N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale n. 57 depositato
in cancelleria  il  31  luglio  2014  (della  provincia  autonoma  di
Bolzano). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Destinazione  dei  proventi  della
  lotta all'evasione fiscale - Previsioni  che  riservano  all'erario
  statale le maggiori entrate derivanti dalle attivita' di  contrasto
  all'evasione, ai fini della confluenza nei fondi per  la  riduzione
  della pressione fiscale  (di  cui  agli  artt.  2,  comma  36,  del
  decreto-legge n. 138 del 2011  e  1,  comma  431,  della  legge  di
  stabilita' 2014)  e  della  copertura  degli  oneri  derivanti  dal
  decreto-legge n. 66 del 2014 - Applicabilita',  seppure  ipotetica,
  alle entrate riscosse  nei  territori  delle  Province  autonome  -
  Ricorso  della  Provincia  autonoma   di   Bolzano   -   Denunciata
  definizione  unilaterale,  da  parte  dello  Stato,  di  forme   di
  contribuzione finanziaria  ulteriori  rispetto  a  quelle  previste
  dalle norme  statutarie  e  di  attuazione  -  Insussistenza  delle
  condizioni richieste per la  devoluzione  allo  Stato  del  maggior
  gettito  provinciale  di  tributi  erariali  -  Contrasto  con   la
  disciplina statutaria del concorso  delle  Province  autonome  agli
  obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - Inosservanza
  del principio dell'accordo  e  dei  meccanismi  paritetici  per  la
  modifica dei rapporti finanziari tra Stato,  Regione  Trentino-Alto
  Adige e Province autonome - Violazione  dell'autonomia  finanziaria
  provinciale e del principio di leale collaborazione - Richiamo alle
  sentenze  n.  182  del  2010  e  n.  142  del  2012   della   Corte
  costituzionale. 
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  art.  7,  commi  1  e  1-bis
  (sostitutivo del comma 431, lett. b), e modificativo del comma  435
  dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147). 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n.  670),  artt.  8,  n.  1),  e  16,  Titolo  VI  (in
  particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art.  1,
  comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84),
  103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare  artt.
  9, 10 e 10-bis; d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266,  artt.  2  e  4;
  Costituzione, artt. 81, 117, 118,  119,  120  (tutti  in  combinato
  disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre  2001,
  n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,  commi  106  e
  108. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione della spesa pubblica per
  acquisti di beni e servizi in ogni settore -  Previsione  che  alla
  riduzione concorrono le Regioni  e  le  Province  autonome  con  un
  risparmio complessivo di 700 milioni di euro per il  2014;  che  le
  stesse riduzioni sono applicabili, in ragione d'anno,  a  decorrere
  dal 2015; che gli obiettivi di riduzione di spesa per le Regioni  e
  le Province autonome sono  determinati  con  le  modalita'  di  cui
  all'art. 46 del decreto-legge n. 66 del 2014; che le Regioni  e  le
  Province  autonome   possono   adottare   misure   alternative   di
  contenimento della spesa corrente al fine  di  conseguire  risparmi
  comunque non inferiori a quelli stabiliti - Ricorso della Provincia
  autonoma di Bolzano - Denunciata imposizione alla ricorrente di  un
  contributo finanziario corrispondente ad un risparmio  sulla  spesa
  per beni e servizi determinato unilateralmente dallo Stato nel  suo
  esatto  ammontare  -  Contrasto  con  le  norme  statutarie  e   di
  attuazione e con i principi di autonomia finanziaria  -  Violazione
  dei principi  di  leale  collaborazione,  di  ragionevolezza  e  di
  delimitazione temporale. 
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, commi  4,  6  e  10,  in
  combinato disposto con l'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n.  670),  artt.  8,  n.  1),  e  16,  Titolo  VI  (in
  particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art.  1,
  comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84),
  103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare  artt.
  9, 10 e 10-bis; d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266,  artt.  2  e  4;
  Costituzione, artt. 81, 117, 118,  119,  120  (tutti  in  combinato
  disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre  2001,
  n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,  commi  106  e
  108. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo delle Regioni  e  delle
  Province  autonome  alla  finanza  pubblica  -  Previsione  per  la
  Provincia autonoma di Bolzano di  un  concorso  finanziario  di  43
  milioni di euro per l'anno 2015 e 61 milioni di euro per  gli  anni
  2015-2017 mediante riduzione del complesso delle  spese  finali  in
  termini di competenza eurocompatibile, e di un  ulteriore  concorso
  di 41.833 migliaia di euro per l'anno  2014  e 23.523  migliaia  di
  euro per ciascuno  degli  anni  2015-2017  da  realizzare  mediante
  accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
  erariali - Previsione della possibilita' di modificare  i  suddetti
  importi tabellari,  ad  invarianza  di  concorso  complessivo  alla
  finanza  pubblica,  mediante  accordi  da  siglare  in   Conferenza
  permanente entro il 30  giugno  ed  entro  il  31  ottobre  2014  -
  Previsione di  un  contributo  aggiuntivo  delle  Regioni  e  delle
  Province autonome alla finanza pubblica pari a 500 milioni di  euro
  per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
  2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede  di
  autocoordinamento dalle medesime  Regioni  e  Province  autonome  e
  recepiti con intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  o,  in
  mancanza d'essa, determinati dal Governo - Ricorso della  Provincia
  autonoma di Bolzano -  Denunciato  innalzamento  unilaterale  degli
  importi del contributo della ricorrente  alla  finanza  pubblica  -
  Violazione dei principi di leale collaborazione, di  ragionevolezza
  e di delimitazione temporale  -  Violazione  del  sistema  pattizio
  delle  relazioni  finanziarie  tra  Stato  e  Province  autonome  -
  Contrasto con la disciplina statutaria del concorso delle  Province
  autonome  agli  obiettivi  della   finanza   pubblica   statale   -
  Interferenza con  l'autonomia  finanziaria  provinciale  e  con  le
  potesta' delle Province autonome in materia  di  finanza  locale  -
  Contrasto dell'uso reiterato del meccanismo dell'accantonamento con
  la  sentenza  n.  193  del  2012  della  Corte   costituzionale   -
  Inosservanza  del  regime   di   adeguamento   della   legislazione
  provinciale. 
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  art.  46,  commi   1,   2
  (modificativo dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012,
  n. 228, come modificato dall'art. 1,  comma  499,  della  legge  27
  dicembre 2013, n. 147), 3  (sostitutivo  dell'art.  1,  comma  526,
  della legge 27 dicembre 2013, n. 147), 4 e 6. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n.  670),  artt.  8,  n.  1),  e  16,  Titolo  VI  (in
  particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art.  1,
  comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84),
  103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare  artt.
  9, 10 e 10-bis;  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266,  art.  2  e  4;
  Costituzione, artt. 81, 117, 118,  119,  120  (tutti  in  combinato
  disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre  2001,
  n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,  commi  106  e
  108. 
(GU n.43 del 15-10-2014 )
    Ricorso della provincia autonoma  di  Bolzano  (C.F.  e  P.I.  n.
00390090215), in persona del suo Presidente e  legale  rappresentante
pro tempore, dott. Arno Kompatscher, rappresentata  e  difesa,  tanto
congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di  procura  speciale
rep. n. 23955 del 7 luglio 2014, rogata dal Segretario generale della
Giunta  provinciale  dott.  Eros  Magnago,  nonche'  in   virtu'   di
deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a  stare  in
giudizio n. 822  del  1°  luglio  2014,  dagli  avvocati  Renate  von
Guggenberg     (c.f.     VNG     RNT     57     L45      A952K      -
Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f.  BKR  SPH
65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina  Bernardi
(c.f. BRN CST 64  M47  D548L  -  Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it)  e
Laura    Fadanelli    (c.f.    FDN    LRA    65    H69    A952U     -
Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it),  tutti  del  Foro  di  Bolzano,  con
indirizzo  di   posta   elettronica   avvocatura@provincia.bz.it   ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwalschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e  numero  fax  0471/412099,  e
dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38  C30  H501R),  del  Foro  di
Roma, con indirizzo di  posta  elettronica  costamicheleavv@tin.it  e
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del  Grappa  n.
24,  elettivamente  domiciliata  (indirizzo  di   posta   elettronica
certificata:   michelecosta@ordineavvocatiroma.org   e   numero   fax
06/3729467), contro il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in
persona del Presidente del Consiglio in carica, per la  dichiarazione
di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  commi  1  e  1/bis,
dell'art. 8, commi 4, 6 e 10, e dell'art. 46, commi 1, 2, 3, 4  e  6,
del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, recante  "Misure  urgenti
per la competitivita' e la giustizia sociale", convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,
n. 89. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143  del  23  giugno
2014 e'  stata  pubblicata  la  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  di
conversione del decreto-legge n.  24  aprile  2014,  n.  66,  recante
"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale". 
    Tale decreto-legge n., pur prevedendo all'art.  50/bis,  inserito
dalla legge di conversione,  una  clausola  di  salvaguardia  per  le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, detta una serie  di  disposizioni  riferite  direttamente  o
comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. 
    In particolare, l'art. 7 (Destinazione dei proventi  della  lotta
all'evasione fiscale) contiene riserve all'Erario di maggiori gettiti
di tributi erariali. 
    Tale articolo, al comma 1, primo periodo, stabilisce  il  termine
dell'annualita'  2013  per  l'applicazione,  con   riferimento   alla
valutazione delle maggiori entrate dell'anno 2013 rispetto  a  quelle
del 2012, delle disposizioni di cui all'art. 2,  comma  36,  terzo  e
quarto  periodo,  del  decreto-legge  n.  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modifiche. 
    Per  precisare,  l'appena  citato  comma  36,  gia'  oggetto   di
impugnativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano  (Reg.  Ric.
152/2011), al terzo e quarto periodo prevede che, a partire dall'anno
2013, il Documento di economia e finanza  contiene  una  valutazione,
relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate  strutturali  ed
effettivamente  incassate  derivanti  dall'attivita'   di   contrasto
dell'evasione fiscale e che  dette  maggiori  risorse,  al  netto  di
quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e  alla
riduzione del rapporto tra il debito e  il  prodotto  interno  lordo,
nonche' di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attivita'  di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e  dai  comuni,
unitamente  alle  risorse  derivanti  dalla  riduzione  delle   spese
fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale  della
pressione fiscale e sono  finalizzate  al  contenimento  degli  oneri
fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalita'
di destinazione e di  impiego  indicate  nel  medesimo  Documento  di
economia e finanza. 
    Il secondo periodo del  comma  1  dell'art.  7  decreto-legge  n.
66/2014, qui impugnato,  invece,  prevede  che  le  maggiori  entrate
strutturali ed  effettivamente  incassate  nell'anno  2013  derivanti
dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale, valutate  ai  sensi
del predetto art. 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014,
concorrono  alla  copertura  degli  oneri  derivanti   dallo   stesso
decreto-legge. 
    Inoltre, il comma 1/bis dello stesso articolo riscrive in parte i
commi 431 e 435 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  i
quali prevedono riserve all'erario di maggiori entrate derivanti  dal
contrasto all'evasione fiscale, destinate al Fondo per  la  riduzione
della pressione fiscale, istituito a decorrere dal 2014, commi  anche
questi gia' oggetto di impugnativa da parte della Provincia  autonoma
di Bolzano (Reg. Ric. 11/2014). 
    In particolare, con la lettera a) del comma 1/bis viene  previsto
che il predetto Fondo viene alimentato tra l'altro dall'ammontare  di
risorse  permanenti  che,  in  sede  di  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori
entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio
in  corso  e  a  quelle   effettivamente   incassate   nell'esercizio
precedente  derivanti  dall'attivita'  di   contrasto   dell'evasione
fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attivita'  di  recupero
fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. 
    Con  la  lettera  b),  invece,  viene  estesa  all'anno  2015  la
finalizzazione alla riduzione della pressione fiscale  delle  entrate
incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure  straordinarie
di contrasto dell'evasione fiscale  e  non  computate  nei  saldi  di
finanza pubblica, mediante riassegnazione al predetto Fondo. 
    Quindi, con tali norme si prolunga, in sostanza, l'applicabilita'
delle riserve gia' previste ai commi 431 e 435 dell'art. 1, legge  n.
147/2013. 
    L'art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione  della  spesa  pubblica
per beni e servizi), al comma 4 detta misure per la  riduzione  della
spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni  settore,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per  un  ammontare
complessivo pari a 2.100 milioni di  euro  per  il  2014,  prevedendo
altresi' che le stesse riduzioni si applicano, in ragione  d'anno,  a
decorrere dal 2015. 
    Alle regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano  viene
imposto una riduzione nella misura complessiva di 700 milioni di euro
(lettera  a),  pur  consentendo  alle  stesse  di   adottare   misure
alternative  di  contenimento  della  spesa  corrente  al   fine   di
conseguire risparmi, pur che' gli stessi non siano comunque inferiori
a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4 (comma 10). 
    In particolare, al comma 6 si prevede che la determinazione degli
obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome
e' effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 46 (Concorso
delle regioni e delle province autonome alla  riduzione  della  spesa
pubblica). 
    Tale ultimo articolo, al  comma  1  dispone  che  «Le  regioni  a
statuto   speciale   e   le   province   autonome,   in   conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di  coordinamento
della finanza pubblica, introdotti dal presente  decreto,  assicurano
un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei  commi
2 e 3». 
    Con il comma 2 viene sostituita la tabella di cui alla lettera d)
del comma 454 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  come
introdotta dalla lettera b) del comma 499  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, anche questa gia' oggetto di impugnativa da parte della
Provincia autonoma di Bolzano (Reg. Ric. 11/2014), prevedendo  ora  a
carico della Provincia autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi
di finanza pubblica mediante la riduzione del complesso  delle  spese
finali  in  termini  di  competenza  eurocompatibile  risultante  dal
consuntivo 2011 nella misura di 43 milioni di euro per l'anno 2014  e
di 61 milioni di euro per gli anni 2015-2017. 
    Con il comma 3, invece, viene sostituito il comma 526 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anch'esso gia' impugnato  dalla
Provincia autonoma di Bolzano (Reg. Ric. n. 11/2014), prevedendo  che
«Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  e
di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per
l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2015  al  2017.  Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art.  27,
l'importo del concorso  complessivo  di  cui  al  primo  periodo  del
presente  comma   e'   accantonato,   a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi  indicati,
per ciascuna regione a statuto speciale e provincia  autonoma,  nella
tabella seguente». 
    Per la Provincia autonoma di Bolzano sono previsti accantonamenti
di 41.833 migliaia di euro per l'anno 2014 e di  23.523  migliaia  di
euro per gli anni 2015-2017. 
    Il comma 4 dell'art.  46  dispone  poi  che  «Gli  importi  delle
tabelle di  cui  ai  commi  2  e  3  possono  essere  modificati,  ad
invarianza di concorso complessivo alla  finanza  pubblica,  mediante
accordo tra le regioni e province  autonome  interessate  da  sancire
entro il 30 giugno 2014, in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Tale riparto  e'  recepito  con  successivo  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze.  Il  predetto  accordo  puo'
tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli
acquisti centralizzati di ciascun ente interessato». 
    Infine, il comma 6 prevede che «Le regioni e le Province autonome
di Trento e  Bolzano,  in  conseguenza  dell'adeguamento  dei  propri
ordinamenti ai  principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
introdotti dal presente decreto e a  valere  sui  risparmi  derivanti
dalle  disposizioni  ad  esse  direttamente  applicabili   ai   sensi
dell'art. 117,  comma  secondo,  della  Costituzione,  assicurano  un
contributo alla finanza pubblica pari  a  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015
al 2017, in ambiti di  spesa  e  per  importi  proposti  in  sede  di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo
anche conto del rispetto  dei  tempi  di  pagamento  stabiliti  dalla
direttiva   2011/7/UE,   nonche'   dell'incidenza   degli    acquisti
centralizzati,  da  recepire  con  Intesa  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  entro  il  31  maggio  2014,  con
riferimento  all'anno  2014  ed  entro  il  31  ottobre   2014,   con
riferimento agli anni 2015 e seguenti.  In  assenza  di  tale  Intesa
entro i predetti termini, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, entro 20 giorni dalla  scadenza  dei  predetti  termini,  i
richiamati importi sono assegnati ad ambiti di  spesa  ed  attribuiti
alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo
anche  conto  del  Pil  e  della  popolazione   residente,   e   sono
eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento  degli  ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione  delle  risorse  da  parte
dello Stato.». 
    Quindi, i commi richiamati dell'art. 46 determinano,  in  maniera
unilaterale da parte  dello  Stato,  il  contributo  della  Provincia
autonoma  di  Bolzano  alla  finanza  pubblica,  sia  in  termini  di
miglioramento del patto di stabilita' (comma  2),  sia  di  ulteriore
accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione  ai  tributi
erariali (comma  3),  nonche'  una  procedura  di  modifica  di  tali
importi, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza  pubblica
(comma 4), sia di ulteriore concorso derivante da risparmi  di  spesa
(comma 6). 
    Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano  solleva
questione   di   legittimita'   costituzionale   delle    sopracitate
disposizioni statali, per i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    Illegittimita' costituzionale  dell'art.  7,  commi  1  e  1/bis,
dell'art. 8, commi 4, 6 e 10, e dell'art. 46, commi 1, 2, 3, 4  e  6,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti  per
la competitivita' e la giustizia sociale», convertito in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno  2014,  n.
89, per violazione degli articoli  8,  n.  1),  e  16  dello  statuto
speciale di autonomia per il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670),  del  titolo
VI dello stesso statuto, in particolare degli  articoli  75,  75/bis,
79, 80, 81, 82, 83 e 84, degli articoli 103, 104 e 107  del  medesimo
statuto, delle norme di attuazione allo statuto  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli  articoli  9,
10 e 10/bis, al  decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266,  in
particolare degli articoli 2 e 4, degli articoli 81, 117, 118, 119  e
120 della Costituzione, in combinato disposto  con  l'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3,  dell'art.  136  della
Costituzione, dell'art. 2, commi 106 e 108, della legge  23  dicembre
2009,  n.  191,  e  dei  principi   di   leale   collaborazione,   di
ragionevolezza e di delimitazione temporale. 
    Prima  di  analizzare  nel  dettaglio  le  singole   disposizioni
impugnate,  si  ritiene   necessario   fare   alcune   considerazioni
introduttive di carattere generale per le quali  si  ritiene  che  le
stesse siano costituzionalmente illegittime. 
    In  forza  del  titolo  VI  dello   statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670), la Provincia autonoma di Bolzano gode di una
particolare autonomia  in  materia  finanziaria,  sistema  rafforzato
dalla previsione di un  meccanismo  peculiare  per  la  modificazione
delle  disposizioni  recate  dal  medesimo  titolo  VI,  che  ammette
l'intervento del legislatore statale  con  legge  ordinaria  solo  in
presenza di una preventiva  intesa  con  la  regione  e  le  province
autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto. 
    Con l'Accordo  di  Milano  del  2009,  la  regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
concordato con il  Governo  la  modificazione  del  titolo  VI  dello
statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dal precitato  art.
104. 
    La predetta intesa ha, quindi, portato,  ai  sensi  dell'art.  2,
commi da 106 a 126, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Legge
finanziaria 2010), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con
lo Stato, anche in  attuazione  del  processo  di  riforma  in  senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009,  n.  42  (Delega  al
Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.
119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda  espressamente  che  le
disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi  e
per gli effetti del predetto art. 104 dello statuto,  per  cui  vanno
rispettati  i  predetti  parametri  statutari  e  le  relative  norme
interposte. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare il concorso della regione e delle province  autonome  al
conseguimento degli obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite
dalla normativa statale. 
    E' previsto espressamente che in provincia  trovano  applicazione
le sole 
    disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' nonche'  quelle  relative  al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno previste  dallo  statuto  e
non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si  applicano
le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel  restante
territorio nazionale. 
    In  particolare,  l'art.  79  dello  statuto  definisce  in  modo
completo i  termini  e  le  modalita'  del  concorso  delle  province
autonome al  conseguimento  degli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta', nonche' all'assolvimento degli  obblighi  di  carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa  statale.  Fermi  restando
gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3  stabilisce
che la Provincia concordi con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze gli obblighi relativi  al  patto  di  stabilita'  interno,  e
attribuisce alle province  la  funzione  di  stabilire  gli  obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri  enti  ed
organismi strumentali,  nonche'  agli  altri  enti  ed  organismi  ad
ordinamento provinciale finanziati dalla provincia in via  ordinaria.
In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si  applicano  le
misure adottate per le regioni e per  gli  altri  enti  del  restante
territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le  disposizioni
statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e  di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla
provincia e sono in ogni caso sostituite  da  quanto  previsto  dallo
stesso articolo. 
    L'art. 75 dello statuto attribuisce  alle  province  autonome  le
quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate  nello
stesso e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e  di
bollo, tasse di concessione  governativa,  imposte  sul  consumo  dei
tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli
da  gas  per  autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione e le accise sui prodotti energetici,  nella  misura  dei
nove decimi, e, in ogni caso, i  nove  decimi  di  tutte  le  entrate
tributarie  erariali,  dirette  o  indirette,  comunque   denominate,
ulteriori rispetto a quelle appena elencate, nonche' i  sette  decimi
dell'imposta sul valore aggiunto). 
    Stabilisce,   inoltre,   l'art.   75/bis   dello   statuto    che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla  regione
ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti  all'ambito
regionale e provinciale ed affluite, in  attuazione  di  disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal  territorio
della regione e delle rispettive province. 
    L'art. 80, comma 1, dello statuto, da ultimo sostituito dall'art.
1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attribuisce  alle
predette province la potesta'  legislativa  primaria  in  materia  di
finanza locale; in particolare, il comma 3, alla pari del  previgente
comma 1/ter,  prevede  che  le  compartecipazioni  al  gettito  e  le
addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono
agli  enti  locali  spettano  con  riguardo  agli  enti  locali   del
rispettivo territorio, alle province. 
    L'art. 81, comma 2, dello statuto prevede inoltre che, allo scopo
di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento  delle  finalita'
ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le  province
autonome corrispondono ai comuni stessi idonei  mezzi  finanziari  da
concordare  tra  il  presidente  della  relativa  provincia  ed   una
rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    L'art. 82 dello statuto prevede che le attivita' di  accertamento
dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla  base  di
indirizzi e  obiettivi  strategici  definiti  attraverso  intese  tra
ciascuna provincia e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e
conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. 
    Inoltre, l'art. 83 dello  statuto  prevede  che  la  regione,  le
province ed i' comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per  l'esercizio
finanziario e che la  regione  e  le  province  adeguano  la  propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di  armonizzazione
dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle
province autonome e' attribuita  la  potesta'  di  emanare  norme  in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del  patrimonio
e di contratti delle medesime e degli enti da esse  dipendenti  (art.
16, decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  268,  recante  norme  di
attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). 
    Dette  norme  di  attuazione  disciplinano  anche  tassativamente
(Corte costituzionale, sentenze n. 182 del 2010 e n. 142 del 2012) le
ipotesi di riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10/bis) e  contengono
specifiche   disposizioni   per   quanto   attiene   l'attivita'   di
accertamento delle imposte erariali  (art.  13)  e  l'attribuzione  e
l'esercizio delle funzioni in materia  di  finanza  locale  da  parte
delle province autonome (articoli 17, 18, e 19). 
    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie  speciali
e'  dominato  dal  principio  dell'accordo   (Corte   costituzionale,
sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n.  98  del
2000). 
    In particolare, per le province autonome di Trento e  di  Bolzano
codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133 del 2010, ha ribadito il
principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e
la regione Trentino-Alto Adige/Stidtirol e le province  autonome:«Per
quanto riguarda la Provincia autonoma di  Trento,  bisogna  osservare
che   l'autonomia   finanziaria   della   regione    Trentino    Alto
Adige/Südtirol e' disciplinata dal titolo VI dello statuto  speciale.
Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono  regolati  i
rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province  autonome,
comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali.  Inoltre,
il primo comma dell'art. 104  dello  stesso  statuto  stabilisce  che
"Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme del titolo VI e  quelle
dell'art. 13 possono essere  modificate  con  legge  ordinaria  dello
Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto  di  rispettiva
competenza, della regione o delle due province". Il  richiamato  art.
103 prevede,  a  sua  volta,  che  le  modifiche  statutarie  debbano
avvenire con il procedimento previsto per  le  leggi  costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104  dello  statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della regione o  delle
province, introduce una deroga al-la regola prevista  dall'art.  103,
che  impone  il  procedimento  di  revisione  costituzionale  per  le
modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il  principio  consensuale.  In  merito
alla norma censurata nel presente  giudizio,  e'  indubbio  che  essa
incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la regione
e le province autonome, per i motivi gia'  illustrati  nel  paragrafo
precedente a proposito della regione Valle d'Aosta,  e  che  pertanto
avrebbe dovuto essere approvata  con  il  procedimento  previsto  dal
citato  art.  104  dello  statuto  speciale,  ove  e'  richiesto   il
necessario accordo preventivo di Stato  e  regione.  Di  conseguenza,
deve ritenersi che i periodi secondo, terzo  e  quarto  del  comma  5
dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella  parte  in
cui  si  applicano  anche  alla  Provincia  autonoma  di  Trento.  La
conclusione appena e-nunciata deve estendersi  anche  alla  Provincia
autonoma di Bolzano, in base alla  giurisprudenza  di  questa  Corte,
secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di  una
norma statale, a seguito  del  ricorso  di  una  provincia  autonoma,
qualora sia basata sulla  violazione  del  sistema  statutario  della
regione Trentino-Alto Adige, deve e-stendere la sua  efficacia  anche
all'altra (*ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).». 
    E' evidente che le disposizioni di cui  all'art.  7,  commi  1  e
1/bis, all'art. 8, commi 4, 6 e 10, e all'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e
6, del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, come convertito  dalla
legge  23   giugno   2014,   n.   89,   introducono   unilateralmente
modificazioni nel complesso  delle  disposizioni  concordate  con  il
Governo dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e  dalle  province
autonome nel 2009 e nel 2013 al fine di  definire  il  loro  concorso
agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare  il  processo  di
attuazione  del  c.d.  federalismo  fiscale,  prevedendo   forme   di
contribuzione finanziaria ulteriori rispetto a quanto  gia'  definito
nello statuto di autonomia e relative norme di attuazione. 
    Per di piu', dette disposizioni statali che sono contenute in una
legge ordinaria  e,  quindi,  in  una  fonte  legislativa  ordinaria,
comportano la sostanziale modifica di norme dello statuto,  di  norme
di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate  dallo  statuto
in  materia   finanziaria,   senza   l'osservanza   delle   procedure
paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello  statuto,
con conseguente violazione anche dei predetti parametri. 
    Proprio  in  quanto  tali  disposizioni  sono   fonte   normativa
ordinaria,  non  fondata  su  di  un'intesa,  non  sono  abilitate  a
modificare fonti sovraordinate, costituite  dalle  norme  emanate  ai
sensi degli articoli 104 e 107 dello statuto. A proposito va ribadito
che l'art. 104 prevede che le  norme  del  titolo  VI  dello  statuto
possono essere modificate con legge ordinaria dello  Stato,  solo  su
concorde  richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, della regione o delle due province. 
    La  previsione  di  una  disciplina  statale   immediatamente   e
direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone altresi'  in
contrasto con l'art. 107 dello statuto e con il  principio  di  leale
collaborazione, in quanto determina una modificazione unilaterale  da
parte dello Stato dell'ordinamento provinciale. 
    Certamente  una  simile  modifica   non   puo'   nemmeno   essere
giustificata con l'asserzione che il contributo delle regioni e delle
province autonome agli obiettivi di  finanza  pubblica  costituirebbe
principio fondamentale di coordinamento  della  finanza  pubblica  ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della
Costituzione, ovvero a tutela dell'unita' economica della Repubblica. 
    Le disposizioni  in  questione,  nella  parte  in  cui  prevedono
l'immediata e diretta applicazione  anche  in  provincia  di  Bolzano
della disciplina generale, si pongono anche in contrasto  con  l'art.
83 dello statuto, come modificato secondo la procedura dell'art. 104,
e con gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento),  con   particolare   riferimento   alla   continuita'
assicurata all'ordinamento provinciale, anche in  combinato  disposto
con l'art. 16 decreto legislativo 268/1992. 
    La rilevanza delle predette norme come parametri del giudizio  di
legittimita'  costituzionale  e'   riconosciuta   dalla   consolidata
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, ove ha ritenuto che, al  pari
delle norme statutarie, anche le norme di attuazione  dello  statuto,
nonche'  quelle,  adottate  con  lo  speciale  procedimento  previsto
dall'art. 104, di modifica o di  integrazione  del  titolo  VI  dello
statuto, possono essere utilizzate come  parametro  del  giudizio  di
costituzionalita' (per tutte sentenza n. 263 del 2005,  che  richiama
le sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n.  458
del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n.  267
del 2003). 
    Quanto alle riserve all'Erario rileva anche l'art. 2, comma  108,
della gia' citata legge n. 191/2009, approvato  -  come  detto  -  ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  104  dello  statuto  -   come
ulteriormente precisato dal comma 106  dello  stesso  art.  2  -  che
dispone che le quote dei proventi  erariali  spettanti  alla  regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano ai sensi  degli  articoli  69,  70  e  75  dello  statuto,  a
decorrere dal 1° gennaio 2011,  sono  riversate  dalla  struttura  di
gestione individuata dall'art. 22 del decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, per i tributi oggetto  di  versamento  unificato  e  di
compensazione, e dai  soggetti  a  cui  affluiscono,  per  gli  altri
tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto
infruttifero,  intestato  ai  medesimi  enti,  istituito  presso   la
tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi  da  definire
con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato previa intesa con la regione e le province autonome.  E  con
il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata  data  attuazione  al
predetto comma 108. 
    Inoltre, le previsioni contenute nel decreto-legge n. 66/2014, in
quanto destinate alle esigenze di raggiungimento degli  obiettivi  di
finanza pubblica, non sono riconducibili alle condizioni  in  cui  e'
ammessa la riserva all'erario del gettito derivante da  maggiorazioni
di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'art.  9
decreto legislativo 268/1992, ne' risultano rispettose del  principio
di leale collaborazione, del principio consensuale e  dei  meccanismi
paritetici definiti negli articoli 10 e 10/bis del medesimo decreto e
nell'art.  79  dello  statuto,  che  -   come   detto   -   definisce
specificamente le modalita' del concorso delle province autonome agli
obiettivi di finanza pubblica. 
    Inoltre, la Provincia autonoma di Bolzano e' titolare di potesta'
legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli  articoli
8 e 9 dello statuto. 
    Nello specifico la potesta' legislativa e la correlativa potesta'
amministrative (art. 16) possono essere ricondotti alle competenze in
materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1). 
    Nelle materie attribuite alla competenza delle province  autonome
l'art.  2  decreto  legislativo  n.  266/1992,  nel  disciplinare  il
rapporto tra i due  ordinamenti,  prevede  a  carico  delle  province
autonome un onere di  adeguamento  della  propria  legislazione  alle
norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5  dello
statuto e, pertanto, nelle  materie  di  competenza  esclusiva,  alle
disposizioni   qualificabili   norme   fondamentali   delle   riforme
economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente  alle
disposizioni qualificabili principi, il che  tuttavia  non  significa
che le norme statali devono essere assunte *talis qualis  e  men  che
meno che le stesse possano trovare immediata applicazione. 
    Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini
di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il  previsto
accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi  erariali
ovvero l'immediata e diretta applicazione  delle  norme  statali,  va
altresi' rilevato che nell'ordinamento  statutario  non  e'  previsto
alcun termine per l'emanazione  delle  «leggi  rinforzate»  ai  sensi
dell'art. 104 dello statuto, che sarebbero necessarie per  modificare
l'attuale art. 79 dello stesso.  La  peculiare  procedura  paritetica
presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua  natura  non
puo' essere condizionata e subordinata ad alcun  termine,  specie  se
stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale. 
    Per l'emanazione delle norme di attuazione  di  cui  allo  stesso
art.  27,  legge  n.  42/2009  non  e',  comunque,  previsto   alcuna
limitazione temporale, con  la  conseguenza  che  l'accantonamento  a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali avviene a
tempo indeterminato. Sennonche' codesta  ecc.ma  Corte  da  tempo  ha
sancito l'illegittimita' di ogni prescrizione di principio  volta  ad
imporre, agli enti territoriali, misure di contenimento finanziario a
tempo indeterminato (cfr. sentenza n. 142 del 2012). 
    Quindi,   e'   evidente   che   la   disciplina    che    prevede
l'accantonamento e/o, addirittura, l'immediata e diretta applicazione
di  norme  statali,  e'  lesiva  dell'assetto  statuario,  in  quanto
definisce - in assenza del prescritto accordo - regole  di  dettaglio
immediatamente applicabili,  in  violazione  dei  piu'  volte  citati
articoli 103, 104 e 107 dello statuto. 
    Fatto sta, comunque,  che  l'accantonamento  previsto  in  attesa
delle norme di attuazione e' gia' autonomamente lesivo,  traducendosi
in diretta violazione dell'art. 75 dello statuto e in una sottrazione
delle risorse disponibili per la Provincia, al di fuori delle  regole
di coordinamento finanziario  stabilite  dall'art.  79  del  medesimo
statuto. 
    Inoltre, detto articolo al comma  3  attribuisce  alla  Provincia
autonoma di Bolzano il potere di definire gli  obblighi  relativi  al
patto di stabilita' interno per i propri enti locali  e  le  relative
funzioni di coordinamento, in relazione alla competenza statutaria ad
essa spettante in materia di finanza locale (articoli 80 e 81  St.  e
relative norme  di  attuazione  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
268/1992). 
    Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di
autonomia    finanziaria    provinciale,    sia    con    riferimento
all'individuazione delle modalita' di concorrenza agli  obiettivi  di
stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione
tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della  Provincia  stessa
alle disposizioni recate dal legislatore statale (art. 79, statuto) -
sia  rispetto  alla  gestione  del  gettito   tributario   realizzato
dall'Erario sul territorio provinciale e della riserva all'Erario del
gettito provinciale (art. 75, statuto  e  articoli  9,  10  e  10/bis
decreto legislativo n. 268/1992), con la conseguenza che  risulta  di
tutta evidenza che le disposizioni di cui si chiede la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale, si  pongono  in  contrasto  con  il
complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla  regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano nel 2009 con il gia' citato Accordo di Milano e nel 2013,  al
fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza  pubblica
e al processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, e ledono le
particolari  prerogative  riconosciute  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano sotto i diversi profili evidenziati. 
    Esaminando  ora  le  singole  disposizioni,   le   stesse   vanno
dichiarate costituzionalmente  illegittime,  in  particolare  per  le
seguenti considerazioni: 
        a) art. 7, commi 1 e 1/bis del  decreto-legge  n.  24  aprile
2014, n. 66, convertito in legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. 
    Come gia' esposto, l'art. 7 decreto-legge n. 66/2014, al comma 1,
primo periodo, contiene la riserva all'erario di maggiori gettiti  di
tributi erariali derivanti dall'attivita' di  contrasto  all'evasione
fiscale, i quali confluiscono al Fondo per la  riduzione  strutturale
della pressione fiscale. 
    Tale periodo stabilisce il  termine  dell'  annualita'  2013  per
l'applicazione,  con  riferimento  alla  valutazione  delle  maggiori
entrate dell'anno 2013 rispetto a quelle del 2012, delle disposizioni
contenute nel terzo e nel quarto periodo del  comma  36  dell'art.  2
decreto-legge n. 138/2011, gia' impugnato da questa  Provincia  (Reg.
Ric. 152/2011). 
    Il secondo periodo del  comma  1  dell'art.  7  decreto-legge  n.
66/2014, invece, contiene la riserva all'erario di  maggiori  gettiti
di   tributi   erariali   derivanti   dall'attivita'   di   contrasto
all'evasione fiscale, al fine di dare copertura agli oneri  derivanti
dal decreto-legge stesso. 
    Quanto al  comma  1/bis  dell'art.  7  del  decreto-legge  n.  in
questione, lo stesso riscrive in parte le riserve gia'  previste  dai
commi 431 e 435 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
prolungando, in sostanza, l'applicabilita' delle stesse. 
    E', quindi, evidente l'illegittimita'  costituzionale  di  queste
disposizioni, in particolare  per  violazione  del  titolo  VI  dello
statuto, con particolare riferimento agli articoli  75  e  79,  degli
articoli 103, 104 e 107 dello stesso statuto, delle relative norme di
attuazione di cui al decreto legislativo n. 268/1992, con particolare
riferimento agli articoli 9, 10 e 10/bis, e  dei  principi  di  leale
collaborazione  e  di  ragionevolezza,  se  e  in   quanto   ritenuti
applicabili alla Provincia autonoma di Bolzano. 
    A riguardo va ricordato che l'art. 50/bis  del  decreto-legge  n.
66/2014, inserito dalla legge di conversione, contiene  una  clausola
di salvaguardia, la quale prevede che  le  disposizioni  del  decreto
stesso si applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano secondo  le  procedure  previste  dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione e che codesta
ecc.ma Corte, con la sentenza n. 241/2012, pronunciata proprio  anche
con riferimento all'art. 2, comma 36, decreto-legge n.  138/2011,  ha
specificato che una clausola di salvaguardia, «... nel richiedere  la
necessita' del "rispetto" degli statuti speciali, non costituisce una
mera formula di stile, priva  di  significato  normativo,  ma  ha  la
precisa funzione di rendere  applicabile  il  decreto  agli  enti  ad
autonomia differenziata solo a condizione che siano "rispettati"  gli
statuti speciali e quindi, per quanto attiene alle "maggiori entrate"
erariali derivanti  dal  decreto,  soltanto  se  l'integrale  riserva
quinquennale allo Stato del gettito - prevista in  via  generale  dal
comma 36 dell'art. 2 - sia  consentita  da  tali  statuti.  Pertanto,
quando il  contrasto  non  sussista  o,  pur  sussistendo,  operi  la
clausola di salvaguardia che determina l'inapplicabilita' della norma
denunciata alle regioni a statuto speciale, la questione deve  essere
comunque dichiarata non fondata. E cio' perche', nel caso in  cui  il
contrasto non sussista, non c'e', ovviamente, alcuna violazione della
normativa statutaria e, nel caso in cui  il  contrasto  sussista,  la
clausola di salvaguardia impedisce l'applicabilita'  alle  ricorrenti
della normativa censurata.». 
    Tuttavia,  la  lettera  dell'art.  7,  decreto-legge  n.  66/2014
presenta  un  carattere  di   estrema   generalita',   che   consente
un'interpretazione del suo ambito applicativo lesiva delle competenze
provinciali  di  derivazione  statutaria.  Pertanto,  ove  le  citate
disposizioni dovessero ritenersi  applicabili  anche  alla  Provincia
autonoma di Bolzano,  le  stesse  non  potrebbero  andare  esenti  da
censure di incostituzionalita'. 
    Infatti, pare che le stesse dispongano che  la  globalita'  delle
maggiori entrate derivanti dall'attivita' di  contrasto  all'evasione
fiscale  venga  riservata  all'Erario,  includendovi,  quindi,  anche
quelle riscosse nel territorio della Provincia autonoma  di  Bolzano,
con confluenza di tali maggiori somme o nel Fondo  per  la  riduzione
strutturale della pressione fiscale di cui al comma  36  dell'art.  2
decreto-legge  n.  138/2011  o  nel  Fondo  per  la  riduzione  della
pressione fiscale di cui al comma 431 dell'art. 1, legge n. 147/2013. 
    Risulta  evidente  che  le  norme  in  contestazione  introducono
riserve all'erario di maggiori gettiti di tributi erariali  in  netto
contrasto  con  l'assetto  generale  dei  rapporti  finanziari   gia'
evidenziato. 
    Infatti, queste disposizioni  prevedono  forme  di  contribuzione
finanziaria da parte delle province  autonome  ulteriori  rispetto  a
quanto  gia'  definito  nello  statuto  e  nelle  relative  norme  di
attuazione e unilateralmente disposte dal  legislatore  statale,  per
cui sono in contrasto con le disposizioni  di  rango  statutario  che
prevedono in modo esaustivo  le  forme  di  concorso  delle  province
autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale e che affidano
ad un accordo bilaterale  a  carattere  paritario  con  lo  Stato  la
definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. 
    Come gia' ricordato, il titolo  VI  dello  statuto  definisce  il
quadro  della  finanza  della  regione  e  delle  province  autonome,
riconoscendo loro autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, sulla
base dell'accordo richiesto ai  sensi  dell'art.  104  dello  statuto
medesimo. 
    Le norme in questione, che riservano all'erario quote di  gettito
di tributi erariali spettanti alle province  autonome,  evidentemente
interferiscono con la predetta autonomia finanziaria, nel  senso  che
comportano maggiori spese a carico del  bilancio  provinciale  e  che
incidono sulle entrate del medesimo assicurate dalla devoluzione  del
gettito di tributi erariali. 
    In merito rileva particolarmente  l'art.  75  dello  statuto,  il
quale attribuisce alle province autonome le quote  di  gettito  delle
entrate tributarie  dello  Stato  indicate  dallo  statuto  stesso  e
percette nei rispettivi territori. 
    Inoltre, per quanto riguarda il sistema dei  rapporti  finanziari
con lo Stato, l'art. 79 dello statuto disciplina in modo  completo  i
termini e le modalita' del concorso della regione  e  delle  province
autonome al  conseguimento  degli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta', nonche' all'assolvimento degli  obblighi  di  carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno e dalle  al  tre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. 
    Con  particolare  riferimento  alla  disciplina  statutaria   dei
rapporti finanziari tra lo Stato e  le  autonomie  speciali,  fondata
sulla base di un rapporto paritetico, le disposizioni contestate sono
in contrasto anche con gli articoli 104 e 107 dello statuto. 
    Specificatamente le norme in  contestazione  contrastano  con  la
normativa di attuazione allo statuto in materia di finanza  regionale
e provinciale, di cui al decreto legislativo n. 268/1992, che -  come
gia' evidenziato - disciplina tassativamente le  ipotesi  di  riserva
all'erario (articoli 9, 10 e 10/bis). 
    Infatti, le stesse non soddisfano le condizioni  poste  da  detta
normativa per la riserva all'Erario di tali maggiori entrate. 
    In particolare, l'art. 9  richiede,  per  la  legittimita'  della
riserva statale, che: 1) detta riserva sia giustificata da «finalita'
diverse da quelle di cui al comma  6  dell'art.  10  e  al  comma  1,
lettera b), dell'art. 10-bis» dello  stesso  decreto  legislativo  n.
268/1992, e cioe' da  finalita'  diverse  tanto  dal  «raggiungimento
degli obiettivi di riequilibrio della  finanza  pubblica»  (art.  10,
comma 6) quanto dalla copertura di  «spese  derivanti  dall'esercizio
delle funzioni statali delegate alla regione» (art. 10-bis, comma  1,
lettera b); 2) il gettito  derivi  da  maggiorazioni  di  aliquote  o
dall'istituzione di nuovi tributi; sia temporalmente delimitato;  sia
contabilizzato distintamente nel bilancio dello Stato e, quindi,  sia
quantificabile; sia destinato per  legge  alla  copertura  (ai  sensi
dell'art. 81 Cost.) di spese  specifiche,  nuove,  di  carattere  non
continuativo, non riferibili a  materie  di  competenza  regionale  o
provinciale (ivi comprese quelle relative a calamita' naturali). 
    In questo senso si  e'  espressa  codesta  ecc.ma  Corte  con  la
sentenza n.  182/2010,  confermata  dalla  gia'  citata  sentenza  n.
142/2012. 
    Nel caso di specie, il maggiore gettito derivante  dall'attivita'
di contrasto all'evasione  fiscale,  percetto  nel  territorio  della
Provincia  autonoma  di   Bolzano,   non   puo'   essere   attribuito
integralmente allo Stato, principalmente perche' esso non discende da
maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, ma  da
un piu' rigoroso accertamento e da  una  piu'  efficace  esazione  di
imposte e tributi gia' esistenti. Inoltre, non sussiste il  requisito
della destinazione delle riserve a spese di tipo non  continuativo  e
le norme non finalizzano le  riserve  ad  obiettivi  di  riequilibrio
della finanza pubblica. 
    Pertanto, in forza dell'art. 75 dello statuto il maggiore gettito
di cui all'art. 7 decreto-legge  n.  66/2014  spetta  alla  Provincia
autonoma di Bolzano. 
    Le  norme  in  questione  non  rispettano  nemmeno  i  meccanismi
paritetici previsti, sia dall'art. 79 dello statuto  che  dai  citati
articoli  10  e  10/bis  decreto  legislativo  n.   268/1992,   quale
espressione del principio di leale collaborazione che deve  informare
i rapporti tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano. 
    Difatti,  l'assetto  dei  rapporti  in  materia  finanziaria   e'
disciplinato dallo statuto di autonomia, fondata  sulla  base  di  un
rapporto paritetico, per cui, per eventuali modifiche  dello  stesso,
andrebbe osservato il peculiare meccanismo delineato  dagli  articoli
103 e 107 dello stesso statuto, a meno che non vi sia  il  preventivo
consenso della Provincia interessata (art. 104 St.); 
        b) art. 8, commi 4, 6 e 10, in combinato disposto con  l'art.
46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 23 giugno 2014, n. 89. 
    Torna in evidenza la violazione  dell'art.  79  dello  statuto  e
della procedura concordata di cui all'art. 27 della  legge  5  maggio
2009, n. 42, ove l'art. 8 decreto-legge n. 66/2014, ai commi 4  e  6,
introduce specifiche misure di  contenimento  della  spesa  destinate
alle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  11,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
    Ora, tale ultima norma prevede che ai fini dello  stesso  decreto
legislativo per «pubbliche amministrazioni»  si  intendono  tutte  le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. 
    Ne consegue che, ai fini dell'applicazione  della  norma  di  cui
all'art. 8 nella nozione «pubbliche amministrazioni» non rientrano le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  in  quanto  non   ricompresi   nell'elencazione   contenuta
nell'art. 1, comma 2, di  tale  decreto  legislativo,  ma  menzionate
espressamente nel successivo comma 3. 
    Cio' nonostante, al comma 4 dell'art. 8, decreto-legge n. 66/2014
il legislatore statale, in maniera del tutto  unilaterale,  non  solo
impone alla Provincia autonoma di Bolzano di adottare precise  misure
di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire  risparmi,
ma ne determina anche l'esatto ammontare dei risparmi da  conseguire,
pur riconoscendole la facolta' di  adottare  misure  alternative,  ma
solo a condizione che i limiti prestabiliti  unilateralmente  vengano
raggiunti (comma 10). 
    A riguardo rileva in particolar modo il comma 6 dello stesso art.
8 che rinvia per le modalita' della determinazione degli obiettivi di
riduzione di spesa per la Provincia autonoma al successivo art. 46. 
    Sennonche', tale articolo, ai commi 1, 2, 3  e  6  determina,  in
maniera precisa il contributo della provincia alla finanza  pubblica,
sia in termini di miglioramento del patto di  stabilita'  (comma  2),
sia  di  ulteriore   accantonamento   a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione  ai  tributi  erariali  (comma  3),   nonche'   una
procedura di modifica di tali  importi,  ad  invarianza  di  concorso
complessivo  alla  finanza  pubblica  (comma  4),  sia  di  ulteriore
concorso derivante da risparmi di spesa (comma 6). 
    Ora, benche' il  decreto-legge  in  questione  contenga  al  gia'
ricordato art. 50/bis  una  disposizione  generale  di  salvaguardia,
l'indicata clausola non  opera,  posto  che  le  norme  in  questione
prevedono espressamente, derogando alla clausola stessa,  la  propria
diretta ed immediata applicabilita' agli enti ad autonomia  speciale,
in contrasto con lo statuto d'autonomia e con le  relative  norme  di
attuazione. 
    Quindi, i commi 4, 6 e 10 dell'art.  8,  commi  4,  6  e  10,  in
combinato disposto dei commi 1, 2, 3 e 6 dell'art.  46  decreto-legge
n. 66/2014 sono in contrasto, in particolare, con gli articoli 8,  n.
1), e 16 dello statuto, con il suo titolo VI, in particolare con  gli
articoli 75, 79, 80, 81 e 83, nonche' con gli articoli 103, 104 e 107
del medesimo  statuto  e  delle  relative  norme  di  attuazione,  in
particolare decreto legislativo n. 266/1992 e decreto legislativo  n.
268/1992, nonche' con gli articoli 117, terzo comma, 119 e 120 Cost.,
in combinato disposto con l'art. 10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3, e con i  principi  di  leale  collaborazione,  di
ragionevolezza e di delimitazione temporale, perche'  unilateralmente
impongono  alla  Provincia  autonoma   di   Bolzano   un   contributo
finanziario allo Stato predeterminato nell'ammontare,  da  realizzare
attraverso il contenimento  della  spesa  pubblica  per  beni  e  per
servizi in modo da determinare risparmi di corrispondente  ammontare,
«distraendo» parte delle risorse affluite al bilancio  provinciale  e
al di fuori delle regole all'uopo previste. 
    Infatti,  tali  norme  prescrivono  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano non soltanto un obiettivo di  contenimento  della  rispettiva
spesa, ma anche il limite quantitativo del predetto  obiettivo  e  la
specifica destinazione del conseguente risparmio realizzato. 
    Infine, non possono rivestire natura di  principio,  disposizioni
che prescrivano alla Provincia autonoma di Bolzano, non  soltanto  un
obiettivo di contenimento della propria spesa,  ma  anche  il  limite
quantitativo del predetto obiettivo e la specifica  destinazione  del
conseguente risparmio realizzato, quando  nell'ambito  delle  materie
attribuite alla Provincia autonoma e  dell'autonomia  finanziaria  ad
essa riconosciuta e' posto a carico della stessa  soltanto  l'obbligo
di adeguare la propria legislazione alle  disposizioni  di  principio
costituenti vincolo ai sensi dello statuto ed e', quindi, esclusa  la
immediata applicazione delle norme statali, restando  applicabili  le
norme provinciali gia' vigenti. 
    Inoltre, le norme in questione si  pongono  in  contrasto  con  i
principi di autonomia finanziaria  in  quanto  impongono  un  vincolo
permanente; 
        c) art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6,  del  decreto-legge  n.  24
aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. 
    Come gia' esposto, l'art. 46 decreto-legge n. 66/2014,  il  quale
disciplina il concorso delle regioni e delle province  autonome  alla
riduzione della spesa pubblica, prevede al comma 1 che le stesse,  in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti  ai  principi  di
coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal decreto  stesso,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto
nei commi 2 e 3. 
    Tali commi 2 e 3, che modificano  rispettivamente  il  comma  454
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal
comma 499 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  nonche'
il comma 526 dell'art. 1 di quest'ultima legge, commi  entrambi  gia'
impugnati da questa Provincia (Reg. Ric. 11/2014), prescrivono ora  a
carico della Provincia autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi
di finanza pubblica mediante la riduzione del complesso  delle  spese
finali  in  termini  di  competenza  eurocompatibile  risultante  dal
consuntivo 2011 nella misura di 43 milioni di euro per l'anno 2014  e
di 61 milioni di euro per gli anni 2015-2017  (comma  2)  nonche'  un
ulteriore concorso per l'importo  di  41.833  migliaia  di  euro  per
l'anno 2014 e di 23.523 migliaia di euro per ciascuno degli anni  dal
2015 al 2017 (comma 3). 
    In particolare, al comma 3 e' nuovamente previsto  il  meccanismo
dell'accantonamento di tali contributi  aggiuntivi,  a  valere  sulle
quote  di  compartecipazione   ai   tributi   erariali,   in   attesa
dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art.  27,  legge
n. 42/2009. 
    Il comma 4 prevede poi che gli importi delle tabelle  di  cui  ai
commi 2 e 3 possono essere  modificati,  ad  invarianza  di  concorso
complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni  e
province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014,  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale  riparto  e'
recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
    Quanto poi al comma 6, lo  stesso  impone  alle  regioni  e  alle
province  autonome,  in  conseguenza  dell'adeguamento   dei   propri
ordinamenti ai  principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
introdotti dal decreto stesso e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117,
comma secondo,  Cost.,  di  assicurare  un  contributo  alla  finanza
pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di  spesa
e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle  regioni  e
province autonome medesime, tenendo  anche  conto  del  rispetto  dei
tempi di  pagamento  stabiliti  dalla  direttiva  2011/7/UE,  nonche'
dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire  con  Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e  le  province  autonome,  entro  il  31  maggio  2014,  con
riferimento  all'anno  2014  ed  entro  il  31  ottobre   2014,   con
riferimento agli anni 2015 e seguenti.  In  assenza  di  tale  Intesa
entro i predetti termini, il comma 6 attribuisce allo Stato il potere
di determinare gli importi e di assegnarli ai singoli ambiti di spesa
(con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  entro  20  giorni
dalla scadenza dei predetti termini), tenendo anche conto del  Pil  e
della popolazione residente; con lo stesso provvedimento  governativo
possono altresi' essere  eventualmente  rideterminati  i  livelli  di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione
delle risorse da parte dello Stato. 
    Con   tali   norme   vengono    sostanzialmente    innalzati    -
unilateralmente ed in modo immediatamente vincolante  -  gli  importi
individuati a titolo di ulteriore contributo della Provincia autonoma
di Bolzano alla finanza pubblica, sia in termini di miglioramento del
patto di stabilita', sia di ulteriore accantonamento a  valere  sulle
quote di compartecipazione ai  tributi  erariali,  sia  di  ulteriore
concorso derivante da risparmi di spesa. 
    Anche le norme qui impugnate violano  le  norme  che  regolano  i
rapporti finanziari tra lo Stato  e  le  province  autonome  e  sono,
quindi, in stridente contrasto con  il  titolo  VI  dello  statuto  e
relative norme di  attuazione,  e,  in  particolare,  il  sistema  di
finanziamento  delle  autonomie,  garantito,  in  particolare,  dagli
articoli 75, 75/bis, 80, 81, 82, 83 e 84 dello stesso statuto  e  del
sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo  Stato,  definito
negli articoli 79, 103, 104 e 107 del medesimo  statuto,  nonche'  le
relative norme di attuazione, in particolare decreto  legislativo  n.
266/1992 e decreto legislativo n. 268/1992, con l'art. 2, commi 106 e
108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' con  gli  articoli
117, terzo comma, 119 e 120 Cost., in combinato disposto  con  l'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con  i  principi
di  leale  collaborazione,  di  ragionevolezza  e  di   delimitazione
temporale nonche' con la procedura concordata  di  cui  all'art.  27,
legge n. 42/2009, oltre che con gli articoli 8, n.  1),  e  16  dello
statuto. 
    Con specifico riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 46,  per  i
quali  la  doverosita'  del  contributo  alla  finanza  pubblica   e'
rafforzata, in quanto  qualificata  come  conseguenza  dell'onere  di
adeguamento ai  principi  di  coordinamento  della  medesima  finanza
pubblica, tali disposizioni in particolare comportano  la  violazione
dei  predetti  parametri,  perche'  unilateralmente  impongono   alle
province autonome un contributo finanziario allo Stato predeterminato
nell'ammontare, da realizzare attraverso le varie  specifiche  misure
di contenimento della spesa pubblica introdotte dal decreto-legge, ed
ulteriore rispetto a quelli gia' concordati con lo Stato nel rispetto
delle procedure previste dallo statuto  di  autonomia,  «distraendo»,
peraltro, parte delle risorse affluite  al  bilancio  provinciale  ai
sensi dell'art. 75 dello statuto. Inoltre,  non  hanno  carattere  di
principio  fondamentale,  in  quanto   sono   norme   di   dettaglio,
direttamente  applicabili,  che  limitano  puntualmente  le  spese  e
pongono vincoli non temporanei. 
    Inoltre, il comma 6  dell'art.  46,  del  tutto  illegittimamente
introduce ulteriori forme di concorso alla finanza  pubblica  ed  una
ulteriore intesa per la quantificazione  del  rispettivo  concorso  a
livello regionale e provinciale, anche a fini perequativi. Per quanto
attiene il richiamo all'art. 117, secondo comma, Cost.  la  norma  si
pone anche in contrasto con l'art. 10, 1.c. n. 3/2001,  che  dichiara
applicabili alle autonomie speciali le  disposizioni  della  medesima
legge costituzionale solo per le parti  in  cui  prevedono  forme  di
autonomia piu' ampie. 
    Il secondo periodo del comma 6, nella parte  in  cui  attribuisce
allo Stato poteri sostitutivi  in  caso  di  mancata  intesa  tra  le
regioni e province, si pone poi in violazione, anche  degli  articoli
117, sesto  comma,  e  120  Cost.  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    Le norme in questione, stabilendo ulteriori concorsi alla finanza
pubblica, sono sempre in  contrasto  con  le  disposizioni  di  rango
statutario che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle
province autonome agli obiettivi della finanza  pubblica  statale,  e
che affidano ad un accordo bilaterale a carattere  paritario  con  lo
Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso, in quanto
interferiscono con la predetta autonomia finanziaria  e  sul  sistema
dei rapporti finanziari con lo  Stato,  come  definito  dall'art.  79
dello statuto. Inoltre, le stesse contrastano con gli articoli 104  e
107 dello statuto, oltre che con l'art. 75 del medesimo statuto. 
    Si contestano altresi' le  ulteriori  forme  di  contribuzione  a
favore dello Stato, imposte al di fuori del  patto  di  stabilita'  e
dell'accordo gia' concluso ai sensi dell'art. 104 dello statuto,  che
comprendono anche gli eventuali ulteriori contributi  richiesti  agli
enti  che  fanno  capo  all'ordinamento  ed  alla  «finanza  pubblica
allargata» della Provincia autonoma. E,  quand'anche  fossero  dovuti
ulteriori contributi a favore dello Stato da  parte  dei  comuni  del
territorio delle  province  autonome  va  evidenziato  che  anche  il
compito  di  ripartire  tra  i  singoli  comuni  il  relativo  onere,
spetterebbe comunque alle province autonome ed ai rispettivi organi. 
    E'  evidente  che  le  norme   interferiscono   con   l'autonomia
finanziaria riconosciuta alla provincia e sul  sistema  dei  rapporti
finanziari con lo Stato, come definito dall'art. 79 dello  statuto  e
contrastano comunque con gli articoli 104 e 107  dello  statuto,  non
prevedendo   alcuna   forma   di   coinvolgimento   delle   autonomie
territoriali nella predisposizione degli indirizzi per  la  revisione
della  spesa  pubblica,  in  violazione  del   principio   di   leale
collaborazione. 
    Inoltre, le norme dell'art. 46 in questione sono  lesive  perche'
predeterminano il contenuto delle norme di attuazione  in  violazione
dell'art. 107 dello statuto  e  dell'art.  27,  legge  n.  42/2009  e
perche'  impongono  -  in  attesa   delle   predette   norme   -   un
accantonamento delle quote di compartecipazione ai  tributi  erariali
di spettanza delle province autonome in violazione,  in  particolare,
degli articoli 75 e 104 del medesimo statuto. 
    In merito va ricordato che codesta ecc.ma Corte, con la  sentenza
n. 193/2012, ha precisato che le norme statali che si  prefiggono  il
contenimento della spesa pubblica trovano applicazione nei  confronti
delle regioni a statuto speciale e, quindi, delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano  solamente  attivando  la  procedura  prevista
dall'art. 27, legge n. 42/2009, cioe' con l'emanazione  di  norme  di
attuazione. 
    Ne consegue che reiterare il gia' piu' volte constato  meccanismo
dell'accantonamento fino all'emanazione  delle  norme  di  attuazione
previste dalla legge delega sul federalismo fiscale (art.  27,  legge
n. 42/2009)  costituisce  altresi'  violazione  dell'art.  136  della
Costituzione. 
    Inoltre, dettando norme direttamente applicabili  in  materie  di
competenza provinciale, violano altresi' l'art. 2 decreto legislativo
n. 266/1992 che stabilisce un regime di separazione tra fonti statali
e fonti  provinciali  nella  materie  di  competenza  provinciale.  E
l'obbligo di mero adeguamento, previsto da tale articolo, e' ribadito
- per le  leggi  aventi  finalita'  di  coordinamento  della  finanza
pubblica che concretano limiti statutari -  dall'art.  79,  comma  4,
secondo periodo, dello statuto di autonomia. 
    Riguardo agli enti locali, le  stesse  si  pongono  in  contrasto
sempre con l'art. 79 dello statuto,  che  attribuisce  alle  province
autonome le funzioni di coordinamento in materia di finanza  pubblica
per  tutti  gli  enti  ed  organismi  che  fanno  parte  del  sistema
finanziario  provinciale,  oltre  che  interferire  con  le  potesta'
spettanti alle province autonome in materia  di  finanza  locale,  in
particolare ai sensi degli  articoli  80  e  81  dello  statuto,  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nonche' dell'art.  16  del
medesimo statuto. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1/bis, dell'art. 8, commi 4,  6
e 10, e dell'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge  n.  24
aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la  competitivita'  e
la  giustizia  sociale»,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. 
      Bolzano-Roma, 28 luglio 2014 
 
                    L'avv. Renate von Guggenberg 
 
 
                      L'avv. Cristina Bernardi 
 
 
                      L'avv. Stephan Beikircher 
 
 
                       L'avv. Laura Fadanelli 
 
 
                        L'avv. Michele Costa