N. 235 SENTENZA 6 - 16 ottobre 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
  stradale - Meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico
  per lesioni di lieve entita'. 
- Decreto legislativo 7 settembre del  2005,  n.  209  (Codice  delle
  assicurazioni private), art. 139. 
-   
(GU n.44 del 22-10-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuseppe TESAURO; 
Giudici :Sabino CASSESE,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  139  del
decreto legislativo 7  settembre  del  2005,  n.  209  (Codice  delle
assicurazioni private), promossi dal Giudice di pace di  Torino,  con
ordinanza del 24 ottobre 2011, dal Tribunale ordinario di Brindisi  -
sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 15 maggio  2012,  dal
Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza del 21 marzo 2012  e  dal
Giudice di pace di  Recanati,  con  ordinanza  del  24  maggio  2013,
rispettivamente iscritte ai nn. 95, 272 del registro ordinanze 2012 e
ai nn. 60 e 286  del  registro  ordinanze  2013  e  pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  21  e  49,  prima  serie
speciale, dell'anno 2012, n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2013
e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti gli atti di costituzione di C.D., di Uniqa Protezione  spa,
di Duomo Uni One assicurazioni spa, quale  risultante  dalla  fusione
tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One assicurazioni
spa e di Fondiaria Sai  spa,  nonche'  gli  atti  di  intervento  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2014 e nella  camera
di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Mario  Rosario
Morelli; 
    uditi gli avvocati Angelo Massimo Perrini e Fabrizio Cassella per
C.D. Alessandro Pace e Giulio Ponzanelli per la Uniqa Protezione spa,
per la Duomo  Uni  One  assicurazioni  spa,  quale  risultante  dalla
fusione tra Duomo assicurazioni  e  riassicurazioni  spa  e  Uni  One
assicurazioni spa e per la Fondiaria Sai spa e l'avvocato dello Stato
Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di un giudizio civile di cognizione, instaurato per
ottenere il risarcimento dei danni  patiti  dall'attore  C.D.,  quale
terzo trasportato, a seguito di un incidente stradale che  gli  aveva
procurato una distorsione al rachide cervicale,  l'adito  Giudice  di
pace di Torino, con ordinanza depositata il 24 ottobre 2011 (r.o.  n.
95 del  2012),  ha  prospettato  la  questione  (gia'  in  precedenza
sollevata e, per difetto di motivazione sulla  rilevanza,  dichiarata
inammissibile  con  ordinanza  della  Corte  n.  157  del  2011)   di
legittimita' costituzionale dell'art. 139 del decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle  assicurazioni  private),  nella
parte in  cui  -  prevedendo  un  risarcimento  del  danno  biologico
(permanente o temporaneo) per lesioni di  lieve  entita'  (cosiddette
"micropermanenti"),   derivanti   da   sinistri   conseguenti    alla
circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti,  basato  su  rigidi
parametri fissati da tabelle  ministeriali  -  non  consentirebbe  di
giungere ad un'adeguata personalizzazione del  danno,  per  contrasto
con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione. 
    Secondo il giudice rimettente, sarebbe, infatti, in primo  luogo,
violato  l'art.  2  Cost.,  per  la  fissazione  di  un   limite   al
risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento
degli interessi in gioco. 
    A suo avviso, la norma impugnata sarebbe, altresi', in  contrasto
con  l'art.  3,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto,  per  un   verso,
comporterebbe  che  ad  identici  danni  corrispondano   risarcimenti
diseguali - dato che  i  valori  risarcibili  in  base  alle  tabelle
ministeriali in  caso  di  lesione  da  sinistro  stradale  sarebbero
inferiori rispetto  a  quelli  fissati  dalle  tabelle  adottate  dai
tribunali per il risarcimento di lesioni aventi diversa  eziologia  -
e, per altro verso, anche con riguardo  ai  danneggiati  da  sinistro
stradale, non terrebbe conto della diversa incidenza che lesioni, pur
identiche, potrebbero avere in ragione  delle  peculiari  "condizioni
soggettive" dei medesimi. 
    La facolta' del giudice  -  prevista  dal  comma  3  della  norma
impugnata - di aumentare fino ad  un  quinto  l'ammontare  del  danno
biologico non sarebbe, poi comunque, sufficiente a coprire  la  reale
entita' del  danno  medesimo,  donde  la  sussistenza  anche  di  una
irragionevole  compressione  del  diritto  ad   un'effettiva   tutela
giudiziale, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost. 
    La norma impugnata risulterebbe, infine, in contrasto  anche  con
l'art. 76 Cost., per la previsione di un limite al  risarcimento  non
contemplato dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi  in
materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto   normativo   e
codificazione - Legge di semplificazione 2001). 
    2.- Anche i Tribunali ordinari di Brindisi -  sezione  distaccata
di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di
pace  di  Recanati  -  con  ordinanze  emesse  in  analoghi   giudizi
risarcitori e, rispettivamente, depositate il 15 maggio e il 21 marzo
2012 ed il 24 maggio 2013 (r.o. nn. 272 del 2012, 60 e 286 del  2013)
- hanno, a loro volta, denunciato l'illegittimita' costituzionale del
medesimo art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005  (l'impugnazione,  nelle
ordinanze del Tribunale ordinario di Brindisi e del Giudice  di  pace
di Recanati, e' formalmente rivolta ai commi 1, 3 e 6, ma attrae, per
connessione, anche i commi residui  di  detta  norma),  per  sospetto
contrasto - oltreche'  (sulla  base  di  sostanzialmente  coincidenti
motivazioni) con gli stessi parametri evocati dal Giudice di pace  di
Torino (artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.) - anche con l'art. 32  Cost.,  per
il precluso risarcimento integrale  del  danno  alla  salute,  e  con
l'art. 117, primo comma, Cost. 
    Come norme interposte, conducenti alla violazione di detto ultimo
parametro, il Tribunale ordinario di Brindisi - sezione distaccata di
Ostuni, ha indicato l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea  (TUE),
come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre  2007,
e gli artt. 2 e 6 della Convenzione per la salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,  n.  848  (CEDU),  sul
presupposto  che  il  sistema  risarcitorio  previsto   dalla   norma
censurata con il duplice limite dei valori tabellari, e  dell'aumento
del quinto, sarebbe incompatibile con la tutela effettiva delle nuove
posizioni di diritto comunitario e, in particolare, con  il  "diritto
all'integrita' della persona" di cui all'art. 3, comma 1, della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e all'art. 2 della CEDU, oltre che in contrasto con  il
"diritto ad un processo equo", come previsto dall'art. 6 della stessa
CEDU. 
    Sempre a titolo integrativo della violazione dell'art. 117, primo
comma, Cost., il Tribunale ordinario di Tivoli e il Giudice  di  pace
di Recanati hanno evocato anche gli artt. 3 e 8 della CEDU  e  1  del
Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, a loro avviso  lesi
in ragione, ancora una  volta,  della  preclusione  (ravvisata  nella
norma   impugnata)   all'integrale   risarcimento   del   danno   non
patrimoniale arrecato al bene (sfera giuridica del soggetto  leso)  -
tutelato  dall'art.  2  della  CEDU  e  dall'art.  1  del  Protocollo
addizionale alla stessa  convenzione  -  e,  conseguentemente,  della
disparita' di trattamento nel  ristoro  del  danno  subito,  in  base
all'elemento  causativo,   all'interno   del   medesimo   ordinamento
nazionale, oltre che dell'ostacolo  che  ne  deriverebbe  alla  piena
protezione del  correlato  diritto  alla  vita  familiare  e  privata
tutelati, appunto, dagli artt. 3 e 8 della predetta Convenzione. 
    3.- Entrambe le  parti  della  controversia  pendente  avanti  al
Giudice di pace di Torino si sono costituite innanzi a questa Corte. 
    La  difesa  del  danneggiato  ha  chiesto  l'accoglimento   della
questione, per la non conseguibilita',  sulla  base  della  normativa
impugnata, di un  integrale  risarcimento  dei  danni  subiti  e,  in
particolare, del pregiudizio morale: in  cio'  ravvisando  un  vulnus
anche all'art. 32 Cost. 
    La difesa della compagnia assicuratrice Uniqa Protezione spa  ha,
a sua volta, preliminarmente dedotto la sussistenza  dei  presupposti
per il rinvio degli atti al giudice a quo per una  nuova  valutazione
in punto di  rilevanza  della  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale per effetto della sopravvenuta modifica del  censurato
art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il cui comma  secondo  e'  stato
inciso dal comma 3-ter dell'art.  32  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle  infrastrutture   e   la   competitivita'),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24  marzo  2012,  n.
27, a tenore del quale non potrebbero dar luogo  a  risarcimento  per
danno biologico permanente le  lesioni  «non  [...]  suscettibili  di
accertamento clinico strumentale  obiettivo»,  non  effettuato  nella
fattispecie oggetto del giudizio principale. 
    Nel merito, ha escluso la violazione di  ciascuno  dei  parametri
evocati dal rimettente. 
    3.1.- Nel giudizio relativo all'ordinanza del Tribunale ordinario
di Brindisi - sezione distaccata di Ostuni, si e' costituita la Duomo
Uni One assicurazioni spa (quale risultante a seguito di fusione  per
incorporazione tra la Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e  la
Uni  One  assicurazioni  spa),  chiedendo  che  la  questione   venga
dichiarata inammissibile (per  insufficiente  esposizione  della  sua
rilevanza) o, in subordine, infondata. 
    Ha, tra l'altro, in  particolare  rilevato  come  la  riparazione
integrale del danno non  sia  garantita  dalla  Costituzione  e  come
l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 non abbia, di fatto, ridotto il
risarcimento del danno a mero indennizzo, mantenendo  la  limitazione
alla tutela del diritto inviolabile alla salute  entro  il  perimetro
della ragionevolezza. 
    3.2.- Anche nel giudizio  attivato  dal  Tribunale  ordinario  di
Tivoli  si  e'  costituita  la  convenuta   compagnia   assicuratrice
Fondiaria Sai spa,  eccependo  l'inammissibilita'  o,  in  subordine,
l'infondatezza  delle  questioni  prospettate  dal  rimettente,   con
argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle  svolte  dalla
difesa  della  societa'  Duomo  Uni  One  assicurazioni  spa,   quali
riassunte sub 3.1. 
    In particolare la Fondiaria Sai spa. ha posto in risalto l'errore
concettuale in cui sarebbe incorso il rimettente nel presupporre  che
il valore del punto fissato dalla norma impugnata impedisca di  tener
conto di tutti i pregiudizi subiti  dalla  persona  danneggiata,  con
cio' «non censura[ndosi] la norma di  legge,  bensi'  una  delle  sue
possibili  interpretazioni,  per  di  piu'   costituzionalmente   non
adeguata». 
    3.3.- Non vi e' stata, invece, costituzione di parti nel giudizio
relativo alla ordinanza del Giudice di pace di Recanati. 
    4.- In tutti e quattro  i  riferiti  giudizi  e'  intervenuto  il
Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato. 
    L'interveniente ha, in linea preliminare, prospettato un  profilo
generale  di   inammissibilita'   delle   questioni   sollevate   dai
rimettenti,  correlata  alla  possibilita'   di   «un'interpretazione
costituzionalmente orientata della  norma  censurata,  tenendo  cioe'
conto degli orientamenti giurisprudenziali, non  ancora  consolidati,
riguardanti il tema del danno biologico e del  danno  morale,  i  cui
principi potrebbero orientare il giudicante verso  un'interpretazione
del sistema che rispetti i  precetti  della  Costituzione,  cosi'  da
rendere  non  necessaria  l'invocata  pronuncia   di   illegittimita'
costituzionale». 
    Ha  eccepito,   inoltre,   l'inammissibilita'   delle   questioni
sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi e dal Giudice  di  pace
di Recanati,  per  omissione,  nelle  rispettive  ordinanze,  di  una
adeguata descrizione della fattispecie concreta sub  iudice,  che  ne
precluderebbe la verifica di rilevanza. 
    Nel merito, la difesa dello Stato ha  escluso  la  violazione  di
ciascuno dei parametri evocati dai rimettenti. 
    Quanto all'art. 2 Cost., per la ragione  che  «la  previsione  in
esame, limitata al  campo  dell'infortunistica  da  circolazione  dei
veicoli e natanti,  realizza  un  equilibrato  contemperamento  degli
opposti interessi in gioco, poiche' assicura un risarcimento piu' che
satisfattivo, in quanto  commisurato  all'effettiva  incidenza  della
microlesione  subita  dal  danneggiato,   realizzando   al   contempo
l'obiettivo che ha giustificato  l'intervento  normativo  di  ridurre
cioe'  "i  costi  complessivamente  affrontati  dalle   societa'   di
assicurazione per l'indennizzo", vista  la  frequenza  delle  lesioni
micropermanenti in quel perimetro di casistica». 
    Quanto all'art. 3 Cost., poiche', per un verso, non sussisterebbe
un trattamento deteriore del danneggiato in conseguenza  di  sinistro
stradale  rispetto  al  danneggiato  per  altra  causa,  atteso   che
quest'ultimo   non   ha   ex   lege   copertura   alcuna   da   parte
dell'assicuratore del  danneggiante;  e,  per  altro  verso,  perche'
sarebbe del pari da escludere l'ipotizzata non diversificabilita' del
risarcimento  in  correlazione  alle  "condizioni   soggettive"   dei
danneggiati (da sinistro stradale), in quanto il denunciato art.  139
terrebbe  conto  «proprio  dell'incidenza  della  menomazione   sulle
condizioni soggettive del danneggiato,  autorizzando  il  giudice  ad
aumentare il risarcimento fino a una percentuale del 20%». 
    Quanto, poi, all'art. 24 Cost., perche' nessuna "compressione del
diritto a una effettiva tutela  giurisdizionale",  deriverebbe  dalla
normativa impugnata. 
    Quanto,  inoltre,  all'art.  76  Cost.,  perche'   la   censurata
previsione di  vincolanti  valori  tabellari  di  liquidazione  delle
lesioni micropermanenti non si discosterebbe, in realta', dai criteri
guida della legge delega  n.  229  del  2003,  alla  luce  anche  dei
principi enunciati dalla sentenza n. 230 del 2010 di questa Corte. 
    Quanto, infine, ai parametri comunitari, poiche', con la sentenza
23 gennaio 2014 in causa C-371/12  (Enrico  e  Carlo  Petillo  contro
Unipol assicurazioni spa), la Corte di giustizia dell'Unione europea,
sollecitata da una domanda di pronuncia  pregiudiziale  proposta,  ai
sensi  dell'art.  267  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, firmato a  Roma  il  25  marzo  1957  (TFUE),  dallo  stesso
Tribunale di Tivoli, che nutriva dubbi sulla compatibilita' dell'art.
139 del d.lgs. n.  209  del  2005  con  il  diritto  comunitario,  ha
riconosciuto «conforme al  diritto  dell'Unione  europea  il  sistema
risarcitorio introdotto da tale disposizione». 
    Conclusioni, queste, ribadite, ed ulteriormente illustrate, anche
con separate memorie depositate dall'Avvocatura nei giudizi  iscritti
al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013. 
    5.- Con successiva memoria depositata il 1°  settembre  2014,  la
difesa del danneggiato C.D. (attore nel giudizio pendente innanzi  al
Giudice di pace di Torino) ha replicato all'Avvocatura  dello  Stato,
escludendo la presupposta rilevanza della richiamata  sentenza  della
Corte di giustizia ai fini delle questioni  di  costituzionalita'  in
esame. 
    Cio' in quanto quella Corte avrebbe «considerato l'art. 139  Cod.
Ass. priv. soltanto nella ristretta  prospettiva  della  legislazione
comunitaria, sancendo  che,  stanti  i  limiti  di  quest'ultima,  il
diritto UE non puo' interferire, se non entro termini  "minimi",  con
le scelte  operate  dagli  Stati  membri  quanto  alle  modalita'  di
liquidazione dei danni, [...] senza  esprimere  un'opinione  positiva
sul merito dell'art. 139», per cui «ogni  questione  di  legittimita'
costituzionale della norma scrutinata dai giudici della UE rimane  di
esclusiva pertinenza dell'ordinamento interno». 
    6.- Viceversa - secondo  la  difesa  delle  costituite  compagnie
assicuratrici, affidata ai medesimi difensori, che in pari  data  del
1° settembre 2014 hanno depositato una unitaria memoria  nei  giudizi
iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013  -  la  predetta
sentenza Petillo contro Unipol assicurazioni  spa,  pur  se  riferita
all'ordinamento europeo, rileverebbe, comunque, anche ai  fini  della
non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici a quibus. 
    Quella sentenza  metterebbe,  infatti,  «bene  in  evidenza  che,
nell'ambito dell'assicurazione  obbligatoria,  assume  rilevanza  non
solo l'interesse particolare del  danneggiato  alla  riparazione  del
danno, ma anche l'interesse generale e sociale ad  avere  un  livello
accettabile e sostenibile dei premi assicurativi all'interno  di  una
responsabilita' civile che e' sempre piu' assicurata in forza di  uno
specifico obbligo legislativo». 
    E cio' comporterebbe che, in un tale quadro, non dovrebbe  essere
considerato solo il livello del risarcimento ma anche il livello  dei
premi assicurativi per evitare che l'aumento  del  risarcimento,  che
riguarda i soli danneggiati, comporti automaticamente  l'aumento  dei
premi che, invece, sono pagati da tutti. E sarebbe proprio in  questa
prospettiva - che mira a «contemperare l'esigenza di riparazione  del
danno con l'esigenza sociale della riduzione dei costi assicurativi a
carico del sistema» - che troverebbe giustificazione  la  limitazione
del risarcimento del danno di lieve entita'. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con  le  quattro  ordinanze  in  epigrafe  -  che,  per   la
sostanziale identita' di oggetto, possono congiuntamente esaminarsi -
il Giudice di pace di Torino, i  Tribunali  ordinari  di  Brindisi  -
sezione  distaccata  di  Ostuni,  e  di   Tivoli,   in   composizione
monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati hanno, in relazione  a
vari parametri, sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 139 del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
(Codice delle assicurazioni private), da ora anche «cod. ass.» 
    2.- La norma impugnata, nel testo in  vigore,  ratione  temporis,
all'atto della introduzione dei giudizi a quibus: 
    -  stabilisce,  al  comma  1,  che  «Il  risarcimento  del  danno
biologico  per  lesioni  di  lieve  entita',  derivanti  da  sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,  e'
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: 
    a) a titolo di danno biologico permanente,  e'  liquidato  per  i
postumi da lesioni pari o inferiori al  nove  per  cento  un  importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale  di  invalidita';  tale  importo  e'  calcolato  in  base
all'applicazione a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita'  del
relativo coefficiente secondo la correlazione  esposta  nel  comma  6
[...]; 
    b) a titolo  di  danno  biologico  temporaneo,  e'  liquidato  un
importo di euro trentanove virgola trentasette  per  ogni  giorno  di
inabilita' assoluta; in caso di inabilita'  temporanea  inferiore  al
cento per cento, la liquidazione  avviene  in  misura  corrispondente
alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno»; 
    - precisa, al comma 2, che «Agli effetti di cui al comma  1,  per
danno  biologico  si  intende  la  lesione  temporanea  o  permanente
all'integrita'   psico-fisica   della   persona    suscettibile    di
accertamento medico-legale che esplica  un'incidenza  negativa  sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della  vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali  ripercussioni  sulla
sua capacita' di produrre reddito»; 
    - aggiunge, al comma 3,  che  «L'ammontare  del  danno  biologico
liquidato ai sensi del comma 1 puo' essere aumentato dal  giudice  in
misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato  apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato»; 
    - dispone, al comma 4, che  «Con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della  giustizia  e
con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  si  provvede   alla
predisposizione di  una  specifica  tabella  delle  menomazioni  alla
integrita' psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidita'»; 
    - prevede, al comma 5, che gli  importi  indicati  nel  comma  1,
siano  «aggiornati  annualmente  con  decreto  del   Ministro   delle
attivita'  produttive,  in  misura  corrispondente  alla   variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertata dall'ISTAT»; 
    - indica, infine,  al  comma  6,  i  coefficienti  moltiplicatori
applicabili a ciascun punto percentuale di invalidita', da 1 a 9. 
    3.-  L'art.  32  del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1
(Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, ha poi, al suo
comma 3-ter, disposto che «Al comma  2  dell'articolo  139  [...]  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni  di
lieve entita', che non siano  suscettibili  di  accertamento  clinico
strumentale obiettivo, non potranno  dar  luogo  a  risarcimento  per
danno biologico permanente"»; e, nel successivo suo  comma  3-quater,
ha ulteriormente aggiunto che «Il danno alla persona per  lesioni  di
lieve entita' di cui all'articolo 139  [...],  e'  risarcito  solo  a
seguito di riscontro medico  legale  da  cui  risulti  visivamente  o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione». 
    3.1.- Tali nuove disposizioni - che, in quanto non attinenti alla
consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni  in  questione,
bensi' solo al momento successivo del suo accertamento  in  concreto,
si  applicano,  conseguentemente,  ai  giudizi  in  corso  (ancorche'
relativi a  sinistri  verificatisi  in  data  antecedente  alla  loro
entrata in vigore)  -  rispettivamente  comportano,  per  tali  lievi
lesioni: 
    - la necessita' di un "accertamento clinico strumentale"  (di  un
referto di diagnostica, cioe', per immagini)  per  la  risarcibilita'
del danno biologico permanente; 
    - la possibilita' anche di un mero riscontro visivo, da parte del
medico  legale,  per  la  risarcibilita'  del  danno  da  invalidita'
temporanea. 
    3.2.- Il riferito  ius  superveniens  non  pone,  per  altro,  un
problema  di  restituzione  degli  atti,  per   rivalutazione   della
persistenza della rilevanza delle questioni sollevate  dai  Tribunali
ordinari di Brindisi e di Tivoli e dal Giudice di pace  di  Recanati,
atteso che le rispettive ordinanze di rimessione danno atto che,  nei
sottostanti giudizi, l'accertamento strumentale introdotto dal  comma
3-ter dell'art. 32 del citato d.l. n. 1 del 2012 e' stato,  comunque,
gia' espletato. 
    Dal  contenuto  dell'odierno  provvedimento  di  rimessione   del
Giudice di pace di Torino (che, sul piano fattuale, supera le carenze
descrittive   che   avevano   comportato    la    dichiarazione    di
inammissibilita'  delle  identiche  questioni  gia'   in   precedenza
sollevate da detto giudice, di cui alla  sentenza  n.  157  del  2011
della Corte costituzionale) non emerge, viceversa che sia stato,  nel
corrispondente giudizio, effettuato  quell'accertamento  strumentale,
che condiziona la risarcibilita' delle lesioni "permanenti" di  lieve
entita'. 
    Cio' non  ostante,  la  restituzione  degli  atti  non  si  rende
necessaria neppure nei confronti di detto rimettente - e va,  quindi,
respinta la richiesta pregiudiziale  in  tal  senso  formulata  dalla
convenuta societa' Uniqa Protezione - poiche' la questione, sollevata
in ragione delle rigidita' degli importi  tabellari  di  liquidazione
del  danno  biologico  e  della  non  prevista  risarcibilita'  anche
dell'eventuale danno  morale,  resta,  per  tali  profili,  comunque,
rilevante con riguardo al danno biologico "temporaneo" - di cui  alla
lettera b) del comma 1, dell'impugnato art. 139 - la cui liquidazione
pure rientra nel petitum di quel giudizio. 
    4.-  Nella  prospettazione  sostanzialmente  comune  ai   quattro
giudici a quibus, il meccanismo tabellare di risarcimento  del  danno
biologico (permanente o  temporaneo)  da  lesioni  di  lieve  entita'
derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del
d.lgs. n. 209 del 2005, darebbe luogo ad un sistema indennitario  che
limiterebbe la piena riparazione del  danno,  ancorandolo  a  livelli
pecuniari riconosciuti, per via normativa, equi ex ante, ma che - sia
per la rigidita' dell'aumento percentuale dell'importo  nella  misura
massima del quinto (20%), sia per  la  (ritenuta)  impossibilita'  di
liquidare  l'eventuale,  non  contemplato,   danno   morale   -   non
consentirebbe   una   adeguata   personalizzazione   del   danno    e
determinerebbe, di conseguenza,  una  disparita'  di  trattamento  in
relazione al riconoscimento del diritto al suo integrale ristoro,  in
base al diverso  elemento  causativo  del  danno  stesso,  oltre  che
un'ingiustificata    prevalenza    della    tutela     dell'esercizio
dell'attivita' assicurativa rispetto alla tutela  della  lesione  del
diritto inviolabile alla salute. 
    Da  cio',  appunto,  il  denunciato  contrasto  con  gli  evocati
parametri costituzionali - artt. 2, 3, 24, 32, oltreche'  76  -  e  -
secondo i Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli, ed  il  Giudice
di pace di Recanati - anche con quelli interposti delle  disposizioni
europee (art. 6 del Trattato sull'Unione europea - TUE; artt.  2,  3,
6, 8 della Convenzione per la salvaguardia dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 -  CEDU  -  e  art.  1  del
Protocollo addizionale alla medesima Convenzione; artt. 1 e 3,  comma
1,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione   europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre  2000),  conducenti  alla  ulteriore
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. 
    5.- L'eccezione di inammissibilita'  delle  sollevate  questioni,
formulata dall'Avvocatura dello Stato, in ragione della  possibilita'
di una interpretazione costituzionalmente  adeguata  della  normativa
impugnata, non e' fondata. 
    Ciascuno dei  giudici  rimettenti  non  ha,  infatti,  omesso  di
verificare  la  possibilita'  di  una  siffatta   interpretazione   -
omissione suscettibile, appunto, di condurre ad una  declaratoria  di
inammissibilita' alla stregua della giurisprudenza  di  questa  Corte
(da ultimo: ordinanze n. 322, n. 242, n. 198 e n. 110 del 2013) - ma,
in esito a tale compiuta verifica, ha ritenuto di escluderla. 
    Per cui la non condivisione di una tale  valutazione  non  rileva
piu' in termine di ammissibilita' - ma solo, in  tesi,  di  eventuale
non fondatezza - della questione in esame. 
    6.-  Del  pari  non  fondate  sono  le  ulteriori  eccezioni   di
inammissibilita',    dedotte    nell'interesse    delle     compagnie
assicuratrici e della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative
alla prospettata insufficiente  descrizione  della  vicenda  concreta
oggetto dei giudizi a quibus pendenti dinanzi al Tribunale  ordinario
di Brindisi - sezione distaccata di Ostuni, e al Tribunale  ordinario
di Tivoli. 
    Quei giudici hanno, infatti, adeguatamente  motivato  l'effettiva
rilevanza delle questioni sollevate - in ragione  dell'oggetto  delle
azioni innanzi ad essi proposte [risarcitorie per  lesioni  di  lieve
entita'  dipendenti  causalmente  dalla  circolazione  di  veicoli  a
motore] e delle tipologie di inabilita' riscontrate sulla base,  come
detto,  di  appositi  accertamenti  medico-legali  -  ritenendo   non
conseguibile il correlativo integrale  risarcimento  in  applicazione
dei censurati criteri tabellari. 
    7.- Nel merito, e' preliminare l'esame  del  profilo  di  dedotta
violazione dell'art. 76 della Costituzione. 
    Al riguardo, i rimettenti hanno  sostenuto  che  il  limite  alla
risarcibilita' delle lesioni lievi da sinistro stradale -  introdotto
dalla norma delegata di cui al censurato art. 139 del d.lgs.  n.  209
del 2005 - non rientri tra i criteri direttivi della legge di  delega
29 luglio 2003, n. 229  (Interventi  in  materia  di  qualita'  della
regolazione,  riassetto  normativo  e  codificazione   -   Legge   di
semplificazione  2001)  e  contrasti  anzi  con  il   suo   principio
ispiratore, volto alla tutela del consumatore - parte debole. 
    Tale prospettazione non puo' essere, pero', condivisa. 
    La  citata  legge  di  delega   n.   229   del   2003   prevedeva
espressamente, infatti, al comma 1 del suo art.  4,  che  il  Governo
fosse delegato a provvedere «ai sensi e secondo i principi e  criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997  n.  59
[Delega al Governo per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e   per   la   semplificazione   amministrativa],   come   sostituito
dall'articolo 1 della presente legge». 
    Conseguiva da cio' che, nel dare attuazione alla suddetta delega,
il legislatore delegato avrebbe dovuto - ai sensi dell'art. 20, comma
3, lettera a), della citata legge n.  59  del  1997  -  «definire  il
riassetto normativo» e la  «codificazione  della  normativa  primaria
regolante la materia», confermando, quindi, se  del  caso,  le  norme
previgenti. E poiche' tra queste rientrava l'art. 5, comma  4,  della
legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni  in  materia  di  apertura  e
regolazione dei mercati), avente lo stesso tenore del censurato  art.
139 del d.lgs. n. 209 del  2005,  e'  evidente  come  il  legislatore
delegato del 2005 si sia mosso lungo il binario di scelte  rientranti
nella fisiologica attivita' di riempimento che  lega  i  due  livelli
normativi, della legge di delega e del decreto delegato. 
    Il che, appunto, esclude che sia, nella  specie,  ravvisabile  la
denunciata violazione dell'art. 76 Cost. 
    8.- Non pertinenti, e, comunque non fondate sono poi  le  censure
di violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 della CEDU, poiche' la
limitazione del diritto risarcitorio,  che  i  rimettenti  paventano,
attiene alla garanzia dell'oggetto di tale diritto, e non all'aspetto
della azionabilita' in giudizio - che quei parametri  tutelano  -  la
quale non e' in alcun modo pregiudicata dalla norma denunciata. 
    9.- Manifestamente non fondata e' poi la  censura  di  violazione
dell'art. 3 Cost., in entrambi i profili della sua declinazione. 
    Quanto al primo, perche' la prospettazione di una  disparita'  di
trattamento - che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe
conseguire, in danno  delle  vittime  di  incidenti  stradali,  dalla
applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa  di  una
presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile  a  soggetti  che
quelle lesioni abbiano riportato per altra causa - e' smentita  dalla
constatazione  che,  nel  sistema,   la   tutela   risarcitoria   dei
danneggiati da sinistro  stradale  e',  viceversa,  piu'  incisiva  e
sicura, rispetto a quella dei danneggiati in  conseguenza  di  eventi
diversi. 
    Infatti solo i primi, e non anche gli  altri,  possono  avvalersi
della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del  danneggiante
- o, in alternativa, direttamente di quella del proprio  assicuratore
- che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento. 
    Mentre, a sua volta, l'assunto  per  cui  gli  introdotti  limiti
tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa  incidenza
che pur identiche lesioni possano avere  nei  confronti  dei  singoli
soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di  cui
al comma 3  del  denunciato  art.  139,  in  virtu'  della  quale  e'
consentito al giudice  di  aumentare  fino  ad  un  quinto  l'importo
liquidabile ai sensi del precedente comma 1,  con  «equo  e  motivato
apprezzamento»,   appunto,   «delle   condizioni    soggettive    del
danneggiato». 
    10.- La  lesione  degli  ulteriori  parametri  costituzionali  ed
europei evocati dai rimettenti e' duplicemente motivata:  in  ragione
sia  dalla  non  prevista  (e   quindi   a   loro   avviso   esclusa)
liquidabilita' del danno  morale,  sia  del  "limite"  apposto  dalla
normativa  impugnata  alla   integrale   risarcibilita'   del   danno
biologico. 
    10.1.- In relazione al  primo  dei  due  suindicati  profili,  la
questione  non  e'  fondata  per  erroneita'   della   sua   premessa
interpretativa. 
    E' pur vero, infatti, che l'art. 139 cod.  ass.  fa  testualmente
riferimento al "danno biologico" e non fa menzione anche  del  "danno
morale". 
    Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008,  le  sezioni  unite  della
Corte di cassazione  hanno  ben  chiarito  (nel  quadro,  per  altro,
proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2  del
medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto "danno  morale"  -  e
cioe' la sofferenza personale suscettibile  di  costituire  ulteriore
posta   risarcibile   (comunque   unitariamente)   del   danno    non
patrimoniale,  nell'ipotesi  in  cui  l'illecito  configuri  reato  -
«rientra nell'area del danno biologico, del  quale  ogni  sofferenza,
fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». 
    La norma denunciata non e',  quindi,  chiusa,  come  paventano  i
rimettenti, alla risarcibilita' anche del danno morale: ricorrendo in
concreto i presupposti del quale, il  giudice  puo'  avvalersi  della
possibilita'  di  incremento  dell'ammontare  del  danno   biologico,
secondo la previsione, e nei limiti, di  cui  alla  disposizione  del
citato comma 3. 
    10.2.- Anche in  relazione  all'ulteriore  profilo  del  «limite»
all'integrale risarcimento del danno alla persona - che i  giudici  a
quibus addebitano alla  norma  impugnata  di  avere  illegittimamente
introdotto in materia di  microlesioni  da  sinistro  stradale  -  la
questione, in relazione ai medesimi parametri di cui  sopra,  non  e'
fondata. 
    10.2.1.- Questa Corte (nella  occasione,  in  particolare,  della
denunciata previsione di  limiti  alla  responsabilita'  del  vettore
aereo in tema di trasporto di persone) ha gia' chiarito come  non  si
configuri ipotesi di illegittimita' costituzionale  per  lesione  del
diritto inviolabile alla integrita' della persona ove  la  disciplina
in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con
altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore
dell'iniziativa economica privata connesso all'attivita' del  vettore
(sentenza n. 132 del 1985). 
    A sua volta, la  Corte  di  cassazione,  con  la  gia'  ricordata
sentenza n. 26972 del 2008, ha puntualizzato  come  il  bilanciamento
tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di  solidarieta'
(di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 2 Cost.)
comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti
che non superi il  «livello  di  tollerabilita'»  che  «ogni  persona
inserita nel complesso  contesto  sociale  [...]  deve  accettare  in
virtu' del dovere di tolleranza che la convivenza impone». 
    Al bilanciamento - che doverosamente  va  operato  tra  i  valori
assunti come fondamentali dalla nostra  Costituzione  ai  fini  della
rispettiva, complessiva, loro tutela - non si sottraggono  neppure  i
diritti della persona consacrati in precetti della normativa  europea
- ove questi vengano, come nella specie, in  rilievo  come  parametri
del giudizio di costituzionalita', per interposizione  ex  art.  117,
primo comma, Cost. - poiche', come pure gia' precisato, «A differenza
della Corte EDU, questa Corte [...] opera una valutazione sistemica e
non isolata dei valori  coinvolti  dalle  norme  di  volta  in  volta
scrutinate» (sentenza n. 264 del 2012). 
    10.2.2.-  Il  controllo  di  costituzionalita'   del   meccanismo
tabellare  di  risarcimento  del  danno  biologico   introdotto   dal
censurato art. 139 cod. ass. - per il profilo del prospettato  vulnus
al diritto all'integralita' del risarcimento del danno alla persona -
va, quindi, condotto non gia'  assumendo  quel  diritto  come  valore
assoluto e intangibile, bensi' verificando la ragionevolezza del  suo
bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della
disciplina censurata. 
    Orbene, in un sistema, come quello  vigente,  di  responsabilita'
civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata -
in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege  al  Fondo  di
garanzia  per  le  vittime  della  strada,  perseguono   anche   fini
solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio  particolare  del
danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale  e  sociale,
degli assicurati ad avere un livello accettabile  e  sostenibile  dei
premi assicurativi - la  disciplina  in  esame,  che  si  propone  il
contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente  il
vaglio di ragionevolezza. 
    Infatti, l'introdotto meccanismo standard di quantificazione  del
danno - attinente al solo specifico e limitato settore delle  lesioni
di  lieve  entita'  e   coerentemente   riferito   alle   conseguenze
pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi
(nove) gradi della tabella - lascia, comunque, spazio al giudice  per
personalizzare l'importo risarcitorio, risultante dalla  applicazione
delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo  fino
ad un quinto,  in  considerazione  delle  condizioni  soggettive  del
danneggiato. 
    Del resto, sulla base di analoghe considerazioni, anche la  Corte
di giustizia della Unione europea,  adita  con  rinvio  pregiudiziale
dallo stesso Tribunale di Tivoli, odierno rimettente, nella  sentenza
23 gennaio 2014, in causa C-371/12, E. e  C.  Petillo  contro  Unipol
assicurazioni, ha escluso la prospettata  incompatibilita'  dell'art.
139 cod. ass. con le direttive europee. 
    11.- Conclusivamente le questioni sollevate dai rimettenti  sono,
sotto ogni profilo, non fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 139 del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
(Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice  di  pace
di  Torino,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3,  24  e   76   della
Costituzione;  dal  Tribunale  ordinario  di   Brindisi   -   sezione
distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e
con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli  artt.  2  e  6
della CEDU, 6 del Trattato dell'Unione europea, e 1  e  3,  comma  1,
della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea;   dal
Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati,  per
contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost.  e  con  l'art.
117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1
del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  medesima,   con   le
rispettive ordinanze in epigrafe indicate. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2014. 
 
                                F.to: 
                    Giuseppe TESAURO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI