N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 agosto 2014
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 agosto 2014 (della Regione Calabria). Corte dei conti - Controlli sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Calabria - Delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione Calabria con la quale viene affermato che la sanzione della decadenza nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale del comma 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174/2012 "permane nella vigente legislazione regionale quale conseguenza oltre che della mancata trasmissione o mancata regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato, anche della deliberazione di non regolarita' del rendiconto adottato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti" - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa ed istituzionale regionale, nonche' dell'autonomia istitutiva del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari - Esorbitanza dalla competenza della Corte dei conti - Richiesta alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, di effettuare un controllo generalizzato, finalistico e di merito sui rendiconti dei Gruppi consiliari e in contrasto con le prerogative spettanti ai consiglieri regionali - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato e per esso alla Corte dei conti-Sezione regionale di controllo, di effettuare il controllo sui Gruppi consiliari con procedure, tempi e metodi diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 213/2012 - Richiesta alla Corte di annullare la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, n. 26 del 28 maggio 2014 - Istanza di sospensione. - Deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, del 28 maggio 2014, n. 26. - Costituzione, artt. 100, 114, 117, 119, 120, 121, 122 e 123.(GU n.39 del 17-9-2014 )
Ricorso per conflitto di attribuzione per: la regione Calabria (P.I. e cod. fisc.: 02205340793), in persona del Vice Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante in carica, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtu' di procura speciale rilasciata a margine, dagli avv.ti: avv. Paolo Filippo Arillotta, (cod. fisc. RLLPFL58R31H224N, PEC: avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it); avv. Franceschina Talarico (cod. fisc. TLRENC66C44G5181, PEC: avvocato9.cz@pec.regione.calabria.it)); avv. Enrico Francesco Ventrice (cod. fisc.: VNTNCF64E19F537S, PEC: enricoventrice@legpec.it;); Domicilio eletto in Roma, presso la sede della delegazione della Regione Calabria, Piazza di Campitelli n. 5, comunicazioni via fax al n. 0961857954. Nei confronti di: Presidente del Consiglio dei ministri in carica - Roma; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la regione Calabria - Catanzaro. Per la risoluzione del conflitto di attribuzione Scaturente dalla deliberazione 28 maggio 2014 n. 26 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, pervenuta al Consiglio regionale in data 3 giugno 2014 e successivamente al Presidente della Giunta regionale, trasmessa anche al Collegio dei revisori dei conti e alla Procura regionale della Corte dei conti, con cui la Sezione regionale di controllo ha accertato e dichiarato l'irregolare rendicontazione di somme utilizzate dai Gruppi consiliari. In relazione ai parametri costituzionali contenuti negli articoli 100, 114, 117, 119, 120, 121, 122 e 123 della Costituzione. Per la declaratoria Che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, effettuare un controllo generalizzato, finalistico e di merito sui rendiconti dei Gruppi consiliari, in contrasto con l'autonomia politica, organizzativa e contabile del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari; Che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, effettuare un controllo generalizzato, finalistico e di merito sui rendiconti dei Gruppi consiliari, in contrasto con la prerogative spettanti ai Consiglieri regionali; Che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, effettuare il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari, con procedure, modalita', tempi e metodi diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10.10.2012 n. 174 -commi 9, 10, 11 e 12, convertito, con modificazioni, nella legge 7.12.2012 n. 213. Si premette: A) L'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha dettato, ai commi 9, 10, 11 e 12, disposizioni relative alla redazione, approvazione e controllo dei rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, disponendo fra l'altro che «In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati» (comma 9). B) La norma in questione ha disposto che il rendiconto di esercizio annuale approvato da ciascun gruppo e' «strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto». Le linee guida sono state deliberate dalla Conferenza e recepite con D.P.C.M. 21.12.2012, che ha adottato il relativo articolato e l'allegato contenente il «modello di rendicontazione». C) Il medesimo art. 1 del decreto-legge 10.10.2012 n. 174, ha dettato separatamente, ai commi 18, disposizioni volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria generale delle regioni. Tali norme prevedono la trasmissione ai consigli regionali, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di una relazione periodica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (comma 2); disciplinano il controllo delle sezioni regionali sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti del servizio sanitario nazionale, comprensivi dei rendiconti delle societa' controllate, secondo le procedure di cui all'art. 1 commi 166 e seguenti della L. 23.12.2005 n. 266 ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno, del vincolo previsto dall'art. 119 Cost. e a tutela degli equilibri economico-finanziari (commi 3 e 4); prevedono il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del Regio decreto 12.7.1934 n. 1214 dispongono la trasmissione annuale da parte del Presidente della Regione alla sezione regionale di controllo, di una relazione sul sistema dei controlli interni D) Dalla lettura delle novita' normative introdotte dal decreto-legge n. 174/2012, balza evidente l'assoluta peculiarita' del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari rispetto alle altre forme di verifica contabile, anche perche' i rendiconti dei Gruppi consiliari sono gia' compresi nei rendiconti del Consiglio regionale (parte dei consuntivi generali delle Regioni), per cui si tratta - per quanto attiene ai Gruppi consiliari - di un controllo nel controllo. Sul sistema normativo di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, Codesta Corte e' intervenuta recentemente con le sentenze n. 39/2014 e n. 130/2014, che hanno ridisegnato il sistema dal punto di vista costituzionale e hanno enunciato i principi fondamentali della materia. E) L'iter procedurale per l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari (art. 1 - commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10.10.2012 n. 174), ha avuto, in relazione alla presente fattispecie contenziosa, il seguente svolgimento: il dirigente dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con nota prot. n. 34628 del 25.7.2013, ha invitato i Presidenti dei Gruppi consiliari alla compilazione del modello di rendicontazione annuale secondo le Linee - guida approvate con il D.p.c.m. 21.12.2012; con nota del 17 febbraio 2014, il Presidente della Regione Calabria ha trasmesso i rendiconti dei Gruppi e la documentazione allegata, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; la sezione di controllo, con deliberazione collegiale 13 marzo 2014, n. 18 pervenuta il 17 marzo successivo, premesso il quadro normativo di riferimento e richiamata la deliberazione n. 12/2013 della Sezione autonomie, ha disposto la regolarizzazione dei rendiconti, assegnando il termine di 30 giorni, per la regolarizzazione medesima e per l'integrazione della documentazione; nel rispetto del termine assegnato, il Presidente del Consiglio regionale, con nota 15 aprile 2014 prot. 18132, ha adempiuto al descritto ordine di regolarizzazione, trasmettendo l'ulteriore documentazione prodotta dai gruppi consiliari ad integrazione e chiarimento dei rendiconti presentati in precedenza; di contro, con nota del 18 aprile 2014 prot. n. 2112 sottoscritta dai Magistrati istruttori, la sezione di controllo ha richiesto una integrazione documentale; il Presidente del Consiglio Regionale, con nota 28 aprile 2014, sempre nel rispetto del termine assegnato, ha riscontrato prontamente la richiesta e trasmesso l'ulteriore integrazione documentale; infine, con deliberazione collegiale 28 maggio 2014 n. 26, la Sezione regionale, pronunciando ulteriormente sui rendiconti dei Gruppi consiliari, ha accertato e dichiarato, "ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'irregolare rendicontazione delle somme di seguito complessivamente indicate e siccome analiticamente specificate nelle singole schede allegate alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante"; i dieci allegati (uno per ciascuno dei Gruppi consiliari) contengono censure e valutazioni di merito sulle scelte compiute dal Consiglio e dai Gruppi consiliari. La deliberazione e' stata trasmessa, oltre che al Presidente del Consiglio regionale, al collegio dei revisori dei conti e alla Procura regionale della Corte dei conti. F) Con la deliberazione n. 26/2014, la Sezione regionale di controllo ha dichiarato la irregolare rendicontazione delle somme utilizzate dai Gruppi consiliari, censurando singolarmente i Gruppi nelle seguenti misure: Unione di centro: € 147.492,24; Insieme per la Calabria: € 92.316,66; Popolo della liberta': € 65.535,52; Scopelliti Presidente: € 300.340,27; Autonomia e diritti: 49.564,06; Progetto democratico: € 11.787,24; Gruppo misto: € 168.465,85; Partito democratico: € 241.395,55; Italia dei valori: € 99.034,76; Federazione della sinistra: € 21.865,89. La deliberazione n. 26/2014 ha inoltre demandato al Presidente del Consiglio Regionale, cui inerisce l'obbligo di dare adeguata notizia al Presidente di ciascun gruppo consiliare, di provvedere, per quanto di competenza, in ordine alle conseguenze di legge scaturenti dalla pronuncia. Tanto premesso, i provvedimenti sopra descritti della Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Calabria, esorbitano i limiti delle funzioni di controllo di cui all'art. 100 Cost., ledono l'autonomia regionale garantita sotto i vari profili enunciati negli articoli 114, 117, 119, 120, 1121, 122 e 123 con cui sono pertanto in contrasto, per i seguenti Motivi 1. Il provvedimento impugnato lede l'autonomia politica, organizzativa e contabile del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari, menomando la sfera di attribuzioni costituzionali ad essi assegnate dall'art. 121 Cost., nonche' i principi di autonomia amministrativa, legislativa, finanziaria e statutaria delle Regioni e quello di leale collaborazione, di cui agli artt. 114, 117, 119, 120 e 123 Cost. 1.1. L'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 ha disposto che il rendiconto di esercizio annuale approvato da ciascun gruppo e' "strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto". Sono considerati dalla norma quali requisiti minimi di regolarita' del rendiconto, da esporre in apposite voci, l'importo delle risorse trasferite, l'indicazione del titolo del trasferimento e le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati dal Gruppo (comma 9). 1.2. I Gruppi consiliari quanto a struttura, funzione e disciplina, sono "organi delle regioni" e devono considerarsi come strutture interne agli organi assembleari, che contribuiscono e partecipano all'esercizio della funzione legislativa; essi sono inoltre proiezioni dei partiti politici nelle assemblee legislative regionali. In particolare, i Gruppi consiliari sono organi dei Consigli regionali nei quali si raccolgono e si organizzano all'interno dell'assemblea i consiglieri eletti, al fine di elaborare congiuntamente le iniziative da intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere efficacemente i propri compiti. Essi sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attivita' dell'assemblea legislativa, assicurando in forma strutturata l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche e realizzando il pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica (sentenze Corte cost. nn. 187 del 1990, 1130 del 1988). Il concetto di democrazia pluralista che si esprime nel rapporto tra il corpo elettorale e gli organi titolari della funzione legislativa, deve essere oggi letto alla luce dell'art. 117 Cost., che disciplina la funzione legislativa regionale nelle tre tipologie esclusiva/concorrente/residuale, ma al primo comma pone sullo stesso piano le funzioni legislative statale e regionale, conferendo loro pari dignita' e pari soggezione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e internazionale. 1.3. L'autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali e dei Gruppi consiliari e' tutelata dall'art. 121 Cost., che disciplina in primo luogo le funzioni legislative, ma ricomprende anche quelle di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, con il richiamo alle "altre funzioni" conferite al Consiglio dalla Costituzione e dalle leggi, secondo la locuzione accolta nella norma costituzionale (Corte Cost. sentenze nn. 69 e 70 del 1985; sentenze nn. 289 del 1997 e 392 del 1999). La legge statale 6 dicembre 1973, n. 853 recante "Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario" contiene la disciplina di dettaglio del predetto principio costituzionale, richiamata, inoltre, dall'art. 23 dello Statuto regionale calabrese, rubricato "Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio", che prevede l'approvazione da parte del Consiglio del bilancio preventivo e del conto consuntivo, a loro volta inseriti, rispettivamente, nel bilancio di previsione della Regione e nel rendiconto generale della Regione. La disciplina delle attivita' dei Gruppi consiliari e' stata dettata in Calabria con legge regionale n. 13/2002 e s.m.i., rubricata "Testo unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari", che, in merito alla "Organizzazione", all'art. 2, prevede che "Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all'interno delle somme globalmente assegnate". La eventuale lesione delle prerogative dei Gruppi si risolve quindi in una compressione delle competenze proprie dei Consigli regionali e della Regione stessa, che e' legittimata alla proposizione del ricorso per la risoluzione del conflitto (sentenza Corte Cost. n. 130 del 2014). 1.4. L'esame del decreto-legge n. 10.10.2012 n. 174 consente di individuare e distinguere le tipologie di controllo da parte della Corte dei conti sui documenti contabili delle Regioni di diritto comune. L'art. l, commi 1-8 del decreto-legge 10.10.2012 n. 174, contiene le disposizioni generali volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni, gia' previsto dall'art. 3 - comma 5 della L. 14.1.1994 n. 20 e dall'art. 7 - comma 7 della Legge 5.6.2003 n. 131. Tali norme prevedono la trasmissione ai consigli regionali, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di una relazione periodica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (comma 2); disciplinano il controllo delle sezioni regionali sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle regioni (comprensivi di quelli delle societa' controllate) e degli enti del servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno, del rispetto dell'art. 119 Cost. anche a tutela degli equilibri economico finanziari, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166-169 della legge 23.12.2005 n. 266 (commi 3 e 4); prevedono il procedimento di parificazione del rendiconto generale della regione richiamando gli artt. 39, 40 e 41 del R.D. 12.7.1934 n. 1214 (comma 5); dispongono la trasmissione da parte della Regione alla sezione regionale di controllo di una relazione sul sistema dei controlli interni (comma 6) e la trasmissione delle relazioni delle sezioni regionali di controllo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale nuovo apparato normativo e' stato oggetto di giudizio di costituzionalita' (sentenza n. 39 del 2014) e di modifiche apportate con il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, in corso di conversione. 1.5. Il controllo disciplinato dall'art. 1 commi 1-8 del decreto-legge 10.10.2012 n. 174 e dalle norme connesse e richiamate (art. 3 della L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131 e all'art. 1, commi 166-169 della L. 23.12.2005 n. 266) costituisce un controllo successivo ed esterno all'Amministrazione, di natura imparziale e collaborativa, esteso anche alle Regioni ed esercitato dalla Corte dei conti nel suo ruolo di organo posto al servizio dello "Stato-comunita'", quale garante imparziale dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicita' (Corte cost. n. 267/2006). Tale forma di controllo, particolarmente penetrante in quanto suscettibile di valutare nel merito l'adeguatezza dell'azione amministrativa produttiva di spesa e il perseguimento degli obiettivi, e' dichiaratamente finalizzato a garantire la sana gestione finanziaria degli Enti e il rispetto del patto di stabilita' interno, ma ha l'ulteriore caratteristica di muoversi in una prospettiva non piu' statica (come il tradizionale controllo di regolarita-legittimita') ma dinamica volta a suscitare il confronto tra fattispecie e parametro normativo e alla adozione di effettive ed adeguate misure correttive (Corte cost. sentenza n. 179 del 2007). Il controllo successivo sulla gestione finanziaria deve essere direttamente individuato nell'art. 100 della Costituzione (Corte cost. sentenza n. 179 del 2007). 1.6. All'interno del sistema di controllo successivo sulla gestione finanziaria delle Regioni di cui ai punti precedenti, si inserisce il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari di cui dall'art. 1 - commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10.10.2012 n. 174, di natura profondamente diversa dal controllo successivo generale sulla gestione finanziaria. Mentre il controllo successivo disciplinato a partire dall'art. 3 comma 5 della L. n. 20 del 1994 ha natura di verifica di merito sull'efficienza e adeguatezza della gestione finanziaria e sull'effettivo perseguimento degli obiettivi pubblici, il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari ha natura di verifica tecnico-formale. Il controllo sul rendiconto dei Gruppi attiene infatti alla "corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita'" e deve essere svolto alla stregua delle Linee-guida adottate dalla Conferenza Stato-regioni, che senza avere contenuto normativo, indicano i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneita' nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari. Al riguardo, Codesta Corte ha affermato che dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilita' dei conti; cio' in quanto la codificazione di parametri standardizzati e' funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente cosi' da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensi' anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica, inscindibilmente connessa alla disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi (sentenza n. 39 del 2014). Dunque, premessi i diversi scopi e il procedimento del controllo successivo sulla gestione finanziaria della Regione, l'ulteriore forma di verifica sul rendiconto dei Gruppi, che e' parte necessaria del rendiconto regionale, ha natura di "analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformita' del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale" (sentenza n. 39 del 2014). Il controllo sui rendiconti dei Gruppi non e' quindi ne' un controllo di legittimita' sugli atti, ne' di merito sulla gestione finanziaria, bensi' una verifica tecnico-formale sulla documentazione contabile dei Gruppi stessi. 1.7. Occorre a questo punto evidenziare i criteri adottati dalla Sezione regionale di controllo per la verifica dei rendiconti, anticipando che essa non si e' limitata alla verifica della corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa e alla verifica di regolarita' amministrativa di quest'ultima, ma ha proceduto a censurare nel merito le scelte discrezionali dei gruppi consiliari, arrivando addirittura a proporre delle ipotesi alternative sulle modalita' di impiego dei fondi, ovvero a ipotizzare obblighi di rendicontazione inesistenti o a dedurre obbligazioni restitutorie in realta' sprovviste di base normativa. La Sezione regionale di controllo ha in primo luogo adottato un criterio valutativo basato sull'assunto che "assume rilievo l'inerenza della spesa all'attivita' del gruppo consiliare e che, nella specie, non puo' che fare riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi consiliari" (pagina 13, punto 4). Sulla base di tale erroneo presupposto la Sezione ha giudicato quali spese, pur legittimamente effettuate e rendicontate, rientrassero nelle funzioni istituzionali del Consiglio e dei Gruppi consiliari ed ha esercitato, per tale via, una verifica non consentita dal sistema disciplinato dall'art. 1 - commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10.10.2012 n. 174 e comportante palese violazione dell'autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali e dei Gruppi consiliari. La legge regionale, infatti, impone in proposito soli limiti negativi consistenti nel divieto di finanziamento ai partiti e ai Consiglieri regionali (artt. 5 e 6 della legge regionale n. 13/2002). La sezione regionale di controllo ha rilevato inoltre che nei rendiconti non sarebbe stata rispettata la distinzione tra i fondi destinati alla spesa per il personale e quelli destinati alle spese proprie di funzionamento e che, per il personale, non sarebbero stati prodotti i relativi contratti di lavoro. Nel caso della Regione Calabria, pero', a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2002 e s.m.i., le spese per il personale di supporto al Gruppo consiliare sono direttamente a carico del Consiglio regionale, quindi trattasi di spese non rendicontabili dai Gruppi. E' proprio per tale ragione che le linee guida approvate con DPCM prevedono che, per quanto attiene alla struttura formale dei rendiconti e degli allegati (art. 3), l'obbligo di produrre i contratti sia previsto solo nel caso in cui le relative spese ricadano direttamente sui Gruppi. La Sezione regionale di controllo, nel caso di utilizzazione da parte dei Gruppi di contratti di collaborazione a progetto, ha dapprima esaminato i contratti stessi e ha poi preteso addirittura di sindacare il progetto e la motivazione dello stesso quando il contratto fa riferimento al progetto, per "relationem" e lo stesso non sia stato esibito. La Sezione regionale di controllo, nei casi di contratti di collaborazione a progetto in cui anche il progetto era stato allegato, ne ha sindacato il merito, ritenendo che in taluni casi non fosse indicato con sufficiente chiarezza l'oggetto della prestazione lavorativa. La Sezione regionale di controllo, in materia di consulenze, studi e incarichi, ha ritenuto di dover procedere all'individuazione del destinatario dell'incarico, del compenso, dell'oggetto e del titolo della consulenza in termini chiari e precisi e poi, addirittura e' entrata nel merito, verificando la "indicazione causale" dei rapporti, arrivando a valutare come generiche "clausole di stile" alcune delle cause giuridiche dei rapporti stessi, quali quelli aventi ad oggetto studi, ricerche documentali o indagini statistiche per la redazione di proposte di legge o per la preparazione di iniziative consiliari. La Sezione regionale di controllo, poi, nel dichiarato fine di valutare "l'inerenza al fine istituzionale del gruppo", ha poi passato in rassegna le spese per: redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web; spese postali telegrafiche; cancelleria e stampati; spese per duplicazione stampa; spese telefoniche e di trasmissione dati; libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani; spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita' di aggiornamento; spese per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio; spese logistiche; altre spese. La Sezione regionale di controllo e' quindi pervenuta, nella delibera n. 26/2014, alla declaratoria di irregolarita' della rendicontazione di somme, ripartite per ciascuno dei Gruppi consiliari, palesemente violando i limiti delle proprie attribuzioni. 1.8. In sintesi, dalla lettura della deliberazione n. 26/2014, emerge palesemente che sui rendiconti approvati e sottoscritti dai Presidenti dei vari Gruppi consiliari regionali, e' stato effettuato un controllo oltremodo incisivo e penetrante, che ha riguardato specificamente e dettagliatamente ogni scelta effettuata, estendendosi al merito di ogni contratto, di ogni singola fattura, di ogni incarico, di ogni fornitura o servizio ordinati, di ogni nota spese e delle ragioni e causali di ogni singola spesa. Tale forma di controllo fuoriesce palesemente dai limiti dell'analisi di tipo documentale, prevista dalla norma, secondo la Giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 39 del 2014). La deliberazione n. 26/2014 scende nel merito dell'utilizzazione delle somme e lede quindi l'autonomia politica dei Gruppi interessati al controllo prevista dall'art. 121 Cost., addentrarsi nel contenuto delle scelte discrezionali di cui i Gruppi consiliari sono titolari, nell'esercizio del loro mandato istituzionale. 1.9. Nella deliberazione impugnata, a pag. 13, punto 4, la sezione regionale richiama sostanzialmente i criteri di controllo enunciati nella deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12 (.... «assume rilievo l'inerenza della spesa all'attivita' del gruppo consiliare e che, nella specie, non puo' che fare riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi consiliari»...). E pero' la deliberazione n. 12/2013 e' stata annullata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 130/2014, che ha per altro ritenuto che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie, adottare le deliberazioni 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15, con cui si era, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012, perche' lesive dell'autonomia organizzativa e contabile delle Regioni, ed in particolare quella dei consigli regionali e dei loro gruppi consiliari, tutelata dall'art. 121, secondo comma, Cost., esercitando un potere ad essa non attribuito dalla legge. 1.10. Pare infine opportuno ricordare che con deliberazione n. 40/2014/PRG, la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana, nell'esaminare i rendiconti dei gruppi consiliari del consiglio regionale, ha correttamente fatto uso del potere di controllo ad essa attribuito dalla normativa di riferimento affermando che "il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonche' la regolarita' amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalita' di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonche' la regolare tenuta delle scritture del gruppo". Ebbene, alla luce di cio' appare evidente che nel caso in esame, la Sezione calabrese di controllo abbia invece enormemente esorbitato i limiti imposti dalla Costituzione e dalla legge. 2. Il provvedimento impugnato lede la posizione dei Consiglieri regionali, per come garantita dalla Costituzione, menomando la sfera di attribuzioni costituzionali ad essi assegnate dall'art. 122 Cost. e incide illegittimamente nella sfera di attribuzioni costituzionali della Regione e sui principi di autonomia politica, amministrativa, legislativa, finanziaria e statutaria, nonche' di leale collaborazione, di cui agli artt. 114, 117, 119, 120 e 123 Cost. 2.1. Come detto in precedenza, il ruolo ed il valore dei Gruppi consiliari regionali trova riscontro nell'art. 121 Cost. ed e' stato riconosciuto anche dal legislatore statale, che ha, parimenti, da tempo disciplinato la relativa contribuzione, secondo quanto stabilito dalla legge statale 6 dicembre 1973, n. 853. Il ruolo e la funzione svolti dai Gruppi del Consiglio regionale richiedono, per poter essere esercitati con l'autonomia loro riconosciuta, una specifica garanzia, che e' costituita dalla immunita' stabilita dall'art. 122 della Costituzione. L'immunita' prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione attiene alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, che costituiscono esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita, risultando in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia. La Giurisprudenza costituzionale insegna che il nucleo caratterizzante delle predette attribuzioni, quale definito dall'art. 121, secondo comma, della Costituzione, ricomprende non solo le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, ma anche quelle di amministrazione attiva, quando siano assegnate all'organo in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato (sentenze nn. 69 e 70 del 1985; sentenze nn. 289 del 1997 e 392 del 1999). Quanto al presupposto sistematico della disposizione sull'immunita', si e' precisato che, pur rinvenendosi il criterio di delimitazione della insindacabilita' dei consiglieri regionali nella fonte attributiva della funzione e non nella forma degli atti, cio' non significa che l'immunita' sia diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, giacche' essa si giustifica solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo. Nell'ambito di quella immunita' vi e' in generale l'attivita' dei gruppi, anche per quanto concerne la gestione delle proprie spese, cioe' l'utilizzazione dei contributi che vengono loro assegnati. Questa guarentigia vale nei confronti dell'attivita' giurisdizionale della Corte dei conti, avendo codesta Corte costituzionale affermato che non e' possibile riconoscere in capo al Procuratore della Corte dei conti «un munus di controllo generalizzato su qualsiasi atto di gestione ordinaria o straordinaria facenti capo all'entita' genericamente individuata nel gruppo parlamentare recante una certa denominazione; cosi' ineluttabilmente compromettendo anche la sfera della dimensione funzionale che caratterizza l'attivita' dei gruppi, come articolazione dell'assemblea regionale e come momento aggregativo strettamente raccordato alle attribuzioni politico parlamentari dell'assemblea stessa, presidiate a livello di normativa di rango costituzionale» (sentenza n. 337 del 2005, in merito all'Assemblea regionale siciliana). 2.2. Nel caso della Regione Calabria, la Sezione regionale di controllo, come si e' detto in precedenza, ha enunciato un inesistente principio valutativo basato sull'assunto che "assume rilievo l'inerenza della spesa all'attivita' del gruppo consiliare e che, nella specie, non puo' che fare riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi consiliari", (pagina 13, punto 4) giudicando quali spese, pur legittimamente effettuate e rendicontate, rientrino nelle funzioni istituzionali del Consiglio e dei Gruppi consiliari. La sezione ha quindi effettuato un controllo a tappeto, che ha riguardato specificamente e dettagliatamente ogni scelta effettuata, estendendosi al merito di ogni contratto, di ogni singola fattura, di ogni incarico, di ogni fornitura o servizio ordinati, di ogni nota spese e delle ragioni e causali di ogni singola spesa. 2.3. Con la deliberazione n. 26/2014, la Sezione di controllo si e' quindi attribuita una funzione di controllo generalizzato di tipo finalistico, su tutta l'attivita' dei Gruppi consiliari, che la Corte costituzionale, nel caso analogo del controllo generalizzato di natura giurisdizionale, ha ritenuto non possa essere esercitato. Cio' non comporta che l'immunita' riconosciuta ai Consiglieri regionali e ai gruppi consiliari sia assoluta, tale da impedire qualunque iniziativa di controllo o giurisdizionale in merito; comporta soltanto che non e' possibile un controllo generalizzato e di merito, perche' un tale controllo vanificherebbe il senso della immunita' del Consigliere in relazione all'espletamento del mandato di rappresentanza politica previsto dall'art. 122 - comma 4 Cost. 2.4. La deliberazione n. 26/2014 adottata dalla Sezione regionale di controllo e' stata trasmessa, oltre che al Presidente del Consiglio regionale, al collegio dei revisori dei conti e alla Procura regionale della Corte dei conti. La trasmissione della deliberazione relativa ai rendiconti dei Gruppi consiliari alla Procura regionale della Corte dei conti non e' prevista dall'art. 1, commi 9-12 del decreto-legge 10.10.2012 n. 174, ne' da alcuna diversa disposizione di legge. La Giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che in sede di giudizio di responsabilita' non possono essere utilizzati notizie o elementi raccolti nel corso del controllo sulla gestione finanziaria degli Enti pubblici, quand'anche il controllo evidenzi spreco di risorse pubbliche. Infatti, la titolarita' congiunta nella stessa Corte dei conti della giurisdizione (ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione) e del controllo successivo sulla gestione (espressione dell'art. 100 Cost.), corredato dei poteri di acquisizione delle notizie e di ispezione, pone delicatissimi problemi di regolamentazione dei confini, sotto il profilo dell'utilizzazione delle notizie o dei dati acquisiti attraverso l'esercizio dei poteri inerenti al controllo sulla gestione. Non e' contestabile che il Procuratore regionale titolare dell'azione di responsabilita' possa promuovere quest'ultima sulla base di una notizia o di un dato acquisito attraverso l'esercizio dei ricordati poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione, poiche', una volta cha abbia avuto comunque conoscenza di un'ipotesi di danno, non puo' esimersi, ove ne ricorrano tutti i presupposti, dall'attivare l'azione di responsabilita'. Ma i rapporti tra attivita' giurisdizionale e controllo sulla gestione debbono arrestarsi a questo punto, poiche' si vanificherebbero illegittimamente gli inviolabili diritti della difesa, garantiti a tutti i cittadini in ogni giudizio dall'art. 24 della Costituzione, ove le notizie o i dati acquisiti in sede di controllo potessero essere utilizzati anche in sede di procedimento giurisdizionale di responsabilita' per danno erariale, senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 19 del 1994. La deliberazione n. 26/2014 si presenta, anche sotto tale profilo, in contrasto con i limiti imposti dagli artt. 100 e 103 Cost. alle attivita' giurisdizionali e di controllo attribuite alla Corte dei conti, e in conflitto con le norme costituzionali che garantiscono le prerogative regionali. 3. La deliberazione della Sezione regionale di controllo n. 26/2014 viola i limiti delle funzioni di controllo di cui all'art. 100 Cost. e la sfera di attribuzioni assegnata alla Regione e al Consiglio regionale dagli artt. 114, 117, 119, 121 e 123 Cost. della Costituzione, perche' emessa in assoluta carenza di potere, avendo la sezione precedentemente esercitato e consumato il potere e la funzione di controllo. Il controllo e' stato esercitato inoltre in assenza e al di fuori delle norme regolatrici, determinando, anche sotto tale ulteriore profilo, la menomazione della sfera di attribuzioni regionali costituzionalmente garantita. E' stato invero spiegato da Codesta Ecc.ma Corte che «la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per se' ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (sentenza n. 110 del 1970 e sentenza n. 130/2014). Ebbene, la delibera n.26/2014 della Sezione regionale di controllo della Calabria presenta gravi profili di illegittimita' sia in ordine al rispetto dell'iter procedimentale puntualmente delineato dalla normativa statale sia per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 11, d.l. 174/2012, convertito in L. 213/2012 nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 39/14. 3.1. Sotto il primo profilo, l'art. 1 - commi 10 e 11 del decreto-legge 174/2014 prevede che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarita' del rendiconto dei Gruppi consiliari entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intende approvato; prevede, inoltre la possibilita', per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni. La stessa norma dispone che detta comunicazione "sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione". Orbene, come risulta dall'esposizione dei fatti e dai documenti allegati, la Sezione regionale, in difformita' dal dato normativo, ha prima disposto la regolarizzazione dei rendiconti e poi, invertendo in maniera palesemente illogica la normale scansione procedimentale, ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali, giungendo poi ad asserire a pag. 27, punto 7, "si precisa che il termine iniziale per il decorso del termine, previsto per l'esercizio della presente attivita' di controllo dal D.L. 174/2012, e' da determinare nel 28 aprile 2014", dal quale ha lasciato decorrere ulteriori 30 giorni prima di adottare la delibera da cui scaturisce il presente giudizio. Sul punto basti rilevare che i rendiconti sono stati trasmessi alla Sezione di Controllo in data 17 febbraio 2014 e che ai sensi dell'art. l D.L. 174/12 in caso di comunicazione da parte della Corte dei conti il termine di 30 giorni "e' sospeso", ma non "interrotto". Da cio' la nullita' della delibera per decorso del termine di 30 giorni con la conseguenza che il rendiconto deve ritenersi approvato a norma di legge. D'altra parte la previsione, da parte del legislatore statale di un termine breve entro il quale effettuare il controllo e' funzionale e coerente con la natura del controllo affidato alle sezioni regionali che, come gia' spiegato sopra, e' di tipo documentale e non puo' riguardare il merito. Sotto un concorrente profilo, la Sezione regionale di controllo non avrebbe potuto (come invece ha fatto con nota del 18 aprile 2014 prot. n. 2112) richiedere, nella persona dei Magistrati istruttori, una integrazione documentale riaprendo cosi' in modo anomalo il procedimento, ma solo adottare, con deliberazione collegiale, l'atto conclusivo del procedimento di controllo. L'avere esteso i tempi e i modi del procedimento di controllo in assenza di una disposizione normativa in tal senso ha cagionato una esposizione per un tempo indefinito al potere di controllo, il che non e' ammesso nel vigente ordinamento, che impone un equilibrata conciliazione tra garanzie costituzionali di pari livello, come quelle attribuite alla Corte dall'art. 100 Cost. e quelle attribuite all'autonomia regionale dagli artt. 114, 117, 119, 121 e 123. 3.2. L'anomalia del potere esercitato e la conseguente menomazione della sfera di attribuzioni regionale e' rinvenibile anche nella parte in cui la Sezione regionale ha inteso applicare la sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse, originariamente prevista dall'art. 1, comma 11 d.l. 174/2012. Come e' noto, la sentenza 39/14 ha pronunciato la declaratoria di illegittimita' costituzionale del comma 11 dell'art. 1 del decreto-legge 174/2012, terzo periodo, il quale prevedeva che "in caso di riscontrate irregolarita' da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale. La declaratoria di illegittimita' costituzionale della sanzione si basa sulla seguente motivazione: "I gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza di questa Corte come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988). Introducendo una sanzione che, precludendo qualsiasi finanziamento, rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari, la norma impugnata rischia di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarita' contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. Ne consegue la lesione degli evocati parametri costituzionali posti a presidio dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni ricorrenti (arti. 117 e 119 Cost.). Ebbene, con la delibera impugnata (pag. 12) la Sezione di controllo regionale, dopo aver rilevato l'avvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale della sanzione di decadenza ha, tuttavia, ritenuto che la misura sanzionatoria della decadenza "permane nella vigente legislazione regionale (cfr. art. 7 co. 4 e 5 della citata legge regionale n. 13/2002 e successive modifiche e integrazioni) quale conseguenza, oltre che della mancata trasmissione o mancata regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato, anche della deliberazione di non regolarita' del rendiconto adottata dalle Sezione regionale di controllo della Corte dei conti". Cosi' facendo la Corte dei Conti ha applicato ai gruppi consiliari calabresi una sanzione ormai espunta dall'ordinamento statale in quanto ritenuta apertamente in contrasto con gli articoli 117 e 119 della costituzione, compromettendo le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari e pregiudicando il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale stessa. E tutto cio' sulla base della presunta vigenza della norma regionale di recepimento della legge statale dichiarata incostituzionale. Ne consegue la lesione dei parametri costituzionali posti a presidio dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione Calabria secondo quanto opportunamente precisato dalla Corte Costituzionale nella suindicata decisione 39/2014, subito dopo la declaratoria di illegittimita' della sanzione di cui si discute: "Va precisato che tale dichiarazione, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione di detta norma a tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano". Va precisato sul punto che l'art. 7 della 1.r. 13/2002, richiamato a pag.12 della delibera e' stato inserito dalla L.R. n.1/2013 che, come risulta dal titolo, recepisce testualmente l'art.l del d.l. 174/12. Detta norma e' qualificabile come norma di coordinamento della finanza pubblica che opera direttamente nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, senza obbligo di recepimento, tant'e' che, il successivo comma 16, prescrive tale obbligo solo a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Da cio' consegue che la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge statale produce, direttamente, le medesime conseguenze sulle leggi adottate dalle Regioni a statuto ordinario senza la necessita' che queste vi si adeguino atteso, peraltro, che il rinvio alla legge statale contenuta nella legge regionale di recepimento (appunto art.7, commi 4 e 5) non puo' che essere di tipo dinamico. Opinare diversamente, infatti, porterebbe all'aberrante conclusione che le regioni che diligentemente hanno adeguato immediatamente la loro normativa a quella statale, a differenza di quelle che non l'hanno fatto, si vedrebbero ingiustamente applicare la disciplina statale anche se questa dovesse essere ritenuta e dichiarata incostituzionale. E cio', secondo quanto emergerebbe dalla delibera in oggetto, almeno fino a quando la regione non decida di modificare nuovamente la propria normativa adeguandola al testo risultante dalla declaratoria di illegittimita', il che integra una palese violazione dei principi di gerarchia delle fonti e di rapporto tra le funzioni legislative statali/regionali. Istanza cautelare: Da quanto sopra esposto appare evidente la sussistenza dei gravi motivi che giustificano la richiesta di sospensione degli effetti della deliberazione oggetto del presente giudizio. Si ribadisce in particolare che, a fronte di insussistenti irregolarita' contabili e pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi, la sanzione comminata rischia di pregiudicare e compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari e di conseguenza a paralizzare il funzionamento dell'Assemblea Regionale. A tal fine si chiede che l'On. Presidente voglia convocare la Corte in camera di consiglio nella quale i difensori chiedono sin d'ora di potere essere sentiti.
P.Q.M. Si chiede che la Corte costituzionale voglia, per i motivi esposti: Preliminarmente e in via cautelare, sospendere l'esecuzione della deliberazione 28 maggio 2014, n. 26 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria. In prosieguo: Accertare e dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei conti. Sezione regionale di controllo, effettuare un controllo generalizzato, finalistico e di merito sui rendiconti dei Gruppi consiliari, in contrasto con l'autonomia politica, organizzativa e contabile del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari; Accertare e dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, effettuare un controllo generalizzato, finalistico e di merito sui rendiconti dei Gruppi consiliari, in contrasto con la prerogative spettanti ai Consiglieri regionali; Accertare e dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, effettuare il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari, con procedure, modalita', tempi e metodi diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10.10.2012 n. 174 - commi 9, 10, 11 e 12, convertito, con modificazioni, nella legge 7.12.2012 n. 213; In ogni caso annullare la deliberazione 28.5.2014 n. 26 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria. Si produrranno, all'atto della costituzione in giudizio, la deliberazione della Giunta regionale, il decreto di conferimento di incarico ai difensori, nonche' gli atti ed i documenti specificati nel presente atto e comunque elencati nell'indice del fascicolo di parte. Catanzaro-Roma, 29 luglio 2014 Avv. Paolo Filippo Arillotta - Avv. Franceschina Talarico - Avv. Enrico F. Ventrice