N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 agosto 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 agosto 2014 (del Commissario  dello  Stato  per  la
Regione Siciliana). 
 
Mafia e criminalita' organizzata - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Benefici previsti  dall'art.  4,  commi  1  e  1-bis,  della  legge
  regionale 13 settembre 1999, n. 20 in favore delle vittime di mafia
  e loro familiari -  Estensione  ai  testimoni  di  giustizia  e  al
  rispettivo figlio - Ricorso del  Commissario  dello  Stato  per  la
  Regione  Siciliana  -  Denunciata  violazione  del   principio   di
  uguaglianza per ingiustificato differente trattamento  degli  altri
  familiari conviventi stabilmente con il testimone di giustizia. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014, n. 478,
  art. 1, comma 1. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.43 del 15-10-2014 )
 
                               Art. 1. 
 
 
            Benefici in favore dei testimoni di giustizia 
 
    1. 1 benefici di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'art. 4 della  legge
regionale  13  settembre  1999,  n.  20  e  successive  modifiche  ed
integrazioni sono estesi in favore dei soli soggetti qualificati come
testimoni di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15  gennaio  1991,
n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e
successive modificazioni, ovvero in  favore  del  rispettivo  figlio,
purche' abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti  penali
per reati di mafia incardinati presso  autorita'  giudiziarie  aventi
sede in Sicilia e che,  per  effetto  delle  dichiarazioni  rese  nel
procedimento penale, si trovino in gravi difficolta' economiche. 
    Tale previsione, nella parte in cui estende al figlio i  benefici
predetti, da' adito a censure  di  costituzionalita'  per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione per i motivi di seguito esposti. 
    Il legislatore regionale nell'ammettere i testimoni di  giustizia
cosi' come individuati dall'art. 16-bis del decreto-legge n. 8/1991 e
successive modifiche ed integrazioni, al godimento  dei  benefici  di
cui  alla  legge  regionale  n.  20/1999,  introduce  una  differenza
rispetto alla legge statale di riferimento, in quanto prevede che  il
godimento delle provvidenze suddette, concernenti l'assunzione presso
l'amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie  e
gli enti sottoposti a vigilanza e controllo  anche  in  soprannumero,
nonche' la mobilita' in  caso  di  preesistenti  rapporto  di  lavoro
dipendente, possano essere applicati anche al «rispettivo figlio». Il
legislatore statale, infatti, comprende tutti i familiari  conviventi
nell'applicazione delle speciali misure di  protezione  di  cui  agli
articoli 9 e 13, comma 5 del decreto-legge  n.  8/1991  e  successive
modifiche ed integrazioni, limitando al solo testimone  di  giustizia
il beneficio dell'assunzione (art. 16-ter decreto-legge n.  8/1991  e
successive modifiche ed integrazioni). 
    La disposizione teste' introdotta dispone  cosi'  un  trattamento
differenziato in  favore  di  soggetti  che  versano  nelle  medesime
condizioni  senza  dare  atto,  ne'  nella   relazione   tecnica   di
accompagnamento, ne' nel  corso  del  dibattito  parlamentare,  quali
siano le  ragioni  che  lo  giustificano.  Infatti  ai  testimoni  di
giustizia che abbiano reso la propria testimonianza  in  procedimenti
penali per reati di mafia incardinati  presso  autorita'  giudiziarie
aventi sede in Sicilia, a differenza di quelli,  ancorche'  residenti
in Sicilia, coinvolti in  procedimenti  penali  in  regioni  diverse,
verrebbe attribuito  il  beneficio  dell'assunzione  del  figlio,  in
alternativa alla  propria,  senza  che  la  stessa  sia  giustificata
dall'esigenza  di  assicurare  il   mantenimento   del   beneficiario
originario  eventualmente  impossibilitato  o  inidoneo  ad  assumere
servizio. 
    Il legislatore regionale, inoltre, non prevede  l'estensione  del
beneficio ad  un  familiare  convivente  (coniuge,  convivente  «more
uxorio»,  figli,  ovverosia  soggetti  che  coabitano  stabilmente  e
preposti a contribuire al mantenimento familiare), ma lo estende,  in
via alternativa, solo al «rispettivo figlio», omettendo, altresi', di
far riferimento a quanto previsto dall'art. 16-ter del  decreto-legge
n. 8/1991 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  in  materia  di
garanzia di sicurezza delle persone interessate e in  relazione  alla
qualita' e all'entita'  economica  dei  benefici  gia'  riconosciuti,
nonche' alle cause e modalita' della revoca di un eventuale programma
di protezione. 
    Pertanto non puo' non rilevarsi che  l'estensione  del  beneficio
esclusivamente al figlio  configura  una  disparita'  di  trattamento
anche nei confronti degli altri familiari conviventi stabilmente  con
il testimone di giustizia,  ingiustificatamente  e  aprioristicamente
esclusi dalla previsione normativa in difformita' da quanto  previsto
dalla norma nazionale che consente  l'applicazione  delle  misure  di
protezione ai familiari intesi con una accezione  piu'  ampia  e  non
circoscritta ai soli figli. 
 
                          Per Questi Motivi 
 
    Il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato
per la  Regione  Siciliana,  ai  sensi  dell'art.  28  dello  Statuto
Speciale, con il presente atto 
 
                               Impugna 
 
    L'art. 1, comma 1, limitatamente all'inciso «ovvero in favore del
rispettivo figlio», del disegno di legge n. 478 dal titolo  «Benefici
in favore  dei  testimoni  di  giustizia»,  approvato  dall'Assemblea
Regionale Siciliana nella seduta del 1° agosto  2014  per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione. 
      Palermo, 9 agosto 2014 
 
                     Il Commissario dello Stato 
                      per la Regione Siciliana 
                     (Prefetto Carmelo Aronica)