N. 230 SENTENZA 24 settembre - 10 ottobre 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  -  Procedure
  selettive per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e  di  capo
  reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
- Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti  per  garantire
  la sicurezza dei cittadini, per  assicurare  la  funzionalita'  del
  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  altre   strutture
  dell'Amministrazione dell'interno,  nonche'  in  materia  di  Fondo
  nazionale per il Servizio civile) - convertito, con  modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 131 -  art.  3,
  comma 4. 
-   
(GU n.43 del 15-10-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuseppe TESAURO; 
Giudici :Sabino CASSESE,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire
la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo
nazionale   dei   vigili   del   fuoco   e   di    altre    strutture
dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in  materia  di   Fondo
nazionale per il Servizio  civile),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 131, promosso dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima bis,  nel
procedimento vertente tra F.S. ed altri e il Ministero dell'interno -
Dipartimento Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, con
ordinanza del 30  ottobre  2013  iscritta  al  n.  285  del  registro
ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti l'atto di costituzione di F.S. ed altri, nonche' l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del  23  settembre  2014  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Antonio Saitta per F.S. ed  altri  e  l'avvocato
dello Stato Chiarina Aiello  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza iscritta al n. 285 del registro  ordinanze  del
2013, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione  prima
bis, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79  (Misure  urgenti
per  garantire  la  sicurezza  dei  cittadini,  per   assicurare   la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  di  altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'  in  materia  di
Fondo nazionale per il Servizio civile),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
131, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. 
    Il TAR rimettente riferisce che nel giudizio pendente innanzi  ad
esso e' stato chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei decreti
ministeriali 1° agosto 2012, n. 158, n. 159, n. 160 e n. 161,  con  i
quali  sono  state  indette  quattro  procedure  selettive   mediante
concorso interno per titoli e superamento di un successivo  corso  di
formazione professionale, per la qualifica di capo squadra nel  ruolo
dei capi squadra e dei capi  reparto,  per  la  copertura  dei  posti
disponibili, rispettivamente al 31 dicembre degli  anni  2008,  2009,
2010 e 2011. I  ricorrenti,  dipendenti  del  Ministero  dell'interno
quali vigili del fuoco, inseriti nella graduatoria per  la  copertura
di «191 posti di Capo squadra - 40% 2008», pubblicata il  13  ottobre
2011, con validita' triennale, hanno  impugnato  i  suddetti  decreti
ministeriali, deducendo  le  seguenti  censure:  con  riferimento  ai
decreti ministeriali 1° agosto 2012, n. 158, n.159, n. 160 e n.  161,
e' stata dedotta l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma
1, del d.l. n. 79 del 2012, per violazione degli artt.  3,  51  e  97
Cost. e del principio di ragionevolezza; con riferimento al solo d.m.
1° agosto 2008, n.  158,  e'  stata  dedotta  anche  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.l.  n.  79  del  2012  per
violazione  degli  artt.  3,  51  e  97  Cost.  e  del  principio  di
ragionevolezza. 
    Il TAR ritiene che la censura dedotta nei confronti dell'art.  3,
comma  1,  del  d.l.  n.  79   del   2012,   che   avrebbe   «escluso
immotivatamente un canale di accesso cosi' restringendo ulteriormente
la  platea  dei  concorrenti»,  sarebbe   manifestamente   infondata.
Difatti, tale articolo, recante procedure straordinarie per l'accesso
alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prevede espressamente che «Alla  copertura  dei
posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei  capi  reparto
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31  dicembre
di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si  provvede  esclusivamente
con le procedure di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», ossia attraverso  concorsi  per
soli titoli. 
    Il giudice a quo precisa inoltre che la  ripartizione  dei  posti
nelle aliquote del 60 e del 40 per cento, prevista dal suddetto  art.
12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  (Ordinamento  del
personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   a   norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252),  non  sarebbe
contemplata dall'art. 3 del d.l. n. 79 del  2012,  mentre  la  stessa
ripartizione sarebbe stata espunta dall'ordinamento dall'art. 10  del
decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70  (Semestre  Europeo  -  Prime
disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106,  contenente
norme straordinarie per lo svolgimento della procedura concorsuale in
questione. Pertanto, la scelta del legislatore di escludere il canale
di accesso del 40%, riservando la possibilita' di partecipazione  nel
restante canale del 60%,  per  il  quale  occorrerebbe  rivestire  la
qualifica di "vigile coordinatore", non violerebbe  l'art.  3  Cost.,
ne' il principio di ragionevolezza, atteso che la diversa  disciplina
prevista  dal  decreto-legge  si  giustificherebbe  con  le  esigenze
espresse  dalla  relazione  illustrativa  al  disegno  di  legge   di
conversione al Senato  della  Repubblica,  di  semplificazione  e  di
economicita'  dell'azione  amministrativa,  anche  alla  luce   della
evidenziata necessita' di garantire l'efficacia del soccorso pubblico
coniugata alla  sicurezza  del  personale  chiamato  ad  intervenire.
Peraltro, tali considerazioni consentirebbero,  a  giudizio  del  TAR
rimettente, di affermare che nel caso in esame non  sussisterebbe  la
lamentata violazione degli  artt.  51  e  97  Cost.,  atteso  che  la
limitazione della platea dei concorrenti disposta dal legislatore  si
giustificherebbe  con  l'esigenza  di  garantire   piena   efficienza
all'operato dell'amministrazione,  allorche'  sussistano  particolari
situazioni, caratterizzate dal possesso di  elevate  professionalita'
in capo agli aspiranti gia' dipendenti. 
    Quanto alla  censura  relativa  alla  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.l. n.  79  del  2012,  per
violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.,  a  giudizio  del  collegio,
essa, invece, sarebbe rilevante e non manifestamente infondata. 
    Il comma citato dispone che «In  sede  di  prima  applicazione  i
posti  nella  qualifica  di  capo  squadra  derivanti   per   risulta
dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica  di
capo reparto con decorrenza  giuridica  dal  1°  gennaio  2007,  sono
conferiti nella qualifica di capo squadra, con  decorrenza  giuridica
dal 1° gennaio 2009», in deroga al  principio  generale  sancito  dal
precedente comma 3, che applicherebbe la regola generale  di  calcolo
della risulta «con decorrenza  giuridica  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo a quello di decorrenza giuridica  del  concorso  per  capo
reparto». 
    Quanto  alla  rilevanza,  la   norma   della   cui   legittimita'
costituzionale  il  giudice  rimettente  dubita  si   porrebbe   come
presupposto normativo del decreto  ministeriale  impugnato.  Infatti,
l'amministrazione con il suddetto decreto  avrebbe  accorpato  in  un
unico bando i posti "di risulta" dal concorso per  capo  reparto  del
2007 e quelli del concorso del 2008, impedendo cosi'  ai  ricorrenti,
inseriti nella graduatoria 2008, di aspirare alle "risulte"  relative
all'anno 2007, assegnate  ai  concorrenti  con  decorrenza  giuridica
2009.  La  disposizione  in  esame,   che   avrebbe   chiara   natura
transitoria, creerebbe un'evidente  disparita'  di  trattamento,  dal
momento che non si comprenderebbe la ragione per la quale i posti  di
risulta derivanti dall'espletamento del concorso per capo reparto con
decorrenza 1°  gennaio  2007  non  dovrebbero  essere  riservati  sul
concorso  a  capo  squadra  con  decorrenza  1°  gennaio  2008.  Tale
disposizione avrebbe previsto una  deroga  una  tantum  al  principio
generale sancito dal medesimo art. 3, comma 3, del  d.l.  n.  79  del
2012, secondo il quale i posti di capo reparto  sono  conferiti  «per
risulta ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge 5 dicembre  1988,
n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno  successivo
a quello di decorrenza giuridica del concorso  per  capo  reparto»  e
violerebbe gli artt. 3, 51  e  97  Cost.,  nonche'  il  principio  di
ragionevolezza,  in  quanto   creerebbe   una   discriminazione   dei
ricorrenti inseriti nella graduatoria con decorrenza 1° gennaio  2008
rispetto agli altri aspiranti. 
    2.- Con memoria depositata il 23 gennaio 2014 si sono  costituiti
i ricorrenti del giudizio principale dinnanzi al TAR del Lazio. 
    Innanzitutto, nella citata memoria si afferma  che  la  questione
sollevata  dal  TAR  rimettente  sarebbe  certamente  rilevante   nel
giudizio a quo, in quanto i provvedimenti in  quella  sede  impugnati
sarebbero la diretta e necessitata applicazione della norma della cui
legittimita'  costituzionale  si  dubita.  Inoltre,  la  disposizione
censurata sarebbe stata correttamente applicata  dall'amministrazione
e non sarebbe  possibile  alcuna  interpretazione  costituzionalmente
conforme. 
    L'art. 3, comma 4, del d.l. n. 79 del 2012 darebbe luogo  ad  una
patente violazione del principio di uguaglianza, declinato  anche  in
riferimento all'art.  51  Cost.  per  quanto  riguarda  l'accesso  ai
pubblici uffici, nonche' all'art.  97  Cost.  sotto  il  profilo  del
dovere  di  imparzialita'  della   pubblica   amministrazione   nelle
procedure concorsuali, poiche' derogherebbe una tantum agli  ordinari
canali di accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, senza  alcuna  ragione  giustificatrice  di  un
diverso trattamento a fronte di fattispecie identiche. Si tratterebbe
di una deroga prevista per legge per un  solo  anno  e  solamente  in
danno dei deducenti. 
    Gli intervenienti osservano che secondo  l'ordinario  criterio  i
posti risultanti vacanti (cosiddetti "di risulta")  dall'espletamento
del  concorso  per  capo  reparto  del  2007  si   sarebbero   dovuti
attribuire, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 79  del  2012,
con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2008. Pertanto a questi posti
avrebbero potuto aspirare  i  deducenti,  in  quanto  inseriti  nella
graduatoria  cosiddetta  del  40%  con  decorrenza  dal  2008  e  con
validita' fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 14,  comma  9,
della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure  di  potenziamento  delle
forze di polizia e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  Al
contrario, l'art. 3, comma 4, del d.l. n. 79 del 2012, prevedendo una
decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009, avrebbe scavalcato la  gia'
esistente graduatoria con  decorrenza  1°  gennaio  2008,  del  tutto
immotivatamente ed irragionevolmente. 
    Ne conseguirebbe, a giudizio degli intervenienti,  che  la  norma
impugnata avrebbe imposto al decreto ministeriale 1° agosto 2012,  n.
158, impugnato nel giudizio de quo, di accorpare in  un  unico  bando
sia i posti di risulta dal concorso per capo  reparto  del  2007  che
quelli del concorso del 2008, impedendo cosi' solamente a coloro  che
erano inseriti nella graduatoria del 2008 di  aspirare  alle  risulte
del 2007, assegnate ai concorrenti con decorrenza giuridica dal 2009. 
    La disparita' di trattamento rispetto alla regola generale di cui
al richiamato art. 3, comma 3, che  sarebbe  da  considerare  tertium
comparationis ai fini dello scrutinio di legittimita' costituzionale,
sembrerebbe evidente, poiche' l'eccezione alla  regola  generale  non
sarebbe ripetuta per altri anni. 
    Il giudizio a quo sarebbe  stato  promosso  proprio  perche'  gli
intervenienti  sarebbero  stati  inseriti   nella   graduatoria   con
decorrenza 1° gennaio 2008, in corso di validita', ma  non  avrebbero
«i  titoli  per  entrare  in  quella  che  sara'  formata  a  seguito
dell'espletamento del concorso adesso bandito e nella quale  potranno
essere ricompresi solamente i candidati  in  possesso  del  requisito
imposto dall'art. 12, comma 1, lettera a),  del  d.lgs.  n.  217  del
2005», vale a dire la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 
    A tale proposito gli intervenienti richiamano la  sentenza  n.  3
del 1957 della Corte costituzionale, ove si sarebbe chiarito  che  il
principio di eguaglianza formale di  cui  all'art.  3,  primo  comma,
Cost. andrebbe inteso come trattamento eguale di condizioni eguali  e
trattamento diseguale di condizioni diseguali. Inoltre il legislatore
non avrebbe un  arbitrio  assoluto  nel  disciplinare  i  criteri  di
utilizzazione delle graduatorie concorsuali (e' citata la sentenza n.
327  del  2010).  A  giudizio  degli  intervenienti,  la  norma   non
supererebbe neppure lo scrutinio di ragionevolezza,  perche'  sarebbe
intrinsecamente illogica, arbitraria e irrazionale rispetto  al  fine
che sarebbe chiamata a realizzare. 
    Risulterebbe palesemente  violato  anche  l'art.  51  Cost.,  dal
momento  che  i  deducenti  sarebbero  sicuramente  in  possesso  dei
requisiti di legge,  ma  sarebbero  irragionevolmente  esclusi  dalla
possibilita' di accedere ai posti di risulta dalla norma censurata. 
    Analogamente, l'art.  3,  comma  4,  del  d.l.  n.  79  del  2012
violerebbe l'art. 97 Cost., posto che non sarebbe neppure  rispettata
l'imparzialita'  dell'amministrazione  nei  confronti   del   proprio
personale, il quale verrebbe nel caso di  specie  ingiustificatamente
discriminato in peius rispetto  ad  altri  colleghi,  con  violazione
altresi'  del  principio  del  favor  partecipationis  che   dovrebbe
ispirare qualsiasi procedura concorsuale, anche quelle  riservate  al
personale interno (e'  citata  la  sentenza  del  TAR  della  Puglia,
sezione di Lecce n. 1413 del 2011). 
    3.- Con atto depositato l'11  febbraio  2014  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  a  giudizio  del
quale   la   questione   sollevata   dal   TAR   rimettente   sarebbe
manifestamente infondata. 
    In particolare, l'interveniente ricorda come il meccanismo  della
risulta sia disciplinato dall'art. 14, comma 9, della  legge  n.  521
del 1988, concernente le procedure concorsuali relative alle  diverse
qualifiche del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai  sensi
dell'articolo citato i posti che si rendono vacanti  nei  profili  di
qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di
qualifiche inferiori (nel caso di specie, di  capo  reparto)  possono
essere messi a concorso per  risulta  nei  profili  inferiori  (nella
specie, di capo squadra), anche in pendenza  dell'espletamento  delle
procedure  di  copertura  del  posto  nel  profilo  della   qualifica
superiore. La logica del sistema richiederebbe  che  si  espletassero
con  precedenza  i  concorsi  della  qualifica  piu'  elevata   (capo
reparto), procedendo solo successivamente ad indire i concorsi per le
qualifiche immediatamente inferiori (capo squadra), in modo da  poter
mettere a concorso, oltre ai posti vacanti derivanti dalle cessazioni
del servizio, anche quelli derivanti dal meccanismo  di  conferimento
per risulta. Il Presidente del Consiglio dei ministri  riferisce  che
le esigenze organizzative legate all'operativita' del Corpo nazionale
dei vigili  del  fuoco  e  alla  grave  carenza  di  personale  nella
qualifica di capo squadra,  avrebbero  determinato  l'amministrazione
nel  2008  a  procedere   prioritariamente   all'espletamento   delle
procedure per la copertura dei posti di qualifica inferiore  di  capo
squadra,  considerati  strategici  per  la  direzione  delle  squadre
operative e di fondamentale importanza per la concreta attuazione del
soccorso pubblico, prima di adottare le procedure concorsuali per  la
qualifica  superiore,  vale  a  dire  quella  di  capo  reparto.   Il
conseguente  disallineamento  tra  le  procedure  concorsuali   delle
diverse  qualifiche,  che  avrebbero  dovuto,  a  regime,  espletarsi
parallelamente    e    annualmente,    avrebbe    provocato    quindi
l'impossibilita' di applicare il meccanismo della risulta. 
    Il legislatore, a  giudizio  dell'interveniente,  avrebbe  dunque
esplicitamente  disciplinato  in  modo  differente  la   fattispecie,
modificando i criteri di applicazione della risulta espressamente per
la fase di prima applicazione delle  nuove  procedure  concorsuali  e
cosi'    non     avrebbe     lasciato     alcuna     discrezionalita'
all'amministrazione nel decidere a  quale  annualita'  riferirsi  per
l'attribuzione dei posti di risulta. Cio' sarebbe avvenuto in ragione
di un differente impianto normativo, che mirerebbe  espressamente  ad
utilizzare,   tra   gli   istituti   previsti   in    via    generale
dall'ordinamento del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, quelli  piu'  adeguati  a  garantire  la  piena  funzionalita'
dell'assunzione secondo criteri di necessita' ed urgenza. 
    A  supporto  di  tale   assunto   militerebbe   l'interpretazione
teleologica della disposizione, desumibile dalla relazione al disegno
di legge di conversione del d.l. n.  79  del  2012,  nella  quale  si
rileverebbe con evidenza che il motivo precipuo  dell'adozione  della
norma sarebbe stata l'esigenza dell'amministrazione di operare in via
straordinaria  la  semplificazione  delle  procedure  selettive   per
l'accesso alle qualifiche di capo reparto e di capo squadra, che  per
gli  anni  presi  in  riferimento  dovrebbe  avvenire  esclusivamente
«attraverso la modalita' piu' semplice prevista dall'ordinamento  del
personale del C.N.V.V.F. (decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217), cioe' attraverso concorsi per soli titoli». La stessa relazione
del disegno di legge sottolineerebbe espressamente che  «il  comma  4
prevede una  disposizione  transitoria  indispensabile  a  consentire
l'applicazione della risulta al primo concorso semplificato per  capo
squadra, cioe' quello con decorrenza 1° gennaio 2009». 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   rileva   che   il
legislatore in quest'ottica avrebbe ritenuto di  dover  attribuire  i
posti di risulta resisi disponibili a seguito dello  svolgimento  del
concorso per capo reparto con decorrenza giuridica 1° gennaio 2007  -
espletato secondo la nuova normativa - al primo  concorso  utile  per
capo squadra svolto anch'esso secondo le  nuove  regole  (quello  con
decorrenza giuridica 1° gennaio 2009). 
    Tale interpretazione  risulterebbe,  peraltro,  coerente  con  il
sistema delineato dall'ordinamento del personale del Corpo  nazionale
dei vigili del  fuoco,  di  cui  al  d.lgs.  n.  217  del  2005,  che
devolverebbe  al  concorso  immediatamente  successivo  i  posti  non
coperti al termine della procedura concorsuale. 
    L'interveniente osserva che il d.l. n. 79 del  2012  non  sarebbe
intervenuto direttamente sull'impianto normativo previsto dal  d.lgs.
n. 217 del 2005, rappresentando invece  il  frutto  di  un'evoluzione
normativa rispondente ad esigenze ben precise  di  semplificazione  e
razionalizzazione delle  procedure  e  di  contenimento  della  spesa
pubblica,  che  gia'  in  passato  avrebbero  rappresentato  assolute
priorita' sia in  ambito  governativo  che  in  ambito  parlamentare.
Infatti, gia' l'art. 10 del d.l. n. 70 del 2011, al fine di riportare
a regime in tempi brevi il sistema delle  procedure  concorsuali  dei
vigili del fuoco, avrebbe previsto, in un'ottica di semplificazione e
di  economicita',  che  lo  svolgimento  dei  concorsi  in  questione
avvenisse unicamente con  procedura  per  titoli.  Il  nuovo  sistema
introdotto da tale disciplina straordinaria avrebbe risposto,  da  un
lato, alla necessita' di ridurre la durata delle  predette  procedure
riportando, nel tempo piu' breve possibile, il sistema a  normalita',
dall'altro, alle esigenze di contenimento della spesa  pubblica,  che
non avrebbero consentito di affrontare il rilevante onere finanziario
connesso  all'espletamento  di  concorsi  basati,  oltre  che   sulla
valutazione di titoli, anche sullo svolgimento di prove d'esame. 
    Ne conseguirebbe, a giudizio del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, che la vigente disposizione dell'art. 3, comma 4, del  d.l.
n. 79 del 2012, nel dettare un principio diverso, non  determinerebbe
una differenza  irragionevole  ed  ingiustificata,  ma  risponderebbe
piuttosto ad una logica connaturata alle peculiarita' del sistema dei
concorsi  interni  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   e
finalizzata  a   porre   rimedio   alla   situazione   di   crescente
insostenibilita'  organizzativa  derivante  dalla  carenza  di   capi
squadra,  a  tutela  dell'interesse   generale   dei   cittadini   al
funzionamento del sistema del soccorso pubblico. 
    Ad  ulteriore  sostegno  della   legittimita'   della   normativa
impugnata, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  richiama  la
pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio  di  Stato  28  luglio
2011, n. 14, nella quale - pur nella vigenza del principio secondo il
quale all'indizione di un nuovo concorso si dovrebbe  preferire,  ove
possibile, lo scorrimento della graduatoria esistente  -  si  afferma
che a tale principio si potrebbe derogare  nell'ipotesi  in  cui  sia
intervenuta una «modifica sostanziale  della  disciplina  applicabile
alla  procedura  concorsuale,  rispetto  a   quella   riferita   alla
graduatoria ancora efficace, con particolare  riguardo  al  contenuto
delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione». Nel  caso  in
esame, la scelta legislativa apparirebbe perfettamente in  linea  con
tale prospettiva, poiche' la disciplina  applicabile  alle  procedure
concorsuali  sarebbe  nel  frattempo  radicalmente  mutata,  sia  con
riguardo  alle   modalita'   concorsuali,   che   ai   requisiti   di
partecipazione ed ai titoli. Il Presidente del Consiglio dei ministri
conclude che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 3 Cost.,  ne'
del principio di ragionevolezza, perche' la differenza di  disciplina
prevista dall'art. 3, comma 4,  del  d.l.  n.  79  del  2012  sarebbe
ampiamente giustificata dalle peculiari esigenze di semplificazione e
di economicita', nonche' dalla necessita'  di  garantire  l'efficacia
del  sistema  del  soccorso  pubblico.  Inoltre,  per  giurisprudenza
costante  della  Corte  costituzionale,  non  contrasterebbe  con  il
principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato  alla
stessa categoria di  soggetti,  ma  in  momenti  diversi  nel  tempo,
giacche' «il succedersi nel tempo di fatti ed atti puo'  di  per  se'
rendere legittima l'applicazione di una disciplina rispetto ad altra»
(e' citata la sentenza n. 276 del 2005).  Ne'  sarebbe  configurabile
una  violazione  degli  artt.  51  e  97  Cost.  sotto   il   profilo
dell'imparzialita' dell'operato della pubblica amministrazione e  del
rispetto  del  principio  di  uguaglianza  nell'accesso  ai  pubblici
uffici. Il decreto-legge,  infatti,  non  realizzerebbe,  secondo  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  alcuna   discriminazione,
limitandosi  a  dettare  una  disciplina  temporanea,  finalizzata  a
privilegiare una  modalita'  concorsuale  semplificata  ed  idonea  a
consentire in tempi brevi lo svolgimento di tutte le procedure ancora
da espletare ed il successivo riallineamento delle stesse. 
    4.- Con successiva  memoria  depositata  il  28  agosto  2014,  i
ricorrenti nel giudizio principale ribadiscono che l'art. 3, comma 4,
del d.l. n. 79 del 2012 darebbe luogo ad una patente  violazione  del
principio di uguaglianza, declinato anche in riferimento all'art.  51
Cost. per quanto  riguarda  l'accesso  ai  pubblici  uffici,  nonche'
all'art. 97 Cost. sotto il profilo del dovere di imparzialita'  della
pubblica  amministrazione  nelle   procedure   concorsuali,   poiche'
derogherebbe  una  tantum  agli  ordinari  canali  di  accesso   alla
qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
senza alcuna giustificazione a sostegno del  diverso  trattamento  di
fattispecie identiche. 
    Non   potrebbero   farsi   discendere   lesioni    dei    diritti
costituzionali  dei  deducenti  dalle  inadempienze  della   pubblica
amministrazione, che nel 2007 non avrebbe ottemperato all'obbligo  di
bandire prima i concorsi per  capo  reparto  e  solo  successivamente
quelli per capo squadra. Inoltre, la  graduatoria  del  2008  sarebbe
stata legittimamente redatta secondo il principio  del  tempus  regit
actum, sarebbe in corso di  validita'  e  annovererebbe  soggetti  in
possesso di tutti i requisiti di legge per ricoprire le  funzioni  di
capo squadra e scrutinati in base a regole concorsuali piu' severe  e
selettive (concorso interno per titoli ed esame scritto  a  contenuto
tecnico-pratico, ai sensi dell'art.  12,  comma  1,  lettera  b,  del
d.lgs. n. 217 del 2005), di quelle ora vigenti (concorso interno  per
titoli ai sensi dell'art. 12,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo
d.lgs. n. 217 del 2005). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con  l'ordinanza  in  epigrafe  il  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, sezione prima bis,  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4,  del  decreto-legge
20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza  dei
cittadini, per assicurare la funzionalita' del  Corpo  nazionale  dei
vigili  del  fuoco  e   di   altre   strutture   dell'Amministrazione
dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per  il  Servizio
civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 7 agosto 2012, n. 131, in riferimento agli artt.  3,  51  e  97
della Costituzione. 
    Il TAR rimettente riferisce che nel giudizio  a  quo  sono  stati
impugnati i decreti ministeriali 1° agosto 2012, n. 158, n.  159,  n.
160 e n. 161. Con detti decreti sono state promosse quattro procedure
selettive, mediante concorso interno per titoli e superamento  di  un
successivo corso di formazione professionale,  per  la  qualifica  di
capo squadra, in relazione ai posti disponibili rispettivamente al 31
dicembre degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. 
    I ricorrenti, dipendenti del Ministero dell'interno quali  vigili
del fuoco, inseriti nella graduatoria per la copertura di «191  posti
di Capo squadra - 40%  2008»,  pubblicata  il  13  ottobre  2011  con
validita' triennale, hanno impugnato i suddetti decreti ministeriali.
Essi  sarebbero  viziati  per  illegittimita'  derivata,  in   quanto
attuativi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 79  del  2012,  il  quale
violerebbe  gli  artt.  3,  51  e  97  Cost.  ed  il   principio   di
ragionevolezza. Il d.m. 1° agosto  2012,  n.  158,  inoltre,  sarebbe
ulteriormente illegittimo, in quanto attuativo dell'art. 3, comma  4,
del d.l. n. 79 del 2012, anch'esso  in  asserito  contrasto  con  gli
artt. 3, 51 e 97 Cost. e con il principio di ragionevolezza. 
    A giudizio del  TAR  rimettente,  l'eccezione  di  illegittimita'
costituzionale sollevata con riguardo all'art. 3, comma 1,  del  d.l.
n. 79 del 2012 sarebbe manifestamente infondata. 
    Al contrario, quella relativa all'art. 3, comma 4,  del  medesimo
decreto-legge sarebbe, a giudizio del  rimettente,  rilevante  e  non
manifestamente infondata. 
    1.1.- L'art. 3 del d.l. n. 79 del 2012  disciplina  le  procedure
straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo
reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I commi 1 e  2  del
citato articolo statuiscono che i posti di capo  squadra  e  di  capo
reparto messi a concorso hanno decorrenza giuridica  dal  1°  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  in  cui   si   e'   verificata   la
disponibilita' e decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso di formazione previsto rispettivamente  agli
artt. 12 e 16  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252). 
    Il comma 3 del citato art. 3 prescrive che «A seguito  dell'avvio
delle procedure concorsuali per  l'attribuzione  della  qualifica  di
capo reparto, un numero corrispondente di posti  nella  qualifica  di
capo squadra e' conferito per risulta,  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 9,  della  legge  5  dicembre  1988,  n.  521,  con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di  decorrenza
giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza  economica  e'
fissata al giorno successivo alla data di  conclusione  del  previsto
corso di formazione». 
    L'impugnato comma 4 stabilisce, invece, che  «In  sede  di  prima
applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra  derivanti  per
risulta  dall'espletamento  del  concorso  per  l'attribuzione  della
qualifica di capo reparto con decorrenza  giuridica  dal  1°  gennaio
2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio 2009». 
    Secondo il rimettente quest'ultima disposizione  derogherebbe  al
principio  generale  sancito  dal  precedente  comma  3,   il   quale
esprimerebbe la regola di calcolo della decorrenza giuridica «dal  1°
gennaio dell'anno successivo a quello  di  decorrenza  giuridica  del
concorso per capo reparto». 
    La questione  di  legittimita'  costituzionale  si  appaleserebbe
rilevante ai fini del giudizio  a  quo,  dal  momento  che  la  norma
censurata   costituirebbe   il   presupposto   normativo    dell'atto
amministrativo impugnato. Accorpando in un unico  bando  i  posti  di
risulta del concorso per capo reparto 2007 e quelli del concorso  del
2008 verrebbe impedito ai ricorrenti inseriti nella graduatoria  2008
di aspirare ai posti di risulta  relativi  all'anno  2007,  assegnati
dalla norma impugnata con decorrenza giuridica 2009. 
    La  disposizione  stessa  creerebbe  un'evidente  disparita'   di
trattamento  tra  le  categorie  di  concorrenti   interessate   alle
procedure concorsuali. Da quanto esposto deriverebbe la  lesione  del
principio costituzionale di  eguaglianza,  con  particolare  riguardo
all'accesso agli uffici pubblici, del buon andamento  della  pubblica
amministrazione e del  principio  di  ragionevolezza,  in  violazione
degli artt. 3, 51 e 97 Cost. 
    2.- La questione di legittimita' costituzionale  non  e'  fondata
con riferimento a tutti i parametri evocati. 
    Come meglio in prosieguo argomentato,  la  fattispecie  normativa
censurata non  collide  con  le  regole  generali  poste  in  materia
concorsuale dall'ordinamento  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, rispetto alle quali  si  pone  in  un  rapporto  di  specifica
transitorieta', non costituisce scelta arbitraria  ed  irrazionale  e
non pregiudica imparzialita' e buon andamento dei  servizi,  principi
in  relazione  ai  quali  si  presenta   in   modo   teleologicamente
articolato. 
    2.1.- Per un migliore  inquadramento  della  fattispecie  occorre
premettere che nel tempo le procedure concorsuali e le  carriere  del
personale dei vigili del fuoco sono state dapprima disciplinate dalla
legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successivamente
dal d.lgs. n. 217 del 2005. A  differenza  di  quanto  sostenuto  dal
giudice a quo, attualmente la regola generale inerente alle procedure
concorsuali per capo squadra non e' rinvenibile nell'art. 3, comma 3,
del d.l. n. 79 del 2012, bensi' nel d.lgs. n. 217 del 2005, il  quale
disciplina a regime le procedure concorsuali afferenti alla  carriera
di vigile del fuoco. Ne deriva l'erronea individuazione  del  tertium
comparationis da parte del rimettente. 
    2.2.-  Il  sistema   delineato   dall'art.   3   del   richiamato
decreto-legge  e'  nel  suo  complesso  -   e   pertanto   non   solo
limitatamente al comma 4 come ritiene il giudice a quo -  finalizzato
a  realizzare  un  graduale  ed  appropriato  passaggio  dal  vecchio
ordinamento di cui alla legge n. 521 del 1988 a quello introdotto dal
richiamato d.lgs. n. 217 del 2005. 
    La genesi del citato art. 3 risente dell'esigenza, da un lato, di
rendere congruenti gli ordinamenti - ed in particolar modo le diverse
procedure  concorsuali  -  che  si  sono  succeduti  nel   tempo   e,
dall'altro, di rendere piu' agevole il reclutamento di capi squadra e
capi reparto al fine di assicurare in modo tempestivo  ed  efficiente
il servizio. 
    In particolare per quanto concerne la funzionalita' del servizio,
l'esigenza  prioritaria  e'  consistita  nel  porre   tempestivamente
rimedio alla grave carenza di personale nel ruolo dei capi squadra  e
dei capi reparto, causa di disfunzioni organizzative  pregiudizievoli
per l'efficacia degli interventi di soccorso e per la  sicurezza  del
personale chiamato ad intervenire. Come  emerge  dalla  relazione  di
accompagnamento alla legge di conversione del d.l. n. 79 del 2012, il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' stato caratterizzato, proprio
in concomitanza di gravi calamita'  naturali,  da  una  significativa
carenza di organico nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,  a
causa dell'esodo massiccio di tali figure professionali. 
    Per fronteggiare questa situazione emergenziale e' stato dapprima
adottato l'art. 10, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni  urgenti  per  l'economia),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  12
luglio 2011, n. 106, il quale ha prescritto  per  gli  anni  indicati
l'applicazione della sola procedura per titoli e successivo corso  di
formazione, prevista  per  i  capi  squadra  e  per  i  capi  reparto
rispettivamente all'art. 12, comma 1,  lettera  a),  e  all'art.  16,
comma 1, lettera a), del d.lgs. n.  217  del  2005.  Successivamente,
l'art.  4,  comma  15,  della  legge  12  novembre   2011,   n.   183
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2012), ha  esteso  tale  disciplina
per la copertura dei posti  di  capi  reparto  e  capi  squadra  alle
disponibilita' esistenti al 31 dicembre 2013. L'espressa finalita' di
queste disposizioni era la semplificazione dell'accesso - durante  il
periodo transitorio relativo alla piena operativita' della riforma  -
alle  qualifiche  necessarie  ad  assicurare  la  funzionalita'   del
servizio. 
    Infine, l'art. 3, comma 7, del d.l. n. 79 del  2012  ha  abrogato
sia l'art. 10, commi 8 e 9, del d.l. n. 70 del 2011,  sia  l'art.  4,
comma 15, della legge n. 183 del 2011,  sostituendoli  con  una  piu'
articolata disciplina, di cui fa parte il censurato comma 4. 
    Nella citata relazione di accompagnamento al disegno di legge per
la conversione del d.l. n. 79 del 2012 si afferma  esplicitamente  la
temporaneita' e la straordinarieta'  dell'intera  disciplina  dettata
dall'art. 3 in tema di semplificazione  dei  concorsi  per  l'accesso
alle due qualifiche di capo squadra  e  di  capo  reparto  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Nel dettaglio viene precisato  che  i
commi 1 e 2 contemplano l'accesso alle citate qualifiche per gli anni
ivi  indicati  attraverso  la  modalita'   piu'   semplice   prevista
dall'ordinamento del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, vale a dire il concorso per soli titoli e successivo corso  di
formazione professionale; mentre il  comma  3  regola  il  meccanismo
della risulta, gia' presente nel  vecchio  ordinamento  all'art.  14,
comma 9, della legge n. 521 del 1988. Quanto al comma 4, la relazione
precisa che si tratta di una disposizione transitoria  indispensabile
a consentire l'applicazione del meccanismo  della  risulta  al  primo
concorso semplificato per capo squadra, cioe' quello  con  decorrenza
1° gennaio 2009. La diacronia rispetto alla regola prevista dal comma
3 del medesimo art. 3 viene spiegata in tale contesto alla luce della
circostanza del previo espletamento del  concorso  per  capo  squadra
rispetto a quello di capo reparto,  in  luogo  del  loro  contestuale
svolgimento, quale misura indispensabile proprio ai fini del corretto
funzionamento del servizio. La difesa dello Stato giustifica in  modo
non  implausibile  il  mancato  scorrimento  della   graduatoria   di
appartenenza dei ricorrenti  con  la  ragione  della  semplificazione
ispiratrice del regime transitorio, tenuto conto che quest'ultimo  e'
stato normativamente articolato nel tempo per conciliare l'attuazione
del nuovo ordinamento con le  necessita'  operative  successive  alla
riforma. La scelta legislativa di fissare una disciplina distinta per
un particolare specifico (in relazione alle circostanze di fatto  che
lo hanno caratterizzato) segmento temporale relativo all'avvio  della
riforma  appare  coerente  con  il  contesto  ispiratore  del  regime
transitorio. 
    E' bene ricordare in proposito che il  costante  orientamento  di
questa Corte e' nel senso  che  «In  ordine  all'articolazione  delle
carriere e dei passaggi di qualifica, [esiste] [...] un ampio margine
di apprezzamento [da parte del] legislatore, le  cui  scelte  possono
essere sindacate solo se arbitrarie  o  manifestamente  irragionevoli
(sentenze n. 234 del 2007, n. 4 del 1994 e  n.  448  del  1993)»  (ex
plurimis, sentenza n. 192 del 2008). 
    3.- Non emergendo profili di  arbitrarieta'  o  irragionevolezza,
dal momento che la disposizione impugnata presenta  coerenza  con  le
finalita' ispiratrici del regime transitorio, la questione  in  esame
deve essere pertanto dichiarata non fondata in riferimento a tutti  i
parametri evocati dal rimettente. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per  assicurare  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  di  altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'  in  materia  di
Fondo   nazionale   per   il   Servizio   civile),   convertito   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
131,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  51  e  97   della
Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,
sezione prima bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014. 
 
                                F.to: 
                    Giuseppe TESAURO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI