N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2014
Ordinanza del 16 aprile 2014 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Toscana sul ricorso proposto da Comune di Castelnuovo Berardegna contro Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Bardento & C. Sas. Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per i fabbricati rurali - Facolta' del contribuente di ottenerla mediante la semplice domanda di variazione catastale di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, con decorrenza retroattiva dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa - Omessa previsione della possibilita' per l'Erario comunale di essere ammesso a sostenere e provare, davanti al giudice tributario, l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali il beneficio dovrebbe essere subordinato - Irragionevole automaticita' e incontestabilita' degli effetti dell'atto di volonta' del privato - Compressione del diritto del Comune alla difesa giurisdizionale - Irragionevolezza anche in riferimento alla posizione degli altri contribuenti - Contrasto con il principio di buona amministrazione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 14-bis, in combinato disposto con l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. - Costituzione, artt. 3, 24 e 97, primo comma.(GU n.35 del 20-8-2014 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE - XVII Sezione Composta dai Signori: Giulio de Simone, Presidente, Alessandro Turco, giudice, relatore, Maria Cannizzaro, giudice. Riunita in Camera di consiglio, pronuncia la presente ordinanza. Nella causa iscritta al n. 2155 del ruolo generale dell'anno 2012, promossa, in grado d'appello, da Comune di Castelnuovo Berardenga, elettivamente domiciliato presso le persone e lo studio (Cava Comm. Associati, Via Carducci, 65, San Giuliano Terme) del Rag. Cesare Cava e della Dott.ssa Silvia Fossati, che lo rappresentano e difendono, appellante avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena n. 32/1/12, Contro Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento & C. Sas, Via de' Pucci, n. 6, Firenze; rappresentata e difesa dal Dott. Sandro Quagliotti e dal Dott. Gian Paolo Tanganelli, convenuto in appello, causa avente ad oggetto: impugnazione dell'avviso di accertamento n. 1382 ici 2006. La Commissione, letti gli atti; uditi i difensori delle parti, i quali si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti; Osserva Cenni allo svolgimento del processo. 1) La Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento & C. Sas impugno' l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Castelnuovo Berardenga le aveva contestato, in riferimento a sei fabbricati posti nel Comune di Castelnuovo Berardenga, dei quali due iscritti al catasto dei fabbricati in Categoria D/1 ('Opifici'), tre in categoria A/3 ('Abitazioni di tipo economico') e, il sesto, in categoria C/2 ('magazzini e locali di deposito'), oltre alla mancata dichiarazione ai fini dell'ici, anche l'omesso versamento, per l'anno 2006, dell'ici medesima. La societa' ricorrente eccepi', in particolare, che il tributo non fosse dovuto in quanto gli immobili di cui all'avviso di accertamento erano da considerarsi fabbricati rurali e, in quanto tali, esenti dal tributo anche in base alla norma interpretativa dettata dall'art. 23, comma 1- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge con legge 27 febbraio 2009, n. 14. 2) Costituitosi in giudizio il Comune contrasto', in fatto e in diritto, l'impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto. 3) Con sentenza pronunciata il 14 dicembre 2011, depositata il 15 febbraio 2012, numero 32/1/12, la Commissione tributaria provinciale di Siena accolse il ricorso. 4) A sostegno della decisione la Commissione di primo grado osservo', in particolare, che «le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita'... non si considerano fabbricati e sono dunque esenti (occorre, qui, leggere, come risulta dallo sviluppo del ragionamento: "escluse") dall'ici ...; l'esclusione della fattispecie implica, come logica conseguenza, l'impossibilita' di poter essere catalogato come 'esenzione', che presuppone l'assoggettabilita' teorica al tributo ...; da cio' deriva l'infondatezza della teoria del comune e le sue strette conseguenze, come la eccepita mancanza della dichiarazione da parte del contribuente per poter usufruire della esenzione»; in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge 13 v 2011, n. 70, convertito in legge con legge 12 luglio 2011, n. 106, vi era la possibilita' di presentare domanda di variazione catastale per ottenere, in presenza dei requisiti specifici di legge, il riconoscimento della ruralita'; il legislatore aveva, dunque, preso atto, in sostanza, «della necessita' di adattare la situazione effettiva dei fabbricati rurali alle categorie ad hoc individuate»; occorreva, dunque, per dirimere la controversia, avere riguardo, per l'appunto, alla presenza dei requisiti specifici di legge, piu' che alla categoria catastale nella quale, di fatto, era inquadrato il bene. 5) Con atto d'appello depositato il 24 ottobre 2012 il Comune di Castelnuovo Berardenga impugno' la sentenza sopra ricordata, della quale chiese la integrale riforma. 6) Costituitasi in giudizio la Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento & C. Sas contrasto' l'impugnazione avversaria in fatto e in diritto, sostenendo, in particolare, che: a) il Comune, nelle sue difese, era, anzitutto, caduto nell'equivoco di considerare come fattispecie di esenzione dall'ici quella che il legislatore aveva, invece, espressamente qualificato come fattispecie di esclusione dall'ici: l'articolo 2, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 30 xii 1992, n. 504 (istitutivo dell'ici), non prevedeva, infatti, i fabbricati rurali tra quelli soggetti al tributo, con la conseguenza che era irrilevante il fatto che il successivo articolo 7 del medesimo decreto legislativo non avesse previsto l'esenzione dall'imposta degli stessi fabbricati; b) gli immobili dei quali si contende erano, quindi sempre stati esclusi, perche' rurali, dalla normativa ici; «con la dichiarazione Ici del 1993 ... il contribuente ha informato il Comune dell'esistenza di questi immobili e da quel momento l'Ente impositore avrebbe potuto eccepire la loro non ruralita'; del resto, adottando il ragionamento dell'Ente impositore per un qualsiasi altro tributo, ad esempio l'iva, ne conseguirebbe l'aberrante necessita' dell'obbligo di presentare la dichiarazione iva per ogni operazione esclusa, al solo fine di dimostrare all'erario di quelle operazioni economiche sono escluse da iva!»; c) la sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte 7 luglio 2009, numero 18.565, piu' volte invocata dal Comune nel suo atto d'appello, non aveva, in realta', affermato principi favorevoli alle tesi comunali ed anzi poteva essere utilmente invocata a sostegno delle tesi della contribuente. 7) All'udienza del 21 novembre 2013 la Commissione, udite le parti, si e' riservata di provvedere. Sulla rilevanza della questione che si intende prospettare. 8) E', previamente, opportuna una ricognizione della disciplina normativa e della giurisprudenza riguardanti la materia che e' oggetto del giudizio, anche in riferimento all'evoluzione che le medesime hanno subito di recente: a) l'art. l del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, e' del seguente tenore: «Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa». b) lo stesso decreto legislativo specifica poi, all'art. 2, comma 1, che, «ai fini dell'imposta di cui all'art. 1..., per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza ...»; c) la nozione di fabbricato di cui sopra doveva essere letta, al momento in cui l'ici fu istituita, in relazione a quanto era previsto dagli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero 652, convertito in legge con legge 11 agosto 1939, n. 1249, secondo il quale, nel disciplinare la costituzione del nuovo catasto edilizio urbano, doveva prevedersi che in esso fossero censiti come immobili urbani i fabbricati "diversi dai fabbricati rurali" mentre questi ultimi, poiche' non produttivi di reddito autonomo, andavano iscritti, unitamente all'area sulla quale insistevano, "nel catasto dei terreni"; conseguentemente, all'epoca dell'istituzione dell'ici, i fabbricati rurali, non essendo iscritti nel "catasto edilizio urbano", non erano assoggettabili a tassazione; d) tale assetto venne a mutare con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge con legge 26 febbraio 1994, n. 133: infatti, «al fine di realizzare un inventario completo e uniforme del patrimonio edilizio», la norma previde «il censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumera' la denominazione di "catasto dei fabbricati"»; il comma 3 dell'articolo in esame previde poi che, per il riconoscimento della "ruralita'" ai fini fiscali, dovessero ricorrere alcune condizioni, relative, in particolare, all'esistenza di una connessione, anche soggettiva, tra l'abitazione nel fabbricato rurale e le esigenze di coltivazione del fondo rustico; e) il comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispose, successivamente, quanto segue: «156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente ...»; f) l'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 ('Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre '1996, n. 662') statui' che «le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attivita' agrituristiche -venissero - censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche - fossero - tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale - erano state - originariamente costruite»; g) con il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, fu stabilito quanto segue: «1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni»; h) le sezioni unite della SC, disattendendo quello che, per la verita', sembrava essere il senso della disposizione di legge ora ricordata riaffermarono, pero', con la pronuncia 21 agosto 2009, n. 18565 (in Giust. civ., 2010, 6, I, 1431, sm, con nota di Cantone), i principi precedentemente enunciati, secondo i quali in sostanza non poteva dirsi consentito, al giudice tributario, di disapplicare il classamento catastale di un fabbricato per affermarne la non assoggettabilita' all'ici: «In tema di Ici, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del dl n. 557 del 1993, conv. con l. n. 133 del 1994, non e' soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23-bis del dl n. 207 del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009, e dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs n. 504 del 1992. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sara' onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad Ici. Allo stesso modo, il Comune dovra' impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta».(1) h) la legge 12 luglio 2011, n. 106, nel convertire in legge il dl 13 maggio 2011, n. 70, inseri' nel testo del medesimo, dopo il comma 2 dell'art. 7, i seguenti, ulteriori commi: «2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni. 2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente puo' assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente. 2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonche' ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale». i) il comma 14-bis dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (comma inserito, in sede di conversione, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), dispose, poi, quanto segue: «Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; l) con lo stesso d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, furono, contestualmente, abrogati sia il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma (supra ricordato sub g) gia' inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (abrogazione disposta dall'articolo 13, comma 14, lettera d), che i commi (supra ricordati sub h) 2 bis, 2-ter e 2-quater gia' inseriti, nel testo dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (abrogazione, quest'ultima, disposta dall'art. 13, comma 14, lettera d- bis, inserita, nel testo del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214); m) si arriva cosi' al comma 5-ter (inserito in sede di conversione) dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 ottobre 2013, n. 124, comma che cosi' dispone: «Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»; n) cercando di orizzontarsi nella selva normativa apprestata dal legislatore sembra che il filo (di Arianna) debba partire (per guanto, almeno, interessa in questa sede) dal comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma (supra ricordato e trascritto sub i) inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 1; con tale disposizione, secondo cio' che pare alla Commissione, il legislatore, intervenendo in una situazione nella quale la piu' recente giurisprudenza del SC aveva, sostanzialmente, affermato il carattere vincolante, ai fini fiscali, del classamento catastale (giurisprudenza che si trovava, peraltro, in linea con le riforme legislative della disciplina catastale e di quella fiscale, pure supra ricordate, le quali ne avevano, per cosi' dire, preparato il terreno), intese, di contro, sganciare il carattere della ruralita', valevole ai fini fiscali, dal corrispondente classamento catastale; o) la giurisprudenza del SC, a sezioni unite, mise, pero', in qualche modo, nel nulla la recente riforma legislativa, riaffermando (con la pronuncia 21 agosto 2009, n. 18.565, supra ricordata sub h), da un canto, l'impossibilita', per il giudice tributario, di disapplicare, ai fini fiscali, il classamento catastale del bene e d'altro canto, al contempo, che solo un classamento rurale (id est: un classamento rurale in A/6 o in D/10) consentisse il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali; p) il legislatore, coi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, inseriti dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (vedili supra, sub h), sembro' voler aderire al criterio della corrispondenza biunivoca tra ruralita' ai fini fiscali e corrispondente classamento catastale, dettando una disciplina transitoria volta, appunto, a favorire, per i fabbricati ontologicamente rurali, l'acquisto del corrispondente classamento; e' importante notare che i tre commi de quibus disegnavano un procedimento amministrativo e un sistema di efficacia provvisoria degli atti del tutto ragionevole ed equilibrato: l'Amministrazione aveva un ruolo attivo di verifica e controllo rispetto alle dichiarazioni del privato, pur essendo soggetta a ristretti termini di intervento, in assenza del quale scattavano comunque, sia pure provvisoriamente, in favore del dichiarante privato, i benefici fiscali connessi alla qualita' dichiarata; q) pochi mesi dopo, pero', il legislatore muto' orientamento: con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, furono, infatti, disposte, da un canto, con la lettera d-bis del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge predetto, l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, dei quali si e' appena detto (supra, lettera i) e, d'altro canto, con il comma 14-bis dello stesso articolo 13 (supra, lettera i): I) la riapertura, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dei termini di presentazione delle domande di variazione della categoria catastale gia' previste dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (comma che, come si e' detto, veniva contestualmente abrogato); II) la produzione, in riferimento alle predette domande di variazione della categoria catastale, degli «effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; r) puo', incidentalmente, notarsi come non sia facile capire il senso della riserva dettata dal legislatore con le parole «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»: se, con essa, si sia inteso affermare che, solo in via transitoria, ovvero prima della decisione in ordine alla domanda di variazione catastale, il classamento degli immobili in questione debba rimanere quello originario, ci si potrebbe domandare per quale motivo la stessa riserva non sia stata dichiarata anche per gli immobili ad uso non abitativo: puo', a tal proposito, formularsi l'ipotesi che, per quest'ultimo tipo di immobili, il legislatore abbia inteso che l'effetto immediato della domanda ricomprenda anche il classamento catastale, oltre che il trattamento fiscale, conclusione che pero' sembrerebbe rendere la norma irragionevole, non potendosi pienamente comprendere la ragione di questo trattamento differenziato; un'altra ipotesi e' che il legislatore abbia disposto nel senso che, per gli immobili rurali ad uso abitativo, l'originario classamento debba, in ogni caso, rimanere fermo, al di la' dell'esito della domanda di variazione catastale e, temporalmente, anche oltre il medesimo esito; questa interpretazione porta, pero', a un risultato paradossale, in quanto una domanda volta ad ottenere una variazione catastale che la stessa legge imporrebbe di respingere determinerebbe l'effetto del riconoscimento, ai fini fiscali, della ruralita'; ne' si capirebbe, nell'ambito dell'ipotetica interpretazione di cui trattasi, quale dovrebbe essere, dopo la decisione definitiva circa la domanda di variazione catastale (che, in ipotesi, dovrebbe essere, necessariamente, di rigetto), il trattamento fiscale del bene; l'interpretazione in esame comporterebbe, inoltre, la considerazione che il legislatore avrebbe, ancora una volta, abbandonato il criterio, sostenuto dalle sezioni unite della Cassazione, della corrispondenza biunivoca fra ruralita' ai fini fiscali e classamento rurale nel catasto, e cio' darebbe la stura a un'ulteriore serie di interrogativi; v'e' ancora, per la verita', un'altra ipotesi da formulare, ovvero che il legislatore abbia, in certo modo, voluto preparare l'introduzione di nuove categorie catastali, costituite dalle originarie categorie A, affiancate dalla annotazione della ruralita'; questa possibilita', aperta, forse, dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge con legge 26 febbraio 1994, n. 133, che prevedeva, come supra ricordato sub d, «il censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali» e la «loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel ... "catasto dei fabbricati"», troverebbe, tra l'altro, una spiegazione e una giustificazione nel fatto che, attualmente, l'unica categoria catastale di abitazione per la quale la caratteristica della ruralita' entra nel criterio di individuazione della categoria stessa e' la categoria A/6, caratterizzata, pero', nel suo disciplinare, da una particolare modestia abitativa (non si dimentichi che, originariamente, i fabbricati rurali, non necessariamente cosi' modesti, non potevano essere iscritti nel catasto urbano, facendo parte, senza rendita autonoma, dei terreni iscritti nel catasto dei terreni); non si possono, dunque, nascondere le difficolta' tecniche che incontrerebbe l'iscrizione in categoria A/6 di un immobile avente caratteristiche non modeste, finora non iscritto al catasto dei fabbricati perche' agricolo, e non si puo' escludere che il legislatore, sia pure nelle forme incongrue delle quali si tratta, abbia inteso, proprio, superare, in qualche modo, le difficolta' in questione (evitando, cosi', di percorrere la via maestra della ridefinizione della categoria A/6 e dell'abbandono di un concetto di ruralita' legato, non solo a requisiti oggettivi del bene, ma anche alle condizioni soggettive del proprietario; probabilmente, tra l'altro, e' da qui che nascono tutti i problemi ed e' qui che occorrerebbe cercare la chiave per la loro risoluzione: il classamento catastale e', per sua natura (economica e giuridico-tributaria) e per costruzione (storica e logica), fondato sulle caratteristiche obbiettive del bene e non puo' tollerare, se non a prezzo di un grave vulnus del suo stesso principio fondante, di dipendere da considerazioni attinenti al soggetto proprietario; dunque, se il legislatore intende (rimanendo sulla scia delle sezioni unite) utilizzare il catasto ai fini del riconoscimento della ruralita', dovrebbe, anzitutto, dettare un disciplinare del "fabbricato rurale" legato, esclusivamente, alle caratteristiche obbiettive di esso, fornendo, tuttavia, una definizione diversa e assai piu' ampia di quella dettata, attualmente, per la categoria A/6; nulla vieterebbe, del resto, de jure condendo, che, ai fini dell'ottenimento di determinati benefici fiscali, siano richiesti, congiuntamente, sia il classamento rurale del bene, quale condizione oggettiva, che l'attitudine rustica del proprietario, quale condizione soggettiva, sia pure da riscontrarsi, a sua volta, attraverso criteri oggettivi); s) col comma 5-ter (inserito in sede di conversione) dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 ottobre 2013, n. 124, si stabilisce infine: I) che la produzione degli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, si compia con «l'inserimento dell'annotazione (della domanda di variazione) negli atti catastali»; II) che tali effetti si producano «a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». 9) E pacifico, tra le parti, che la contribuente abbia, nei termini di legge (e, precisamente, nei termini originariamente previsti), proposto la domanda di variazione catastale degli immobili che sono oggetto del presente giudizio, e cio' al fine di ottenere il riconoscimento della ruralita' degli stessi. 10) Non e' dubbio, quindi, che, in qualunque modo si interpretino, per altri versi, le disposizioni di legge vigenti, la contribuente ora convenuta in appello dovrebbe, allo stato, in riferimento al 2006, anno che rientra nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda, poter usufruire dell'esenzione dall'ici concessale dal combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, e dell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, e successive modificazioni; l'appello del Comune, il quale, nel merito, sostiene invece che non ricorrano le condizioni sostanziali della ruralita' degli immobili in questione, dovrebbe, quindi, essere, de plano, respinto (anche in applicazione dello jus superveniens), senza che la Commissione possa, neanche, entrare nel merito di tali difese, le quali, pur non apparendo, allo stato, infondate nel merito, non potrebbero, comunque, impedire la realizzazione degli effetti espressamente e incondizionatamente previsti dalla legge.(2) 11) La Commissione dubita, in riferimento ai parametri costituzionali degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, della legittimita' costituzionale del combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ICI senza che l'Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi; l'applicazione della disciplina della cui legittimita' costituzionale s.i dubita imporrebbe alla Commissione, come gia' osservato sub 10, l'immediato rigetto dell'appello mentre, ove la questione di legittimita' costituzionale che la Commissione si propone di' sollevare fosse accolta, dovrebbe essere dato ingresso alla valutazione della concreta ricorrenza delle condizioni sostanziali della ruralita', con esperimento della relativa istruttoria e possibile accoglimento, all'esito di essa, dell'appello del Comune: la questione di legittimita' costituzionale di cui trattasi risulta, pertanto, senz'altro rilevante ai fini della definizione della presente controversia. Sulla non manifesta infondatezza della questione che si intende prospettare. 12) La questione alla quale si e' fatto, sopra, riferimento non e', a parere della Commissione, manifestamente infondata: va anzitutto osservato, in proposito, che la disciplina in esame non prevede, contrariamente a quella, abrogata, dettata dai commi 2-bis, 2-ter e 2- quater dell'art. 7 del d.l. 13 v 2011, n. 70, e successive modificazioni, un termine, per l'Amministrazione finanziaria, per la decisione in ordine alla domanda di variazione catastale; ne' essa prevede che, dall'eventuale, riconosciuta infondatezza della domanda (anche, eventualmente, intesa nel senso sostanziale di domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle condizioni della ruralita'), derivino, per il contribuente, indennita' di mora o sanzioni; non esiste, dunque, in concreto, alcuna remora, per il contribuente, alla proposizione di una domanda che sia, in ipotesi, radicalmente infondata; a fronte di cio' sarebbe, a parere della Commissione, ragionevole che l'Erario comunale fosse, quanto meno, ammesso a sostenere e a provare, davanti al giudice tributario, il difetto delle condizioni sostanziali della ruralita' (nella presente fattispecie l'appellante, come gia' s'e' accennato, contesta, in concreto, che esse ricorrano, come risulta dalle pagine 10 e 11 dell'appello, e tali difese non appaiono, per il vero, allo stato, infondate): non si tratterebbe neanche, nel caso, della disapplicazione di un atto amministrativo ritenuto illegittimo dal giudice, poiche' l'effetto giuridico dell'esenzione dall'ici nasce, secondo la disciplina che la Commissione mette, qui, in discussione, automaticamente, incontestabilmente e a tempo indeterminato, col semplice atto di volonta' del privato, i cui effetti, previsti dalla legge, non possono essere, in nessun caso, impediti dal Comune; e' vero che il Comune potrebbe, di fatto, adoperarsi affinche' l'Amministrazione finanziaria dello Stato non riconosca la ruralita', tuttavia cio', pur potendo consentire, nel futuro, al Comune di recuperare i tributi arretrati, non lo solleverebbe dal pregiudizio del mancato incasso di essi nel tempo, di solito notevole, della definizione del procedimento amministrativo; e comunque anche il semplice ritardo imposto a un soggetto nell'accesso alla difesa giurisdizionale, quando non limitato a tempi assai ristretti (e, comunque, definiti) e giustificato dal perseguimento di interessi generali (come invece, per esempio, nel caso di Corte costituzionale, 13 luglio 2000, n. 276), si porrebbe, senz'altro, a parere della Commissione, in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione; la mancata possibilita', per il Comune, di difendersi nel merito dalla pretesa del contribuente di avvalersi del beneficio appare, a parere della Commissione, del tutto irragionevole anche in riferimento alla posizione degli altri contribuenti (art. 3 della Costituzione) e, per giunta, in contrasto con il principio di buona amministrazione dettato dall'articolo 97, comma 1, della stessa Costituzione, non potendo trovare giustificazione, a parere della Commissione, la posizione di impotenza in cui la legge ha posto l'Amministrazione in casi nei quali essa dovrebbe, invece, esercitare, secondo le regole generali, la propria potesta' tributaria. 13) In definitiva, dunque, la Corte ritiene non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, comma 10, della Costituzione, la questione della legittimita' costituzionale del combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con 6 dicembre 2011, n. 201, disposizioni consentono modificazioni, con legge nella parte in cui tali al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ici, senza che l'Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi. 14) Poiche' il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, esso, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va sospeso, mentre, ai sensi della stessa norma, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e va ordinato che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
P.Q.M. La Commissione tributaria regionale di Firenze, XVII Sezione; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale sopra illustrata; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Sospende il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2014. Il Presidente: Giulio de Simone ______ (1) A proposito della questione che e' oggetto del presente giudizio e al fine di comprendere compiutamente la ratio decidendi della pronuncia ora ricordata sembra utile riportare testualmente il seguente brano della sua motivazione: «Il piu' recente di questi interventi legislativi e' rappresentato dai d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, che recita: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni». La norma, mediante il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, e' dichiarata espressamente disposizione di interpretazione autentica ed e' quindi applicabile retroattivamente: invero, secondo l'orientamento gia' espresso da queste Sezioni Unite, la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di la' del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, cosi' da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (Cass. S.U. n. 9941 del 2009). Si tratta in ogni caso di una norma che ha effettivamente carattere interpretativo intervenendo su una materia oggetto di differenziati orientamenti interpretativi, sia in giurisprudenza che in dottrina, per chiarire definitivamente, dopo tante incertezze, che i fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI: e lo fa colmando una lacuna avvertita da tutti gli interpreti, stabilendo cioe' un diretto collegamento tra riconoscimento della ruralita' e normativa ICI, definendo il senso della disposizione fondamentale in materia circa il concetto di fabbricate il cui possesso e' presupposto dell'imposizione. Alla luce di siffatta disposizione non puo' piu' essere mantenuta l'interpretazione condivisa dal piu' recente orientamento di questa Corte in ordine all'applicabilita' dell'ICI ai fabbricati rurali, secondo il quale, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della ruralita' del fabbricato, ai fini del trattamento agevolato, non esclude l'assoggettamento del medesimo all'imposta, ma produce effetti solo ai fini dell'accatastamento e dell'eventuale attribuzione della rendita, poiche' l'iscrizione nel catasto dei fabbricati e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti (contestabili unicamente nei confronti dell'organo preposto alle relative operazioni e non nei confronti del comune) necessari e sufficienti al fini dell'assoggettamento dell'immobile all'imposta stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione il D.L. 30 dicembre 1993, n. 567, art. 9, (convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133) e le successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, e al D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, (convertito in L. 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito sui criteri della classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita, ma non hanno determinato la non assoggettabilita' all'ICI del fabbricato qualificato come rurale (Cass. n. 15321 del 2008, in senso conforme Cass. n. 20532 del 2008). Tuttavia, lo jus superveniens in qualche misura valorizza la scelta esegetica compiuta dal ricordato orientamento giurisprudenziale, portando l'attenzione sulla decisivita' della classificazione catastale come elemento determinante per escludere (o per affermare) l'assoggettabilita' ad ICI di un fabbricato. La norma interpretativa sostanzialmente conferma che la ruralita' del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla (stessa) nozione di fabbricato imponibile (ai fini ICI): le disposizioni di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (convertito dalla L. n. 133 del 1994), e successive modificazioni, giocano, quindi, il loro ruolo, peraltro in perfetta coerenza con la ratio e persino con lo stesso titolo assegnato alla norma dal legislatore (Istituzione del catasto fabbricati), nella determinazione della categoria catastale nella quale il fabbricato e' classificabile, con la conseguenza che il fabbricato che sia stato classificato rurale, con attribuzione della relativa categoria, perche' in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, sara' automaticamente escluso dall'area di imponibilita' ai fini ICI, per effetto della disposizione di interpretazione autentica piu' volte ricordata. Cio' significa che, qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come rurale (categoria A/6 per le unita' abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attivita' agricole), resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilita' ad ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell'amministrazione competente: allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avra' altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L'accertamento dei predetti requisiti in difformita' della attribuita categoria catastale non puo', tuttavia, essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell'ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, e', rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l'atto presupposto e in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d'imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice e' limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, ... legittimati a contraddire in merito all'impugnativa dell'atto presupposto (possono essere) unicamente gli organi che l'hanno adottato, ossia (prima l'UTE, ora) l'Agenzia del Territorio (Cass. n. 6386 del 2006; 15449 del 2008). Tra la controversia relativa all'ICI e quella relativa al classamento vi e' un rapporto di pregiudizialita', che esclude il «litisconsorzio necessario fra l'Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura" (Cass. n. 9203 del 2007; 25278 del 2008; v. anche Cass. n. 6386 e 26380 del 2006). Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l'accertamento della ruralita' puo' essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell'ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale: in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall'imposta, spettera' al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3-bis. Tra i predetti requisiti, per quanto concerne gli immobili strumentali, deve escludersi la necessita' dell'identita' soggettiva del titolare del diritto sul fabbricato e del titolare del diritto sul fondo asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, non solo non indica, diversamente da quanto fa il comma 3, della medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra le condizioni elencate, la necessita' che chi utilizzi il fabbricato sia anche proprietario (o titolare di altro diritto) sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta, ma espressamente prevede il carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o i loro consorzi, svolgono attivita' di "manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Pertanto deve essere affermato il seguente principio di diritto: in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non e' soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del d.lgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralita' del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovra' impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta e' condizionato all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralita' del fabbricato previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che puo' essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identita' tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralita' essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attivita' di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Nel caso di specie, l'applicazione dell'enunciato principio conduce al rigetto del ricorso in quanto l'immobile in questione risulta pacificamente classificato nella categoria D/8 e la societa' cooperativa non ha impugnato tale classificazione, nei confronti dell'Agenzia del Territorio, al fine di ottenerne la variazione in D/10, dimostrando, come in questa sede pretenderebbe di dimostrare, che il fabbricato de quo e' un fabbricato strumentale alle attivita' agricole cui dapprima si e' fatto riferimento. Restano cosi' assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, funzionali a censurare la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato accertamento della ruralita' del fabbricato. A questo punto deve essere precisata l'irrilevanza, ai fini della definizione del presente giudizio, della questione di legittimita' costituzionale della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia - Romagna, Sede di Parma, con ordinanza del 12 marzo 2008, e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con ordinanza del 27 maggio 2006: questione risolta positivamente, nel senso della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della denunciata disposizione, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 227 del 14 luglio 2009 (udienza 7 luglio 2009). Lo stesso giudice delle leggi, confermando il carattere di interpretazione autentica della norma di cui. al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, afferma che questa disposizione non incide direttamente sulla questione oggetto del giudizio di costituzionalita', ne' consente una diversa interpretazione della norma sospettata di illegittimita', alla quale non puo' darsi altro significato che quello di impedire il recupero di un tributo il cui pagamento non era dovuto. E in cio' sta la ragione evidente dell'irrilevanza della norma censurata di illegittimita' costituzionale nel presente giudizio: poiche' lo scopo della disposizione di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, e', appunto, quello di Impedire il rimborso di un tributo non dovuto, il che ne determina la illegittimita' costituzionale secondo il ribadito orientamento del giudice delle leggi, occorre, perche' la medesima norma rilevi, che sussistano in concreto le condizioni per le quali il tributo non sia dovuto. Il che, per le motivazioni esposte, nel caso di specie non e', non spettando alla ricorrente cooperativa il rimborso richiesto, stante la non impugnata classificazione catastale, la quale non ha riconosciuto il carattere rurale del fabbricato per cui e' causa. (2) Sul punto cfr anche Cassazione civile, sez. VI, 10 gennaio 2014, n. 422, ove si legge, fra l'altro, quanto segue: «..dopo la pronuncia della sentenza gravata e' stato emanato il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, (convertito con la L. n. 106 del 2011), il cui art. 7, comma 2-bis, ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili, conferiva ai contribuenti la facolta', esercitabile entro 30 settembre 2011, di presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10 (a seconda della destinazione, abitativa o strumentale, dell'immobile) sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralita' D.L. n. 577 del 1993, art. 9, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». Il successivo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, (convertito con la L. n. 214 del 2011) ha poi previsto, all'art. 13, comma 14-bis, che le domande di variazione di cui al suddetto dl n. 70 del 2011, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralita' fermo restando il classamento originario degli immobile ad uso abitativo», se presentate, anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l. n. 201 del 2011. Infine il d.l. 31 agosto 2013, n. 102, (convertito con la L. n. 124 del 2013) ha previsto, all'art. 2, comma 5-ter, che il suddetto D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, debba intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' «a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». Lo jus superveniens recato dal corpo di disposizioni sopra riportato assegna dunque valore retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda di cui al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa. Considerato che la domanda dl n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2-bis, non puo' in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del dl n. 70 del 2011, quanto la data di entrata in vigore della L. n. 214 del 2011, di conversione del dl n. 201 del 2011), il quinquennio coperto dall'efficacia retroattiva dell'annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda e' costituito dagli anni. 2006, 2007, 2008, 2009 e 1010. Pertanto, per il principio che lo jus superveniens si impone in ogni stato e grado del giudizio, nel caso in cui la contribuente, dopo la pronuncia della sentenza gravata, abbia presentato domanda dl n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2-bis, la conseguente variazione catastale potrebbe risultare rilevante ai fini della debenza dell'ICI per l'anno al quale si riferisce l'impugnato avviso di accertamento (2007). Gli accertamenti di fatto relativi alla presentazione di detta domanda, alla relativa data, all'accoglimento della stessa con l'annotazione della conseguente variazione catastale sono preclusi in questa sede di legittimita' (nella quale, peraltro, la produzione documentale effettuata al riguardo dalla contro-ricorrente va giudicata inammissibile ai sensi dell'art. 372 cpc) e pertanto, alla cassazione della sentenza gravata, deve seguire, in conformita' ai principi giurisprudenziali gia' richiamati nella relazione, il rinvio al giudice territoriale, che regolera' anche le spese del giudizio di legittimita'».