N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 2013
Ordinanza del 26 luglio 2013 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento civile promosso da Diatex Spa contro Tibaldo Rino. Trasporto - Trasporto di merci su strada - Contratti di trasporto non stipulati in forma scritta (o ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 2008) - Prescrizione dell'azione del vettore in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto e previsione di un meccanismo di determinazione autoritativa del corrispettivo spettante al vettore - Ingiustificate diversita' di disciplina rispetto ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta - Violazione del principio di ragionevolezza in relazione ad entrambi i profili. - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10, nel testo (in vigore fino all'11 agosto 2010) anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127. - Costituzione, art. 3.(GU n.40 del 24-9-2014 )
IL TRIBUNALE DI TRENTO Il Giudice Istruttore, dott.ssa Monica Attanasio, letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza, con ricorso depositato il 20 aprile 2012 la Tibaldo Rino Trasporti esponeva di operare nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi e che fra il febbraio 2009 ed il dicembre 2010 aveva prestato vari servizi di trasporto in favore della Diatex S.p.A. in forza di contratto che, pur redatto su supporto cartaceo, non poteva considerarsi stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 286/2005, in quanto privo di data certa e dell'indicazione dei tempi massimi di carico e scarico delle merci: poiche' il corrispettivo corrisposto da Diatex era notevolmente inferiore a quello previsto dall'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e successive modificazioni, chiedeva, a mente del comma 9° di tale articolo, l'emissione nei confronti della Diatex di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 34.067,42, oltre accessori. Avverso il decreto ingiuntivo emesso il 24 aprile 2012, con atto di citazione notificato in data 18 luglio 2012 veniva proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., con la quale la Diatex contrastava la pretesa della controparte sostenendo l'erroneita', sotto vari profili, dei conteggi posti alla base della domanda monitoria e l'incompatibilita' della disciplina dettata dal citato art. 83 bis con la normativa comunitaria, eccependo, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Tiboldi; in corso di causa la Diatex prospettava inoltre questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008. Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nel dare attuazione alla delega conferita al Governo con la legge n. 32 del 2005 (recante "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose"), abrogo' il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella, gia' previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni (art. 3), stabilendo conseguentemente che, "A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli 6, 11 e 12, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contralto di trasporto" (art. 4). A sua volta, l'art. 6, col dichiarato intento di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, stabili' che "Il contratto di trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in forma scritta", indicando una serie di elementi che i contratti di trasporto stipulati per iscritto devono necessariamente contenere, ed equiparando al contratto non stipulato in forma scritta quello mancante anche di uno soltanto di tali elementi. Malgrado tale previsione, la forma scritta non era pero' prescritta ne' ad substantiam ne ad probationem, e la sua adozione veniva incentivata in via indiretta, imponendo, in caso di contratto stipulato non in forma scritta, alcuni oneri aggiuntivi a carico del committente ovvero del vettore, la cui inosservanza comportava una responsabilita' solidale per l'ipotesi di violazione di determinate norme del codice della strada, ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 26, comma 2°, della legge n. 298/74 (cfr. i commi 4° e 5° dell'art. 7). Se dunque, in base alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 286/2005 la presenza o assenza di forma scritta non incideva sulla determinazione del corrispettivo della prestazione resa dal vettore, in entrambi i casi rimessa alla libera negoziazione delle parti, ne' sul termine di prescrizione applicabile, che per entrambe le ipotesi era quello previsto dall'art. 2951 c.c., il quadro muta con l'entrata in vigore del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. L'art. 83 bis di tale decreto recita, infatti: "1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza; 2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante; 3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenute dal vettore e sono sottoposti a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore; 4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli lini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura; 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato; 6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura; 7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a ,fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2; 8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7. Il vettore puo' chiedere al mittente al pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'art. 2951 del codice civile. 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'art. 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carte di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice". Tale articolo ha subito successive modifiche, in particolare ad opera del d.l. n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009 (che ha abrogato l'ultimo periodo del comma 4° e demandato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione degli indici del costo del carburante per chilometro e delle relative quote di incidenza fino a quando non sarebbero state disponibili le determinazioni dell'Osservatorio), e dei d.l. n. 103/2010 e n. 138/2011, convertiti con modificazioni, rispettivamente, nella legge n. 127/2010 e nella legge n. 148/2011, che hanno attenuato la distinzione tra contratti stipulati in forma scritta e contratti verbali - o ad essi equiparati, prevedendo, per tutti, la possibilita' di incidere sulla determinazione delle tariffe di autotrasporto. Nella specie, pero', in cui si discute di prestazioni di trasporto rese fra il 2009 ed il 2010, viene in considerazione la disciplina dettata dal testo dell'art. 83 bis in vigore fino all'11 agosto 2010, in base alla quale la presenza o assenza di un contratto stipulato in forma scritta comporta notevoli differenze. Esse riguardano: il termine di prescrizione applicabile al diritto del vettore al pagamento delle proprie spettanze, fissato in un anno, conformemente alla previsione dell'art. 2951 c.c., nel caso di contratto di trasporto stipulato in forma scritta, ed in cinque anni in quello di contratto non stipulato in forma scritta; la determinazione del corrispettivo della prestazione resa dal vettore, demandata all'autonomia negoziale delle parti, salvo il meccanismo di adeguamento previsto dal comma 5°, in caso di contratto stipulato per iscritto, e di fonte interamente eteronegoziale in quello di contratto verbale. Questa diversita' della disciplina applicabile ai contratti di trasporto non stipulati per iscritto, rispetto a quella applicabile ai contratti che invece lo sono, si presenta irragionevole e non appare, invero, trovare valida giustificazione nella diversa modalita' di conclusione del contratto. Cosi', per quel che riguarda la prescrizione, e' vero che la determinazione del corrispettivo spettante al vettore richiede, nel caso di contratto non stipulato per iscritto, la necessita' di compiere calcoli che possono essere laboriosi, e per questa via incidere, ritardandola, sull'acquisizione della consapevolezza circa l'an ed il quantum del diritto al pagamento del corrispettivo; cio' pero' non giustifica una differenza di ben quattro anni fra il termine di prescrizione applicabile in questa ipotesi e quello applicabile in caso di contratto stipulato per iscritto, tanto piu' in quanto analoga necessita' puo' presentarsi anche in questo secondo caso, in relazione al meccanismo di adeguamento previsto dal t comma 5°, dell'art. 83 bis. La diversita' di disciplina fra contratti stipulati e non stipulati per iscritto si presenta ancor meno giustificata per quel che concerne la determinazione del corrispettivo della prestazione resa dal vettore. L'eterointegrazione dei contratti costituisce, come noto, un'eccezione al principio della libera esplicazione dell'autonomia negoziale, che rinviene il suo fondamento e la sua giustificazione in esigenze di tutela o di una delle parti del contratto, in ragione della posizione di debolezza in cui essa viene a trovarsi nell'ambito di determinati rapporti, ovvero di interessi pubblici. Nel caso di specie, pero', sia che si voglia ravvisare la ragione giustificatrice dell'intervento autoritativo nella prima di tali esigenze, sia che la si voglia invece ravvisare nella seconda, la disparita' della disciplina dettata per contratti di trasporto non stipulati per iscritto rispetto a quelli che lo sono appare, in entrambe le ipotesi, priva di ragionevolezza. Ed invero, ove si fosse inteso tutelare il vettore, sul presupposto che si tratta della parte debole del rapporto, assicurandogli un corrispettivo delle sue prestazioni di importo non inferiore ai costi di esercizio dell'impresa di trasporto, questa esigenza di tutela non verrebbe meno per il semplice fatto che il contratto e' stato stipulato per iscritto. Ove, invece, l'intento del legislatore fosse stato quello di perseguire la tutela di un interesse sovraindividuale, e segnatamente di quello alla sicurezza dei trasporti su strada - come l'ulteriore sviluppo della legislazione della materia induce a ritenere - quella disparita' si presenta ugualmente, ed anzi ancor piu' ingiustificata: se, infatti, la ratio della determinazione autoritativa del corrispettivo della prestazione resa dal vettore viene individuata nell'intento di scongiurare il rischio che il vettore, onde rendere la propria attivita' remunerativa ed al tempo stesso competitiva, pratichi prezzi bassi, al contempo riducendo i costi di manutenzione dei mezzi e/o quelli della manodopera, trascurando l'osservanza delle norme sui tempi di riposo e di guida dei conducenti dei mezzi, allora e' agevole rilevare che quel rischio, e la conseguente esigenza di tutela, sussiste indipendentemente dalla forma - scritta ovvero verbale - con cui il contratto di trasporto e' stato stipulato; cio' a prescindere dalla questione - oggetto di altra questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal Tribunale di Lucca, pendente innanzi a codesta Corte - riguardante l'idoneita' del mezzo adoperato dal legislatore a conseguire il fine perseguito. La diversita' di disciplina fra contratti di trasporto stipulati e non stipulati in forma scritta, in relazione ad entrambi i profili sopra evidenziati, appare, inoltre, viepiu' irragionevole ove si consideri che l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/2005 equipara ai contratti non stipulati per iscritto quelli che, pur rivestendo forma scritta, risultino privi anche di una soltanto delle indicazioni che, in base allo stesso art. 6, il contratto di trasporto deve necessariamente contenere (id est il nome del vettore e del committente e, se diverso, quello del caricatore; il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; la tipologia e quantita' della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; il corrispettivo del servizio di trasporto e le modalita' di pagamento; i luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna al destinatario; i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata): l'assenza nel contratto di trasporto di tali indicazioni, o della maggior parte di esse, appare del tutto priva di rilievo ai fini dell'esercizio dell'azione del vettore di pagamento del corrispettivo (lo e' in particolare quella mancante nel caso di specie, e cioe' l'indicazione dei tempi massimi di carico e scarico delle merci), e non giustifica quindi la previsione di un diverso e' piu' lungo termine di prescrizione, ne' e' dato comprendere la ragione del collegamento istituito dal legislatore fra l'assenza di una o piu' delle predette indicazioni e la determinazione autoritativa del corrispettivo della prestazione di trasporto. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 bis del d.l. n. 112/2008, per violazione dell'art. 3 Cost., e' dunque non manifestamente infondata; essa e' inoltre rilevante, giacche' nella presente causa si discute (anche) di prestazioni di trasporto rese in periodo compreso fra il 2009 ed il 12 agosto 2010 - data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. n. 103/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 127/2010 - ed in quanto nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. la Diatex S.p.A. ha eccepito, fra l'altro, la prescrizione del diritto azionato dalla controparte; infine, le disposizioni della cui legittimita' costituzionale si dubita sono di chiaro ed univoco significato, non consentendo a questo Giudice di operare interpretazioni diverse da quella da cui origina la questione di incostituzionalita'.
P. Q. M. Visti l'art. 134 Cost. e gli artt. 23 e segg. della legge n. 87/1953; Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10 del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010, nella parte in cui, nel caso di contratti di trasporto non stipulati per iscritto, o ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 286/2008, stabilisce che l'azione del vettore si prescrive in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, nonche' nella parte in cui, nel caso di contratti di trasporto non stipulati per iscritto, o ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 286/2008, prevede un meccanismo di determinazione autoritativa del corrispettivo spettante al vettore, per violazione dell'art. 3 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Trento, 24 luglio 2013 Il Giudice: Attanasio