Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali. (14A08544)(GU n.260 del 8-11-2014)
Parte di provvedimento in formato grafico
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI
PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE
DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
Premessa
Visto che le RSU attualmente vigenti termineranno il proprio
mandato a marzo 2015.
Considerato che l'art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001
esclude la possibilita' di proroga degli organismi in parola.
Tenuto conto che alla data odierna le trattative relative al CCNQ
di definizione dei nuovi comparti non si sono ancora concluse.
Le parti, in data 28 ottobre 2014 si sono incontrate ed hanno
sottoscritto il seguente Protocollo per la definizione del calendario
delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del
personale dei comparti.
Art. 1
Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto
1998, parte II, nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 sono indette, su
iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici del presente
documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali
unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si
terranno:
A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni, cosi'
come definiti nel vigente CCNQ dell' 11 giugno 2007:
- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e
Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca
e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Universita';
B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non
dirigente:
- ASI;
- CNEL;
- ENAC.
ART. 2
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le
adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di
seguito indicata:
|======================|============================================|
| 13 gennaio 2015 | annuncio delle elezioni da parte delle |
| | associazioni sindacali e contestuale inizio|
| | della procedura elettorale |
|----------------------|--------------------------------------------|
| | - messa a disposizione, da parte delle |
| | Amministrazioni, dell'elenco generale |
| | alfabetico degli elettori e consegna |
| | della relativa copia a tutte le |
| 14 gennaio 2015 | organizzazioni sindacali che ne |
| | fanno richiesta; |
| | - contestuale inizio da parte delle |
| | organizzazioni sindacali della raccolta |
| | delle firme per la presentazione delle |
| | liste |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 23 gennaio 2015 | primo termine per l'insediamento della |
| | Commissione elettorale |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 28 gennaio 2015 | termine conclusivo per la costituzione |
| | formale della Commissione elettorale |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 6 febbraio 2015 | termine per la presentazione delle liste |
| | elettorali |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 19 febbraio 2015 | affissione delle liste elettorali da parte |
| | della Commissione |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 3-4-5 marzo 2015 | votazioni |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 6 marzo 2015 | scrutinio |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 6 marzo - | affissione risultati elettorali da parte |
| 12 marzo 2015 | della Commissione |
|----------------------|--------------------------------------------|
| | invio, da parte delle Amministrazioni, |
| 13 - 23 marzo 2015 | del verbale elettorale finale all'ARAN |
| | per il tramite dell'apposita piattaforma |
| | presente sul sito dell'Agenzia |
|======================|============================================|
2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative
sindacali, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni
sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni
sindacali che comunque abbiano gia' aderito all'Accordo quadro del 7
agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti
elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non
devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di
cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 6 febbraio 2015,
dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto
1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo
regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi
pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e
successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potra' essere
prodotta anche presso l'ARAN che rilascera' apposito attestato
dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale
dell'Agenzia.
4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati
elettorali, le organizzazioni sindacali possono avvalersi della
possibilita' di richiedere il pre-inserimento della propria
denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le
organizzazioni sindacali devono depositare all'ARAN, entro il termine
di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con
chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La
dichiarazione dovra' essere corredata, da originale o copia
autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale
adempimento e' finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta
denominazione della lista da inserire nell'applicativo ARAN. Ove
l'atto costitutivo e lo statuto siano gia' stati formalmente
trasmessi all'Agenzia, e' sufficiente che nella suddetta
dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito
modificazioni. Inoltre, le OO.SS. di cui al comma 3 dovranno allegare
formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione
delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale,
nonche' dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. L'elenco, comparto per comparto, delle organizzazioni sindacali
che si sono avvalse della facolta' di cui al comma precedente, sara'
disponibile nel sito dell'ARAN. Per tali organizzazioni sindacali si
considerano espletate tutte le formalita' necessarie per poter
presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.
ART. 3
Mappatura delle sedi elettorali
1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture
periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non
economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri
e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il
giorno 2 dicembre 2014, tramite appositi protocolli con le
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura
delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere
presentate le liste elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve
essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovra' essere
affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'ARAN e alle
Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 5
dicembre 2014. La trasmissione all'ARAN dovra' avvenire in via
telematica, mediante invio di un file formato excel all'indirizzo di
posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it.
2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di
enti, al personale trasferito nei ruoli delle amministrazioni, cui
sono attribuite le relative funzioni, continui ad applicarsi, in via
transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza,
nella definizione delle mappature si dovra' tener conto della
necessita' di garantire a tali dipendenti apposita rappresentanza
attraverso la costituzione di distinte RSU.
3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie
locali, del Servizio sanitario nazionale, della Scuola, delle
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale e dell'Universita' non devono procedere ad alcuna mappatura
essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna
amministrazione.
Accordi integrativi di comparto
1. Mantengono tuttora la loro validita' gli accordi integrativi di
comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la
disciplina generale delle elezioni:
- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre
1998
- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre
1998
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre
1998
2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall'accordo
integrativo relativo al comparto Ministeri.
ART. 5
Norma finale
1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti
concordano:
a) di impegnarsi per modificare alcuni aspetti del Regolamento
elettorale entro la data del 30 novembre 2014;
b) che siano riassunte dall'ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un
testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie
nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali
non esplicitati nel regolamento elettorale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che entro il 5 dicembre 2014:
-il MIUR fornira' l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di
elezione delle RSU;
-il MAE fornira' l'elenco delle istituzioni scolastiche statali
italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e
degli Uffici scolastici Consolari, relativamente al personale della
scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste
dalla legge n. 153 del 1971.