MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2014 

Modifica al decreto 4 marzo 2011, relativo a «Disposizioni  nazionali
di attuazione  dei  regolamenti  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e (CE)  n.  555/2008  della  Commissione  per
quanto riguarda  l'applicazione  della  misura  degli  investimenti».
(14A08539) 
(GU n.258 del 6-11-2014)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati  agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti
agricoli che abroga il Regolamento (CE) 1234/07; 
  Visto, in particolare, l'art.  50,  comma  1,  del  regolamento  UE
1308/2013,  che  introduce  la  possibilita'  di  finanziare,  per  i
prodotti vitivinicoli  di  cui  all'allegato  VII,  parte  II,  anche
investimenti  volti  al  miglioramento  del   risparmio   energetico,
all'efficienza energetica globale nonche' ai trattamenti sostenibili; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno  2008,  e  successive  modifiche  relativo  all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di  sostegno,
agli scambi  con  i  Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai
controlli  nel  settore  vitivinicolo  che   si   applica   fino   al
completamento  dell'adozione  degli  atti  delegati  da  parte  della
Commissione da effettuarsi entro il 20 dicembre 2020; 
  Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del regolamento (CE)  n.
555/2008, cosi' come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.  752/2013
della Commissione, relativo alla gestione finanziaria, che prevede la
possibilita'  di  innalzare  l'importo  dell'anticipo  al   50%   del
contributo pubblico, per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  4  marzo  2011,  n.  1831,  e
successive  modifiche,  relativo   a   "Disposizioni   nazionali   di
attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio  e  (CE)  n.
555/08 della Commissione per  quanto  riguarda  l'applicazione  della
misura degli investimenti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2011; 
  Visto il programma nazionale di sostegno 2014-2018  trasmesso  alla
Commissione europea in data 1° marzo 2013; 
  Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3741, relativo
a  "Programma  nazionale  di  sostegno  al  settore  vitivinicolo   -
Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015"; 
  Vista la nota  dell'Assessore  alle  Risorse  Agroalimentari  della
regione Puglia, n. SP9/ 647 dell'11 luglio  2014,  con  la  quale  e'
stata richiesta  la  modifica  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale n. 1831  del  4  marzo  2011,  per  quanto  concerne  la
possibilita' di erogare il contributo comunitario per le  domande  di
aiuto anche nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui  le
domande sono state presentate; 
  Considerato  che  la  modifica  richiesta  e'  compatibile  con  la
normativa comunitaria vigente e semplifica la procedura di accesso ai
fondi comunitari evitando che, nel caso in cui una domanda presentata
in un dato esercizio finanziario risulti ammissibile ma non  pagabile
per  esaurimento  dei  fondi  regionali,  la  stessa   debba   essere
ripresentata nell'esercizio  successivo  e  nuovamente  esaminata  da
parte delle Amministrazioni regionali; 
  Ritenuto opportuno apportare la modifica all'art.  2  comma  3  del
decreto ministeriale  4  marzo  2011,  al  fine  di  semplificare  la
procedura di accesso ai fondi comunitaria, nonche' di adeguare l'art.
2 comma  1  e  l'art.  5  comma  5  del  citato  decreto  alle  nuove
disposizioni contenute all'art. 50, del regolamento (UE) 1308/2013  e
all'art.  19,  comma  2,  del  regolamento  (CE)  n.  555/2008,  come
modificato dal regolamento (UE) n. 752/2013; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
espressa nella seduta dell'11 settembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto  ministeriale  4  marzo  2011,  n.  1831,  citato  in
premessa, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1, dell'art. 2, e' sostituito dal seguente: 
  "1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2014/2015, e'  concesso
un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di
trasformazione,    in     infrastrutture     vinicole     e     nella
commercializzazione  del  vino.  Tali  investimenti  sono  diretti  a
migliorare il rendimento globale dell'impresa e  il  suo  adeguamento
alle richieste del  mercato  e  ad  aumentarne  la  competitivita'  e
riguardano  la  produzione  e  la  commercializzazione  dei  prodotti
vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte  II,  anche  al  fine  di
migliorare i risparmi  energetici,  l'efficienza  energetica  globale
nonche' trattamenti sostenibili.". 
    b) il comma 3, dell'art. 2, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le operazioni contemplate nella domanda di aiuto, di  cui  all'
art. 4, devono essere realizzate entro il termine stabilito  da  Agea
e, comunque,  in  tempo  utile  per  consentire  l'effettuazione  del
controllo in loco previsto all'art. 19 del regolamento attuativo e la
successiva  erogazione  dell'aiuto,  che  deve  avvenire   entro   le
tempistiche previste da Agea.". 
    c) al comma 5, dell'art. 5, la frase: " qualora sia adottata  una
base normativa che lo consenta" e' sostituita da " per  gli  esercizi
finanziari 2013, 2014 e 2015, come stabilito dal regolamento (UE)  n.
752/2013." 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di  controllo  ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 settembre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina