DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014 

Indirizzi  operativi  inerenti  l'attivita'  di   protezione   civile
nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. (14A08499) 
(GU n.256 del 4-11-2014)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L'istituzione del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»   e    successive
modificazioni  ed  integrazioni   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali» ed, in particolare, gli articoli  107  e
108; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  Protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa  civile»;
ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, che affida al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la
predisposizione  degli  indirizzi  operativi  e  dei   programmi   di
previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di
soccorso e i piani  per  l'attuazione  delle  conseguenti  misure  di
emergenza; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  ed,   in
particolare, l'art. 43; 
  Visto il decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  ottobre  1994,  n.  584,   ed,   in
particolare, gli articoli 1 e 2; 
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  concernente
l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione  ed
alla gestione dei rischi di alluvioni; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa  e  funzionale
del sistema di allertamento nazionale  e  regionale  per  il  rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione civile»,  pubblicata
nel supplemento ordinario della  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11
marzo 2004; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  3
dicembre 2008, concernente gli «Indirizzi operativi per  la  gestione
dell'emergenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13  febbraio
2009, n. 36; 
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale  per  le  dighe  e  le
infrastrutture   idriche   ed   elettriche   del   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2013; 
  Tenuto conto che la presente direttiva si applica alle dighe aventi
le caratteristiche definite  dall'art.  1  del  decreto-legge  del  8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre  1994,  n.  584,  e  che  costituisce  atto  di  indirizzo  e
coordinamento per i  provvedimenti  che  le  regioni  e  le  province
autonome intendessero adottare per le dighe di cui all'art. 89, comma
1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  in  data  15  maggio
2014; 
 
                              E m a n a 
 
i seguenti indirizzi operativi  inerenti  l'attivita'  di  Protezione
civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. 
1. Finalita'. 
  La presente direttiva, emanata ai sensi dell'art. 5,  comma  2  del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.  401,  reca  indirizzi
operativi relativi all'attivita' di Protezione civile nell'ambito dei
bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite
dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  21  ottobre  1994,  n.  584.  Inoltre
costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che
le regioni intendessero adottare per le dighe non comprese tra quelle
sopracitate. 
  Tenuto conto della  revisione  dei  criteri  di  allerta  ai  sensi
dell'art. 43, comma 12 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il presente atto intende: 
  stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le
finalita' di sicurezza degli sbarramenti e di  gestione  del  rischio
idraulico a valle; 
  definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi
di allerta in caso di eventi e scenari,  temuti  o  in  atto,  aventi
rilievo per l'allertamento e l'attivazione del sistema di  Protezione
civile; 
  stabilire i legami funzionali e procedurali  tra  i  vari  soggetti
coinvolti nella  predisposizione,  attivazione  ed  attuazione  delle
azioni  atte  a  garantire  la  sicurezza  degli  sbarramenti  ed  il
contrasto del rischio idraulico a valle; 
  individuare   i   soggetti    istituzionalmente    preposti    alla
predisposizione dei piani di emergenza per contrastare le  situazioni
di  pericolo  connesse  con  la  propagazione  di  un'onda  di  piena
originata da manovre degli organi di  scarico  ovvero  dall'ipotetico
collasso dello sbarramento. 
  Per le regioni a statuto speciale sono fatte  salve  le  competenze
riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme  di
attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano  sono  fatte
salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto  del
Presidente della Repubblica del 31  agosto  1972,  n.  670)  e  dalle
relative norme di attuazione. In tale contesto le  province  autonome
provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli statuti
di autonomia. 
2. Il Documento di Protezione civile. 
  2.1. Aspetti generali e procedurali. - Il «Documento di  Protezione
civile» stabilisce per ciascuna diga, secondo i criteri di  cui  alla
presente direttiva, le specifiche condizioni  per  l'attivazione  del
sistema di Protezione  civile  e  le  comunicazioni  e  le  procedure
tecnico-amministrative da attuare nel caso di  eventi,  temuti  o  in
atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti
ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle («rischio
diga») e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con
portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di  onda
di piena e rischio di esondazione («rischio idraulico a valle»). 
  Il Documento di Protezione  civile,  unitamente  agli  studi  sulla
propagazione delle piene artificiali  per  manovre  volontarie  degli
organi di scarico e per ipotetico collasso  dello  sbarramento  (art.
24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 85/1991), costituisce altresi' il quadro  di  riferimento  per  la
redazione del piano di  emergenza  di  cui  al  successivo  punto  4,
relativo ai territori che possono essere  interessati  dagli  effetti
derivanti dalla presenza della diga. 
  Il Documento di Protezione civile contiene, di norma,  le  seguenti
informazioni di sintesi, in accordo con quanto indicato nel foglio di
condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga: 
  a)   localizzazione,   tipologia    costruttiva,    caratteristiche
dimensionali ed utilizzazione della diga; 
  b)  superficie  del  bacino  idrografico  direttamente  sotteso   e
allacciato; 
  c) quota massima di regolazione e di massimo  invaso  ed  eventuale
quota autorizzata se diversa da quella massima di regolazione; 
  d) eventuali limitazioni d'invaso per motivi di sicurezza.  A  tale
riguardo, in  sede  di  provvedimento  di  limitazione  d'invaso,  la
Direzione generale per  le  dighe  e  le  infrastrutture  idriche  ed
elettriche del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  (di
seguito DGDighe) o l'Ufficio tecnico  per  le  dighe  competente  per
territorio (di seguito UTD) stabiliscono la quota autorizzata  (quota
limitata di regolazione) e, ai fini dell'applicazione  del  Documento
di Protezione civile e in funzione del prevedibile periodo di vigenza
della  limitazione,  la  «quota   limitata   raggiungibile   in   via
straordinaria  in  caso  di  piena».  Ai   medesimi   fini,   analoga
differenziazione e' effettuata per i serbatoi in invaso sperimentale,
stabilendosi per essi la quota  autorizzata  (quota  sperimentale  di
regolazione)  e  la  «quota   sperimentale   raggiungibile   in   via
straordinaria in caso di piena»  (da  definirsi  tenuto  anche  conto
della regolarita' del comportamento  dell'impianto  nel  corso  degli
invasi  sperimentali).  La  «quota  massima  raggiungibile   in   via
straordinaria in caso di piena» e' altresi'  stabilita  anche  per  i
serbatoi fuori esercizio temporaneo o in costruzione; 
  e) volume  di  laminazione  proprio  del  serbatoio,  ossia  quello
compreso tra la quota massima di regolazione e la  quota  di  massimo
invaso (o la quota raggiungibile in  via  straordinaria  in  caso  di
piena per i serbatoi in esercizio sperimentale o limitato); 
  f) eventuali peculiarita' costruttive o di esercizio aventi rilievo
ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile; 
  g) presenza di invasi artificiali a monte e a valle con indicazione
dei rispettivi volumi di invaso e di laminazione (invasi che  possono
avere influenza o essere influenzati dall'invaso cui si riferisce  il
Documento di Protezione civile); 
  h) elenco delle regioni e  delle  province  i  cui  territori  sono
interessati dalle  aree  di  allagamento  conseguenti  a  manovre  di
apertura degli scarichi e ad ipotetico  collasso  dello  sbarramento,
come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24,
comma 6, lettera e) del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
85/1991 secondo le raccomandazioni  allegate  alla  circolare  P.C.M.
DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche; 
  i) elenco dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di
allagamento conseguenti a manovre di apertura  degli  scarichi  e  ad
ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in  base  agli
studi effettuati ai sensi dell'art.  24,  comma  6,  lettera  e)  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  85/1991  secondo  le
raccomandazioni allegate alla circolare  P.C.M.  DSTN/2/22806/1995  o
previgenti disposizioni tecniche; individuazione nell'ambito di  tale
elenco dei comuni che per posizione  rispetto  all'invaso  e  per  le
caratteristiche delle aree alluvionate  necessitano  di  ricevere  le
comunicazioni di cui al punto 2.3.4; 
  j) denominazione degli uffici  e  delle  autorita'  competenti  per
l'applicazione del Documento di Protezione civile e  indicazione  dei
tempi e dei  modi  con  cui  il  gestore  informa  i  medesimi  circa
l'attivazione delle fasi di allerta e circa i rilasci dalla  diga,  i
livelli  d'invaso  e  le  manovre  degli  scarichi,  secondo   quanto
stabilito ai punti 2.3 e 2.5; 
  k) indicazione dei modi con  cui  il  gestore  riceve,  secondo  le
procedure  di   allerta   regionali,   gli   avvisi   di   criticita'
idrogeologica e idraulica. 
  Ai  fini  dell'obiettivo  di  riduzione  e  gestione  del   rischio
idraulico a valle della diga, il Documento di Protezione civile  deve
altresi' contenere: 
  l) i riferimenti al piano di  laminazione  di  cui  alla  direttiva
P.C.M. 27 febbraio 2004, ove  previsto  ed  adottato,  e/o  ad  altri
provvedimenti disposti dall'autorita' competente per la riduzione del
rischio idraulico a valle (nel caso di piani di laminazione  statici:
quote di limitazione  dell'invaso,  relativo  periodo  di  vigenza  e
volume di laminazione conferito al serbatoio; nel caso  di  piano  di
laminazione   dinamico:   sintetica   descrizione   della   procedure
stabilite); 
  m) le portate massime scaricabili  dagli  organi  di  scarico  alla
quota di massimo invaso e la portata massima transitabile in alveo  a
valle  dello  sbarramento  contenuta  nella  fascia   di   pertinenza
idraulica (di seguito denominata QAmax) di  cui  al  punto  B)  della
circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  13  dicembre
1995, n. DSTN/2/22806; 
  n) i valori della/e portata/e di «attenzione scarico diga»  Qmin  e
delle soglie incrementali ∆Q di cui al successivo punto 2.4; 
  o) in assenza di piano di  laminazione  o  di  altri  provvedimenti
adottati dalle autorita' competenti, la prescrizione generale che  le
manovre degli organi di scarico siano svolte adottando  ogni  cautela
al  fine  di  determinare  un  incremento  graduale   delle   portate
scaricate, contenendone al massimo l'entita', che,  a  partire  dalla
fase di preallerta per «rischio diga» e in condizione di  piena,  non
deve superare, nella fase crescente, quella della  portata  affluente
al serbatoio; nella fase decrescente la portata  scaricata  non  deve
superare quella  massima  scaricata  nella  fase  crescente.  Per  le
paratoie ad apertura automatica,  le  cautele  sulla  gradualita'  di
apertura devono essere garantite attraverso l'adozione di dispositivi
e controlli idonei ad evitare aperture  repentine  con  significative
differenze tra incremento della portata in ingresso al  serbatoio  ed
incremento della portata scaricata; 
  p)  l'indicazione  espressa  di  prevalenza,   sulle   prescrizioni
generali di cui al punto precedente, delle disposizioni del piano  di
laminazione, ove adottato, o di differenti disposizioni emanate dalle
autorita' competenti; in particolare, in occasione di eventi di piena
significativi, la Protezione civile  regionale,  ovvero  l'Unita'  di
comando e controllo di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio  2004  e
successive modificazioni ed integrazioni (di seguito  «UCC»)  qualora
istituita, sentito il gestore, puo' disporre manovre degli organi  di
scarico  allo  scopo  di  creare  le  condizioni  per  una   migliore
regolazione dei deflussi in relazione ad eventi alluvionali  previsti
o in atto.  Delle  predette  disposizioni  viene  data  comunicazione
all'UTD, al  prefetto,  anche  per  le  successive  comunicazioni  ai
prefetti delle province a valle, nonche' alle protezioni civili delle
regioni a valle. 
  Ferme  restando  le  disposizioni  del  foglio  di  condizioni  per
l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 24,  comma  3,  lettera
g), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  85/1991  (di
seguito «FCEM»),  per  ciascuna  fase  di  allerta  il  Documento  di
Protezione civile stabilisce, altresi', gli  obblighi  particolari  a
carico del gestore e le comunicazioni e gli avvisi  da  diramare  e/o
ricevere. Il gestore deve  garantire  una  organizzazione  idonea  ad
assicurare, anche in caso di allertamento od  emergenza  il  rispetto
degli obblighi e l'espletamento  dei  compiti  assegnati  al  gestore
medesimo e all'ingegnere designato responsabile della sicurezza (art.
4, comma 7, decreto-legge n. 507/1994 convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 584/94) dalle vigenti disposizioni di settore e  dalla
presente  direttiva.  A  tal  fine   gli   incarichi   di   ingegnere
responsabile e del suo sostituto, ove attribuiti  per  piu'  dighe  a
medesimi soggetti, devono risultare  compatibili  con  l'espletamento
dei compiti in materia di  sicurezza  delle  opere  e  dell'esercizio
dell'impianto, con la presenza presso ciascuna diga di  uno  dei  due
soggetti indicati, ove necessario in rapporto ai possibili scenari di
evento e alle fasi di allerta. 
  Il Documento di Protezione civile e' predisposto dall'UTD,  con  il
concorso dell'autorita' idraulica competente per  l'alveo  di  valle,
della  Protezione  civile  regionale,  nonche'  del  gestore,  ed  e'
approvato dal prefetto competente per il territorio in cui ricade  la
diga. 
  Il prefetto notifica il Documento di Protezione civile approvato al
gestore e ne trasmette copia all'UTD, all'autorita'  idraulica,  alla
Protezione civile regionale, al centro  funzionale  decentrato,  alla
provincia, al comune nel cui territorio  e'  ubicata  la  diga  ed  a
quelli dell'elenco di cui alla precedente lettera i)  nel  territorio
di competenza, nonche' al Dipartimento della protezione civile  e  al
Ministero dell'interno  -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  del
soccorso pubblico e della difesa civile. 
  Per le dighe il cui alveo a valle, interessato dagli scenari di cui
al Documento di Protezione civile, si estenda nei territori  di  piu'
province o regioni, il prefetto provvede alla notifica del  Documento
di Protezione civile ai prefetti delle altre  province  eventualmente
interessate, per gli analoghi adempimenti nei confronti di province e
comuni; la Protezione civile regionale competente per  il  territorio
in  cui  ricade  la  diga  provvedera'  alla  suddetta  notifica  nei
confronti delle altre protezioni civili regionali coinvolte. 
  Alle comunicazioni di cui alla  presente  direttiva  nei  confronti
dell'UCC, qualora la stessa sia  istituita,  provvede  la  Protezione
civile della regione nel cui territorio e' ubicata la diga. 
  La regione provvede alla diramazione ai  gestori  degli  avvisi  di
criticita', di cui alla Dir.P.C.M.  27/02/2004,  emanati  dal  centro
funzionale di riferimento, secondo proprie procedure. 
  La DGDighe e gli UTD collaborano con i prefetti, con le  protezioni
civili regionali, con  i  centri  funzionali  decentrati,  e  con  il
Dipartimento della protezione civile, fornendo  il  supporto  tecnico
specialistico per ciascuna delle fasi di allerta, per  i  conseguenti
interventi di Protezione civile e per gli atti di  pianificazione,  a
salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da  eventi
che coinvolgano grandi dighe. 
  Di seguito si definiscono le fasi di allerta  per  i  due  casi  di
«rischio  diga»  e  «rischio  idraulico  a  valle»,  fatta  salva  la
possibilita' di procedere  ad  ulteriori  specificazioni  delle  fasi
sulla base di: 
  piano di laminazione di cui  alla  direttiva  27  febbraio  2004  e
successive modificazioni ed integrazioni, ove previsto e adottato per
l'invaso; 
  specifiche procedure di allertamento per rischio idraulico adottate
per il territorio a valle della diga; 
  testati modelli idrometeorologici del bacino; 
  misure ottenute con idonea  strumentazione  di  monitoraggio  e  di
modelli,  assentiti  dalla   DGDighe,   relativi   al   comportamento
strutturale e geotecnico dello sbarramento,  dei  terreni  o  ammassi
rocciosi di fondazione e delle sponde del serbatoio. 
  2.2. Definizione delle fasi  di  allerta  relative  alla  sicurezza
delle dighe («rischio diga»). - Per ciascun impianto di ritenuta,  le
condizioni per l'attivazione, da parte del  gestore,  delle  fasi  di
allerta sono differenziate in relazione agli eventi  temuti  ed  allo
stato della diga (in  esercizio  normale,  limitato  o  sperimentale,
fuori esercizio, in costruzione). 
  In particolare, ai fini della gestione in termini di  procedure  di
Protezione civile  di  eventi  di  rilievo  per  la  sicurezza  dello
sbarramento e dell'invaso (c.d. «rischio diga»), sono  definite  fasi
di «Preallerta», «Vigilanza rinforzata», «Pericolo» e «Collasso». 
    2.2.1.  Preallerta.  -  A  partire  da  condizioni  di  vigilanza
ordinaria, a seguito di emanazione di avviso di criticita'  da  parte
del centro funzionale decentrato o comunque in tutti i  casi  che  il
gestore, sulla base di proprie  valutazioni,  riterra'  significativi
per caratteristiche del bacino idrografico e per  stato  dell'invaso,
si verifica una fase di «preallerta», nei seguenti casi: 
  I. per i serbatoi in esercizio normale, quando l'invaso  superi  la
quota massima di regolazione o, nei casi in cui la quota  di  massimo
invaso coincida o  sia  di  poco  superiore  alla  quota  massima  di
regolazione, quando, per il mantenimento della predetta quota massima
di  regolazione,  si  renda  necessaria  l'apertura   volontaria   od
automatica degli scarichi presidiati da paratoie; 
  II. per i serbatoi in esercizio  limitato  o  sperimentale,  quando
l'invaso superi la quota autorizzata o comunque quando, per evitare o
contenere il superamento della quota autorizzata, si renda necessaria
l'apertura volontaria od  automatica  degli  scarichi  presidiati  da
paratoie; 
  III. per i serbatoi in costruzione (con sbarramento gia' realizzato
o in corso di realizzazione e  configurazione  delle  opere  tali  da
comportare la formazione di invaso ovvero in presenza di avandiga)  e
per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per motivi di  sicurezza),
quando sia raggiunta una prefissata soglia di preallerta  in  termini
di livello di  invaso  o  di  portata  in  deflusso  dalle  opere  di
deviazione provvisoria o dagli scarichi. 
  Il Documento di Protezione civile puo' stabilire,  per  particolari
tipologie di sbarramenti, una soglia di portata al sotto della  quale
non si attiva la fase di preallerta. 
  Il gestore attiva, altresi', una fase  di  preallerta  in  caso  di
sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto
nazionale di geofisica e  vulcanologia)  comporti  la  necessita'  di
effettuazione  degli  specifici  controlli   secondo   la   procedura
stabilita dai FFCEM o, in via generale, dalla DGDighe. 
    2.2.2. Vigilanza rinforzata. -  Il  gestore  attiva  la  fase  di
«vigilanza rinforzata» nei seguenti casi: 
  quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta
facciano presumere o rilevino l'insorgere  di  anomali  comportamenti
dello  sbarramento  (ivi  compresa  la  fondazione)  o  delle   opere
complementari  e  accessorie  o  delle  sponde  del  serbatoio  o  di
significativi malfunzionamenti degli organi di scarico; 
  in caso di  sisma,  allorche'  i  controlli  attivati  in  fase  di
preallerta evidenzino gli  anomali  comportamenti  di  cui  al  punto
precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non  comportino
pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di  compromissione
delle  funzioni  di  tenuta  idraulica  o  di  regolazione  o   della
stabilita' delle opere o delle sponde; 
  per ragioni previste nel  piano  dell'organizzazione  della  difesa
militare o su  disposizione  del  prefetto  per  esigenze  di  ordine
pubblico o di difesa civile; 
  al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte  in
progetto per l'esercizio delle opere di  ritenuta,  in  occasioni  di
apporti idrici che facciano temere o presumere: 
  I. nei serbatoi in esercizio normale, il superamento della quota di
massimo invaso, quale indicata nel FCEM; 
  II. nei serbatoi in invaso limitato o sperimentale, il  superamento
della quota massima raggiungibile in via  straordinaria  in  caso  di
piena; 
  III. per i serbatoi in costruzione e per i serbatoi fuori esercizio
temporaneo (per i quali ricorrano le condizioni indicate per la  fase
di preallerta), il superamento della quota massima  raggiungibile  in
via straordinaria in caso di piena; 
      in caso di  accadimento  di  altri  eventi,  anche  di  origine
antropica, aventi  co;seguenze,  anche  potenziali,  sulla  sicurezza
della diga. 
  Al  fine  di  definire  con  criteri   di   maggiore   oggettivita'
l'attivazione della fase di vigilanza  rinforzata  in  rapporto  allo
scenario temuto, il Documento di Protezione civile  puo'  individuare
nel superamento di un prefissato valore  di  livello  di  invaso  e/o
della portata complessivamente scaricata  e  derivata  la  soglia  di
attivazione dei casi I, II e III. In linea generale e per i  serbatoi
in esercizio normale, detto valore  di  soglia  puo'  essere  assunto
coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a  2/3  di
quella di massima piena indicata nel FCEM o, in alternativa,  con  il
raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota  piu'
elevata dello scarico  di  superficie  pari  a  2/3  dell'altezza  di
progetto in condizioni di massimo invaso. 
    2.2.3. Pericolo. - Il gestore attiva la fase  di  «pericolo»  nei
seguenti casi: 
  quando il livello d'acqua nel serbatoio superi le quote indicate al
precedente paragrafo 2.2.2 («Vigilanza  rinforzata»),  punti  I,  II,
III; 
  in caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi  o
di  ogni  altra  manifestazione  interessante  lo  sbarramento   (ivi
comprese le  fondazioni),  gli  organi  di  scarico  od  altre  parti
dell'impianto  di  ritenuta,  che  facciano  temere  o  presumere  la
compromissione della tenuta idraulica o della stabilita' delle  opere
stesse, o comunque la compromissione delle  funzioni  di  regolazione
dei livelli di invaso; 
  quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a  seguito
di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non  riparabili»  che,  pur
allo stato senza rilascio incontrollato di  acqua,  facciano  temere,
anche a causa della loro eventuale  progressione,  la  compromissione
delle funzioni di cui al punto precedente; 
  in caso di movimenti franosi interessanti  le  sponde  dell'invaso,
ivi  compresi  i  versanti  sovrastanti,  che  possano  preludere   a
formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso. 
    2.2.4. Collasso. - Il gestore dichiara la fase di  «collasso»  al
manifestarsi di fenomeni di collasso  o  comunque  alla  comparsa  di
danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che  determinino
il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente  ad
ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico,  con  rischio  di
perdite di vite umane o di ingenti danni. 
  La fase di collasso puo' essere dichiarata anche per  fenomeni  che
riguardano  specifiche  opere  costituenti  l'impianto  di  ritenuta,
ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne
da' specificazione nella comunicazione di attivazione. 
  2.3. Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di  allerta  per
«rischio diga». - L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto
2.2 e' annotata sul registro della diga di cui al FCEM e comporta, da
parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito
indicate in linea generale. 
    2.3.1. Preallerta. - Nella  fase  di  preallerta  conseguente  ad
afflussi idrici al  serbatoio,  il  gestore  provvede  ad  informarsi
tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi
della situazione idrometeorologica in atto. 
  Qualora, sulla base delle informazioni  acquisite  o  ricevute,  si
preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il  gestore
si predispone,  in  termini  organizzativi  a  gestire  le  eventuali
successive  fasi  di  allerta  e  comunica  alla  Protezione   civile
regionale, all'autorita'  idraulica  ed  all'UTD  competenti  per  il
territorio in cui ricade la diga l'andamento dei livelli  di  invaso,
l'ora  presumibile  dell'apertura  degli  scarichi  che  si  rendesse
necessaria e la portata che si prevede di scaricare. 
  Il Documento di Protezione civile  puo'  stabilire  una  soglia  di
portata scaricata al di sotto della quale non e'  previsto  l'obbligo
della comunicazione di cui sopra. 
  Nella fase di preallerta conseguente a sisma, il gestore avvia  con
immediatezza i controlli secondo la procedura stabilita dal  FCEM,  o
disposta in via generale dalla DGDighe, e ne comunica gli esiti  alla
DGDighe/UTD sulla  base  delle  valutazioni  tecniche  dell'ingegnere
responsabile. In ogni caso l'ingegnere responsabile, nelle more della
conclusione della procedura citata, comunica  con  immediatezza  alla
DGDighe/UTD  l'assenza  di  anomalie  o   di   danni   immediatamente
rilevabili o, se del caso, attiva le fasi successive. La  DGDighe/UTD
danno comunicazione degli esiti dei controlli al  Dipartimento  della
protezione  civile,  alla  Protezione   civile   regionale   e   alla
prefettura-UTG. 
    2.3.2. Vigilanza rinforzata.  -  Al  verificarsi  della  fase  di
vigilanza   rinforzata,    il    gestore    avvisa    tempestivamente
dell'attivazione della fase la  DGDighe/UTD,  il  prefetto  (che  ove
necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del  fuoco),  la
Protezione   civile   regionale,   nonche'   l'autorita'   idraulica,
comunicando il livello d'invaso attuale, la natura  dei  fenomeni  in
atto e la loro prevedibile evoluzione. 
  Nel caso di attivazione della  fase  di  vigilanza  rinforzata  per
sisma,  il  gestore  estende  la  comunicazione  di  cui   sopra   al
Dipartimento della protezione  civile,  informando  sull'entita'  dei
danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei  fenomeni  e  sui
provvedimenti assunti. 
  Da questo momento, il gestore ha l'obbligo di: 
  garantire  il  coordinamento  delle   operazioni   e   l'intervento
dell'ingegnere responsabile della sicurezza, presente presso la  diga
ove  necessario  o  comunque  nei  casi  previsti  dal  Documento  di
Protezione civile; 
  assicurare la sorveglianza delle  opere  con  presenza  continua  e
permanente in loco di personale tecnico qualificato; 
  in caso di evento di piena aprire gli  scarichi  quando  necessario
per non superare le quote indicate  al  precedente  paragrafo  2.2.2,
punti I, II, III; 
  attuare  gli  altri  provvedimenti  necessari  per  controllare   e
contenere gli effetti dei fenomeni in atto; 
  tenere   informate   le    amministrazioni    destinatarie    della
comunicazione  di  attivazione  della   fase   sull'evolversi   della
situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli
organi di scarico gia' effettuate e/o previste, l'andamento temporale
delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove  possibile,  la
massima portata che si prevede di dover scaricare; 
  comunicare il rientro della fase,  che  avviene  al  cessare  delle
condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di
vigilanza ordinaria o di preallerta. 
  La Protezione  civile  regionale  garantisce  l'informazione  e  il
coordinamento delle amministrazioni competenti per  il  «servizio  di
piena» e provvede ad allertare, secondo  le  proprie  procedure,  gli
enti locali del territorio regionale interessati dall'evento, ai fini
dell'eventuale attivazione dei relativi piani di emergenza. 
  Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se  del  caso
sin da  questa  fase,  le  azioni  di  coordinamento  e  informative,
rispettivamente, con le prefetture-UTG e le regioni competenti per  i
territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni,  previste
dal successivo punto 2.3.3. 
  Il gestore comunica il rientro della suddetta fase, che avviene  al
cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla
vigilanza ordinaria. 
    2.3.3. Pericolo. - Al verificarsi  della  fase  di  pericolo,  il
gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla  fase  di  vigilanza
rinforzata,   avvisa   dell'attivazione   della   fase   e   mantiene
costantemente  informati  la  DGdighe/UTD,  il  prefetto   (che   ove
necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili  del  fuoco),  la
Protezione civile regionale, l'autorita' idraulica ed il Dipartimento
della protezione civile circa l'evolversi della  situazione  e  delle
relative possibili conseguenze, e mette in atto tutti i provvedimenti
necessari per  contenere  gli  effetti  dei  fenomeni  in  corso;  ha
altresi'  l'obbligo  di  garantire  l'intervento   presso   la   diga
dell'ingegnere responsabile della sicurezza. 
  La  Protezione  civile  regionale  allerta,  secondo   le   proprie
procedure, i sindaci dei comuni dell'elenco di cui  alla  lettera  i)
del paragrafo  2.1  e  gli  enti  locali  del  territorio  regionale,
interessati dall'evento ai fini dell'attivazione dei  relativi  piani
di emergenza, e garantisce  il  coordinamento  delle  amministrazioni
competenti per il «servizio di piena». 
  Il prefetto, sentito l'UTD e  d'intesa  con  la  Protezione  civile
regionale, attua le procedure previste per questa fase dal  piano  di
emergenza di cui al successivo punto 4 e informa, ove  necessario,  i
prefetti  competenti  per  i  territori   di   valle   potenzialmente
interessati dai fenomeni. 
  Per le dighe il cui alveo a valle,  significativamente  interessato
dagli scenari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda ai
territori di piu' regioni, la Protezione civile regionale informa  le
protezioni civili delle regioni interessate a valle. 
  Il gestore comunica il rientro della suddetta fase che  avviene  al
cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla
vigilanza rinforzata o  direttamente  alle  condizioni  di  vigilanza
ordinaria. Al termine dell'evento il gestore e' tenuto  a  presentare
all'UTD ed alla Protezione civile regionale  una  relazione  a  firma
dell'ingegnere   responsabile   su   quanto   manifestatosi   e   sui
provvedimenti adottati. 
    2.3.4. Collasso diga. - Al verificarsi della fase di collasso, il
gestore, fermi restando gli obblighi di  cui  alle  precedenti  fasi,
provvede immediatamente ad  informare  il  prefetto  (che  attiva  il
Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di  polizia),  la
Protezione civile regionale, la DGDighe/UTD,  i  sindaci  dei  comuni
individuati tra quelli presenti nell'elenco di cui  alla  lettera  i)
del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione  civile  ai
fini dell'applicazione della presente  fase,  il  Dipartimento  della
Protezione civile, nonche' i prefetti competenti per i  territori  di
valle ove interessati dai fenomeni. 
  Il prefetto della provincia in  cui  e'  ubicata  la  diga  assume,
coordinandosi con il Presidente della regione, la direzione  unitaria
dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, ai  sensi
dell'art. 14, della legge n. 225/1992 e successive  modificazioni  ed
integrazioni, e in raccordo con  la  provincia,  attua  le  procedure
previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al  successivo
punto 4, in coordinamento con la Protezione civile regionale,  con  i
prefetti  delle   province   di   valle   eventualmente   interessate
dall'evento e con il Dipartimento della protezione civile. 
  Restano ferme le attribuzioni di legge in caso  di  eventi  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225/1992 e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  La Protezione civile regionale fornisce continui aggiornamenti alle
protezioni civili  delle  altre  regioni  a  valle  della  diga,  che
provvedono a dare immediata informazione  ai  prefetti  e  agli  enti
locali dei territori  interessati,  per  l'attivazione  delle  misure
previste dai relativi piani d'emergenza. 
  2.4.  Definizione  della  fase  di  allerta  relativa  al   rischio
idraulico per i territori a valle delle dighe («rischio  idraulico  a
valle»).  -  Ferme  restando  le  cautele,  le  prescrizioni   e   le
disposizioni di cui al punto 2.1, lettere n) e o), in  generale,  per
ogni manovra degli organi di scarico che comporti fuoriuscite d'acqua
di entita' tale da far temere situazioni di pericolo per la  pubblica
incolumita',  il  gestore  deve  darne  comunicazione,  con  adeguato
preavviso, alle amministrazioni destinatarie delle  comunicazioni  di
cui al punto 2.5. 
  Ai fini della gestione degli scarichi  dalla  diga  in  termini  di
procedure di Protezione civile o servizio  di  piena  (c.d.  «rischio
idraulico a valle»), sono definite una fase di preallerta e una  fase
di  allerta,  che  comportano,  per  quanto  applicabili,  le  stesse
procedure previste rispettivamente per la fase di preallerta e per la
fase di vigilanza rinforzata di cui  a  punti  2.3.1  e  2.3.2,  come
integrate al punto 2.5, finalizzate, in questo caso, al  monitoraggio
delle portate e della  propagazione  dell'onda  di  piena  nel  corso
d'acqua a valle dell'invaso e, se del caso, all'attivazione dei piani
di emergenza. 
  In caso di  adozione  del  piano  di  laminazione  ai  sensi  della
Dir.P.C.M.  27  febbraio   2004   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni la definizione delle fasi di allerta relative al rischio
idraulico per i territori a valle delle dighe e' stabilita nel  piano
di laminazione stesso, che integra il Documento di Protezione civile. 
  In  assenza  di  piano  di   laminazione,   l'autorita'   idraulica
competente per il territorio di valle, con  il  supporto  del  centro
funzionale decentrato, in coerenza con gli atti di pianificazione  di
bacino per rischio idraulico, convalida il  valore,  determinato  dal
gestore, della portata massima transitabile in alveo  a  valle  dello
sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica - QAmax  e
definisce un valore di  portata  Qmin  quale  «soglia  di  attenzione
scarico diga», tenuto conto della QAmax e delle criticita' dell'alveo
di valle. Tale portata Qmin costituisce indicatore dell'approssimarsi
o manifestarsi di prefigurati  scenari  d'evento  (quali  ad  esempio
esondazioni localizzate per situazioni particolari, lavori idraulici,
presenza di restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche,  ecc.)
ed e' determinato in base alle situazioni  che  potrebbero  insistere
sull'asta idraulica a valle della diga in  corso  di  piena,  tenendo
conto dell'apporto, in termini  di  portata,  generabile  dal  bacino
imbrifero a valle della diga. In maniera  analoga  sono  definite  le
soglie incrementali ∆Q al raggiungimento delle quali  il  gestore  e'
tenuto ad  ulteriori  comunicazioni,  secondo  quanto  stabilito  nel
paragrafo successivo. 
  In  funzione  del   bacino   idrografico   e   sulla   base   delle
caratteristiche della diga e  dell'invaso,  possono  essere  definiti
piu'  valori  della  soglia   di   attenzione   della   portata   che
corrispondono ad azioni diverse  nell'ambito  della  stessa  fase  di
allerta. 
  Il gestore riceve, secondo le procedure di allerta  regionali,  gli
avvisi  di  criticita'  idrogeologica  e  idraulica,  secondo  quanto
indicato al punto 2.1, lettera  j).  In  caso  di  evento  di  piena,
previsto o in  atto,  il  gestore  provvede  comunque  ad  informarsi
tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi
della situazione idrometeorologica. 
  In tali condizioni di piena, prevista o in atto, il gestore  attiva
una fase di  «preallerta  per  rischio  idraulico»  in  previsione  o
comunque  all'inizio  delle  operazioni  di  scarico,  se  effettuate
tramite apertura di  paratoie  a  comando  volontario  o  automatico,
indipendentemente dal valore della portata. 
  Il gestore attiva la fase di «allerta per rischio idraulico» quando
le  portate  complessivamente  scaricate  dalla  diga,  inclusi   gli
scarichi a soglia libera e le portate  turbinate  (se  rilevanti  per
entita' e luogo di restituzione), superano il valore Qmin. 
  2.5. Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di preallerta  e
allerta relative al rischio idraulico per i territori a  valle  delle
dighe. - L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto  2.4  e'
annotata sul registro della diga e comporta,  da  parte  del  gestore
della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea
generale. 
  Al verificarsi della fase di preallerta  per  rischio  idraulico  a
valle,  il  gestore  avvisa  tempestivamente  la  Protezione   civile
regionale, l'autorita' idraulica e l'UTD dell'attivazione della  fase
e fornisce informazioni in merito al livello di invaso attuale, l'ora
presumibile dell'apertura degli scarichi e la portata che si  prevede
di scaricare o scaricata. 
  Il Documento di Protezione civile puo' stabilire una soglia  minima
di portata al di sotto della quale non e'  previsto  l'obbligo  della
comunicazione di cui sopra. 
  Qualora, sulla base delle informazioni  acquisite  o  ricevute,  si
preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il  gestore
si predispone, in  termini  organizzativi,  a  gestire  le  eventuali
successive fasi di allerta per «rischio idraulico a  valle»  e/o  per
«rischio  diga»  e  comunica  alla   Protezione   civile   regionale,
all'autorita' idraulica ed all'UTD competenti per  il  territorio  in
cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso,  delle  portate
scaricate e l'ora presumibile del raggiungimento della portata Qmin. 
  Al verificarsi della fase di allerta per rischio idraulico a valle,
il gestore avvisa dell'attivazione della fase  l'autorita'  idraulica
competente per l'alveo a valle, la Protezione  civile  regionale,  il
prefetto, nonche' l'UTD, comunicando il superamento del  valore  Qmin
e,   successivamente,   l'eventuale   raggiungimento   delle   soglie
incrementali ∆Q unitamente alle informazioni  previste  per  la  fase
precedente. In tale fase il  gestore  e'  tenuto  ad  osservare,  per
quanto applicabili, gli obblighi previsti per la  fase  di  vigilanza
rinforzata per «rischio diga». 
  In caso di definizione di piu'  valori  soglia,  corrispondenti  ad
azioni diverse nell'ambito della stessa fase di allerta, il Documento
di   Protezione   civile   specifica   le   ulteriori   comunicazioni
eventualmente necessarie. 
  Le amministrazioni destinatarie  delle  comunicazioni  valutano  le
informazioni fornite dal gestore nell'ambito delle proprie procedure. 
  La Protezione  civile  regionale,  secondo  le  proprie  procedure,
garantisce l'informazione e il  coordinamento  delle  amministrazioni
competenti per il «servizio di piena»  e  provvede  ad  allertare  le
province ed i comuni dell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo
2.1  interessati  dall'evento  nel  territorio  regionale   ai   fini
dell'eventuale attivazione  dei  piani  di  emergenza  provinciali  e
comunali. Il prefetto vigilera', se del caso, sulla  attivazione  dei
piani di emergenza a valle della diga stessa. 
  Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del  caso,
le azioni di coordinamento con i prefetti e le regioni competenti per
i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni. 
  Nel caso in cui la situazione evolva verso  condizioni  di  cui  al
paragrafo 2.2 o comunque in caso di contemporaneita' tra le fasi  per
«rischio idraulico valle» e quelle per «rischio diga»,  si  applicano
le procedure previste per quest'ultimo  caso,  integrate  secondo  il
presente punto. 
  Nel caso in cui la situazione non evolva verso condizioni di cui al
paragrafo 2.2, il gestore comunica il rientro della fase, che avviene
al cessare delle condizioni che l'hanno determinata. 
  In assenza di evento di piena, previsto o in atto,  secondo  quanto
previsto dai FCEM e dalla circolare della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 (lettera B), ultimo
comma), il gestore e' tenuto a non superare, nel corso delle  manovre
degli organi di scarico connesse all'ordinario esercizio, la  massima
portata transitabile in alveo a  valle  dello  sbarramento  contenuta
nella fascia di pertinenza idraulica QAmax. 
  Ai fini delle comunicazioni si applicano le  procedure  di  cui  ai
punti precedenti; il Documento di Protezione  civile  stabilisce  una
soglia minima di portata al di sotto  della  quale  non  e'  previsto
l'obbligo di comunicazione. 
  L'effettuazione di prove di scarico e deflusso dalle  dighe,  anche
ricadenti in territorio transfrontaliero, necessarie  per  motivi  di
pubblico interesse (ad es.: per la verifica di tratti d'alveo critici
a valle delle dighe stesse ovvero per la  definizione  di  valori  di
soglia delle portate o per la taratura di modellistiche idrauliche  o
per prove  di  svaso  od  in  generale  ai  fini  pianificatori),  e'
autorizzata dal prefetto competente  per  il  territorio  interessato
idraulicamente dalla prova, previo parere vincolante  della  regione,
per gli aspetti di Protezione  civile  e  ambientali,  dell'autorita'
idraulica e della DGDighe, che definiscono anche le misure di  tutela
necessarie. 
  Per le esercitazioni di Protezione civile comportanti rilasci dalle
dighe resta fermo quanto previsto dalla  circolare  del  Dipartimento
della protezione civile DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010. 
  Restano altresi' fermi: 
  le responsabilita' del gestore in merito  alla  legittimita'  delle
manovre degli scarichi; 
  l'applicazione del Progetto di gestione  dell'invaso  alle  manovre
degli organi  di  scarico  profondi  da  esso  disciplinate  in  base
all'art.  114,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e   relativa
regolamentazione attuativa;  restano  escluse  dalla  disciplina  del
progetto di gestione le  manovre  indicate  all'art.  7  del  decreto
ministeriale Ambiente 30 giugno 2004; 
  gli obblighi per il  gestore  stabiliti  dal  FCEM  riguardanti  in
particolare l'attivazione del dispositivo di segnalazione acustica  e
i cartelli monitori; 
  l'obbligo per il gestore di preavviso nei confronti  dell'autorita'
idraulica circa l'effettuazione delle manovre di  controllo  previste
dall'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.
1363/1959. 
3. Comunicazioni, rubrica telefonica, informatizzazione dati. 
  Nel Documento  di  Protezione  civile  devono  essere  indicate  le
modalita'  di  comunicazione  nelle  diverse  fasi  di  allerta,  con
preferenza ove possibile, rispetto al  mezzo  fax,  per  i  mezzi  di
comunicazione telematica, in funzione dei  modelli  organizzativi  in
allertamento  o  emergenza  dei  soggetti  e  delle   amministrazioni
coinvolti. 
  A tal fine, i soggetti e le  amministrazioni  di  seguito  indicati
sono tenuti a conservare apposita rubrica contenente il nominativo, i
numeri di telefono fisso e mobile/satellitare, i numeri di fax e  gli
indirizzi e-mail/PEC di tutti gli altri  soggetti  e  amministrazioni
dell'elenco, dei quali deve essere sempre garantita la  reperibilita'
e la possibilita' di attivazione per l'intera durata  delle  fasi  di
allerta: 
  gestore, ingegnere responsabile e suo sostituto; 
  prefetto; 
  Protezione civile regionale; 
  centro funzionale decentrato; 
  autorita' idraulica competente/i per l'alveo di valle; 
  Ufficio tecnico per le dighe del M.I.T.; 
  Direzione generale per le dighe  e  le  infrastrutture  idriche  ed
elettriche del M.I.T.; 
  Dipartimento della protezione  civile  (sala  situazioni  Italia  e
centro funzionale centrale); 
  sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla  lettera  i)
del paragrafo 2.1 ai fini delle comunicazioni di cui al punto 2.3.4. 
  La prefettura-UTG e la Protezione civile regionale garantiscono  le
funzioni di raccordo, anche  in  termini  di  comunicazioni,  con  le
province e con i sindaci dei comuni dell'elenco di cui  alla  lettera
i) del paragrafo 2.1 i cui territori sono interessati  dagli  scenari
di rischio previsti dal Documento di Protezione civile anche ai  fini
dell'attivazione  dei  piani  di  emergenza  nei   casi   da   questi
contemplati o comunque delle misure di  salvaguardia  della  pubblica
incolumita' che si rendessero necessarie in conseguenza  del  sistema
di allertamento previsto dalla presente direttiva.  Resta  fermo  che
all'allertamento degli enti  locali  provvede  la  Protezione  civile
regionale, ad eccezione del caso previsto al punto 2.3.4  «Collasso»,
per il quale immediata informativa ai sindaci dei comuni  individuati
nell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ed indicati  nel
Documento di Protezione civile e' garantita  anche  direttamente  dal
gestore. 
  In caso di assetti particolari dei confini amministrativi  a  valle
delle dighe, il Documento di Protezione civile specifica  che  alcuni
degli allertamenti ordinariamente previsti «in serie», abbiano  luogo
in «parallelo» a carico del gestore (es. prefetture-UTG  a  valle  in
caso di alveo di valle delimitante il confine tra due province  o  in
caso di confine provinciale poco a valle della diga). 
  Ciascun  soggetto   sopra   elencato   e'   tenuto   a   comunicare
tempestivamente agli altri soggetti eventuali variazioni dei dati  di
reperibilita'. A tal fine la DGDighe promuove la costituzione di  una
rubrica informatizzata,  consultabile  e  aggiornabile  dai  soggetti
interessati, in modalita' telematica. 
  Per   le   comunicazioni   riguardati   piu'   uffici   destinatari
appartenenti alla  stessa  Amministrazione  (es.:  Protezione  civile
regione e CFD; DGDighe e UTD),  e'  opportuno  che  il  Documento  di
Protezione  civile  unifichi,  per  quanto  possibile,  il   recapito
riferimento. 
  Per una  piu'  rapida  diffusione  delle  informazioni  volte  alla
regolazione dei deflussi  a  valle  delle  dighe,  i  gestori  devono
adottare le misure necessarie affinche' i  dati  idrologici-idraulici
(dati  di  monitoraggio  del  livello  di  invaso  e  delle   portate
scaricate) siano resi disponibili in continuo e  in  tempo  reale,  a
mezzo contatti telematici, alle  protezioni  civili  regionali/CFD  e
alla DGDighe. 
  La DGDighe promuove, altresi', sulla base degli studi  e  dei  dati
informativi che i gestori sono tenuti a  presentare  in  applicazione
della  circolare  P.C.M.   13   dicembre   1995,   n.   DSTN/2/22806,
l'aggiornamento ove necessario, la digitalizzazione, nonche' la messa
a disposizione anche telematica, alle amministrazioni  deputate  alla
pianificazione ed alla gestione delle emergenze, delle aree  soggette
ad allagamento in caso di piene artificiali connesse a manovre  degli
organi di scarico ed  in  conseguenza  di  ipotetico  collasso  dello
sbarramento. 
4. Pianificazione e gestione dell'emergenza. 
  Per ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all'art.  1  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la regione, in raccordo  con  le
prefetture-UTG territorialmente interessate, predispone e approva  un
piano di emergenza  su  base  regionale  (PED),  per  contrastare  le
situazioni di pericolo connesse con la  propagazione  di  un'onda  di
piena  originata  da  manovre  degli   organi   di   scarico   ovvero
dall'ipotetico collasso dello sbarramento. 
  Nella predisposizione dei PED, collaborano  con  la  regione  e  le
prefetture-UTG, secondo il principio di adeguatezza  e  nel  rispetto
dei  criteri  di  efficacia   ed   efficienza   della   loro   azione
amministrativa i comuni  di  cui  all'elenco  della  lettera  i)  del
paragrafo 2.1 e le province. 
  Le   prefetture-UTG,   in   particolare,   concorrono    a    detta
pianificazione per  quanto  concerne  gli  aspetti  connessi  con  le
attivazioni in emergenza delle strutture statali  del  territorio  di
competenza. 
  Nel caso l'onda di piena possa interessare  i  territori  di  altre
regioni, e' la regione sul  cui  territorio  e'  ubicata  la  diga  a
fornire  alle  altre   amministrazioni   regionali   interessate   le
informazioni necessarie alla predisposizione e approvazione  dei  PED
nei territori di competenza. 
  Fatti salvi gli indirizzi regionali, eventualmente emanati ai sensi
dell'art. 108, del decreto legislativo n.  112/1998,  in  materia  di
pianificazione  d'emergenza  degli  enti   locali,   i   PED   devono
considerare quanto previsto nei Documenti  di  Protezione  civile  di
ciascuna diga e nei piani di  laminazione,  ove  adottati,  e  devono
riportare: 
  gli  scenari  riguardanti  le   aree   potenzialmente   interessate
dall'onda di piena, originata sia da manovre degli organi di  scarico
sia dal collasso della diga; 
  le  strategie  operative  per  fronteggiare   una   situazione   di
emergenza,  mediante  l'allertamento,   l'allarme,   le   misure   di
salvaguardia anche preventive,  l'assistenza  ed  il  soccorso  della
popolazione; 
  il modello di intervento, che definisce il sistema di coordinamento
con l'individuazione dei soggetti interessati per  il  raggiungimento
di tale obiettivo e l'organizzazione dei  centri  operativi;  prevede
altresi'  specifiche  attivazioni  organizzate  in   fasi   operative
connesse alle fasi di allerta - a loro volta correlate ai livelli  di
allertamento  per  rischio  idraulico   stabiliti   dalle   Direttive
regionali - previste nei menzionati Documenti di Protezione civile. 
  I  PED  e  le  procedure  di  raccordo  tra  i  differenti   ambiti
provinciali e regionali sono parte  integrante  delle  pianificazioni
provinciali e, ove predisposta,  della  pianificazione  regionale  di
Protezione civile,  di  cui  all'art.  1-bis,  del  decreto-legge  n.
59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012. 
  I comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda  di
piena  originata  da  manovre  degli   organi   di   scarico   ovvero
dall'ipotetico collasso  dello  sbarramento,  prevedono  nel  proprio
piano di emergenza comunale o intercomunale, ai sensi  dell'art.  108
del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art.  15  della  legge  n.
225/1992 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  una  sezione
dedicata  alle  specifiche  misure  -   organizzate   per   fasi   di
allertamento  ed  operative,  congrue  con  quelle  dei  PED   -   di
allertamento, diramazione dell'allarme, informazione, primo  soccorso
e assistenza alla popolazione esposta  al  pericolo  derivante  dalla
propagazione della citata onda di piena. Tale attivita' si svolge con
il supporto della prefettura-UTG, della provincia  e  della  regione,
sulla base dello specifico PED e  degli  indirizzi  regionali.  Nelle
more della definizione dei PED, i comuni elaborano detta sezione  del
piano di emergenza comunale o intercomunale.  A  tal  fine  gli  enti
competenti (regioni, province, prefetture-UTG, distretti  idrografici
ed uffici tecnici  per  le  dighe)  forniscono  ai  comuni  tutte  le
informazioni utili relativamente ai dati sulla  pericolosita'  e  sul
rischio per la definizione dello scenario di  riferimento,  anche  in
relazione ai vigenti Documenti di Protezione civile ed  ai  piani  di
laminazione, ove  adottati.  Particolare  cura  dovra'  essere  posta
relativamente alla previsione di adeguate iniziative di  informazione
alla popolazione sul  rischio  e  sulle  norme  di  comportamento  da
seguire prima, durante e dopo l'evento. 
  Fatte salve le attribuzioni in termini di  gestione  dell'emergenza
di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 15, comma  1  della  legge  n.
225/1992 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  caso  di
eventi che richiedano l'impiego di mezzi e risorse  straordinarie  ai
sensi dell'art. 2, lettera c) della medesima legge n. 225/1992, e  in
particolare  in  caso  di   eventi   emergenziali   suscettibili   di
interessare il territorio di  piu'  regioni,  il  Dipartimento  della
Protezione  civile  e  le  regioni  interessate  attuano  il  modello
organizzativo per l'intervento del livello  nazionale  a  supporto  e
integrazione della risposta  locale  di  Protezione  civile,  secondo
quanto previsto nella direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli «Indirizzi  operativi  per
la gestione delle emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
36 del 13 febbraio 2009. 
  A tal fine, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione
civile  i  PED  predisposti  per  le  dighe  insistenti  sul  proprio
territorio. 
  I piani di emergenza realizzati devono  essere  verificati  tramite
periodiche  esercitazioni  di  Protezione  civile,   secondo   quanto
previsto   dalla   «circolare   riguardante   la   programmazione   e
l'organizzazione delle attivita' addestrative di  Protezione  civile»
prot. n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010. 
  Le disposizioni di cui al  presente  punto  costituiscono  altresi'
riferimento a carattere generale per i piani d'emergenza delle  dighe
di competenza regionale di cui all'art. 89 del decreto legislativo n.
112/1998. 
5. Disposizioni transitorie e finali. 
  La presente direttiva, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, sostituisce la circolare  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri 19 marzo  1996,  n.  DSTN/2/7019,  ed  integra
altresi' le disposizioni di cui alla circolare della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995,  n.  DSTN/2/22806,  e  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio  2004
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Entro un anno dalla  pubblicazione  della  presente  direttiva,  la
Direzione generale per le dighe definisce, d'intesa con  le  regioni,
il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei  vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile  del  Ministero
dell'interno, un programma di  aggiornamento,  coordinato  a  livello
regionale, dei documenti di Protezione  civile  gia'  approvati,  che
devono  essere  modificati  ed  integrati  secondo  i  criteri  e  le
disposizioni ivi contenuti. 
  Fino alla modifica del  Documento  di  Protezione  civile,  restano
ferme: 
  le disposizioni contenute  nei  documenti  protezione  civile  gia'
approvati,  ad  eccezione  dell'obbligo  di  estendere   anche   alla
Protezione civile regionale le comunicazioni  da  essi  disciplinate,
che deve intendersi operante a partire dalla entrata in vigore  della
presente direttiva; 
  le procedure riguardanti le  attivita'  di  contrasto  del  rischio
idraulico per i territori a valle delle  dighe  gia'  adottate  dalle
competenti autorita', le quali adeguano, se del caso, tali  procedure
ai presenti criteri. 
  Per le dighe  ubicate  in  Stato  estero  confinante  ed  inducenti
rischio idraulico per i  territori  italiani,  la  Protezione  civile
regionale competente per i territori di valle,  in  raccordo  con  la
DGDighe, il prefetto o i prefetti competenti per i territori di valle
e la delegazione italiana della Commissione binazionale eventualmente
istituita in base a specifico accordo  tra  gli  Stati,  promuove  la
definizione e l'adozione, secondo  gli  ordinamenti  applicabili,  di
documenti aventi contenuti ed  obiettivi  analoghi  al  Documento  di
Protezione civile. Per dette dighe  devono  essere  definiti,  per  i
territori italiani di valle, i piani di emergenza di cui al punto 4. 
  All'attuazione delle presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
 
    Roma, 8 luglio 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 
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Reg.ne - Prev. n. 2648