MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2014 

Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione  per  le
professioni legali per l'anno accademico 2014/2015. (Decreto n. 730).
(14A08163) 
(GU n.249 del 25-10-2014)

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
commi 113 e 114 e le successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.  398  e,  in
particolare,  l'art.  16,  recante  modifiche  alla  disciplina   del
concorso  per  uditore  giudiziario   e   norme   sulle   scuole   di
specializzazione  per  le  professioni   legali   e   le   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
  Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
  Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537,
concernente  l'istituzione  e  l'organizzazione   delle   scuole   di
specializzazione per le professioni legali e, in particolare,  l'art.
3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei  laureati  in
giurisprudenza da ammettere alle scuole di  specializzazione  per  le
professioni legali e' determinato annualmente con  decreto  ai  sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997; 
  Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150,  che  all'art.  2  comma  1,
lettera b1) prescrive che il numero dei laureati  da  ammettere  alla
scuola di specializzazione per le professioni legali sia determinato,
fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16  del  decreto
17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a  dieci  volte  il
maggior numero dei posti  considerati  negli  ultimi  tre  bandi  per
uditori giudiziari; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto con il Ministro della  giustizia  10  marzo
2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537; 
  Vista la nota in data 9 maggio 2014 del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, Ufficio di statistica; 
  Vista la  nota  in  data  20  febbraio  2014  del  Ministero  della
giustizia,   Dipartimento   dell'organizzazione   giudiziaria,    del
personale e dei servizi - Direzione Generale del  personale  e  della
formazione, Ufficio V pensioni; 
  Vista la nota in data 25 marzo 2014 dello  stesso  Ministero  della
giustizia, Dipartimento per  gli  affari  di  giustizia  -  Direzione
Generale  della  giustizia  civile,  Ufficio  III  -  Reparto  Libere
Professioni; 
  Vista la  nota  in  data  4  marzo  2014  del  predetto  Ministero,
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione  Generale  della
giustizia civile, Ufficio III - Reparto Libere Professioni; 
  Considerata la necessita' di determinare, ai  sensi  dell'art.  16,
comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 e dell'art. 2, comma
1, lettera b1) della legge 25 luglio 2005,  n.  150,  il  numero  dei
laureati   in   giurisprudenza   da   ammettere   alle   scuole    di
specializzazione  per  le  professioni  legali  nell'anno  accademico
2014-2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza   da
ammettere   nell'anno   accademico   2014-2015   alle    scuole    di
specializzazione per le  professioni  legali,  determinato  ai  sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre  1997,  n.
398 e dell'art. 2, comma 1, lettera b 1) della legge 25 luglio  2005,
n. 150, e' pari a 3.700 unita'. 
  2. Con il decreto di cui  all'art.  4,  comma  1,  del  regolamento
adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sara'  determinata  la
ripartizione dei posti disponibili  tra  le  universita'  sedi  delle
predette scuole di specializzazione. 
    Roma, 10 settembre 2014 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione   
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                Giannini              
Il Ministro della giustizia 
         Orlando