N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale n. 57 depositato in cancelleria il 31 luglio 2014 (della provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale - Previsioni che riservano all'erario statale le maggiori entrate derivanti dalle attivita' di contrasto all'evasione, ai fini della confluenza nei fondi per la riduzione della pressione fiscale (di cui agli artt. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 e 1, comma 431, della legge di stabilita' 2014) e della copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 66 del 2014 - Applicabilita', seppure ipotetica, alle entrate riscosse nei territori delle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata definizione unilaterale, da parte dello Stato, di forme di contribuzione finanziaria ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme statutarie e di attuazione - Insussistenza delle condizioni richieste per la devoluzione allo Stato del maggior gettito provinciale di tributi erariali - Contrasto con la disciplina statutaria del concorso delle Province autonome agli obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - Inosservanza del principio dell'accordo e dei meccanismi paritetici per la modifica dei rapporti finanziari tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e del principio di leale collaborazione - Richiamo alle sentenze n. 182 del 2010 e n. 142 del 2012 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 7, commi 1 e 1-bis (sostitutivo del comma 431, lett. b), e modificativo del comma 435 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in ogni settore - Previsione che alla riduzione concorrono le Regioni e le Province autonome con un risparmio complessivo di 700 milioni di euro per il 2014; che le stesse riduzioni sono applicabili, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015; che gli obiettivi di riduzione di spesa per le Regioni e le Province autonome sono determinati con le modalita' di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 66 del 2014; che le Regioni e le Province autonome possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli stabiliti - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata imposizione alla ricorrente di un contributo finanziario corrispondente ad un risparmio sulla spesa per beni e servizi determinato unilateralmente dallo Stato nel suo esatto ammontare - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione e con i principi di autonomia finanziaria - Violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, commi 4, 6 e 10, in combinato disposto con l'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica - Previsione per la Provincia autonoma di Bolzano di un concorso finanziario di 43 milioni di euro per l'anno 2015 e 61 milioni di euro per gli anni 2015-2017 mediante riduzione del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile, e di un ulteriore concorso di 41.833 migliaia di euro per l'anno 2014 e 23.523 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 da realizzare mediante accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Previsione della possibilita' di modificare i suddetti importi tabellari, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi da siglare in Conferenza permanente entro il 30 giugno ed entro il 31 ottobre 2014 - Previsione di un contributo aggiuntivo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle medesime Regioni e Province autonome e recepiti con intesa sancita dalla Conferenza permanente o, in mancanza d'essa, determinati dal Governo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato innalzamento unilaterale degli importi del contributo della ricorrente alla finanza pubblica - Violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale - Violazione del sistema pattizio delle relazioni finanziarie tra Stato e Province autonome - Contrasto con la disciplina statutaria del concorso delle Province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale - Interferenza con l'autonomia finanziaria provinciale e con le potesta' delle Province autonome in materia di finanza locale - Contrasto dell'uso reiterato del meccanismo dell'accantonamento con la sentenza n. 193 del 2012 della Corte costituzionale - Inosservanza del regime di adeguamento della legislazione provinciale. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, commi 1, 2 (modificativo dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), 3 (sostitutivo dell'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), 4 e 6. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2 e 4; Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.(GU n.43 del 15-10-2014 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (C.F. e P.I. n. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale rep. n. 23955 del 7 luglio 2014, rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 822 del 1° luglio 2014, dagli avvocati Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57 L45 A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwalschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e numero fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e numero fax 06/3729467), contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1/bis, dell'art. 8, commi 4, 6 e 10, e dell'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 23 giugno 2014 e' stata pubblicata la legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale". Tale decreto-legge n., pur prevedendo all'art. 50/bis, inserito dalla legge di conversione, una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, detta una serie di disposizioni riferite direttamente o comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. In particolare, l'art. 7 (Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale) contiene riserve all'Erario di maggiori gettiti di tributi erariali. Tale articolo, al comma 1, primo periodo, stabilisce il termine dell'annualita' 2013 per l'applicazione, con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno 2013 rispetto a quelle del 2012, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche. Per precisare, l'appena citato comma 36, gia' oggetto di impugnativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano (Reg. Ric. 152/2011), al terzo e quarto periodo prevede che, a partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e che dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 decreto-legge n. 66/2014, qui impugnato, invece, prevede che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto art. 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dallo stesso decreto-legge. Inoltre, il comma 1/bis dello stesso articolo riscrive in parte i commi 431 e 435 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali prevedono riserve all'erario di maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito a decorrere dal 2014, commi anche questi gia' oggetto di impugnativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano (Reg. Ric. 11/2014). In particolare, con la lettera a) del comma 1/bis viene previsto che il predetto Fondo viene alimentato tra l'altro dall'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. Con la lettera b), invece, viene estesa all'anno 2015 la finalizzazione alla riduzione della pressione fiscale delle entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, mediante riassegnazione al predetto Fondo. Quindi, con tali norme si prolunga, in sostanza, l'applicabilita' delle riserve gia' previste ai commi 431 e 435 dell'art. 1, legge n. 147/2013. L'art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi), al comma 4 detta misure per la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014, prevedendo altresi' che le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Alle regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano viene imposto una riduzione nella misura complessiva di 700 milioni di euro (lettera a), pur consentendo alle stesse di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi, pur che' gli stessi non siano comunque inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4 (comma 10). In particolare, al comma 6 si prevede che la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 46 (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica). Tale ultimo articolo, al comma 1 dispone che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3». Con il comma 2 viene sostituita la tabella di cui alla lettera d) del comma 454 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come introdotta dalla lettera b) del comma 499 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche questa gia' oggetto di impugnativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano (Reg. Ric. 11/2014), prevedendo ora a carico della Provincia autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi di finanza pubblica mediante la riduzione del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011 nella misura di 43 milioni di euro per l'anno 2014 e di 61 milioni di euro per gli anni 2015-2017. Con il comma 3, invece, viene sostituito il comma 526 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anch'esso gia' impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano (Reg. Ric. n. 11/2014), prevedendo che «Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente». Per la Provincia autonoma di Bolzano sono previsti accantonamenti di 41.833 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 23.523 migliaia di euro per gli anni 2015-2017. Il comma 4 dell'art. 46 dispone poi che «Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e' recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo puo' tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato». Infine, il comma 6 prevede che «Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.». Quindi, i commi richiamati dell'art. 46 determinano, in maniera unilaterale da parte dello Stato, il contributo della Provincia autonoma di Bolzano alla finanza pubblica, sia in termini di miglioramento del patto di stabilita' (comma 2), sia di ulteriore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 3), nonche' una procedura di modifica di tali importi, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica (comma 4), sia di ulteriore concorso derivante da risparmi di spesa (comma 6). Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale delle sopracitate disposizioni statali, per i seguenti motivi di D i r i t t o Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1/bis, dell'art. 8, commi 4, 6 e 10, e dell'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli articoli 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), del titolo VI dello stesso statuto, in particolare degli articoli 75, 75/bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84, degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo statuto, delle norme di attuazione allo statuto di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli articoli 9, 10 e 10/bis, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2 e 4, degli articoli 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dell'art. 136 della Costituzione, dell'art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale. Prima di analizzare nel dettaglio le singole disposizioni impugnate, si ritiene necessario fare alcune considerazioni introduttive di carattere generale per le quali si ritiene che le stesse siano costituzionalmente illegittime. In forza del titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la regione e le province autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto. Con l'Accordo di Milano del 2009, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del titolo VI dello statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dal precitato art. 104. La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto art. 104 dello statuto, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme interposte. Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. E' previsto espressamente che in provincia trovano applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno previste dallo statuto e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. In particolare, l'art. 79 dello statuto definisce in modo completo i termini e le modalita' del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la Provincia concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno, e attribuisce alle province la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla provincia e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dallo stesso articolo. L'art. 75 dello statuto attribuisce alle province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate nello stesso e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici, nella misura dei nove decimi, e, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle appena elencate, nonche' i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto). Stabilisce, inoltre, l'art. 75/bis dello statuto che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province. L'art. 80, comma 1, dello statuto, da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attribuisce alle predette province la potesta' legislativa primaria in materia di finanza locale; in particolare, il comma 3, alla pari del previgente comma 1/ter, prevede che le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. L'art. 81, comma 2, dello statuto prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il presidente della relativa provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. L'art. 82 dello statuto prevede che le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. Inoltre, l'art. 83 dello statuto prevede che la regione, le province ed i' comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario e che la regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle province autonome e' attribuita la potesta' di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art. 16, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). Dette norme di attuazione disciplinano anche tassativamente (Corte costituzionale, sentenze n. 182 del 2010 e n. 142 del 2012) le ipotesi di riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10/bis) e contengono specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita' di accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle province autonome (articoli 17, 18, e 19). Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e' dominato dal principio dell'accordo (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000). In particolare, per le province autonome di Trento e di Bolzano codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133 del 2010, ha ribadito il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Trentino-Alto Adige/Stidtirol e le province autonome:«Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia finanziaria della regione Trentino Alto Adige/Südtirol e' disciplinata dal titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che "Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province". Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della regione o delle province, introduce una deroga al-la regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale. In merito alla norma censurata nel presente giudizio, e' indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la regione e le province autonome, per i motivi gia' illustrati nel paragrafo precedente a proposito della regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove e' richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e regione. Di conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento. La conclusione appena e-nunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della regione Trentino-Alto Adige, deve e-stendere la sua efficacia anche all'altra (*ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).». E' evidente che le disposizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 1/bis, all'art. 8, commi 4, 6 e 10, e all'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introducono unilateralmente modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome nel 2009 e nel 2013 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, prevedendo forme di contribuzione finanziaria ulteriori rispetto a quanto gia' definito nello statuto di autonomia e relative norme di attuazione. Per di piu', dette disposizioni statali che sono contenute in una legge ordinaria e, quindi, in una fonte legislativa ordinaria, comportano la sostanziale modifica di norme dello statuto, di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate dallo statuto in materia finanziaria, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello statuto, con conseguente violazione anche dei predetti parametri. Proprio in quanto tali disposizioni sono fonte normativa ordinaria, non fondata su di un'intesa, non sono abilitate a modificare fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate ai sensi degli articoli 104 e 107 dello statuto. A proposito va ribadito che l'art. 104 prevede che le norme del titolo VI dello statuto possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, solo su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province. La previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone altresi' in contrasto con l'art. 107 dello statuto e con il principio di leale collaborazione, in quanto determina una modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale. Certamente una simile modifica non puo' nemmeno essere giustificata con l'asserzione che il contributo delle regioni e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica costituirebbe principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ovvero a tutela dell'unita' economica della Repubblica. Le disposizioni in questione, nella parte in cui prevedono l'immediata e diretta applicazione anche in provincia di Bolzano della disciplina generale, si pongono anche in contrasto con l'art. 83 dello statuto, come modificato secondo la procedura dell'art. 104, e con gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), con particolare riferimento alla continuita' assicurata all'ordinamento provinciale, anche in combinato disposto con l'art. 16 decreto legislativo 268/1992. La rilevanza delle predette norme come parametri del giudizio di legittimita' costituzionale e' riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, ove ha ritenuto che, al pari delle norme statutarie, anche le norme di attuazione dello statuto, nonche' quelle, adottate con lo speciale procedimento previsto dall'art. 104, di modifica o di integrazione del titolo VI dello statuto, possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalita' (per tutte sentenza n. 263 del 2005, che richiama le sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267 del 2003). Quanto alle riserve all'Erario rileva anche l'art. 2, comma 108, della gia' citata legge n. 191/2009, approvato - come detto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 dello statuto - come ulteriormente precisato dal comma 106 dello stesso art. 2 - che dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome. E con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata data attuazione al predetto comma 108. Inoltre, le previsioni contenute nel decreto-legge n. 66/2014, in quanto destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non sono riconducibili alle condizioni in cui e' ammessa la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'art. 9 decreto legislativo 268/1992, ne' risultano rispettose del principio di leale collaborazione, del principio consensuale e dei meccanismi paritetici definiti negli articoli 10 e 10/bis del medesimo decreto e nell'art. 79 dello statuto, che - come detto - definisce specificamente le modalita' del concorso delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, la Provincia autonoma di Bolzano e' titolare di potesta' legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto. Nello specifico la potesta' legislativa e la correlativa potesta' amministrative (art. 16) possono essere ricondotti alle competenze in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1). Nelle materie attribuite alla competenza delle province autonome l'art. 2 decreto legislativo n. 266/1992, nel disciplinare il rapporto tra i due ordinamenti, prevede a carico delle province autonome un onere di adeguamento della propria legislazione alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto e, pertanto, nelle materie di competenza esclusiva, alle disposizioni qualificabili norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente alle disposizioni qualificabili principi, il che tuttavia non significa che le norme statali devono essere assunte *talis qualis e men che meno che le stesse possano trovare immediata applicazione. Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il previsto accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali ovvero l'immediata e diretta applicazione delle norme statali, va altresi' rilevato che nell'ordinamento statutario non e' previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» ai sensi dell'art. 104 dello statuto, che sarebbero necessarie per modificare l'attuale art. 79 dello stesso. La peculiare procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale. Per l'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, legge n. 42/2009 non e', comunque, previsto alcuna limitazione temporale, con la conseguenza che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali avviene a tempo indeterminato. Sennonche' codesta ecc.ma Corte da tempo ha sancito l'illegittimita' di ogni prescrizione di principio volta ad imporre, agli enti territoriali, misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato (cfr. sentenza n. 142 del 2012). Quindi, e' evidente che la disciplina che prevede l'accantonamento e/o, addirittura, l'immediata e diretta applicazione di norme statali, e' lesiva dell'assetto statuario, in quanto definisce - in assenza del prescritto accordo - regole di dettaglio immediatamente applicabili, in violazione dei piu' volte citati articoli 103, 104 e 107 dello statuto. Fatto sta, comunque, che l'accantonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e' gia' autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione dell'art. 75 dello statuto e in una sottrazione delle risorse disponibili per la Provincia, al di fuori delle regole di coordinamento finanziario stabilite dall'art. 79 del medesimo statuto. Inoltre, detto articolo al comma 3 attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di definire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno per i propri enti locali e le relative funzioni di coordinamento, in relazione alla competenza statutaria ad essa spettante in materia di finanza locale (articoli 80 e 81 St. e relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 268/1992). Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di autonomia finanziaria provinciale, sia con riferimento all'individuazione delle modalita' di concorrenza agli obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della Provincia stessa alle disposizioni recate dal legislatore statale (art. 79, statuto) - sia rispetto alla gestione del gettito tributario realizzato dall'Erario sul territorio provinciale e della riserva all'Erario del gettito provinciale (art. 75, statuto e articoli 9, 10 e 10/bis decreto legislativo n. 268/1992), con la conseguenza che risulta di tutta evidenza che le disposizioni di cui si chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, si pongono in contrasto con il complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel 2009 con il gia' citato Accordo di Milano e nel 2013, al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e al processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, e ledono le particolari prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano sotto i diversi profili evidenziati. Esaminando ora le singole disposizioni, le stesse vanno dichiarate costituzionalmente illegittime, in particolare per le seguenti considerazioni: a) art. 7, commi 1 e 1/bis del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Come gia' esposto, l'art. 7 decreto-legge n. 66/2014, al comma 1, primo periodo, contiene la riserva all'erario di maggiori gettiti di tributi erariali derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale, i quali confluiscono al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Tale periodo stabilisce il termine dell' annualita' 2013 per l'applicazione, con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno 2013 rispetto a quelle del 2012, delle disposizioni contenute nel terzo e nel quarto periodo del comma 36 dell'art. 2 decreto-legge n. 138/2011, gia' impugnato da questa Provincia (Reg. Ric. 152/2011). Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 decreto-legge n. 66/2014, invece, contiene la riserva all'erario di maggiori gettiti di tributi erariali derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale, al fine di dare copertura agli oneri derivanti dal decreto-legge stesso. Quanto al comma 1/bis dell'art. 7 del decreto-legge n. in questione, lo stesso riscrive in parte le riserve gia' previste dai commi 431 e 435 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prolungando, in sostanza, l'applicabilita' delle stesse. E', quindi, evidente l'illegittimita' costituzionale di queste disposizioni, in particolare per violazione del titolo VI dello statuto, con particolare riferimento agli articoli 75 e 79, degli articoli 103, 104 e 107 dello stesso statuto, delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 268/1992, con particolare riferimento agli articoli 9, 10 e 10/bis, e dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, se e in quanto ritenuti applicabili alla Provincia autonoma di Bolzano. A riguardo va ricordato che l'art. 50/bis del decreto-legge n. 66/2014, inserito dalla legge di conversione, contiene una clausola di salvaguardia, la quale prevede che le disposizioni del decreto stesso si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione e che codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 241/2012, pronunciata proprio anche con riferimento all'art. 2, comma 36, decreto-legge n. 138/2011, ha specificato che una clausola di salvaguardia, «... nel richiedere la necessita' del "rispetto" degli statuti speciali, non costituisce una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma ha la precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano "rispettati" gli statuti speciali e quindi, per quanto attiene alle "maggiori entrate" erariali derivanti dal decreto, soltanto se l'integrale riserva quinquennale allo Stato del gettito - prevista in via generale dal comma 36 dell'art. 2 - sia consentita da tali statuti. Pertanto, quando il contrasto non sussista o, pur sussistendo, operi la clausola di salvaguardia che determina l'inapplicabilita' della norma denunciata alle regioni a statuto speciale, la questione deve essere comunque dichiarata non fondata. E cio' perche', nel caso in cui il contrasto non sussista, non c'e', ovviamente, alcuna violazione della normativa statutaria e, nel caso in cui il contrasto sussista, la clausola di salvaguardia impedisce l'applicabilita' alle ricorrenti della normativa censurata.». Tuttavia, la lettera dell'art. 7, decreto-legge n. 66/2014 presenta un carattere di estrema generalita', che consente un'interpretazione del suo ambito applicativo lesiva delle competenze provinciali di derivazione statutaria. Pertanto, ove le citate disposizioni dovessero ritenersi applicabili anche alla Provincia autonoma di Bolzano, le stesse non potrebbero andare esenti da censure di incostituzionalita'. Infatti, pare che le stesse dispongano che la globalita' delle maggiori entrate derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale venga riservata all'Erario, includendovi, quindi, anche quelle riscosse nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, con confluenza di tali maggiori somme o nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'art. 2 decreto-legge n. 138/2011 o nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431 dell'art. 1, legge n. 147/2013. Risulta evidente che le norme in contestazione introducono riserve all'erario di maggiori gettiti di tributi erariali in netto contrasto con l'assetto generale dei rapporti finanziari gia' evidenziato. Infatti, queste disposizioni prevedono forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome ulteriori rispetto a quanto gia' definito nello statuto e nelle relative norme di attuazione e unilateralmente disposte dal legislatore statale, per cui sono in contrasto con le disposizioni di rango statutario che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. Come gia' ricordato, il titolo VI dello statuto definisce il quadro della finanza della regione e delle province autonome, riconoscendo loro autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, sulla base dell'accordo richiesto ai sensi dell'art. 104 dello statuto medesimo. Le norme in questione, che riservano all'erario quote di gettito di tributi erariali spettanti alle province autonome, evidentemente interferiscono con la predetta autonomia finanziaria, nel senso che comportano maggiori spese a carico del bilancio provinciale e che incidono sulle entrate del medesimo assicurate dalla devoluzione del gettito di tributi erariali. In merito rileva particolarmente l'art. 75 dello statuto, il quale attribuisce alle province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo statuto stesso e percette nei rispettivi territori. Inoltre, per quanto riguarda il sistema dei rapporti finanziari con lo Stato, l'art. 79 dello statuto disciplina in modo completo i termini e le modalita' del concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle al tre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Con particolare riferimento alla disciplina statutaria dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali, fondata sulla base di un rapporto paritetico, le disposizioni contestate sono in contrasto anche con gli articoli 104 e 107 dello statuto. Specificatamente le norme in contestazione contrastano con la normativa di attuazione allo statuto in materia di finanza regionale e provinciale, di cui al decreto legislativo n. 268/1992, che - come gia' evidenziato - disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10/bis). Infatti, le stesse non soddisfano le condizioni poste da detta normativa per la riserva all'Erario di tali maggiori entrate. In particolare, l'art. 9 richiede, per la legittimita' della riserva statale, che: 1) detta riserva sia giustificata da «finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis» dello stesso decreto legislativo n. 268/1992, e cioe' da finalita' diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b); 2) il gettito derivi da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi; sia temporalmente delimitato; sia contabilizzato distintamente nel bilancio dello Stato e, quindi, sia quantificabile; sia destinato per legge alla copertura (ai sensi dell'art. 81 Cost.) di spese specifiche, nuove, di carattere non continuativo, non riferibili a materie di competenza regionale o provinciale (ivi comprese quelle relative a calamita' naturali). In questo senso si e' espressa codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 182/2010, confermata dalla gia' citata sentenza n. 142/2012. Nel caso di specie, il maggiore gettito derivante dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale, percetto nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, non puo' essere attribuito integralmente allo Stato, principalmente perche' esso non discende da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, ma da un piu' rigoroso accertamento e da una piu' efficace esazione di imposte e tributi gia' esistenti. Inoltre, non sussiste il requisito della destinazione delle riserve a spese di tipo non continuativo e le norme non finalizzano le riserve ad obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Pertanto, in forza dell'art. 75 dello statuto il maggiore gettito di cui all'art. 7 decreto-legge n. 66/2014 spetta alla Provincia autonoma di Bolzano. Le norme in questione non rispettano nemmeno i meccanismi paritetici previsti, sia dall'art. 79 dello statuto che dai citati articoli 10 e 10/bis decreto legislativo n. 268/1992, quale espressione del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano. Difatti, l'assetto dei rapporti in materia finanziaria e' disciplinato dallo statuto di autonomia, fondata sulla base di un rapporto paritetico, per cui, per eventuali modifiche dello stesso, andrebbe osservato il peculiare meccanismo delineato dagli articoli 103 e 107 dello stesso statuto, a meno che non vi sia il preventivo consenso della Provincia interessata (art. 104 St.); b) art. 8, commi 4, 6 e 10, in combinato disposto con l'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Torna in evidenza la violazione dell'art. 79 dello statuto e della procedura concordata di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ove l'art. 8 decreto-legge n. 66/2014, ai commi 4 e 6, introduce specifiche misure di contenimento della spesa destinate alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Ora, tale ultima norma prevede che ai fini dello stesso decreto legislativo per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 8 nella nozione «pubbliche amministrazioni» non rientrano le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, di tale decreto legislativo, ma menzionate espressamente nel successivo comma 3. Cio' nonostante, al comma 4 dell'art. 8, decreto-legge n. 66/2014 il legislatore statale, in maniera del tutto unilaterale, non solo impone alla Provincia autonoma di Bolzano di adottare precise misure di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi, ma ne determina anche l'esatto ammontare dei risparmi da conseguire, pur riconoscendole la facolta' di adottare misure alternative, ma solo a condizione che i limiti prestabiliti unilateralmente vengano raggiunti (comma 10). A riguardo rileva in particolar modo il comma 6 dello stesso art. 8 che rinvia per le modalita' della determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per la Provincia autonoma al successivo art. 46. Sennonche', tale articolo, ai commi 1, 2, 3 e 6 determina, in maniera precisa il contributo della provincia alla finanza pubblica, sia in termini di miglioramento del patto di stabilita' (comma 2), sia di ulteriore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 3), nonche' una procedura di modifica di tali importi, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica (comma 4), sia di ulteriore concorso derivante da risparmi di spesa (comma 6). Ora, benche' il decreto-legge in questione contenga al gia' ricordato art. 50/bis una disposizione generale di salvaguardia, l'indicata clausola non opera, posto che le norme in questione prevedono espressamente, derogando alla clausola stessa, la propria diretta ed immediata applicabilita' agli enti ad autonomia speciale, in contrasto con lo statuto d'autonomia e con le relative norme di attuazione. Quindi, i commi 4, 6 e 10 dell'art. 8, commi 4, 6 e 10, in combinato disposto dei commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 46 decreto-legge n. 66/2014 sono in contrasto, in particolare, con gli articoli 8, n. 1), e 16 dello statuto, con il suo titolo VI, in particolare con gli articoli 75, 79, 80, 81 e 83, nonche' con gli articoli 103, 104 e 107 del medesimo statuto e delle relative norme di attuazione, in particolare decreto legislativo n. 266/1992 e decreto legislativo n. 268/1992, nonche' con gli articoli 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e con i principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale, perche' unilateralmente impongono alla Provincia autonoma di Bolzano un contributo finanziario allo Stato predeterminato nell'ammontare, da realizzare attraverso il contenimento della spesa pubblica per beni e per servizi in modo da determinare risparmi di corrispondente ammontare, «distraendo» parte delle risorse affluite al bilancio provinciale e al di fuori delle regole all'uopo previste. Infatti, tali norme prescrivono alla Provincia autonoma di Bolzano non soltanto un obiettivo di contenimento della rispettiva spesa, ma anche il limite quantitativo del predetto obiettivo e la specifica destinazione del conseguente risparmio realizzato. Infine, non possono rivestire natura di principio, disposizioni che prescrivano alla Provincia autonoma di Bolzano, non soltanto un obiettivo di contenimento della propria spesa, ma anche il limite quantitativo del predetto obiettivo e la specifica destinazione del conseguente risparmio realizzato, quando nell'ambito delle materie attribuite alla Provincia autonoma e dell'autonomia finanziaria ad essa riconosciuta e' posto a carico della stessa soltanto l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle disposizioni di principio costituenti vincolo ai sensi dello statuto ed e', quindi, esclusa la immediata applicazione delle norme statali, restando applicabili le norme provinciali gia' vigenti. Inoltre, le norme in questione si pongono in contrasto con i principi di autonomia finanziaria in quanto impongono un vincolo permanente; c) art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Come gia' esposto, l'art. 46 decreto-legge n. 66/2014, il quale disciplina il concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica, prevede al comma 1 che le stesse, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal decreto stesso, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3. Tali commi 2 e 3, che modificano rispettivamente il comma 454 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 499 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' il comma 526 dell'art. 1 di quest'ultima legge, commi entrambi gia' impugnati da questa Provincia (Reg. Ric. 11/2014), prescrivono ora a carico della Provincia autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi di finanza pubblica mediante la riduzione del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011 nella misura di 43 milioni di euro per l'anno 2014 e di 61 milioni di euro per gli anni 2015-2017 (comma 2) nonche' un ulteriore concorso per l'importo di 41.833 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 23.523 migliaia di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 (comma 3). In particolare, al comma 3 e' nuovamente previsto il meccanismo dell'accantonamento di tali contributi aggiuntivi, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, legge n. 42/2009. Il comma 4 prevede poi che gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale riparto e' recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Quanto poi al comma 6, lo stesso impone alle regioni e alle province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal decreto stesso e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, comma secondo, Cost., di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, il comma 6 attribuisce allo Stato il potere di determinare gli importi e di assegnarli ai singoli ambiti di spesa (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini), tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente; con lo stesso provvedimento governativo possono altresi' essere eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Con tali norme vengono sostanzialmente innalzati - unilateralmente ed in modo immediatamente vincolante - gli importi individuati a titolo di ulteriore contributo della Provincia autonoma di Bolzano alla finanza pubblica, sia in termini di miglioramento del patto di stabilita', sia di ulteriore accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sia di ulteriore concorso derivante da risparmi di spesa. Anche le norme qui impugnate violano le norme che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome e sono, quindi, in stridente contrasto con il titolo VI dello statuto e relative norme di attuazione, e, in particolare, il sistema di finanziamento delle autonomie, garantito, in particolare, dagli articoli 75, 75/bis, 80, 81, 82, 83 e 84 dello stesso statuto e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 del medesimo statuto, nonche' le relative norme di attuazione, in particolare decreto legislativo n. 266/1992 e decreto legislativo n. 268/1992, con l'art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' con gli articoli 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con i principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale nonche' con la procedura concordata di cui all'art. 27, legge n. 42/2009, oltre che con gli articoli 8, n. 1), e 16 dello statuto. Con specifico riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 46, per i quali la doverosita' del contributo alla finanza pubblica e' rafforzata, in quanto qualificata come conseguenza dell'onere di adeguamento ai principi di coordinamento della medesima finanza pubblica, tali disposizioni in particolare comportano la violazione dei predetti parametri, perche' unilateralmente impongono alle province autonome un contributo finanziario allo Stato predeterminato nell'ammontare, da realizzare attraverso le varie specifiche misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dal decreto-legge, ed ulteriore rispetto a quelli gia' concordati con lo Stato nel rispetto delle procedure previste dallo statuto di autonomia, «distraendo», peraltro, parte delle risorse affluite al bilancio provinciale ai sensi dell'art. 75 dello statuto. Inoltre, non hanno carattere di principio fondamentale, in quanto sono norme di dettaglio, direttamente applicabili, che limitano puntualmente le spese e pongono vincoli non temporanei. Inoltre, il comma 6 dell'art. 46, del tutto illegittimamente introduce ulteriori forme di concorso alla finanza pubblica ed una ulteriore intesa per la quantificazione del rispettivo concorso a livello regionale e provinciale, anche a fini perequativi. Per quanto attiene il richiamo all'art. 117, secondo comma, Cost. la norma si pone anche in contrasto con l'art. 10, 1.c. n. 3/2001, che dichiara applicabili alle autonomie speciali le disposizioni della medesima legge costituzionale solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie. Il secondo periodo del comma 6, nella parte in cui attribuisce allo Stato poteri sostitutivi in caso di mancata intesa tra le regioni e province, si pone poi in violazione, anche degli articoli 117, sesto comma, e 120 Cost. nonche' del principio di leale collaborazione. Le norme in questione, stabilendo ulteriori concorsi alla finanza pubblica, sono sempre in contrasto con le disposizioni di rango statutario che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, e che affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso, in quanto interferiscono con la predetta autonomia finanziaria e sul sistema dei rapporti finanziari con lo Stato, come definito dall'art. 79 dello statuto. Inoltre, le stesse contrastano con gli articoli 104 e 107 dello statuto, oltre che con l'art. 75 del medesimo statuto. Si contestano altresi' le ulteriori forme di contribuzione a favore dello Stato, imposte al di fuori del patto di stabilita' e dell'accordo gia' concluso ai sensi dell'art. 104 dello statuto, che comprendono anche gli eventuali ulteriori contributi richiesti agli enti che fanno capo all'ordinamento ed alla «finanza pubblica allargata» della Provincia autonoma. E, quand'anche fossero dovuti ulteriori contributi a favore dello Stato da parte dei comuni del territorio delle province autonome va evidenziato che anche il compito di ripartire tra i singoli comuni il relativo onere, spetterebbe comunque alle province autonome ed ai rispettivi organi. E' evidente che le norme interferiscono con l'autonomia finanziaria riconosciuta alla provincia e sul sistema dei rapporti finanziari con lo Stato, come definito dall'art. 79 dello statuto e contrastano comunque con gli articoli 104 e 107 dello statuto, non prevedendo alcuna forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali nella predisposizione degli indirizzi per la revisione della spesa pubblica, in violazione del principio di leale collaborazione. Inoltre, le norme dell'art. 46 in questione sono lesive perche' predeterminano il contenuto delle norme di attuazione in violazione dell'art. 107 dello statuto e dell'art. 27, legge n. 42/2009 e perche' impongono - in attesa delle predette norme - un accantonamento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza delle province autonome in violazione, in particolare, degli articoli 75 e 104 del medesimo statuto. In merito va ricordato che codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 193/2012, ha precisato che le norme statali che si prefiggono il contenimento della spesa pubblica trovano applicazione nei confronti delle regioni a statuto speciale e, quindi, delle province autonome di Trento e di Bolzano solamente attivando la procedura prevista dall'art. 27, legge n. 42/2009, cioe' con l'emanazione di norme di attuazione. Ne consegue che reiterare il gia' piu' volte constato meccanismo dell'accantonamento fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 27, legge n. 42/2009) costituisce altresi' violazione dell'art. 136 della Costituzione. Inoltre, dettando norme direttamente applicabili in materie di competenza provinciale, violano altresi' l'art. 2 decreto legislativo n. 266/1992 che stabilisce un regime di separazione tra fonti statali e fonti provinciali nella materie di competenza provinciale. E l'obbligo di mero adeguamento, previsto da tale articolo, e' ribadito - per le leggi aventi finalita' di coordinamento della finanza pubblica che concretano limiti statutari - dall'art. 79, comma 4, secondo periodo, dello statuto di autonomia. Riguardo agli enti locali, le stesse si pongono in contrasto sempre con l'art. 79 dello statuto, che attribuisce alle province autonome le funzioni di coordinamento in materia di finanza pubblica per tutti gli enti ed organismi che fanno parte del sistema finanziario provinciale, oltre che interferire con le potesta' spettanti alle province autonome in materia di finanza locale, in particolare ai sensi degli articoli 80 e 81 dello statuto, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nonche' dell'art. 16 del medesimo statuto.
P.Q.M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1/bis, dell'art. 8, commi 4, 6 e 10, e dell'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Bolzano-Roma, 28 luglio 2014 L'avv. Renate von Guggenberg L'avv. Cristina Bernardi L'avv. Stephan Beikircher L'avv. Laura Fadanelli L'avv. Michele Costa