N. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 2014

Ordinanza del 9 aprile 2014  emessa  dal  Tribunale  di  Trapani  sul
giudizio relativo a Soc. Cogeta S.r.l.. 
 
Misure di prevenzione - Codice delle leggi  antimafia  -  Tutela  dei
  terzi e rapporti  con  le  procedure  concorsuali  -  Disciplina  -
  Denunciato recepimento quasi integrale  della  disciplina  prevista
  dalla legge fallimentare per i rapporti in  corso  al  momento  del
  fallimento e per la formazione dello stato passivo - Ingiustificata
  equiparazione  di  situazioni   del   tutto   diverse   -   Lesione
  dell'iniziativa  economica  privata  a   fronte   della   lamentata
  ingiustificata  dissipazione  di  floride   attivita'   industriali
  sequestrate. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, I libro,  titolo  IV,
  Capi I e II. 
- Costituzione, artt. 3 e 41. 
In subordine: 
Misure di prevenzione - Codice delle leggi  antimafia  -  Tutela  dei
  terzi e rapporti con le procedure concorsuali - Diritti dei terzi -
  Disciplina - Denunciata riduzione "dell'ambito di  tutela  ai  soli
  creditori che risultano da atti  aventi  data  certa  anteriore  al
  sequestro, cosi' escludendo i crediti dimostrabili con criteri meno
  rigidi di quelli previsti dall'art. 2704  cod.  civ.,  ma  comunque
  idonei a fornire adeguata certezza della sussistenza del credito  e
  della sua anteriorita'  al  sequestro"  -  Lesione  dell'iniziativa
  economica   privata   e   del   diritto   di   difesa   a    fronte
  dell'ingiustificata   incidenza   sull'attivita'   delle    imprese
  costretta  "in  adempimenti  incompatibili  con  il  suo  ordinario
  svolgimento" e per i previsti  "percorsi  probatori  aggravati"  ai
  fini dell'accertamento dei diritti di credito. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 41. 
(GU n.44 del 22-10-2014 )
 
                        TRIBUNALE DI TRAPANI 
               Sezione Penale e Misure di Prevenzione 
 
 
                              Ordinanza 
 
    Il Tribunale di Trapani, composto dai signori magistrati: 
    dott. Piero Grillo, Presidente rel.; 
    dott. Franco Messina, Giudice; 
    dott. Chiara Badalucco, Giudice; 
    letta la proposta avanzata in data 30 dicembre 2011 dal  Questore
di Trapani nei confronti di T. V., per l'applicazione  di  misura  di
prevenzione personale  nonche'  per  il  sequestro  e  la  successiva
confisca ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 di  diversi
beni e fra questi: 
 
                              Societa' 
 
    Pertinenti complessi aziendali (beni mobili,  immobili  e  mobili
registrati), organi e quote sociali (a prescindere dalla loro formale
titolarita') nonche' conti correnti  e  rapporti  bancari/postali  di
qualsiasi natura: 
 
                         A. CO.GE.TA S.r.l. 
 
    Partita I.V.A. 01473330817, codice fiscale  01473330817,  n.  REA
(C.C.I.A.A.) TP-85569. 
    Attivita' Costruzione di Edifici Residenziali e non Residenziali. 
    Prov. Sede TP Comune sede Trapani, indirizzo sede  via  dell'Olmo
n. 26. 
    Altre sedi: il 14 giugno 2010 ed il 18  maggio  2012  ha  aperto,
rispettivamente, un'unita' locale n. 1 in  Erice  c.da  San  Cusumano
strada 490 snc (deposito) ed un'unita' locale n. 2 in Custonaci (TP),
via Delle Rose snc, esercente l'attivita' di affittacamere. 
    Visto il verbale di verifica dei  crediti  della  societa'  sopra
indicata nel procedimento di prevenzione a carico di T.V. 
    Viste le opposizioni proposte dai creditori non ammessi: 
    Impresa Cassara n. 1 S.r.l. 
    via Valle Nuccio n. 27 
    91011 Alcamo (TP) 
    impresacassara@egn.legalmail.it 
    Condominio del Ferro, c/o Aspi, via Firenze n. 62 
    91016 Erice Casa Santa, tel/fax 0923/361664 
    Societa' Consortile 
    Terravecchia a r.l. 
    via G. Garofalo Poeta n. 17 
    91014 Castellammare del Golfo (TP) terravecchiasrl@legalmail.it 
    Tarantolo Germana Avvocato, via dell'Olmo n. 26 
    91100 Trapani (TP), Avv. Franesca Sanacori 
    francesca.sanacori@avvocatitrapani.legalmail.it 
    Tarantolo Manuela, via A. Manzoni n. 67 
    91016 Casa Santa Erice (TP), Avv. Francesca Sanacori 
    francesca.sanacori@avvocatitrapani.legalmail.it 
    Ing. Sortino Ferdinando 
    via Avellino n. 15 
    91016 Erice Casa Santa (TP) 
    N.S.C. S.R.L. 
    via Londra n. 24 
    43123 Parma (PR) Avv. M.G. Riani 
    studio legale@pecavvocatoriani.it 
    Pellegrino Francesco 
    c.da Timpe Bianche 
    91010 S. Vito Lo Capo (TP) tel/fax 0923/975178 
    Avv. Marco Siragusa marco.siragusa@avvocatotrapani.legalmail.it 
    Pellegrino Group S.r.l. 
    c.da Timpe Bianche 
    91010 San Vito Lo Capo (TP) tel/fax 0923/975178 
    Avv. Marco Siragusa marco.siragusa@avvocatotrapani.legalmail.it 
    CO.MA.CA. S.r.l. 
    via Viale n. 41 
    91019 Valderice (TP) Avv. Ivana Spina 
    ivana.spina@avvocatitrapani.legalmail.it 
    CO.SI. S.c. a r.l. 
    via Duca D'Aosta n. 7 
    Fraz. Fulgatore 
    91100 Trapani (TP) Avv. Ivana Spina 
    ivana.spina@avvocatitrapani.legalmail.it 
    Riccobono Gaetano 
    via Alba n. 34 
    91016 Casa Santa Erice (TP), Avv. Antonino Santoro 
    antonino.santoro@avvocatitrapani.legalmail.it 
    Banca Intesa San Paolo S.p.a., Sede legale Piazza  San  Carlo  n.
156 
    10121 Torino Avv. Lino Terranova 
    linoterranova@libero.it 
    Banca Monte Paschi di Siena S.p.a. 
    Sede legale Piazza Salimbeni n. 3, 53100 Siena 
    Monte dei Paschi di Siena, via Roma n. 64 
    91025 Marsala (TP) Avv. Carlo Varvaro 
    carlo.varvaro@legalmail.it 
    Cogeco S.c. a r.l. 
    via 35, 10 
    91100 Trapani (TP) 
    Ing. Ferdinando Sortino, via Avellino n. 15 
    91016 Casa Santa Erice TP ing.fsortino@gmail.com 
    Cancasci' Petroli S.r.l., c.da Pagliarazzi S.P. 77 
    90036 Misilmeri (PA) 
    Avv. Valerio Scimemi 
    vscimemi@pec.studiolegalescimemi.it 
    Letta la memoria  con  cui  si  e'  costituito  l'Amministrazione
Giudiziario, Avv. Gaetano Cappellano  Seminara,  assistito  dall'Avv.
Pietro Bruno. 
    Sentite le parti in Camera di consiglio 
 
                               Osserva 
 
    La Banca Monte dei Paschi di  Siena  S.p.a.  (codice  fiscale  n.
00884060526) ha depositato in cancelleria atto di opposizione in data
24 dicembre  2013,  a  fronte  del  provvedimento  del  G.D.  che  ha
rigettato l'istanza di ammissione dei crediti «trattandosi di credito
sorto poco  dopo  le  vicende  giudiziarie  del  2005,  non  fornisce
adeguata prova di buona fede; anzi il mantenimento di rapporti con il
gruppo, con fideiussione di  T.  V.,  ma  con  voci  diverse,  sta  a
dimostrare l'acquiescenza ad un rapporto con socio occulto». 
    La banca  afferma  che  dalla  documentazione  prodotta  si  puo'
evincere la prova che il titolo sia munito di data certa anteriore al
sequestro, e che non vi sia alcun collegamento  del  proprio  diritto
con l'attivita' illecita del proposto: su questo fonda la  sussisteva
della «buona fede». 
    Il credito vantato di € 934.451,11 (rate scadute -  interessi  di
mora maturati - capitale a scadere) costituisce il  residuo  montante
del mutuo erogato per la  costruzione  dell'attuale  Residence  delle
Cave sottoposto a sequestro in capo alla Cogeta S.r.l. 
    La  Banca  Intesa  Sanpaolo  S.p.a.  ha   proposto   opposizione,
depositata  in  cancelleria  il  27   dicembre   2013,   avverso   il
provvedimento di rigetto dell'originaria istanza perche' «trattandosi
di  creditore  storico  risalente  al  1988,  e   che   quindi   vive
direttamente le vicende giudiziarie del 94/95 e del 2005 non fornisce
adeguata prova della buona fede; anzi il mantenimento di rapporti con
il gruppo, con fideiussione di T. V., ma  con  soci  diversi,  sta  a
dimostrare l'acquiscenza ad un rapporto con socio occulto». 
    Osservazioni: 
    L'opponente lamenta che i fatti  contestati  al  Tarantolo  siano
frutto di attivita' investigativa di cui la banca non puo'  essere  a
conoscenza. Richiede dunque ammettersi il credito riconducibile  alle
posizioni della Cogeta. 
    La signora Manuela Tarantolo, ha proposto opposizione, depositata
in cancelleria il 24  dicembre  2013,  avverso  il  provvedimento  di
rigetto dell'originaria istanza adottato con la seguente  motivazione
in assenza del requisito  della  convenzione  che  si  assume  essere
sottostante (preliminare di vendita  lotto  n.  16  piano  terra  del
realizzando complesso edilizio sito nel Comune di San  Vito  Lo  Capo
«Lottizzazione via Mulino») e per la mancanza di  prova  della  buona
fede, specie in considerazione  del  fatto  che  l'assegno  e'  stato
emesso con disponibilita' provenienti da conto sequestrato. 
    Il sig. Sortino Ferdinando (codice fiscale  SRTFDN55A27G273B)  ha
proposto opposizione, depositata in cancelleria il  3  gennaio  2014,
avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza cosi' motivato  «per
assenza del requisito di buona fede, stante la qualita' di prestanome
del  proposto,  peraltro  l'importanza  delle   prestazioni   sta   a
significare  un  accordo   interno   per   la   remunerazione   delle
prestazioni; infine non e' stato sottoscritto disciplinare d'incarico
o contratto che determini compensi». 
    Lo stesso Sortino, che e' stato  l'  amministratore  unico  della
Cogeta, ha proposto altre due opposizioni, depositate in  cancelleria
il 3 gennaio 2014, avverso il provvedimento di rigetto di  altre  due
istanze «per assenza del requisito di buona fede, stante la  qualita'
di prestanome del proposto indicata in sequestra». 
    Una serie di opponenti  che  possono  essere  raggruppati,  quasi
tutti, nella categoria dei fornitori,  ossia  la  societa'  Cancasci'
Petroli S.r.l.,  Il  Sig.  Sortino  Ferdinando,  La  societa'  Comaca
S.r.l., Il  Condominio  «Del  Ferro»,  La  societa'  CO.SI.  Societa'
Consortile a Responsabilita' Limitata, Pellegrino  Francesco,  L'Avv.
Germana Tarantolo, Ia  societa'  Imedil  S.r.l.,  l'Impresa  Cassara'
S.r.l., La societa' Nord Strade e Costruzioni S.r.l., La  *Pellegrino
Group S.r.l., Il sig. Riccobono Gaetano, della  «Societa'  Consortile
Castiglione a r.l. e La Societa' Consortile Terravecchia S.r.l. hanno
proposto tempestiva opposizione avverso il provvedimento  di  rigetto
dell'istanza di accertamento del credito cosi' motivato: «si  rigetta
in quanto sfornito di data certa». 
    L'A.G. cosi' argomenta la richiesta di rigetto dell'opposizione: 
      nessuna prova ha fornito  l'opponente  nel  rispetto  dell'art.
2704 del Codice civile e, pur ritenendo davvero  arduo  provvedere  a
detto incombente a posteriori, nemmeno l'art. 2710 del Codice  civile
puo' essere d'ausilio in quanto, per espresso rinvio  di  Legge  alla
normativa fallimentare specie nella fase di accertamento del passivo,
la S.C con la Sentenza n. 20 febbraio 2013, n. 4213, ha affermato che
«Nei confronti del creditore che proponga istanza  di  ammissione  al
passivo del fallimento, in ragione di  un  suo  preteso  credito,  il
curatore  e'  terzo  e  non  parte,  circostanza  da   cui   discende
l'applicabilita' dei limiti probatori indicati dall'art. 2704 c.c. La
mancanza di data certa nelle scritture  prodotte  si  configura  come
fatto impeditivo all'accoglimento della domanda oggetto di  eccezione
in senso lato,  in  quanto  tale  rilevabile  anche  di  ufficio  dal
giudice.» 
    Ne' le richieste prove testimoniali possono supplire alla carenza
del requisito della data certa richiesto dall'art.  2704  del  Codice
civile e pertanto ci si oppone alla loro ammissione. 
    Per dovere d'Ufficio si informa il Tribunale che dalle  scritture
contabili della Cogeta S.r.l. emerge un debito del  medesimo  importo
oggi vantato dall'istante. 
    Diversi fornitori chiedono di provare il credito con documenti  o
prove testimoniali, con le scritture contabili proprie e dell'impresa
sequestrata. 
    Il creditore Pellegrino Francesco e la Pellegrino  Group  S.r.l.,
in   via   subordinata,    eccepiscono l'incostituzionalita'    della
disciplina di cui agli artt. 52 e ss del decreto legislativo  n.  159
del 2011, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 24 e
41 della Costituzione. 
    Nella presente ordinanza  il  collegio,  prima  di  esaminare  la
questione  proposta,  ritiene  opportuno  riepilogare,  nei   momenti
essenziali i tratti del nuovo  procedimento  introdotto  dal  decreto
legislativo n. 159 del 2011. 
    Nel far cio' il collegio  porra',  d'ufficio,  una  questione  di
costituzionalita' non rappresentata dalla difesa. 
    Esaminera', quindi, l'eccezione proposta dai creditori. 
    Il procedimento di  prevenzione  a  carico  di  T.  V.  e'  stato
iniziato dopo il 13 ottobre 2011. 
    Pertanto, a norma dell'art. 117 del decreto  legislativo  n.  159
del 2011, le ragioni dei creditori vanno  tutelate  con  lo  speciale
procedimento previsto dagli artt. 52 e ss. del decreto legislativo n.
159 del 2011. 
    Il presente procedimento  riguarda  le  opposizioni  proposte  da
alcuni dei creditori non ammessi al passivo all'udienza  di  verifica
del 22 novembre 2013, riguardanti le posizioni  dei  creditori  della
societa' Elimi S.r.l., oggetto di sequestro  per  tutte  le  quote  e
per l'intero patrimonio aziendale. 
    In particolare, la questione di costituzionalita' viene sollevata
per la posizione dei fornitori, non ammessi al  passivo  non  essendo
riusciti a documentare il loro credito con documenti forniti di  data
certa. 
    Vigente il regime della legge n. 575 del 1965, era  ius  receptum
il principio secondo cui «la tutela accordata dalla legge per i terzi
di buona fede aventi un diritto reale sulla cosa oggetto di  confisca
in  materia  di  misure  di  prevenzione»  non  si   estendeva   alle
obbligazioni, ma solamente ai creditori ipotecari. 
    Nella prassi venivano anche  tutelati  i  diritti  dei  creditori
aziendali di buona fede, sul presupposto che l'azienda sequestrata  o
confiscata costituisce una universalita' che viene appresa con i suoi
rapporti positivi e negativi, inscindibilmente legati (1) 
    Al di fuori da queste ipotesi, i creditori dell'indiziato mafioso
si vedevano,  di  colpo,  privati  della  garanzia  patrimoniale  sul
patrimonio del debitore (art. 2740 del Codice civile). 
    Diverse voci  si  erano  levate  contro  una  impostazione  cosi'
drastica. 
    Il  decreto  legislativo  n.  159  del  2011  la  ha   sovvertita
concedendo ai terzi una tutela avanzata e  affidando  la  trattazione
del procedimento di verifica al giudice della prevenzione. 
    Il  sistema  adottato  e'  consistito  nel  recepimento  -  quasi
integrale,  quasi  una  operazione  di  copia  ed  incolla  -   della
disciplina prevista dalla legge fallimentare per i rapporti in  corso
al momento del fallimento e per la formazione dello stato passivo. 
    Nel far cio' non si e' tenuto conto delle  peculiarita'  dei  due
procedimenti: 
      Il fallimento nasce dall'insolvenza; 
      Nel sequestro, spesse volte, sono in sequestro  imprese  vitali
che  debbono  proseguire  la  loro  attivita'  ed   incontrano,   nel
procedimento, seri ostacoli per la continuazione. 
    Il sistema ibrido adottato contiene diverse discrasie e  storture
ed in alcuni casi mal si presta alla corretta gestione delle  aziende
in sequestro. 
    Nel precedente regime era controversa la natura  della  confisca:
taluni ritenevano che i beni fossero acquisiti  al  patrimonio  della
Stato a titolo originario altri a  titolo  derivativo.  Il  principio
generale posto adesso dall'art. 45 e'  quello  dell'acquisizione  dei
beni confiscati al patrimonio dello Stato «liberi da oneri e pesi». 
    Il  prezzo  pagato  alla  liberta'  da  pesi  ed  oneri   e'   la
«purgazione» del patrimonio con il procedimento volto a garantire  la
tutela dei diritti dei terzi. 
    Principio fondamentale del  nuovo  regime  e'  costituito  da  un
momento di cesura  fra  periodo  precedente  al  sequestro  e  quello
successivo. 
    La cesura e' chiaramente desumibile  dal  sistema  costruito  dal
legislatore (2) , in base al quale i crediti di buona fede, con  data
certa anteriore alla esecuzione del sequestro, vanno accertati con lo
speciale procedimento di verifica previsto dagli artt. 57,  58  e  59
sul quale ritorneremo. 
    E qui,  bisogna  anticipare  che  il  soddisfacimento  di  questi
creditori e' posticipato dal legislatore ad un momento successivo: la
predisposizione di uno stato passivo, la liquidazione  di  parte  del
patrimonio e il riparto delle somme ricavate fra i creditori, secondo
lo schema tipico del diritto fallimentare. 
    Poiche' la verifica dei crediti puo' essere posticipata  fino  ad
un anno dopo la definitivita' della  confisca,  e'  evidente  che  il
pagamento dei creditori precedenti al sequestro avverra'  a  notevole
distanza di tempo dalla apertura della procedura. 
    Rileva, in primo luogo, il collegio che l'impresa sequestrata  e'
una realta' pulsante e produttiva, non una impresa decotta. 
    La irragionevole chiusura dei rapporti con i fornitori e  con  le
banche, con il rinvio  dell'adempimento  delle  obbligazioni  a  data
lontana nel  tempo,  pregiudica  irrimediabilmente  il  rapporto  con
questa  essenziale  categoria  di  partner,  determinando  una  crisi
immediata dell'impresa sequestrata. 
    Si tratta di una constatazione di tutti gli  operatori,  ribadita
come un ritornello in tutti i  convegni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011. 
    Fra le tante prese di posizione merita di essere citata quella di
Luigi Donato, Anna Saporito  e  Alessandro  Scognamiglio  in  Aziende
sequestrate  alla  criminalita'  organizzata:  le  relazioni  con  il
sistema bancario pubblicato in Questioni di  Economia  e  Finanza  da
Banca d'Italia al n. 202, in cui il fenomeno e' stigmatizzato con  la
chiarezza dell'operatore del settore: 
      «Si  pone  infine  l'accento   su   talune   criticita'   nella
regolamentazione dell'amministrazione dei beni  che  sembrano  minare
alla radice la  possibilita'  di  gestioni  improntate  a  canoni  di
economicita'.  Il  riferimento  e'  a  quelle  contraddizioni  insite
nell'impianto normativo che, se per un verso  individua  quale  scopo
esplicito dell'amministrazione  giudiziaria  quello  di  favorire  la
redditivita' e incrementare il valore economico dei beni sequestrati,
per altro verso, come accennato, innesta nel processo di  prevenzione
istituti, finalizzati alla  tutela  della  par  condicio  creditorum,
rispondenti a una logica di tipo  "fallimentare",  tanto  da  indurre
alcuni   commentatori   a   discorrere   di    "fallimentarizzazione"
dell'amministrazione giudiziaria. 
    Le disposizioni in materia di accertamento dei diritti dei  terzi
(di cui agli art. 57 e ss. Del codice antimafia)  nel  richiedere  la
formazione dello stato  passivo  attraverso  un'apposita  udienza  di
verifica dei crediti e nel prevedere la  liquidazione  (anche)  delle
aziende o dei rami d'azienda  -  con  procedure  quasi  integralmente
riprese da quelle della legge fallimentare - ove le  somme  «apprese,
riscosse o comunque ricevute» non siano sufficienti  a  soddisfare  i
creditori ivi utilmente collocati,  conferiscono  alla procedura  una
spiccata finalita' liquidatoria,  nella  sostanza  incompatibile  con
la prosecuzione dell'attivita' imprenditoriale. 
    Situazione ancora piu' contraddittoria laddove si  consideri  che
l'amministrazione dei beni in  un'ottica  di  continuita'  del  ciclo
produttivo  assolve  alla  funzione  -  oltre  che  di  garantire  la
permanenza dei livelli occupazionali - di preservare i beni stessi in
vista del loro riutilizzo a fini sociali, riutilizzo cui  si  annette
uno specifico  valore  simbolico  ai  fini  della  disgregazione  del
consenso di cui godono le organizzazioni criminali». 
    Vengono, qui, in rilievo i parametri: 
      di cui all'art. 41 della Costituzione, sotto il  profilo  della
ingiustificata  dissipazione   di   floride   attivita'   industriali
sequestrate, poi bloccate nell'attivita' da questa crisi nei rapporti
con essenziali categorie di creditori. 
    Crisi, invece, agevolmente superata nelle imprese sequestrate nel
regime  precedente;  in  cui   l'azienda,   considerata   nella   sua
universalita', veniva appresa  in  tutte  le  sue  componenti,  anche
quelle negative costituite dai debiti, che venivano onorati dall'A.G.
secondo un prudente apprezzamento e sotto le  direttive  del  giudice
delegato. 
      di cui all'art. 3 della Costituzione essendo ingiustificata  la
adozione dello schema tipico fallimentare per  l'accertamento  ed  il
successivo adempimento  dei  crediti  dell'impresa  sequestrata,  che
equipara, come sopra evidenziato, situazioni del tutto diverse. 
    Venendo,  quindi,  all'esame   della   questione   proposta   dai
creditori, rileva il collegio, 
    La disciplina delle domande tempestive e' la seguente: 
      A Norma dell'art. 57 T.U. «l'amministratore giudiziario  allega
alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco  nominativo
dei creditori  con  l'indicazione  dei  crediti  e  delle  rispettive
scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali  o
personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del  titolo
da cui sorge il diritto. 
    2. Il giudice delegato, anche prima della  confisca,  assegna  ai
creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni,  per
il deposito delle istanze di accertamento dei  rispettivi  diritti  e
fissa la data dell'udienza di verifica dei  crediti  entro  i  trenta
giorni successivi.  Il  decreto  e'  immediatamente  notificato  agli
interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. 
    A norma dell' Art. 59. 
    1.   All'udienza   il   giudice   delegato,   con    l'assistenza
dell'amministratore giudiziario e con la  partecipazione  facoltativa
del  pubblico  ministero,  assunte  anche  d'ufficio   le   opportune
informazioni, verifica le domande. 
    L' A.G.  predispone  un  progetto  di  verifica  facendo  le  sue
osservazioni e proposte. 
    Vige il principio dispositivo; quindi, onere  della  prova  grava
sul richiedente, la presenza di tutti i requisiti va documentata. 
    Mutuando il sistema dell'accertamento del  passivo  fallimentare,
la motivazione e'  obbligatoria  solamente  per  l'esclusione.  (art.
59.1) 
    Costituiscono requisiti per l'ammissione: 
    1. Data certa 
    2. Insufficienza del patrimonio  a  soddisfare  il  credito  (cd.
Beneficium excussionis; «risulta insufficiente») 
    3. la natura non strumentale alla attivita' illecita del  credito
insinuato 
    4. Per i Titoli di credito e  promessa  pagamento  e'  necessario
provare il rapporto sottostante 
    Il requisito che viene qui in rilievo e' quello della data certa. 
    Poiche'  in   materia   di   procedimento   di   verifica   manca
giurisprudenza, appare opportuno procedere ad  una  ricognizione  dei
principi ormai consolidati del tema nel procedimento fallimentare: 
    Come  considerazione  preliminare,  la  valutazione   in   ordine
all'applicabilita' o meno dei  disposto  dell'art.  2704  del  Codice
civile al Curatore Fallimentare  presuppone  l'identificazione  della
sua qualita', di parte o di  terzo,  nel  rapporto  controverso,  non
essendo coincidente per le due distinte posizioni  la  disciplina  in
tema di prova, atteso che per la prima  vale  il  disposto  dell'art.
2702 del Codice civile, mentre  per  la  seconda  trova  applicazione
quello dell'art. 2704 del Codice civile. 
    In  questo  senso  la  pressoche'  unanime  giurisprudenza  della
Suprema Corte (cfr. di recente Cass. Sez. Un. Sentenza n. 20 febbraio
2013, n. 4213, ma nel medesimo senso vedi  anche  le  stesse  Sezioni
Unite, con sentenza N. 8879 del 1990 Rv.  469105,  nonche'  Cass.  N.
1370 del 2000 Rv. 533585, N. 9539 del 2000 Rv. 538588, N.  13282  del
2012 Rv.  623389)  ritiene  che  «nei  confronti  del  creditore  che
proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in  ragione
di un suo  preteso  credito,  il  curatore  e'  terzo  e  non  parte,
circostanza da cui discende  l'applicabilita'  dei  limiti  probatori
indicati dall'art. 2704 del Codice civile». 
    Le Sezioni Unite hanno ritenuto la qualita' di terzo del Curatore
nel fallimento per un duplice ordine di rilievi: 
      «le  norme  da  considerare  affini  della  delibazione   della
questione oggetto di giudizio sarebbero quelle di cui alla L.  Fall.,
artt. 44 e 52, che darebbero luogo ad un conflitto  giuridico  fra  i
creditori  anteriori  e  quelli  posteriori  al  fallimento;  per  la
composizione  del  contrasto  sorgerebbe  dunque  la  necessita'   di
accertare la antecedenza  del  credito  azionato  all'apertura  della
procedura concorsuale; «la norma  che  sempre  dovra'  essere  tenuta
presente per stabilire la detta  anteriorita'  non  puo'  che  essere
quella piu' rigorosa, vale a dire quella dell'art.  2704  del  Codice
civile, comma 1». 
      Comunque, indipendentemente da ogni  considerazione  in  ordine
alla  configurabilita'  di  un  conflitto  giuridico  fra   creditori
antecedenti e successivi al fallimento (per la cui risoluzione,  come
detto, sarebbe puntualmente evocabile la disciplina dettata dall'art.
2704), resta il fatto del tutto incontestabile che  il  curatore,  il
quale non e' un  successore  del  fallito,  non  ha  preso  parte  al
rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere
in sede di ammissione, ed e' dunque da considerare terzo rispetto  ad
esso. Ne consegue pertanto che, in sede di verifica dei  crediti,  ai
fini della determinazione della data di scritture private trova piena
applicazione l'art. 2704 del Codice civile, comma 1. 
    Come nitidamente evidenziato dalla predetta sentenza: 
      La conclusione che precede da' causa ad una seconda  questione,
vale a  dire  quella  concernente  l'individuazione  delle  modalita'
attraverso le quali il  profilo  relativo  alla  data  certa  di  una
scrittura privata  puo'  trovare  ingresso  nel  processo  ed  essere
oggetto di esame da parte del giudice delegato. 
      In proposito ritiene il  Collegio  che  non  sia  condivisibile
l'orientamento secondo il quale l'elemento della data  certa  di  una
scrittura privata integrerebbe un fatto costitutivo del  credito.  Al
riguardo occorre innanzitutto precisare che l'art. 2704  e'  inserito
nel libro sesto (tutela dei diritti), titolo secondo  (delle  prove),
capo  secondo  (della  prova  documentale),  sezione  seconda  (della
scrittura privata),  e  regola  quindi  l'efficacia  dell'atto  senza
incidere in alcun modo sulla sua validita'. 
      Da tale rilievo (consistente  cioe'  nel  fatto  che  l'atto  a
sostegno della richiesta e' valido, pur  non  essendo  opponibile  al
terzo)  discende  pertanto  che  l'onere  probatorio  incombente   su
creditore istante in sede di ammissione  puo'  ritenersi  soddisfatto
ove prodotta documentazione idonea a dimostrare la  fondatezza  della
pretesa formulata, mentre l'eventuale mancanza di  data  certa  nella
detta documentazione costituisce un  semplice  fatto  impeditivo  del
riconoscimento del diritto fatto valere. 
      E' stato, allora, efficacemente detto che «la prova della  data
certa e' la risultante della prova dei fatti,  indicati  dalla  norma
citata, che consentano di ritenerla certa e computabile verso i terzi
e la caratteristica della prova  e'  che  questa,  in  tutti  i  casi
legalmente previsti,  non  riguarda  il  momento  di  formazione  del
documento e tantomeno  il  suo  contenuto,  ma  la  preesistenza  del
documento stesso ad  un  determinato  evento:  cosicche'  non  e'  il
contenuto della scrittura che bisogna accertare per darle data certa,
bensi' la sua semplice esistenza materiale prima della  dichiarazione
di fallimento. 
      La finalita' della norma di cui al primo comma dell' art.  2704
del Codice civile e', infatti, quella di tutelare i diritti dei terzi
di fronte ad eventuali collusioni altrui, che si  traduce,  nel  caso
del fallimento, nell'intento di evitare che possa essere  ammesso  al
passivo un credito portato da documenti formati dal debitore dopo  la
dichiarazione di fallimento e non di accertare  l'esatta  data  della
formazione     del     documento.     L'inopponibilita'     derivante
dall'applicazione del l° comma dell'art. 2704 del Codice  civile  non
riguarda, quindi, il negozio, ma la data  della  scrittura,  e  cioe'
attiene non all'efficacia dell'atto,  ma  solo  alla  prova  che  del
momento  della  stipulazione  voglia  darsi  mediante  la  scrittura,
sicche' la prova del negozio e della  sua  anteriorita'  rispetto  al
fallimento  puo'  essere  sempre  fornita  astraendo  dal   documento
probatorio, con tutti gli altri mezzi consentiti dalla  legge,  anche
nei confronti dei terzi e, quindi, del curatore. 
      Ossia il creditore non puo' fornire la prova per testi, ad es.,
del momento di formazione del documento - giacche' il comma 2°  dell'
art. 2704, ammettendo la liberta' di prova con ogni mezzo solo per le
scritture contenenti dichiarazioni unilaterali  non  recettizie,  non
consente, evidentemente, di provare con ogni mezzo la data  apparente
delle altre scritture - puo', pero', fornire a mezzo testi  la  prova
del  negozio  riprodotto  nel  documento  privo  di  data   certa   e
dell'anteriorita' della stipula  al  fallimento,  qualora  la  natura
e l'oggetto del  negozio  consentano  il  ricorso  a  tale  strumento
istruttorio. Ovviamente cio' il creditore potra' fare, non in sede di
verifica, ove il credito non puo' che essere escluso, se il documento
e' privo di data  certa  anteriore  al  fallimento,  ma  in  sede  di
opposizione allo stato passivo. 
    Ed, in questa scia, la giurisprudenza  ha  ritenuto  che  «l'art.
2704 del Codice civile  non  contiene  un'elencazione  tassativa  dei
fatti in  base  ai  quali  la  data  di  una  scrittura  privata  non
autenticata deve ritenersi  certa  rispetto  ai  terzi  e  lascia  al
giudice del merito la valutazione, caso per caso,  della  sussistenza
di  un   fatto,   diverso   dalla   registrazione,   idoneo   secondo
l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Cass., sez. I,
28 giugno 1963, n. 1760, m. 262702). E altrettanto  vero  e'  che  la
giurisprudenza, se esclude l'ammissibilita' della prova per  testi  o
per presunzioni direttamente vertente sulla data (Cass.,  sez.  I,  4
giugno 1986, n. 3742, m. 446622), ammette talora  che  la  prova  per
testimoni o per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei  a
stabilire in modo certo l'anteriorita' della formazione del documento
(Cass., sez. III, 11  ottobre  1985,  n.  4945,  m.  442318;  contra,
peraltro, Cass., sez. III, 30 aprile 1969, n. 1430, m. 340200, Cass.,
sez. I, 9 giugno 1972, n.  1806,  m.  358791,  Cass.,  sez.  III,  23
gennaio 1976, n. 217, m. 378872)». 
    Salvo, poi, affermare (Cass. Sez. 3,  Sentenza  n.  13943  del  3
agosto 2012) che «e' vero che, secondo la giurisprudenza consolidata,
l'art. 2704 del Codice civile non contiene una elencazione  tassativa
dei fatti in base ai quali la  data  di  una  scrittura  privata  non
autenticata deve ritenersi certa  rispetto  ai  terzi,  e  lascia  al
giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di
un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo  l'allegazione
della parte, a dimostrare  la  data  certa;  fatto  che  puo'  essere
oggetto di prova per testi o per  presunzioni  (da  ultimo  Cass.  22
ottobre  2009,  n.  22430).  Tuttavia,  in  mancanza  di  una   delle
situazioni tipiche di certezza contemplate dalla  prima  parte  della
citata  norma,  la   giurisprudenza   di   questa   Corte   richiede,
rigorosamente, che si deduca e dimostri un fatto idoneo  a  stabilire
in  modo  ugualmente  certo  l'anteriorita'  della   formazione   del
documento. Pertanto, la suddetta dimostrazione puo'  avvalersi  anche
di prove per testimoni  o  presunzioni,  ma  a  condizione  che  esse
evidenzino un fatto munito di tale attitudine, non anche quando  tali
prove siano rivolte, in via indiziaria ed induttiva, a  provocare  un
giudizio di mera verosimiglianza della  data  apposta  sul  documento
(Cass. 22 novembre 2007, n. 24329; Cass. 11 ottobre 1985, n. 4945). 
    Ed infine, va precisato che, secondo la  migliore  giurisprudenza
(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.  4213  del  20  febbraio  2013)  «non
possono essere utilizzate per l'accertamento le  scritture  contabili
dell'imprenditore fallito o sottoposto a sequestro, in quanto «l'art.
2710 del Codice  civile,  che  conferisce  efficacia  probatoria  tra
imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa,  ai
libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei  confronti  del
curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione  di
un rapporto precedentemente facente capo al  fallito,  ma  nella  sua
funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non  potendo  egli,
in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla
norma in questione, operante soltanto tra imprenditori  che  assumano
la qualita' di controparti nei rapporti d'impresa». 
    Questa premessa consente di affrontare,  adesso,  il  tema  della
data certa nel procedimento di prevenzione. 
    In primo luogo va rilevata la differente impostazione normativa. 
    Nel procedimento  fallimentare  l'applicazione  della  disciplina
dell'art.  2704  del  Codice  civile   viene   ritenuta   applicabile
argomentando dalle norme di cui agli artt. 44 e 52 l.f. e  dal  fatto
che il curatore non ha preso parte al negozio giuridico da cui  nasce
il credito insinuato. 
    La certezza della data e',  invece,  un  requisito  espressamente
previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 159 del 2011. 
    Su questa premessa, e dando per scontata  la  qualita'  di  terzo
dell'A.G. rispetto all'accertamento, va affrontato il problema se  la
«data certa» sia, in sede di prevenzione, un  fatto  costitutivo  del
credito  o  se  l'eventuale  mancanza  di  data  certa  nella   detta
documentazione  costituisca  un   semplice   fatto   impeditivo   del
riconoscimento del diritto fatto valere. 
    Questo tema  presuppone  una  ulteriore  premessa:  per  espressa
disposizione di legge il procedimento di verifica ha natura meramente
endoprocedimentale ed i suoi esiti, contrariamente a  quanto  avviene
per il procedimento fallimentare (3) , non sono  destinati  a  valere
fuori dal procedimento di prevenzione. Infatti, dispone  l'art.  59.4
decreto  legislativo  n.  159  del  2011  che  «i  provvedimenti   di
ammissione e di esclusione dei crediti  producono  effetti  solo  nei
confronti dell'Erario». 
    E' allora evidente  che  non  ha  senso  in  questo  procedimento
distinguere fra requisiti di validita' e fatti impeditivi. 
    Distinzione, peraltro,  incompatibile  con  i  penetranti  poteri
istruttori concessi al giudice,  che  connotano  il  procedimento  di
verifica, in cui il suo convincimento  non  si  forma  in  base  alle
logiche proprie del procedimento civile, che  conosce  una  serie  di
questioni che possono essere introdotte solo su iniziativa di parte e
con una precisa scansione temporale. 
    Semplicemente:  l'art.  52.1  del  decreto  legislativo  usa  una
formula che dirime ogni dubbio: «diritti di  credito  dei  terzi  che
risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro». 
    Il diritto deve, quindi,  per  l'ammissione  nella  procedura  di
verifica, risultare da un atto avente requisito della data certa. 
    Ci troviamo, quindi, ancora  una  volta,  ad  interrogarci  sulla
portata  del  termine  «risultano»,   caro   al   legislatore   della
prevenzione. 
    Ad  un  primo  approccio  potrebbe  intendersi  il  termine  come
indicativo della  necessita'  che  il  diritto  sia  portato,  derivi
direttamente, da un atto avente data certa. 
    Da un'altra prospettiva, invece, si rileva che negli artt.  20  e
24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 la  locuzione  «risultano»
fa riferimento all'approdo del procedimento inferenziale: i beni  che
risultino essere frutto  di  attivita'  illecite,  sono  i  beni  che
all'esito della valutazione degli elementi  raccolti  risultino  [sia
dimostrato che siano] di provenienza delittuosa. 
    Ancora una volta e' questa la scelta da perseguire, che  consente
tutela anche a situazioni non documentate in  uno  scritto,  come  il
credito da atto illecito o del lavoratore «in nero». 
    Ma un dato e' imprescindibile: nell'interpretazione  del  termine
«risultino» contenuto negli artt. 20 e 24 del decreto legislativo  n.
159 del 2011  e'  sorto  un  dibattito  sulla  qualita'  della  prova
richiesta  per  il  sequestro  o  la  confisca;  nell'interpretazione
dell'art. 52 questo problema non esiste, in quanto il risultato della
dimostrazione e' quello della «data certa». 
    La locuzione costituisce un vero e proprio rinvio  normativo  (4)
», atteso che la data certa e' quella  prevista  dall'art.  2704  del
Codice civile, che cosi' dispone: «La data  della  scrittura  privata
della quale non e' autenticata  la  sottoscrizione  non  e'  certa  e
computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui  la  scrittura
e' stata registrata o dal giorno della  morte  o  della  sopravvenuta
impossibilita' fisica di  colui  o  di  uno  di  coloro  che  l'hanno
sottoscritta o dal giorno in cui  il  contenuto  della  scrittura  e'
riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si  verifica
un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorita'
della formazione del documento. 
    La  data  di  scrittura  privata   che   contiene   dichiarazioni
unilaterali non destinate a persona determinata puo' essere accertata
con qualsiasi mezzo di prova. 
    Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice,  tenuto
conto delle circostanze, puo' ammettere qualsiasi mezzo di prova». 
    Sicche', riprendendo  i  concetti  sopra  enucleati  in  tema  di
verifica fallimentare, deve trattarsi di crediti dimostrati anche con
prove  per  testimoni  o  presunzioni,  ma  a  condizione  che   esse
evidenzino un fatto munito di tale attitudine, non anche quando  tali
prove siano rivolte, in via indiziaria ed induttiva, a  provocare  un
giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento. 
    Anche in questa sede va,  poi,  aggiunto  che  non  costituiscono
prova  utilizzabile   fra   imprenditori   le   scritture   contabili
dell'impresa sequestrata. 
    Ed allora, e' evidente come la categoria dei  fornitori  viene  a
trovarsi ingiustificatamente in  una  situazione  giuridico-economica
deteriore. 
    Come ben rilevato da Cass. Sez. Un. Sentenza n. 20 febbraio 2013,
n. 4213, tale mutamento di regime nelle modalita' di accertamento del
credito, conseguente ad un evento  come  il  sequestro,  estraneo  al
creditore, «determina una non ragionevole  incidenza  negativa  sulla
parte creditrice, che oltre a non potersi avvalere  del  disposto  di
cui all'art. 2702 del Codice civile, si troverebbe senza colpa  nella
pregiudizievole    situazione    di    dover    dare    dimostrazione
dell'antecedenza del proprio credito al fallimento; la necessita'  di
precostituirsi una prova idonea a dare dimostrazione di  una  pretesa
creditoria  eventualmente  successivamente  maturata   si   pone   in
contrasto con la peculiare natura dei rapporti  commerciali,  che  ha
indetto il legislatore a prevedere semplificazioni probatorie  (artt.
2709 e 2710 del Codice  civile),  proprio  al  fine  di  favorire  le
relazioni commerciali e di agevolare le  definizioni  delle  relative
transazioni; la distribuzione dell'onere della prova nell'ambito  dei
generali principi esistenti deve  tener  conto  anche  del  principio
della disponibilita' dei mezzi di prova, che  induce  a  privilegiare
interpretazioni della legge che  non  rendano  impossibile  o  troppo
difficile il  diritto  di  azione  costituzionalmente  garantito  (C.
12/6008, C. 09/15406, C. 09/10744),  eccessiva  difficolta',  se  non
impossibilita', che si determinerebbe nel  caso  in  cui  si  volesse
imporre al creditore che formula istanza  di  ammissione  al  passivo
l'onere di dimostrare l'anteriorita' del credito  all'apertura  della
procedura concorsuale». 
    Ritiene il collegio  che  poco  cambi  ove  dovesse  optarsi  per
l'opzione interpretativa che qualifica l'assenza di data  certa  come
fatto impeditivo. 
    Buona parte degli odierni fornitori operavano  nella  convulsa  e
dinamica realta' dell'impresa che non si presta ad  essere  ingessata
negli schemi della precostituzione di una data certa del rapporto. 
    Diversi  creditori  all'udienza   di   verifica   hanno   opposto
l'esistenza di prassi  commerciali  incompatibili  con  tali  schemi:
telefonata per ordinare le materie prime necessarie alla  produzione,
come il cemento o gli inerti. 
    Contratti assolutamente indimostrabili secondo gli schemi  tipici
richiesti dall'art. 52.1 T.U. 
    Per tali motivi ritiene il collegio che la norma sia  lesiva  del
disposto degli artt. 24 e 41 della Costituzione: 
      venendo  ad  incidere  ingiustificatamente,   ingessandola   in
adempimenti incompatibili con il  suo  ordinario  svolgimento,  sulla
attivita' delle imprese; e imponendo per l'accertamento  dei  diritti
di credito percorsi probatori aggravati. 
    Lesiva  anche  in  considerazione  del  parametro  costituzionale
dell'art. 3 della Costituzione, se la  situazione  dei  fornitori  e'
paragonata a quella di creditori meno dinamici come possono essere le
banche,  la  cui  posizione  di  supremazia   consente   sempre   una
precostituzione di scrittura con data certa. 
    Ritiene, pertanto, il collegio di proporre all'esame del  Giudice
delle Leggi le due questioni sopra delineate, ed a tal fine evidenzia
gli ulteriori profili richiesti per la proposizione della  questione:
la rilevanza e l'intervento richiesto. 
    Rilevanza 
    La  questione  proposta  d'ufficio  e'  rilevante  in  quanto  il
procedimento di opposizione allo stato passivo costituisce  una  fase
del procedimento di verifica dei crediti. 
    L'illegittimita' costituzionale dell'intero sistema della  tutela
dei  terzi  e'  destinata  a  travolgere,  con  una  vera  e  propria
espunzione della disciplina, anche  la  verifica  ed  il  conseguente
procedimento di opposizione. 
    La questione sollevata dai  creditori  e'  rilevante  in  quanto,
solamente con la modifica della disciplina posta  dall'art.  52  T.U.
potra'  darsi  ingresso  alle  ragioni  dei   fornitori,   altrimenti
irrimediabilmente pretermessi. 
    La pronuncia necessaria a rimuovere i vizi denunciati 
    La  Corte,  dichiarando l'incostituzionalita'  della   disciplina
prevista dal I e II capo del  titolo  IV  del  I  libro  del  decreto
legislativo n. 159 del 2011, fara' rivivere il regime  precedente  in
cui i diritti dei creditori delle imprese erano accertati secondo uno
schema piu' agile e  meno  artificioso  e  contrario  agli  interessi
economici dell'impresa in sequestro. 
    La Corte, infine, nel dichiarare l'illegittimita'  costituzionale
del disposto dell'art. 52.1 del decreto legislativo n. 159  del  2011
nella parte in cui restringe l'ambito di tutela ai soli creditori che
risultano da atti aventi data certa anteriore  al  sequestro,  potra'
estendere, con pronuncia additiva, anche ai crediti dimostrabili  con
criteri meno rigidi di quelli  previsti  dall'art.  2704  del  Codice
civile,  ma  comunque  idonei  a  fornire  adeguata  certezza   della
sussistenza del credito e della sua anteriorita' al sequestro. 

(1) Un accenno a tale prassi, non altrimenti documentabile, si'  puo'
    cogliere nella pubblicazione «Le misure  patrimoniali  antimafia.
    Interdisciplinarieta' e questioni di  diritto  penale,  civile  e
    amministrativo  a  cura  di  Aiello  Andrea  e  Mazzarese  Silvio
    nell'articolo del dott. Cesare Vincenti, allora Presidente  della
    Sez. Mis. Prevenzione di Palermo. 

(2) Art. 52.2 T.U. 

(3) L'art. 120 della l.f.  prevede  che,  in  caso  di  chiusura  del
    fallimento il decreto con il quale il creditore e' stato  ammesso
    al concorso costituisce prova scritta,  ai  sensi  dell'art.  634
    C.P.C., al fine di ottenere un decreto ingiuntivo 

(4) Mancante nella legge fallimentare, come ben rilevano  le  Sezioni
    Unite: «se e' del tutto condivisibile il richiamo alla  L.  Fall.
    artt. 44 e  52,  ai  fini  della  delibazione  delle  istanze  di
    ammissione al passivo, cio' non  comporta  che  per  questo  solo
    fatto debba mutare  il  regime  probatorio  conseguente  all'atto
    originariamente posto in  essere,  atteso  che  l'art.  2704  non
    risulta   richiamato   da   alcuna   disposizione   della   legge
    fallimentare 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale, visto  l'art.  23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le   seguenti
questioni di legittimita' costituzionale: 
    1. dell'intera disciplina prevista dal I e II capo del titolo  IV
del I libro del decreto legislativo n. 159 del 2011,  in  riferimento
alle norme di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione; 
    2. dell'art. 52.1 del decreto legislativo n.  159  del  2011,  in
riferimento  alle  norme  di  cui  agli  artt.  3,  24  e  41   della
Costituzione, nella  parte  in  cui  la  norma  denunciata  restringe
l'ambito di tutela ai soli creditori che  risultano  da  atti  aventi
data  certa  anteriore  al  sequestro,  cosi'  escludendo  i  crediti
dimostrabili con criteri meno rigidi  di  quelli  previsti  dall'art.
2704 del  Codice  civile,  ma  comunque  idonei  a  fornire  adeguata
certezza della sussistenza del credito e della  sua  anteriorita'  al
sequestro. 
    Dispone la sospensione del giudizio in corso  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina la notifica, anche con  le  forme  di  cui  all'art.  58.3
decreto legislativo n. 159 del 2011, della  presente  ordinanza  alle
parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   la   sua
comunicazione ai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della
Camera dei Deputati. 
 
    Cosi' deciso in Trapani  a  scioglimento  della  riserva  assunta
all'esito della Camera di consiglio del 5 marzo 2014. 
 
                     Il Presidente est.: Grillo