N. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2014

Ordinanza dell'8  maggio  2014  emessa  dal  Tribunale  di  Nola  nel
procedimento penale a carico di M.A.. 
 
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze
  stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve  entita'  -  Trattamento
  sanzionatorio nella formulazione introdotta  dal  decreto-legge  n.
  146 del 2013 - Denunciata mancata distinzione tra  condotte  aventi
  ad oggetto le c.d. droghe leggere di  cui  alle  tabelle  II  e  IV
  previste dall'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle aventi ad
  oggetto le c.d. droghe pesanti di cui alle  tabelle  I  e  III  del
  medesimo art. 14 - Disparita' di trattamento  rispetto  al  diverso
  trattamento sanzionatorio delle condotte aventi ad oggetto le  c.d.
  droghe pesanti e le c.d. droghe leggere previsto nei  casi  di  non
  lieve entita', a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della  Corte
  costituzionale. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
  art. 73, comma 5, come sostituito dall'art. 2, comma 1,  lett.  d),
  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.40 del 24-9-2014 )
 
                          TRIBUNALE DI NOLA 
                           SEZIONE PENALE 
 
    Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  ai
sensi degli artt. 134 e ss. Cost. e 23 e ss. L. n. 87/1953 
    Il giudice, dott.ssa Anna Tirone, nel processo penale a carico di
M.A., nato ad A. (NA) il 15.10.1993, imputato  del  «reato  p.  e  p.
dall'art.  73  co.  4  e  5  D.P.R.   n.   309/1990   perche'   senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 309/1990  cedeva  a
D.M.G., - per il corrispettivo di  euro  10,00  -  n.  1  bustina  di
cellophane   trasparente   sigillata,   con   all'interno    sostanza
stupefacente del tipo Marijuana del peso  complessivo  di  gr.  1,13,
nonche' n.  1  piccola  sacca  di  stoffa  con  all'interno  sostanza
stupefacente del tipo Marijuana, del peso complessivo  di  gr.  0.71,
fattispecie  che  per  i  mezzi,  la  modalita'  o   le   circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' della sostanza, e'  di
lieve entita'. In A. il 29.03.2014» 
 
                               Osserva 
 
    Con decreto del 31.03.2014, M.A., venne presentato, in  stato  di
arresto, dinanzi a questo Tribunale  per  essere  sottoposto,  previa
convalida,  a   giudizio   nelle   forme   del   rito   direttissimo,
relativamente  all'imputazione  formulata  a  suo  carico  dal  P.M.,
innanzi riportata. All'udienza del 31.03.2014, convalidato l'eseguito
arresto, il difensore avanzava richiesta  di  un  termine  a  difesa,
preannunciando, unitamente all'imputato, la volonta' di  definire  il
processo nelle forme  del  rito  abbreviato.  Indi,  alla  successiva
udienza del 10.04.2014, rigettata  la  richiesta  formulata,  in  via
principale,  di  definizione  del  processo  nelle  forme  del   rito
abbreviato  condizionato,  per  ritenuta  superfluita'  della   prova
richiesta,  veniva  ammesso  il  rito  abbreviato  non   condizionato
richiesto dalla  parte  ed,  acquisito  il  fascicolo  del  P.M.,  il
processo veniva rinviato per le conclusioni. 
    All'odierna udienza, invitate le parti a concludere, il  giudice,
previa deliberazione in camera di consiglio, procede a  dare  lettura
della presente ordinanza, che si allega al verbale di udienza. 
    A parere di questo giudicante la decisione del presente  giudizio
impone la previa rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  in
ordine   alla   soluzione   della   questione   della    legittimita'
costituzionale dell'art. 73 co. V  applicabile  ratione  temporis  al
presente giudizio, secondo la formulazione  introdotta  con  d.l.  n.
146/2013 convertito nella L. n. 10 del  21.02.2014,  che  unifica  il
trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente rilevanti  aventi
ad oggetto droghe «pesanti» (tabelle I e III dell'art. 14  D.P.R.  n.
309/1990) e «leggere»  (tabelle  II  e  IV  dell'art.  14  D.P.R.  n.
309/1990), nell'ipotesi di lieve entita', rispetto  al  principio  di
eguaglianza  sancito  dall'art.  3  Cost.,   con   riferimento   alla
disciplina contenuta nella restante  parte  dell'art.  73  D.P.R.  n.
309/1990, nella formulazione precedente alla  riforma  del  2005,  in
vigore a seguito della sentenza della Corte delle Leggi  n.  32/2014,
dal 25.02.2014, che  distingue  il  trattamento  sanzionatorio  delle
condotte  precipuamente  descritte   aventi   ad   oggetto   sostanze
stupefacenti «pesanti» e «leggere», nei casi di non lieve entita'. 
    La contestazione di un  fatto  -  reato  previsto  proprio  dalla
previsione normativa sospetta di  illegittimita'  costituzionale,  la
tipologia ed il quantitativo di sostanza stupefacente ceduta indicata
in  imputazione,  unitamente  all'ammissione  della  cessione   dello
stupefacente da parte  dell'imputato  nel  corso  dell'interrogatorio
reso all'udienza di convalida, rendono  indubbiamente  rilevante  nel
presente  giudizio  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990, introdotto dal d.l. 23.12.2013
n. 146, convertito nella L. n. 10/2014, applicabile ratione  temporis
al presente giudizio. 
    Sotto tale aspetto, invero,  nella  citata  sentenza  n.  32/2014
della Consulta e' dato leggere «Inoltre,  gli  effetti  del  presente
giudizio di legittimita' costituzionale non riguardano in alcun  modo
la modifica disposta con il decreto-legge n. 146/2013 ...  in  quanto
stabilita con  disposizione  successiva  a  quella  qui  censurata  e
indipendente da quest'ultima». 
    Orbene, la questione non appare  -  a  parere  di  chi  scrive  -
manifestamente infondata. 
    Ed invero, la  norma  censurata  si  pone  in  contrasto  con  il
principio di eguaglianza formale e sostanziale, consacrato  nell'art.
3 Cost., che comporta che siano trattate egualmente situazioni eguali
e diversamente  situazioni  diverse,  con  la  conseguenza  che  ogni
differenziazione,   per   essere   giustificata,    deve    risultare
ragionevole, cioe' razionalmente correlata al  fine  per  cui  si  e'
inteso stabilirla. 
    In particolare, a seguito della sentenza n. 32/2014  della  Corte
Costituzionale, che  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del  d.l.  n.  272/2005,  convertito
nella L. n. 49/2006, per violazione dell'art. 77, secondo comma Cost.
- ossia «per difetto di omogeneita', e quindi  di  nesso  funzionale,
tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate,  introdotte
nella legge di conversione» - e'  nuovamente  tornato  in  vigore  il
testo dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, precedente  alla  novella  del
2005, incentrato sulla  distinzione  a  livello  sanzionatorio  delle
condotte penalmente rilevanti aventi ad oggetto  droghe  «pesanti»  e
droghe «leggere». 
    Tanto, e' il frutto della ratio  legis  sottesa  alla  disciplina
previgente alla novella del 2005, che dava maggiore rilievo penale ai
fatti riguardanti droghe  «pesanti»  rispetto  a  quelli  concernenti
tipologie di sostanza «leggere». In tale  quadro,  l'art.  73  co.  V
vigente prima della riforma del 2005, coerentemente  all'impostazione
riferita, contemplava un trattamento sanzionatorio differenziato  tra
droghe «leggere» e droghe «pesanti» anche qualora il fatto integrasse
gli estremi della lieve entita'. 
    Orbene, come gia' evidenziato, la declaratoria di  illegittimita'
costituzionale pronunciata con la sentenza  n.  32/2014  dalla  Corte
delle Leggi, non ha travolto, per sopravvenuti  interventi  normativi
di riformulazione dell'art. 73 co. V  D.P.R.,  la  fattispecie  della
lieve entita' del fatto, riscritto  con  decreto-legge  n.  146/2013,
convertito nella L. n. 10/2014. 
    Ebbene, la versione dell'art. 73 co. V D.P.R. prevista  dal  d.l.
del 23.12.2013 n. 146, convertito nella  L.  n.  10/2014,  precedente
alla declaratoria di incostituzionalita', coerentemente alla  riforma
del 2005 (che ha unificato nel trattamento sanzionatorio i  fatti  di
droga superando la rilevanza della distinzione tra droghe  leggere  e
droghe pesanti) prevede un trattamento sanzionatorio  delle  condotte
penalmente rilevanti ai sensi dei restanti commi dell'art. 73  D.P.R.
n.  309/1990,  unitariamente  considerato,   senza   distinguere   in
relazione alla  natura  «pesante»  o  «leggera»  dello  stupefacente,
diversamente da quanto accade per le ipotesi piu' gravi, per le quali
- come detto - dopo l'intervento del Giudice delle Leggi la  suddetta
differenziazione  ha  nuovamente  acquisito  rilevanza  ai  fini  del
trattamento sanzionatorio. 
    Quindi, allo stato, convivono trattamenti sanzionatori  diseguali
tra medesime condotte penalmente rilevanti,  ai  sensi  dell'art.  73
D.P.R., per i fatti piu' gravi  e  meno  gravi;  tale  disomogeneita'
interna all'art. 73 D.P.R.  n.  309/1990,  tuttavia,  e'  determinata
unicamente dalle vicissitudini normative della previsione in esame  e
non    da    un    criterio    di    ragionevole    differenziazione,
costituzionalmente richiesto. 
    Non e', invero, individuabile una finalita',  razionale  rispetto
al  contesto  normativo  in  cui  la   norma   censurata   si   pone,
nell'equiparazione a livello sanzionatorio tra  condotte  riguardanti
droghe «leggere» e condotte riguardanti droghe «pesanti» nell'ipotesi
di fatto di lieve entita'; la differenziazione del trattamento penale
fondata sulla natura della sostanza  non  puo'  venir  meno,  invero,
nell'ipotesi di fatti di lieve entita', perche' pure per tale ipotesi
dovrebbe razionalmente rilevare la natura e tipologia della  sostanza
oggetto di reato. 
    Peraltro, i paventati sospetti di illegittimita'  costituzionale,
risultano  sostenuti  incidentalmente  anche  nella  pronuncia  della
Suprema Corte di Cassazione (Cass. sez. III  n.  11110  del  25.02  -
07.03.2014), che si richiama a sostegno della presente  ordinanza  di
rimessione. 
    Invero, la scrivente non  sente  di  condividere  l'orientamento,
pure  sostenuto  in  altra   pronuncia   della   Suprema   Corte   di
legittimita',  dell'insussistenza  della   violazione   della   norma
costituzionale censurata, in virtu' dell'ampio  potere  discrezionale
del giudice nella individuazione della pena in concreto da  irrogare,
idoneo a fronteggiare paventate  diseguaglianze  di  trattamento  (v.
Cass., sez. IV, 28.02.2014). In merito, non puo' non considerarsi che
il  sistema  sanzionatorio  e'  ordinariamente  caratterizzato  dalla
previsione di un minimo e massimo di pena entro cui il giudice,  alla
stregua dei criteri fissati nell'art. 133 c.p., individua la pena  in
concreto da irrogare, tenuto conto di un complesso di circostanze che
non puo' limitarsi  alla  valutazione  della  natura  della  sostanza
stupefacente. Tra  l'altro,  spetta  al  legislatore  il  compito  di
indicare i limiti sanzionatori per le  varie  fattispecie  criminose,
secondo il principio di legalita' consacrato dagli artt. 25 Cost. e 1
c.p.. 
    Infine,  non  puo'  non  rilevarsi  che  la  norma,  nella  parte
censurata, non appare prestarsi ad interpretazioni costituzionalmente
orientate nel  rispetto  del  principio  di  ragionevolezza,  essendo
oggetto di censura la  parte  della  disposizione  che  prescrive  in
maniera  necessariamente  tassativa  e  determinata,  secondo  quanto
previsto dagli art. 25 Cost. e 1 c.p., il  trattamento  sanzionatorio
di una condotta criminosa. 
    Ne', appare rispondente ad  una  mera  attivita'  interpretativa,
consentita al giudice, l'applicazione della previsione  dell'art.  73
co. 5 D.P.R. n. 309/1990, nella formulazione precedente alla  novella
del 2005, pure invocata in qualche pronuncia di merito, trattandosi -
a parere  di  questo  giudice  -  di  norma  sostituita  dalla  nuova
formulazione,  a  decorrere  dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale del d.l. del 23.12.2013 n. 146 ed in alcun modo  invocabile
nell'odierno procedimento (tale rilievo  vale  anche  ai  fini  della
rilevanza della questione nel presente giudizio). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  solleva
nei   termini   innanzi   indicati,   questione    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  73  co.  V  D.P.R.   n.   309/1990   nella
formulazione introdotta dal d.l. n. 146/2013, convertito nella L.  n.
10/2014,  nella  parte  in  cui  non   distingue,   nel   trattamento
sanzionatorio, tra fatti di cui alle tabelle I  e  III  dell'art.  14
D.P.R. n. 309/1990 e fatti di cui alle tabelle II  e  IV  del  citato
art. 14 (droghe pesanti e droghe leggere). 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria: 
    la presente ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio
dei Ministri; 
    la presente ordinanza sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento; 
    gli   atti   siano   immediatamente    trasmessi    alla    Corte
costituzionale. 
    Da atto che la  lettura,  nell'odierna  udienza,  della  presente
ordinanza  al  Pubblico  Ministero  ed  al   Difensore   vale   quale
notificazione. 
        Nola, 8 maggio 2014 
 
                  Il giudice: dott.ssa Anna Tirone