AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 2 settembre 2014 

Applicazione  dell'articolo  38,  comma  1,  lett.  b),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell'entrata  in  vigore
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (Determina  n.  2).
(14A07266) 
(GU n.223 del 25-9-2014)

 
 
1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorita'. 
  Nello  svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  sul  sistema  di
qualificazione  ex  art.  6,  comma  7,  lettera  m),   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice dei contratti),
l'Autorita' nazionale anticorruzione - la quale ha assunto i  compiti
e le funzioni dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi e  forniture,  a  seguito  della  soppressione  di
quest'ultima, disposta dall'art. 19, comma 1,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114  -  ha
potuto constatare l'esistenza di  alcuni  profili  di  criticita'  in
ordine all'applicazione del combinato disposto dell'art. 38, comma 1,
lettera b), del Codice con l'art. 78 del decreto del Presidente della
Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207  (nel  seguito   Regolamento),
derivanti dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, recante "codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136" (di seguito Codice antimafia). 
  Al riguardo si osserva che tra i requisiti  di  carattere  generale
occorrenti per il conseguimento dell'attestato di  qualificazione  di
cui all'art. 40 del Codice dei contratti, e'  richiesta  -  ai  sensi
dell'art. 38, comma 1, lettera b)  dello  stesso  Codice,  richiamato
dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010
- l'assenza della pendenza del procedimento  "per  l'applicazione  di
una delle misure di prevenzione di cui  all'art.  3  della  legge  27
dicembre 1956, n.  1423  o  di  una  delle  cause  ostative  previste
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il  titolare
o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o
il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome  collettivo,  i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in
accomandita  semplice,  gli  amministratori  muniti  di   poteri   di
rappresentanza o il  direttore  tecnico  o  il  socio  unico  persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa'  con  meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'". 
  La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31  maggio  1965,  n.
575, richiamate dal citato art. 38, comma 1, lettera b),  sono  state
abrogate per effetto dell'entrata in vigore del  decreto  legislativo
n. 159/2011 e, pertanto, i richiami normativi contenuti nello  stesso
art. 38 a tali  fonti,  devono  ritenersi  sostituiti  con  le  nuove
disposizioni in materia. 
  In particolare l'art. 3 della legge n.  1423/1956  deve  intendersi
sostituito dall'art. 6 (tipologia delle misure  e  loro  presupposti)
del decreto legislativo n. 159/2011, mentre l'art. 10 della legge  n.
575/1965 deve  intendersi  sostituito  dall'art.  67  (effetti  delle
misure di prevenzione) dello stesso decreto legislativo. 
  Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art.  38,  comma  1,
lettera b) del Codice dei contratti con l'art.  78  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010  e   sulla   base   delle
abrogazioni disposte dal decreto legislativo n.  159/2011,  non  puo'
ottenere l'attestato di qualificazione l'impresa  nei  cui  confronti
sia accertata: 
      la pendenza del procedimento per l'applicazione  di  una  delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6 del  decreto  legislativo  n.
159/2011; 
  oppure 
      la sussistenza di una delle cause ostative  previste  dall'art.
67 del medesimo decreto legislativo. 
  Posto che tra le  norme  intervenute  e  quelle  previgenti  (sopra
indicate) non  sussiste  una  completa  sovrapponibilita',  e'  sorta
l'esigenza di un coordinamento tra l'art. 38, comma 1, lettera b) del
Codice  dei  contratti  e  le  richiamate  disposizioni  del   Codice
antimafia, al fine di risolvere alcuni profili di criticita' sorti in
ordine all'applicazione delle norme stesse nell'ambito del sistema di
qualificazione. 
  Ai  fini  di  tale  coordinamento  occorre  sottolineare   che   le
disposizioni del Codice antimafia (ed in particolare, per gli aspetti
che qui rilevano, quelle del  Libro  II,  entrate  in  vigore  il  13
febbraio 2013 a seguito della pubblicazione del  decreto  legislativo
15 novembre 2012, n. 218 nella Gazzetta  Ufficiale  del  13  dicembre
2012) costituiscono ius superveniens rispetto al Codice dei contratti
ed alla relativa disciplina attuativa (recata dal Regolamento). Esse,
inoltre, non si limitano ad una mera ricognizione del contenuto delle
norme che hanno sostituito (art. 3, legge n.  1423/1956  e  art.  10,
legge n. 575/1965) ma lo innovano  attraverso  l'espressa  inclusione
degli attestati di qualificazione in seno all'art. 67 citato. 
  Deve ritenersi,  pertanto,  che  il  Codice  antimafia  -  pur  non
prevedendo l'abrogazione  espressa  del  citato  art.  38,  il  quale
continua quindi ad esplicare i  propri  effetti  -  abbia  senz'altro
innovato la disciplina dettata da tale disposizione, con  particolare
riferimento agli aspetti di seguito indicati. 
2. Considerazioni preliminari: partecipazione alla procedura di  gara
e stipula del contratto d'appalto. 
  Prima di analizzare le problematiche inerenti l'applicazione  delle
norme sopra richiamate nell'ambito  del  sistema  di  qualificazione,
sembra opportuno chiarire che le verifiche contemplate  nell'art.  38
del  Codice  dei  contratti  attengono  alla  fase  di  gara  e  sono
funzionali  alla  comprova  dei  requisiti  generali  dichiarati  dai
concorrenti  in  tale  sede.  Le  verifiche  contemplate  nel  Codice
antimafia, come emerge dal disposto dell'art. 83 dello stesso  corpus
normativo attengono, invece, al  momento  immediatamente  antecedente
alla  stipula  del  contratto   -   e   come   tali   sono   limitate
all'aggiudicatario - ed alla fase esecutiva dello stesso. 
  Consegue da quanto sopra che ai fini della verifica  dei  requisiti
di carattere generale dei concorrenti in sede  di  gara,  continua  a
trovare applicazione esclusivamente l'art. 38, comma  1,  lettera  b)
del Codice dei contratti, trattandosi di disposizione normativa sulla
quale non incidono - in relazione a tale fase della  procedura  -  le
norme dettate dal Codice antimafia. 
  Al   riguardo   valgono,   dunque,   le   considerazioni   espresse
dall'Autorita' (in particolare) nelle determinazioni n. 1/2010  e  n.
1/2012, con riferimento all'esclusione dalle procedure di affidamento
dei soggetti sottoposti a procedimenti per l'irrogazione di misure di
prevenzione antimafia ed agli strumenti che  le  stazioni  appaltanti
possono utilizzare per effettuare i necessari riscontri. 
  Ai fini della  stipula  del  contratto,  invece,  occorre  eseguire
sull'aggiudicatario le verifiche contemplate dallo  stesso  art.  38,
comma 1,  lettera  b),  cosi'  come  innovate  dal  Codice  antimafia
(secondo quanto indicato nei paragrafi successivi). 
  Al riguardo si sottolinea che la mera pendenza del procedimento per
l'irrogazione di misure cautelari non osta alla stipula del contratto
(ne' all'affidamento in subappalto) ma le  stazioni  appaltanti  sono
tenute ad effettuare i riscontri indicati nell'art. 67, commi 3 e  6,
del Codice antimafia (sull'argomento si rinvia al paragrafo  4),  con
le  modalita'  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  della  deliberazione
dell'Autorita' n. 111 del  20  dicembre  2012  (Attuazione  dell'art.
6-bis del decreto legislativo n. 163/2006  introdotto  dall'art.  20,
comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012). 
  Restano valide le indicazioni fornite con le citate  determinazioni
n. 1/2010 e n. 1/2012 dell'Autorita', in relazione alle modalita'  di
verifica, da  parte  della  stazione  appaltante,  del  possesso  del
requisito de quo presso il tribunale del  luogo  di  residenza/dimora
del soggetto persona fisica che ha rilasciato la dichiarazione di cui
all'art. 38, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti. 
3. Ambito soggettivo nel sistema di qualificazione. 
  Passando alle criticita' emerse in  ordine  all'applicazione  delle
disposizioni antimafia nell'ambito del sistema di  qualificazione  di
cui all'art. 40 del Codice dei contratti, una prima  problematica  da
analizzare  riguarda  l'ambito  soggettivo  di   applicazione   delle
verifiche antimafia. 
  Al riguardo si osserva infatti che ai sensi dell'art. 38, comma  1,
lettera b) del Codice dei contratti -  richiamato  dall'art.  78  del
Regolamento,   ai   fini   del   conseguimento   dell'attestato    di
qualificazione - le verifiche ivi previste devono essere eseguite sui
seguenti soggetti "(...) il titolare o il direttore  tecnico,  se  si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore  tecnico  se  si
tratta di societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
direttore tecnico se si tratta di societa' in  accomandita  semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il  direttore
tecnico  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di
maggioranza in caso di societa' con  meno  di  quattro  soci,  se  si
tratta di altro tipo di societa'". 
  Rispetto  a  tale  previsione,  l'art.  85  del  Codice  Antimafia,
contiene un elenco piu' ampio di soggetti da  sottoporre  a  verifica
antimafia, sino  ad  includere,  nel  comma  2-bis,  anche  i  "(...)
soggetti membri  del  collegio  sindacale  o,  nei  casi  contemplati
dall'art. 2477 del codice civile, [il] sindaco, nonche' [i]  soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". 
  Occorre, dunque, stabilire se ai fini del  rilascio  dell'attestato
di qualificazione, le SOA sono tenute  ad  eseguire  i  controlli  in
argomento secondo le indicazioni dell'art. 38, comma  1,  lettera  b)
del Codice dei contratti o secondo le indicazioni  dell'art.  85  del
Codice antimafia. 
  Al fine di chiarire tale aspetto, sembra opportuno  richiamare,  in
via preliminare, l'art. 67 del Codice antimafia (comma  1)  ai  sensi
del  quale  "Le  persone  alle  quali   sia   stata   applicata   con
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro  I,  titolo  I,  capo  II  non  possono  ottenere:  (....)   e)
attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici (...)". 
  Il successivo art. 83, in merito all'ambito di  applicazione  della
documentazione antimafia statuisce a  sua  volta  che  "le  pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici,  anche  costituiti  in  stazioni
uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo  Stato  o  da
altro ente pubblico e le  societa'  o  imprese  comunque  controllate
dallo Stato o da altro ente pubblico nonche' i concessionari di opere
pubbliche,  devono  acquisire  la  documentazione  antimafia  di  cui
all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici,  ovvero
prima di rilasciare o consentire i provvedimenti  indicati  nell'art.
67" (comma 1). 
  Dal combinato disposto delle disposizioni sopra  richiamate  emerge
chiaramente   che   ai   fini   del   rilascio   dell'attestato    di
qualificazione, le Societa'  Organismo  di  Attestazione  (SOA)  sono
tenute  ad  eseguire  (anche)  i  controlli  contemplati  nel  Codice
antimafia,  stante  l'espressa  inclusione   dei   provvedimenti   in
argomento  nell'art.  67   del   medesimo   decreto   legislativo   e
l'assimilazione delle predette SOA  alle  amministrazioni  pubbliche,
seppur nel senso di  soggetti  preposti  all'esercizio  di  pubbliche
funzioni. Tali societa', infatti, svolgono una funzione  pubblica  di
certificazione  che  sfocia   nell'emissione   degli   attestati   di
qualificazione, con valore di atto pubblico; si tratta  di  documenti
che hanno una particolare efficacia probatoria, atteso che  ai  sensi
dell'art. 60 del Regolamento costituiscono  condizione  necessaria  e
sufficiente  per  la  partecipazione  a   procedure   di   gara   per
l'affidamento di lavori pubblici. 
  Sembra utile  richiamare  sull'argomento  l'avviso  espresso  dalla
Corte Costituzionale nella decisione n. 93 del 22 maggio 2013,  nella
quale (nel  dichiarare  non  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 40,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti,
sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, per
quanto attiene al divieto del congiunto esercizio delle attivita'  di
certificazione e di attestazione da parte di uno stesso  soggetto  ed
alle limitazioni alla partecipazione al capitale  sociale  delle  SOA
per gli organismi  di  certificazione)  e'  stato  affermato  che  in
considerazione  della  finalita'  del  compito  attribuito,  le  SOA,
benche'  abbiano  personalita'  giuridica  di  diritto   privato   ed
esercitino il controllo in base ad un contratto  di  diritto  privato
con l'impresa allo stesso assoggettata (peraltro,  caratterizzato  da
alcuni  elementi  predeterminati),  "svolgono  funzioni   di   natura
pubblicistica" (cfr. art.  40,  comma  3,  Codice  dei  contratti)  e
rilasciano  attestazioni  a  contenuto  vincolato,   aventi   rilievo
pubblicistico.  Tale  carattere   dell'attivita'   svolta   determina
l'assoggettamento delle SOA agli stessi  vincoli  che  caratterizzano
l'azione della P.A., primo fra tutti il dovere di imparzialita'  che,
in questo caso, viene a  specificarsi  come  neutralita',  stante  la
natura tecnica delle funzioni, finalizzate ad assicurare  l'idoneita'
tecnico-economica dei soggetti che svolgono attivita' nel settore dei
lavori pubblici, nonche' la previsione  di  meccanismi  di  controllo
preordinati a garantire il principio costituzionale di buon andamento
dell'amministrazione,   precisamente   perche'   esse   costituiscono
soggetti privati che, tuttavia, esercitano una pubblica funzione. 
  Appare,   dunque,   evidente   l'assimilazione   delle   SOA   alle
amministrazioni  pubbliche  -  nel  senso  sopra  indicato  -  ed  il
conseguente obbligo per le stesse di eseguire le verifiche antimafia,
oltre  che  sui  soggetti  indicati  nell'art.  38  del  Codice   dei
contratti, anche  sui  soggetti  elencati  nell'art.  85  del  Codice
antimafia, inclusi quindi quelli di cui al comma 2-bis  della  stessa
disposizione (membri del collegio sindacale e soggetti  che  svolgono
compiti di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231/2001). 
  Cio'  in  quanto,  come  gia'  evidenziato,  il  Codice   antimafia
costituisce ius superveniens rispetto  al  Codice  dei  contratti  e,
dunque, deve ritenersi che abbia innovato in parte  qua  il  disposto
dell'art. 38 di quest'ultimo. Del resto lo stesso art. 85 non esclude
espressamente dalle verifiche antimafia,  le  imprese  che  intendono
ottenere l'attestato di qualificazione. 
  Conclusivamente sul punto, quindi, si ritiene che la verifica circa
l'assenza delle cause ostative  "antimafia"  ex  art.  38,  comma  1,
lettera b), del Codice dei contratti - richiamato,  come  gia'  sopra
detto,  dall'art.  78  del  Regolamento  ai  fini  del  conseguimento
dell'attestato di qualificazione -  debba  essere  estesa  anche  nei
confronti dei soggetti indicati dal  comma  2-bis  dell'art.  85  del
Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell'affidabilita'  morale
dell'impresa che intende ottenere l'attestato di qualificazione. 
4. "Pendenza" del procedimento. 
  L'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti  individua
tra le cause ostative alla partecipazione alle gare d'appalto ed alla
successiva stipula dei  contratti  -  cui  va  aggiunto  il  rilascio
dell'attestazione di qualificazione, in forza della previsione di cui
all'art. 78 del  Regolamento  -  la  pendenza  del  procedimento  per
l'applicazione di una misura di prevenzione. 
  In  relazione  a   tale   disposto   normativo   l'Autorita',   con
determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012, ha chiarito  che  si  considera
"pendente"  il  procedimento  per  l'irrogazione  di  una  misura  di
prevenzione soltanto a seguito dell'iscrizione nell'apposito registro
della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della
misura, personale o  patrimoniale,  formulata  da  uno  dei  soggetti
legittimati  (Procuratore  nazionale  antimafia,  Procuratore   della
repubblica,  Direttore  della  direzione   investigativa   antimafia,
Questore). 
  In particolare l'annotazione della richiesta di applicazione  della
misura di prevenzione avviene nel registro di cui all'art.  34  della
legge n. 55/1990, oggi sostituito dall'art. 81 del Codice antimafia. 
  Occorre sottolineare al riguardo che mentre  ai  sensi  del  citato
art. 38, comma 1, lettera b) del Codice  dei  contratti,  costituisce
causa ostativa alla stipula del contratto d'appalto la mera  pendenza
del procedimento per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione,
l'art. 67 del Codice antimafia prevede invece, ai commi 3  e  6,  che
sia il giudice a poter disporre in via provvisoria l'operativita' dei
divieti di stipula dei contratti e di rilascio dell'attestazione  SOA
durante  il  procedimento  per   l'applicazione   delle   misure   di
prevenzione. 
  Tale ultima  disposizione  non  attribuisce,  dunque,  come  invece
l'art. 38, comma 1, lettera b),  del  Codice  dei  contratti  effetto
interdittivo  automatico  alla  mera  pendenza  dei  procedimenti  in
questione. 
  In particolare, il comma 3 del citato art. 67, stabilisce che  "nel
corso del procedimento di prevenzione, il  tribunale,  se  sussistono
motivi di particolare gravita', puo' disporre in  via  provvisoria  i
divieti di cui  ai  commi  1  e  2  e  sospendere  l'efficacia  delle
iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed  atti  di
cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere  in
qualunque momento revocato dal giudice procedente e  perde  efficacia
se non e'  confermato  con  il  decreto  che  applica  la  misura  di
prevenzione". Il comma 6 della stessa disposizione stabilisce inoltre
che "salvo che si tratti di provvedimenti  di  rinnovo,  attuativi  o
comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'  disposti,  ovvero   di
contratti  derivati  da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni,  le  concessioni,  le
erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1  non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti
o subcontratti indicati nel comma 2  non  puo'  essere  consentita  a
favore di persone nei cui confronti e' in corso  il  procedimento  di
prevenzione senza che sia data preventiva  comunicazione  al  giudice
competente, il quale puo' disporre,  ricorrendone  i  presupposti,  i
divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine,  i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il
giudice non provvede e, comunque, per  un  periodo  non  superiore  a
venti giorni  dalla  data  in  cui  la  pubblica  amministrazione  ha
proceduto alla comunicazione". 
  Anche in questo caso occorre, dunque,  procedere  al  coordinamento
delle norme sopra indicate. 
  A tale  fine,  sembra  opportuno  ribadire  quanto  evidenziato  in
premessa in ordine al  fatto  che  il  Codice  antimafia  costituisce
normativa sopravvenuta rispetto al disposto dell'art. 38  del  Codice
dei contratti e, pertanto, occorre dare prevalenza alle  disposizioni
del citato art. 67, commi 3 e 6. 
  Tale soluzione interpretativa  comporta,  quindi,  che  il  divieto
contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lettera b) del Codice  dei
contratti, in relazione al rilascio dell'attestato di qualificazione,
opera - non piu' sulla base della mera pendenza del procedimento  per
l'applicazione delle misure di prevenzione -  ma  sulla  base  di  un
provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta  in  via
provvisoria l'operativita' del divieto de quo durante il procedimento
per l'applicazione delle misure di prevenzione. 
  In conclusione sul punto, si ritiene che  ai  sensi  del  combinato
disposto dell'art. 38, comma 1, lettera b) del Codice  dei  contratti
con l'art. 67 del Codice antimafia, non e'  consentito  procedere  al
rilascio dell'attestato di qualificazione  solo  in  presenza  di  un
provvedimento  del  giudice  che   disponga   in   maniera   espressa
l'operativita' del divieto in parola. 
5. Termini. 
  Infine, altra problematica attiene ai termini per il rilascio della
documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. 
  Al  riguardo  occorre  evidenziare,  in  primo  luogo,   che   fino
all'attivazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia di cui all'art. 97  del  predetto  decreto  legislativo,  i
soggetti  di  cui  all'art.  83,  commi  1  e  2,   acquisiscono   la
documentazione antimafia direttamente dalle Prefetture competenti  ai
sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 e dell'art.  90,  commi  1  e  2  del
Codice antimafia; per  il  rilascio  di  tale  documentazione  devono
osservarsi i termini di cui  agli  articoli  88  e  92  dello  stesso
decreto legislativo (art. 99, comma 2-bis). 
  In particolare, le citate disposizioni di cui agli  articoli  88  e
92, prevedono il termine di  quarantacinque  giorni,  prorogabili  di
ulteriori trenta (il termine si riduce  complessivamente  a  quindici
giorni nei casi d'urgenza ex art. 92, comma 3), per  il  rilascio  da
parte   della   Prefettura   della   "comunicazione   antimafia"    e
dell'"informazione antimafia". Inoltre, per l'informazione  antimafia
l'art.  92  ha  espressamente  stabilito  che,  decorso  il   termine
previsto, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza  di  tale
documento. 
  Analoga disposizione non e', tuttavia, prevista  dall'art.  88  del
Codice antimafia in relazione al mancato rilascio,  entro  i  termini
ivi indicati, della comunicazione antimafia  da  parte  del  Prefetto
(mentre  la  possibilita'  di  procedere  ad  autocertificazione   e'
limitata alle ipotesi dell'urgenza e  del  rinnovo  di  provvedimenti
gia' disposti; casi contemplati dall'art. 89, comma 1). 
  Alla luce  dell'entrata  in  vigore  di  tali  ultime  disposizioni
riguardanti i termini di rilascio delle certificazioni da parte delle
Prefetture,  occorre   chiarire   se   le   SOA   possano   procedere
all'emissione dell'attesto di qualificazione anche in assenza  di  un
esplicito riscontro degli uffici prefettizi. 
  Al riguardo sembra utile richiamare l'art. 92, comma 3, del  Codice
antimafia il quale stabilisce che "decorso il termine di cui al comma
2, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni
dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'art. 83, commi
1 e 2, procedono anche in  assenza  dell'informazione  antimafia.  In
tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le  altre
erogazioni di cui  al  comma  1  sono  corrisposti  sotto  condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano  le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle
utilita' conseguite". In relazione a tale disposizione si osserva che
il termine previsto per il rilascio dell'informazione antimafia e' da
intendersi come ordinatorio  (Circolare  Ministero  dell'Interno  del
13/02/2013). 
  L'interpretazione logico-sistematica delle norme sopra  richiamate,
induce a ritenere sussistente la possibilita' di  procedere  comunque
all'emissione dell'attestato di qualificazione, anche nelle more  del
rilascio della comunicazione antimafia. 
  Cio' in quanto se il legislatore ha riconosciuto la possibilita' di
emettere i provvedimenti richiesti, anche  nelle  more  del  rilascio
dell'informazione antimafia - la quale ai sensi dell'art.  84,  comma
3, del Codice Antimafia ha il medesimo contenuto della  comunicazione
antimafia, oltre l'attestazione della sussistenza o meno di tentativi
di  infiltrazione  mafiosa  -  deve   ritenersi   ammesso   procedere
all'emissione  dei  provvedimenti  in  esame  anche  nelle  more  del
rilascio della comunicazione antimafia. 
  Pertanto, con riferimento al sistema di qualificazione,  ove  siano
decorsi  infruttuosamente   i   termini   per   il   rilascio   della
comunicazione antimafia sembra possibile emettere l'attestato,  fatta
salva la facolta' di procedere alla revoca del predetto documento  ex
art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti, in caso di intervenuta
comunicazione  antimafia  attestante  cause  di  divieto,  decadenza,
sospensione di cui all'art. 67 del Codice antimafia. 
  A  cio'  si  aggiunga  che   il   rilascio   degli   attestati   di
qualificazione  nelle  more  dell'acquisizione  della  documentazione
antimafia, non consentirebbe comunque - medio tempore  -  l'eventuale
stipula di contratti pubblici,  stante  il  chiaro  tenore  letterale
della disposizione di cui all'art. 83, comma 1, del Codice antimafia,
ai sensi  della  quale  le  amministrazioni  pubbliche  e  gli  altri
soggetti ivi indicati, devono acquisire la  documentazione  antimafia
di cui all'art. 84, "prima di stipulare, approvare  o  autorizzare  i
contratti e i subcontratti relativi a  lavori,  servizi  e  forniture
pubblici.."; inoltre ai sensi degli articoli 94, comma 1, e 95, comma
3,  quando  emerge  la  sussistenza  di  cause   di   decadenza,   di
sospensione, di divieto di cui all'art.  67  o  di  un  tentativo  di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,  comma  4  e  all'art.  91,
comma 6, non e' possibile procedere alla stipula del  contratto,  del
subappalto, degli altri  subcontratti,  cessioni,  cottimi,  comunque
denominati, indipendentemente dal valore. 
  Sulla base di quanto sopra considerato; 
 
                            Il Consiglio 
 
 
                            Ritiene che: 
 
  1. La verifica circa l'assenza delle cause  ostative  antimafia  ex
art. 38, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti  -  richiamato
dall'art. 78 del Regolamento ai fini del conseguimento dell'attestato
di qualificazione - deve essere effettuata anche  nei  confronti  dei
soggetti indicati dal comma 2-bis dell'art. 85 del Codice  antimafia,
quale ulteriore garanzia dell'affidabilita' morale  dell'impresa  che
intende ottenere l'attestato di qualificazione. 
  2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma  1,  lettera
b) del Codice dei contratti con l'art. 67 del  Codice  antimafia,  il
divieto contemplato nello stesso art. 38,  comma  1,  lettera  b)  in
relazione al rilascio dell'attestato di qualificazione, opera  -  non
piu'  sulla  base  della   mera   pendenza   del   procedimento   per
l'applicazione delle misure di prevenzione -  ma  sulla  base  di  un
provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta  in  via
provvisoria l'operativita' del divieto stesso durante il procedimento
per l'applicazione delle misure di prevenzione. 
  3.  E'  possibile   procedere   all'emissione   dell'attestato   di
qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i  termini  per  il
rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva  la  facolta'  di
procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma  9-ter
del  Codice  dei  contratti  in  caso  di  successiva  documentazione
antimafia dalla quale emerga,  a  carico  dei  soggetti  censiti,  la
sussistenza di cause di decadenza  di  cui  all'art.  67  del  Codice
antimafia. 
  Approvata dal Consiglio nell'adunanza del 2 settembre 2014. 
    Roma, 2 settembre 2014 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
Depositato presso la segreteria del Consiglio il 17 settembre 2014 
Il Segretario: Esposito