N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2014

Ordinanza del 16 aprile  2014  emessa  dalla  Commissione  tributaria
regionale della Toscana sul ricorso proposto da Comune di Castelnuovo
Berardegna contro Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Bardento &
C. Sas. 
 
Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI)  -  Esenzione
  per i fabbricati rurali - Facolta' del  contribuente  di  ottenerla
  mediante  la  semplice  domanda  di  variazione  catastale  di  cui
  all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge  n.  70  del  2011,  con
  decorrenza retroattiva dal quinto  anno  antecedente  a  quello  di
  presentazione  della  domanda  stessa  -  Omessa  previsione  della
  possibilita' per l'Erario comunale di essere ammesso a sostenere  e
  provare, davanti al giudice tributario, l'assenza delle  condizioni
  sostanziali di  legge  alle  quali  il  beneficio  dovrebbe  essere
  subordinato - Irragionevole automaticita' e incontestabilita' degli
  effetti dell'atto  di  volonta'  del  privato  -  Compressione  del
  diritto del Comune alla difesa giurisdizionale  -  Irragionevolezza
  anche in riferimento alla  posizione  degli  altri  contribuenti  -
  Contrasto con il principio di buona amministrazione. 
- Decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
  14-bis, in combinato  disposto  con  l'art.  2,  comma  5-ter,  del
  decreto-legge   31   agosto   2013,   n.   102,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97, primo comma. 
(GU n.35 del 20-8-2014 )
 
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
                      DI FIRENZE - XVII Sezione 
 
    Composta dai Signori: 
        Giulio de Simone, Presidente, 
        Alessandro Turco, giudice, relatore, 
        Maria Cannizzaro, giudice. 
    Riunita in Camera di consiglio, pronuncia la presente ordinanza. 
    Nella causa iscritta al n.  2155  del  ruolo  generale  dell'anno
2012,  promossa,  in  grado  d'appello,  da  Comune  di   Castelnuovo
Berardenga, elettivamente domiciliato presso le persone e  lo  studio
(Cava Comm. Associati, Via Carducci, 65, San Giuliano Terme) del Rag.
Cesare Cava e della Dott.ssa Silvia Fossati, che lo  rappresentano  e
difendono, 
    appellante  avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria
provinciale di Siena n. 32/1/12, 
    Contro Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci  di  Barsento  &  C.
Sas, Via de' Pucci, n. 6, Firenze; rappresentata e difesa  dal  Dott.
Sandro Quagliotti e dal Dott. Gian Paolo Tanganelli, 
    convenuto in appello, 
    causa avente ad oggetto: 
        impugnazione dell'avviso di accertamento n. 1382 ici 2006. 
    La Commissione, 
    letti gli atti; 
    uditi i difensori delle parti, i quali  si  sono  riportati  alle
rispettive conclusioni in atti; 
 
                               Osserva 
 
Cenni allo svolgimento del processo. 
    1) La Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento & C.  Sas
impugno'  l'avviso  di  accertamento  con  il  quale  il  Comune   di
Castelnuovo Berardenga le aveva  contestato,  in  riferimento  a  sei
fabbricati posti nel Comune di Castelnuovo Berardenga, dei quali  due
iscritti al catasto dei fabbricati in Categoria D/1 ('Opifici'),  tre
in categoria A/3 ('Abitazioni di tipo economico')  e,  il  sesto,  in
categoria C/2 ('magazzini e locali di deposito'), oltre alla  mancata
dichiarazione ai fini dell'ici, anche l'omesso versamento, per l'anno
2006, dell'ici medesima. 
    La societa' ricorrente eccepi', in particolare,  che  il  tributo
non fosse  dovuto  in  quanto  gli  immobili  di  cui  all'avviso  di
accertamento erano da considerarsi fabbricati  rurali  e,  in  quanto
tali, esenti dal tributo anche  in  base  alla  norma  interpretativa
dettata dall'art. 23, comma 1- bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito in legge con legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
    2) Costituitosi in giudizio il Comune contrasto', in fatto  e  in
diritto, l'impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto. 
    3) Con sentenza pronunciata il 14 dicembre 2011, depositata il 15
febbraio 2012, numero 32/1/12, la Commissione tributaria  provinciale
di Siena accolse il ricorso. 
    4) A sostegno della  decisione  la  Commissione  di  primo  grado
osservo', in particolare, che «le unita' immobiliari, anche  iscritte
o iscrivibili nel  catasto  fabbricati,  per  le  quali  ricorrono  i
requisiti di ruralita'... non si considerano fabbricati e sono dunque
esenti (occorre,  qui,  leggere,  come  risulta  dallo  sviluppo  del
ragionamento: "escluse") dall'ici ...; l'esclusione della fattispecie
implica, come logica conseguenza, l'impossibilita'  di  poter  essere
catalogato  come  'esenzione',  che  presuppone   l'assoggettabilita'
teorica al tributo ...; da cio' deriva  l'infondatezza  della  teoria
del comune e le sue strette conseguenze, come  la  eccepita  mancanza
della dichiarazione da parte del  contribuente  per  poter  usufruire
della esenzione»; in seguito all'entrata in vigore del  decreto-legge
13 v 2011, n. 70, convertito in legge con legge 12  luglio  2011,  n.
106, vi era la  possibilita'  di  presentare  domanda  di  variazione
catastale per ottenere, in presenza dei requisiti specifici di legge,
il riconoscimento della  ruralita';  il  legislatore  aveva,  dunque,
preso atto, in sostanza, «della necessita' di adattare la  situazione
effettiva dei fabbricati rurali alle categorie ad  hoc  individuate»;
occorreva, dunque, per dirimere la controversia, avere riguardo,  per
l'appunto, alla presenza dei requisiti specifici di legge,  piu'  che
alla categoria catastale nella quale, di  fatto,  era  inquadrato  il
bene. 
    5) Con atto d'appello depositato il 24 ottobre 2012 il Comune  di
Castelnuovo Berardenga impugno' la sentenza  sopra  ricordata,  della
quale chiese la integrale riforma. 
    6) Costituitasi in giudizio la Fattoria di  Cerreto  di  Laudomia
Pucci di Barsento & C. Sas contrasto'  l'impugnazione  avversaria  in
fatto e in diritto, sostenendo, in particolare, che: 
        a) il  Comune,  nelle  sue  difese,  era,  anzitutto,  caduto
nell'equivoco di considerare come fattispecie di  esenzione  dall'ici
quella che il legislatore aveva,  invece,  espressamente  qualificato
come fattispecie di esclusione dall'ici: l'articolo 2,  primo  comma,
lettera a), del decreto legislativo 30 xii 1992, n.  504  (istitutivo
dell'ici), non prevedeva, infatti, i  fabbricati  rurali  tra  quelli
soggetti al tributo, con la conseguenza che era irrilevante il  fatto
che il successivo articolo 7 del  medesimo  decreto  legislativo  non
avesse previsto l'esenzione dall'imposta degli stessi fabbricati; 
        b) gli immobili dei quali si contende  erano,  quindi  sempre
stati  esclusi,  perche'  rurali,  dalla  normativa  ici;   «con   la
dichiarazione Ici del 1993 ... il contribuente ha informato il Comune
dell'esistenza di questi immobili e da quel momento l'Ente impositore
avrebbe potuto eccepire la loro non ruralita'; del  resto,  adottando
il ragionamento dell'Ente impositore per un qualsiasi altro  tributo,
ad   esempio   l'iva,   ne   conseguirebbe   l'aberrante   necessita'
dell'obbligo di presentare la dichiarazione iva per  ogni  operazione
esclusa, al solo fine di dimostrare all'erario di  quelle  operazioni
economiche sono escluse da iva!»; 
        c) la sentenza delle sezioni  unite  della  Suprema  Corte  7
luglio 2009, numero 18.565, piu' volte invocata dal  Comune  nel  suo
atto d'appello, non aveva, in realta', affermato principi  favorevoli
alle tesi  comunali  ed  anzi  poteva  essere  utilmente  invocata  a
sostegno delle tesi della contribuente. 
    7) All'udienza del 21 novembre  2013  la  Commissione,  udite  le
parti, si e' riservata di provvedere. 
Sulla rilevanza della questione che si intende prospettare. 
    8) E', previamente, opportuna una ricognizione  della  disciplina
normativa e  della  giurisprudenza  riguardanti  la  materia  che  e'
oggetto del giudizio, anche  in  riferimento  all'evoluzione  che  le
medesime hanno subito di recente: 
        a) l'art. l del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta comunale  sugli  immobili,  e'  del  seguente
tenore: 
          «Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati,  di
aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti  nel  territorio  dello
Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli  strumentali  o
alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa». 
        b) lo stesso decreto legislativo specifica poi,  all'art.  2,
comma 1, che,  «ai  fini  dell'imposta  di  cui  all'art.  1...,  per
fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante
del fabbricato l'area occupata dalla  costruzione  e  quella  che  ne
costituisce pertinenza ...»; 
        c) la nozione di fabbricato di cui sopra doveva essere letta,
al momento in cui l'ici fu  istituita,  in  relazione  a  quanto  era
previsto dagli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
numero 652, convertito in legge con legge 11 agosto  1939,  n.  1249,
secondo il quale, nel disciplinare la costituzione del nuovo  catasto
edilizio urbano, doveva prevedersi che in esso fossero  censiti  come
immobili urbani i fabbricati "diversi dai fabbricati  rurali"  mentre
questi ultimi, poiche' non produttivi di reddito  autonomo,  andavano
iscritti, unitamente all'area sulla quale insistevano,  "nel  catasto
dei terreni"; conseguentemente, all'epoca dell'istituzione  dell'ici,
i fabbricati rurali,  non  essendo  iscritti  nel  "catasto  edilizio
urbano", non erano assoggettabili a tassazione; 
        d) tale assetto  venne  a  mutare  con  l'entrata  in  vigore
dell'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,   n.   557,
convertito in legge con legge 26 febbraio 1994, n. 133: infatti,  «al
fine di realizzare un inventario completo e uniforme  del  patrimonio
edilizio», la norma previde «il censimento di tutti  i  fabbricati  o
porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale
qualificazione,  nel  catasto  edilizio  urbano,  che  assumera'   la
denominazione di "catasto dei fabbricati"»; il comma 3  dell'articolo
in esame previde poi che, per il riconoscimento della "ruralita'"  ai
fini fiscali, dovessero ricorrere  alcune  condizioni,  relative,  in
particolare, all'esistenza di una connessione, anche soggettiva,  tra
l'abitazione nel fabbricato rurale e le esigenze di coltivazione  del
fondo rustico; 
        e) il comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, dispose, successivamente, quanto segue: 
          «156. Con uno  o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'
disposta la revisione dei criteri di  accatastamento  dei  fabbricati
rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30  dicembre  1993,  n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.
133, tenendo conto del fatto che la normativa deve  essere  applicata
soltanto all'edilizia rurale abitativa con  particolare  riguardo  ai
fabbricati  siti  in  zone  montane  e   che   si   deve   provvedere
all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione  speciale
per il classamento dei fabbricati strumentali,  ivi  compresi  quelli
destinati all'attivita' agrituristica, considerando  inoltre  per  le
aree  montane   l'elevato   frazionamento   fondiario   e   l'elevata
frammentazione delle superfici agrarie e  il  ruolo  fondamentale  in
esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione  tra  piu'
attivita' economiche per la cura dell'ambiente ...»; 
        f) l'art. 1,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 ('Regolamento recante norme  per  la
revisione dei criteri di  accatastamento  dei  fabbricati  rurali,  a
norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre '1996, n. 662')
statui' che «le costruzioni strumentali all'esercizio  dell'attivita'
agricola diverse  dalle  abitazioni,  comprese  quelle  destinate  ad
attivita'  agrituristiche  -venissero  -  censite   nella   categoria
speciale "D/10 - fabbricati per  funzioni  produttive  connesse  alle
attivita'  agricole",  nel  caso  in  cui   le   caratteristiche   di
destinazione e tipologiche - fossero - tali da non consentire,  senza
radicali trasformazioni, una destinazione diversa da  quella  per  la
quale - erano state - originariamente costruite»; 
        g) con il comma 1-bis dell'articolo 23 del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, comma inserito dalla legge di  conversione  27
febbraio 2009, n. 14, fu stabilito quanto segue: 
          «1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi
nel senso che non si considerano fabbricati  le  unita'  immobiliari,
anche iscritte o iscrivibili nel catasto  fabbricati,  per  le  quali
ricorrono  i  requisiti  di  ruralita'  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni»; 
        h) le sezioni unite della SC, disattendendo quello  che,  per
la verita', sembrava essere il senso della disposizione di legge  ora
ricordata riaffermarono, pero', con la pronuncia 21 agosto  2009,  n.
18565 (in Giust. civ., 2010, 6, I, 1431, sm, con nota di Cantone),  i
principi precedentemente enunciati, secondo i quali in  sostanza  non
poteva dirsi consentito, al giudice tributario,  di  disapplicare  il
classamento  catastale  di  un  fabbricato  per  affermarne  la   non
assoggettabilita' all'ici: «In tema di Ici, l'immobile che sia  stato
iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione
della  relativa  categoria  (A/6  o  D/10),  in   conseguenza   della
riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del dl  n.
557 del 1993,  conv.  con  l.  n.  133  del  1994,  non  e'  soggetto
all'imposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23-bis del  dl
n. 207 del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009, e dell'art. 2,  comma
1, lett. a), d.lgs n. 504 del 1992. Qualora l'immobile  sia  iscritto
in una diversa categoria catastale, sara' onere del contribuente, che
pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto  di  classamento,
restando, altrimenti, il fabbricato  medesimo  assoggettato  ad  Ici.
Allo  stesso  modo,  il   Comune   dovra'   impugnare   autonomamente
l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter
legittimamente   pretendere    l'assoggettamento    del    fabbricato
all'imposta».(1) 
        h) la legge 12 luglio 2011, n. 106, nel convertire  in  legge
il dl 13 maggio 2011, n. 70, inseri' nel testo del medesimo, dopo  il
comma 2 dell'art. 7, i seguenti, ulteriori commi: 
          «2-bis. Ai fini del riconoscimento  della  ruralita'  degli
immobili ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.
133, e  successive  modificazioni,  i  soggetti  interessati  possono
presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della
categoria catastale per l'attribuzione all'immobile  della  categoria
A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della  categoria  D/10
per  gli  immobili  rurali  ad  uso  strumentale.  Alla  domanda,  da
presentare  entro  il  30  settembre  2011,  deve   essere   allegata
un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale  il
richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via  continuativa  a
decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della
domanda, i requisiti di ruralita' dell'immobile  necessari  ai  sensi
del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  133  del  1994,  e  successive
modificazioni. 
          2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio,
previa verifica dell'esistenza dei  requisiti  di  ruralita'  di  cui
all'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre   1993,   n.   557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
e successive modificazioni, convalida la  certificazione  di  cui  al
comma 2-bis del presente articolo e  riconosce  l'attribuzione  della
categoria catastale richiesta. Qualora entro il  termine  di  cui  al
periodo  precedente  l'amministrazione   finanziaria   non   si   sia
pronunciata, il contribuente puo' assumere, in  via  provvisoria  per
ulteriori  dodici  mesi,  l'avvenuta  attribuzione  della   categoria
catastale   richiesta.   Qualora   tale   attribuzione   sia   negata
dall'amministrazione finanziaria  entro  il  20  novembre  2012,  con
provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al  pagamento  delle
imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate  in
misura  raddoppiata  rispetto  a  quelle  previste  dalla   normativa
vigente. 
          2-quater. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' applicative e  la  documentazione
necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al
comma 2-bis nonche' ai  fini  della  convalida  della  certificazione
medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di
accertamento,   da    parte    dell'Agenzia    del    territorio    e
dell'amministrazione comunale». 
        i) il comma 14-bis dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011,  n.
201 (comma inserito, in sede di conversione, dall'articolo  1,  comma
1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), dispose, poi, quanto segue: 
          «Le  domande  di  variazione  della   categoria   catastale
presentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  gli
effetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di
ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; 
        l) con lo stesso  d.l.  6  dicembre  2011,  n.  201,  furono,
contestualmente, abrogati sia il comma  1-bis  dell'articolo  23  del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma (supra ricordato sub g)
gia' inserito dalla legge di conversione  27  febbraio  2009,  n.  14
(abrogazione disposta dall'articolo 13, comma 14, lettera d),  che  i
commi (supra ricordati sub h) 2 bis, 2-ter e 2-quater gia'  inseriti,
nel testo dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, dalla legge  di
conversione  12  luglio  2011,  n.  106  (abrogazione,  quest'ultima,
disposta dall'art. 13, comma 14, lettera d- bis, inserita, nel  testo
del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, dall'articolo  1,  comma  1,  della
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214); 
        m) si arriva cosi'  al  comma  5-ter  (inserito  in  sede  di
conversione) dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102,  convertito
in legge, con modificazioni, con legge 28 ottobre 2013, n. 124, comma
che cosi' dispone: 
    «Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, deve intendersi  nel  senso  che  le  domande  di  variazione
catastale presentate ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento  dell'annotazione
negli  atti  catastali  producono  gli  effetti   previsti   per   il
riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo  9  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente  a  quello  di
presentazione della domanda»; 
        n) cercando di orizzontarsi nella selva normativa  apprestata
dal legislatore sembra che il filo (di Arianna)  debba  partire  (per
guanto,  almeno,  interessa  in  questa   sede)   dal   comma   1-bis
dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  comma
(supra  ricordato  e  trascritto  sub  i)  inserito  dalla  legge  di
conversione 27 febbraio 2009, n. 1; con  tale  disposizione,  secondo
cio' che pare alla Commissione, il legislatore, intervenendo  in  una
situazione nella quale la piu' recente giurisprudenza del  SC  aveva,
sostanzialmente, affermato il carattere vincolante, ai fini  fiscali,
del classamento catastale (giurisprudenza che si  trovava,  peraltro,
in linea con le riforme legislative della disciplina catastale  e  di
quella fiscale, pure supra ricordate, le quali ne avevano, per  cosi'
dire,  preparato  il  terreno),  intese,  di  contro,  sganciare   il
carattere  della   ruralita',   valevole   ai   fini   fiscali,   dal
corrispondente classamento catastale; 
        o) la giurisprudenza del SC, a sezioni unite, mise, pero', in
qualche modo, nel nulla la recente riforma legislativa,  riaffermando
(con la pronuncia 21 agosto 2009, n. 18.565, supra ricordata sub  h),
da  un  canto,  l'impossibilita',  per  il  giudice  tributario,   di
disapplicare, ai fini fiscali, il classamento catastale  del  bene  e
d'altro canto, al contempo, che solo un classamento rurale  (id  est:
un classamento rurale in A/6 o in D/10) consentisse il riconoscimento
della ruralita' ai fini fiscali; 
        p)  il  legislatore,  coi  commi  2-bis,  2-ter  e   2-quater
dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, inseriti dalla  legge  di
conversione 12 luglio 2011, n. 106 (vedili  supra,  sub  h),  sembro'
voler  aderire  al  criterio  della  corrispondenza   biunivoca   tra
ruralita' ai fini fiscali  e  corrispondente  classamento  catastale,
dettando una disciplina transitoria volta, appunto, a favorire, per i
fabbricati  ontologicamente  rurali,  l'acquisto  del  corrispondente
classamento;  e'  importante  notare  che  i  tre  commi  de   quibus
disegnavano un procedimento amministrativo e un sistema di  efficacia
provvisoria  degli  atti  del  tutto  ragionevole   ed   equilibrato:
l'Amministrazione aveva un  ruolo  attivo  di  verifica  e  controllo
rispetto alle dichiarazioni  del  privato,  pur  essendo  soggetta  a
ristretti termini di intervento,  in  assenza  del  quale  scattavano
comunque,  sia  pure  provvisoriamente,  in  favore  del  dichiarante
privato, i benefici fiscali connessi alla qualita' dichiarata; 
        q) pochi mesi dopo, pero', il legislatore muto' orientamento:
con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione  in  legge  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, furono, infatti, disposte,  da
un canto, con la lettera d-bis del  comma  14  dell'articolo  13  del
decreto-legge  predetto,  l'abrogazione  dei  commi  2-bis,  2-ter  e
2-quater dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, dei quali si  e'
appena detto (supra, lettera i) e, d'altro canto, con il comma 14-bis
dello stesso articolo 13 (supra, lettera i): 
          I) la riapertura, fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto, dei termini di presentazione  delle
domande di variazione della categoria  catastale  gia'  previste  dal
comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70
(comma che, come si e' detto, veniva contestualmente abrogato); 
          II) la produzione, in riferimento alle predette domande  di
variazione della categoria  catastale,  degli  «effetti  previsti  in
relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',   fermo
restando il classamento  originario  degli  immobili  rurali  ad  uso
abitativo»; 
        r) puo', incidentalmente, notarsi come non sia facile  capire
il senso della riserva dettata dal legislatore con le  parole  «fermo
restando il classamento  originario  degli  immobili  rurali  ad  uso
abitativo»: se, con essa, si sia inteso affermare che,  solo  in  via
transitoria, ovvero prima della decisione in ordine alla  domanda  di
variazione catastale, il  classamento  degli  immobili  in  questione
debba rimanere quello originario, ci si potrebbe domandare per  quale
motivo la stessa riserva non  sia  stata  dichiarata  anche  per  gli
immobili ad uso non abitativo:  puo',  a  tal  proposito,  formularsi
l'ipotesi che, per quest'ultimo  tipo  di  immobili,  il  legislatore
abbia inteso che l'effetto immediato della domanda ricomprenda  anche
il  classamento  catastale,  oltre  che   il   trattamento   fiscale,
conclusione che pero' sembrerebbe rendere la norma irragionevole, non
potendosi pienamente comprendere la  ragione  di  questo  trattamento
differenziato; un'altra ipotesi e' che il legislatore abbia  disposto
nel senso che, per gli immobili rurali ad uso abitativo, l'originario
classamento debba, in ogni caso, rimanere fermo, al di la' dell'esito
della domanda di variazione catastale e, temporalmente,  anche  oltre
il  medesimo  esito;  questa  interpretazione  porta,  pero',  a   un
risultato paradossale, in quanto una domanda volta  ad  ottenere  una
variazione catastale che la stessa  legge  imporrebbe  di  respingere
determinerebbe l'effetto del riconoscimento, ai fini  fiscali,  della
ruralita';   ne'    si    capirebbe,    nell'ambito    dell'ipotetica
interpretazione di cui  trattasi,  quale  dovrebbe  essere,  dopo  la
decisione definitiva circa la domanda di variazione  catastale  (che,
in  ipotesi,  dovrebbe  essere,  necessariamente,  di  rigetto),   il
trattamento   fiscale   del   bene;   l'interpretazione   in    esame
comporterebbe, inoltre, la considerazione che il legislatore avrebbe,
ancora una volta, abbandonato il criterio,  sostenuto  dalle  sezioni
unite della Cassazione, della corrispondenza biunivoca fra  ruralita'
ai fini fiscali e classamento rurale nel catasto, e cio'  darebbe  la
stura a un'ulteriore serie di  interrogativi;  v'e'  ancora,  per  la
verita', un'altra ipotesi da formulare,  ovvero  che  il  legislatore
abbia, in  certo  modo,  voluto  preparare  l'introduzione  di  nuove
categorie  catastali,  costituite  dalle  originarie   categorie   A,
affiancate dalla annotazione della  ruralita';  questa  possibilita',
aperta, forse, dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito in legge con legge 26  febbraio  1994,  n.  133,  che
prevedeva, come supra ricordato sub d,  «il  censimento  di  tutti  i
fabbricati o porzioni di fabbricati rurali» e  la  «loro  iscrizione,
mantenendo tale qualificazione, nel ...  "catasto  dei  fabbricati"»,
troverebbe, tra l'altro, una spiegazione e  una  giustificazione  nel
fatto che, attualmente, l'unica categoria catastale di abitazione per
la quale la caratteristica della  ruralita'  entra  nel  criterio  di
individuazione  della  categoria  stessa   e'   la   categoria   A/6,
caratterizzata, pero',  nel  suo  disciplinare,  da  una  particolare
modestia  abitativa  (non  si  dimentichi  che,  originariamente,   i
fabbricati rurali, non necessariamente cosi'  modesti,  non  potevano
essere iscritti nel catasto  urbano,  facendo  parte,  senza  rendita
autonoma, dei terreni iscritti  nel  catasto  dei  terreni);  non  si
possono, dunque, nascondere le difficolta' tecniche che incontrerebbe
l'iscrizione in categoria A/6 di un immobile  avente  caratteristiche
non modeste, finora non iscritto al catasto  dei  fabbricati  perche'
agricolo, e non si puo' escludere che il legislatore, sia pure  nelle
forme  incongrue  delle  quali  si  tratta,  abbia  inteso,  proprio,
superare, in qualche modo, le  difficolta'  in  questione  (evitando,
cosi',  di  percorrere  la  via  maestra  della  ridefinizione  della
categoria A/6 e dell'abbandono di un concetto  di  ruralita'  legato,
non solo a requisiti oggettivi del bene,  ma  anche  alle  condizioni
soggettive del proprietario; probabilmente, tra l'altro,  e'  da  qui
che nascono tutti i problemi ed e' qui che  occorrerebbe  cercare  la
chiave per la loro risoluzione: il classamento catastale e', per  sua
natura (economica e giuridico-tributaria) e per costruzione  (storica
e logica), fondato sulle caratteristiche obbiettive del  bene  e  non
puo' tollerare, se non a prezzo di un grave  vulnus  del  suo  stesso
principio fondante,  di  dipendere  da  considerazioni  attinenti  al
soggetto proprietario; dunque, se il legislatore  intende  (rimanendo
sulla scia delle sezioni unite) utilizzare il  catasto  ai  fini  del
riconoscimento  della  ruralita',  dovrebbe,  anzitutto,  dettare  un
disciplinare del "fabbricato  rurale"  legato,  esclusivamente,  alle
caratteristiche  obbiettive  di   esso,   fornendo,   tuttavia,   una
definizione  diversa  e  assai  piu'   ampia   di   quella   dettata,
attualmente, per la categoria A/6; nulla vieterebbe,  del  resto,  de
jure condendo, che, ai fini dell'ottenimento di determinati  benefici
fiscali, siano richiesti, congiuntamente, sia il  classamento  rurale
del bene, quale condizione oggettiva, che  l'attitudine  rustica  del
proprietario, quale condizione soggettiva, sia pure da  riscontrarsi,
a sua volta, attraverso criteri oggettivi); 
        s)  col  comma  5-ter  (inserito  in  sede  di   conversione)
dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con
modificazioni, con legge 28  ottobre  2013,  n.  124,  si  stabilisce
infine: 
          I)  che  la  produzione  degli  effetti  previsti  per   il
riconoscimento del requisito di  ruralita'  di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge  30  dicembre  1993,  si  compia   con   «l'inserimento
dell'annotazione (della domanda di variazione) negli atti catastali»; 
          II) che tali effetti si producano «a decorrere  dal  quinto
anno antecedente a quello di presentazione della domanda». 
    9) E pacifico, tra le  parti,  che  la  contribuente  abbia,  nei
termini  di  legge  (e,  precisamente,  nei  termini  originariamente
previsti), proposto la domanda di variazione catastale degli immobili
che sono oggetto del presente giudizio, e cio' al fine di ottenere il
riconoscimento della ruralita' degli stessi. 
    10)  Non  e'  dubbio,  quindi,  che,   in   qualunque   modo   si
interpretino, per altri versi, le disposizioni di legge  vigenti,  la
contribuente ora  convenuta  in  appello  dovrebbe,  allo  stato,  in
riferimento al 2006, anno che rientra nel quinquennio precedente alla
presentazione della domanda, poter usufruire dell'esenzione  dall'ici
concessale dal combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni,  e
dell'art. 2, comma  5-ter,  del  d.l.  31  agosto  2013,  n.  102,  e
successive modificazioni; l'appello del Comune, il quale, nel merito,
sostiene invece che non ricorrano  le  condizioni  sostanziali  della
ruralita' degli immobili in questione, dovrebbe, quindi,  essere,  de
plano, respinto (anche in applicazione dello jus superveniens), senza
che la Commissione possa, neanche, entrare nel merito di tali difese,
le quali, pur non apparendo, allo stato, infondate  nel  merito,  non
potrebbero,  comunque,  impedire  la  realizzazione   degli   effetti
espressamente e incondizionatamente previsti dalla legge.(2) 
    11)  La  Commissione  dubita,   in   riferimento   ai   parametri
costituzionali degli articoli 3, 24 e 97  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale del combinato-disposto dell'articolo  13,
comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito
in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e
dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  102,
convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 dicembre 2011, n.
201, nella parte in cui tali disposizioni consentono al  contribuente
di ottenere, con un  semplice,  proprio  atto,  l'esenzione  dall'ICI
senza che l'Erario comunale possa,  davanti  al  giudice  tributario,
essere ammesso a sostenere e a  provare  l'assenza  delle  condizioni
sostanziali di  legge  alle  quali  dovrebbe  essere  subordinato  il
beneficio di cui trattasi; l'applicazione della disciplina della  cui
legittimita' costituzionale s.i dubita imporrebbe  alla  Commissione,
come gia' osservato sub 10, l'immediato rigetto dell'appello  mentre,
ove la questione di legittimita' costituzionale che la Commissione si
propone di' sollevare fosse accolta, dovrebbe  essere  dato  ingresso
alla  valutazione  della   concreta   ricorrenza   delle   condizioni
sostanziali  della  ruralita',   con   esperimento   della   relativa
istruttoria e possibile accoglimento, all'esito di essa, dell'appello
del Comune:  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  di  cui
trattasi  risulta,  pertanto,  senz'altro  rilevante  ai  fini  della
definizione della presente controversia. 
Sulla non manifesta  infondatezza  della  questione  che  si  intende
prospettare. 
    12) La questione alla quale si e' fatto, sopra,  riferimento  non
e',  a  parere  della  Commissione,  manifestamente   infondata:   va
anzitutto osservato, in proposito, che la  disciplina  in  esame  non
prevede, contrariamente a quella, abrogata, dettata dai commi  2-bis,
2-ter e 2- quater dell'art. 7 del d.l. 13 v 2011, n. 70, e successive
modificazioni, un termine, per l'Amministrazione finanziaria, per  la
decisione in ordine alla domanda di variazione  catastale;  ne'  essa
prevede che, dall'eventuale, riconosciuta infondatezza della  domanda
(anche, eventualmente, intesa nel senso sostanziale di domanda  volta
ad ottenere il  riconoscimento  delle  condizioni  della  ruralita'),
derivino, per il contribuente, indennita' di  mora  o  sanzioni;  non
esiste, dunque, in concreto, alcuna remora, per il contribuente, alla
proposizione  di  una  domanda  che  sia,  in  ipotesi,  radicalmente
infondata; a fronte di cio'  sarebbe,  a  parere  della  Commissione,
ragionevole che l'Erario  comunale  fosse,  quanto  meno,  ammesso  a
sostenere e a provare, davanti  al  giudice  tributario,  il  difetto
delle  condizioni  sostanziali  della   ruralita'   (nella   presente
fattispecie l'appellante, come  gia'  s'e'  accennato,  contesta,  in
concreto, che esse ricorrano, come  risulta  dalle  pagine  10  e  11
dell'appello, e tali difese non appaiono, per il  vero,  allo  stato,
infondate):   non   si   tratterebbe   neanche,   nel   caso,   della
disapplicazione di un atto amministrativo  ritenuto  illegittimo  dal
giudice, poiche' l'effetto giuridico dell'esenzione  dall'ici  nasce,
secondo la disciplina che la Commissione mette, qui, in  discussione,
automaticamente, incontestabilmente  e  a  tempo  indeterminato,  col
semplice atto di volonta' del privato, i cui effetti, previsti  dalla
legge, non possono essere, in nessun caso, impediti  dal  Comune;  e'
vero  che  il  Comune  potrebbe,  di  fatto,   adoperarsi   affinche'
l'Amministrazione finanziaria dello Stato non riconosca la ruralita',
tuttavia cio', pur potendo  consentire,  nel  futuro,  al  Comune  di
recuperare i tributi arretrati, non lo solleverebbe  dal  pregiudizio
del mancato incasso di essi nel  tempo,  di  solito  notevole,  della
definizione del procedimento  amministrativo;  e  comunque  anche  il
semplice ritardo imposto  a  un  soggetto  nell'accesso  alla  difesa
giurisdizionale, quando non limitato  a  tempi  assai  ristretti  (e,
comunque, definiti) e giustificato  dal  perseguimento  di  interessi
generali (come invece, per esempio, nel caso di Corte costituzionale,
13 luglio 2000, n. 276), si  porrebbe,  senz'altro,  a  parere  della
Commissione, in contrasto con l'articolo 24  della  Costituzione;  la
mancata possibilita', per il Comune, di difendersi nel  merito  dalla
pretesa del contribuente di avvalersi del beneficio appare, a  parere
della Commissione, del tutto irragionevole anche in riferimento  alla
posizione degli altri contribuenti (art. 3 della Costituzione) e, per
giunta, in  contrasto  con  il  principio  di  buona  amministrazione
dettato dall'articolo 97, comma 1,  della  stessa  Costituzione,  non
potendo trovare  giustificazione,  a  parere  della  Commissione,  la
posizione di impotenza in cui la legge ha posto l'Amministrazione  in
casi nei quali essa dovrebbe, invece, esercitare, secondo  le  regole
generali, la propria potesta' tributaria. 
    13) In definitiva, dunque, la Corte  ritiene  non  manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3, 24  e  97,  comma  10,  della
Costituzione, la  questione  della  legittimita'  costituzionale  del
combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni,  con
legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e  dell'art.  2,  comma  5-ter,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito  in  legge,  con  6
dicembre 2011, n. 201,  disposizioni  consentono  modificazioni,  con
legge nella parte in cui tali al contribuente  di  ottenere,  con  un
semplice, proprio atto,  l'esenzione  dall'ici,  senza  che  l'Erario
comunale possa, davanti  al  giudice  tributario,  essere  ammesso  a
sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge
alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi. 
    14)  Poiche'  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, esso, ex  art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va  sospeso,  mentre,  ai  sensi
della stessa norma, va disposta l'immediata trasmissione  degli  atti
alla  Corte  costituzionale  e  va  ordinato  che,   a   cura   della
Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa
e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
                               P.Q.M. 
 
     La Commissione tributaria regionale di Firenze, XVII Sezione; 
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita' costituzionale sopra illustrata; 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Sospende il presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti  in
causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso  in  Firenze,  nella  camera  di  consiglio  del  14
febbraio 2014. 
 
                   Il Presidente: Giulio de Simone 
 
______ 
     (1) A proposito della questione  che  e'  oggetto  del  presente
giudizio e al fine di comprendere compiutamente  la  ratio  decidendi
della pronuncia ora ricordata sembra utile riportare testualmente  il
seguente brano della sua motivazione: 
        «Il  piu'  recente  di  questi  interventi   legislativi   e'
rappresentato dai d.l.  n.  207  del  2008,  art.  23,  comma  1-bis,
convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, che recita: «Ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel  senso  che
non si considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche iscritte o
iscrivibili  nel  catasto  fabbricati,  per  le  quali  ricorrono   i
requisiti di ruralita' di cui all'articolo  9  del  decreto-legge  30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  1994,  n.  133,  e  successive  modificazioni».  La  norma,
mediante il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art.  1,  comma  2,  e'
dichiarata espressamente disposizione di interpretazione autentica ed
e'   quindi    applicabile    retroattivamente:    invero,    secondo
l'orientamento  gia'   espresso   da   queste   Sezioni   Unite,   la
qualificazione  di  una  disposizione  di   legge   come   norma   di
interpretazione autentica - al di la'  del  carattere  effettivamente
interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento  del
legislatore  di  imporre  un  determinato  significato  a  precedenti
disposizioni di pari grado, cosi' da far regolare dalla  nuova  norma
fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi
escludere,  in  applicazione  del  canone  ermeneutico   che   impone
all'interprete di attribuire un  senso  a  tutti  gli  enunciati  del
precetto legislativo, che la disposizione possa  essere  intesa  come
diretta ad imporre una determinata  disciplina  solo  per  il  futuro
(Cass. S.U. n. 9941 del 2009). Si tratta in ogni caso  di  una  norma
che ha effettivamente carattere interpretativo  intervenendo  su  una
materia oggetto di differenziati orientamenti interpretativi, sia  in
giurisprudenza che in dottrina, per  chiarire  definitivamente,  dopo
tante incertezze, che i fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI: e
lo  fa  colmando  una  lacuna  avvertita  da  tutti  gli  interpreti,
stabilendo cioe' un diretto  collegamento  tra  riconoscimento  della
ruralita' e normativa ICI,  definendo  il  senso  della  disposizione
fondamentale in materia  circa  il  concetto  di  fabbricate  il  cui
possesso e'  presupposto  dell'imposizione.  Alla  luce  di  siffatta
disposizione  non  puo'  piu'  essere   mantenuta   l'interpretazione
condivisa dal piu' recente orientamento di  questa  Corte  in  ordine
all'applicabilita' dell'ICI ai fabbricati rurali, secondo  il  quale,
in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito  della
ruralita' del fabbricato, ai  fini  del  trattamento  agevolato,  non
esclude  l'assoggettamento  del  medesimo  all'imposta,  ma   produce
effetti   solo   ai   fini   dell'accatastamento   e   dell'eventuale
attribuzione della rendita,  poiche'  l'iscrizione  nel  catasto  dei
fabbricati e l'attribuzione della rendita  costituiscono  presupposti
(contestabili unicamente  nei  confronti  dell'organo  preposto  alle
relative operazioni e non  nei  confronti  del  comune)  necessari  e
sufficienti al fini  dell'assoggettamento  dell'immobile  all'imposta
stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione  il  D.L.  30
dicembre 1993, n. 567, art. 9, (convertito in L. 26 febbraio 1994, n.
133) e le successive modifiche ed integrazioni di cui  al  d.P.R.  23
marzo 1998, n. 139, e al D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, (convertito in
L. 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito  sui  criteri  della
classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita,  ma  non
hanno determinato la non  assoggettabilita'  all'ICI  del  fabbricato
qualificato come rurale (Cass. n. 15321 del 2008, in  senso  conforme
Cass. n. 20532 del 2008). Tuttavia, lo jus  superveniens  in  qualche
misura  valorizza  la  scelta  esegetica   compiuta   dal   ricordato
orientamento   giurisprudenziale,   portando    l'attenzione    sulla
decisivita'   della   classificazione   catastale    come    elemento
determinante per escludere (o per affermare)  l'assoggettabilita'  ad
ICI  di  un  fabbricato.  La  norma  interpretativa   sostanzialmente
conferma   che   la   ruralita'   del   fabbricato   direttamente   e
immediatamente  rileva  ai  fini   della   relativa   classificazione
catastale,  ma  ricollega   a   questa   conseguita   classificazione
l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come)  rurale
dalla (stessa) nozione di fabbricato imponibile  (ai  fini  ICI):  le
disposizioni di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (convertito dalla
L. n. 133 del 1994), e successive modificazioni, giocano, quindi,  il
loro ruolo, peraltro in perfetta coerenza con la ratio e persino  con
lo stesso titolo assegnato alla norma  dal  legislatore  (Istituzione
del  catasto  fabbricati),  nella  determinazione   della   categoria
catastale  nella  quale  il  fabbricato  e'  classificabile,  con  la
conseguenza che il fabbricato che sia stato classificato rurale,  con
attribuzione  della  relativa  categoria,  perche'  in  possesso  dei
requisiti indicati  dalla  richiamata  norma,  sara'  automaticamente
escluso dall'area di imponibilita' ai fini  ICI,  per  effetto  della
disposizione di interpretazione autentica piu' volte ricordata. 
     Cio'  significa   che,   qualora   un   fabbricato   sia   stato
catastalmente classificato come rurale (categoria A/6 per  le  unita'
abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attivita'
agricole),  resta  precluso  ogni  accertamento,  in  funzione  della
pretesa assoggettabilita' ad ICI del fabbricato in questione, che non
sia connesso ad  una  specifica  impugnazione  della  classificazione
catastale riconosciuta nei riguardi dell'amministrazione  competente:
allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il fabbricato  non  sia
stato catastalmente classificato come  rurale,  il  proprietario  che
ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come
tale, non avra' altra strada che impugnare la classificazione operata
al fine di ottenerne la relativa variazione. 
    L'accertamento  dei  predetti  requisiti  in  difformita'   della
attribuita   categoria   catastale   non   puo',   tuttavia,   essere
incidentalmente  compiuto  dal  giudice  tributario  che  sia   stato
investito  della  domanda  di  rimborso   dell'ICI   da   parte   del
contribuente. Il classamento,  infatti,  e',  rispetto  alla  pretesa
tributaria concretamente opposta, l'atto presupposto e in ragione del
carattere impugnatorio del processo  tributario,  avente  un  oggetto
circoscritto agli atti che scandiscono le  varie  fasi  del  rapporto
d'imposta, e nel quale il potere di disapplicazione  del  giudice  e'
limitato ai regolamenti ed agli  atti  amministrativi  generali,  ...
legittimati  a  contraddire  in  merito   all'impugnativa   dell'atto
presupposto  (possono  essere)  unicamente  gli  organi  che  l'hanno
adottato, ossia (prima l'UTE, ora) l'Agenzia del Territorio (Cass. n.
6386 del 2006; 15449 del 2008). Tra la controversia relativa  all'ICI
e  quella  relativa   al   classamento   vi   e'   un   rapporto   di
pregiudizialita',  che  esclude  il  «litisconsorzio  necessario  fra
l'Agenzia  del  territorio  ed   il   Comune,   privo   di   autonoma
legittimazione  nella  causa  relativa  alla  rendita  catastale,  il
provvedimento  di  attribuzione  della  quale,  una  volta   divenuto
definitivo,  vincola  non  solo  il  contribuente,  ma  anche  l'ente
impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente  sulla  base  di
quella rendita, costituente il presupposto  di  fatto  necessario  ed
insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la  legge  a  tale
dato commisura" (Cass. n. 9203 del 2007; 25278  del  2008;  v.  anche
Cass. n. 6386 e 26380 del 2006). Per i  fabbricati  non  iscritti  in
catasto,  invece,  l'accertamento   della   ruralita'   puo'   essere
direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia  investito
dalla pretesa del contribuente di  conseguire  il  rimborso  dell'ICI
pagata per il fabbricato al quale ritenga  spetti  il  riconoscimento
come fabbricato  rurale:  in  questo  caso,  trattandosi  di  domanda
fondata  su  una  pretesa  esenzione   dall'imposta,   spettera'   al
contribuente dimostrare la sussistenza  dei  requisiti  indicati  nel
D.L. n. 557 del 1993, art.  9,  commi  3  e  3-bis.  Tra  i  predetti
requisiti,  per  quanto  concerne  gli  immobili  strumentali,   deve
escludersi la necessita' dell'identita' soggettiva del  titolare  del
diritto  sul  fabbricato  e  del  titolare  del  diritto  sul   fondo
asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art.  9,  comma  3-bis,
non solo non indica, diversamente da quanto  fa  il  comma  3,  della
medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra  le
condizioni elencate, la necessita' che chi utilizzi il fabbricato sia
anche proprietario (o titolare di  altro  diritto)  sul  terreno  per
esigenze connesse all'attivita'  agricola  svolta,  ma  espressamente
prevede il carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o
i   loro   consorzi,   svolgono    attivita'    di    "manipolazione,
trasformazione, conservazione, valorizzazione  o  commercializzazione
dei prodotti  agricoli  conferiti  dai  soci.  Pertanto  deve  essere
affermato il seguente  principio  di  diritto:  in  tema  di  imposta
comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto  nel
catasto fabbricati come rurale,  con  l'attribuzione  della  relativa
categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta  ricorrenza
dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L.
n.  133  del  1994,  e  successive  modificazioni,  non  e'  soggetto
all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008,
art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del
2009, e del d.lgs n. 504  del  1992,  art.  2,  comma  1,  lett.  a).
L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria  catastale  deve
essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la  non
soggezione all'imposta per  la  ritenuta  ruralita'  del  fabbricato,
restando altrimenti quest'ultimo assoggettato  ad  ICI:  allo  stesso
modo  il  Comune  dovra'  impugnare  l'attribuzione  della  categoria
catastale A/6 o D/10 al  fine  di  potere  legittimamente  pretendere
l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per  i  fabbricati  non
iscritti in catasto  l'assoggettamento  all'imposta  e'  condizionato
all'accertamento  positivamente  concluso   della   sussistenza   dei
requisiti  per  il  riconoscimento  della  ruralita'  del  fabbricato
previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni
che puo' essere  condotto  dal  giudice  tributario  investito  dalla
domanda di  rimborso  proposta  dal  contribuente,  sul  quale  grava
l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i
predetti  requisiti,  per  gli  immobili  strumentali,   non   rileva
l'identita' tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo
la  ruralita'  essere  riconosciuta   anche   agli   immobili   delle
cooperative che svolgono attivita' di manipolazione,  trasformazione,
conservazione,  valorizzazione  o  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli conferiti dai  soci.  Nel  caso  di  specie,  l'applicazione
dell'enunciato principio conduce al rigetto  del  ricorso  in  quanto
l'immobile in  questione  risulta  pacificamente  classificato  nella
categoria D/8  e  la  societa'  cooperativa  non  ha  impugnato  tale
classificazione, nei confronti dell'Agenzia del Territorio,  al  fine
di ottenerne la variazione in D/10, dimostrando, come in questa  sede
pretenderebbe  di  dimostrare,  che  il  fabbricato  de  quo  e'   un
fabbricato strumentale alle attivita' agricole  cui  dapprima  si  e'
fatto riferimento. Restano cosi' assorbiti gli  ulteriori  motivi  di
ricorso, funzionali  a  censurare  la  sentenza  impugnata  sotto  il
profilo del mancato accertamento della ruralita'  del  fabbricato.  A
questo punto deve  essere  precisata  l'irrilevanza,  ai  fini  della
definizione del presente giudizio, della  questione  di  legittimita'
costituzionale della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma  4,  sollevata
dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia - Romagna, Sede di
Parma,  con  ordinanza  del  12  marzo  2008,  e  dalla   Commissione
Tributaria Provinciale di Chieti, con ordinanza del 27  maggio  2006:
questione risolta positivamente, nel  senso  della  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale della  denunciata  disposizione,  dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 227 del 14 luglio 2009  (udienza
7 luglio  2009).  Lo  stesso  giudice  delle  leggi,  confermando  il
carattere di interpretazione autentica della norma di cui. al D.L. n.
207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, afferma che  questa  disposizione
non incide direttamente  sulla  questione  oggetto  del  giudizio  di
costituzionalita', ne' consente  una  diversa  interpretazione  della
norma sospettata di illegittimita', alla quale non puo'  darsi  altro
significato che quello di impedire il recupero di un tributo  il  cui
pagamento  non  era  dovuto.  E  in  cio'  sta  la  ragione  evidente
dell'irrilevanza   della   norma    censurata    di    illegittimita'
costituzionale  nel  presente  giudizio:  poiche'  lo   scopo   della
disposizione di cui alla L. n. 244 del 2007, art.  2,  comma  4,  e',
appunto, quello di Impedire il rimborso di un tributo non dovuto,  il
che ne determina la illegittimita' costituzionale secondo il ribadito
orientamento del giudice delle leggi, occorre,  perche'  la  medesima
norma rilevi, che sussistano in concreto le condizioni per  le  quali
il tributo non sia dovuto. Il che, per le  motivazioni  esposte,  nel
caso di specie non e', non spettando alla ricorrente  cooperativa  il
rimborso  richiesto,  stante   la   non   impugnata   classificazione
catastale, la quale non  ha  riconosciuto  il  carattere  rurale  del
fabbricato per cui e' causa. 
     (2) Sul punto cfr anche Cassazione civile, sez. VI,  10  gennaio
2014, n. 422, ove si legge, fra l'altro,  quanto  segue:  «..dopo  la
pronuncia della sentenza gravata e' stato emanato il d.l.  13  maggio
2011, n. 70, (convertito con la L. n. 106 del 2011), il cui  art.  7,
comma  2-bis,  ai  fini  del  riconoscimento  della  ruralita'  degli
immobili, conferiva ai contribuenti la facolta',  esercitabile  entro
30 settembre 2011,  di  presentare  all'Agenzia  del  territorio  una
domanda di variazione della categoria  catastale  per  l'attribuzione
delle categorie A/6 o D/10 (a seconda della destinazione, abitativa o
strumentale,  dell'immobile)  sulla  base  di   un'autocertificazione
attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralita' D.L.  n.
577 del 1993, art. 9, «in via continuativa  a  decorrere  dal  quinto
anno  antecedente  a  quello  di  presentazione  della  domanda».  Il
successivo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, (convertito con la L. n. 214
del 2011) ha poi previsto, all'art. 13, comma 14-bis, che le  domande
di variazione di cui al suddetto dl n. 70 del 2011, producessero «gli
effetti previsti in relazione al riconoscimento del  requisito  della
ruralita' fermo restando il classamento originario degli immobile  ad
uso abitativo», se presentate, anche dopo  la  scadenza  del  termine
originariamente previsto, entro la data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione dello stesso d.l. n. 201  del  2011.  Infine  il
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, (convertito con la L. n. 124  del  2013)
ha previsto, all'art. 2, comma 5-ter, che il suddetto D.L. n. 201 del
2011, art. 13, comma  14-bis,  debba  intendersi  nel  senso  che  le
domande di variazione catastale presentate ai sensi del  d.l.  n.  70
del 2011, art. 7, comma 2-bis, e l'inserimento dell'annotazione negli
atti catastali producono gli effetti previsti per  il  riconoscimento
del requisito di ruralita' «a decorrere dal quinto anno antecedente a
quello di presentazione della domanda». Lo  jus  superveniens  recato
dal corpo di  disposizioni  sopra  riportato  assegna  dunque  valore
retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali  a  seguito
della domanda di cui al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, per
il periodo fino al quinto anno  antecedente  la  presentazione  della
domanda stessa. Considerato che la domanda dl n. 70 del 2011, ex art.
7, comma 2-bis, non puo' in nessun caso risalire ad un  anno  diverso
dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in  vigore
del dl n. 70 del 2011, quanto la data di entrata in vigore  della  L.
n. 214 del  2011,  di  conversione  del  dl  n.  201  del  2011),  il
quinquennio coperto dall'efficacia retroattiva dell'annotazione negli
atti catastali della variazione  conseguente  alla  presentazione  di
detta domanda e' costituito dagli anni.  2006,  2007,  2008,  2009  e
1010. Pertanto, per il principio che lo jus superveniens si impone in
ogni stato e grado del giudizio, nel caso  in  cui  la  contribuente,
dopo la pronuncia della sentenza gravata, abbia presentato domanda dl
n. 70 del 2011, ex art. 7, comma  2-bis,  la  conseguente  variazione
catastale potrebbe risultare rilevante ai fini della debenza dell'ICI
per l'anno al quale si riferisce l'impugnato avviso  di  accertamento
(2007). Gli accertamenti di  fatto  relativi  alla  presentazione  di
detta domanda, alla relativa data, all'accoglimento della stessa  con
l'annotazione della conseguente variazione catastale sono preclusi in
questa sede di legittimita' (nella  quale,  peraltro,  la  produzione
documentale  effettuata  al  riguardo  dalla   contro-ricorrente   va
giudicata inammissibile ai sensi dell'art. 372 cpc) e pertanto,  alla
cassazione della sentenza gravata, deve seguire,  in  conformita'  ai
principi giurisprudenziali gia' richiamati nella relazione, il rinvio
al giudice territoriale, che regolera' anche le spese del giudizio di
legittimita'».