N. 261 ORDINANZA 5 - 20 novembre 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia amministrativa - Disciplina della competenza,  territoriale
  e funzionale, dei T.A.R. - Regola dell'inderogabilita' - Competenza
  territoriale funzionale del T.A.R. Lazio,  sede  di  Roma,  per  le
  controversie   aventi   ad   oggetto   i    provvedimenti    emessi
  dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in
  materia di giochi pubblici con vincita in denaro. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
  44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
  il riordino del processo amministrativo), artt. 13, 14,  15,  16  e
  135, comma 1, lettera q-quater). 
-   
(GU n.49 del 26-11-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo Maria NAPOLITANO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,  Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  13,  14,
15, 16 e 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del
processo  amministrativo),  promossi  dal  Tribunale   amministrativo
regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio  Calabria,  con
due ordinanze del 7 marzo 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 106 e
107 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 5 novembre  2014  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per   la
Calabria, sezione staccata di Reggio  Calabria,  ha  sollevato  -  in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione  -
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,  comma  1,
lettera q-quater), del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), nella parte  in  cui  prevede  la  devoluzione  alla
competenza inderogabile del Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio,  sede  di  Roma,  delle  controversie  aventi  ad  oggetto   i
provvedimenti emessi dall'Autorita' di polizia relativi  al  rilascio
di autorizzazioni in  materia  di  giochi  pubblici  con  vincita  in
denaro; 
    che il medesimo giudice ha inoltre  sollevato  -  in  riferimento
all'art. 76 Cost. - questione di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 13, 14, 15 e 16 dello stesso d.lgs. n. 104 del 2010, recanti la
disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei Tribunali
amministrativi regionali; 
    che,   in   primo   luogo,   il   giudice   rimettente   denuncia
l'illegittimita' dell'art.  135,  comma  1,  lettera  q-quater),  del
d.lgs. n.  104  del  2010,  il  quale  prevede  la  devoluzione  alla
competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti, emessi dall'autorita'
di polizia, relativi al rilascio  di  autorizzazioni  in  materia  di
giochi pubblici con vincita in denaro; 
    che in particolare - con due ordinanze di  analogo  tenore  -  il
rimettente,  richiamando  le  motivazioni  contenute  in   precedenti
ordinanze di rimessione del medesimo giudice, ha ritenuto che  l'art.
135, comma 1, lettera q-quater), violi in primo luogo l'art. 3  Cost.
sotto il profilo della ragionevolezza, poiche' - in mancanza  di  una
valida e sufficiente  ragione  giustificatrice  -  introdurrebbe  una
deroga ai criteri ordinari di individuazione della competenza, legati
agli indici di collegamento territoriale; 
    che il giudice a quo ritiene inoltre che la disposizione in esame
violi  gli  artt.  25  e  125  Cost.,   in   quanto   -   vanificando
l'articolazione  su  base  regionale   del   sistema   di   giustizia
amministrativa -  determinerebbe  l'alterazione  dell'equilibrio  del
controllo  giurisdizionale  sugli  atti   amministrativi;   sarebbero
inoltre violati gli artt. 24 e 111 Cost., in  quanto  la  devoluzione
della  competenza  al  TAR   Lazio   renderebbe   piu'   difficoltoso
l'esercizio del diritto di difesa  e  confliggerebbe  con  il  canone
della ragionevole durata del processo; 
    che,  infine,  la  norma   censurata   costituirebbe   violazione
dell'art. 77 Cost., in quanto non sarebbe ravvisabile, nella  materia
dei giuochi pubblici, un caso straordinario di necessita' e d'urgenza
che giustifichi il ricorso allo strumento del decreto-legge; 
    che il  medesimo  giudice  a  quo  ha,  altresi',  sollevato,  in
riferimento all'art. 76 Cost., un'ulteriore questione di legittimita'
costituzionale relativa alla complessiva disciplina della  competenza
prevista dagli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del  2010,  in
quanto eccedente l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44
della legge 18 giugno 2009,  n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia
di processo civile), limitata al riordino delle norme  vigenti  sulla
giurisdizione del giudice amministrativo. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Calabria, sezione staccata di Reggio  Calabria,  ha  sollevato  -  in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione  -
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,  comma  1,
lettera q-quater), del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), nella parte  in  cui  prevede  la  devoluzione  alla
competenza inderogabile del Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio,  sede  di  Roma,  delle  controversie  aventi  ad  oggetto   i
provvedimenti emessi dall'Autorita' di polizia relativi  al  rilascio
di autorizzazioni in  materia  di  giochi  pubblici  con  vincita  in
denaro; 
    che  il  medesimo  giudice  ha  inoltre  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 dello  stesso
d.lgs. n. 104 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost; 
    che successivamente all'ordinanza di  rimessione,  questa  Corte,
con la sentenza n.  174  del  2014,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del  d.lgs.
n. 104 del 2010; 
    che, dunque, la questione di legittimita'  costituzionale  avente
ad  oggetto   la   citata   disposizione   deve   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile  per  sopravvenuta  carenza  di  oggetto
poiche', a seguito  della  sentenza  citata,  l'art.  135,  comma  1,
lettera q-quater), censurato dal giudice a quo e' gia' stato  rimosso
dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 206
del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012); 
    che, d'altra parte, la questione di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del 2010, e' identica -
anche nella sua formulazione  letterale  -  a  quella  sollevata  dal
medesimo giudice nelle tre ordinanze di rimessione  iscritte  ai  nn.
208, 209 e 210 del registro ordinanze 2013, decise  da  questa  Corte
con la stessa  sentenza  n.  174  del  2014,  che  ne  ha  dichiarato
l'inammissibilita' per difetto di rilevanza; 
    che l'identita' delle questioni e delle relative  argomentazioni,
gia' valutate da questa Corte nella richiamata pronuncia,  impone  la
medesima decisione di inammissibilita'. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  manifestamente  inammissibile   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   135,   comma   1,   lettera
q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al
governo per il riordino del processo amministrativo),  sollevata,  in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125  della  Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per Calabria, sezione staccata
di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    2)  dichiara  manifestamente  inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata, in riferimento all'art.
76 Cost., dal Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014. 
 
                                F.to: 
                 Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI