AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni  per  il
rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale  dei  comparti  -
tempistica delle procedure elettorali. (14A08544) 
(GU n.260 del 8-11-2014)

 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI 
     PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE 
                            DEI COMPARTI 
 
                TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI 
 
 
                              Premessa 
 
 
  Visto che  le  RSU  attualmente  vigenti  termineranno  il  proprio
mandato a marzo 2015. 
  Considerato che l'art. 42, comma 4  del  d.lgs.  n.  165  del  2001
esclude la possibilita' di proroga degli organismi in parola. 
  Tenuto conto che alla data odierna le trattative relative  al  CCNQ
di definizione dei nuovi comparti non si sono ancora concluse. 
  Le parti, in data 28 ottobre  2014  si  sono  incontrate  ed  hanno
sottoscritto il seguente Protocollo per la definizione del calendario
delle votazioni per il  rinnovo  delle  rappresentanze  unitarie  del
personale dei comparti. 
 
                               Art. 1 
 
                      Indizione delle elezioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto
1998, parte II, nei giorni 3, 4 e  5  marzo  2015  sono  indette,  su
iniziativa  delle   Confederazioni   sottoscrittrici   del   presente
documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze  sindacali
unitarie (RSU) per il  personale  non  dirigente.  Tali  elezioni  si
terranno: 
 
  A. nei seguenti comparti  delle  pubbliche  amministrazioni,  cosi'
come definiti nel vigente CCNQ dell' 11 giugno 2007: 
 
  - Comparto del personale delle Agenzie fiscali; 
  - Comparto del personale degli Enti pubblici non economici; 
  - Comparto del personale delle Istituzioni  di  Alta  Formazione  e
Specializzazione Artistica e Musicale; 
  - Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di  ricerca
e sperimentazione; 
  - Comparto del personale dei Ministeri; 
  -  Comparto  del  personale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  - Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali; 
  - Comparto del personale della Scuola; 
  - Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale; 
  - Comparto del personale dell'Universita'; 
 
  B.  nei  seguenti  Enti,  sempre  limitatamente  al  personale  non
dirigente: 
 
  - ASI; 
  - CNEL; 
  - ENAC. 
 
 
                               ART. 2 
 
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine  per  le
                              adesioni 
 
  1. Le procedure elettorali si  svolgeranno  con  la  tempistica  di
seguito indicata: 
    

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| 13 gennaio 2015      | annuncio delle elezioni da parte delle     |
|                      | associazioni sindacali e contestuale inizio|
|                      | della procedura elettorale                 |
|----------------------|--------------------------------------------|
|                      | - messa a disposizione, da parte delle     |
|                      |   Amministrazioni, dell'elenco generale    |
|                      |   alfabetico degli elettori e consegna     |
|                      |   della relativa copia a tutte le          |
| 14 gennaio 2015      |   organizzazioni sindacali che ne          |
|                      |   fanno richiesta;                         |
|                      | - contestuale inizio da parte delle        |
|                      |   organizzazioni sindacali della raccolta  |
|                      |   delle firme per la presentazione delle   |
|                      |   liste                                    |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 23 gennaio 2015      | primo termine per l'insediamento della     |
|                      | Commissione elettorale                     |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 28 gennaio 2015      | termine conclusivo per la costituzione     |
|                      | formale della Commissione elettorale       |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 6 febbraio 2015      | termine per la presentazione delle liste   |
|                      | elettorali                                 |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 19 febbraio 2015     | affissione delle liste elettorali da parte |
|                      | della Commissione                          |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 3-4-5 marzo 2015     | votazioni                                  |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 6 marzo 2015         | scrutinio                                  |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 6 marzo -            | affissione risultati elettorali da parte   |
| 12 marzo 2015        | della Commissione                          |
|----------------------|--------------------------------------------|
|                      | invio, da parte delle Amministrazioni,     |
| 13 - 23 marzo 2015   | del verbale elettorale finale all'ARAN     |
|                      | per il tramite dell'apposita piattaforma   |
|                      | presente sul sito dell'Agenzia             |
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  2.  Le  organizzazioni  sindacali  di   categoria   rappresentative
indicate  nel  vigente  CCNQ  di  distribuzione   delle   prerogative
sindacali, le organizzazioni sindacali aderenti  alle  confederazioni
sottoscrittrici del presente protocollo  e  le  altre  organizzazioni
sindacali che comunque abbiano gia' aderito all'Accordo quadro del  7
agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di  precedenti
elezioni, ai fini della  presentazione  delle  liste  elettorali  non
devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo. 
  3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni  di
cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 6  febbraio  2015,
dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro  del  7  agosto
1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del  relativo
regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi
pubblici essenziali di cui  alla  legge  12  giugno  1990  n.  146  e
successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potra' essere
prodotta  anche  presso  l'ARAN  che  rilascera'  apposito  attestato
dell'avvenuto  deposito,  dandone  notizia  sul  sito   istituzionale
dell'Agenzia. 
  4. Al fine di semplificare e  accelerare  l'acquisizione  dei  dati
elettorali,  le  organizzazioni  sindacali  possono  avvalersi  della
possibilita'  di  richiedere   il   pre-inserimento   della   propria
denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal  fine  le
organizzazioni sindacali devono depositare all'ARAN, entro il termine
di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale  si  evinca  con
chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle  elezioni.  La
dichiarazione  dovra'  essere  corredata,  da   originale   o   copia
autenticata  dell'atto  costitutivo  e  del  vigente  statuto.   Tale
adempimento e' finalizzato a consentire l'individuazione  dell'esatta
denominazione della lista  da  inserire  nell'applicativo  ARAN.  Ove
l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  siano  gia'  stati   formalmente
trasmessi   all'Agenzia,   e'   sufficiente   che   nella    suddetta
dichiarazione  si  attesti  che   gli   stessi   non   hanno   subito
modificazioni. Inoltre, le OO.SS. di cui al comma 3 dovranno allegare
formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione
delle RSU e per la definizione del relativo  regolamento  elettorale,
nonche'  dichiarare  di  applicare  le  norme  sui  servizi  pubblici
essenziali di cui alla legge 12  giugno  1990  n.  146  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  5. L'elenco, comparto per comparto, delle organizzazioni  sindacali
che si sono avvalse della facolta' di cui al comma precedente,  sara'
disponibile nel sito dell'ARAN. Per tali organizzazioni sindacali  si
considerano  espletate  tutte  le  formalita'  necessarie  per  poter
presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU. 
 
 
                               ART. 3 
 
                   Mappatura delle sedi elettorali 
 
  1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture
periferiche  dei  comparti  Agenzie  fiscali,   Enti   pubblici   non
economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri
e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro  il
giorno  2  dicembre  2014,  tramite  appositi   protocolli   con   le
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura
delle  sedi  di  contrattazione  integrativa  ove   dovranno   essere
presentate le liste elettorali delle RSU.  Analogo  adempimento  deve
essere effettuato da ENAC. Copia di  tali  protocolli  dovra'  essere
affissa all'albo dell'amministrazione  ed  inviata  all'ARAN  e  alle
Confederazioni firmatarie del presente documento entro  il  giorno  5
dicembre 2014.  La  trasmissione  all'ARAN  dovra'  avvenire  in  via
telematica, mediante invio di un file formato excel all'indirizzo  di
posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it. 
  2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di
enti, al personale trasferito nei ruoli  delle  amministrazioni,  cui
sono attribuite le relative funzioni, continui ad applicarsi, in  via
transitoria, il trattamento giuridico  ed  economico  previsto  dalla
contrattazione collettiva del  differente  comparto  di  provenienza,
nella  definizione  delle  mappature  si  dovra'  tener  conto  della
necessita' di garantire a  tali  dipendenti  apposita  rappresentanza
attraverso la costituzione di distinte RSU. 
  3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle  Autonomie
locali,  del  Servizio  sanitario  nazionale,  della  Scuola,   delle
Istituzioni  di  alta  formazione  e  specializzazione  artistica   e
musicale e dell'Universita' non devono procedere ad alcuna  mappatura
essendo  la  sede  di  elezione  della   RSU   unica   per   ciascuna
amministrazione. 
 
 
                   Accordi integrativi di comparto 
 
  1. Mantengono tuttora la loro validita' gli accordi integrativi  di
comparto,  di  seguito  indicati,  che  integrano,  adattandola,   la
disciplina generale delle elezioni: 
 
  - Enti pubblici non economici accordo integrativo  del  3  novembre
1998 
  - Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998 
  - Regioni e Autonomie locali accordo  integrativo  del  22  ottobre
1998 
  - Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del  16  ottobre
1998 
 
  2. Ai  comparti  delle  Agenzie  fiscali  e  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite  dall'accordo
integrativo relativo al comparto Ministeri. 
 
 
                               ART. 5 
 
                            Norma finale 
 
  1. Al  fine  di  facilitare  le  operazioni  elettorali,  le  parti
concordano: 
 
a) di  impegnarsi  per  modificare  alcuni  aspetti  del  Regolamento
   elettorale entro la data del 30 novembre 2014; 
b) che siano riassunte dall'ARAN, a mero titolo riepilogativo, in  un
   testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese  necessarie
   nelle passate elezioni per definire  alcuni  dettagli  procedurali
   non esplicitati nel regolamento elettorale. 
 
 
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 
 
  Le parti si danno atto che entro il 5 dicembre 2014: 
 
  -il MIUR fornira' l'elenco delle Istituzioni  scolastiche  sedi  di
elezione delle RSU; 
  -il MAE fornira' l'elenco  delle  istituzioni  scolastiche  statali
italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e
degli Uffici scolastici Consolari, relativamente al  personale  della
scuola in servizio  nelle  iniziative  scolastiche  statali  previste
dalla legge n. 153 del 1971.