N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 giugno 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 16 giugno 2014 (della Regione Puglia). Comuni, Province e citta' metropolitane - Istituzione ex novo delle Citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria nei territori delle omonime Province - Previsione con legge dello Stato - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato difetto di competenza del legislatore statale in ordine all'istituzione dei predetti enti - Esorbitanza dai titoli di intervento statale costituzionalmente previsti rispetto ad essi - Invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 5, primo periodo, 6, primo periodo, e 12. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett.p), e quarto. Comuni, Province e citta' metropolitane - Istituzione ex novo delle Citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria nel territorio delle omonime Province - Disciplina con legge dello Stato degli aspetti ad essa inscindibilmente connessi - Previsioni riguardanti la conferenza statutaria per la redazione della proposta di statuto, il subingresso delle Citta' metropolitane nelle funzioni delle omonime Province, l'applicabilita' dello statuto provinciale in caso di mancata approvazione di quello metropolitano, l'applicazione al personale delle Citta' metropolitane delle disposizioni vigenti sul rapporto d'ufficio del personale delle Province, il procedimento di articolazione del territorio del Comune capoluogo in piu' Comuni, nonche' il procedimento di modifica territoriale di Province e Citta' metropolitane - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato difetto di titoli di competenza che legittimino l'intervento del legislatore statale - Invasione di ambiti di competenza regionale di tipo residuale - Violazione e limitazione sostanziale della competenza legislativa regionale concernente il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 6, secondo periodo, 13, 16, 22 e 48. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett.p), e quarto, e 133, comma secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Procedimento per l'adesione di singoli comuni alla Citta' metropolitana e per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe - Previsione statale secondo cui, in caso di dissenso della Regione dalle proposte dei Comuni, il Governo promuove un'intesa tra gli enti interessati, e, in mancanza di essa, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche dei territori delle Province e delle Citta' metropolitane - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata costruzione di un procedimento di modifica delle circoscrizioni provinciali derogatorio rispetto a quello previsto dalla Costituzione. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 6, secondo periodo. - Costituzione, art. 133, primo comma. Comuni, Province e citta' metropolitane - Organizzazione "a regime" delle Province e delle Citta' metropolitane - Disciplina statale di profili organizzativi diversi da quelli afferenti agli organi di governo - Previsioni riguardanti, in particolare, la soppressione di enti e agenzie provinciali o subprovinciali, la determinazione nello statuto delle norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, le modalita' di organizzazione (nonche' di esercizio) delle funzioni metropolitane - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata erronea autoqualificazione di previsioni di dettaglio organizzativo come "principi fondamentali" della materia e come "norme di coordinamento della finanza pubblica" - Insussistenza di un autonomo titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare la potesta' statutaria di Province e Citta' metropolitane - Esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane". - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 10, 11, lettere b) e c), e 89, lett. a). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto. Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane - Disposizioni statali riguardanti l'adozione e le modifiche dello statuto metropolitano; la disciplina statutaria dei rapporti tra i Comuni e la Citta' metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali; la possibilita' che lo statuto metropolitano e quello provinciale prevedano, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni; la determinazione statutaria di modalita' per istituire accordi con i comuni non compresi nel territorio metropolitano; il promovimento e la valorizzazione, da parte delle Regioni, di forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali; la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province fino alla data di effettiva assunzione da parte dell'ente subentrante - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dalla competenza statale esclusiva in materia di "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane" - Invasione degli ambiti materiali affidati alla competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 9, 11, 57 e 89. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, e 118, comma secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane - Previsioni statali contemplanti espressamente l'istituto della "delega di esercizio" di funzioni amministrative tra gli enti territoriali - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato contrasto con la previsione costituzionale dell'attribuzione delle funzioni amministrative in titolarita' - Incompatibilita' con i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 11 e 89. - Costituzione, art. 118, primo comma. Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane - Previsione statale secondo cui, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuano in modo puntuale, mediante accordo in Conferenza unificata, le funzioni oggetto di riordino e le relative competenze - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata allocazione da parte dello Stato di funzioni amministrative ricadenti in materie diverse da quelle di sua esclusiva competenza - Conseguente invasione di ambiti affidati alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni - Subordinazione della potesta' regionale di individuazione delle funzioni all'accordo con altri soggetti - Finalita' di uniforme allocazione delle funzioni amministrative agli "enti territoriali di area vasta" in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza, nonche' con il principio di differenziazione. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 91. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Trasferimento delle funzioni delle Province agli enti subentranti - Disposizione statale secondo cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata finalita' di uniforme allocazione di funzioni amministrative agli "enti territoriali di area vasta" in tutte le Regioni - Contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza, nonche' con il principio di differenziazione - Riferimento della norma anche a funzioni ricadenti in materie diverse da quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Conseguente invasione della competenza regionale ad allocare le funzioni amministrative nelle materie di legislazione concorrente e di legislazione residuale - In via subordinata: Violazione della riserva di legge statale nella determinazione dei "principi fondamentali" (ove i criteri generali da individuare siano qualificabili come tali). - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 92. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane - Previsione statale secondo cui la Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo con lo Stato sancito in Conferenza unificata riguardo all'individuazione delle funzioni oggetto di riordino - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato riferimento della norma anche a funzioni ricadenti in materie diverse da quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato - Conseguente lesione della competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 95. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118, comma secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Unioni di Comuni - Disposizioni statali riguardanti la composizione del consiglio e lo statuto dell'unione, nonche' i principi di organizzazione e funzionamento, le soglie demografiche minime e gli ambiti territoriali di esercizio delle funzioni - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza, sul piano oggettivo e "soggettivo", dalla competenza legislativa esclusiva statale in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane" - Non riconducibilita' della norma ad un (insussistente) titolo di intervento generale dello Stato sugli enti locali, ovvero a titoli di intervento "trasversali" (in particolare, all'obiettivo di contenimento della spesa pubblica) - Violazione della competenza regionale. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 105, lettere a) e b) [la prima modificativa del comma 3, la seconda sostitutiva del comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267], e 106. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto. Comuni, Province e citta' metropolitane - Fusioni di Comuni - Disposizioni statali riguardanti il procedimento di fusione - Previsione, in particolare, che i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo e che le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva statale in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane" - Violazione della potesta' legislativa residuale regionale, nonche' della esplicita competenza legislativa regionale concernente il procedimento di istituzione di nuovi Comuni e di modifica delle circoscrizioni comunali. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 130. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), e quarto, e 133, comma secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Fusioni di Comuni - Disposizioni statali riguardanti l'esercizio della potesta' statutaria da parte dei Comuni frutto di fusione - Previsione, in particolare, della possibilita' di definire uno statuto provvisorio; della transitoria applicabilita', in mancanza d'esso, dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti; della necessita' che lo statuto del Comune incorporante assicuri adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunita' del Comune cessato - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva statale in materia di "funzioni fondamentali" dei Comuni - Non riconoscibilita' del carattere di "principi fondamentali" alle norme censurate. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 117 (nella parte in cui sostituisce l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), 124, lettera c), e 130, terzo periodo. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), (terzo) e quarto. Comuni, Province e citta' metropolitane - Fusioni di Comuni - Previsione statale secondo cui i Comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo Comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e societa' pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata riferibilita' della norma anche a funzioni ricadenti in materia di competenza residuale regionale - Mancanza rispetto ad esse di titoli di legittimazione dello Stato. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 133. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), e quarto. Comuni, Province e citta' metropolitane - Potesta' statutaria delle Province e delle Citta' metropolitane - Disposizioni statali secondo cui, nei casi di mancato tempestivo esercizio di essa, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata carenza di presupposti legittimanti l'intervento sostitutivo straordinario del Governo, e in particolare del presupposto della "unita' giuridica" - Carattere indiscriminato dell'intervento (consentito in ogni caso, senza riguardo alle peculiarita' delle concrete circostanze). - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 17, 81 e 83. - Costituzione, artt. 114, comma secondo, 117, commi secondo, lett. p), e quarto, e 120, comma secondo. Comuni, Province e citta' metropolitane - Funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane - Previsione statale secondo cui, in caso di mancata tempestiva attuazione da parte della Regione dell'accordo in Conferenza unificata relativo all'individuazione delle funzioni oggetto di riordino, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata finalita' di assicurare, con l'intervento surrogatorio, il rispetto del comma 91 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, gia' impugnato dalla ricorrente - Reiterazione delle ragioni di incostituzionalita' proposte avverso tale disposizione (invasione di competenze regionali, violazione dei principi di eguaglianza-ragionevolezza e differenziazione) - Carenza di presupposti legittimanti l'intervento sostitutivo straordinario del Governo. - Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 95. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, e 120, comma secondo.(GU n.34 del 13-8-2014 )
nell'interesse della Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale dott. Nicola Vendola, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1144 del 4 giugno 2014, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (pec:marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Antonio Mordini n. 14, come da mandato a margine del presente atto, contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale 7 aprile 2014, n. 81, per violazione degli articoli 3, primo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p) , terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 120, secondo comma, e 133, primo e secondo comma, della Costituzione. 1. - La legge oggetto di censura nel quadro costituzionale delle competenze. 1.1. - Il contenuto della legge n. 56 del 2014 puo' essere suddiviso in alcuni macrosettori, ciascuno dei quali solleva problemi diversi dal punto di vista della sua conformita' al diritto costituzionale vigente. I macrosettori possono essere individuati come di seguito. a) Disposizioni che disciplinano la istituzione delle Citta' metropolitane, sia nel senso che procedono direttamente alla loro istituzione, sia nel senso che provvedono a dettare una complessa normativa concernente aspetti in vario modo connessi a tale istituzione ex lege. b) Disposizioni che recano una disciplina "a regime" dei profili organizzativi delle Province e delle Citta' metropolitane. Tra queste, e' poi possibile distinguere quelle che disciplinano direttamente gli organi, e piu' in generale l'assetto organizzativo degli enti, da quelle che invece sono volte ad orientare l'esercizio della potesta' statutaria di questi ultimi. c) Disposizioni che riguardano le funzioni delle Province e delle Citta' metropolitane. A sua volta tale gruppo di previsioni puo' essere suddiviso da due ulteriori punti di vista. Anche in questo caso e' possibile distinguere, innanzi tutto, le norme che regolano direttamente le funzioni, da quelle che intendono disciplinare il successivo esercizio della potesta' statutaria degli enti autonomi in questione. In secondo luogo, e' possibile distinguere le norme che concernono le funzioni fondamentali di questi ultimi, da quelle che riguardano le altre funzioni amministrative. Ciascuno di questi sottogruppi apre a considerazioni diverse dal punto di vista della legittimita' costituzionale. d) Disposizioni che, novellando la legislazione gia' vigente, ed in particolare il d.lgs. n. 267 del 2000, provvedono a disciplinare alcuni importanti aspetti ordinamentali (organizzativi e funzionali) di altri enti locali diversi da quelli fin qui menzionati, e comunque estranei alla elencazioni dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., ossia le unioni di comuni. e) Disposizioni che riguardano le fusioni di comuni. Anche in questo caso e' possibile individuare piu' sottogruppi: e1): disposizioni che riguardano il procedimento di fusione; e2): disposizioni che riguardano aspetti organizzativi del comune derivante da fusione; e3) disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni - sia amministrative che statutaria - del comune risultante da fusione; e4) disposizioni riguardanti aspetti finanziari e tributari. f) Disposizioni che prevedono poteri sostitutivi straordinari del Governo nei confronti degli altri enti territoriali ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., e dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003. 1.2. - Ciascuno di questi gruppi di norme presenta diversi profili problematici in relazione al vigente diritto costituzionale. Conviene dunque affrontarli separatamente. In generale, deve pero' essere sin da subito osservato come il legislatore statale, a seguito della riforma costituzionale del 2001, non disponga piu' di una competenza generale concernente l'ordinamento degli enti locali, come risulta chiaramente anche dall'abrogazione, avvenuta in tale circostanza, dell'art. 128 Cost., ai sensi del quale lo Stato poteva, con legge generale, fissare i principi nel cui ambito era destinata a svolgersi l'autonomia locale. Tale competenza, come e' noto, e' stata sottratta allo Stato, e deve ritenersi spettare a ciascuna Regione, in virtu' della clausola di residualita' di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. Allo Stato, viceversa, spetta esclusivamente la possibilita' di disciplinare aspetti degli enti locali soltanto in base a specifici titoli di intervento, come ad esempio la lett. p) dell'art. 117, secondo comma, Cost., il coordinamento della finanza pubblica o l'ordinamento civile. Come si vedra', molte delle norme della legge n. 56 del 2014 devono ritenersi incostituzionali proprio perche' sono volte a dettare una disciplina generale degli enti locali cui si riferiscono, al di fuori degli specifici titoli di intervento della potesta' legislativa dello Stato e, dunque, in palese violazione degli ambiti di competenza che la Costituzione attribuisce alla potesta' legislativa regionale. 1.3 - Considerati i contenuti e gli effetti normativi appena illustrati, la Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta indicata in epigrafe, ha espresso la volonta' di impugnare davanti a questa Ecc.ma Corte la legge n. 56 del 2014, in riferimento ad alcune sue specifiche disposizioni normative, perche' costituzionalmente illegittima e lesiva dell'autonomia che la Costituzione riconosce e garantisce alle Regioni, per violazione degli articoli 3, primo comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 120, secondo comma, e 133, primo e secondo comma, della Costituzione. L'illegittimita' costituzionale che si denuncia con il presente ricorso si fonda sulle seguenti ragioni di diritto. I. - La istituzione delle citta' metropolitane I.1. - Le norme che istituiscono le Citta' metropolitane: illegittimita' costituzionale dell'art. 1 commi 5 e primo periodo, 6, primo periodo, e 12, della legge n. 56 del 2014, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost. Il primo gruppo specifico di norme della legge n. 56 del 2014 che deve essere preso in considerazione concerne la istituzione delle Citta' metropolitane. Al riguardo deve essere notato che il legislatore statale, in tema di Citta' metropolitane, non ha la competenza concernente la loro istituzione. Cio' e' agevolmente desumibile da un esame delle disposizioni costituzionali che disciplinano la competenza legislativa statale e regionale, nonche' da quelle che riguardano specificamente le Citta' metropolitane. Queste ultime sono interessate, in particolare, dagli artt. 114; 117, comma secondo, lett. p), e comma sesto; 118, primo, secondo e ultimo comma; 119, primo, secondo e ultimo comma; 120, secondo comma, della Costituzione. Di tali disposizioni, solo gli artt. 117, secondo comma, lett. p), 118, primo e secondo comma, 119, secondo e ultimo comma, fondano una titolo di intervento della legge statale con riguardo alle Citta' metropolitane. Il primo riguarda le loro funzioni fondamentali, gli organi di governo e la legislazione elettorale, il secondo l'allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, attribuita allo Stato per le materie di propria competenza esclusiva e solo nei limiti dei principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117, mentre il terzo riguarda l'autonomia finanziaria e il patrimonio delle Citta' metropolitane. Come si vede, non c'e' alcuna disposizione costituzionale che legittima l'intervento legislativo statale volto alla istituzione delle Citta' metropolitane. In particolare, non puo' certo essere interpretata in tal senso la lett. p) dell'art. 117, secondo comma, Cost. Alla luce della clausola di residualita' regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., si tratta dunque di un tema inequivocabilmente affidato alla competenza legislativa regionale. Se e quali Citta' metropolitane istituire sono scelte che la Costituzione affida alle Regioni, non allo Stato. Ove poi tale scelta venga compiuta dai legislatori competenti, essi evidentemente dovranno adeguarsi alle norme statali dettate in attuazione delle disposizioni costituzionali sopra menzionate. Le norme della legge n. 56 del 2014 che istituiscono le citta' metropolitane devono dunque ritenersi incostituzionali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost. Le disposizioni della legge in esame direttamente interessate da questo profilo di incostituzionalita' sono le seguenti: il comma 5, primo periodo, ai sensi del quale «in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117»; il comma 6, primo periodo, ai sensi del quale «il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia omonima»; il comma 12, ai sensi del quale «le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta' metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime». I.2. - Le norme connesse alla istituzione delle Citta' metropolitane: illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 6, secondo periodo, 13, 16, 22 e 48 della legge n. 56 del 2014, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, nonche' dell'art. 133, primo e secondo comma, Cost. Quelle prima citate sono norme di istituzione e sono costituzionalmente illegittime per violazione dei parametri sopra indicati. Nella legge n. 56 del 2014, tuttavia, sono presenti anche numerose altre norme che disciplinano aspetti variamente connessi con la istituzione ex novo delle Citta' metropolitane, riguardando aspetti procedurali, la definizione del loro territorio, il primo esercizio della potesta' statutaria, etc. Molte di queste norme sono da ritenere incostituzionali in quanto adottate in assenza di titolo di legittimazione, e quindi in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost. In particolare, si tratta delle seguenti norme: il comma 13, che riguarda l'elezione e la composizione di una conferenza statutaria per la predisposizione di una proposta di statuto della Citta' metropolitana; il comma 16, nella parte in cui prevede che le citta' metropolitane esercitano le funzioni delle disciolte province, e nella parte in cui prevede che nel caso in cui al 1° gennaio 2015 non sia approvato lo statuto della citta' metropolitana si applichi lo statuto della Provincia; il comma 22, nella parte in cui prevede quanto segue: «E' inoltre condizione necessaria, affinche' si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in piu' comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto». Tale disposizione regola, sia pure per un caso specifico, il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali, in violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., nonche' dell'art. 133, secondo comma, Cost. Cio' per le seguenti ragioni: a) innanzi tutto, perche' la legge statale non dispone della competenza a disciplinare il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali, dal momento che tale oggetto non rientra nell'ambito di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., ne' di quello di alcuna altra disposizione costituzionale che individui titoli di intervento legislativo dello Stato: si tratta dunque di un ambito di competenza regionale di tipo residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., oltretutto espressamente oggetto di una riserva costituzionalmente stabilita a favore della legge regionale dall'art. 133, secondo comma, Cost.; b) in secondo luogo, perche' la disciplina posta dalla norma statale contrasta nella sostanza con le previsioni dell'art. 133, secondo comma, Cost., in quanto (b1) prevede che la legge regionale possa intervenire solo a seguito di una proposta del comune capoluogo, mentre la disposizione costituzionale non contempla affatto una simile limitazione della potesta' legislativa della Regione, e in quanto (b2) prevede che il referendum sulla summenzionata proposta debba necessariamente svolgersi senza dare "autonoma evidenza" nel procedimento alla volonta' delle popolazioni direttamente interessate dalla variazione territoriale, come invece e' stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 47 del 2003); il comma 48, ai sensi del quale «al personale delle citta' metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province»: questa disposizione e' incostituzionale nella misura in cui si riferisce anche alla disciplina inerente il rapporto d'ufficio, oltre che a quella concernente il rapporto di servizio, da ritenersi di competenza statale in virtu' del titolo di intervento "ordinamento civile"; il comma 6, secondo periodo, ai sensi del quale «Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di citta' metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione». Tale disposizione, oltre ai parametri costituzionali indicati piu' sopra (art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost.), viola altresi' l'art. 133, primo comma, Cost., nella parte in cui costruisce un procedimento di modifica delle circoscrizioni provinciali derogatorio rispetto alla disciplina costituzionale ivi prevista. II. - Disposizioni che recano una disciplina «a regime" dei profili organizzativi delle province e delle citta' metropolitane II.1. - Le norme che disciplinano profili organizzativi diversi da quelli concernenti gli organi di governo: illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11, lettere b) e c), e 89, lett. a), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost. Posto che, come ricordato piu' sopra, in virtu' dell'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva (per quel che qui interessa) in materia di organi di governo e legislazione elettorale (anche) delle Province e delle Citta' metropolitane, le norme che disciplinano profili organizzativi diversi da quelli afferenti agli organi di governo devono ritenersi incostituzionali, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost. E' incostituzionale per la ragione appena evidenziata la seguente norma: il comma 89, lett. a), che dispone la soppressione di enti e agenzie provinciali o subprovinciali. La norma statale contiene una «doppia» autoqualificazione, come «principi fondamentali della materia» e «norme di coordinamento della finanza pubblica». Si tratta di previsioni erronee, perche' la norma ha un evidente carattere di dettaglio organizzativo (e - per inciso - lo Stato ha competenza soltanto circa la organizzazione dei propri uffici e degli enti pubblici nazionali: art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.); perche' la giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che i principi fondamentali della materia devono riguardare, appunto, la singola materia; e perche', infine, si tratta di norme a carattere organizzativo e non di tipo finanziario. Si noti, inoltre, che la ragione di incostituzionalita' di cui qui si discorre vale non solo per quelle norme che disciplinano direttamente i profili organizzativi dell'ente, ma anche per quelle che regolano il modo in cui dovra' essere esercitata la potesta' statutaria degli enti autonomi: ai sensi dell'art. 114, secondo comma, Cost., infatti, Province e Citta' metropolitane approvano propri statuti «secondo i principi fissati dalla Costituzione». Con cio' non si vuol certo dire che gli statuti di autonomia siano svincolati dalla subordinazione alla legge, ma che lo Stato non dispone di una generale competenza a disciplinare la potesta' statutaria, spettando viceversa tale potesta' alla Regione in virtu' della clausola di residualita' (art. 117, quarto comma, Cost.). Lo Stato puo' dunque regolare la potesta' statutaria di Province e Citta' metropolitane solo nell'esercizio delle sue (altre) competenze: per quel che qui rileva, dunque, soprattutto in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , Cost., e quindi con esclusivo riferimento agli organi di governo. Devono ritenersi incostituzionali per questa ragione le seguenti norme: il comma 10, ai sensi del quale «nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonche' l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9». Nella misura in cui il riferimento all'organizzazione dell'ente coinvolge anche profili ulteriori rispetto agli «organi di governo», la disposizione deve ritenersi incostituzionale; il comma 11, lettere h) e c), con riferimento alle modalita' di organizzazione (ma anche di esercizio) delle funzioni metropolitane. III. - Disposizioni che riguardano le funzioni delle province e delle citta' metropolitane III.1. - Premessa. Come accennato piu' sopra, anche in questo caso e' possibile distinguere, innanzi tutto, le norme che regolano direttamente le funzioni, da quelle che intendono disciplinare il successivo esercizio della potesta' statutaria degli enti autonomi in questione. In secondo luogo, e' possibile distinguere le norme che concernono le funzioni fondamentali di questi ultimi, da quelle che riguardano le altre funzioni amministrative. Ciascuno di questi sottogruppi apre a considerazioni diverse dal punto di vista della legittimita' costituzionale. Come si accennava piu' sopra, le norme volte ad orientare il futuro esercizio della potesta' statutaria da parte degli enti autonomi possono ritenersi costituzionalmente legittime solo a patto che esse si svolgano in ambiti aliunde affidati alla competenza legislativa statale, non disponendo lo Stato di un autonomo titolo di legittimazione a disciplinare, in generale, la potesta' statutaria di cui all'art. 114, secondo comma, Cost. Da qui la conclusione che la legge dello Stato, in relazione alle funzioni delle province e delle citta' metropolitane, potra' intervenire soltanto sulla base dei seguenti titoli: art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.: potra' individuare le funzioni fondamentali di questi enti, senza pero' disciplinarle (Corte cost. n. 22 del 2014); art. 117, secondo comma, e art. 118, secondo comma, Cost.: potra' allocare e disciplinare le funzioni che ricadono negli ambiti materiali di propria competenza esclusiva; art. 117, terzo comma, Cost.: potra' porre principi fondamentali sull'esercizio di funzioni che ricadano negli ambiti materiali di competenza concorrente e che vengano attribuite a province e citta' metropolitane dalla legge regionale. Le norme statali che disciplinano funzioni degli enti di autonomia qui in discussione che non rientrano in una di queste tre categorie, devono dunque ritenersi evidentemente incostituzionali per violazione, oltre che delle norme costituzionali appena indicate (le quali indicano i limiti oltre i quali la potesta' legislativa statale non puo' svolgersi), anche degli artt. 117, quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., da cui si desume chiaramente che tutti gli interventi regolativi di funzioni che esorbitino da quanto sopra esposto spettano alla competenza legislativa regionale. III.2. - Incostituzionalita' dell'art. 1, commi 9, 11, 57, 89, della legge n. 56 del 2014, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p), terzo e quarto comma, e dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost. Incorrono nella violazione delle norme costituzionali sopra richiamate le seguenti disposizioni della legge n. 56 del 2014: il comma 9, ai sensi del quale «la conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente»; se la competenza in materia di funzioni fondamentali implica la sola possibilita' di individuarle (sent. n. 22 del 2014), e' evidente che tra tali funzioni non puo' essere ricompresa quella statutaria, individuata e attribuita direttamente dalla Costituzione; la legge statale non puo' dunque vantare alcun titolo al riguardo; il comma 11, che prevede che lo Statuto: «disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali», disponendo inoltre che «mediante convenzione che regola le modalita' di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della citta' metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; possa prevedere «anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita' territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della citta' metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» disponendo inoltre che «la mancata intesa puo' essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti»; «regola le modalita' in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana». Queste disposizioni devono ritenersi incostituzionali, per violazione dei parametri sopra evocati, nella parti in cui sono riferite anche a funzioni amministrative ricadenti in materie di competenza regionale concorrente o residuale ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. E' incostituzionale, altresi', la previsione delle «deleghe di esercizio» delle funzioni amministrative contenuta nel comma 11, per contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost., il quale impone attribuzioni in titolarita' secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, che risultano incompatibili con l'istituto della delega di esercizio; il comma 57, ai sensi del quale «gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; anche questa disposizione e' costituzionalmente illegittima, per violazione dei parametri sopra indicati, nella parte in cui riguarda anche funzioni ricadenti in ambiti affidati alla competenza legislativa concorrente o residuale regionale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.); il comma 89, nella parte in cui prevede che le Regioni attribuiscano funzioni amministrative diverse da quelle «fondamentali» promuovendo la «adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni», e valorizzando «forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie funzionali»; si tratta di norme incostituzionali, per le regioni sopra evidenziate, nella parte in cui riguardano anche funzioni ricadenti in ambiti affidati alla competenza legislativa concorrente o residuale regionale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.); e' incostituzionale, altresi', la previsione delle «deleghe di esercizio», per contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost., il quale impone attribuzioni in titolarita' secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, che risultano incompatibili con l'istituto della delega di esercizio; il comma 89, nella parte in cui prevede che «le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale»; anche in questo caso, l'illegittimita' costituzionale di tale norma e' limitata alla parte in cui essa e' applicabile anche a funzioni ricadenti in ambiti affidati alla competenza legislativa concorrente o residuale regionale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.). III.3. - I peculiari problemi di costituzionalita' dei commi 91, 92 e 95. III.3.1. - Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, per violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. Il comma 91 prevede che lo Stato e le Regioni, entro tre mesi dalla data in vigore della legge n. 56, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, mediante un accordo in conferenza unificata, individuino «in modo puntuale» le funzioni «oggetto del riordino e le relative competenze». Tale norma e' incostituzionale, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., e 118, secondo comma, Cost, nella parte in cui si rivolge anche a funzioni ricadenti nelle materie diverse da quelle sulle quali lo Stato ha competenza esclusiva. L'allocazione delle funzioni amministrative, infatti, nelle materie di competenza concorrente e residuale regionale, spetta inequivocabilmente alle Regioni in base all'art. 118, secondo comma, Cost. Essa dunque non puo' essere disciplinata da una norma statale, che non puo', inoltre, subordinare la puntuale individuazione e allocazione delle funzioni da parte delle Regioni ad un accordo di queste ultime con altri soggetti. La norma e' incostituzionale anche per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., nonche' dell'art. 118, primo comma, Cost., nella misura in cui e' volta a determinare una uniforme allocazione di funzioni amministrative agli enti di area vasta in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza (che impone invece di distinguere il trattamento giuridico di situazioni differenti), nonche' con il principio di differenziazione. III.3.2. - Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, per violazione degli artt. 3, primo comma, 117, terzo e quarto comma, Cost., e 118, primo e secondo comma, Cost. Il comma 92, invece, dispone quanto segue: «Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale». Anche il comma 92 e' incostituzionale, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., e 118, secondo comma, Cost., nella parte in cui si rivolge anche a funzioni ricadenti nelle materie diverse da quelle sulle quali lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, per le ragioni piu' sopra esposte in relazione al comma 91. Il comma 92, inoltre, e' incostituzionale per violazione degli artt. 3, primo comma, e 118, primo comma, Cost. - analogamente a quanto accade per il precedente comma 91 - perche' e' volto a determinare un trattamento uniforme di situazioni anche molto differenti tra loro. Infine, ove si ritenesse che i criteri alla cui individuazione e' preordinato il d.P.C.M. contemplato dalla previsione in esame fossero qualificabili alla stregua di «principi fondamentali», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., il comma 92 viola tale disposizione costituzionale in quanto quest'ultima impone che i suddetti principi fondamentali siano stabiliti, dallo Stato, mediante fonte di rango legislativo, e non certo mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Naturalmente, in tale ipotesi rimarrebbe comunque la violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., nella parte in cui la disposizione in questione riguarda funzioni ricadenti in ambiti di competenza residuale regionale, in quanto lo Stato non dispone di alcun titolo di intervento legislativo al riguardo. III.3.3. - Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 95, della legge n. 56 del 2014, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost. Per ragioni analoghe a quelle illustrate piu' sopra, deve ritenersi incostituzionale anche il comma 95, in base al quale «la regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91». Anche tale disposizione, dunque, e' incostituzionale per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, nella parte in cui si riferisce a funzioni ricadenti in materie diverse di quelle di competenza legislativa esclusiva statale. IV. - Disposizioni che riguardano le unioni di comuni IV.1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 105, lettere a) e b) , e comma 106, della legge n. 56 del 2014, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost. Nella legge n. 56 del 2014 sono inoltre presenti numerose disposizioni che dettano l'assetto organizzativo di un tipo di enti locali diverso da quello elencato nell'art. 117, secondo comma, lett. p) , Cost., ossia le unioni di comuni. Deve subito essere evidenziato che, in base al diritto costituzionale vigente, lo Stato non ha una competenza generale in materia di ordinamento degli enti locali, potendo intervenire solo nei limiti di quanto consentito dalla disposizione costituzionale appena citata, quindi solo per disciplinare organi di governo, funzioni fondamentali e legislazione elettorale dei soli enti locali costituzionalmente necessari, cioe' Comuni, Province e Citta' metropolitane, e fatte salve le ulteriori "incursioni" nell'ordinamento degli enti locali che siano legittimate da altri titoli di intervento, come ad esempio (cfr. sent. n. 22 del 2014) il coordinamento della finanza pubblica (in questi termini S. Pajno, Lo strano caso della competenza legislativa in materia di enti locali. Un percorso attraverso la giurisprudenza costituzionale, in federalismi.it, n. 2/2010). In sintesi, come da tempo ha chiarito questa Ecc.ma Corte nella sua giurisprudenza, si tratta di una competenza indiscutibilmente "delimitata" e percio' non idonea a ricomprendere l'intera materia spettante al legislatore statale prima della legge cost. n. 3 del 2001 e coincidente con il c.d. "ordinamento degli enti locali" (di recente, nella sent. n. 220 del 2013, questa Corte ha parlato di «componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti» espressamente contemplati nella citata norma costituzionale - cfr. par. 12.1. del Considerato in diritto). A tacer d'altro, non si comprenderebbe, altrimenti, il senso e la portata normativa dell'avvenuta abrogazione del vecchio art. 128 Cost. («Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni») ad opera della medesima legge cost. n. 3 del 2001. Da tale considerazione, dunque, discende agevolmente la conclusione della incostituzionalita' delle norme qui in discussione. Infatti, e' del tutto evidente che alcune delle norme in tema di unioni di comuni contenute nella legge n. 56 del 2014 hanno una chiara ed univoca vocazione ordinamentale generale, esorbitando dunque, quanto al loro specifico oggetto, dai limiti posti alla competenza statale dall'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.; del resto, dal punto di vista "soggettivo", esse riguardano enti locali diversi da quelli menzionati dalla citata disciplina costituzionale. E' dunque da un duplice punto di vista che tali disposizioni esorbitano dalla competenza legislativa esclusiva statale. D'altra parte, non essendo in alcun modo riconducibili ad altri titoli di intervento in vario senso "trasversali" dello Stato, ed in particolare all'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, tali norme violano palesemente la competenza regionale, e sono dunque da ritenersi incostituzionali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost. Questo profilo di incostituzionalita' riguarda, in particolare, le seguenti disposizioni: il comma 105, concernente il consiglio dell'unione di comuni (lett. a) e il suo statuto (lett. b); il comma 106, concernente i principi di organizzazione e funzionamento, le soglie demografiche minime e gli ambiti territoriali di esercizio delle funzioni. V. - Disposizioni che riguardano le fusioni di comuni V.1. - Premessa. Come gia' accennato, anche in questo caso e' possibile individuare piu' sottogruppi: e1): disposizioni che riguardano il procedimento di fusione; e2): disposizioni che riguardano aspetti mganizativi del comune derivante da fusione; e3) disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni del comune risultante da fusione, sia amministrative che statutaria; e4) disposizioni riguardanti aspetti finanziari e tributari. Al riguardo, debbono essere lamentati i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. V.2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 130, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, e 133, secondo comma, Cost. Le disposizioni che riguardano il procedimento di fusione non sono in alcun modo legittimate dalle competenze statali in materia di ordinamento degli enti locali, il quale - lo si ricorda - sono limitate alle funzioni fondamentali, agli organi di governo, e alla legislazione elettorale di comuni citta' metropolitane e province. Il procedimento di fusione, evidentemente, non rientra in tali ambiti. Esso dunque pertiene senz'altro, e senza residui, alla potesta' legislativa residuale regionale ex art. 117, quarto comma, Cost. Le norme che lo disciplinano, quindi, sono incostituzionali per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost., nonche' specificamente dell'art. 133, secondo comma, Cost., che fonda esplicitamente una competenza legislativa regionale al riguardo. Questa ragione di incostituzionalita' riguarda specificamente il comma 130, nella parte in cui prevede che «i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo», e che «le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorpora ione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione e' data facolta' di modificare anche la denominazione del comune». V.3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 117, 124, lett. c), 130, terzo periodo, e 133, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma. Analogamente a quanto osservato piu' sopra, le disposizioni concernenti le funzioni dei comuni risultanti da fusione sono costituzionalmente legittime solo ove dettate in ambiti di competenza statale, ossia: a) materie di competenza esclusiva statale, ed in particolare funzioni fondamentali (art. 117, secondo comma, lett. p) ; b) principi fondamentali concernenti funzioni amministrative ricadenti nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Alla luce di tale considerazione, devono ritenersi incostituzionali, in quanto esorbitanti da tali limiti, le seguenti disposizioni: comma 117, nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000 («I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra' prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi»); comma 124, lett. c), secondo il quale «in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti»; comma 130, nella parte in cui stabilisce che «lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunita' del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione». I commi 117, 124 e 130, limitatamente alle parti sopra indicate, sono dunque incostituzionali, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., poiche' pongono norme che riguardano le funzioni dei comuni risultanti da fusione, che non sono riconducibili alla prima delle disposizioni costituzionali citate, non essendo peraltro qualificabili principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. La ragione di illegittimita' costituzionale appena evidenziata vale anche per il comma 133, ai sensi del quale «i comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionafizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e societa' pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore». Tale disposizione, tuttavia, potrebbe essere ritenuta in grado di esprimere un principio fondamentale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. In quanto tale deve dunque essere ritenuta costituzionalmente illegittima solo nella parte in cui riguarda anche funzioni ricadenti in materia di competenza residuale regionale. VI. - Disposizioni che prevedono poteri sostitutivi VI.1. - Premessa. Infine, la legge n. 56 del 2014 contiene alcune disposizioni che prevedono l'esercizio, da parte del Governo, del potere sostitutivo straordinario ex art. 120, secondo comma, Cost. Si tratta di norme che pongono problemi di costituzionalita' parzialmente differenti e che debbono essere esaminati disgiuntamente. VI.2. - Incostituzionalita' dell'art. 1, commi 17, 81 e 83, della legge n. 56 del 2014, per violazione dell'art. 114, secondo comma, dell'art. 117, secondo comma, lett. p) e quarto comma, dell'art. 120, secondo comma, Cost. Le disposizioni indicate in epigrafe prevedono tutte che il Governo eserciti il potere sostitutivo straordinario nel caso di mancato tempestivo esercizio della potesta' statutaria delle Citta' metropolitane e delle Province. Queste disposizioni sono incostituzionali per due diverse ragioni. Innanzitutto, e' del tutto evidente che l'unica clausola legittimante l'intervento surrogatorio che potrebbe essere invocata dallo Stato al riguardo e' quella dell'«unita' giuridica». Si deve pero' rilevare come il mancato tempestivo esercizio della potesta' statutaria da parte degli enti di autonomia in questione mai puo' provocare danni tanto gravi agli interessi che l'art. 120, secondo comma, Cost., e' volto a tutelare, poiche' l'assetto delle Citta' metropolitane e delle Province e' tanto analiticamente disciplinato proprio dalla legge n. 56 del 2014, che l'eventuale mancanza dello statuto di autonomia darebbe solo luogo a qualche inconveniente, ma a nulla di piu'. La seconda ragione di incostituzionalita' deve essere evidenziata per l'ipotesi in cui si ritenesse infondata la prima. Anche ove si ritenesse che il mancato tempestivo esercizio della potesta' statutaria possa, in talune circostanze, pregiudicare l'unita' giuridica della Repubblica, la norma e' incostituzionale nella misura in cui consente l'intervento sostitutivo in ogni caso, senza aver riguardo per le peculiarita' delle concrete circostanze, che possono essere anche molto diverse l'una rispetto all'altra, anche in considerazione del fatto che la potesta' statutaria, ovviamente, si presta ad un esercizio frazionato nel tempo. VI.3. - Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 95, della legge n. 56 del 2014, per violazione dell'art. 3, primo comma, dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 118, primo e secondo comma, e dell'art. 120, secondo comma, Cost. Il comma 95 della legge n. 56 del 2014 cosi' dispone: «La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131». Piu' sopra sono state evidenziate le gravi violazioni della Costituzione perpetrate dal meccanismo predisposto dal comma 91. La norma qui in discussione, essendo volta a garantire con un potere sostitutivo straordinario proprio quel meccanismo, e' evidentemente gravata dalle stesse ragioni di incostituzionalita', alle quale si deve aggiungere la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., perche' essa ipotizza l'esercizio di un potere surrogatorio non solo in assenza di qualunque presupposto legittimante, ma anzi a garanzia di obblighi imposti alla Regione in modo incostituzionale. VII. - Sintesi delle questioni proposte In chiusura del presente ricorso, la Regione Puglia ritiene opportuno, per maggiore chiarezza e per agevolare la trattazione della causa, offrire una sintetica ricapitolazione delle questioni di legittimita' costituzionale sottoposte al giudizio di questa Ecc.ma Corte. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 5, primo periodo, 6, primo periodo, e 12, della legge n. 56 del 2014, che dettano disposizioni istitutive delle Citta' metropolitane, per violazione: dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato non dispone della competenza legislativa necessaria, potendo solo dettare le norme concernenti le funzioni fondamentali, la legislazione elettorale e gli organi di governo degli enti territoriali in questione. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 6, secondo periodo, 13, 16, 22 e 48„ della legge n. 56 del 2014, nella misura in cui pongono norme inscindibilmente connesse alla istituzione delle Citta' metropolitane, per violazione: dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato, non disponendo della competenza a istituire le Citta' metropolitane, non dispone neanche della competenza a disciplinare gli aspetti connessi a tale istituzione (nel particolare caso del comma 22, violazione anche dell'art. 133, secondo comma, Cost., in quanto il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali e' oggetto di una esplicita riserva a favore della legge regionale, senza che la legge statale possa ritenersi in alcun modo abilitata ad integrare il precetto costituzionale, oltretutto in palese contrasto sostanziale con quest'ultimo sia perche' prevede che la legge regionale possa intervenire solo a seguito di una proposta del comune capoluogo, mentre la disposizione costituzionale non contempla affatto una simile limitazione della potesta' legislativa della Regione, sia perche' prevede che il referendum sulla summenzionata proposta debba necessariamente svolgersi senza dare «autonoma evidenza» nel procedimento alla volonta' delle popolazioni direttamente interessate dalla variazione territoriale, come invece e' stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - sent. n. 47 del 2003). 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014, nella parte in cui disciplina il procedimento di modifica dei territori di province e citta' metropolitane prevedendo che, in caso di dissenso regionale, il Governo debba promuovere un'intesa tra la regione e i comuni interessati, e che in caso di mancato raggiungimento di quest'ultima «il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli mari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di citta' metropolitane, ai sensi dell'art. 133, primo comma, della Costituzione», per violazione: dell'art. 133, primo comma, Cost., in quanto costruisce un procedimento di modifica delle circoscrizioni provinciali derogatorio rispetto alla disciplina costituzionale ivi prevista. 4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11, lettere b) e c), e 89, lett. a), della legge n. 56 del 2014, nella parte in cui pongono norme concernenti aspetti organizzativi delle citta' metropolitane e delle province diversi da quelli concernenti gli «organi di governo», per violazione: dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato non dispone della competenza a disciplinare gli aspetti organizzativi di citta' metropolitane e province diversi da quelli indicati nella sopra citata lett. p), ossia diversi dagli «organi di governo» di tali enti. 5) Incostituzionalita' dell'art. 1, commi 9, 11, 57, 89, della legge n. 56 del 2014, nella misura in cui disciplinano funzioni delle province e delle citta' metropolitane non riconducibili alla competenza dello Stato in materia di funzioni fondamentali o nelle altre materie di competenza esclusiva di quest'ultimo, per violazione: degli artt. 117, secondo comma, lett. p), quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., in quanto lo Stato non dispone di alcuna competenza legislativa al riguardo. 6) Incostituzionalita' dell'art. 1, commi 11 e 89, della legge n. 56 del 2014, nella parte in cui contemplano espressamente l'istituto della «delega di esercizio», per violazione: dell'art. 118, primo comma, Cost., il quale impone attribuzioni delle funzioni amministrative solo in titolarita' secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, che risultano incompatibili con l'istituto della delega di esercizio. 7) Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, che prevede che lo Stato e le Regioni, entro tre mesi dalla data in vigore della legge n. 56, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, mediante un accordo in conferenza unificata, individuino «in modo puntuale» le funzioni «oggetto del riordino e le relative competenze», per violazione: degli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., e 118, secondo comma, Cost, nella parte in cui si rivolge anche a funzioni ricadenti nelle materie diverse da quelle sulle quali lo Stato ha competenza esclusiva, in quanto l'allocazione delle funzioni, nelle materie di competenza concorrente e regionale residuale, spetta alle Regioni in base all'art. 118, secondo comma, Cost., dovendosi altresi' escludere che la puntuale individuazione e allocazione delle funzioni da parte delle Regioni possa essere subordinata ad un accordo di queste ultime con altri soggetti. dell'art. 3, primo comma, Cost., e dell'art. 118, primo comma, Cost., nella misura in cui la previsione e' volta a determinare una uniforme allocazione di funzioni amministrative agli enti di area vasta in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza (che impone invece di distinguere il trattamento giuridico di situazioni differenti) e con il principio di differenziazione. 8) Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, siano stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, per violazione: degli artt. 3, primo comma, e 118, primo comma, Cost., nella misura in cui e' volta a determinare una uniforme allocazione di funzioni amministrative agli enti di area vasta in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza (che impone invece di distinguere il trattamento giuridico di situazioni differenti) e con il principio di differenziazione; degli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost, e 118, secondo comma, Cost., nella parte in cui si rivolge anche a funzioni ricadenti nelle materie diverse da quelle sulle quali lo Stato ha competenza esclusiva, in quanto l'allocazione delle funzioni amministrative, nelle materie di competenza concorrente e regionale residuale, spetta alle Regioni in base all'art. 118, secondo comma, Cost.; nonche', in via subordinata rispetto a tale ultima questione, ove si ritenesse che i criteri alla cui individuazione e' preordinato il d.P.C.M. contemplato dalla previsione in esame fossero qualificabili alla stregua di «principi fondamentali» della materia, per violazione: dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui si rivolge a funzioni ricadenti nelle materie di competenza concorrente, in quanto tale disposizione costituzionale impone che i principi fondamentali siano stabiliti, dallo Stato, mediante fonte di rango legislativo, e non certo mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; dell'art. 117, quarto comma, Cost., nella parte in cui si rivolge a funzioni ricadenti in ambiti di competenza legislativa residuale regionale, in quanto lo Stato non dispone di alcun titolo di legittimazione al riguardo. 9) Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 95, della legge n. 56 del 2014, in base al quale «la regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91», per violazione: degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., nella parte in cui si riferisce a funzioni ricadenti in materie diverse di quelle di competenza esclusiva statale, poiche' lo Stato non dispone di alcune competenza legislativa al riguardo 10) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 105, lettere a) e b), e 106, della legge n. 56 del 2014, che disciplinano l'assetto organizzativo delle unioni di comuni, per violazione: dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto, in base al diritto costituzionale vigente, lo Stato non ha una competenza generale in materia di ordinamento degli enti locali, potendo intervenire solo nei limiti di quanto consentito dalla disposizione costituzionale appena citata, quindi solo per disciplinare organi di governo, funzioni fondamentali e legislazione elettorale dei soli enti locali costituzionalmente necessari, cioe' comuni, province e citta' metropolitane, e fatte salve altre «incursioni» nell'ordinamento degli enti locali che siano legittimate da altri titoli di intervento, che nella specie non ricorrono. 11) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014, nella parte concernente il procedimento di fusione tra comuni, per violazione: dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto le disposizioni che riguardano il procedimento di fusione non sono in alcun modo legittimate dalle competenze statali in materia di ordinamento degli enti locali che sono limitate alle funzioni fondamentali, agli organi di governo, e alla legislazione elettorale di comuni citta' metropolitane e province, dovendosi dunque ritenere che il procedimento di fusione pertiene senza residui, alla potesta' legislativa residuale regionale ex art. 117, quarto comma, Cost.; 12) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 117, 124 e 130, terzo periodo della legge n. 56 del 2014, nella parte in cui disciplinano vari aspetti dell'esercizio della potesta' statutaria da parte dei comuni frutto di fusione, per violazione: dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato non dispone di alcuna competenza in grado di legittimare tali norme, non rientrando la disciplina della potesta' statutaria comunale nell'ambito della potesta' esclusiva di cui alla sopracitata lett. p), ne' in alcun altro ambito affidato alla legislazione statale. 13) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 133, della legge n. 56 del 2014, ai sensi del quale «i comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e societa' pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore», nella parte in cui riguarda anche funzioni ricadenti in materia di competenza residuale regionale, per violazione: dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , e quarto comma, Cost., in quanto l'unico titolo che lo Stato ha per dettare norme similari e' la possibilita' di porre principi fondamentali in materie di competenza concorrente, non valendo al riguardo le competenze al medesimo attribuite dalla citata lett. p) , e risultando dunque prive di titolo ove riferite a funzioni ricadenti in materie di competenza regionale residuale. 14) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 17, 81 e 83, della legge n. 56 del 2014, che prevedono l'esercizio del potere sostitutivo straordinario in caso di mancato tempestivo esercizio della potesta' statutaria delle province e delle citta' metropolitane, per violazione: degli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., in quanto il mancato tempestivo esercizio dell'autonomia statutaria da parte degli enti di autonomia in questione mai puo' provocare danni tanto gravi agli interessi che l'art. 120, secondo comma, Cost., e' volto a tutelare, ed in particolare quello dell'unita' giuridica, poiche' l'assetto delle Citta' metropolitane e delle Province e' tanto analiticamente disciplinato proprio dalla legge n. 56 del 2014, che l'eventuale mancanza dello statuto di autonomia darebbe solo luogo a qualche inconveniente, ma a nulla di piu'; degli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., nella misura in cui le norme indicate consentono l'intervento sostitutivo in ogni caso, senza aver riguardo per le peculiarita' delle concrete circostanze, che possono essere anche molto diverse l'una rispetto all'altra, anche in considerazione del fatto che la potesta' statutaria, ovviamente, si presta ad un esercizio frazionato nel tempo. 15) Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 95, della legge n. 56 del 2014, nella parte in cui dispone che «la regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91», e che «decorso il termine senta che la regione abbia provveduto, si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131», per violazione: degli artt. 3, primo comma, 117, terzo e quarto comma, Cost., 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., in quanto la norma, essendo volta a garantire con un potere sostitutivo straordinario il sistema previsto dal precedente comma 91, come si e' visto (cfr. sopra, n. 7) incostituzionale poiche' prevede meccanismi di allocazione di funzioni amministrative ricadenti in materie regionali, nonche' poiche' volta a determinare effetti uniformi tra tutti i diversi enti di area vasta in contrasto con i principi di eguaglianza-ragionevolezza e differenziazione, e' a sua volta gravata dalle medesime incostituzionalita', non essendo inoltre tale potere sostitutivo straordinario giustificato da alcuno dei presupposti legittimanti indicati nella relativa disposizione costituzionale.
P. Q. M. La Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che questa Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nei limiti e nei termini sopra esposti. Con ossequio. Bari-Roma, 4 giugno 2014 Avv. Prof.: Marcello Cecchetti