N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 agosto 2014

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 agosto
2014 (della Regione Calabria). 
 
Corte dei conti - Controlli  sui  rendiconti  dei  Gruppi  consiliari
  della Regione Calabria - Delibera della Sezione di controllo  della
  Corte dei conti presso la  Regione  Calabria  con  la  quale  viene
  affermato che la sanzione della decadenza  nonostante  la  sentenza
  della  Corte   costituzionale   n.   39   del   2014   dichiarativa
  dell'illegittimita' costituzionale del comma  11  dell'art.  1  del
  decreto-legge  n.  174/2012  "permane  nella  vigente  legislazione
  regionale quale conseguenza oltre che della mancata trasmissione  o
  mancata regolarizzazione del rendiconto entro il  termine  fissato,
  anche  della  deliberazione  di  non  regolarita'  del   rendiconto
  adottato dalla Sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei
  conti" - Ricorso della Regione  Calabria  -  Denunciata  violazione
  dell'autonomia  legislativa  ed  istituzionale  regionale,  nonche'
  dell'autonomia istitutiva del  Consiglio  regionale  e  dei  Gruppi
  consiliari - Esorbitanza dalla competenza della Corte dei  conti  -
  Richiesta alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e  per
  esso alla Corte dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo,  di
  effettuare un controllo generalizzato, finalistico e di merito  sui
  rendiconti dei Gruppi consiliari e in contrasto con le  prerogative
  spettanti ai  consiglieri  regionali  -  Richiesta  alla  Corte  di
  dichiarare la non spettanza allo Stato e per esso  alla  Corte  dei
  conti-Sezione regionale di controllo, di  effettuare  il  controllo
  sui Gruppi consiliari con procedure,  tempi  e  metodi  diversi  da
  quelli tassativamente previsti dall'art. 1, commi 9, 10, 11  e  12,
  del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella
  legge  n.  213/2012  -  Richiesta  alla  Corte  di   annullare   la
  deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo
  per la Regione Calabria, n. 26 del 28  maggio  2014  -  Istanza  di
  sospensione. 
- Deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo
  per la Regione Calabria, del 28 maggio 2014, n. 26. 
- Costituzione, artt. 100, 114, 117, 119, 120, 121, 122 e 123. 
(GU n.39 del 17-9-2014 )
     Ricorso per conflitto di attribuzione per: 
        la regione Calabria (P.I.  e  cod.  fisc.:  02205340793),  in
persona  del  Vice  Presidente  della  Giunta  regionale   e   legale
rappresentante in carica, autorizzato con deliberazione della  Giunta
regionale, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtu' di
procura speciale rilasciata a margine, dagli avv.ti: 
        avv. Paolo Filippo Arillotta, (cod.  fisc.  RLLPFL58R31H224N,
PEC: avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it); 
        avv. Franceschina Talarico (cod. fisc. TLRENC66C44G5181, PEC:
avvocato9.cz@pec.regione.calabria.it)); 
        avv. Enrico Francesco Ventrice (cod. fisc.: VNTNCF64E19F537S,
PEC: enricoventrice@legpec.it;); 
    Domicilio eletto in Roma, presso la sede della delegazione  della
Regione Calabria, Piazza di Campitelli n. 5, comunicazioni via fax al
n. 0961857954. 
    Nei confronti di: 
        Presidente del Consiglio dei ministri in carica - Roma; 
         Corte dei conti,  sezione  regionale  di  controllo  per  la
regione Calabria - Catanzaro. 
 
          Per la risoluzione del conflitto di attribuzione 
 
    Scaturente dalla deliberazione 28 maggio 2014 n. 26  della  Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,  pervenuta
al Consiglio regionale in data 3 giugno  2014  e  successivamente  al
Presidente della Giunta regionale, trasmessa anche  al  Collegio  dei
revisori dei conti e alla Procura regionale della  Corte  dei  conti,
con cui la Sezione regionale di controllo ha accertato  e  dichiarato
l'irregolare  rendicontazione  di   somme   utilizzate   dai   Gruppi
consiliari. 
    In relazione ai parametri costituzionali contenuti negli articoli
100, 114, 117, 119, 120, 121, 122 e 123 della Costituzione. 
 
                         Per la declaratoria 
 
    Che non spetta allo Stato e per  esso  alla  Corte  dei  conti  -
Sezione   regionale   di   controllo,   effettuare    un    controllo
generalizzato, finalistico e di  merito  sui  rendiconti  dei  Gruppi
consiliari, in contrasto con l'autonomia  politica,  organizzativa  e
contabile del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari; 
    Che non spetta allo Stato e per  esso  alla  Corte  dei  conti  -
Sezione   regionale   di   controllo,   effettuare    un    controllo
generalizzato, finalistico e di  merito  sui  rendiconti  dei  Gruppi
consiliari, in contrasto con la prerogative spettanti ai  Consiglieri
regionali; 
    Che non spetta allo Stato e per  esso  alla  Corte  dei  conti  -
Sezione  regionale  di  controllo,  effettuare   il   controllo   sui
rendiconti dei Gruppi consiliari, con procedure, modalita',  tempi  e
metodi diversi da quelli  tassativamente  previsti  dall'art.  1  del
decreto-legge 10.10.2012 n. 174 -commi 9, 10, 11  e  12,  convertito,
con modificazioni, nella legge 7.12.2012 n. 213. 
    Si premette: 
        A) L'art.  1  del  decreto-legge  10  ottobre  2012  n.  174,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha
dettato, ai  commi  9,  10,  11  e  12,  disposizioni  relative  alla
redazione, approvazione  e  controllo  dei  rendiconti  di  esercizio
annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, disponendo  fra
l'altro che «In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite  voci,
le  risorse  trasferite  al  gruppo  dal  consiglio  regionale,   con
indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure  adottate
per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati» (comma 9). 
        B) La norma in questione ha disposto  che  il  rendiconto  di
esercizio annuale approvato da ciascun gruppo e' «strutturato secondo
linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
recepite con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  per
assicurare la  corretta  rilevazione  dei  fatti  di  gestione  e  la
regolare  tenuta  della  contabilita',  nonche'   per   definire   la
documentazione necessaria a corredo del rendiconto». 
    Le linee guida sono state deliberate dalla Conferenza e  recepite
con D.P.C.M. 21.12.2012, che ha adottato  il  relativo  articolato  e
l'allegato contenente il «modello di rendicontazione». 
        C) Il medesimo art. 1 del decreto-legge 10.10.2012 n. 174, ha
dettato separatamente, ai commi 18, disposizioni volte  ad  adeguare,
ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione,  il
controllo della Corte dei conti sulla gestione  finanziaria  generale
delle regioni. Tali  norme  prevedono  la  trasmissione  ai  consigli
regionali, da parte delle sezioni regionali di controllo della  Corte
dei conti, di una relazione periodica sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate  nelle  leggi  regionali  e  sulle  tecniche  di
quantificazione degli oneri  (comma  2);  disciplinano  il  controllo
delle sezioni regionali  sui  bilanci  preventivi  e  sui  rendiconti
consuntivi  delle  regioni  e  degli  enti  del  servizio   sanitario
nazionale, comprensivi dei  rendiconti  delle  societa'  controllate,
secondo le procedure di cui all'art. 1 commi 166 e seguenti della  L.
23.12.2005 n. 266 ai  fini  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, del vincolo previsto dall'art. 119 Cost. e  a  tutela  degli
equilibri economico-finanziari (commi 3 e 4); prevedono  il  giudizio
di parificazione del rendiconto generale della Regione ai sensi degli
artt. 39, 40 e 41 del Regio decreto 12.7.1934 n. 1214  dispongono  la
trasmissione annuale da  parte  del  Presidente  della  Regione  alla
sezione regionale di controllo, di  una  relazione  sul  sistema  dei
controlli interni 
        D) Dalla  lettura  delle  novita'  normative  introdotte  dal
decreto-legge n. 174/2012, balza evidente l'assoluta peculiarita' del
controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari  rispetto  alle  altre
forme di verifica contabile, anche perche' i  rendiconti  dei  Gruppi
consiliari sono gia' compresi nei rendiconti del Consiglio  regionale
(parte dei consuntivi generali delle Regioni), per cui  si  tratta  -
per quanto attiene  ai  Gruppi  consiliari  -  di  un  controllo  nel
controllo. 
    Sul sistema normativo di  controllo  sui  rendiconti  dei  gruppi
consiliari, Codesta Corte e' intervenuta recentemente con le sentenze
n. 39/2014 e n. 130/2014, che hanno ridisegnato il sistema dal  punto
di vista costituzionale e hanno  enunciato  i  principi  fondamentali
della materia. 
        E) L'iter  procedurale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
controllo attribuite alla Corte dei conti sui rendiconti  dei  Gruppi
consiliari (art. 1  -  commi  9,  10,  11  e  12,  del  decreto-legge
10.10.2012 n. 174), ha avuto, in relazione alla presente  fattispecie
contenziosa, il seguente svolgimento: 
          il  dirigente  dell'ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale, con nota prot. n.  34628  del  25.7.2013,  ha  invitato  i
Presidenti dei Gruppi consiliari alla  compilazione  del  modello  di
rendicontazione annuale secondo le Linee -  guida  approvate  con  il
D.p.c.m. 21.12.2012; 
          con nota del 17 febbraio 2014, il Presidente della  Regione
Calabria ha trasmesso i rendiconti dei  Gruppi  e  la  documentazione
allegata, alla competente sezione regionale di controllo della  Corte
dei conti; 
          la sezione di controllo, con  deliberazione  collegiale  13
marzo 2014, n. 18 pervenuta  il  17  marzo  successivo,  premesso  il
quadro normativo di riferimento  e  richiamata  la  deliberazione  n.
12/2013 della Sezione autonomie, ha disposto la regolarizzazione  dei
rendiconti,  assegnando   il   termine   di   30   giorni,   per   la
regolarizzazione medesima e per l'integrazione della documentazione; 
          nel rispetto  del  termine  assegnato,  il  Presidente  del
Consiglio  regionale,  con  nota  15  aprile  2014  prot.  18132,  ha
adempiuto  al  descritto  ordine  di  regolarizzazione,  trasmettendo
l'ulteriore  documentazione  prodotta  dai   gruppi   consiliari   ad
integrazione e chiarimento dei rendiconti presentati in precedenza; 
          di contro, con nota  del  18  aprile  2014  prot.  n.  2112
sottoscritta dai Magistrati istruttori, la sezione  di  controllo  ha
richiesto una integrazione documentale; 
          il Presidente del Consiglio Regionale, con nota  28  aprile
2014, sempre nel  rispetto  del  termine  assegnato,  ha  riscontrato
prontamente  la  richiesta  e  trasmesso   l'ulteriore   integrazione
documentale; 
    infine, con deliberazione collegiale 28 maggio  2014  n.  26,  la
Sezione regionale,  pronunciando  ulteriormente  sui  rendiconti  dei
Gruppi consiliari, ha accertato e dichiarato, "ai sensi dell'articolo
1, comma 12, della  legge  7  dicembre  2012,  n.  213,  l'irregolare
rendicontazione delle somme di seguito  complessivamente  indicate  e
siccome analiticamente specificate nelle singole schede allegate alla
presente delibera, di cui costituiscono parte  integrante";  i  dieci
allegati (uno per ciascuno dei Gruppi consiliari) contengono  censure
e valutazioni di merito sulle scelte compiute  dal  Consiglio  e  dai
Gruppi consiliari. La deliberazione e' stata trasmessa, oltre che  al
Presidente del Consiglio regionale,  al  collegio  dei  revisori  dei
conti e alla Procura regionale della Corte dei conti. 
        F) Con la deliberazione n. 26/2014, la Sezione  regionale  di
controllo ha dichiarato la  irregolare  rendicontazione  delle  somme
utilizzate dai Gruppi consiliari, censurando singolarmente  i  Gruppi
nelle seguenti misure: 
          Unione di centro: € 147.492,24; 
          Insieme per la Calabria: € 92.316,66; 
          Popolo della liberta': € 65.535,52; 
          Scopelliti Presidente: € 300.340,27; 
          Autonomia e diritti: 49.564,06; 
          Progetto democratico: € 11.787,24; 
          Gruppo misto: € 168.465,85; 
          Partito democratico: € 241.395,55; 
          Italia dei valori: € 99.034,76; 
          Federazione della sinistra: € 21.865,89. 
    La deliberazione n. 26/2014 ha inoltre  demandato  al  Presidente
del Consiglio Regionale, cui  inerisce  l'obbligo  di  dare  adeguata
notizia al Presidente di ciascun gruppo  consiliare,  di  provvedere,
per quanto  di  competenza,  in  ordine  alle  conseguenze  di  legge
scaturenti dalla pronuncia. 
    Tanto premesso, i provvedimenti sopra descritti della  Corte  dei
conti - Sezione di controllo per la regione  Calabria,  esorbitano  i
limiti delle funzioni di controllo di cui all'art. 100 Cost.,  ledono
l'autonomia regionale garantita sotto i vari profili enunciati  negli
articoli 114, 117, 119, 120, 1121, 122 e 123 con cui sono pertanto in
contrasto, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1.  Il  provvedimento  impugnato   lede   l'autonomia   politica,
organizzativa e  contabile  del  Consiglio  regionale  e  dei  Gruppi
consiliari, menomando la sfera di attribuzioni costituzionali ad essi
assegnate dall'art.  121  Cost.,  nonche'  i  principi  di  autonomia
amministrativa, legislativa, finanziaria e statutaria delle Regioni e
quello di leale collaborazione, di cui agli artt. 114, 117, 119,  120
e 123 Cost. 
    1.1. L'art. 1  del  decreto-legge  10  ottobre  2012  n.  174  ha
disposto che il rendiconto di esercizio annuale approvato da  ciascun
gruppo  e'  "strutturato  secondo  linee   guida   deliberate   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  per  assicurare  la  corretta
rilevazione  dei  fatti  di  gestione  e  la  regolare  tenuta  della
contabilita', nonche' per definire  la  documentazione  necessaria  a
corredo del rendiconto". Sono considerati dalla norma quali requisiti
minimi di regolarita' del rendiconto, da esporre  in  apposite  voci,
l'importo delle risorse  trasferite,  l'indicazione  del  titolo  del
trasferimento e le misure adottate per consentire  la  tracciabilita'
dei pagamenti effettuati dal Gruppo (comma 9). 
    1.2.  I  Gruppi  consiliari  quanto  a  struttura,   funzione   e
disciplina, sono "organi delle regioni" e  devono  considerarsi  come
strutture interne  agli  organi  assembleari,  che  contribuiscono  e
partecipano  all'esercizio  della  funzione  legislativa;  essi  sono
inoltre proiezioni dei partiti politici nelle  assemblee  legislative
regionali. 
    In particolare, i Gruppi  consiliari  sono  organi  dei  Consigli
regionali nei  quali  si  raccolgono  e  si  organizzano  all'interno
dell'assemblea  i  consiglieri   eletti,   al   fine   di   elaborare
congiuntamente le iniziative da intraprendere e di  trovare  in  essi
gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere  efficacemente
i  propri  compiti.  Essi  sono  organi  del   Consiglio   regionale,
caratterizzati da una  peculiare  autonomia  in  quanto  espressione,
nell'ambito del  Consiglio  stesso,  dei  partiti  o  delle  correnti
politiche  che  hanno  presentato  liste  di   candidati   al   corpo
elettorale,  ottenendone  i  suffragi  necessari  alla  elezione  dei
consiglieri. Essi pertanto contribuiscono  in  modo  determinante  al
funzionamento e all'attivita' dell'assemblea legislativa, assicurando
in  forma  strutturata  l'elaborazione  di  proposte,  il   confronto
dialettico fra le diverse  posizioni  politiche  e  programmatiche  e
realizzando  il  pluralismo  che  costituisce   uno   dei   requisiti
essenziali della vita democratica (sentenze Corte cost. nn.  187  del
1990, 1130 del 1988). 
    Il concetto di democrazia pluralista che si esprime nel  rapporto
tra  il  corpo  elettorale  e  gli  organi  titolari  della  funzione
legislativa, deve essere oggi letto alla luce  dell'art.  117  Cost.,
che disciplina la funzione legislativa regionale nelle tre  tipologie
esclusiva/concorrente/residuale, ma al primo comma pone sullo  stesso
piano le funzioni legislative statale e  regionale,  conferendo  loro
pari dignita' e pari soggezione ai vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e internazionale. 
    1.3. L'autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali
e  dei  Gruppi  consiliari  e'  tutelata  dall'art.  121  Cost.,  che
disciplina in primo luogo le  funzioni  legislative,  ma  ricomprende
anche   quelle   di   indirizzo   politico,   di   controllo   e   di
autorganizzazione, con il richiamo alle "altre funzioni" conferite al
Consiglio dalla Costituzione e  dalle  leggi,  secondo  la  locuzione
accolta nella norma costituzionale (Corte Cost. sentenze nn. 69 e  70
del 1985; sentenze nn. 289 del 1997 e 392 del 1999). 
    La legge statale 6  dicembre  1973,  n.  853  recante  "Autonomia
contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario" contiene la disciplina di dettaglio del predetto principio
costituzionale,  richiamata,  inoltre,  dall'art.  23  dello  Statuto
regionale calabrese, rubricato  "Autonomia  funzionale,  contabile  e
organizzativa del Consiglio", che prevede l'approvazione da parte del
Consiglio del bilancio preventivo e  del  conto  consuntivo,  a  loro
volta inseriti, rispettivamente, nel  bilancio  di  previsione  della
Regione e nel rendiconto generale della Regione. 
    La disciplina delle attivita'  dei  Gruppi  consiliari  e'  stata
dettata  in  Calabria  con  legge  regionale  n.  13/2002  e  s.m.i.,
rubricata "Testo unico della struttura  e  finanziamento  dei  Gruppi
consiliari",  che,  in  merito  alla  "Organizzazione",  all'art.  2,
prevede che "Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza
il proprio funzionamento  e  individua  le  iniziative  da  porre  in
essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna  limitazione  di
importo all'interno delle somme globalmente assegnate". 
    La eventuale lesione delle  prerogative  dei  Gruppi  si  risolve
quindi in una compressione  delle  competenze  proprie  dei  Consigli
regionali  e  della  Regione  stessa,   che   e'   legittimata   alla
proposizione del ricorso per la risoluzione del  conflitto  (sentenza
Corte Cost. n. 130 del 2014). 
    1.4. L'esame del decreto-legge n. 10.10.2012 n. 174  consente  di
individuare e distinguere le tipologie di controllo  da  parte  della
Corte dei conti sui documenti  contabili  delle  Regioni  di  diritto
comune. 
    L'art. l, commi 1-8 del decreto-legge 10.10.2012 n. 174, contiene
le disposizioni generali volte ad adeguare, ai sensi  degli  articoli
28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il  controllo  della  Corte
dei conti sulla gestione finanziaria  delle  regioni,  gia'  previsto
dall'art. 3 - comma 5 della L. 14.1.1994 n. 20 e dall'art. 7 -  comma
7 della Legge 5.6.2003 n. 131. Tali norme prevedono  la  trasmissione
ai consigli regionali, da parte delle sezioni regionali di  controllo
della Corte dei conti, di una  relazione  periodica  sulla  tipologia
delle coperture finanziarie adottate nelle leggi  regionali  e  sulle
tecniche di quantificazione degli oneri (comma  2);  disciplinano  il
controllo delle  sezioni  regionali  sui  bilanci  preventivi  e  sui
rendiconti consuntivi delle  regioni  (comprensivi  di  quelli  delle
societa' controllate) e degli enti del servizio  sanitario  nazionale
ai fini del rispetto del patto di stabilita'  interno,  del  rispetto
dell'art.  119  Cost.  anche  a  tutela  degli  equilibri   economico
finanziari, secondo le procedure di cui  all'art.  1,  commi  166-169
della  legge  23.12.2005  n.  266  (commi  3  e  4);   prevedono   il
procedimento di parificazione del rendiconto generale  della  regione
richiamando gli artt. 39, 40 e 41 del R.D. 12.7.1934 n.  1214  (comma
5); dispongono la trasmissione da parte della  Regione  alla  sezione
regionale di controllo di una relazione  sul  sistema  dei  controlli
interni (comma 6) e la trasmissione  delle  relazioni  delle  sezioni
regionali di  controllo  anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri. 
    Tale nuovo apparato normativo e' stato  oggetto  di  giudizio  di
costituzionalita' (sentenza n. 39 del 2014) e di modifiche  apportate
con il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, in corso di conversione. 
    1.5.  Il  controllo  disciplinato  dall'art.  1  commi  1-8   del
decreto-legge 10.10.2012 n. 174 e dalle norme connesse  e  richiamate
(art. 3 della L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 7 della legge  5  giugno
2003 n. 131 e all'art. 1, commi 166-169 della L. 23.12.2005  n.  266)
costituisce un controllo successivo ed  esterno  all'Amministrazione,
di natura imparziale e collaborativa, esteso anche  alle  Regioni  ed
esercitato dalla Corte dei conti nel suo ruolo  di  organo  posto  al
servizio   dello   "Stato-comunita'",   quale   garante    imparziale
dell'equilibrio economico finanziario del settore  pubblico  e  della
corretta  gestione  delle  risorse  collettive   sotto   il   profilo
dell'efficacia, efficienza ed economicita' (Corte cost. n. 267/2006).
Tale  forma  di  controllo,  particolarmente  penetrante  in   quanto
suscettibile  di  valutare  nel  merito   l'adeguatezza   dell'azione
amministrativa  produttiva  di  spesa  e   il   perseguimento   degli
obiettivi,  e'  dichiaratamente  finalizzato  a  garantire  la   sana
gestione finanziaria degli Enti e il rispetto del patto di stabilita'
interno,  ma  ha  l'ulteriore  caratteristica  di  muoversi  in   una
prospettiva non piu'  statica  (come  il  tradizionale  controllo  di
regolarita-legittimita') ma dinamica volta a suscitare  il  confronto
tra fattispecie e parametro normativo e alla adozione di effettive ed
adeguate misure correttive (Corte cost. sentenza n. 179 del 2007). 
    Il controllo successivo sulla gestione  finanziaria  deve  essere
direttamente individuato  nell'art.  100  della  Costituzione  (Corte
cost. sentenza n. 179 del 2007). 
    1.6.  All'interno  del  sistema  di  controllo  successivo  sulla
gestione finanziaria delle Regioni di cui  ai  punti  precedenti,  si
inserisce il controllo sui rendiconti dei Gruppi  consiliari  di  cui
dall'art. 1 - commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge  10.10.2012  n.
174,  di  natura  profondamente  diversa  dal  controllo   successivo
generale sulla gestione finanziaria. 
    Mentre il controllo successivo disciplinato a partire dall'art. 3
comma 5 della L. n. 20 del 1994  ha  natura  di  verifica  di  merito
sull'efficienza  e   adeguatezza   della   gestione   finanziaria   e
sull'effettivo perseguimento degli obiettivi pubblici,  il  controllo
sui  rendiconti  dei  Gruppi  consiliari  ha   natura   di   verifica
tecnico-formale. 
    Il controllo sul  rendiconto  dei  Gruppi  attiene  infatti  alla
"corretta rilevazione dei fatti di  gestione  e  la  regolare  tenuta
della  contabilita'"  e  deve  essere  svolto  alla   stregua   delle
Linee-guida adottate dalla Conferenza Stato-regioni, che senza  avere
contenuto normativo, indicano i criteri e le regole tecniche volte  a
soddisfare  quelle  esigenze  di  omogeneita'  nella  redazione   dei
rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari.  Al  riguardo,
Codesta Corte ha affermato che dette esigenze di armonizzazione nella
redazione dei documenti contabili sono strumentali  a  consentire  la
corretta raffrontabilita' dei conti; cio' in quanto la  codificazione
di parametri standardizzati e' funzionale  a  consolidare,  sotto  il
profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali  in  modo
uniforme e trasparente cosi' da assicurare non solo  dati  finanziari
complessivi  e  comparativi  attendibili,  bensi'   anche   strumenti
conoscitivi per un efficace  coordinamento  della  finanza  pubblica,
inscindibilmente connessa alla  disciplina  delle  regole  di  natura
contabile che  nell'ambito  della  finanza  pubblica  allargata  sono
serventi alla  funzione  statale  di  monitoraggio  e  vigilanza  sul
rispetto dei complessivi obiettivi (sentenza n. 39 del 2014). 
    Dunque, premessi i diversi scopi e il procedimento del  controllo
successivo sulla  gestione  finanziaria  della  Regione,  l'ulteriore
forma di verifica sul rendiconto dei Gruppi, che e' parte  necessaria
del rendiconto regionale, ha natura di "analisi obbligatoria di  tipo
documentale che, pur  non  scendendo  nel  merito  dell'utilizzazione
delle somme stesse, ne  verifica  la  prova  dell'effettivo  impiego,
senza  ledere  l'autonomia  politica  dei   gruppi   interessati   al
controllo. Il sindacato della Corte dei conti  assume  infatti,  come
parametro, la conformita' del rendiconto al  modello  predisposto  in
sede di  Conferenza,  e  deve  pertanto  ritenersi  documentale,  non
potendo addentrarsi nel merito  delle  scelte  discrezionali  rimesse
all'autonomia  politica  dei   gruppi,   nei   limiti   del   mandato
istituzionale" (sentenza n. 39 del 2014). 
    Il controllo sui rendiconti dei  Gruppi  non  e'  quindi  ne'  un
controllo di legittimita' sugli atti, ne' di  merito  sulla  gestione
finanziaria, bensi' una verifica tecnico-formale sulla documentazione
contabile dei Gruppi stessi. 
    1.7. Occorre a questo punto evidenziare i criteri adottati  dalla
Sezione regionale  di  controllo  per  la  verifica  dei  rendiconti,
anticipando  che  essa  non  si  e'  limitata  alla  verifica   della
corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata  e
la documentazione  giustificativa  e  alla  verifica  di  regolarita'
amministrativa di quest'ultima,  ma  ha  proceduto  a  censurare  nel
merito le  scelte  discrezionali  dei  gruppi  consiliari,  arrivando
addirittura a proporre delle ipotesi alternative sulle  modalita'  di
impiego dei fondi, ovvero a ipotizzare  obblighi  di  rendicontazione
inesistenti  o  a  dedurre  obbligazioni  restitutorie   in   realta'
sprovviste di base normativa. 
    La Sezione regionale di controllo ha in primo luogo  adottato  un
criterio  valutativo  basato   sull'assunto   che   "assume   rilievo
l'inerenza della spesa all'attivita' del  gruppo  consiliare  e  che,
nella specie, non puo' che fare riferimento alle  funzioni  assegnate
ai gruppi consiliari" (pagina  13,  punto  4).  Sulla  base  di  tale
erroneo  presupposto  la  Sezione  ha  giudicato  quali  spese,   pur
legittimamente effettuate e rendicontate, rientrassero nelle funzioni
istituzionali del Consiglio e dei Gruppi consiliari ed ha esercitato,
per tale via, una verifica non consentita  dal  sistema  disciplinato
dall'art. 1 - commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge  10.10.2012  n.
174 e comportante palese violazione  dell'autonomia  organizzativa  e
contabile dei Consigli regionali e dei Gruppi  consiliari.  La  legge
regionale,  infatti,  impone  in  proposito  soli   limiti   negativi
consistenti nel divieto di finanziamento ai partiti e ai  Consiglieri
regionali (artt. 5 e 6 della legge regionale n. 13/2002). 
    La sezione regionale di controllo ha  rilevato  inoltre  che  nei
rendiconti non sarebbe stata rispettata la distinzione  tra  i  fondi
destinati alla spesa per il personale e quelli destinati  alle  spese
proprie di funzionamento e che, per il personale, non sarebbero stati
prodotti i relativi contratti  di  lavoro.  Nel  caso  della  Regione
Calabria, pero', a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2002
e s.m.i., le spese per il personale di supporto al Gruppo  consiliare
sono direttamente a carico del Consiglio regionale,  quindi  trattasi
di spese non rendicontabili dai Gruppi. E' proprio per  tale  ragione
che le linee guida approvate  con  DPCM  prevedono  che,  per  quanto
attiene alla struttura formale dei rendiconti e degli allegati  (art.
3), l'obbligo di produrre i contratti sia previsto solo nel  caso  in
cui le relative spese ricadano direttamente sui Gruppi. 
    La Sezione regionale di controllo, nel caso di  utilizzazione  da
parte dei Gruppi  di  contratti  di  collaborazione  a  progetto,  ha
dapprima esaminato i contratti stessi e ha poi preteso addirittura di
sindacare il  progetto  e  la  motivazione  dello  stesso  quando  il
contratto fa riferimento al progetto, per "relationem"  e  lo  stesso
non sia stato esibito. 
    La Sezione regionale di  controllo,  nei  casi  di  contratti  di
collaborazione  a  progetto  in  cui  anche  il  progetto  era  stato
allegato, ne ha sindacato il merito, ritenendo che in taluni casi non
fosse indicato con sufficiente chiarezza l'oggetto della  prestazione
lavorativa. 
    La Sezione regionale di  controllo,  in  materia  di  consulenze,
studi e incarichi, ha ritenuto di dover procedere  all'individuazione
del destinatario dell'incarico,  del  compenso,  dell'oggetto  e  del
titolo  della  consulenza  in  termini  chiari  e  precisi   e   poi,
addirittura  e'  entrata  nel  merito,  verificando  la  "indicazione
causale" dei rapporti, arrivando a valutare come generiche  "clausole
di stile" alcune delle cause giuridiche dei  rapporti  stessi,  quali
quelli aventi ad  oggetto  studi,  ricerche  documentali  o  indagini
statistiche  per  la  redazione  di  proposte  di  legge  o  per   la
preparazione di iniziative consiliari. 
    La Sezione regionale di controllo, poi, nel  dichiarato  fine  di
valutare "l'inerenza  al  fine  istituzionale  del  gruppo",  ha  poi
passato in rassegna le spese per: 
        redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e
altre spese di comunicazione anche web; spese  postali  telegrafiche;
cancelleria  e  stampati;  spese  per  duplicazione   stampa;   spese
telefoniche e di trasmissione dati; 
        libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani; 
        spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni
e attivita' di aggiornamento; 
        spese per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e  di
ufficio; 
        spese logistiche; 
        altre spese. 
    La Sezione regionale di  controllo  e'  quindi  pervenuta,  nella
delibera  n.  26/2014,  alla  declaratoria  di  irregolarita'   della
rendicontazione  di  somme,  ripartite  per   ciascuno   dei   Gruppi
consiliari, palesemente violando i limiti delle proprie attribuzioni. 
    1.8. In sintesi, dalla lettura della  deliberazione  n.  26/2014,
emerge palesemente che sui rendiconti approvati  e  sottoscritti  dai
Presidenti dei vari Gruppi consiliari regionali, e' stato  effettuato
un controllo oltremodo  incisivo  e  penetrante,  che  ha  riguardato
specificamente   e   dettagliatamente   ogni    scelta    effettuata,
estendendosi al merito di ogni contratto, di ogni singola fattura, di
ogni incarico, di ogni fornitura o servizio ordinati,  di  ogni  nota
spese e delle ragioni e causali di ogni singola spesa. 
    Tale  forma  di  controllo  fuoriesce  palesemente   dai   limiti
dell'analisi di tipo documentale, prevista dalla  norma,  secondo  la
Giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 39 del 2014). 
    La deliberazione n. 26/2014 scende nel merito  dell'utilizzazione
delle somme e lede quindi l'autonomia politica dei Gruppi interessati
al controllo prevista dall'art. 121 Cost., addentrarsi nel  contenuto
delle scelte discrezionali di cui i Gruppi consiliari sono  titolari,
nell'esercizio del loro mandato istituzionale. 
    1.9. Nella deliberazione  impugnata,  a  pag.  13,  punto  4,  la
sezione regionale richiama sostanzialmente  i  criteri  di  controllo
enunciati nella deliberazione della Corte dei  conti,  sezione  delle
autonomie, 5 aprile 2013, n.  12  (....  «assume  rilievo  l'inerenza
della spesa all'attivita' del gruppo consiliare e che, nella  specie,
non puo' che fare  riferimento  alle  funzioni  assegnate  ai  gruppi
consiliari»...).  E  pero'  la  deliberazione  n.  12/2013  e'  stata
annullata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 130/2014, che ha
per altro ritenuto che non spettava allo  Stato  e,  per  esso,  alla
Corte dei conti, sezione delle autonomie, adottare le deliberazioni 5
aprile 2013, n.  12  e  5  luglio  2013,  n.  15,  con  cui  si  era,
rispettivamente,  indirizzato  ed   esercitato   il   controllo   sui
rendiconti dei gruppi consiliari  in  relazione  all'esercizio  2012,
perche'  lesive  dell'autonomia  organizzativa  e   contabile   delle
Regioni, ed in particolare quella dei consigli regionali e  dei  loro
gruppi consiliari, tutelata  dall'art.  121,  secondo  comma,  Cost.,
esercitando un potere ad essa non attribuito dalla legge. 
    1.10. Pare infine opportuno ricordare che  con  deliberazione  n.
40/2014/PRG, la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo  per
la Regione Toscana, nell'esaminare i rendiconti dei gruppi consiliari
del consiglio regionale, ha correttamente fatto  uso  del  potere  di
controllo  ad  essa  attribuito  dalla   normativa   di   riferimento
affermando che "il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in
primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa
rendicontata  e  la   documentazione   giustificativa,   nonche'   la
regolarita' amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate
l'intera documentazione presentata, le modalita' di  pagamento  delle
spese superiori ai 1.000 euro, la  consistenza  della  cassa  a  fine
esercizio e  la  corrispondenza  di  questa  alla  differenza  tra  i
contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonche' la
regolare tenuta delle scritture del gruppo". 
    Ebbene, alla luce di cio' appare evidente che nel caso in  esame,
la Sezione calabrese di controllo abbia invece enormemente esorbitato
i limiti imposti dalla Costituzione e dalla legge. 
    2. Il provvedimento impugnato lede la posizione  dei  Consiglieri
regionali, per come garantita dalla Costituzione, menomando la  sfera
di attribuzioni costituzionali ad essi assegnate dall'art. 122  Cost.
e incide illegittimamente nella sfera di attribuzioni  costituzionali
della Regione e sui principi di autonomia  politica,  amministrativa,
legislativa,   finanziaria   e   statutaria,   nonche'    di    leale
collaborazione, di cui agli artt. 114, 117, 119, 120 e 123 Cost. 
    2.1. Come detto in precedenza, il ruolo ed il valore  dei  Gruppi
consiliari regionali trova riscontro nell'art. 121 Cost. ed e'  stato
riconosciuto anche dal legislatore statale,  che  ha,  parimenti,  da
tempo  disciplinato  la  relativa   contribuzione,   secondo   quanto
stabilito dalla legge statale 6 dicembre 1973, n. 853. 
    Il ruolo e la funzione svolti dai Gruppi del Consiglio  regionale
richiedono,  per  poter  essere  esercitati  con   l'autonomia   loro
riconosciuta,  una  specifica  garanzia,  che  e'  costituita   dalla
immunita' stabilita dall'art. 122 della Costituzione. 
    L'immunita'  prevista  dall'art.   122,   quarto   comma,   della
Costituzione attiene alla particolare natura delle  attribuzioni  del
Consiglio regionale,  che  costituiscono  esplicazione  di  autonomia
costituzionalmente garantita, risultando in parte disciplinate  dalla
stessa Costituzione e in parte dalle altre  fonti  normative  cui  la
prima rinvia. La Giurisprudenza costituzionale insegna che il  nucleo
caratterizzante delle predette attribuzioni, quale definito dall'art.
121, secondo comma,  della  Costituzione,  ricomprende  non  solo  le
funzioni legislative  e  regolamentari,  di  indirizzo  politico,  di
controllo e di autorganizzazione, ma anche quelle di  amministrazione
attiva, quando siano assegnate all'organo in via diretta ed immediata
dalle leggi dello Stato (sentenze nn. 69 e 70 del 1985; sentenze  nn.
289 del 1997 e 392 del 1999). Quanto al presupposto sistematico della
disposizione sull'immunita', si e' precisato che, pur rinvenendosi il
criterio di  delimitazione  della  insindacabilita'  dei  consiglieri
regionali nella fonte attributiva della funzione e  non  nella  forma
degli atti,  cio'  non  significa  che  l'immunita'  sia  diretta  ad
assicurare una posizione di privilegio per i  consiglieri  regionali,
giacche' essa si giustifica solo  in  quanto  vale  a  preservare  da
interferenze e condizionamenti  esterni  le  determinazioni  inerenti
alla sfera di autonomia propria dell'organo.  Nell'ambito  di  quella
immunita' vi e' in generale l'attivita' dei gruppi, anche per  quanto
concerne la gestione delle proprie spese, cioe'  l'utilizzazione  dei
contributi che vengono loro assegnati. 
    Questa   guarentigia   vale    nei    confronti    dell'attivita'
giurisdizionale  della  Corte  dei  conti,   avendo   codesta   Corte
costituzionale affermato che non e' possibile riconoscere in capo  al
Procuratore  della  Corte  dei   conti   «un   munus   di   controllo
generalizzato su qualsiasi atto di gestione ordinaria o straordinaria
facenti  capo  all'entita'  genericamente  individuata   nel   gruppo
parlamentare recante una certa denominazione; cosi'  ineluttabilmente
compromettendo  anche  la  sfera  della  dimensione  funzionale   che
caratterizza   l'attivita'    dei    gruppi,    come    articolazione
dell'assemblea regionale  e  come  momento  aggregativo  strettamente
raccordato alle  attribuzioni  politico  parlamentari  dell'assemblea
stessa, presidiate a livello di normativa  di  rango  costituzionale»
(sentenza  n.  337  del  2005,  in  merito  all'Assemblea   regionale
siciliana). 
    2.2. Nel caso della Regione Calabria,  la  Sezione  regionale  di
controllo,  come  si  e'  detto  in  precedenza,  ha   enunciato   un
inesistente principio  valutativo  basato  sull'assunto  che  "assume
rilievo l'inerenza della spesa all'attivita' del gruppo consiliare  e
che, nella specie,  non  puo'  che  fare  riferimento  alle  funzioni
assegnate ai gruppi consiliari",  (pagina  13,  punto  4)  giudicando
quali spese, pur legittimamente effettuate e rendicontate,  rientrino
nelle funzioni istituzionali del Consiglio e dei  Gruppi  consiliari.
La sezione ha quindi  effettuato  un  controllo  a  tappeto,  che  ha
riguardato specificamente e dettagliatamente ogni scelta  effettuata,
estendendosi al merito di ogni contratto, di ogni singola fattura, di
ogni incarico, di ogni fornitura o servizio ordinati,  di  ogni  nota
spese e delle ragioni e causali di ogni singola spesa. 
    2.3. Con la deliberazione n. 26/2014, la Sezione di controllo  si
e' quindi attribuita una funzione di controllo generalizzato di  tipo
finalistico, su tutta l'attivita' dei Gruppi consiliari, che la Corte
costituzionale, nel  caso  analogo  del  controllo  generalizzato  di
natura giurisdizionale, ha ritenuto non possa essere esercitato. 
    Cio' non comporta che  l'immunita'  riconosciuta  ai  Consiglieri
regionali e ai gruppi  consiliari  sia  assoluta,  tale  da  impedire
qualunque  iniziativa  di  controllo  o  giurisdizionale  in  merito;
comporta soltanto che non e' possibile un controllo  generalizzato  e
di merito, perche' un tale controllo vanificherebbe  il  senso  della
immunita' del Consigliere in relazione all'espletamento  del  mandato
di rappresentanza politica previsto dall'art. 122 - comma 4 Cost. 
    2.4. La deliberazione n. 26/2014 adottata dalla Sezione regionale
di  controllo  e'  stata  trasmessa,  oltre  che  al  Presidente  del
Consiglio regionale, al  collegio  dei  revisori  dei  conti  e  alla
Procura regionale della Corte dei conti. 
    La trasmissione della deliberazione relativa  ai  rendiconti  dei
Gruppi consiliari alla Procura regionale della Corte dei conti non e'
prevista dall'art. 1, commi 9-12 del decreto-legge 10.10.2012 n. 174,
ne' da alcuna diversa disposizione di legge. 
    La Giurisprudenza costituzionale  ha  ritenuto  che  in  sede  di
giudizio di responsabilita' non possono essere utilizzati  notizie  o
elementi raccolti nel corso del controllo sulla gestione  finanziaria
degli Enti pubblici, quand'anche  il  controllo  evidenzi  spreco  di
risorse pubbliche. Infatti, la  titolarita'  congiunta  nella  stessa
Corte dei conti della giurisdizione (ai sensi dell'art. 103,  secondo
comma, della Costituzione) e del controllo successivo sulla  gestione
(espressione  dell'art.  100  Cost.),   corredato   dei   poteri   di
acquisizione  delle  notizie  e  di  ispezione,  pone   delicatissimi
problemi  di  regolamentazione  dei   confini,   sotto   il   profilo
dell'utilizzazione delle notizie  o  dei  dati  acquisiti  attraverso
l'esercizio dei poteri inerenti al controllo sulla gestione.  Non  e'
contestabile che il Procuratore  regionale  titolare  dell'azione  di
responsabilita' possa  promuovere  quest'ultima  sulla  base  di  una
notizia o di un dato acquisito attraverso l'esercizio  dei  ricordati
poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione, poiche',  una
volta cha abbia avuto comunque conoscenza di un'ipotesi di danno, non
puo' esimersi, ove ne ricorrano tutti  i  presupposti,  dall'attivare
l'azione  di   responsabilita'.   Ma   i   rapporti   tra   attivita'
giurisdizionale e  controllo  sulla  gestione  debbono  arrestarsi  a
questo  punto,  poiche'  si  vanificherebbero  illegittimamente   gli
inviolabili diritti della difesa, garantiti a tutti  i  cittadini  in
ogni giudizio dall'art. 24 della Costituzione, ove  le  notizie  o  i
dati acquisiti in sede di controllo potessero essere utilizzati anche
in sede di procedimento giurisdizionale di responsabilita' per  danno
erariale, senza il rispetto  della  procedura  prevista  dall'art.  5
della legge n. 19 del 1994. 
    La  deliberazione  n.  26/2014  si  presenta,  anche  sotto  tale
profilo, in contrasto con i limiti imposti  dagli  artt.  100  e  103
Cost. alle attivita' giurisdizionali e di controllo  attribuite  alla
Corte dei conti, e in  conflitto  con  le  norme  costituzionali  che
garantiscono le prerogative regionali. 
    3. La deliberazione  della  Sezione  regionale  di  controllo  n.
26/2014 viola i limiti delle funzioni di controllo  di  cui  all'art.
100 Cost. e la sfera di attribuzioni  assegnata  alla  Regione  e  al
Consiglio regionale dagli artt. 114, 117, 119, 121 e 123 Cost.  della
Costituzione, perche' emessa in assoluta carenza di potere, avendo la
sezione  precedentemente  esercitato  e  consumato  il  potere  e  la
funzione di controllo. Il controllo e' stato  esercitato  inoltre  in
assenza e al di fuori delle norme  regolatrici,  determinando,  anche
sotto  tale  ulteriore  profilo,  la  menomazione  della   sfera   di
attribuzioni regionali costituzionalmente garantita. E' stato  invero
spiegato da Codesta Ecc.ma Corte che  «la  figura  dei  conflitti  di
attribuzione non si restringe  alla  sola  ipotesi  di  contestazione
circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno  dei  soggetti
contendenti rivendichi per se'  ma  si  estende  a  comprendere  ogni
ipotesi  in  cui  dall'illegittimo  esercizio  di  un  potere  altrui
consegua   la   menomazione   di   una    sfera    di    attribuzioni
costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (sentenza n. 110 del
1970 e sentenza n. 130/2014). 
    Ebbene,  la  delibera  n.26/2014  della  Sezione   regionale   di
controllo della Calabria presenta gravi profili di illegittimita' sia
in ordine al rispetto dell'iter procedimentale puntualmente delineato
dalla normativa statale  sia  per  violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 1, comma 11, d.l. 174/2012, convertito in L.  213/2012  nel
testo risultante dalla declaratoria di illegittimita'  costituzionale
di cui alla sentenza n. 39/14. 
    3.1. Sotto il primo profilo,  l'art.  1  -  commi  10  e  11  del
decreto-legge 174/2014 prevede che la Sezione regionale di  controllo
deliberi sulla regolarita' del rendiconto dei Gruppi consiliari entro
30 giorni dal ricevimento del medesimo e  che,  in  caso  di  mancata
pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si  intende  approvato;
prevede, inoltre la possibilita', per  la  Sezione,  di  chiedere  la
regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla  ricezione  del
medesimo, fissando un termine non superiore a 30  giorni.  La  stessa
norma dispone  che  detta  comunicazione  "sospende  il  decorso  del
termine per la pronuncia della sezione". 
    Orbene, come risulta dall'esposizione dei fatti e  dai  documenti
allegati, la Sezione regionale, in difformita' dal dato normativo, ha
prima disposto la regolarizzazione dei rendiconti e  poi,  invertendo
in maniera palesemente illogica la normale scansione  procedimentale,
ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali, giungendo poi ad
asserire a pag. 27, punto 7, "si precisa che il termine iniziale  per
il decorso del  termine,  previsto  per  l'esercizio  della  presente
attivita' di controllo dal D.L. 174/2012, e' da  determinare  nel  28
aprile 2014", dal quale ha lasciato  decorrere  ulteriori  30  giorni
prima di adottare la delibera da cui scaturisce il presente giudizio. 
    Sul punto basti rilevare che i rendiconti  sono  stati  trasmessi
alla Sezione di Controllo in data 17 febbraio 2014  e  che  ai  sensi
dell'art. l D.L. 174/12 in caso di comunicazione da parte della Corte
dei conti il termine di 30 giorni "e' sospeso", ma non  "interrotto".
Da cio' la nullita' della delibera per  decorso  del  termine  di  30
giorni con la conseguenza che il rendiconto deve ritenersi  approvato
a norma di legge. 
    D'altra parte la previsione, da parte del legislatore statale  di
un termine breve entro il quale effettuare il controllo e' funzionale
e  coerente  con  la  natura  del  controllo  affidato  alle  sezioni
regionali che, come gia' spiegato sopra, e' di tipo documentale e non
puo' riguardare il merito. 
    Sotto un concorrente profilo, la Sezione regionale  di  controllo
non avrebbe potuto (come invece ha fatto con nota del 18 aprile  2014
prot. n. 2112) richiedere, nella persona dei  Magistrati  istruttori,
una integrazione documentale  riaprendo  cosi'  in  modo  anomalo  il
procedimento, ma solo adottare, con deliberazione collegiale,  l'atto
conclusivo del procedimento di controllo. 
    L'avere esteso i tempi e i modi del procedimento di controllo  in
assenza di una disposizione normativa in tal senso ha  cagionato  una
esposizione per un tempo indefinito al potere di  controllo,  il  che
non e' ammesso nel vigente ordinamento,  che  impone  un  equilibrata
conciliazione tra  garanzie  costituzionali  di  pari  livello,  come
quelle attribuite alla Corte dall'art. 100 Cost. e quelle  attribuite
all'autonomia regionale dagli artt. 114, 117, 119, 121 e 123. 
    3.2.  L'anomalia  del  potere   esercitato   e   la   conseguente
menomazione della sfera  di  attribuzioni  regionale  e'  rinvenibile
anche nella parte in cui la Sezione regionale ha inteso applicare  la
sanzione della decadenza dal diritto  all'erogazione  delle  risorse,
originariamente prevista dall'art. 1, comma 11 d.l. 174/2012. 
    Come e' noto, la sentenza 39/14 ha pronunciato la declaratoria di
illegittimita'  costituzionale  del  comma   11   dell'art.   1   del
decreto-legge 174/2012, terzo periodo, il  quale  prevedeva  che  "in
caso di riscontrate irregolarita' da parte della sezione regionale di
controllo della  Corte  dei  conti,  il  gruppo  consiliare  che  non
provveda  alla  regolarizzazione  del  rendiconto  entro  il  termine
fissato  decada,  per  l'anno  in  corso  (quindi   per   l'esercizio
successivo a quello  rendicontato),  dal  diritto  all'erogazione  di
risorse da parte del Consiglio regionale. 
    La declaratoria di illegittimita' costituzionale  della  sanzione
si basa sulla seguente motivazione: "I gruppi consiliari  sono  stati
qualificati dalla giurisprudenza di  questa  Corte  come  organi  del
consiglio e proiezioni dei partiti politici  in  assemblea  regionale
(sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del  1988),  ovvero  come  uffici
comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni
del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988). Introducendo una  sanzione
che, precludendo qualsiasi finanziamento, rischia  potenzialmente  di
compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari, la
norma impugnata rischia di pregiudicare il fisiologico  funzionamento
dell'assemblea  regionale  stessa,  anche  in  ragione  di  marginali
irregolarita' contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto  dei
contributi assegnati. Ne consegue la lesione degli evocati  parametri
costituzionali  posti  a  presidio   dell'autonomia   legislativa   e
finanziaria delle Regioni ricorrenti (arti. 117 e 119 Cost.). 
    Ebbene, con  la  delibera  impugnata  (pag.  12)  la  Sezione  di
controllo regionale, dopo aver rilevato  l'avvenuta  declaratoria  di
illegittimita'  costituzionale  della  sanzione  di   decadenza   ha,
tuttavia,  ritenuto  che  la  misura  sanzionatoria  della  decadenza
"permane nella vigente legislazione regionale (cfr. art. 7 co. 4 e  5
della citata legge regionale n.  13/2002  e  successive  modifiche  e
integrazioni) quale conseguenza, oltre che della mancata trasmissione
o mancata regolarizzazione del rendiconto entro il  termine  fissato,
anche della deliberazione di non regolarita' del rendiconto  adottata
dalle Sezione regionale di controllo della Corte dei conti". 
    Cosi'  facendo  la  Corte  dei  Conti  ha  applicato  ai   gruppi
consiliari calabresi  una  sanzione  ormai  espunta  dall'ordinamento
statale in quanto ritenuta apertamente in contrasto con gli  articoli
117 e 119 della costituzione, compromettendo  le  funzioni  pubbliche
affidate  ai  gruppi  consiliari  e  pregiudicando   il   fisiologico
funzionamento dell'assemblea regionale stessa.  E  tutto  cio'  sulla
base della presunta vigenza  della  norma  regionale  di  recepimento
della legge  statale  dichiarata  incostituzionale.  Ne  consegue  la
lesione dei parametri costituzionali posti a presidio  dell'autonomia
legislativa e  finanziaria  della  Regione  Calabria  secondo  quanto
opportunamente precisato dalla Corte Costituzionale nella  suindicata
decisione 39/2014, subito  dopo  la  declaratoria  di  illegittimita'
della  sanzione  di  cui  si  discute:   "Va   precisato   che   tale
dichiarazione, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della
Costituzione, ha efficacia con  riguardo  all'applicazione  di  detta
norma a tutte le Regioni, a statuto ordinario e a  statuto  speciale,
nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano". 
    Va  precisato  sul  punto  che  l'art.  7  della  1.r.   13/2002,
richiamato a pag.12 della  delibera  e'  stato  inserito  dalla  L.R.
n.1/2013 che, come risulta dal titolo, recepisce testualmente l'art.l
del  d.l.  174/12.  Detta  norma  e'  qualificabile  come  norma   di
coordinamento della  finanza  pubblica  che  opera  direttamente  nei
confronti  delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  senza  obbligo  di
recepimento, tant'e' che, il  successivo  comma  16,  prescrive  tale
obbligo solo a carico  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Da  cio'  consegue  che   la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale della legge statale produce, direttamente, le medesime
conseguenze sulle leggi adottate dalle Regioni  a  statuto  ordinario
senza la necessita' che queste vi si adeguino atteso,  peraltro,  che
il rinvio alla legge  statale  contenuta  nella  legge  regionale  di
recepimento (appunto art.7, commi 4 e 5) non puo' che essere di  tipo
dinamico. Opinare  diversamente,  infatti,  porterebbe  all'aberrante
conclusione  che  le  regioni  che  diligentemente   hanno   adeguato
immediatamente la loro normativa a quella statale,  a  differenza  di
quelle che non l'hanno fatto, si vedrebbero  ingiustamente  applicare
la disciplina statale anche  se  questa  dovesse  essere  ritenuta  e
dichiarata incostituzionale. E cio', secondo quanto emergerebbe dalla
delibera in oggetto, almeno fino a quando la regione  non  decida  di
modificare nuovamente  la  propria  normativa  adeguandola  al  testo
risultante dalla declaratoria di illegittimita', il che  integra  una
palese violazione dei principi di gerarchia delle fonti e di rapporto
tra le funzioni legislative statali/regionali. 
    Istanza cautelare: 
        Da quanto sopra esposto appare evidente  la  sussistenza  dei
gravi motivi che  giustificano  la  richiesta  di  sospensione  degli
effetti  della  deliberazione  oggetto  del  presente  giudizio.   Si
ribadisce in particolare che, a fronte di insussistenti irregolarita'
contabili e pur in assenza di un utilizzo scorretto  dei  contributi,
la sanzione comminata rischia  di  pregiudicare  e  compromettere  le
funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari e di  conseguenza  a
paralizzare il funzionamento dell'Assemblea Regionale. 
    A tal fine si chiede che l'On.  Presidente  voglia  convocare  la
Corte in camera di consiglio nella quale  i  difensori  chiedono  sin
d'ora di potere essere sentiti. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che  la  Corte  costituzionale  voglia,  per  i  motivi
esposti: 
    Preliminarmente e in via cautelare, sospendere l'esecuzione della
deliberazione 28 maggio 2014, n. 26 della Corte  dei  conti,  Sezione
regionale di controllo per la Calabria. 
    In prosieguo: 
        Accertare e dichiarare che non spetta allo Stato e  per  esso
alla Corte dei conti. Sezione regionale di controllo,  effettuare  un
controllo generalizzato, finalistico e di merito sui  rendiconti  dei
Gruppi   consiliari,   in   contrasto   con   l'autonomia   politica,
organizzativa e  contabile  del  Consiglio  regionale  e  dei  Gruppi
consiliari; 
        Accertare e dichiarare che non spetta allo Stato e  per  esso
alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, effettuare  un
controllo generalizzato, finalistico e di merito sui  rendiconti  dei
Gruppi consiliari, in  contrasto  con  la  prerogative  spettanti  ai
Consiglieri regionali; 
        Accertare e dichiarare che non spetta allo Stato e  per  esso
alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo, effettuare  il
controllo  sui  rendiconti  dei  Gruppi  consiliari,  con  procedure,
modalita', tempi e metodi diversi da quelli  tassativamente  previsti
dall'art. 1 del decreto-legge 10.10.2012 n. 174 - commi 9, 10,  11  e
12, convertito, con modificazioni, nella legge 7.12.2012 n. 213; 
    In ogni caso annullare la deliberazione  28.5.2014  n.  26  della
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria. 
    Si produrranno,  all'atto  della  costituzione  in  giudizio,  la
deliberazione della Giunta regionale, il decreto di  conferimento  di
incarico ai difensori, nonche' gli atti ed  i  documenti  specificati
nel presente atto e comunque elencati nell'indice  del  fascicolo  di
parte. 
        Catanzaro-Roma, 29 luglio 2014 
 
Avv. Paolo Filippo Arillotta -  Avv.  Franceschina  Talarico  -  Avv.
                         Enrico F. Ventrice