso previsto  e  il  numero  previsto  di  ore  di
funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica
e di riscaldamento. 
Ai fini del confronto,  si  tiene  conto  della  domanda  di  energia
termica  e  delle  tipologie  di   riscaldamento   e   raffreddamento
utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore situati
in  prossimita'.  Il  confronto  riguarda  i  costi   relativi   alle
infrastrutture dell'impianto progettato e di quello di confronto. 
I progetti con risultati positivi in termini di  costi-benefici  sono
quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi  supera
la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici). 
 
 
                             ALLEGATO 5 
Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da  cogenerazione
                         ad alto rendimento 
 
La garanzia di origine di cui all'articolo 10, comma 11 del  presente
decreto specifica: 
a) la denominazione, il codice identificativo, l'ubicazione e la data
di entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione; 
b) l'anno di rendicontazione; 
c) la tecnologia di  cogenerazione  utilizzata  con  riferimento  gli
allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007 n.20 come  integrato
e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del mare; 
d) la tipologia, il quantitativo e il potere calorifico inferiore dei
combustibili utilizzati; 
e) le tipologie di utilizzo e la quantita' del calore utile prodotto; 
f) la produzione lorda  di  elettricita'  da  cogenerazione  ad  alto
rendimento, conformemente agli allegati  al  decreto  legislativo  20
febbraio 2007 n.20 come integrato e modificato dal decreto  4  agosto
2011 del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del mare; 
g)  il  rendimento  elettrico  e  termico  nominali  dell'unita'   di
cogenerazione; 
h) l'indice PES, calcolato conformemente  agli  allegati  al  decreto
legislativo 20 febbraio 2007 n.20 come  integrato  e  modificato  dal
decreto 4 agosto  2011  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare; 
i) eventuali forme di sostegno di cui abbia beneficiato l'unita'. 
 
 
                             ALLEGATO 6 
Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione  delle  reti
         dell'energia e per le tariffe della rete elettrica 
 
1. Le tariffe di rete rispecchiano i risparmi  di  costi  nelle  reti
imputabili alla domanda e a misure di gestione  della  domanda  e  di
produzione distribuita, compresi  i  risparmi  ottenuti  grazie  alla
riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti  e  a
un funzionamento migliore di quest'ultime. 
2. La regolamentazione e le tariffe  di  rete  non  impediscono  agli
operatori  di  rete  o  ai  rivenditori  al  dettaglio   di   rendere
disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure  di  risposta  e
gestione della domanda  e  di  generazione  distribuita  sui  mercati
organizzati dell'energia elettrica, in particolare: 
a) lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di
punta alle ore non di punta, tenendo conto  della  disponibilita'  di
energia rinnovabile, di energia da  cogenerazione  e  di  generazione
distribuita; 
b) i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della  domanda
di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia; 
c)  la  riduzione  della  domanda  grazie  a  misure  di   efficienza
energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese  le
societa' di servizi energetici; 
d) la connessione e il  dispacciamento  di  fonti  di  generazione  a
livelli di tensione piu' ridotti; 
e) la connessione di fonti di generazione  da  siti  piu'  vicini  ai
luoghi di consumo; e 
f) lo stoccaggio dell'energia. 
Ai  fini  della  presente  disposizione   la   definizione   «mercati
organizzati   dell'energia   elettrica»   include   i   mercati   non
regolamentati («over-the counter») e le borse dell'energia  elettrica
per lo scambio di  energia,  capacita',  volumi  di  bilanciamento  e
servizi ausiliari in tutte le fasce  orarie,  compresi  i  mercati  a
termine, giornalieri o infragiornalieri. 
3. Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una
tariffazione dinamica  per  misure  di  gestione  della  domanda  dei
clienti finali, quali: 
a) tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo; 
b) tariffe di picco critico; 
c) tariffazione in tempo reale; e 
d) tariffazione ridotta in ora di punta. 
 
 
                             ALLEGATO 7 
Requisiti di efficienza energetica  per  i  gestori  dei  sistemi  di
        trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione 
 
I gestori dei sistemi di trasmissione e  i  gestori  dei  sistemi  di
distribuzione: 
a) elaborano  e  rendono  pubbliche  norme  standard  in  materia  di
assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici,  quali
le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una  migliore
gestione  della  rete  e  norme  in  materia  di   applicazione   non
discriminatoria dei codici di rete necessari per  integrare  i  nuovi
produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica
prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento; 
b) forniscono a tutti i nuovi  produttori  di  energia  elettrica  da
cogenerazione  ad  alto  rendimento  che  desiderano  connettersi  al
sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui: 
i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione; 
ii) un calendario  preciso  e  ragionevole  per  la  ricezione  e  il
trattamento della domanda di connessione alla rete; 
iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni  connessione  alla
rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe
durare complessivamente piu' di 24 mesi, tenuto conto di cio' che  e'
ragionevolmente praticabile e non discriminatorio; 
c) definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la
connessione alla  rete  dei  produttori  decentralizzati  di  energia
elettrica da cogenerazione ad alto rendimento. 
Le norme standard di  cui  alla  lettera  a)  si  basano  su  criteri
oggettivi, trasparenti e non  discriminatori  che  tengono  conto  in
particolare di tutti i costi e i benefici della connessione  di  tali
produttori  alla  rete.  Esse  possono  prevedere  diversi  tipi   di
connessione. 
 
 
                             ALLEGATO 8 
Elementi minimi che  devono  figurare  nei  contratti  di  rendimento
energetico sottoscritti  con  il  settore  pubblico  o  nel  relativo
                        capitolato d'appalto 
 
a) Un elenco chiaro e  trasparente  delle  misure  di  efficienza  da
applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza; 
b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le  misure  previste
dal contratto; 
c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalita' e
i termini previsti; 
d) Un elenco chiaro e trasparente degli  obblighi  che  incombono  su
ciascuna parte contrattuale; 
e) Data o date di riferimento  per  la  determinazione  dei  risparmi
realizzati; 
f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi  di  attuazione  di  una
misura o di un pacchetto di misure e, ove  pertinente,  dei  relativi
costi; 
g) L'obbligo di  dare  piena  attuazione  alle  misure  previste  dal
contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti  effettuati  nel
corso del progetto; 
h)  Disposizioni   che   disciplinino   l'inclusione   di   requisiti
equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti; 
i) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie
del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi
pecuniari realizzati ( ad esempio, remunerazione  dei  prestatori  di
servizi); 
j) Disposizioni chiare e trasparenti  per  la  quantificazione  e  la
verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della  qualita'
e garanzie; 
k) Disposizioni che chiariscono la procedura  per  gestire  modifiche
delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati  del
contratto  (  a   titolo   esemplificativo:   modifica   dei   prezzi
dell'energia, intensita' d'uso di un impianto) 
l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di  ciascuna  delle  parti
contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.".