N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 giugno 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 giugno 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Lazio - Tutela, governo e gestione pubblica delle acque - Previsione che ciascuna Autorita', sentite le comunita' di riferimento e i comuni interessati, all'interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, nell'ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione, in merito all'applicazione delle regole della concorrenza - Ricorso del Governo - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ambiente. - Legge della Regione Lazio 4 aprile 2014, n. 5, art. 2, comma 7. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, comma 2. Ambiente - Norme della Regione Lazio - Tutela, governo e gestione pubblica delle acque - Principi relativi alla tutela e alla pianificazione - Previsione che le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorita' competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se e' verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato e che in tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Lazio 4 aprile 2014, n. 5, art. 3, comma 9. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). Ambiente - Norme della Regione Lazio - Tutela, governo e gestione pubblica delle acque - Principi relativi alla gestione del servizio idrico - Previsione che la gestione del servizio idrico integrato ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue finalita' di carattere sociale e ambientale ed e' finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la pertinente normativa statale relativa alla determinazione della tariffa - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ambiente. - Legge della Regione Lazio 4 aprile 2014, n. 5, art. 4, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 14. Ambiente - Norme della Regione Lazio - Tutela, governo e gestione pubblica delle acque - Ambiti di bacino idrografico - Previsione che la Regione deve rilasciare alle Autorita' di ambito di bacino idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi bacini idrografici - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina statale relativa alle modalita' di affidamento delle concessioni di derivazione delle acque - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ambiente. - Legge della Regione Lazio 4 aprile 2014, n. 5, art. 5, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150; d.lgs. 13 marzo 1999, n. 79, art. 12. Ambiente - Norme della Regione Lazio - Tutela, governo e gestione pubblica delle acque - Ambiti di bacino idrografico - Competenze - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione agli ambiti di bacino idrografico di un potere in materia di determinazione e revisione delle tariffe, spettante, ai sensi della normativa statale, all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ambiente. - Legge della Regione Lazio 4 aprile 2014, n. 5, art. 5, comma 5, lett. a). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. s); decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 10, comma 14; d.P.C.M. 20 luglio 2012, art. 3, comma 1. Ambiente - Norme della Regione Lazio - Tutela, governo e gestione pubblica delle acque - Ambiti di bacino idrografico - Previsione che resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio di unitarieta' della gestione affermato dalla norma statale - Contrasto con la normativa europea in tema di "in house providing" - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ambiente. - Legge della Regione Lazio 4 aprile 2014, n. 5, art. 5, comma 5, lett. d). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 147 e 150; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3-bis. Ambiente - Norme della Regione Lazio - Tutela, governo e gestione pubblica delle acque - Disposizione transitoria - Previsione che le gestioni provvisorie non rientranti nelle convenzioni di cooperazione operano fino all'individuazione degli ambiti di bacino idrografico di cui alla legge impugnata (art. 5, comma 1) - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale riguardante la modalita' di affidamento del servizio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ambiente. - Legge della Regione Lazio 4 aprile 2014, n. 5, art. 10, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. s).(GU n.32 del 30-7-2014 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) FAX n. 06/96514000, P.E.C. roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2 comma 7, 3 comma 9, 4 comma 2, 5 comma 2, 5 comma 5 lett. a), 5 comma 5 lett. d), 10 comma 1 della Legge Regione Lazio n. 4 aprile 2014, n. 5 pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 8/4/2014 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque) giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2014. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Lazio abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti argomenti e, di seguito, motivi. La legge regionale 7 aprile 2014, n. 5, recante: «Tutela, governo e gestione pubblica delle acque» detta disposizioni per il governo del patrimonio idrico della Regione. Essa presenta profili d'illegittimita' costituzionale in relazione a diverse disposizioni (in epigrafe indicate), per i motivi di seguito specificati. In particolare: 1) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e) e s) Cost. mediante la violazione dell'art. 150 comma 2 del d.lgs. 152/2006 L'art. 2, comma 7, stabilisce che «Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalita' enunciate e il raggiungimento della missione affidata, ciascuna Autorita', sentite le comunita' di riferimento ed i comuni interessati, all'interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, nell'ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione, in merito all'applicazione delle regole della concorrenza». La norma citata non risulta coerente con le norme nazionali di settore, attribuendo all'Autorita' competente un potere di scelta circa l'applicazione delle regole della concorrenza, discrezionalita' questa che non si risolve in una facolta', a tutela della concorrenza, come sancita dalla Costituzione, di scegliere tra le forme di gestione e le modalita' di affidamento previste dalla disciplina europea e dalla normativa statale di settore. Al riguardo l'art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, prevede che «L'Autorita' d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia». Pertanto, cosi' come formulata la citata disposizione regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione. 2) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost. L'art. 3, comma 9, della l.r. n. 5/2014, stabilisce che «Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorita' competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se e' verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate». La norma appena citata appare censurabile laddove prevede che, a seguito della revoca delle concessioni al prelievo e delle autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile, in via generale, e' negato qualunque risarcimento dei danni eventualmente subiti dal concessionario. Detta previsione deve essere ricondotta alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. 1), Cost. Pertanto, la citata disposizione regionale, intervenendo in materia di ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione. 3) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e) e s) Cost. mediante la violazione dell'art. 154 comma 14 del d.lgs. 152/2006 L'art. 4, comma 2, prevede che «Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, l'affermazione dei principi enunciati, la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale vigente, nonche' secondo quanto disposto dall'art. 106, paragrafo 2 del TFUE. Inoltre la medesima gestione deve essere svolta senza finalita' lucrative e ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue finalita' di carattere sociale e ambientale ed e' finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.» Premesso che le disposizione regionale interviene in materia di natura della gestione del servizio idrico integrato e modalita' di affidamento del medesimo, ambiti materiali riconducibili, per costante giurisprudenza costituzionale, alle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lettere e ed s, Cost. (tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente), essa presenta criticita' nella parte in cui prevede che «la gestione del servizio idrico integrato (...) ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue finalita' di carattere sociale e ambientale ed e' finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.» La pertinente normativa statale, contenuta nell'art. 154 del d.lgs n. 152/2006, disciplinando la tariffa del Servizio idrico integrato, al comma 14, prevede che questa sia predisposta dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'art. 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. L'art. 21, comma 19 del d.l. 6/12/2011 n. 201 come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che le funzioni gia' appartenenti alla Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, siano trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas prevedendo che le funzioni stesse vengano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. L'art. 1 della l. n. 481/1995, nonche' l'art. 3, comma 1, lett. d) del dPCM 20/07/2012), lungi dall'assicurare ex lege il pareggio in bilancio dei gestori, anche in presenza di costi inefficienti, prevede che la regolazione debba assicurare «costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori». Pertanto, e' competenza dello Stato (nella specie l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) definire «un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti» (art. 1 della l. n. 481/1995) e garantire la copertura dei costi efficienti di investimento e di esercizio e non certo quello, con esso incompatibile, della garanzia del pareggio in bilancio, anche in presenza di costi inefficienti. Al riguardo, con la sentenza n. 67/2013, la corte Costituzionale ha ribadito che «la costante giurisprudenza della Corte, che qui si intende ribadire, ha dunque ricostruito la disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa, come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato», da cui deriva la sussistenza dei citati titoli di competenza esclusiva statale. Pertanto, la citata disposizione regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione. 4) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e) e s) Cost. mediante la violazione degli artt. 150 del d.lgs. 152/2006 e 12 del d.lgs. n. 79/1999 L'art. 5, comma 2, prevede che «Le Autorita' degli ambiti di bacino idrografico concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, la Regione deve rilasciare alle Autorita' di ambito di bacino idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi bacini idrografici. Tali concessioni possono eventualmente essere rilasciate anche in modalita' cointestata con altre Autorita' di bacino idrografico interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili.». Tale disposizione, imponendo che il rilascio delle concessioni di captazione mediante le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali siano rilasciate in capo alle Autorita' di ambito di bacino idrografico, considerato anche che dette Autorita', ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5 della legge regionale, non sono state costituite e che esse, comunque, non saranno soggetti di diritto privato, contrasta con quanto stabilito dall'art. 150 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui sono le Autorita' d'ambito, quali soggetti di governo degli ambiti di bacino idrografico, ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie. E' infatti costante la giurisprudenza costituzionale nell'affermare che le disposizioni relative alle modalita' di affidamento delle concessioni di derivazione delle acque "rientrano nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato: a detto ambito va ricondotta l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica (sentenze n. 46 e n. 28 del 2013, n. 339 del 2011 e n. 283 del 2009), in quanto quest'ultima costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale" (Corte Cost., 25 febbraio 2014, n. 28). Inoltre, tra le norme statali interposte - la cui violazione determina la violazione indiretta dell'art. 117, comma 2, Cost. - occorre menzionare l'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, che prevede che le concessioni relative alle grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico siano affidate tramite procedura ad evidenza pubblica. Pertanto, detta disposizione regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione. 5) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e) e s) cost. mediante la violazione dell'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011 e dell'art. 3, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012 L'art. 5, comma 5, lett. a), prevede che «Gli ambiti di bacino idrografico si organizzano sulla base di una convenzione di cooperazione tipo (...) che contiene comunque i seguenti principi: a) alle assemblee decisionali dell'ambito di bacino idrografico, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, la determinazione e la revisione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza». Tale norma attribuisce in maniera surrettizia agli Ambiti di Bacino idrografico un potere in materia di determinazione e revisione delle tariffe, che spetta invece all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in forza dell'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011 e dell'art. 3, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente (cfr. sentenza Corte Cost. n. 67/2013). Pertanto, detta disposizione regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione. 6) Violazione del'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione mediante la violazione degli artt. 147 e 150 del d.lgs. 152/2006 L'art. 5, comma 5, lett. d) prevede che «d) fermi restando il diritto alla disponibilita' e all'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, la salvaguardia della risorsa e la sua utilizzazione secondo criteri di solidarieta', pur nell'ambito di una gestione coordinata della risorsa a livello di bacino idrografico, resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.». La norma citata contrasta con il principio di unitarieta' della gestione affermato dall'art. 147, del d.lgs. n. 152/2006, che al comma 2 prevede «Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unitarieta' della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici». Anche l'art. 150, comma 1, del citato d.lgs. n. 152/2006, richiama il principio di unitarieta' della gestione, stabilendo che «1. L'Autorita' d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarieta' della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». Le linee generali relative alla modalita' dell'organizzazione del servizio idrico stabilite dallo Stato, sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nella quale rientra anche lo stabilire le condizioni in presenza delle quali si possa non partecipare alla gestione unica del servizio idrico (si veda sul punto la sentenza Corte Cost. n. 246/2009). La medesima disposizione regionale, disponendo in particolare che «resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.», introduce una modalita' di affidamento del servizio idrico integrato volta essenzialmente a favorire o preservare la gestione del servizio idrico integrato da parte dei singoli comuni, invadendo la sfera di competenza statale, in contrasto con le norme statali interposte, che sanciscono il principio della gestione sovra comunale del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali. In particolare, l'art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011, stabilisce infatti che «A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» e che «Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (..) sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.». Pertanto, la norma censurata finisce per riconoscere ai singoli enti territoriali il diritto di provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato e attribuendo ad essi la discrezionalita' di scegliere se applicare o meno le regole delle concorrenza. L'autorita' competente ha la facolta' di scelta in ordine alle modalita' di gestione fermo restando comunque, anche nel ricorso all'affidamento diretto o in house, il rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento e libera concorrenza. Trattandosi di deroga ai principi del diritto dell'Unione europea di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, l'in house providing, infatti, e' ammissibile soltanto in presenza di alcune rigorose condizioni, individuate in maniera sempre restrittiva dalla giurisprudenza dell'Unione europea. Con la celebre sentenza Teckal del 18 novembre 1999 n. 107/1998, la Corte di Giustizia subordina la legittimita' dell'istituto in esame alla sussistenza di due requisiti: il «controllo analogo» a quello esercitato dall'ente su i propri servizi, e la realizzazione della parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o con gli enti controllanti (criterio della prevalenza). La norma regionale, dunque, si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea, oltre che con quanto disciplinato dai richiamati articoli 147 e 150 del d.lgs. n. 152/2006 e, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione. 7) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) Cost. L'art. 10, comma 1, prevede che «Fermo restando l'operativita' delle convenzioni di cooperazione in essere di cui all'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche, le gestioni provvisorie non rientranti nelle convenzioni di cooperazione operano fino all'individuazione degli ambiti di' bacino idrografico di cui all'art. 5, comma 1». Con tale norma, la Regione consente una sanatoria delle gestioni in essere intervenendo in un ambito materiale, riguardante la modalita' di affidamento del servizio, di competenza esclusiva statale. Come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, la disciplina concernente le modalita' di affidamento del servizio rientra nella materia della tutela della concorrenza «tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali propri e della sua diretta incidenza sul mercato» (vedi sentenza Corte Cost. n. 325/2010). La norma regionale de qua, quindi, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alle materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della concorrenza, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, viola l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.
P.Q.M. Per i suesposti motivi si conclude perche' gli articoli 2 comma 7, 3 comma 9, 4 comma 2, 5 comma 2, 5 comma 5 lett. a), 5 comma 5 lett. d), 10 comma 1 della legge regionale Lazio 8 aprile 2014, n. 5 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2014. Roma 6 giugno 2014 L'Avvocato dello Stato: Gerardis